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1 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Romadi Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE PRIMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Mercoledì, 29 febbraio 2012 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA AVVISO AGLI ABBONATI Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell avviso riportato in quarta di copertina. N. 39/L DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l esercizio dei compiti attribuiti all Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l autorità giudiziaria, a norma dell articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n Regolamento recante la disciplina sull organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

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3 SOMMARIO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n Regolamento recante la disciplina sui fl ussi informativi necessari per l esercizio dei compiti attribuiti all Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi scati alla criminalità organizzata, nonché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi scati alla criminalità organizzata e l autorità giudiziaria, a norma dell articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n (12G0023) Pag. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n Regolamento recante la disciplina della contabilità fi nanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi scati alla criminalità organizzata, ai sensi dell articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n (12G0028) Pag. 4 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n Regolamento recante la disciplina sull organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi scati alla criminalità organizzata, ai sensi dell articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n (12G0029)... Pag. 21 III

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5 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l esercizio dei compiti attribuiti all Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l autorità giudiziaria, a norma dell articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed in particolare l articolo 113, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che, con regolamento emanato ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i flussi informativi necessari per l esercizio dei compiti attribuiti all Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra la citata Agenzia e l Autorità giudiziaria; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73, recante il regolamento per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, emanato in attuazione dell articolo 2 -duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ora articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Visto l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell Adunanza del 27 settembre 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011; Sulla proposta del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell economia e delle finanze; E MANA il seguente regolamento: Art. 1. Sistema informativo dell Agenzia 1. L Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», gestisce i flussi informativi necessari per l esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l Autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia e con le banche dati e i sistemi informativi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori dei beni sequestrati e confiscati. Ai fini della completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il sistema informativo può cooperare con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati con le stesse, nonché con enti e soggetti privati individuati con provvedimento del Direttore dell Agenzia. Art. 2. Flussi informativi 1. I flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l Autorità giudiziaria avvengono attraverso: a) il sistema informativo delle misure di prevenzione; b) l Albo nazionale degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14; c) il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all esercizio dell azione penale, nonché, anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali; d) il sistema informativo del processo civile; e) la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, regolata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n I dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo del Ministero della giustizia, sono relativi a: a) identificazione, consistenza, stima, gravami e criticità dei beni oggetto di amministrazione giudiziaria; b) provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, nonché tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti; c) Autorità giudiziaria procedente, generalità dei soggetti coinvolti; d) procedimenti di esecuzione o altri procedimenti giudiziali connessi; e) provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato; f) nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori. 3. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo dell Agenzia, sono relativi a: a) aggiornamento della consistenza, della stima, dei gravami e delle criticità dei beni amministrati dall Agenzia; b) nomina, conferma e revoca dei coadiutori e dei tecnici; 1

6 c) atti di amministrazione dei beni; d) atti di destinazione dei beni e vicende successive ad essi. 4. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell articolo 1 con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli enti territoriali, Equitalia ed Equitalia giustizia, le Agenzie fiscali e con gli altri enti o soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 1, ognuno per i dati di propria competenza, sono disciplinati con le convenzioni di cui all articolo 3, comma I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell articolo 1 con gli amministratori e i coadiutori nelle fasi di cui all articolo 110, comma 2, lettere c), limitatamente all amministrazione dei beni successiva alla conclusione dell udienza preliminare, d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono tutti quelli attinenti e comunque utili all espletamento dell incarico conferito ai medesimi. I flussi si svolgono mediante modalità tecniche stabilite dal Direttore dell Agenzia, sentito DigitPA. Art. 3. Modalità delle comunicazioni 1. Lo scambio di dati, documenti e informazioni è realizzato attraverso gli strumenti, i sistemi ed i servizi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n I flussi di cui all articolo 2, commi 1 e 2, sono realizzati in conformità a quanto previsto dal regolamento concernente le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, adottato ai sensi dell articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e relative specifiche tecniche. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità tecniche per lo scambio dei dati e la cifratura delle informazioni. 3. L Agenzia stipula apposite convenzioni, previo parere di DigitPA, con le pubbliche amministrazioni e gli enti e soggetti pubblici o privati di cui all articolo 2, cometa 4, per definire le procedure ed i livelli di accesso. 4. In fase di prima attuazione ed in caso di indisponibilità dei servizi e degli strumenti di cui al capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lo scambio di dati, documenti e informazioni è effettuato attraverso il servizio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Art. 4. Norme di rinvio 1. Fermo restando quanto previsto all articolo 3, comma 2, i flussi di cui all articolo 2 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 2011 Visto, il Guardasigilli: SEVERINO NAPOLITANO Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 Registro n. 1, foglio n. 214 AVVERTENZA: M ONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell economia e delle finanze C ANCELLIERI, Ministro dell interno S EVERINO, Ministro della giustizia NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo degli articoli 49 e 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario: «Art. 49 (Regolamento). 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze, dell interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. 2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonché di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 47.». «Art. 113 (Organizzazione e funzionamento dell Agenzia). 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all art. 118: a) l organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell Agenzia; 2

