SIAMO SERENI. BBVA Finanzia S.p.A.

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1 Sede Legale e Direzione Generale Viale Castro Pretorio, Roma Tel.: Fax: CONVENZIONE N AH/09/02 PER L ASSICURAZIONE INFORTUNI SIAMO SERENI stipulata tra: BBVA Finanzia S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Via Paolo Emilio n. 29, Roma di seguito definita Contraente e AIG VITA S.p.A. quale assicuratore per le garanzie infortuni con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Castro Pretorio 124, Roma e INTER PARTNER ASSISTANCE SA quale assicuratore per le prestazioni di assistenza con sede in Roma Via Antonio Salandra, 18 di seguito definite Assicuratore ambedue congiuntamente le Parti Mod. 09 SSF30BA

2 TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: il richiedente del finanziamento che abbia aderito al Programma Assicurativo Siamo Sereni sottoscrivendo l apposita clausola. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assicuratore: AIG Vita S.p.A.e Inter Partner Assistance SA Beneficiario: l Assicurato e, in caso di decesso di questo, i relativi eredi dell'assicurato, ovvero i soggetti individuati dall Assicurato ai quali l Assicuratore deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte da infortunio. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via A. Salandra, Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con Inter Partner Assistance SA provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di Inter Partner Assistance SA, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Contraente: BBVA Finanzia S.p.A. - con Sede Legale e Direzione Generale in Via Paolo Emilio, n. 29, Roma - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore. Data di scadenza originaria del finanziamento: si intende la data di decorrenza a cui si aggiunge la durata contrattualmente prevista, senza includere eventuali periodi di differimento né ridefinizioni/rinegoziazioni della durata del piano di ammortamento. Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento Diaria da ricovero: indennità giornaliera prevista in caso di ricovero dell Assicurato in Istituto di Cura a seguito di infortunio. Finanziamento: il Prestito Personale erogato da BBVA Finanzia S.p.A. al proprio Cliente. Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che in caso di sinistro indennizzabile rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo: somma dovuta dall Assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio Assicurato al verificarsi del sinistro coperto dal presente contratto di Assicurazione. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all Assicurato. Invalidità Permanente: la perdita, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di Legge all erogazione dell assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Nucleo familiare del Contraente: (esclusivamente se evidenziati dallo stato di famiglia): il coniuge; i figli dell Assicurato Nella qualifica di figli devono ritenersi compresi anche: - i figli naturali legalmente riconosciuti; - i minori legalmente affidati od adottati. 2

3 Polizza: il documento che prova l Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente all Assicuratore a seconda del piano prescelto dall Assicurato. Programma Assicurativo: il piano delle garanzie prestate nell ambito della polizza denominata Siamo Sereni e delle somme assicurate. Ricovero: la degenza dell Assicurato in Istituto di Cura, pubblico o privato, conseguente a infortunio, che comporti almeno un pernottamento. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Somma Assicurata: somma in base alla quale è stipulata l assicurazione. 3

4 Premessa: Le presenti condizioni sono destinate a regolare i rapporti intercorrenti tra BBVA Finanzia S.p.A. e AIG Vita S.p.A. in relazione alla convenzione SIAMO SERENI destinata ai clienti BBVA Finanzia S.p.A che sottoscrivono un finanziamento. Art. 1 - Base dell Assicurazione Piano delle garanzie prestate, somme assicurate Morte Invalidità permanente Diaria ricovero , ,00 25,00 Assistenza Vedasi le prestazioni riportate nella sezione D Premi mensili Rischio Premio netto Imposte Totale premio mensile Infortuni 7,63 0,19 7,81 Assistenza 0,63 0,06 0,69 Totale premio mensile 8,25 0,25 8,50 La garanzia deve intendersi valida sia per l Assicurato che per gli eventuali altri componenti del nucleo familiare se assicurabili (fatto salvo quanto riportato all Art Persone Assicurate, contenuto nel Mod. 09 SSF30BA da consegnare all Assicurato. Resta espressamente inteso che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l Assicuratore non garantirà in nessun caso ad un singolo Assicurato o ai suoi aventi diritto, somme superiori rispetto a quelle assicurate secondo quanto previsto nel piano di seguito indicato, anche quando questi risulti assicurato con più polizze stipulate in qualità di Assicurato o risulti componente di uno o più nuclei familiari assicurati, salvo quanto previsto all ultimo capoverso dell Art Liquidazione dell invalidità permanente, contenuto nel Mod. 09 SSF30BA da consegnare all Assicurato. Qualora si accertasse il superamento del suddetto limite assicurabile l Assicuratore provvederà alla restituzione, anche pro quota, dei premi già versati. Per le garanzie di assistenza si rimanda alla sezione D) CONDIZIONI DI ASSISTENZA INTER PARTNER ASSISTANCE SA. Art. 2 - Garanzie Le garanzie prestate sono quelle previste dal Programma Assicurativo Siamo Sereni Mod. 09 SSF30BA destinate ai clienti BBVA Finanzia S.p.A. e al loro nucleo familiare e sottoscritte contestualmente alla richiesta di finanziamento. Art. 3 - Perfezionamento del contratto collettivo di Assicurazione Il contratto collettivo di assicurazione si intende perfezionato nel momento in cui l'assicuratore riceve la proposta di assicurazione, regolarmente datata e sottoscritta dalla Contraente. Art. 4 - Obblighi e modalità di consegna da parte della Contraente delle Condizioni di Assicurazione agli Assicurati La Contraente si impegna a consegnare all Assicurato copia delle Condizioni di Assicurazione Mod. 09 SSF30BA (con caratteri di stampa non inferiori ad 11). La Convenzione è depositata presso la Contraente. La Contraente si impegna, altresì, a vigilare sul rispetto dell obbligo di informativa e di consegna delle Condizioni di Assicurazione da parte della propria rete commerciale, così come predisposte ed approvate dall Assicuratore. Art. 5 - Trattamento dei dati personali e sensibili In relazione al trattamento di dati personali, eventualmente anche sensibili, riguardanti gli Aderenti o Assicurati, loro familiari, parenti o comunque Beneficiari della polizza collettiva di cui alla presente Convenzione, la Contraente si impegna a: a) raccogliere e trattare tali dati soltanto per le finalità e con le modalità strettamente necessarie all esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, conformandosi pienamente alle disposizioni del decreto legislativo 30 4

