Fatturazione elettronica Conservazione sostitutiva

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1 Milano, 15 ottobre 2015 Fatturazione elettronica Conservazione sostitutiva Dott. Stefano Cesati Dott. Francesco Zondini

2 AGENDA Vantaggi Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Fatturazione elettronica tra privati Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 2

3 AGENDA Vantaggi Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Fatturazione elettronica tra privati Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 3

4 RIFERIMENTI NORMATIVI ED INTERPRETATIVI Principali normative di riferimento in tema di fatturazione elettronica SEEM (Single European Electronic Market) Nel 2002 la Commissione Europea lanciò l idea di SEEM (Single European Electronic Market ) come obbiettivo fondamentale della cosiddetta strategia i2010 D.M. 23/01/2004 Stabilisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici D.Lgs. 20/02/2004, n. 52 C.M. n.45/e del 19/10/2005; C.M. n.36/e del 6/12/2006; C.M. n. 18/E del 24/6/2014 Compilazione, trasmissione e conservazione informatica delle fatture elettroniche. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione D.Lgs. 7/03/2005, n.82 Direttiva 2010/45/UE Riordina, sistematizza e amplia tutta la normativa vigente in materia di documenti informatici; definisce i principi giuridici relativi al documento informatico e alla firma digitale Modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme di fatturazione D.M. 3/4/2013, n. 55 D.P.C.M. 3 dicembre 2013 Direttiva 2014/55/UE D.M. 17/06/2014 D.P.C.M. 13/11/2014 D.LGS. 5/08/2015, n. 127 Individuazione delle regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la PA Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del Fatturazione elettronica negli appalti pubblici Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni Fatturazione elettronica tra privati 4

5 DIRETTIVA 2014/55/UE: OSSERVAZIONI L adozione della Direttiva risponde inoltre alle indicazioni: della Commissione, che nella Comunicazione Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa (COM/2010/712) aveva invitato gli Stati ad adottare la fatturazione elettronica quale principale modo di fatturazione nell UE entro il 2020; del Parlamento europeo, che nella Risoluzione dell aprile 2012 chiedeva di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016; del Consiglio: i rappresentanti dei Governi degli Stati membri avevano sollecitato l adozione di misure per promuovere la diffusione della fatturazione elettronica in occasione del Consiglio informale Competitività del febbraio 2012 e nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno

6 Documenti correlati DIRETTIVA 2010/45/UE: OSSERVAZIONI Comunicazione della Commissione europea Un agenda digitale europea, COM (2010) 245 del 19/05/2010; Comunicazione della Commissione europea Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa, COM (2010) 712 del 2/12/2010; Proposta della Commissione europea di Regolamento che istituisce il CEF (Connecting Europe Facility), COM (2011) 665, Final del 19/10/2011; Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sull egovernment; Consiglio informale Competitività del febbraio 2012 e Conclusioni del Consiglio europeo 28/29/giugno 2012; Atto per il mercato unico II, COM (2012) 573 Final del 3/10/2012; Comunicazione della Commissione europea Programma di lavoro della Commissione 2013, COM (2012) 629, Final del 23/10/2012; Comunicazione della Commissione europea sulle procedure d appalto elettroniche, COM (2013) 453 Final del 26/06/

7 FATTURAZIONE ELETTRONICA: ANALISI COMPARATA La fatturazione elettronica è utilizzata in alcuni Stati UE (Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria) anche al di fuori del comparto degli appalti pubblici Si tratta, tuttavia, di esperienze marginali, dal momento che la percentuale di utilizzo oscilla tra il 4% e il 15% di tutte le fatture emesse Cfr. COM/2013/449 del 26/6/2013 7

8 ALCUNE TESTIMONIANZE AZIENDALI Abbiamo adottato soluzioni di Dematerializzazione da diversi anni: siamo stati tra i primi ad adottare soluzioni di archiviazione elettronica e, poi, conservazione sostitutiva. Adesso grazie al nostro sistema di gestione documentale le informazioni sono accessibili in tempo reale da tutti i siti produttivi dell azienda, da tutte le nostre sedi in Italia. Gian Domenico Auricchio, Amministratore Delegato Gennaro Auricchio SPA La Digitalizzazione dei processi non è solo utile, è anche "potente": porta efficienza, ma anche trasparenza, tempestività e maggiore conoscenza sui processi aziendali. Con la Dematerializzazione, per esempio, è più semplice gestire il processo di approvazione dei pagamenti e si evita la perdita di tempo connessa alle ricerche negli archivi cartacei. Gianni Lauritano, CIO Acciaierie Arvedi 8

