Arrivo Roma, 28/05/2014 Prot. 32 / / MA002.A002

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1 ..... Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori Sede NaiJonale - Via Sallustiana ROMA Te/. 06/ l'àx. 06/ CodiceFiscale Roma, 28/05/2014 Prato 184/2014 A Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Arrivo Roma, 28/05/2014 Prot. 32 / / MA002.A002 Direzione AI Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione X Via Fernovo, 8 Roma AI CNEL Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro Viale Davide Lubin N Oggetto: deposito di contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI ATTIVITA' NEL SETTORE AUTOTRASPORTO SPEDIZIONI MERCI E LOGISTICA. Le scriventi associazioni : dei DATORI DI LAVORO CAPIMED - Confederazione Nazionale Autonoma Artigiani Piccoli e Medi Imprenditori - rappresentata dal Presidente Nazionale Giuseppe Liberto, assistito dai segretari di Comparto, Tortorici Agostino,Borsellino Pasquale, Marini Riccardo,Interrante Girolamo,Venezia Ignazio ; FENAILP - Federazione Nazionale - rappresentata dal Presidente Nazionale, Francesco Guerrieri, assistito dai Responsabili Nazionali di categoria i sigg. Lungaro Nicola, Guerrieri Andrea, Marulo Antonello, La Cara Alberto, Celeste Fabio, Ubaldi Mario per le associazioni dei LAVORATORI FENALCA - Federazione nazionale Lavoratori Commercio e Artigianato, rappresentata dal Presidente Nazionale, Rippa Francesco e dai segretari Filacchione Salvatore, Insegna Bruno, Lamberti Stefania, Monaco Stefania, Caputo Teresa, Cafiero Manuela, Lombardi Dario Federico. DEPo'SITANO Presidenza Nazionale: Via Sallustiana, ROMA - Tel 06/ Fax 06/ Segreteria Naiiona/e Org.- Via Imera AGRIGENTO TeL 0925/ Fax.0925/ bmidmzy@(obimed.it-sitointernet:wlvw.(crbimed.it

2 ~~~.... Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori Sede Naifonale- Via Sallustiana ROMA TeL 06/ Fax. 06/ CodiceFiscale II Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI ATTIVITA' NEL SETTORE AUTOTRASPORTO SPEDIZIONI MERCI E LOGISTICA sottoscritto per totale accettazione ed applicazione da parte dei loro associati e iscritti. All'uopo gli stessi demandano al materiale deposito il Sig. Liberto Giuseppe (CAPIMED). Roma li, 28/05/2014 Presidenza Nazionale: Via Sallustiana, ROMA - Tel 06/ Fax 06/ Segreteria Naifonale Org.- Via Imera AGRIGENTO TeL 0925/ Fax. 0925/ prexidejlzy@q!jjùrted.it-sitoilltemet:1ii11j11i.<.apimed.it

3 A Minis~ero del Lavoro e delle Politiche Sociali.. Arrivo Roma, 28/05/2014 Prot. 32 / / MA002.A002 Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro PER I DIPENDENTI DElLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITA' NEl SETTORE AUTOTRASPORTO SPEDIZIONE MERCI E LOGISTICA 2013 Addi, dieci di giugno dell'anno duemilatredici, in Napoli, presso la sede legale della Fenalca ( FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI COMMERCIANTI E ARTIGIANI), le sotto indicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, a seguito delle trattative nazionali intraprese nel settembre dell'anno 2012, si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito nominato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTIATTIVITA'NEL SETTOREAUTOTRASPORTO, SPEDIZIONEMERCI E LOGISTICA, settore all'atto della stipula sono presenti: per le associazioni dei DATORI DI LAVORO ;; CAPIMED - Confederazione Nazionale Autonoma Artigiani Piccoli e Medi Imprenditori - rappresentata dal Presidente Nazionale Giuseppe Liberto, assistito dai segretari di Comparto, Tortorici Agostino Manuel, Borsellino Pasquale, Saturnini Rocco, Innocenzo Mauro, Gallus Davide, Costa Andrea. FENAILP - Federazione Nazionale - rappresentata dal Presidente Nazionale, Francesco Guerrieri, assistito dai Responsabili Nazionali di categoria i sigg. Lungaro Nicola, Guerrieri Andrea, Antonella Matera, La Cara Alberto, Celeste Fabio, Ubaldi Mario. per le associazioni dei LAVORATORI FENALCA - Federazione nazionale Lavoratori Commercio e Artigianato, rappresentata dal Presidente Nazionale, Rippa Francesco e dai responsabili di "'Categoria Filacchione Salvatore, Insegna Bruno, Lamberti Stefania, Monaco Stefania, Caputo Teresa, Cafiero Manuela. Le sottoscritte organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzano dei rapporti di lavoro dipendente per I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITA' NEL SETTORE AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONEMERCI E LOGISTICA,il presente CCNLcomposto da 52 articoli. o.t