5 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito la Normativa sulla privacy ); b) curare, per conto dell Assicuratore e con specifico riferimento al trattamento dei predetti dati personali, l adempimento di ogni obbligo richiesto dalla Normativa sulla privacy in relazione alle attività oggetto del contratto ed, in particolare, degli obblighi di informativa alle persone cui si riferiscono i dati ed, ove previsto, dell acquisizione del loro consenso, secondo le prassi e la modulistica indicate dalla presente Convenzione o comunque dall Assicuratore; c) non divulgare o cedere a terzi i dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza nell ambito delle Attività, comunicando tali dati nei limiti stabiliti nella presente Convenzione o preventivamente autorizzati dall Assicuratore ed adottando ogni misura idonea ad assicurare la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati. La Contraente dichiara inoltre di essere informata che i propri dati saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte di strutture e personale preposti dall Assicuratore, anche mediante strumenti elettronici, per l esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione e dai connessi adempimenti amministrativi, secondo le modalità e nei limiti indicati nella medesima convenzione. La Contraente potrà in qualunque momento rivolgersi ad AIG Vita S.p.A. presso Viale Castro Pretorio n. 124, Roma e/o AIG Europe S.A. presso Via della Chiusa n. 2, Milano per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati e per l esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla Privacy (art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196). La Contraente si impegna ad effettuare ai propri collaboratori un training specifico in materia protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) ed a fornirne annualmente all Assicuratore idonea evidenza documentale (lista dei partecipanti e firme). Art. 6 - Termini dell accordo tra le Parti Resta inteso che eventuali future disposizioni di legge o statuizioni, anche di natura regolamentare o provvedimentale, dell ISVAP (Autorità di Controllo) troveranno automatica applicazione nella presente Convenzione. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione alla Contraente che le comunicherà agli Assicurati per la parte di loro interesse. In particolare le Parti si impegnano ad osservare rigorosamente quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, e ad utilizzare per il collocamento dei contratti esclusivamente soggetti iscritti al Registro Unico Informatico (RUI). Art. 7 - Durata della Convenzione La presente Convenzione viene stipulata con effetto dalle ore del 18/05/2009 e termine alle ore del 31/12/2009. Successivamente alla suddetta data, essa si intenderà tacitamente rinnovata per un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi con almeno 3 (tre) mesi di preavviso sulla scadenza del contratto. Le Parti convengono altresì che entrambe avranno il diritto di recedere dalla presente Convenzione, inviando lettera di recesso mediante raccomandata A/R entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal verificarsi di una delle seguente ipotesi: perdita dei requisiti per l esercizio dell attività di assicurazione (per gli assicuratori) o dell attività di intermediazione assicurativa e/o finanziaria (per la Contraente), cancellazione, sospensione o radiazione della Contraente dal Registro degli intermediari assicurativi; cessazione dell attività principale svolta da una delle Parti; trasferimento di azienda, fusione, scissione o qualsivoglia altra operazione per effetto della quale una delle Parti trasferisca ad un altra entità giuridica l azienda o il portafoglio assicurativo nell ambito del quale rientra la presente Convenzione assicurativa. In tal caso il recesso avrà effetto dal ricevimento della lettera di recesso. Le Parti si riservano comunque la possibilità di modificare, di comune accordo e negoziando in buona fede, i termini della presente Convenzione prima di ogni scadenza anniversaria e/o nel caso in cui intervengano sostanziali modifiche nelle caratteristiche dei finanziamenti. In questo caso la Convenzione rimarrà in vigore alle presenti condizioni esclusivamente per quegli Assicurati che alla data delle modifiche si trovino già inclusi in garanzia. Agli Assicurati che abbiano aderito successivamente alla data di ri-negoziazione della Convenzione troveranno applicazione le condizioni rappresentate al momento della presentazione e/o proposta del Programma Assicurativo. Art. 8 - Disdetta della Convenzione e recesso In caso di disdetta della presente Convenzione e/o del verificarsi delle ipotesi di recesso da parte della Contraente e/o della cessazione del presente accordo per qualsiasi causa (ivi inclusa la risoluzione per inadempimento di una delle Parti) l Assicuratore mantiene in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza di ciascun finanziamento già 5