9 ALCUNE TESTIMONIANZE AZIENDALI Sul fronte dei processi interni abbiamo riscontrato rilevanti recuperi di efficienza per l eliminazione di attività a basso valore aggiunto, ottimizzato la tracciabilità dei flussi informativi, migliorato le attività di controllo e, conseguentemente, la qualità dei dati scambiati. Notevoli benefici sono stati raggiunti anche nei rapporti con i clienti, dove l azienda ha riscontrato una significativa contrazione degli errori e delle contestazioni dei relativi tempi dedicati alla gestione dei contenziosi. Federico Regard, Direttore Customer & Credit Service - Granarolo Abbiamo lavorato per anni con processi supportati esclusivamente da documenti cartacei, poi circa 5 anni fa ci siamo detti : Quanta carta! Non esisterà un modo per dematerializzare questi archivi?. La risposta - raggiunta dopo un analisi sia del quadro normativo-fiscale sia dell offerta tecnologica disponibile - è stata positiva: oggi pressochè la totalità degli archivi è digitale e circa un terzo delle spedizioni sono supportate end- to-end da flussi normativi elettronici. Paolo Ballabene, CIO TNT Global Express 9

10 ALCUNE TESTIMONIANZE AZIENDALI La scelta di implementare le soluzioni di Conservazione Sostitutiva dei documenti a rilevanza fiscale e la Fatturazione Elettronica intragruppo hanno generato notevoli benefici di efficienza. Tuttavia, abbiamo constato anche un autentica rinascita professionale legata alla riqualificazione delle attività di alcune persone. Colleghi, prima impegnati in mansioni operative, ripetitive e poco stimolanti, hanno accolto con entusiasmo questo progetto, facendone un opportunità di crescita professionale. Roberto Carlino, Direttore Amministrativo Centrale Gruppo Il Gigante Nel nostro percorso verso la Digitalizzazione dei processi, la relazione consolidata con alcuni clienti ha favorito significativamente il loro coinvolgimento iniziale e l attivazione dello scambio di informazioni in formato elettronico strutturato. Questo ci ha consentito di agganciare fin da subito 20 principali clienti e di arrivare, dopo soli due anni, a ricevere in EDI circa il 50% degli ordini, da più di 80 clienti. Salvatore Toti Schito, Central Business Unit Controller Gruppo Calvo 10

11 ALCUNE TESTIMONIANZE AZIENDALI Grazie alla digitalizzazione dei processi consentita dall Agenzia delle Dogane, attraverso lo scambio di messaggi in formato elettronico, abbiamo ridotto da 45 giorni a 3 giorni il tempo necessario per l evasione delle pratiche amministrative connesse a operazioni di import/export. Questa riduzione dei tempi tecnici di attraversamento si riflette direttamente in una minor esposizione finanziaria per i nostri Clienti: le corrispondenti garanzie e coperture finanziarie vengono svincolate in tempi molto più brevi rispetto alla situazione precedente. Inoltre gli Organi di controllo beneficiano di una totale tracciabilità degli spostamenti in sospensione di accisa. Sotto il profilo operativo aziendale, infine, è stato possibile tradurre il notevole risparmio di tempo in capacità operativa ricollocabile su altre attività. Stefano Lilli, CIO- Logista Italia "La condivisione di regole e strumenti è la chiave per massimizzare i risultati: a lungo termine questa scelta porta benefici considerevoli, anche se nell immediato può essere difficile stimarli e quantificarli nella loro totalità. L'adozione diffusa della Fatturazione Elettronica basata sull'interscambio di dati strutturati consente, per esempio oltre ai più immediati benefici derivanti dal recupero di efficienza in tutte le organizzazioni coinvolte di migliorare i rapporti tra gli operatori di una stessa filiera, in termini di trasparenza e credibilità." Omar Crippa, Amministratore Delegato ErreGest 11

12 FATTURAZIONE ELETTRONICA: PRINCIPALI VOCI DI SPESA Conservazione sostitutiva Fatturazione Elettronica (con Conservazione Sostitutiva) EDI Ciclo Attivo principali voci di spesa Canone di attivazione Certificato di firma Conservazione documento Manuale della Conservazione Canone di attivazione Certificato di firma Conservazione sostitutiva a documento Veicolazione Fattura con FD Mapping/integrazione Manuale della Conservazione Canone di adozione Veicolazione Attivazione nuove relazioni Mapping/Integrazione Ciclo Passivo principali voci di spesa Scansione Canone di attivazione Conservazione a documento Manuale della Conservazione Canone di attivazione Certificato di firma Conservazione Sostitutiva a documento Mapping/Integrazione Manuale della Conservazione Canone di adozione Attivazione nuove relazioni Mapping/Integrazione 12

13 FATTURAZIONE ELETTRONICA: REGOLE DA SEGUIRE 1 Perseguire l integrazione di processo 4 Sviluppare un unico processo per gestire i canali di comunicazione verso clienti/fornitori Dall esperienza di chi ha già adottato la fattura elettronica emergono quattro regole da tener sempre presente per cogliere appieno i benefici 2 Ridurre i costi di gestione degli errori 3 Progettare un percorso di evoluzione verso la fatturazione elettronica 13

14 I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA DAL PUNTO DI VISTA DEI COSTI Riduzione attività manuale; Aumento produttività manodopera; Diminuzione materiali di consumo (carta, busta, bolli); Eliminazione del costo di distribuzione delle fatture; Eliminazione del tempo destinato all archiviazione e alle successive ricerche; Eliminazione dei costi per gli spazi occupati per l archiviazione. 14

