UNICO 2014 E STUDI DI SETTORE

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2 UNICO 2014 E STUDI DI SETTORE

3 Unico 2014: proroga per i versamenti

4 1. Unico 2014 PROVVEDIMENTO IN LAVORAZIONE NUOVE SCADENZE 7 luglio dal 8 luglio al 20 agosto senza maggiorazione con maggiorazione 0,40%

5 2. Unico 2014: proroga per i versamenti SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA La proroga dei versamenti di Unico 2014 spetta, dunque, ai contribuenti che: esercitano attività ità economiche per le quali sono stati tielaborati gli studi di settore; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore. Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a: società che applicano gli studi di settore; associazioni e imprese soggette a studi di settore.

6 3. Unico 2014: proroga per i versamenti SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA Contribuenti rientranti negli studi Come contribuenti che applicano gli studi di settore, si intendono quelli soggetti al controllo induttivo mediante prodotto informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi stessi.

7 4. Unico 2014: proroga per i versamenti CONTRIBUENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA PROROGA Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2014: del 16 giugno 2014 o; dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%; per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè: soggetti non titolari di Partita Iva; soggetti che hanno un codice attività ità per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri); soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario).

8 5. Unico 2014: proroga per i versamenti PAGAMENTI PROROGATI La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto minimale. Il differimento vale anche per la maggiorazione del 3% applicabile per l adeguamento agli studi di settore in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi ed entrate contabili.

9 RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA

10 7. Rivalutazione beni d impresa Omesso versamento Efficacia rivalutazione

11 ACCONTI IRAP

12 9. Rivalutazione beni d impresa Metodo storico Metodo previsionale Aliquote 3.90% % %

13 Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014

14 11. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014 CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE 1. inizio dell attività nel corso del periodo d imposta; 2. cessazione dell attività nel corso del periodo d imposta; 3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all articolo l 54, comma 1, del TUIR, superiore a e fino a 7,5 milioni di euro; 4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro; 5. periodo di non normale svolgimento dell attività, in quanto l impresa è in liquidazione ordinaria; 6. Periodo di non normale svolgimento dell attività, in quanto l impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Tali soggetti non devono compilare il Modello relativo agli Studi di settore.

15 12. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014 CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE 7. Altre situazioni di non normale svolgimento dell attività. 8. Determinazione del reddito con criteri forfetari (agriturismo,allevamento ecc.) 9. Incaricati alle vendite a domicilio 10. Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto t nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dello studio di settore approvato per l attività esercitata. 11. Modifica, nel corso del periodo d imposta, dell attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore. 12. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 prevista dal DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni (deve essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore).

16 13. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014 CAUSA DI ESCLUSIONE I contribuenti che fino al hanno applicato il regime dei minimi e a partire dal sono usciti per obbligo e per opzione sono esclusi dagli studi di settore e dovranno indicare il codice 12 nel modello Unico a prescindere dal regime utilizzato (super semplificato per gli ex minimi, semplificato o ordinario). Tali soggetti sono comunque tenuti a compilare il modello. CODICE 12 DI ESCLUSIONE Per contribuenti che fino al 2012 applicavano il regime dei minimi e che dal 2013 sono usciti da tale regime In particolare tale codice viene utilizzato nei casi di inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 prevista dal DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni i i

17 Premio di congruità

18 15. Studi di settore e premio congruità NUOVO PREMIO CONGRUITÀ Art. 10 D.L. 201/2011 Comma 9 Comma 10 NUOVO PREMIO CONGRUITA Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti: abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 co. 1 lett. d]) per i soggetti congrui e coerenti; riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all art. 43 d.p.r. 600/73; aumento della franchigia prevista dall accertamento sintetico (che passa da 1/5 a 1/3). Condizioni per l accesso alla nuova disciplina: fedeltà dei dati dichiarati nel modello Studi di settore; coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di singolo studio di settore.

19 16. Studi di settore e premio congruità VECCHIO PREMIO CONGRUITÀ VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98). Fino al 2011 (Unico 2012) Prevista una soglia relativa e assoluta (40% ) al di sopra della quale non si applica il beneficio Prevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato che individua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studi È richiesta la congruità anche per il periodo precedente Non è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionali Nessuna modifica ai termini decadenziali per l accertamento Nessun effetto sull accertamento t sintetico ti

20 17. Studi di settore e premio congruità FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE Il contribuente dovrà tenere in maggiore considerazione nella redazione di Unico 2014 al fine di godere del nuovo premio congruità, la fedeltà dei dati indicati A tal proposito la norma prevede: il contribuente tib t abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

21 18. Studi di settore e premio congruità CONTROLLI PER I SOGGETTI NON CONGRUI E COERENTI Specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione Co. 11 dell art. 10 del DL 201/2011 L Agenzia delle Entrate e la GdF destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell anagrafe tributaria.