6 assicurato. Dalla data della disdetta e/o del recesso non potrà però avvenire alcuna nuova adesione. Le disposizioni previste dalla presente Convenzione si intendono integralmente applicabili. Art. 9 - Riservatezza Poiché nell'espletamento del presente contratto le Parti potranno venire a conoscenza di notizie riservate relative all'organizzazione dell Assicuratore o della Contraente, dei loro prodotti e della clientela, le stesse si obbligano, salvo quanto strettamente necessario all esecuzione dell incarico di cui alla presente Convenzione, sia durante lo svolgimento dell'incarico che successivamente alla cessazione dello stesso, a: a) mantenere segreti e confidenziali e non divulgare o rivelare a terzi tutti i dati, le informazioni tecnico-commerciali economiche e finanziarie, nonché le notizie ed informazioni relative all Assicuratore e/o alla Contraente, ai loro prodotti o alla clientela (diversa da quella intermediaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto) di cui verranno a conoscenza o che verranno eventualmente fornite da ambo le Parti durante lo svolgimento del presente accordo (le Informazioni Riservate ); b) ad utilizzare in via strettamente riservata e confidenziale le Informazioni Riservate, nonché ad astenersi dall'utilizzare sia direttamente che indirettamente le Informazioni Riservate, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dell Assicuratore o della Contraente; c) a non divulgare o rivelare a terzi tali dati e/o Informazioni Riservate se non preventivamente autorizzate per iscritto dall Assicuratore o dalla Contraente. La Contraente si obbliga altresì a restituire, entro 30 giorni dalla cessazione dell accordo per qualsivoglia motivo, tutto il materiale eventualmente consegnato dall Assicuratore per lo svolgimento dell incarico nonché ogni altro bene e/o incasso di pertinenza dell Assicuratore. Art Adempimenti per l adesione A. Modalità di adesione L assicurazione viene proposta dalla Contraente o dalle persone da questa delegate. I richiedenti vengono assicurati a condizione di poter sottoscrivere la polizza con particolare riferimento agli articoli Art Limiti di età e Art Persone non assicurabili riportati nel Mod. 09SSF30 da consegnare all Assicurato, al momento della loro adesione al Programma Assicurativo. B. Informazioni alla clientela La Contraente, con i suoi partner delegati alla distribuzione del prodotto finanziario, si impegna a fornire informazioni ed assistenza ai propri clienti relativamente alle formalità di adesione, al contenuto del Programma Assicurativo ed alle garanzie proposte. L Assicuratore si impegna a fornire alla Contraente un supporto operativo a tal fine. La Contraente ed i suoi partner hanno l obbligo di informare il richiedente della sua non assicurabilità, qualora anche una soltanto delle condizioni di assicurazione non risulti soddisfatta. C. Controlli preliminari effettuati dalla Contraente prima della registrazione delle adesioni La Contraente beneficia di una delega totale da parte dell Assicuratore relativamente all adesione dei richiedenti. L Assicuratore pertanto non può rifiutarsi di accettare la copertura delle persone la cui adesione sia stata registrata in ottemperanza delle regole più avanti specificate: 1. Età La Contraente si impegna a registrare unicamente quelle adesioni che risultino conformi ai limiti anagrafici stabiliti nella polizza Siamo Sereni. Le richieste di adesione di coloro che non soddisfano tali condizioni necessarie, non possono essere accettate dalla Contraente, che ha l obbligo di informare i richiedenti del rigetto della loro richiesta di adesione. 2. Volontà di adesione La Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei richiedenti che abbiano manifestato per iscritto la volontà di adesione firmando l apposita dichiarazione. 3. Firma del contratto La Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei richiedenti il cui contratto sia stato regolarmente sottoscritto. 6

7 4. Data del contratto La Contraente si impegna a verificare che nella welcome letter venga apposta la data di erogazione del finanziamento che coincide con la decorrenza della copertura. 5. Archiviazione del contratto Ciascuna adesione è sistematicamente archiviata dalla Contraente, dopo che sia stata consegnata al cliente copia delle Condizioni di Assicurazione. D. Accettazione e registrazione delle adesioni 1. Accettazione in copertura da parte della Contraente L accettazione in copertura del richiedente è delegata totalmente alla Contraente; tale accettazione è automatica se la Contraente ha verificato la sussistenza dei requisiti specificati nel precedente articolo. Nessun documento cartaceo è trasmesso all Assicuratore nell ambito della procedura di accettazione: l originale del contratto (che include la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo) è conservato dalla Contraente nell archivio delle posizioni assicurate ed una copia di tale documento sarà consegnata all Assicuratore in caso di sinistro. Il contratto con le Condizioni di Assicurazione vale come certificato di assicurazione nei confronti degli Assicurati; l accettazione del rischio da parte dell Assicuratore è formalizzata con l erogazione del finanziamento «con assicurazione Siamo Sereni» da parte della Contraente e con il conseguente pagamento del relativo premio. 2. Registrazione e trasmissione dei dati da parte della Contraente Le adesioni accettate sono registrate progressivamente dalla Contraente nei propri archivi. La Contraente ha l obbligo di inviare mensilmente all Assicuratore, nei primi 20 (venti) giorni del mese successivo rispetto a quello di competenza, l archivio di tipo informatico contenente la totalità delle posizioni assicurate alla data corrispondente all ultimo giorno del mese di competenza. Le caratteristiche tecniche di tali archivi informatici saranno determinate con accordo tra le Parti. L Assicuratore si impegna formalmente ad utilizzare le informazioni contenute in questi archivi unicamente per quanto attiene all applicazione della presente Convenzione, così come convenuto con la Contraente, in totale conformità e rispetto con quanto previsto dal D.Lgs. n 196/2003. In particolare è fatto esplicito divieto all Assicuratore di utilizzare tali informazioni per fini commerciali propri o di terzi, salvo differenti accordi intervenuti con la Contraente. E. Archivio delle posizioni assicurate L archivio, composto dalla totalità delle posizioni assicurate alla data corrispondente all ultimo giorno del mese di competenza, dovrà contenere: 1. Numero del contratto di finanziamento; 2. Tipo prodotto; 3. Stato pratica; 4. Cognome Assicurato; 5. Nome Assicurato; 6. Data di nascita Assicurato; 7. Sesso Assicurato; 8. Indirizzo; 9. Cap; 10. Località; 11. Provincia; 12. Codice fiscale assicurato; 13. Data erogazione; 14. Data di scadenza prima rata; 15. Data di scadenza ultima rata; 16. Durata in mesi; 17. Capitale erogato; 18. Capitale finanziato; 19. Importo rata di rimborso mensile; 20. Premio di assicurazione/premio rimborsato; 21. TAN; 22. Data di rimborso anticipato/estinzione; 7