15 I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA DAL PUNTO DI VISTA DELL EFFICENZA L accesso on-line da parte di tutte le diverse aree aziendali alle fatture di acquisto e di vendita; Abbattimento tempi di esecuzione; Elimina i ritardi ed i disguidi derivanti dall inoltro cartaceo delle fatture; Riduzione di dispute e contenziosi derivanti da errori di fatturazione; Maggiore integrazione tra fatturazione e pagamenti-incassi elettronici. 15

16 I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETRONICA DAL PUNTO DI VISTA DEI RAPPORTI VERSO TERZI Segnale di innovazione verso clienti e fornitori; Conformità nei confronti della pubblica amministrazione; Pronta risposta e trasparenza su controlli fiscali. 16

17 BENEFICI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 17

18 LA FATTURA ELETTRONICA SI RIPAGA IN MENO DI UN ANNO (Fonte: Politecnico di Milano) ll tempo di payback risulta generalmente inferiore all anno per tutti i modelli di fatturazione elettronica e per tutti i livelli di attività amministrativa. Un azienda che adotta la completa integrazione e dematerializzazione si ripaga dell investimento: in 7 mesi se piccola in 5 mesi se media in 4 mesi se di maggiori dimensioni 18

19 FATTURAZIONE ELETTRONICA E ATTIVITÀ DI CONTROLLO Fare Conservazione Sostitutiva o Fatturazione Elettronica pura non rappresenta, per l Agenzia delle Entrate, un motivo in più sulla base del quale stabilire la necessità di un controllo Per stabilire se, dove e quando fare un controllo, l Agenzia delle Entrate si basa su attività di analisi del rischio realizzate incrociando ed analizzando le banche dati a disposizione costituite da informazioni di tipo dichiarativo (trasmesse per obbligo di legge da tutti i contribuenti) come il modello UNICO. 19

20 FATTURAZIONE ELETTRONICA E ATTIVITÀ DI CONTROLLO Se faccio Fatturazione Elettronica o Conservazione Sostitutiva, poi è più facile essere controllato? I processi di Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva potranno consentire la riduzione o la semplificazione di una serie di adempimenti burocratici che oggi gravano (anche in termini di costi) sulle imprese, a partire dagli obblighi fiscali. Questo non implicherà in alcun modo un aumento della probabilità di essere soggetti a controlli i processi di analisi di rischio e selezione delle posizioni fiscalmente anomale sono, già oggi, molto evoluti e si basano sull importante patrimonio informativo in possesso dell Amministrazione finanziaria quanto piuttosto una maggior efficienza abbinata a una minor invasività (tempi e presenza di verificatori in azienda) nelle attività di controllo condotte dall Amministrazione. Mario Carmelo Piancaldini, coordinatore Forum Nazionale sulla Fatturazione Elettronica - Direzione Centrale Accertamento, AdE 20

21 AGENDA Vantaggi Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Fatturazione elettronica tra privati Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 21

22 Riferimenti normativi FATTURAZIONE ELETTRONICA Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 Regole Tecniche D.L. n. 185/2008 (art bis del C.c. e documenti unici) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 (regole tecniche per firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali) D.Lgs. n. 52/2004 (Direttiva 2001/112/CE) L. n. 228/2012 (Direttiva 2010/45/CE del 13 luglio 2010 che aggiorna la Direttiva 2006/112/CE) Decreto interministeriale n. 55/2013 (fatturazione elettronica alla P.A.) Decreto interministeriale del 17 giugno 2015 (Modalità assolvimento obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto) D.P.C.M. 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle P.A.) D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 (Fatturazione elettronica tra privati) 22

23 FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO UE Quattro le priorità fondamentali: Garantire alla fatturazione elettronica un quadro giuridico coerente, chiaro e certo Dal 1 gennaio 2013, in conformità con le nuove norme in mater ia di IVA sulla fatturazione elettronica introdotte dalla Direttiva 2010/45/EU del Consiglio, gli Stati membri dovranno aderire al principio della parità di trattamento tra fatture elettroniche e su carta. Gli Stati non potranno più imporre requisiti specifici alle fatture elettroniche, quali l obbligo che venga usata la firma elettronica avanzata o l EDI. Favorire l adozione in massa da parte del mercato puntando sulle PMI Un adozione in massa della fatturazione elettronica nell Unione europea non è possibile senza le PMI, che rappresentano più del 99% delle imprese europee. Mentre molte grandi imprese fanno già uso della fatturazione elettronica, il tasso d adozione da parte della PMI è ancora relativamente basso. Il mercato della fatturazione elettronica dovrebbe offrire soluzioni semplici, affidabili e conformi alle norme in materia d IVA e che richiedano un basso investimento in infrastrutture e in competenze 23