7 b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; c) i flussi informativi necessari per l esercizio dei compiti attribuiti all Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l Agenzia e l autorità giudiziaria. 2. Ai fini dell amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all art. 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l Agenzia e l Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l avvalimento del personale dell Agenzia del demanio. 3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l Agenzia per l assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose. 4. L Agenzia è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.». Il decreto del Ministro della giustizia 24 febbraio 1997, n. 73 (Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 28 marzo 1997, n. 73. Si riporta il testo dell art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l attuazione e l integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis ).». Note all art. 2: Il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2010, n. 38. Per il testo dell art. 49 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti al citato decreto del Ministro della giustizia n. 73 del 1997, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 110 (L Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi scati alla criminalità organizzata). ( Omissis ). 2. All Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell utilizzo dei beni; programmazione dell assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; b) ausilio dell autorità giudiziaria nell amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; c) ausilio dell autorità giudiziaria nell amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell art. 12 -sexies del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all art. 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell udienza preliminare; d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell art. 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all art. 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. (Omissis ).». Note all art. 3: Il capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario, reca: «Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete». Si riporta il testo dell art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario): «Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia). 1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, sentito il Centro nazionale per l informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (Omissis ).». Note all art. 4: Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note all art. 3. Il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario. 12G0023 3

8 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l emanazione di un regolamento ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed in particolare gli articoli 4 e 26; Visto l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 27 settembre 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011; Sulla proposta del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell economia e delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Capo I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Principi fondamentali 1. Nel quadro dell autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa sancita dall articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», uniforma la propria attività amministrativo-contabile alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nelle more della attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché alla normativa fiscale e civilistica vigente. 2. L Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nazionali e comunitarie. 3. L Agenzia uniforma, altresì, la propria azione al principio della rigorosa separazione tra la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le attività di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. A tale fine, l Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime attività, che diano contezza della gestione dei beni sequestrati e confiscati sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale. Art. 2. Assetto organizzativo 1. La gestione contabile e finanziaria dell Agenzia si svolge attraverso centri di responsabilità determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali. L istituzione di centri di responsabilità è disposta dal Direttore dell Agenzia, di seguito denominato: «Direttore». Il dirigente titolare del centro di responsabilità è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli. Art. 3. Indirizzo politico, programmazione e direttiva generale dell azione amministrativa 1. Il Consiglio direttivo dell Agenzia, denominato di seguito: «Consiglio direttivo», approva entro il 31 ottobre di ciascun anno, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell interno e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, la relazione programmatica contenente le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attività che l Agenzia intende intraprendere o sviluppare in un arco temporale, di norma, non inferiore ad un triennio. 2. La relazione programmatica costituisce il documento preliminare per la predisposizione del bilancio pluriennale. 3. Il Consiglio direttivo, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell interno e della relazione programmatica di cui al comma 1 e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, approva annualmente la direttiva generale dell azione amministrativa dell Agenzia, unitamente al bilancio di previsione. 4

9 Capo II PRINCIPI E STRUMENTI DELLA GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA Art. 4. Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione 1. L esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l anno solare. 2. La gestione finanziaria è unica e si svolge in base al bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa. 3. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale. 4. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a se stante, rispettivamente dell entrata e della spesa, l avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l ammontare presunto del fondo di cassa all inizio dell esercizio a cui il bilancio si riferisce. 5. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità; quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell Agenzia. 6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità. 7. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio. 8. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento dell Agenzia in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n Art. 5. Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, è elaborato solo in termini di competenza, non ha valore autorizzativo, è riferito, di norma, ad un triennio ed è aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attività dell Agenzia risultanti dalla relazione programmatica di cui all articolo Il bilancio pluriennale non forma oggetto di approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese. Art. 6. Bilancio di previsione 1. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto sulla base degli elementi forniti dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, entro il 30 settembre dell anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, è deliberato dal Consiglio direttivo, entro il successivo 31 ottobre. 2. Lo schema di bilancio di cui al comma 1 è sottoposto, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio direttivo, al Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l approvazione, l approvazione con rilievi o il rifiuto di approvazione. La relazione contiene considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l Agenzia intende realizzare e, in particolare, sull attendibilità delle entrate previste nei vari capitoli di bilancio e sulla congruità delle spese. 3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. 4. Entro dieci giorni dall approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, è trasmesso al Ministro dell interno e al Ministero dell economia e delle finanze. Per le variazioni al bilancio di previsione si applica la stessa procedura. 5. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti: a) il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale; b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; c) il preventivo economico. 6. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: a) la relazione programmatica; b) il bilancio pluriennale; c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 7. L Agenzia adotta un sistema di contabilità analitica, unitamente alla contabilità generale, in conformità all articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Art. 7. Preventivo finanziario e classificazione delle entrate e delle spese 1. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito per le entrate e per le spese in missioni e programmi, riguardanti gli obiettivi strategici e le aree omogenee di attività. L articolazione delle entrate e delle spese, nel momento in cui evidenzia il capitolo come unità elementare di classificazione, dà origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti e attività e per la successiva rendicontazione. 2. Le entrate e le spese sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati n. 2 e 3 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n Il preventivo finanziario riporta anche i dati previsionali dell anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all inizio dell anno precedente, modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell anno finanziario. 5