8 Art Premi e Commissioni Ai sensi del combinato disposto dell art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e dell art. 54 del Regolamento ISVAP 5/2006, i premi pagati dagli Assicurati alla Contraente sono versati in un conto separato e costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello della Contraente medesima. La Contraente è esonerata dall obbligo di costituire il conto separato qualora costituisca una fidejussione bancaria con capacità finanziaria del 4% dei premi incassati e comunque non inferiore ad Il premio che la Contraente si impegna a versare è indicato all Art. 1 - Base dell Assicurazione - in base al piano prescelto dall Assicurato, comprensivo del premio relativo alle prestazioni di Assistenza - per ciascuna polizza sottoscritta, moltiplicato il numero di mesi di durata della copertura assicurativa corrispondente alla medesima durata del finanziamento. Il versamento dei premi complessivamente raccolti nel mese di riferimento viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 20 (venti) giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso, sulle seguenti coordinate bancarie: AIG Vita S.p.A. - Banca Popolare Commercio & Industria - IBAN IT13 U Qualora l importo complessivo dei premi versato dalla Contraente non risultasse equivalente a quello calcolato dall Assicuratore sulla base delle posizioni assicurate, si procederà alla regolazione positiva o negativa del premio direttamente sulla successiva scadenza mensile, secondo le medesime modalità. L ammontare dei premi mensilmente dovuti viene calcolato sulla base della seguente formula: Flussi finanziari incasso premi (Base mensile) (a) Totale premi unici, al lordo delle imposte, raccolti durante il mese di competenza per l insieme (+) delle operazioni effettuate con l assicurazione durante il periodo, al netto di eventuali storni (b) Totale delle spese di acquisizione, calcolato sulla base del totale dei premi al netto delle imposte, raccolti durante il mese di competenza per l insieme delle operazioni effettuate con ( ) l assicurazione durante il periodo, al netto di eventuali storni Flusso finale = (a) (b) = Flusso mensile da trasferirsi dalla Contraente all Assicuratore (+) Per l attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, l Assicuratore si obbliga a corrispondere alla Contraente le spese di acquisizione di seguito indicate. Tali compensi saranno liquidati attraverso estratto conto mensile come sopra descritto. Le spese di acquisizione anticipate calcolate sull ammontare dei premi, al netto di imposte, sono le seguenti: Spese di acquisizione anticipate in % dei premi netti imposte Spese di Acquisizione 30,00% AIG Vita S.p.A. si impegna a rimettere i premi relativi alla garanzia assistenza, non appena nelle sue disponibilità. Alla data in cui viene redatta la presente Convenzione le imposte di Assicurazione sulle polizze sono le seguenti: Imposte di assicurazione Infortuni in % dei premi netti imposte 2,50% Imposte di assicurazione Assistenza in % dei premi netti imposte 10,00% In caso di variazione del tasso delle imposte di legge applicabile, i premi assicurativi saranno automaticamente incrementati in ragione della percentuale di variazione di imposta. Art. 12 Obblighi di comunicazione delle modifiche delle caratteristiche del rischio La Contraente s impegna ad informare l Assicuratore nel caso in cui si modifichino le caratteristiche dei finanziamenti erogati o la tipologia degli Assicurati; i finanziamenti siano distribuiti attraverso una diversa rete commerciale o con una particolare distribuzione territoriale oppure intervengano altri elementi che abbiano una correlazione diretta con il rischio assicurato. 8