22 19. Studi di settore e premio congruità SANZIONI Le maggiorazioni delle sanzioni (Manovra estiva 2011) Omessa compilazione i del modello studi sanzione irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97); in caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la sanzione irrogabile è incrementata del 50% e pertanto è compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta

23 Società di comodo, congruità e coerenza

24 21. Società di comodo, congruità e coerenza APPROVAZIONE DI GE.RI.CO. Generale riduzione dei ricavi presunti Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori economici.

25 22. Società di comodo, congruità e coerenza RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO. Utile per escludere l'applicazione delle regole previste per le società non operative: sia per le società che non superano il test di operatività per il periodo d imposta 2014; sia per le società in perdita sistemica nel triennio , per effetto e delle e disposizioni o del D.L.n.138/2011.

26 23. Società di comodo, congruità e coerenza RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO. Effetti premiali Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanze degli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed in particolare: la preclusione da qualsiasi accertamento analitico-presuntivo; la preclusione da qualsiasi accertamento analitico presuntivo; riduzione di un anno dei termini di accertamento; l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) per l'accertamento sintetico in termini di scostamento tra reddito dichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente.

27 24. Società di comodo, congruità e coerenza EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI INDIVIDUALI Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/2012 Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto cui si rende applicabile l accertamento sintetico

28 MINIMI E STUDI DI SETTORE

29 26. Minimi e studi di settore MINIMI DEL 2012 Ordinari nel 2013; problema delle rimanenze.

30 27. Studi di settore: le multiattività La percentuale del 30%: inapplicabilità dell accertamento; compilazione del prospetto.

31 28. Studi di settore: la complementarietà QUANDO NON SCATTA LA MULTIATTIVITA WG37U da compilare: gelaterie, pasticcerie, ambulanti, bar e altri esercizi; ii ristorazione, ristoranti - trattorie - pizzerie: gelaterie e pasticcerie.

32 Società non operative

33 31. Società non operative La disciplina contenuta nell art. 30, Legge n. 724/94, relativa alle c.d. società di comodo o non operative è applicabile alle: società di capitali (spa, sapa, srl); alle società di persone (snc, sas e soggetti equiparati); nonché alle società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria / semplificata) adottato.

34 32. Le società di comodo: ambito di applicazione SI APPLICA A società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata residenti in Italia) società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia) società e degli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato soggetti formalmente domiciliati all estero che, pur privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, siano da considerare fiscalmente residenti in Italia per effetto della presunzione di cd. esterovestizione NON SI APPLICA A. le società e gli enti non residenti i privi i di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. società semplici, i in quanto non esercenti attività ità d impresa le società consortili, riscontrandosi per le stesse il medesimo scopo mutualistico che caratterizza le società cooperative e quelle di mutua assicurazione le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali, come i trust, residenti nel territorio dello Stato, t perché non espressamente richiamati dalla norma indipendentemente d t dal regime di contabilità (ordinaria i / semplificata) adottato. t

35 33. Le società di comodo: ambito di applicazione Le società alle quali non si applica la disciplinai delle società di comodo devono limitarsi a non compilare il modello. Eccezion fatta per le società consortili, che devono indicare l apposito codice di esclusione «12». È inoltre prevista l esclusione dalla disciplina in esame per le start-up innovative

36 34. Le società di comodo SOCIETA DI COMODO TEST 1: RICAVI EFFETTIVI > RICAVI PRESUNTI TEST 2: SOCIETA non sia IN PERDITA SISTEMICA RICAVI EFFETTIVI (somma dei ricavi, dell incremento delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico) 1.LA SOCIETÀ È IN PERDITA FISCALE PER 3 ESERCIZI CONSECUTIVI 2.PER 2 PERIODI IN PERDITA E IL 3 CON REDDITO < MINIMO 1 TEST OPERATIVITÀ < RICAVI PRESUNTI (somma degli importi che risultano applicando ai titoli e alle partecipazioni, agli immobili e alle altre immobilizzazioni le percentuali previste) 2 TEST DELLE PERDITE SISTEMATICHE PER IL 4 PERIODO D IMPOSTA È = NON OPERATIVA (a prescindere dal calcolo della operatività in termini di ricavi )

37 35. Società non operative Al termine esercizio (31.12) -> TEST DI OPERATIVITA MEDIA RICAVI + INCR. RIM. PROV. ORDINARI triennio i < RICAVI MINIMI FIGURATIVI (coeff. redditività presunta agli assets) triennio

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39 37. Le società in perdita sistematica PERDITA FISCALE PER UN TRIENNIO PERDITA PER 2 ESERCIZI E CON UN REDDITO < MINIMO NEL 3 SOCIETA DI COMODO (D.L. 138/2011) Il triennio su cui operare la verifica è mobile, nel senso che: nel 2012 occorrerà tener conto del triennio ; nel 2013 occorrerà tener conto del triennio ; nel 2014 del triennio , ecc.