10 4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l Agenzia effettua in qualità di sostituto d imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l Agenzia, nonché le somme somministrate al cassiere economo e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate. Art. 8. Quadro generale riassuntivo 1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è costituito da un quadro riepilogativo redatto in conformità all allegato n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa. Art. 9. Preventivo economico 1. Il preventivo economico, redatto in conformità all allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, include i budget economici dei centri di responsabilità dell Agenzia. 2. Il preventivo economico dell Agenzia diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale è stato autorizzato dal Consiglio direttivo. 3. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si prevede di realizzare durante la gestione. Art. 10. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all allegato n. 7 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n La tabella dà adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. 3. L Agenzia può disporre del presunto avanzo di amministrazione quando ne sia dimostrata l effettiva esistenza e nella misura in cui lo stesso risulti realizzato. 4. Del presunto disavanzo di amministrazione si tiene conto all atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio direttivo definisce i criteri per pervenire a tale assorbimento. 5. Ove, in sede consuntiva, sia accertato un maggior disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, sono adottati i provvedimenti atti a eliminare gli effetti dello scostamento. Art. 11. Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che possono verificarsi durante l esercizio. L ammontare del fondo non può essere superiore al tre per cento e inferiore all uno per cento del totale delle spese correnti. 2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con apposito provvedimento del Direttore fino al 30 novembre di ciascun anno. 3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento. Art. 12. Assestamento, variazioni e storni al bilancio 1. Entro il termine del 31 luglio di ciascun anno il Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, approva con propria deliberazione l assestamento del bilancio. Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l utilizzo dell avanzo di amministrazione, possono essere deliberate entro il mese di novembre, salvo eventuali casi eccezionali da motivare. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto ove sia assicurata la necessaria copertura finanziaria. 3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. 4. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, previo parere del Collegio dei revisori dei conti cui la documentazione è trasmessa quindici giorni prima della riunione del Consiglio direttivo. 5. Con provvedimento del dirigente per i servizi economico-finanziari, previa comunicazione al Direttore, possono essere disposte le variazioni compensative nell ambito della stessa unità previsionale di base. Art. 13. Esercizio provvisorio 1. Quando l approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell inizio dell esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio direttivo, previa comunicazione al Ministro dell interno, può autorizzare l esercizio provvisorio per non oltre quattro mesi, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi. 2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente approvato, è consentita la gestione provvisoria e in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato. 6