9 Art Sinistri infortuni La gestione dei sinistri è affidata da AIG Vita S.p.A. a IPAS - Via Antonio Salandra, Roma la quale procederà, per ogni denuncia di sinistro ricevuta a: A. Apertura sinistri Aprire e numerare ogni singola denuncia; Inviare all Assicurato la Lettera di apertura del sinistro con richiesta dell eventuale documentazione mancante entro 3 (tre) gg lavorativi dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. Inviare una lettera di richiesta a BBVA Finanzia S.p.A. del modulo di adesione e della welcome letter. Inviare all Assicurato una Lettera di sollecito di documentazione mancante dopo 1 mese dalla data di invio della lettera di apertura del sinistro. B. Istruttoria Qualora dalla documentazione si rilevi la non indennizzabilità del sinistro (invalidità inferiore a franchigia del 3%, evento non indennizzabile, ecc ) IPAS invierà una lettera di reiezione all Assicurato spiegando i motivi della mancata indennizzabilità. C. Accertamento e liquidazione Per i casi in cui sia necessario procedere ad una valutazione medica, IPAS provvederà ad incaricare il medico più vicino alla residenza dell Assicurato. Terminata la fase di accertamento l Assicurato riceverà una quietanza di liquidazione che dovrà restituire firmata. D. Pagamento sinistri La liquidazione verrà effettuata direttamente da AIG Vita S.p.A. sul conto corrente dell Assicurato. E. Contenziosi Aig Vita verrà tempestivamente avvisata di ogni caso di richiesta di arbitrato o azione legale e gestirà direttamente il contenzioso a spese proprie. F. Comunicazioni da IPAS agli Assicurati Tutte le comunicazioni inviate da IPAS agli Assicurati saranno stampate su carta IPAS con la seguente dicitura: La presente viene formulata in qualità di mandataria per la gestione dei sinistri di Aig Vita S.p.A relativi alla Convenzione stipulata con BBVA Finanzia S.p.A. Resta espressamente inteso tra le Parti che l Assicuratore resta responsabile per il mancato e/o inesatto adempimento relativo alla gestione dei sinistri da parte di IPAS. In particolare, l Assicuratore si obbliga a manlevare la Contraente da ogni conseguenza che gli dovesse derivare dagli inadempimenti di cui sopra. Art Controllo L Assicuratore, nel rispetto dei diritti degli Assicurati ed in conformità alle disposizioni della legislazione vigente, può richiedere una verifica in merito all espletamento, da parte della Contraente, dei compiti che gli sono stati delegati nel formale rispetto della presente Convenzione. Rimane inoltre convenuto che la Contraente debba accettare in qualsiasi momento, la visita di auditors incaricati dall Assicuratore, che hanno il compito di effettuare le verifiche sulla gestione ad essa delegata, sulla base dei principi sopra richiamati. In tale occasione gli auditors sono autorizzati a prendere visione di tutte le informazioni correlate ai compiti delegati alla Contraente, nonché a richiedere l assistenza della stessa in questa consultazione. Le Parti fisseranno di comune accordo la data in cui avverrà il controllo, che dovrà aver luogo entro il quinto giorno successivo alla data in cui è stata formulata la richiesta da parte dell Assicuratore. Il controllo è effettuato da dipendenti dell Assicuratore o da soggetti esterni dallo stesso incaricati, previa accettazione del vincolo di riservatezza riguardo le informazioni acquisite. Un resoconto del controllo dovrà essere trasmesso alla Contraente. In linea di massima, le Parti si impegnano a ricorrere ad una procedura preliminare di conciliazione per ogni lite che potrà sorgere tra i firmatari del presente accordo relativamente alle sue condizioni di applicazione. In mancanza di un accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. Più in particolare, qualora a seguito di un errore chiaramente commesso da parte della Contraente nell esercizio delle funzioni delegate, l Assicuratore sia costretto a liquidare un sinistro altrimenti non liquidabile, l Assicuratore potrà 9

10 chiedere alla Contraente il risarcimento dell intera somma liquidata o parte di essa, a seconda della gravità dell errore commesso. Rimane convenuto che la Contraente si impegna ad accettare tale richiesta di risarcimento nel caso in cui le venga presentata dall Assicuratore. Art. 15 Estinzione anticipata del contratto di finanziamento In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento con rinuncia da parte dell Assicurato alla copertura per i mesi successivi a quello di estinzione, la copertura assicurativa terminerà alle ore dell ultimo giorno del mese in cui la richiesta di estinzione è pervenuta al Contraente e/o all Assicuratore. Le mensilità di premio non godute verranno regolate secondo quanto disposto dall art. 10 e 11 punto E. Art Clausola risolutiva espressa Ai sensi dell art del Codice Civile, si conviene che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui una Parte non adempia anche secondo le modalità stabilite ad una o più delle obbligazioni previste dai seguenti articoli: art. 5 (Trattamento dei dati personali e sensibili); art. 6 (Termini dell accordo tra le parti); art. 9 (Riservatezza e Tutela dei dati personali); art. 10 (Adempimenti per l adesione); art. 11 (Premi e Provvigioni). In tal caso, fermo quanto pattuito all art. 8 (Disdetta della convenzione e recesso), la risoluzione della Convenzione assicurativa si verificherà automaticamente quando la Parte che ne abbia diritto comunicherà all altra la propria volontà di avvalersi della presente clausola. Art Comunicazioni e modifiche Tutte le comunicazioni tra le Parti avranno validità ed efficacia se redatte in forma scritta, trasmesse a mezzo Telefax o raccomandata A/R agli indirizzi indicati sul frontespizio della presente Convenzione. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Resta fermo che i termini e le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificati soltanto mediante accordo scritto tra le Parti. La Contraente BBVA FINANZA S.p.A. L Assicuratore AIG Vita S.p.A. Inter Partner Assistance SA La Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell art c.c., le disposizioni della Convenzione qui richiamate: Condizioni di Assicurazione - Art. 2 Garanzie; Art. 4 - Obblighi e modalità di consegna da parte della Contraente delle Condizioni di Assicurazione agli Assicurati; Art. 5 - Trattamento dei dati personali e sensibili; Art. 7 - Durata della Convenzione; Art. 10 Adempimenti per l adesione; Art. 14 Controllo. La Contraente BBVA FINANZA S.p.A. Emessa in Roma, in tre originali ad un unico effetto, il 18 maggio