40 38. Le società in perdita sistematica Perdita fiscale Perdita fiscale Perdita fiscale Società in perdita sistematica Perdita fiscale Perdita fiscale Reddito inferiore al minimo Società in perdita sistematica Perdita fiscale Reddito inferiore i al minimo Perdita fiscale Società in perdita sistematica Reddito inferiore al minimo Perdita fiscale Perdita fiscale Società in perdita sistematica

41 39. Società non operative CONSEGUENZE ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIETÀ DI COMODO SERIE DI RESTRIZIONI obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto + ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili); la possibilità di utilizzare, nel periodo d imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito che eccede quello minimo; l impossibilità di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA - qualora la società risulti non operativa per 3 periodi d impostaenegli stessi dichiari un volume d affari inferiore a quello presunto, il credito IVA è definitivamente perso

42 40. Confronto Società non operative e in perdita sistematica: ANALOGIE - Comportano le medesime penalizzazioni ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva. - Stesse cause di esclusione previste dalla norma - In entrambi i casi può essere presentato interpello disapplicativo Società non operative e in perdita sistematica: DIFFERENZE - Diversi i presupposti di applicazione - Diverse le cause di disapplicazione automatica

43 Le novità in Unico 2014

44 42. Le novità in Unico 2014 SOCIETA DI COMODO E UNICO14: LE NOVITA Le novità di Unico14 Anche per le società di capitali il prospetto p delle società di comodo trova spazio nel quadro RS (non più in RF) Nuovi campi per tener conto della rateizzazione della plusvalenza ai fini del test di operatività e nuove istruzioni per la determinazione della perdita sistematica in caso di plusvalenza rateizzata (Risoluzione 68/E 2013)

45 43. Le novità in Unico 14: rateizzazione plusvalenze Se la società risulta non operativa (ricavi effettivi inferiori a quelli presunti) occorre dichiarare un reddito non inferiore al reddito imponibile minimo Reddito imponibile minimo (da confrontare con quello dichiarato) Reddito minimo presunto Redditi esenti, soggetti a ritenute alla fonte a titolo d imposta o ad imposte sostitutive. Da quest anno anche le plusvalenze rateizzate rilevano nella determinazione del reddito minimo.

46 44. Le novità in Unico 2014 Nel 2013 sono inoltre intervenute alcune importanti chiarimenti dell Agenzia delle entrate, che, pur non introducendo alcuna novità, hanno chiarito it alcuni aspetti. Circolare 36/E del Settore delle energie rinnovabili: i ricavi caratteristici I prezzi di vendita sono fissati: l imprenditore non può determinare i prezzi liberamente. Gli imprenditori possono richiedere la disapplicazione della disciplina mediante interpello disapplicativo.

47 45. Le novità in Unico 2014 Circolare 36/E del Viene stabilito che, ai fini del calcolo previsto per il test di operatività, gli impianti fotovoltaici devono essere sempre ricompresi nella categoria Immobili, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano inquadrati come mobili o immobili. Andrà pertanto applicato il coefficiente del 6 % e quello del 4,75% per il calcolo del reddito presunto..

48 46. Le novità in Unico 2014 Risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013 Nel caso in cui sia stata effettuata la rivalutazione degli immobili nel 2008, con specifico riferimento al test di operatività, i valori da considerare sono i seguenti: valore non rivalutato degli immobili per il 2012 e per il 2011 (non essendo per tali periodi efficace, ai fini fiscali, la rivalutazione); maggior valore a seguito della rivalutazione i per l anno Aliquota del 4% Solo per gli immobili abitativi acquisiti i rivalutati nell esercizio esercizio e nei due precedenti

49 Il test delle perdite triennali

50 1 PERDITA SISTEMICA - NON C E PIU NULLA DA FARE (DL 138/11 art.2 co. 36-terdecies) codice 1 se: dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi; ovvero, che nello stesso arco temporale, sono per due periodi d imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all ammontare minimo determinato ai sensi dell art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS125

51 49. Il test delle perdite triennali Un reddito dichiarato per importo superiore al minimo, che viene compensato con perdite pregresse fino al ridurlo al di sotto della soglia, è comunque da considerare inferiore al minimo? Reddito dichiarato: Perdita fiscale: Perdite pregresse scomputate: t 800 Perdita fiscale: Reddito tassato: 200 Reddito minimo: 900 Circolare n. 1/E del dato il rinvio del legislatore al reddito dichiarato, si deve intendere che questo si riferisca i al reddito complessivo al lordo dell utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi. -> NON è in perdita sistematica

52 50. Il test delle perdite triennali Assume rilevanza l eventuale reddito adeguato al minimo? Perdita fiscale: 400 Perdita fiscale: Perdita fiscale: 500 La società non supera però il test dei ricavi e si adegua al reddito minimo: 900 Circolare n. 1/E del : 2013: non assume rilevanza l adeguamento adeguamento, quindi la società è in perdita sistematica

53 Il test di operatività

54 52. Il test di operatività Se i ricavi presunti superano quelli effettivi, la società è considerata non operativa I ricavi minimi presunti si determinano applicando le percentuali previste al valore medio del triennio delle attività rilevanti.