11 Capo III GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 14. Assegnazione delle risorse 1. Dopo l approvazione del bilancio di previsione, le risorse sono assegnate dal Direttore ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, in conformità agli obiettivi prefissati. Gli atti che comportano spese sono assunti con provvedimento dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità. La gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più servizi amministrativi o produttivi, può essere affidata ad un unica struttura al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture. Art. 15. Gestione delle entrate 1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell accertamento, della riscossione e del versamento. Art. 16. Accertamento 1. L accertamento costituisce la prima fase di gestione dell entrata con cui il dirigente competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. 2. L accertamento presuppone: a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l Agenzia; b) la certezza del credito, ossia la non soggezione del medesimo a oneri o condizioni; c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell esercizio considerato. 3. L accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore; b) per le entrate patrimoniali, a seguito di acquisizione diretta o sulla base di appositi elenchi; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell assunzione del relativo impegno di spesa; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 4. Il dirigente competente trasmette al responsabile dell ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari la documentazione di cui al comma 1, ai fini dell annotazione nelle scritture contabili, secondo le procedure definite allo scopo. 5. Quando si tratta di entrate proprie la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del Consiglio direttivo. Art. 17. Riscossione 1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte dell istituto cassiere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute all Agenzia. 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire all istituto cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all articolo L ordinativo di incasso è sottoscritto dal dirigente incaricato o da un suo delegato e contiene almeno: a) l indicazione del debitore; b) l ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; e) l indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l entrata distintamente per residui o competenza; f) la codifica; g) il numero progressivo; h) l esercizio finanziario e la data di emissione. 4. L istituto cassiere accetta, senza pregiudizio per i diritti dell Agenzia, la riscossione di ogni somma versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso. In quest ultima ipotesi, l istituto cassiere dà immediata comunicazione all Agenzia, richiedendo la regolarizzazione della riscossione. 5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono a entrate di competenza dell esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 6. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell esercizio sono restituiti dall istituto cassiere all Agenzia per la riscossione in conto residui. 7. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attività dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell esercizio successivo. 8. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell avanzo di amministrazione ai fini dell utilizzazione negli esercizi successivi. Art. 18. Versamento 1. Il versamento costituisce l ultima fase dell entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell Agenzia. 2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano all istituto cassiere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi. 7

12 Art. 19. Procedimento di spesa 1. Sono fasi del procedimento di spesa l impegno, la liquidazione, l ordinazione e il pagamento, da effettuarsi nei tempi fissati con provvedimento del Direttore, in ossequio a quanto previsto dall articolo 9 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n Fatte salve le eccezioni di legge, l effettuazione di qualsiasi spesa, con esclusione di quelle minute e urgenti di cui all articolo 38, è subordinata alla sussistenza dei seguenti atti: a) determinazione che l autorizza; b) attestazione di copertura finanziaria; c) impegno registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione. Art. 20. Impegno di spesa 1. L impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. 2. Con l approvazione del bilancio e le successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate per: a) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento e gli ulteriori oneri accessori; c) le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge. 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I relativi provvedimenti, per i quali entro il termine dell esercizio non è stata assunta dall Agenzia l obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia del bilancio cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato finale di amministrazione di cui all articolo 33, comma 1, lettera c). Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell esercizio e non concluse entra tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell avanzo di amministrazione. 4. A fronte degli oneri connessi a obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un impegno globale, provvedendo ad annotarlo, con idonee evidenze anche informatiche, nel partitario di cui all articolo 43, comma 1, lettera b). A carico del singolo esercizio è assunto un impegno pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese. 5. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all impegno assunto nel corso dell esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione. 6. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio programmati. Gli impegni si riferiscono all esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a: a) spese per i progetti e in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati ad ogni esercizio; b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell esercizio successivo; c) spese per affitti e altre continuative e ricorrenti, per le quali l impegno può estendersi a più esercizi, purché ciò non sia contrario a disposizioni legislative o regolamentari e ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza. 7. L impegno di spesa dà luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di pertinenza. 8. In attuazione delle determinazioni programmatiche di spesa adottate dai competenti organi, la struttura competente per il funzionamento annota corrispondenti accantonamenti di somme a titolo di prenotazione per futuri impegni. Tali somme sono indisponibili per qualsiasi altra utilizzazione, salvo nuove e specifiche determinazioni adottate dai medesimi organi. Art. 21. Liquidazione 1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, il dirigente per i servizi economico-finanziari determina, con proprio atto, la somma da pagare nei limiti dell impegno definitivamente assunto. 2. Alla liquidazione dei corrispettivi si provvede sulla base di documenti atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l adempimento dell obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e previa eventuale applicazione delle penali anche per il tramite di incameramento delle eventuali cauzioni versate. 3. All atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti norme in materia, in quanto compatibili. Art. 22. Ordinazione 1. Il pagamento delle spese liquidate è ordinato con mandato firmato dal responsabile dell ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari o da un suo sostituto e controfirmato da un operatore, il quale provvede altresì a trasmetterlo all istituto cassiere e a darne avviso al creditore. 8