11 Sede Legale e Direzione Generale Viale Castro Pretorio, Roma Tel.: Fax: CONVENZIONE INFORTUNI SIAMO SERENI n. AH/09/02 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI PER LA FAMIGLIA La presente convenzione è composta da: A) NOTA INFORMATIVA AIG VITA S.p.A; B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AIG VITA S.p.A.; C) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI AIG VITA (art. 13 d.lgs. n. 196/2003) D) CONDIZIONI DI ASSISTENZA INTERPARTNER ASSISTANCE SA.; E) INFORMATIVA INTERPARTNER ASSISTANCE SA.; Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Note Informative. Mod. 09 SSF30BA AIG Vita S.p.A. Capitale Sociale ,00 i.v. P. IVA, C.F. e numero di Iscrizione Registro delle Imprese di Roma , Società per Azioni a Socio Unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di ALICO. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n.1 del 29/12/94 G.U. n.12 del 16/1/95 e n. 323 del 5/8/96 G.U. n.193 del 19/8/96.

12 A) NOTA INFORMATIVA AIG VITA S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in tre sezioni: 1. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO 3. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO 1 INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La denominazione sociale della Compagnia è AIG VITA ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni a socio unico e soggetta a controllo e coordinamento da parte di ALICO. AIG Vita e ALICO sono membri del Gruppo AIG American International Group Inc. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in: Viale Castro Pretorio, ROMA Tel. 06/ Fax 06/ sede.roma@aig.com La Compagnia è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n 1 del 29/12/1994 G.U. n 12 del 16/01/1995 e n 323 del 05/08/1996 G.U. n 193 del 19/08/ Conflitto di interessi AIG Vita S.p.A. che commercializza il presente contratto, appartiene al Gruppo AIG (American International Group). Non essendoci alcun riconoscimento di utilità derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. La Società in ogni caso si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di accordi. 2 INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO 3. Legislazione Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 4. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Assicuratore: AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Viale Castro Pretorio, ROMA Tel Fax Indirizzo reclami@aig.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma Tel. 06/ corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 5. Prescrizione Ai sensi dell art comma 1 il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze e comma 2 Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 2

13 3 INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali delle garanzie e non hanno natura di pattuizione contrattuale. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza. 6. Durata del contratto La copertura decorre dalle ore della data di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata prevista del piano iniziale di rimborso del finanziamento fino ad un massimo di 84 mesi. Eventuali periodi di differimento di rimborso del finanziamento non prolungano la durata della copertura assicurativa che cessa alle ore della data inizialmente prevista quale termine del piano di rimborso del finanziamento. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il programma assicurativo resta in vigore fino alla data di scadenza originaria del finanziamento. 7. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui l Assicurato sottoscrive la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo. Il Programma Assicurativo decorre dalle ore del giorno di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutto il periodo di validità del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso al compimento del 70 anno di età dell Assicurato, in caso di intervenuta inassicurabilità dell Assicurato o in caso di disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R alla Contraente. 8. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo che coincide con la data di erogazione del finanziamento, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all Assicuratore. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. 9. Documentazione da consegnare all Assicuratore per la liquidazione delle prestazioni In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, deve essere fornita all Assicuratore la documentazione indicata nell Art. 28 delle Condizioni di Assicurazione Denuncia di infortunio ed obblighi relativi. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana. 12. Informativa in corso di contratto L Assicuratore si impegna a comunicare tempestivamente alla Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con indicazione di obbligo di comunicazione agli Assicurati per la parte di loro interesse. AIG VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 3

14 B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI AIG VITA S.p.A. TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: il richiedente del finanziamento che abbia aderito al Programma Assicurativo Siamo Sereni sottoscrivendo l apposita clausola. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assicuratore: AIG Vita S.p.A. Beneficiario: l Assicurato e, in caso di decesso di questo, i relativi eredi dell'assicurato, ovvero i soggetti individuati dall Assicurato ai quali l Assicuratore deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte da infortunio. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via A. Salandra, Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con Inter Partner Assistance SA provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di Inter Partner Assistance SA, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Contraente: BBVA Finanzia S.p.A. - con Sede Legale e Direzione Generale in Via Paolo Emilio, n. 29, Roma - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore. Data di scadenza originaria del finanziamento: si intende la data di decorrenza a cui si aggiunge la durata contrattualmente prevista, senza includere eventuali periodi di differimento né ridefinizioni/rinegoziazioni della durata del piano di ammortamento. Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento. Diaria da ricovero: indennità giornaliera prevista in caso di ricovero dell Assicurato in Istituto di Cura a seguito di infortunio. Finanziamento: il Prestito Personale erogato da BBVA Finanzia S.p.A. al proprio Cliente. Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che in caso di sinistro indennizzabile rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo: somma dovuta dall Assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio Assicurato al verificarsi del sinistro coperto dal presente contratto di Assicurazione. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all Assicurato. Invalidità Permanente: la perdita, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di Legge all erogazione dell assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. 4

15 Nucleo familiare del Contraente (esclusivamente se evidenziati dallo stato di famiglia): il coniuge (purché non divorziato o separato legalmente); i figli dell Assicurato Nella qualifica di figli devono ritenersi compresi anche: - i figli naturali legalmente riconosciuti; - i minori legalmente affidati od adottati. Polizza: il documento che prova l Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente all Assicuratore a seconda del piano prescelto. Programma Assicurativo: il piano delle garanzie prestate nell ambito della polizza denominata Siamo Sereni e delle somme assicurate. Ricovero: la degenza dell Assicurato in Istituto di Cura, pubblico o privato, conseguente a infortunio, che comporti almeno un pernottamento. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Somma Assicurata: somma in base alla quale è stipulata l assicurazione. 5