24 FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO UE Quattro le priorità fondamentali (segue): Stimolare la creazione di un ambiente che consenta di raggiungere la massima portata possibile Il ruolo e le responsabilità dei partner commerciali e dei fornitori di servizi in merito all interoperabilità a livello organizzativo devono essere definiti chiaramente e adottati attraverso un codice di condotta. L adozione e l uso di identificatori inequivocabili e ampiamente riconosciuti e/o di indirizzi faciliterebbero il trattamento delle fatture elettroniche. Per garantire l interconnessione dei modelli di fatturazione elettronica, i partner commerciali e i fornitori di servizi dovrebbero concordare la gestione del rischio, l indirizzamento e lo smistamento (routing), gli accordi di roaming, le norme, i flussi di comunicazione e i requisiti di sicurezza. Promuovere uno standard comune di fatturazione elettronica Necessità di definire un modello unico e chiaro di dati semantici che descrivano gli elementi informativi necessari per questo tipo di fatture al fine di rendere agevole l interoperabilità semantica e garantire la neutralità tecnologica. Il modello di fattura Cross-Industry Invoice (CII) v.2 dell UN/CEFACT andrebbe adottato come modello sul quale basare le future soluzioni di normalizzazione del contenuto delle fatture elettroniche. Tutti gli operatori del mercato pubblici e privati sono invitati a sviluppare e attuare, o quanto meno a convergere verso, soluzioni compatibili con tale modello. 24

25 FATTURAZIONE ELETTRONICA - ART. 21 DPR N. 633/1972 Modalità di fatturazione La fattura può essere emessa in forma cartacea o elettronica l equiparazione tra la fattura cartacea e quelle elettronica il Legislatore prevede Cartacea : La fattura deve essere emessa in duplice copia dal cedente o dal prestatore di servizi. Una copia è trattenuta e conservata dal cedente o dal prestatore del servizio, l'altra è consegnata o spedita al compratore o committente del servizio. Elettronica: Ai fini della presente direttiva per fattura elettronica s intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico Prevista dal Decreto n. 52/2004 e dalla Direttiva 2001/115/CE Obiettivi Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010: semplificazione e armonizzazione Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario 25

26 FATTURAZIONE ELETTRONICA DIRETTIVA 2010/45/CE Requisiti AIL autenticità dell origine integrità del contenuto leggibilità della fattura dal momento dell emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura ogni soggetto passivo stabilisce liberamente come assicurare tali requisiti autenticità e integrità possono essere garantite mediante: 1. sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile 2. apposizione della la firma elettronica qualificata o digitale dell emittente 3. sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati (Circ. AdE n. 18/2014) 26

27 FATTURAZIONE ELETTRONICA ART. 21 D.P.R. 633/1972 Modalità di emissione Consegna o spedizione cartacea Trasmissione elettronica la fattura si ha per emessa all atto della sua consegna o spedizione all altra parte La fattura si ha per emessa all atto della sua trasmissione per via elettronica Circolare AdE n. 134/1994 Per quanto concerne la data di emissione della fattura deve farsi riferimento a quella indicata nel documento in questione, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o spedizione alla controparte. 27

28 FATTURAZIONE ELETTRONICA ART. 21 D.P.R. 633/1972 Fattura emessa da terzi Il fornitore può delegare l emissione della fattura a un cliente o a un terzo, evidenziando espressamente tale possibilità in fattura Circolare AdE n. 45/2005 Fattura compilata da terzi (l emittente invia al terzo un file i cui dati sono già stati aggregati) se si tratta di fatture elettroniche, il riferimento temporale e la firma devono essere apposti dal soggetto che cede il bene o presta il servizio e che delega la semplice trasmissione o postalizzazione della fattura Fattura emessa da terzi (viene inviato un flusso di dati da aggregare) il riferimento temporale e la firma devono essere apposti dal soggetto emittente (cliente o terzo) 28

29 FATTURAZIONE ELETTRONICA Autofattura/integrazione elettronica La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. (Cfr. art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993) Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. (Cfr. Circ AdE n. 45/2005) 29

30 FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE Modalità di conservazione (art. 39 D.P.R. 633/1972) Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica nel rispetto delle regole emanate dal MEF in un apposito Decreto. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il processo di conservazione digitale di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari avviene mediante memorizzazione della relativa immagine seguendo poi le stesse regole previste per i documenti informatici. 30

31 FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE Luogo di conservazione Circolare AdE n. 5/2012 Si ritiene, quindi, che la conservazione in solo formato digitale dei documenti fiscali ed amministrativi fuori dal territorio italiano sia consentita per le fatture elettroniche emesse previo accordo con il destinatario, nonché per le fatture elettroniche emesse senza accordo e spedite in formato cartaceo (conservazione sostitutiva di documento informatico lato emittente), mentre sia esclusa per i restanti documenti. I file inerenti la conservazione sostitutiva delle scritture contabili, delle fatture di acquisto scansionate e conservate in sostitutiva, dei libri sociali obbligatori, dei documenti di trasporto, etc. dovranno essere conservati su supporti magnetici (server) oppure ottici (DVD, CD, etc.) localizzati nel territorio italiano. Decreto di recepimento della Direttiva 2010/45/CE Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonchè dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. 31