13 2. Il mandato di pagamento è tratto in favore del creditore o, nei casi previsti dal presente regolamento, in favore dei cassiere economo sull istituto incaricato del servizio di cassa. 3. Il mandato di pagamento contiene le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) numero d ordine progressivo e capitolo d imputazione distintamente per residui o competenza; c) nominativo del creditore; d) causale del pagamento; e) somma da pagare in cifre e in lettere; f) modalità di estinzione del titolo; g) data di emissione; h) codifica; i) estremi dell atto esecutivo che legittima l erogazione della spesa. 4. L inoltro all istituto cassiere avviene a mezzo di elenco progressivo, numerato e datato, che è restituito firmato per ricevuta. 5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo, distintamente a favore di creditori diversi. 6. L istituto cassiere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione all Agenzia in conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria. 7. Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa. Tali documenti sono allegati al mandato successivamente alla sua estinzione. 8. I mandati sono scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta. In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di spesa e rimetterne un altro. 9. Le spese impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passività della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell esercizio successivo. Art. 23. Pagamento 1. Il pagamento è eseguito dall istituto cassiere, con l erogazione al beneficiario della somma dovuta e con l estinzione del relativo mandato. 2. Sotto la sua stretta responsabilità, il cassiere non eroga alcuna somma se i mandati di pagamento non sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari e se non fanno menzione del provvedimento deliberativo, della determinazione o comunque del titolo in base al quale il pagamento è disposto. 3. L istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, l ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 4. L Agenzia può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sul titolo, che i mandati di pagamento siano estinti dall istituto cassiere con una delle seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario: gli avvisi di ricevimento vanno allegati al mandato di pagamento; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico ovvero in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. 5. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d ufficio in assegni postali localizzati. Art. 24. Mutui e altre operazioni finanziarie 1. Il Direttore, previa comunicazione al Ministro dell interno e delibera del Consiglio direttivo, può disporre il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui o altre operazioni finanziarie destinati esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale o per la realizzazione di particolari programmi aventi notevole rilievo finanziario ed economico ricorrendo ove più convenienti anche ad operazioni di leasing e di Factoring. 2. L onere complessivo delle quote di ammortamento non deve compromettere in nessun caso l equilibrio economico e finanziario del bilancio. Capo IV RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 25. Rendiconto generale 1. Il processo gestionale è rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l illustrazione dei risultati conseguiti, contenuti nel rendiconto generale, costituito da: a) conto del bilancio; b) conto economico; c) stato patrimoniale; d) nota integrativa. 2. Al rendiconto generale sono allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 3. Il Direttore sottopone al Consiglio direttivo lo schema del rendiconto generale unitamente alla relazione illustrativa, entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Tali atti sono, poi, sottoposti, a cura del Direttore, almeno quindici giorni prima 9

14 del termine di cui al comma 4, all esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare a detto schema. 4. Lo schema di rendiconto generale è deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, ed è trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, al Ministro dell interno e al Ministero dell economia e delle finanze, corredato dai relativi allegati. Art. 26. Conto del bilancio 1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle spese e si articola in due parti: a) il rendiconto finanziario decisionale; b) il rendiconto finanziario gestionale. 2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in unità previsionali di base, al pari del preventivo finanziario decisionale. Analogamente il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, al pari del preventivo finanziario gestionale, evidenziando: a) le entrate di competenza dell anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le spese di competenza dell anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza e in conto residui; e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all esercizio successivo. Art. 27. Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti 1. È compilata annualmente, alla chiusura dell esercizio, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, da allegare al rendiconto generale, unitamente ad una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti. Tale situazione indica la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l importo da recuperare. 3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l inesigibilità dei crediti formano oggetto di apposito e motivato provvedimento del Direttore, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti. Tali variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico. Art. 28. Conto economico 1. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni contenute nell articolo 2425 del codice civile per quanto applicabili, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Art. 29. Stato patrimoniale 1. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile. 2. Allo stato patrimoniale è allegato un inventario dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell Agenzia alla data di chiusura dell esercizio a cui il conto si riferisce, con indicazione delle rispettive destinazioni e dell eventuale reddito da essi prodotto. Art. 30. Criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali 1. I criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali e internazionali. 2. L Agenzia tiene conto dei criteri di iscrizione e valutazione richiamati dall articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in quanto compatibili. Art. 31. Punti di concordanza tra la gestione finanziaria e patrimoniale 1. A i fini della redazione della situazione patrimoniale dell Agenzia, il responsabile dell ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari e il consegnatario, per quanto di rispettiva competenza, redigono: a) il prospetto dei punti di concordanza tra la gestione finanziaria dell esercizio concluso e la consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dell Agenzia; b) il prospetto degli elementi di corrispondenza tra la gestione finanziaria dell esercizio concluso e i lavori di manutenzione effettuati sui beni di cui alla lettera a) e su quelli comunque in uso; c) le eventuali sopravvenienze e insussistenze accertate nell esercizio. 2. Il prospetto dei punti di concordanza espone la quantità e il prezzo dei beni mobili e immobili di proprietà, nonché l indicazione dei lavori effettuati con il relativo prezzo, con riferimento al capitolo di bilancio su cui è imputata la spesa, distintamente per competenza e residui. 10