16 Premessa: Le presenti condizioni assicurative sono destinate ai clienti di BBVA Finanzia S.p.A. e al loro nucleo familiare e possono essere esclusivamente sottoscritte contestualmente alla richiesta di finanziamento. Art. 1 - Garanzie prestate, somme assicurate Piano delle garanzie prestate, somme assicurate Morte Invalidità permanente Diaria ricovero , ,00 25,00 Assistenza Vedasi le prestazioni riportate nella sezione D Premi mensili Rischio Premio netto Imposte Totale premio mensile Infortuni 7,63 0,19 7,81 Assistenza 0,63 0,06 0,69 Totale premio mensile 8,25 0,25 8,50 La garanzia deve intendersi valida sia per l Assicurato che per gli eventuali altri componenti del nucleo familiare se assicurabili (fatto salvo quanto riportato all Art Persone Assicurate). Resta espressamente inteso che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l Assicuratore non garantirà in nessun caso ad un singolo Assicurato o ai suoi aventi diritto, somme superiori rispetto a quelle assicurate secondo quanto previsto nel piano di seguito indicato, anche quando questi risulti assicurato con più polizze stipulate in qualità di Assicurato o risulti componente di uno o più nuclei familiari assicurati, salvo quanto previsto all ultimo capoverso dell Art Liquidazione dell invalidità permanente. Qualora si accertasse il superamento del suddetto limite assicurabile l Assicuratore provvederà alla restituzione, anche pro quota, dei premi già versati. Per le garanzie assistenza si rimanda alla sezione D) CONDIZIONI DI ASSITENZA INTERPARTNER SA Art. 2 - Decorrenza e durata del programma assicurativo Il Programma Assicurativo decorre dalle ore della data di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata prevista del piano iniziale di rimborso del finanziamento fino ad un massimo di 84 mesi. Eventuali periodi di differimento di rimborso del finanziamento non prolungano la durata della copertura assicurativa che cessa alle ore della data inizialmente prevista quale termine del piano di rimborso del finanziamento. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il programma assicurativo resta in vigore fino alla data di scadenza originaria del finanziamento. La data di decorrenza della copertura sarà indicata nella lettera che BBVA Finanzia S.p.A. invierà all indirizzo dell Assicurato e coinciderà con la data di erogazione del finanziamento. Art. 3 - Termine del programma assicurativo Il programma assicurativo termina alla data di scadenza originaria del finanziamento, senza obbligo di disdetta tra le parti. Art. 4 - Diritto di recesso l Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all Assicuratore. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell Assicurato. Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro Dopo la denuncia di ogni sinistro, indennizzabile a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l Assicuratore e/o l Assicurato possono recedere dall'assicurazione con 6

17 preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 7 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 8 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 9 - Premio assicurativo Il tasso di premio unico anticipato è riportato nella tabella Piano delle garanzie prestate, somme assicurate, premi riportato all Art. 1 - Garanzie prestate, somme assicurate, premi e verrà moltiplicato per il numero di mesi di durata del finanziamento. Art Foro competente Per ogni controversia relativa alla presente Polizza è esclusivamente competente, a scelta dell Assicurato, l Autorità Giudiziaria del suo luogo di residenza o di domicilio, salvo la facoltà per l Assicurato di avvalersi di quanto previsto all Art Controversie su natura e conseguenze delle lesioni. Art Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art Limiti territoriali L'assicurazione vale per il mondo intero. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 7

18 Condizioni Particolari Infortuni Art Oggetto dell Assicurazione È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o il ricovero in Istituto di Cura pubblico o privato. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento: a) delle attività professionali principali e secondarie; b) di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; g) gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia preso parte attiva; h) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; i) le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo, con l'intesa che: - qualora l'ernia risulti operabile, non verrà riconosciuto alcun indennizzo; - qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell'invalidità Permanente totale. In caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la procedura prevista all'art Controversie su natura e conseguenze delle lesioni. Art Persone assicurate L assicurazione si intende valida a favore del titolare del finanziamento stipulato con BBVA Finanzia S.p.A. che abbia aderito al Programma Assicurativo Siamo Sereni e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare (così come di seguito specificato) purché i relativi nominativi risultino, al momento del sinistro, dallo stato di famiglia del Contraente. Costituiscono nucleo familiare dell Assicurato esclusivamente se evidenziati dallo stato di famiglia: il coniuge (purché non divorziato o separato legalmente); i figli dell Assicurato. Nella qualifica di figli devono ritenersi compresi anche: - i figli naturali legalmente riconosciuti; - i minori legalmente affidati od adottati. Art Ripartizione delle somme assicurate determinazione delle stesse (valida solo per la garanzia morte e invalidità permanente) Ai fini della determinazione della somma assicurata in caso di sinistro l Assicuratore procederà come segue: qualora nel nucleo familiare dell Assicurato, desumibile dallo stato di famiglia al momento del sinistro, risultino altri componenti della famiglia assicurabili così come definito dall Art Persone assicurate, la somma complessivamente assicurata di cui al precedente Art Garanzie prestate, somme assicurate, premi sarà convenzionalmente suddivisa in parti uguali tra gli Assicurati. Resta inteso che, indipendentemente dal numero delle persone assicurate al momento del sinistro, il minimo capitale garantito per persona non potrà essere inferiore al 33% della somma assicurata per l intero nucleo. La ripartizione delle somme assicurate non considererà le persone non assicurabili ancorché presenti nello stato di famiglia. Art Morte La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell'assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno in cui l'infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata in parti uguali dall Assicuratore agli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato. 8