55 53. Le società di comodo: ambito di applicazione

56 54. Il calcolo dei ricavi minimi Valore dei beni da considerare ai fini del calcolo Valore medio dell esercizio e dei due precedenti (anche se interessati da cause di esclusione dall applicazione li i della norma). Il valore deve essere ragguagliato ai giorni di effettivo possesso degli stessi beni.

57 55. Il calcolo dei ricavi minimi Valore delle partecipazioni, titoli e crediti Indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio (immobilizzazioni o attivo circolante) L importo da considerare è quello rilevante fiscalmente (eccezion fatta per le partecipazioni che beneficiano del regime PEX che vanno considerate per il loro intero valore)

58 56. l calcolo dei ricavi minimi Azioni proprie p (non danno diritto ad utili) Partecipazioni, i i titoli e crediti: componenti irrilevanti Azioni in nuda proprietà (non danno diritto agli utili) Crediti commerciali Crediti per il rimborso di imposte (non sono crediti di finanziamento)

59 57. Il calcolo dei ricavi minimi GLI IMMOBILI E LE NAVI beni immobili costituiti da terreni e fabbricati le navi destinate all esercizio di attività commerciali o alla pesca o ad operazioni i di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione SOLO SE ISCRITTI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI

60 58. Il calcolo dei ricavi minimi GLI IMMOBILI E LE NAVI DA CONSIDERARE SI Immobili e navi condotti in leasing I terreni (non ammortizzabili) NO Acquisiti in locazione, comodato o noleggio Concessi in usufrutto a titolo gratuito Concessi in usufrutto a titolo oneroso Le immobilizzazioni i i in corso di Immobili finiti, anche se non hanno trovato effettiva utilizzazione Impianti fotovoltaici costruzione e gli acconti

61 59. Il calcolo dei ricavi minimi TEST DI OPERATIVITA : LE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI DA CONSIDERARE SI NO Immobilizzazioni in corso e acconti Gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, le altre immobilizzazioni in proprietà I beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro. Le immobilizzazioni immateriali (gli oneri pluriennali vanno considerati al netto degli ammortamenti, così come riportati in bilancio) I beni a deducibilità limitata (es. auto e telefoni), con riferimento al loro intero ammontare Beni in leasing (vanno considerati nel loro valore effettivo, indipendentemente da quello di riscatto). (se vengono completate durante il periodo il loro valore va ragguagliato al periodo in cui sono in grado di generare ricavi)

62 60. Il test di operatività in Unico Inserire la media triennale del valore dei beni patrimoniali rilevanti somma degli importi determinati applicando le percentuali previste in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RS 117 a RS 112

63 61. Il test di operatività in Unico Codice 1: non vi sono beni nel triennio. Il prospetto non va compilato Codice 2: non vi sono beni nell anno di riferimento. Vanno compilate solo le colonne 4 e 5

64 62. Il calcolo dei ricavi effettivi DETERMINAZIONE RICAVI EFFETTIVI RICAVI TIPICI (A1 + A5) + INCREMENTI RIMANENZE se positivi(+ A2 + A3 B11) + ALTRI PROVENTI (C15 + C16) risultanti dal Conto Economico del bilancio CEE dell'ultimo triennio (MEDIA TRIENNALE) I d ti d d ti d l t i t I dati devono essere desunti dal conto economico, senza tener conto delle variazioni fiscali

65 63. Le società non operative in Unico Indicare la somma dei ricavi, proventi e incrementi di rimanenze effettivamente conseguiti nel periodo d imposta

66 Le penalizzazioni previste per le società di comodo

67 65. Le penalizzazioni CONSEGUENZE Reddito minimo figurativo Base imponibile Irap Super Ires Limiti all utilizzo del credito Iva

68 66. Le penalizzazioni CIRCOLARE N.10/E/2014 e SOCIETA DI COMODO IL DUBBIO -> Posso evitare le penalizzazioni Iva se mi adeguo al reddito minimo previsto? IL CHIARIMENTO -> NO! anche se mi adeguo al reddito minimo incorro sempre nelle penalizzazioni previste ai fini Iva.