15 Art. 32. Nota integrativa 1. La nota integrativa è un documento illustrativo riguardante ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, contenente gli elementi richiesti dall articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili. 2. La nota integrativa si articola nelle seguenti parti: a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale; b) analisi delle voci del conto del bilancio; c) analisi delle voci dello stato patrimoniale; d) analisi delle voci del conto economico; e) altre notizie integrative. Art. 33. Situazione amministrativa 1. La situazione amministrativa, allegata al conto del bilancio, evidenzia: a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell esercizio; b) il totale complessivo dei residui attivi e dei residui passivi; c) il risultato finale di amministrazione. 2. La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. Tale ripartizione è illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa. 3. L avanzo di amministrazione può essere utilizzato: a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; b) per il finanziamento di spese di investimento. 4. Nel corso dell esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l approvazione del rendiconto generale dell esercizio precedente. 5. L eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 è applicato al bilancio di previsione, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato finale di amministrazione. Art. 34. Relazione sulla gestione 1. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione amministrativa sull andamento della gestione nel suo complesso, che pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun ufficio, programma e progetto, in relazione agli obiettivi della relazione programmatica deliberata dal Consiglio direttivo, e contiene notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell esercizio. La relazione sulla gestione è predisposta dal dirigente competente per la pianificazione strategica e la programmazione, nel rispetto dell articolo 2428 del codice civile, in quanto applicabile. Art. 35. Relazione del Collegio dei revisori dei conti 1. La relazione del Collegio dei revisori dei conti contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e sulla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all inizio dell esercizio, evidenziando le cause che ne hanno impedito il raggiungimento. 2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare: a) attesta: 1) la corrispondenza dei dati del rendiconto generale a quelli analitici desunti dalla contabilità generale dell Agenzia; 2) l esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l attendibilità delle valutazioni di bilancio; 3) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; 4) l esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; b) effettua analisi e fornisce informazioni in ordine alla stabilità dell equilibrio del bilancio e, in caso di disavanzo, fornisce informazioni sulla struttura dello stesso e sulle prospettive di riassorbimento; c) esprime valutazioni sull adeguatezza della struttura organizzativa dell Agenzia e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; d) verifica l osservanza delle norme che presiedono alla formazione del rendiconto generale e dei suoi allegati; e) esprime motivato parere sull approvazione, sull approvazione con rilievi o sul rifiuto dell approvazione del rendiconto generale da parte del Consiglio direttivo. 3. Restano fermi i poteri e i compiti di controllo affidati al Collegio dei revisori dei conti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, in quanto applicabili, del codice civile. 4. I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono trasmessi al Ministro dell interno ed al Ministero dell economia e delle finanze. 11

16 Capo V SERVIZI DI CASSA Art. 36. A ffidamento del servizio di cassa 1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all esercizio dell attività bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n Il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d oneri e nel bando di gara sono specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari. 3. La convenzione di cui al comma 1 prevede le modalità per l autonomo espletamento del servizio di cassa delle sedi secondarie dell Agenzia, senza alcun pregiudizio per l unitarietà del servizio e delle condizioni pattuite. Inoltre, prevede che per eventuali danni causati all Agenzia o a terzi, l istituto cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 4. Il cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all Agenzia. 5. L Agenzia può avvalersi dei conti correnti postali per l espletamento di particolari servizi. Unico traente è l istituto cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell Agenzia con cadenza da stabilirsi nella convenzione. 6. Se l organizzazione dell Agenzia e dell istituto cassiere lo consente, il servizio di cassa è gestito con metodologie ed evidenze informatiche a firma digitale con collegamento diretto tra l ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari dell Agenzia e l istituto cassiere, al fine di consentire l interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio. 7. Le modalità per l espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ai relativi decreti attuativi. Art. 37. Anticipazioni di tesoreria 1. L istituto cassiere, previo provvedimento del Direttore, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell anno precedente. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all articolo 36. Art. 38. Servizio di cassa economale 1. Il Direttore può autorizzare l istituzione di un servizio di cassa economale sia per la sede principale sia per le sedi secondarie, ai fini del pagamento in contanti delle spese minute e urgenti e degli anticipi per missioni. 2. L incarico di cassiere economo è conferito dal dirigente competente per i servizi economico-finanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente della sede interessata per una durata determinata, comunque non superiore a cinque anni. L incarico è rinnovabile una sola volta ed è cumulabile con quello di consegnatario. Con il provvedimento di nomina del cassiere sono designati uno o più dipendenti incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 3. Il cassiere economo è dotato, all inizio della sua gestione e poi all inizio di ciascun esercizio, di un fondo non superiore ai 10 mila euro reintegrabile durante l esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese corredato dai documenti giustificativi. Le operazioni di cassa effettuate sono annotate su un registro cronologico generale. 4. Il cassiere economo è funzionalmente dipendente dal dirigente di cui al comma 2 ed è soggetto al controllo di rendicontazione da parte del responsabile dell ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari. 5. Con provvedimento del Direttore sono individuate le tipologie delle spese economali con i relativi massimali di spesa e sono disciplinate la gestione della cassa economale e le modalità del controllo di rendicontazione di cui al comma 4. Capo VI GESTIONE PATRIMONIALE Art. 39. Classificazione dei beni 1. I beni dell Agenzia si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono iscritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nel presente capo e nell articolo 46. Art. 40. Consegnatario 1. L incarico di consegnatario è conferito con provvedimento del dirigente competente per i servizi economicofinanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente dell Agenzia per un periodo determinato e comunque non superiore a cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L incarico di consegnatario è cumulabile con quello di cassiere economo. Con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso di istituzione di sedi secondarie dell Agenzia, il dirigente com- 12