32 FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE Luogo di conservazione (segue) Risoluzione AdE n. 81/2015 ( ) poiché il conservatore ( elettronico ) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del depositario delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione. ( ) 32

33 Quadro di sintesi Tipo Modalità di trasmissione Accettazione del cessionario Fattura elettronica Modalità di conservazione Fattura cartacea Via posta NA NO Tradizionale o elettronica Via mezzi elettronici (fax, e.mail, ecc.) NA NO Tradizionale o elettronica Fattura creata elettronicamente priva dei requisiti AIL Via posta o Via mezzi elettronici (fax, e.mail ecc.) NA NO Tradizionale o elettronica Fattura creata elettronicamente con i requisiti AIL Via posta o Via mezzi elettronici (fax, e.mail ecc.) NA * Senza accettazione da parte del cessionario NO Elettronica obbligatoriamente per il mittente * Tradizionale o elettronica per il destinatario Fattura creata elettronicamente con i requisiti AIL Via mezzi elettronici (fax, e.mail ecc.) Con accettazione da parte del cessionario SI Elettronica obbligatoriamente 33

34 AGENDA Vantaggi Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Fatturazione elettronica tra privati Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 34

35 Riferimenti normativi FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Art.1, commi da 209 a 214) Prima introduzione in Italia dell obbligo per le aziende che cedono beni o prestano servizi alla P.A. di trasmettere alla P.A. esclusivamente le Fatture Elettroniche DMEF del 7 marzo 2008 Gestore del sistema di interscambio Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Art.1, comma 2) Elenco delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 Modifica della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Art.1, commi da 209) DMEF n. 55 del 3 aprile 2013 Aspetti tecnici e procedurali della fatturazione elettronica alla P.A. 35

36 Decorrenza FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Il Legislatore ha previsto una tempistica di adozione graduale e diluita su un arco temporale di almeno 2 anni, al fine di non impattare eccessivamente e in modo troppo invasivo sui processi interni delle imprese e delle P.A., garantendo i tempi tecnici per procedere all adeguamento dei sistemi informativi già presenti nelle organizzazioni. Adesione volontaria: Al decorrere del termine di 6 mesi dall entrata in vigore del decreto, il SdI viene reso disponibile per le P.A. che intendano aderire, su base volontaria e previa stipula di accordi espliciti con i propri fornitori. Adesione obbligatoria per alcune PA: Al decorrere del termine di 12 mesi dall entrata in vigore del decreto, è obbligatoria l adesione per le (e per i fornitori di) Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Adesione obbligatoria per le restanti PA: Al decorrere del termine di 24 mesi dall entrata in vigore del decreto, è obbligatori l adesione per le (e per i fornitori delle) restanti P.A. Restano escluse dall obbligo le Amministrazioni Locali, i fornitori non residenti in Italia e i soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni di cui all art.3 del DPR n.322 del 22 luglio 1998 Adesione obbligatoria per le amministrazioni locali e per i restanti soggetti: Adesione obbligatoria per le Amministrazioni Locali e per i restanti soggetti, in data da stabilirsi con apposito decreto del MEF di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. 36

37 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Decorrenza (segue) Art. 25 del D.L 66/2014 obbligo generalizzato anticipato al 31 marzo

38 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Soggetti interessati L. n. 244/2007 art. 1 comma 209 le amministrazioni pubbliche di cui allʹarticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè le amministrazioni autonome L. n. 196/2009 art. 1 comma 2 Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per lʹanno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nellʹelenco oggetto del comunicato dellʹistituto nazionale di statistica (ISTAT) I soggetti da ricomprendere negli elenchi ISTAT sono individuati secondo criteri stabiliti a livello europeo: criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico; verifica del comportamento economico attraverso l applicazione del test market/non market (test del 50%) e l analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui opera; le condizioni di concorrenzialità in cui operano le unità istituzionali devono essere verificate mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell offerta ; 38

39 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Codici IPA - Informazioni disponibili 39

40 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Codici IPA Riferimenti all ente Esempio 1 40

41 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Codici IPA Riferimenti all ente Esempio 2 41

42 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. CIRCOLARE DEF N. 1/2014 Codice Ufficio non deducibile dall IPA Per ciascuna amministrazione presente in IPA è reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica Centrale denominato Uff efatturapa. Questo ufficio può essere utilizzato dal fornitore per l invio della fattura elettronica esclusivamente nel caso in cui il fornitore: non abbia ricevuto dalla P.A. la comunicazione del codice ufficio destinatario della fattura elettronica; non sia in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l Ufficio destinatario della fattura le P.A. possono rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di fatturazione elettronica Centrale solo se la fattura non è attribuibile alla propria amministrazione (compresa ogni sua componente organizzativa) Es. il MIUR non potrà rifiutare una fattura destinata a una scuola e inoltrata all indirizzo Uff_eFatturaPA se il fornitore non ha il codice ufficio specifico 42