69 67. Il reddito minimo presunto La società non supera il test t di operatività e/o delle perdite triennali Il reddito effettivo della società è inferiore a quello minimo La società deve adeguare il reddito effettivo per l importo della differenza (e dichiarare così il reddito minimo)

70 68. Il reddito minimo presunto VALORE DELL ESERCIZIOESERCIZIO Coeff. determinazione NO VALORE MEDIO! redditi minimi presunti Azioni, quote (anche di snc se classificate tra le immobilizzazioni e crediti) 15% 1,5 Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e 475% 4,75 navi anche in locazione Finanziaria (0,9 %*) Immobili classificati A/10 4 % (0,9 %*) Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati 3 % nell esercizio esercizio e nei due precedenti (09%*) (0,9 Altre immobilizzazioni 12 % * per beni situati in comuni con meno di abitanti

71 69. Il reddito minimo presunto ADEGUAMENTO E AGEVOLAZIONI Se fosse previsto un mero adeguamento al reddito minimo, i tuttett le agevolazioni fiscali di cui potrebbero fruire le società non operative andrebbero perse. Al fine di salvaguardare eventuali esenzioni o esclusioni da imposizione di alcuni elementi reddituali, il prospetto delle società di comodo accoglie un apposito rigo nel quale vanno indicate le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile, quali: proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell art. 87 del TUIR; dividendiid che fruiscono della detassazione di cui all art. 89 del TUIR; l importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell esercizio dell opzione di cui all art. 86, comma 4, del TUIR.

72 70. Il reddito minimo presunto ADEGUAMENTO E AGEVOLAZIONI Nel rigo RS124 di Unico14 SC vanno indicate le somme non imponibili Indicare la variazione in aumento effettuata t in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata COLONNA 1 COLONNA 2

73 71. Le società non operative in Unico

74 72. La super-ires CIRCOLARE N. 3/E DEL 4 MARZO 2013 La Base Imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires in parola è, di norma, il reddito imponibile del periodo d imposta in cui il soggetto interessato risulta di comodo. Questo può essere costituito, a seconda dei casi: 1. dal reddito minimo presunto determinato in base all articolo 30, co. 3, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (REDD. EFF< REDD. MINIMO PRESUNTO). 2. dal reddito ordinariamente determinato (REDD. EFF> REDD. MINIMO PRESUNTO).

75 73. La super-ires ESEMPIO Reddito minimo superiore a reddito complessivo Società XY S.r.l.: periodo di imposta 2013; test di operatività NON superato. Reddito complessivo: euro Reddito minimo ai fini della disciplina delle società di comodo: euro Determinazione dell IRES: euro (reddito imponibile) 38% (27,5% IRES ordinaria % maggiorazione) = euro

76 74. La super-ires La maggiorazione non è stata, al contrario, prevista per i soci persone fisiche delle società di persone di comodo che continueranno ad applicare la normali aliquote progressive sul reddito minimo. APPLICAZIONE della MAGGIORAZIONE IRES Disciplina applicabile Soggetto a cui viene applicata Applicabilità della maggiorazione Ires Perdita sistemica e Società non operative Soggetto Ires Soggetto diverso Si può applicare Non si può applicare

77 75. La super-ires La maggiorazione Ires andrà liquidata, nel quadro RQ del modello Unico SC, sezione XVIII, da tutte le società che sono tenute al versamento della maggiorazione Indicare il maggiore tra reddito minimo e reddito effettivo

78 76. Il riporto delle perdite PERDITA D ESERCIZIO -> INESISTENTE SOCIETA DI COMODO: LE PERDITE PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI -> possono essere utilizzate t solo per compensare la parte di reddito imponibile eventualmente eccedente quello minimo presunto

79 77. Il riporto delle perdite Limite dell 80% -> serve per determinare le perdite astrattamente utilizzabili LIMITI AGLI UTILIZZI DELLE PERDITE Specifico limite previsto per le so-cietà di comodo (eccedenza sul reddito minimo -> serve per deter-minare la perdita effettivamente com-pensabile

80 78. Il riporto delle perdite SOCIETA ALFA REDDITO DA DICHIARARE: 100 REDDITO MINIMO PRESUNTO: 50 PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE: 200 PERDITA COMPENSABILE: 80 (100 x 0,80)

81 79. Il riporto delle perdite SOCIETA BETA REDDITO DA DICHIARARE: 100 REDDITO MINIMO PRESUNTO: 15 PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE: 130 PERDITA COMPENSABILE: 80 (100 x 0,80)

82 80. l riporto delle perdite in Unico Nell anno precedente Alfa Srl aveva riportato una perdita pari a euro (compensabile nel limite dell 80%). Nell esercizio esercizio 2013, invece, il suo reddito è pari ad euro Alfa Srl, potrebbe potenzialmente compensare il seguente importo: x 80% = Alfa non ha superato il test delle perdite triennali e il reddito minimo è pari a euro Il suo reddito imponibile potrebbe pertanto essere pari a 6.000, ma, pur-troppo, non avendo superato il test delle perdite triennali dovrà dichiarare almeno euro. La perdita che potrà utilizzare in compensazione è quindi pari a: = euro

83 81. Il riporto delle perdite la maggiorazione Ires va applicata al reddito complessivo al netto delle perdite ( euro)