17 petente per i servizi economico-finanziari può prevedere la nomina di altri consegnatari, sulla base delle linee di indirizzo del Direttore. 2. In funzione della specializzazione dei servizi, della complessità e della dislocazione degli uffici, possono essere nominati più consegnatari. 3. In presenza di esigenze organizzative, è facoltà del dirigente competente per i servizi economico-finanziari procedere alla nomina di sub-consegnatari, da far risultare nel provvedimento di conferimento dell incarico di consegnatario. 4. Il consegnatario è funzionalmente dipendente dal dirigente di cui al comma 1, tiene le scritture contabili di cui ai commi 2 e 3 dell articolo 45 ed è soggetto al controllo di rendicontazione da parte del responsabile dell ufficio competente per gli affari contabili e finanziari. 5. Al consegnatario è affidata la manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici. 6. Con provvedimento del Direttore sono disciplinati le modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni, i criteri di valutazione dei medesimi, nonché specificati i compiti dei consegnatari e le modalità del controllo delle loro attività. Art. 41. Gestione e cessione dei beni 1. I beni di cui all articolo 39 sono dati in consegna al consegnatario, il quale è personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato. 2. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l agente cessante e quello subentrante. 3. La cessione gratuita dei beni mobili dell Agenzia è vietata, salvo quanto previsto dal comma I beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell Agenzia o posti fuori uso per cause tecniche, previo parere di una commissione allo scopo istituita, sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile, iscritti nei registri, operanti in Italia e all estero, per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche. 5. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 4, è consentito l invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente dall Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 6. Il discarico dei beni mobili, corredato da regolare documentazione, è registrato nelle scritture inventariali. Capo VII SCRITTURE E PROSPETTI CONTABILI Art. 42. Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni 1. L Agenzia adegua il processo di automazione alle finalità, ai criteri e ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n Ferme restando le disposizioni di cui all articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i pagamenti e per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, l Agenzia può avvalersi, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento. Art. 43. Rilevazioni finanziarie 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonché delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare. A tal fine l ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari cura la tenuta delle seguenti scritture: a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all inizio dell esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati, nonché il giornale riassuntivo comprendente anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati. Art. 44. Rilevazioni economiche 1. L Agenzia, ai fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, adotta un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n Il sistema deve mirare essenzialmente ad orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente per il raggiungimento dei fini istituzionali dell Agenzia, anche attraverso l analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti. 13

18 2. La contabilità analitica è finalizzata all esecuzione del controllo di gestione che è svolto in riferimento ai singoli centri di costo, verificando in maniera complessiva e, per ciascun centro di costo, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. Art. 45. Rilevazioni patrimoniali 1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all inizio dell esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell esercizio. 2. L inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l ubicazione, l uso cui è destinato e l organo cui è affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il costo d acquisto e gli eventuali redditi. 3. L inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantità e il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza. Capo VIII DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI Art. 48. Disposizioni finanziarie 1. All attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Gli importi relativi alle soglie di spesa e di somma di cui al presente regolamento si intendono al netto dell IVA. Essi possono essere aggiornati annualmente in base agli indici dei prezzi al consumo del mese di dicembre a valere sull anno successivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 2011 NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli: SEVERINO Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012 Registro n. 1, foglio n. 290 M ONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell economia e delle finanze C ANCELLIERI, Ministro dell interno S EVERINO, Ministro della giustizia Art. 46. Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 1. Per l amministrazione, la custodia, la destinazione e la vendita dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l Agenzia applica le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n Art. 47. Disposizioni transitorie 1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle disposizioni vigenti all atto della stipula dei contratti o dell indizione della gara. 2. Al fine di contenere l impatto della disposizione dell articolo 6, comma 7, sull organizzazione dell Agenzia, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento il sistema di contabilità analitica è attuato in via sperimentale. AVVERTENZA: NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L art. 87 della Costituzione conferisce, tra l altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Si riporta il testo dell art. 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136): «Art. 113 (Organizzazione e funzionamento dell Agenzia). 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all art. 118: ( Omissis ); 14