43 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. CIRCOLARE MEF N. 1/2014 Amministrazione non censita in IPA In presenza di Amministrazione non presente nell IPA il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default indicato nelle specifiche tecniche: Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SdI invia al mittente una Notifica di scarto, segnalando il codice ufficio identificato; Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa Amministrazione, il SdI respinge la fattura inviando al mittente una Notifica di scarto segnalando il Codice fatturazione elettronica Centrale della P.A. individuata In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito La fattura si considera correttamente e fiscalmente emessa Non opera il divieto di pagamento per la P.A. 43

44 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. Che cosa vuol dire fare Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione La Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione prevede di non inviare più le Fatture in modalità tradizionale cartacea alla PA, bensì di veicolarle esclusivamente in formato elettronico strutturato XML (extensible Markup Language). Il processo prevede che il documento fattura nasca e venga trasmesso esclusivamente in formato elettronico le imprese (e non solo la P.A.) dovranno conservare questi documenti unicamente in formato digitale, attenendosi alle disposizioni normative in tema di Conservazione Elettronica. Divieto di pagamento in assenza di fatturazione elettronica 44

45 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DMEF 7 marzo 2008 Gestore del SdI Gestore del Sistema Di Interscambio: AdE, con compiti di coordinamento-controllo del SdI, di gestione dei dati e delle informazioni e MEF Ausiliario: SOGEI (Società di Information & Comunication Technology del Ministero dell Economia e delle finanze), responsabile dello sviluppo, della manutenzione del SdI, di funzioni di assistenza alla P.A. Monitoraggio dei pagamenti effettuati nei confronti dei soggetti che hanno debiti insoluti nei confronti della P.A. Diffusione massiva dei processi di fatturazione elettronica: dal processo B2G al sistema B2B Ottimizzazione dei processi amministrativi da parte delle P.A. 45

46 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Sistema di Interscambio: SdI E l infrastruttura di aggregazione (Hub) che si occupa di ricevere i flussi di Fatture Elettroniche destinate alla P.A. e di destinarli verso i pubblici uffici di competenza. Oltre a questa attività di accentramento/smistamento, il SdI effettua, al momento della ricezione delle fatture, una serie di verifiche sulla correttezza formale dei messaggi ricevuti. 46

47 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Il processo Il processo di Fatturazione Elettronica nei confronti della PA prevede che: 1. l emittente crei la Fattura (fase 1) 2. vi apponga una Firma Digitale oppure una Firma Elettronica Qualificata (si veda anche il Box Che cosa sono le Firme Elettroniche) congiuntamente a un Riferimento Temporale che attesti e certifichi l esatto momento di apposizione della Firma (fase 2) 3. trasmetta questa Fattura alla P.A. cliente (fase 3) N.B. sia i fornitori sia le PA devono soddisfare dei requisiti minimi di identificazione e qualificazione, indispensabili per relazionarsi con il Sistema di Interscambio 47

48 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Formato e tracciato (fase 1) La fattura elettronica alla P.A. è un documento informatico in formato strutturato Xml sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Il formato XML non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificarne il contenuto B2B nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere in un allegato Pdf a una trasmessa B2G la fattura emessa nei confronti della P.A. deve avere un formato strutturato in Xml 48

49 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Contenuto (fase 1) Informazioni fiscali previste dall art. 21 D.P.R. 633/1972 Informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il SdI: Trasmittente identificativo, progressivo invio e formato trasmissione; Destinatario ufficio centrale o periferico al quale è destinata la fattura Informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento ordine di acquisto contratto ricezione beni e servizi fatture collegate cassa previdenziale Eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell emittente con riferimento a particolari tipologie di veni ceduti/prestati 49

50 Firma della fattura (fase 2) FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. Firma Definizione Valore probatorio Esempi Elettronica Insieme dei dati in forma elettronica, allegati, oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica Efficacia probatoria valutabile dal giudice caso per caso Pin, firma biometria Elettronica Avanzata Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati Efficacia probatoria della scrittura privata integra la forma scritta ad substantiam tranne che per i contratti immobiliari Firma tablet su Elettronica Qualificata Particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma Efficacia probatoria della scrittura privata integra la forma scritta ad substantiam Smart-card, token Elettronica Digitale Particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici Efficacia probatoria della scrittura privata integra la forma scritta ad substantiam Smart-card, token (*) I documenti informatici con Firma Elettronica Avanzata, Firma Elettronica Qualificata, Firma Digitale, hanno la medesima efficacia probatoria, ossia quella prevista dall art del Codice Civile per la scrittura privata. 50

51 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Modalità di trasmissione della fattura (fase 3) AZIENDA DESTINATARI Archiviazione elettronica Conservazione sostitutiva Archiviazione elettronica Conservazione sostitutiva La trasmissione deve avvenire attraverso uno dei 5 canali di comunicazione previsti dal Legislatore 1. PEC: sistema di posta elettronica certificata o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni nonché l integrità del contenuto delle stesse; 2. SDICCOP: sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema bancario); 3. SPCOOP: sistema di cooperazione applicativa tramite porte attestate su rete SPC (Sistema pubblico di connettività). E il sistema usato dalle P.A.; 4. SDIFTP: sistema di trasmissione dei dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all interno di circuiti chiusi; 5. WEB: sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati. 51