19 Art Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, l Assicuratore, liquiderà ai Beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile, l Assicuratore, avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta, l'assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita o residuata, senza che possano, da parte dell Assicuratore, essere invocati eventuali termini di prescrizione che decorreranno da quel momento. Art Garanzie aggiuntive morte da infortunio Qualora il medesimo infortunio, fino a due anni dal giorno dell'evento, provochi la morte dell'assicurato e del suo coniuge non legalmente separato l Assicuratore liquiderà a favore di tutti i figli fiscalmente a carico, in concorso paritetico tra loro, presenti nello stato di famiglia al momento del sinistro, un ulteriore importo onnicomprensivo e forfetario pari a Euro ,00 che dovrà intendersi in aggiunta alla somma liquidata per il caso di morte per infortunio. Art Invalidità permanente Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, AIG Vita S.p.A. liquida, per tale titolo, l'indennità calcolandola sulla somma assicurata, secondo le seguenti modalità: se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità Permanente definitiva totale, AIG Vita S.p.A. corrisponde la somma assicurata in polizza; se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in polizza in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato. L Invalidità Permanente va accertata facendo riferimento ai valori riportati per le specifiche menomazioni nella tabella INAIL di cui all allegato 1 del D.P.R del La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella INAIL sopra citata, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Resta inteso che nella valutazione dell invalidità permanente relativa ad Assicurati di età inferiore ai 18 anni al momento del sinistro, si terrà conto del 70% delle percentuali riportate nella precedente tabella. Detto limite di età viene ridotto a 15 anni qualora si tratti di Assicurato lavoratore. Art Liquidazione dell invalidità permanente La liquidazione dell indennizzo dovuto per invalidità permanente viene determinata come segue: non verrà riconosciuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 3% della totale (franchigia). Se invece l'invalidità permanente risulta: superiore al 3% della totale e fino al 10% della totale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente la franchigia sopra indicata; superiore al 10% della totale e fino al 50% della totale, l indennizzo verrà liquidato senza l applicazione della franchigia sopra indicata; 9

20 superiore al 50% della totale e fino al 75% della totale, l indennizzo verrà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata per persona; superiore al 75% della totale, l indennizzo verrà liquidato nella misura del 150% della somma assicurata per persona. Art Garanzia aggiuntiva Casalinga Qualora l Assicurato sia una Casalinga e subisca un infortunio documentabile, e indennizzabile a termini della presente polizza, mentre svolge un attività lavorativa finalizzata alle cure della propria famiglia all interno dell ambiente in cui dimora che gli procuri una invalidità permanente accertata pari o superiore al 33% della totale, l Assicuratore corrisponde all Assicurato un ulteriore importo complessivo pari a Euro ,00 che dovrà intendersi in aggiunta alla somma liquidata per il caso di invalidità permanente da infortunio. Art Diaria da ricovero a seguito di infortunio Qualora in conseguenza di un evento indennizzabile a termini di polizza l Assicurato venga ricoverato in Istituto di Cura pubblico o privato, l Assicuratore corrisponde la diaria garantita per ciascun giorno di degenza completa di pernottamento, con il limite massimo di 365 giorni. La diaria di cui sopra viene corrisposta dietro presentazione di copia della cartella clinica, completa di dichiarazione dell Istituto di Cura attestante la causa e la durata del ricovero. Ai fini del computo della diaria non potrà tenersi conto del giorno di entrata e di uscita dall Istituto di Cura. Non sono considerati ricoveri indennizzabili le degenze diurne in day hospital. L importo giornaliero di 25,00 è da intendersi per persona, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare; non è applicabile pertanto la ripartizione delle somme assicurate previste all Art Ripartizione delle somme assicurate determinazione delle stesse. Art Limiti di età Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell adesione al programma assicurativo non abbiano compiuto 70 anni di età meno X anni, dove X rappresenta la durata del finanziamento espressa in anni. Ai fini del calcolo delle età le frazioni di anno sono considerate come un intero anno. Art Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che: - abbiamo compiuto i 70 anni di età; - siano affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici. - siano portatrici di invalidità permanente già accertata pari o superiore ai 2/3 della capacità generica. Pertanto qualora ricorrano una o più delle sopraindicate fattispecie il contratto è nullo ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili per il solo Assicurato per il quale ricorra la fattispecie mentre l assicurazione resta in vigore per gli altri componenti dello stesso nucleo familiare. Qualora invece la copertura assicurativa si riferisca ad un solo Assicurato i premi che fossero stati eventualmente incassati verranno restituiti al Contraente (con esclusione delle imposte) per il periodo intercorrente tra la manifestazione di predetta condizione e la scadenza contrattuale prevista. La ripartizione delle somme assicurate previste all Art. 17 Ripartizione delle somme assicurate determinazione delle stesse (valida solo per la garanzia morte e invalidità permanente) non considererà le persone non assicurabili secondo il presente articolo, ancorché presenti nello stato di famiglia. Art Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati da: a) guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione; b) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo; c) delitti dolosi compiuti dall Assicurato; d) partecipazione attiva dell Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere; e) abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico; f) ubriachezza accertata; g) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo; h) tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza. 10

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