84 82. Le penalizzazioni Irap Reddito minimo RS123, colonna 5, del modello UNICO 2014 Società di capitali; RS18, colonna 5, del modello UNICO 2014 Società di persone; RS55, colonna 5, del modello UNICO 2014 Enti non commerciali. + Retribuzioni dipendenti, compresi Co.co.Pro., lavoro autonomo occasionale ed altre somme + Interessi passivi -Deduzioni e agevolazioni a o ai finiirap Valore presunto produzione netta Irap Base imponibile Irap calcolata l secondo gli ordinari criteri IL PIU ELEVATO DEI DUE RAPPRESENTA LA BASE IMPONIBILE IRAP

85 83. Le penalizzazioni Irap

86 84. Il blocco del credito Iva SOCIETA DI COMODO E IVA: 2 livelli di penalizzazione I livello -> il credito non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione orizzontale, non può essere ceduto a terzi. ->SI CONGELA II livello -> definitiva perdita della facoltà di compensazione verticale e di riporto in avanti se la società è di comodo per 3 anni e non effettua operazioni rilevanti ai fini Iva almeno pari ai ricavi minimi ->SI PERDE

87 85. Il blocco del credito Iva I livello BLOCCO CREDITO IVA Sul triennio 2010/2012 se non viene superato test operatività e perdite fiscali triennali da quando scatta il blocco del credito Iva? Se la società dichiara perdite fiscali nel triennio , essa diviene di comodo (salva la disapplicazione con interpello) solo a partire dall'anno 2013, con la conseguenza che l'eventuale credito oggetto di divieto di compensazione o rimborso sarà solo quello relativo a tale annualità (risultante dalla dichiarazione Iva che sarà presentata per il 2014). Se invece non viene superato il test di operatività (ricavi effettivi inferiori a minimi) già per il 2013 (Unico 2014), il divietoieto di compensazione del credito Iva scatta già con riferimento a tale esercizio.

88 86. Il blocco del credito Iva II livello Verificare di non essere di comodo per tre esercizi consecutivi Qualora risultassero di comodo per tre esercizi, devono effettuare, anno per anno, un raffronto tra il volume d affari realizzato e il valore dei ricavi presunti. Se il volume d affari risulta inferiore al valore dei ricavi presunti per tre periodi d imposta consecutivi, detti soggetti perdono la possibilità di utilizzare il credito IVA annuale, il quale di fatto viene definitivamente perso È abbastanza atipico che la società non operativa ai fini del test abbia effettuato un ammontare di operazioni rilevanti ai fini IVA superiore al valore dei ricavi medi figurativi; situazione questa che potrebbe verificarsi solo nel raro caso in cui vi siano operazioni rilevanti i ai finii IVA che diano però luogo a componenti reddituali di natura straordinaria e per questo escluse dal computo ai fini del test, oppure, ad esempio, nel caso delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate per conto terzi, che non rilevano tra i ricavi, in quanto mere partite di giro finanziario

89 87. Il blocco del credito Iva in UNICO14 1 VA15: Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni: 1 società non operativa per l anno oggetto della dichiarazione; CREDITO CONGELATO 2 società non operativa a per l anno oggetto della dichiarazione dc aa e per quello precedente; 3 società non operativa per l anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti; 4 società non operativa per l anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell Iva non inferiori all importo che risulta dall applicazione delle percentuali di cui all articolo 30, comma 1, della legge n.724 del CREDITO PERSO

90 Le cause di esclusione e di disapplicazione automatica

91 89. Società non operative Indicazione in Unico SC 2014

92 90. Società non operative

93 91. Società non operative

94 NON OPERATIVA/OPERATIVA AL TEST HO 1 ESIMENTE CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L.724/94) 1 per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; ; 2 per i soggetti che si trovano nel primo periodo d imposta; 3 per le società in amministrazione controllata o straordinaria; 4 per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente; t 5 per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6 per le società con un numero di soci non inferiore a 50; 7 per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; 8 per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9 per le società che presentano valore della produzione (A) CE) superiore al TOT. A SP 10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 11 per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; 12 per le società consortili.

95 93. Società non operative La casella start-up va barrata dalle società start-up innovative, di cui all articolo articolo 25 comma 2 del DL n. 179/2012, che, ai sensi dell art art. 26, co. 4, del DL n. 179/ 2012, non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica.

96 NON OPERATIVA/OPERATIVA AL TEST HO 1 ESIMENTE CAUSA DISAPPLICAZIONE (Provv ) 2 b)società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. 3 c)società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario. 4 d)società in cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato. 5 e)società che determinano partecipazioni in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR. 6e7f)Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta imposta. 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto) 99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, anno 2011 richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. 8 a)società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/ b)società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo)

97 PERDITA SISTEMICA - NON C E PIU NULLA DA FARE (DL 138/11 art.2 co. 36-terdecies) codice 1 se: dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi ovvero, che nello stesso arco temporale, sono per due periodi d imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all ammontare minimo determinato ai sensi dell art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del COMPILAZIONE COLONNA 4 E 5 DEI RIGHI DA RF75 A RF 83