19 b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; (Omissis ).». Si riporta il testo vigente dell art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l attuazione e l integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 6 maggio 2003, n. 103, S.O. Si riporta il testo degli articoli 4 e 26 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili): «Art. 4 (Piano dei conti integrato). 1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione. 2. Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all art. 2, comma 2, nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni. 3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dell economia e delle finanze, sono definiti: a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce; b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto; c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità. 4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del comma 3 è redatta in conformità a quanto previsto al comma 2. I successivi aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai sensi dell art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti di cui al presente comma. 5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in conformità con quanto stabilito dal comma Con decreti del Ministero dell economia e delle finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, per gruppi omogenei di enti che svolgono attività similare, ulteriori livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei conti, utili alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine di assicurare le informazioni necessarie al consolidamento dei conti di cui al comma Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificità delle proprie attività istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalità, fermo restando la riconducibilità delle voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l espressione dei pareri, i regolamenti possono essere adottati.». «Art. 26 (Disposizioni finali ed entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre Dalla data di cui al comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». Note all art. 1: Si riporta il testo dell art. 110, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 110 (L Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). 1. L Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell interno. (Omissis ).». Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti al decreto legislativo n. 91 del 2011, si veda nelle note alle premesse. Per l argomento della legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse. Il regio decreto 18 novembre 1923, n (Nuove disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n Note all art. 4: Si riporta il testo dell art. 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell ambito delle Amministrazioni dello Stato): «Art. 20 (Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio). 1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all art. 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestirono, l importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonché alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. 3. L importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.». 15

20 Per i riferimenti alla legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse. Note all art. 6: Si riporta il testo dell art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003: «Art. 21 (Sistema di contabilità analitica). 1. La contabilità analitica, in uno con la contabilità generale, costituisce il sistema informativo aziendale. Essa mira essenzialmente ad orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali dell ente, anche attraverso l analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti. 2. Il sistema della contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centro di costo e centro di responsabilità, tenuto secondo appropriate ed aggiornate metodologie sperimentate nel campo economico-aziendale, ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo, i centri di responsabilità, i servizi e le prestazioni erogati, ai sensi dell art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n Il piano dei conti - che ciascun ente è tenuto ad applicare in relazione all attività espletata classifica i costi secondo la loro natura ed in relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva. 4. I centri di costo ed i centri di responsabilità sono individuati in relazione alle esigenze strutturali, operative ed istituzionali dell ente, identificabili, di norma, con la specificazione funzionale e di produzione (centri di costo) e di livello organizzativo (centri di responsabilità). Il budget economico di ogni centro di costo deve essere determinato in coerenza con il budget economico e finanziario del corrispondente centro di responsabilità in cui è inserito. 5. Le prestazioni ed i servizi da erogare sono valutati dal punto di vista economico-finanziario mediante indicatori di efficacia e di efficienza ai fini della misurazione dell attività svolta in relazione agli obiettivi fissati. 6. Il consolidamento dei budget economici dei singoli centri di costo e dei singoli centri di responsabilità, nella sua massima aggregazione, dà origine al preventivo economico dell ente. Analogamente, il consolidamento dei budget finanziari dei singoli centri di responsabilità, nella sua massima aggregazione, dà origine al preventivo finanziario dell ente.». Note all art. 7: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle premesse. Note all art. 8: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle premesse. Note all art. 9: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle premesse. Note all art. 10: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle premesse. Note all art. 19: Si riporta il testo dell art. 9 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini): «Art. 9 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni). 1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell elenco adottato dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell amministrazione; 2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all obbligo contrattuale, l amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni; 3. allo scopo di ottimizzare l utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall art. 9, comma 1 -ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1 -quater del citato art. 9 del decreto-legge n. 185 del 2008; 4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all anno finanziario bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un amministrazione pubblica di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall istanza dell amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all istanza.». Note all art. 28: Si riporta il testo dell art del Codice civile: «Art (Contenuto del conto economico). Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 16

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