52 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Modalità di trasmissione della fattura (fase 3) PEC SDICOOP SPCOOP SDIFTP WEB Identificazione no accordo di servizio accordo di servizio protocollo di trasmissione Entratel, Fisconline, CNS Accordo no si si si Soggetti accreditati Dimensione file 30 MB 5 MB 5 MB 150 MB 5 MB Numero file diversi file uno solo diversi file diversi file diversi file Flusso semplificato no si si si si 52

53 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. - DECRETO N. 55/2013 Controlli Fase 1: notifica di scarto Tipologie di verifiche preliminari: Nomenclatura Unicità del documento trasmesso Dimensione file Integrità del documento Autenticità e validità del certificato di firma Conformità del formato Validità del contenuto della fattura nomenclatura non corretta, duplicazione della fattura il file supera la dimensione massima firma non valida Certificato scaduto riferimento temporale non coerente C.F. non valido 53

54 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. - DECRETO N. 55/2013 Controlli Fase 2: notifica di mancata consegna Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, non fosse possibile la trasmissione al destinatario, il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna. Resta a carico del SdI l onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione. 54

55 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. - DECRETO N. 55/2013 Controlli Fase 3: notifica di rifiuto della fattura Esempi: Dati emittente diversi da quelli inseriti nell ordine Fattura per importo errato Aliquota IVA errata Descrizione del servizio non coerente con il contratto Spese non riconosciute Beni e servizi contestati 55

56 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. -DECRETO N. 55/2013 Controlli Fase 3: notifica di accettazione Entro 24/48 ore dalla trasmissione Entro 15 giorni dall accettazione 56

57 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Notifiche e messaggi Notifica di scarto : messaggio che il SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti (fase 1); Ricevuta di consegna : messaggio che il SdI invia al trasmittente per certificare l avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA (fase 2) (in alternativa) Mancata consegna : messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilitò di recapitare al destinatario il file FatturaPA; Notifica di esito : messaggio che il SdI inoltra al trasmittente contenente l esito (accettazione o rifiuto) segnalato dal destinatario nella notifica di esito committente (fase 3); Notifica di decorrenza termini : messaggio che il SdI inoltra sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi 15 giorni dalla data della prima comunicazione (ricevuta di consegna/mancata consegna) senza aver ricevuto l esito del committente, per informare della decorrenza del periodo entro il quale il sistema accetta il messaggio notifica di esito ; Notifica di file non recapitabile : messaggio che il SdI inoltra al trasmittente qualora, trascorsi 15 giorni dalla data della notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file FatturaPA al destinatario. 57

58 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. DECRETO N. 55/2013 Termine La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle P.A. solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2013) ovvero anche in caso di notifica di mancata consegna (Circ. n.4/2014). Decorso il termine di 15 giorni senza accettazione o disconoscimento della fattura, il SdI invia un messaggio di decorrenza termini alla P.A. e al fornitore. La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall art C.C.). (Cfr. D.M. n. 55/2013) La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall onere di provare il rapporto fondamentale. L esistenza di questo si presume fino a prova contraria 58

59 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. CIRCOLARE MEF N. 1/2014 Divieto di pagamento "A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213 [6 giugno 2014], le amministrazioni e gli enti. omissis non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in farina cartacea nè possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica (Cfr. Circ. MEF n. 1/014) N.B. Tale limite temporale non si applica per le fatture spedite o trasmesse con i canali tradizionali prima del 6 giugno

60 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. CIRCOLARE MEF N. 1/2014 Impossibilità di inoltro per cause tecniche In caso di notifica di mancata consegna al destinatario la struttura di supporto del SdI contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica dell Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione. Se, trascorsi 10 giorni dalla trasmissione della notifica di mancata consegna, non è possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario, il SdI invia al soggetto trasmittente una Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito : la fattura si considera correttamente e fiscalmente emessa non opera il divieto di pagamento per la P.A. 60

61 AGENDA Vantaggi Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Fatturazione elettronica tra privati Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 61

62 FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI D.LGS. 127/2015 A decorrere dal 1 luglio 2016 L Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche (art. 1 c. 1); A decorrere dal 1 luglio 2017 Il Ministero dell Economia e delle Finanze mette a disposizione il Sistema di Interscambio ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo lo standard fatturapa (art. 1 c. 2); i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi di tutte le fatture (opzione valida 5 anni estesa di quinquiennio salvo revoca); Trasmissione telematica dei corrispettivi Incentivi all opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi 62

63 FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI D.LGS. 127/2015 Incentivi all opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi: esonero da adempimenti fiscali (i.e. spesometro, black list, elenchi Intrastat); rimborsi IVA eseguiti in via prioritaria per tali soggetti; termini di accertamento per imposte dirette ed IVA ridotti di un anno; Le imprese della grande distribuzione hanno la possibilità di trasmettere telematicamente l ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri in sostituzione degli obblighi di certificazione fiscale delle operazioni. Riduzione degli adempimenti amministrativi per particolari contribuenti (soggetti in regime di contabilità semplificata, start-up) ovvero: i. esonero dagli obblighi di registrazione delle operazioni; ii. esonero dall obbligo di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni con richiesta di rimborso di importo superiore a Euro ovvero la sottoscrizione alternativa del revisore (art. 10, comma 7, D.L. 78/7009); iii.esonero dalla presentazione delle garanzie previste. 63