98 PERDITA SISTEMICA - HO 1 ESIMENTE CAUSA DISAPPLICAZIONE (provv ) 2 b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. 3 c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario. 4 d) Società che detengono partecipazioni IMM FIN. in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR. 5 e 6e) ) Società che hanno ottenuto t l'accoglimento li dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto) 7 f) MOL >0 8 g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo) 9 h) perdita fiscale /- importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost. 10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/ l) congrue e coerenti studi di settore 12 m) società che si trovano 1 periodo dì imposta 99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione i dei redditi, anno 2011 richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

99 PERDITA SISTEMICA O NON OPERATIVA DA TEST - HO 1 ESIMENTE -> CAUSA DISAPPLICAZIONE (provv e del ) La casella Impegno allo scioglimento va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l impegno a cancellarsi dal registro imprese entro il del anno 2015 ( lett. a), punto 1, dei provvedimenti del 14 febbraio 2008 e dell 11 giugno 2012) In tal caso non occorre compilare la casella Disapplicazione società di comodo -> anno precedente e successivo + anno di presentazione DUBBI MAI CHIARITI (MOMENTO VERIFICA STATO DI LIQUIDAZIONE? + ( EFFICACIA PER SOC. PERD. SISTEMICA?)

100 98. Società non operative ANNO > INTERESSATO DALLA DISCIPLINA DELLE COMODO!

101 PERDITA SISTEMICA O NON OPERATIVA - ISTANZA INTERPELLO (art.37-bis co.8 DPR 600/73) In caso di accoglimento dell istanza ai fini dell IRES va indicato, nella casella Imposta sul reddito, uno dei seguenti codici: 1 se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di comodo; 2 se è stata ottenuta la disapplicazione i della disciplinai delle società in perdita sistematica; i 3 se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline. Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella Imposta sul reddito, le seguenti caselle: IRAP, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all IRAP; IVA, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all IVA.

102 100. Società non operative E COMUNQUE SOTTOPOSTO ALLA DISCIPLINA!!!

103 101. Società non operative Ipotesi di non compilazione del prospetto; la stessa va compilata: codice 1 nell'ipotesi in cui il dichiarante, nel 2013, 2012 e 2011 non abbia posseduto alcuno dei beni rilevanti ai fini del Test. codice 2 nell'ipotesi in cui il dichiarante nel 2013 non abbia posseduto alcuno dei beni rilevanti per il Test. NO OCOMPILAZIONE O PROSPETTO O

104 102. Società di comodo: le vie d uscita DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE SOCIETA DI DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE SOCIETA DI COMODO

105 103. Esclusione e disapplicazione Cause di esclusione (art. 30, co. 1, L. 724/1994) Cause di disapplicazione (Provvedimento del 14 febbraio 2008, n /2008) Cause di disapplicazione (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del , prot. n. 2012/87956) Società non operative X X Società in perdita sistematica X X

106 CAUSE DI ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94) 1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; (es. banche, società di factoring, centri di assistenza fiscale ) 2. per i soggetti che si trovano nel primo periodo d imposta Il primo periodo d imposta coincide con l apertura della partita IVA, a prescindere dall inizio dell attività produttiva Nella causa di esclusione non rientrano le società neo costituite a seguito di un operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d azienda: intal caso, infatti, non si è in presenza di una nuova attività d impresa dimpresa ma, più precisamente, di una prosecuzione dell attività già svolta dalle società fuse, dalla società scissa o dal soggetto conferente 3. per le società in amministrazione controllata (che non esiste più) o straordinaria;

107 CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94) 4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente; 5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50; per la maggior parte del periodo d imposta. 7. per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; Per tutti i giorni compresi nell arco temporale oggetto di osservazione (2 es. precedenti + quello in corso). Tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinati (con contratto a tempo determinato o indeterminato), mentre ne sono esclusi quelli che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti, d come i collaboratori aprogetto ogli amministratori. i t i Per quanto riguarda invece i dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time, in mancanza di indicazioni specifiche, si ritiene che gli stessi vadano conteggiati al pari di quelli assunti a tempo pieno.

108 CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94) 8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9. per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale Nell esercizio di riferimento e non nel triennio 10. per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; Nel solo esercizio di riferimento Anche a seguito di adeguamento 12. per le società consortili.

109 CAUSE DI DISAPPLICAZIONE Come per le cause di esclusione operano automaticamente, senza necessità di presentare interpello. A differenza delle cause di esclusione possono anche essere parziali (possono riguardare, cioè, soltanto specifici assets). Infatti, nei casi individuati alle lett. d), e) ed f) si è in presenza di ipotesi di disapplicazione automatica parziale, a fronte delle quali la società deve comunque effettuare il testt di operatività ità per verificare se il riconoscimento i della causa di disapplicazione è sufficiente o meno a ricondurla allo stato di operatività

110 Causa di disapplicazione totale: il prospetto NON va compilato! ESEMPIO 2) società in fallimento (periodo anteriori all avvio delle procedure i cui termini scadono dopo l inizio delle procedure stesse ) 2

111 Causa di disapplicazione PARZIALE: il prospetto p va compilato! ESEMPIO 5) società con partecipazioni in società considerate operative In questo caso dovrà comunque compilare il modello, ma, in RS117, tra i titoli e crediti, non indicherà il valore delle partecipazioni in og-getto, pari a euro

112 NON OPERATIVE: CAUSE DI DISAPPLICAZIONE 2. b)società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. (periodi d imposta precedenti all inizio delle predette procedure) 3. c)società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario 4. d)società in cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato. 5. e) società con partecipazioni in società considerate operative, società escluse dalla disciplina delle società di comodo anche mediante interpello, collegate di black-list che applicano l art. 168 Tuir; ->i collegati proventi vanno esclusi; i finanziamentii verso queste società possono essere esclusi? 6 e 7 f)società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta. 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto) Limitatamente alle predette circostanze oggettive! 8. a)società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/ b)società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo)

113 NON OPERATIVA CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (Provv ) 2008) 99 società in liquidazione che abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l impegno a richiedere la cancellazione dal registro imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c., entro il termine per la dichiarazione dell esercizio successivo se l impegno si assume nella presente dichiarazione va compilato l apposita se l impegno si assume nella presente dichiarazione, va compilato l apposita casella Impegno allo scioglimento LIQUIDAZIONE GIA IN ESSERE NELL ESERCIZIO DI RIFERIMENTO!

114 Analizziamo ora le cause di disapplicazione per le società in perdita sistematica ESERCIZIO RILEVANTE EFFETTI CAUSE DI ESCLUSIONE A fronte di un periodo di osservazione di tre periodi di imposta in perdita fiscale le suddette fattispecie rilevano limitatamente al quarto periodo d imposta. Consentono la non applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica nel periodo di imposta di applicazione della stessa, senza la necessità di richiederne la specifica disapplicazione. Essendo le stesse cause previste per le società non operative, al ricorrere di una di queste cause, nessuna delle due discipline troverà applicazione. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE PER LE SOCIETA IN PERDITA SISTEMICA Le situazioni devono essere riferite it esclusivamente ad uno dei 3 periodi d imposta compresi nel periodo di osservazione Determinano un immediato effetto interruttivo del periodo di osservazione di riferimento

115 113. Cosa significa effetto interruttivo? MOL A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + Ammortamenti e svalutazioni (numeri 10,12 e 13 lettera B) + canoni di leasing MOL POSITIVO TRIENNIO DI OSSERVAZIONE SOCIETA NON IN PERDITA SISTEMATICA

116 114. Cosa significa effetto interruttivo? MOL POSITIVO TRIENNIO DI OSSERVAZIONE SOCIETA IN PERDITA SISTEMATICA

117 115. Cosa significa effetto interruttivo? MOL POSITIVO TRIENNIO DI OSSERVAZIONE SOCIETA IN PERDITA SISTEMATICA

118 PERDITA SISTEMICA - CAUSA DISAPPLICAZIONE 2 b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. 3 c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario. 4 d) Società che detengono partecipazioni i i IMM FIN. in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR. 5 e 6 e) Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto) 7 f) MOL >0 8 g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo) 9 h) perdita fiscale /- importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost. 10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/ l) congrue e coerenti studi di settore 12 m) società che si trovano 1 periodo dì imposta 99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, precedenti di cancellarsi dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

119 Con riferimento alle società in perdita sistematica.

120 Immaginiamo che la Alfa Srl possa disapplicare la disciplina in quanto, l esercizio precedente, era congrua e coerente con gli studi di settore. Indicherà pertanto il codice In questo caso la società dopo aver indicato il codice di disapplicazione dovrà In questo caso la società, dopo aver indicato il codice di disapplicazione, dovrà comunque redigere il prospetto al fine di verificare l operatività.

121 L interpello disapplicativo

122 120. L interpello disapplicativo INTERPELLO DISAPPLICATIVO (CIRCOLARE N. 23/E/2012)

123 121. L interpello disapplicativo Deve essere PREVENTIVO L interpello disapplicativo previsto per le società di comodo NON vige il principio del silenzioassenso La risposta vincola l Amministrazione Finanziaria

124 122. Le società non operative A CHI VA PRESENTATA L ISTANZA L istanza va presentata al Direttore regionale delle Entrate competente per territorio. COME VA PRESENTATA L ISTANZA L istanza va spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica, all ufficio finanziario competente per l accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente. COSA DEVE CONTENERE L ISTANZA Attenzione ai dati che devono essere riportati pena innamissibilità dell istanza (es. dati del richiedente) N ll Ci l 25/E d l l A i d ll t t h i li t di Nella Circolare 25/E del 4 marzo 2007 l Agenzia delle entrate ha consigliato di allegare alle istanze di interpello copia del prospetto di operatività