64 FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI D.LGS. 127/2015 CONTROLLI «A DISTANZA» A fronte dei benefici per i contribuenti trasparenti, l AdE dovrebbe limitarsi a effettuare attività di controllo «a distanza» sui dati acquisiti in sostituzione delle tradizionali modalità di accertamento; ove richiesto, il contribuente dovrà, comunque, fornire adeguata prova circa l esistenza dei requisiti per la detrazione; le modalità di esecuzione dei controlli da remoto dovranno essere definite attraverso un successivo provvedimento del Ministero dell Economia e delle Finanze (da emanarsi entro 6 mesi dall entrata in vigore) 64

65 FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI D.LGS. 127/2015 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI I benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell adesione al sistema di trasmissione telematica dei dati delle operazioni IVA cessano nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni quali l omissione della trasmissione ovvero l invio di dati incompleti e/o inesatti 65

66 FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI D.LGS. 127/2015 ASPETTI DA DEFINIRE L operatività delle disposizione contenute nel decreto è subordinata all emanazione di provvedimenti attuativi, i quali dovranno stabilire: le specifiche categorie di soggetti passivi IVA a cui verrà riservato l utilizzo gratuito di generazione, trasmissione e conservazione distribuito attualmente da Unioncamere; le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture dei corrispettivi (tenuto conto delle ossservazioni delle associazioni di categoria contestualmente ai forum nazionali sulla fatturazione elettronica); l individuazione delle modalità per l effettuazione, da parte dell AdE, dei controlli a «distanza»; 66

67 AGENDA Vantaggi Fattura elettronica: requisiti, emissione, conservazione Fatturazione elettronica alla P.A. e Sistema di Interscambio Fatturazione elettronica tra privati Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva Ispezioni fiscali e sanzioni Domande & Risposte 67

68 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Evoluzione normativa D.L. n. 357/1994 Prima introduzione teorica della conservazione elettronica (di fatto mai attuata) D.M. 23 gennaio 2004 Prima effettiva attuazione della conservazione elettronica Delibera 19 febbraio 2004 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico D.lgs. N. 85/ Codice Amministrazione Digitale (CAD) D.P.C.M. 3 dicembre 2013 Sostituisce la delibera CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11. Introduce novità in materia di regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici D.P.C.M. 21 marzo 2013 D.M. 17 giugno 2014 In vigore dal 27 giugno 2014, abroga il D.M. 23 gennaio

69 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA I documenti fiscali che possono essere digitalizzati Fatture, lettere e telegrammi ricevuti (art C.c.); Copie di fatture, lettere e telegrammi spediti (art C.c.); Libri sociali obbligatori (art C.c., art C.c. e art. 14, comma 1, lettera a) D.P.R. 600/1973); Es. Libro giornale e libro degli inventari Libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi societari, libro degli strumenti finanziari emessi Registri prescritti ai fini Iva (art. 14, comma 1, lettera b) D.P.R. 600/1973); Es. Registro delle fatture emesse (art. 23, comma 1 del D.P.R. 633/1972) Registro dei corrispettivi (art. 24, comma 1 del D.P.R. 633/1972) Registro degli acquisti (art. 25, comma 1 del D.P.R. 633/1972) Registro unico (art. 39, comma 2 del D.P.R. 633/1972) Registro delle merci c/deposito, lavorazione, comodato, etc. (art. 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972) Registro delle dichiarazioni d intento (art. 1, comma 2 del D.L. n. 746/1983) Registro delle somme ricevute in deposito (art. 3, comma 2 del Decreto del 31/10/1974) 69

70 DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA I documenti fiscali che possono essere digitalizzati (segue) Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito (art. 14, comma 1, lettera c) D.P.R. 600/1973); Es. Stato patrimoniale (art C.c.), Conto Economico (art C.c.) e Nota integrativa (art C.c.) Relazione sulla gestione (art C.c.) e Relazione dei sindaci (art C.c.) Relazione dei revisori contabili (D.Lgs. N. 58/1998) Dichiarazione dei redditi e sostituti (D.P.R. n. 322/1998) DDT (D.P.R. n. 472/1996), Bolla di accompagnamento (D.P.R. n. 627/1978) Nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico (Circ. n. 225/1996) Giornale di fondo elettronico degli scontrini fiscali (D.M. 23 marzo 1983) Distinte meccanografiche di fatturazione (Decreto n. 370/2000 e n. 366/2000) Scritture ausiliarie di magazzino (art. 14, comma 1, lettera d) D.P.R. 600/1973); Registro dei beni ammortizzabili (art. 16 D.P.R. 600/1973) 70

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