4 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITA' NEL SETTORE AUTOTRASPORTO SPEDIZIONE MERCI E LOGISTICA 2013 CAMPO DI APPLICAZIONE " presente CCNLdisciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Aziende che svolgono, anche per conto terzi, funzioni nel settore Autotrasporto, Spedizione merci e cooperative del settore spedizioni merci e logistica (a) direttive, di pianificazione e controllo gestionale del personale e del conseguimento degli obiettivi aziendali; (b) attività per le quali occorre specifica specializzazione o necessaria preparazione professionale, come: = - amministrativo - cassiere - capo operatore traslochi - capo ufficio - traduttore o interprete - contabile - capo reparto magazzino - conducente di autotreni o autoarticolati - conducente di autocarri - conducenti di motobarche e/o natanti - gruista - conducente di automezzi addetti ai traslochi - operaio - meccanico - magazziniere - falegname - imballatore - addetto al ricevimento merci - conducente di carrello elevatore - facchino - fattorino e tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore dell'autotrasporto Spedizione merci e Logistica; Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro. DECORRENZAE DURATA 2 '..-'"

5 Il presente CCNLdecorre dallo Giugno 2013 e scade il 31 Dicembre 2015 per le materie Per la parte retributiva scade il 31 Dicembre di natura normativa. Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo. Titolo I - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLERELAZIONI INDUSTRIALI Art. 1 - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale e aziendale. : 1) Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso: (a) contrattazione di 1 livello: contratto nazionale di settore; (b) contrattazione di 2 livello: contratto integrativo territoriale e aziendale. 2) La contrattazione collettiva di 1 livello vuole riconoscere alle Aziende il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL. Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è triennale e da una parte economica la cui durata è biennale. Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle parti dia, almeno 3 mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNLper consentire l'apertura delle trattative. Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale" (IVC). L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del (tasso d'inflazione previsto daiistat) applicato al minimo tabellare. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (tasso d'inflazione previsto daiistat) sempre calcolata sul minimo tabellare. Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, la IVC cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno definite le modalità per la compensazione delle eventuali ed effettive differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale escludendo l'ausilio di una-tantum. Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificata mente individuate: (a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione; (b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali. 3) La contrattazione di 2 livello. Livello territoriale (regionale e/o provinciale) è previsto: - su richiesta delle parti, per armonizzare le normative contrattuali di riferimento aziendale a livello di provincia. e/o regione nel quadro del punto di riferimento di miglior favore delle condizioni dei lavoratori; - per la costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale paritetièo sulla prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto ;:: "'I.),,-i ){ ~..

6 previsto dalla ex legge n. 626/94 e dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul posto di lavoro. ; Livello aziendale. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale. In specifico, alla contrattazione aziendale sono demandate le seguenti materie: (a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato dall'azienda anche nel corso dell'anno (artt. 18 e 19) in senso migliorativo delle condizioni previste dal CCNL; (b) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali; (c) costituzione e funzionamento dell'organismo aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul posto di lavoro; (d) approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55, comma 2, D.lgs n. 276; (e) determinazione degli importi massimi economici per il personale inviato in trasferta. ~ La contrattazione di 2 0 livello territoriale (regionale o provinciale) o aziendale può essere attivata per disciplinare altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione ragionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio. L'accordo territoriale (regionale o provinciale) o aziendale, ha i medesimi parametri di durata del presente CCNL. Nell'arco di vigenza del presente CCNL la negoziazione a livello territoriale (regionale o provinciale) o aziendale dovrà svolgersi conformemente alla seguente procedura: - la richiesta di stipula della contrattazione territoriale o aziendale deve essere presentata dopo almeno 1 mese dal deposito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del presente CCNL; - le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e la stipula del nuovo contratto. Art. 2 - Diritti sindacali. 1) Ai rappresentanti sindacali aziendali e ai componenti gli organismi sindacali si applicano le tutele previste dagli articoli specifici dello statuto dei lavoratori. I rappresentati sindacali aziendali e RSU hanno diritto a 96 ore annue di permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni. I componenti gli organismi provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie hanno diritto a 96 ore annue di permessi retribuiti. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di richiedere permessi non retribuiti per la partecipazione dei lavoratori a convegni, congressi. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea retribuita durante l'orario di lavoro per 10 ore annue. Le assemblee di norma si terranno su base aziendale. 4,.t ::. \,

7 :: Per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che occupano fino a 3 dipendenti base provinciale, le assemblee si terranno su Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali comunicheranno la data e l'orario di effettuazione delle assemblee almeno 48 ore prima, Assemblee non retribuite, fuori dall'orario di lavoro, possono essere convocate da tutti i sindacati regolarmente costituiti e da gruppi di lavoratori che raccolgono le firme di almeno il 3 per cento degli occupati. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso, rappresentanti sindacati anche esterni o esperti da questi designati. I dipendenti e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito, Rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 3, DL n, 318 del 14,6,96, convertito con modificazione in legge n, 402, il 29,7,96, Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; L'assemblea si svolge fuori e all'interno dentro dei locali della Azienda e concorderà con le 00,55, e R5U la presenza di locali idonei in applicazione a quanto disposto dalla legge 20,5,70 n, 300, 2) In applicazione della legge 20,5,70 n, 300, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentati nelle aziende possono, nelle Aziende con più di 15 e fino a 100 dipendenti, designare 2 RSAper sigla sindacale ogni 30 dipendenti; Nelle Aziende sino a 100 dipendenti o soci lavoratori potranno essere eletti con le R5U (rappresentanze sindacali unitarie) tre delegati. * da 101 dipendenti o soci di cooperativa e a frazione di 50 un delegato in più; esempio 250 lavoratori o soci di cooperativa = 4 delegati (R5U) esempio 251 lavoratori o soci di cooperativa = 5 delegati (R5U) e cosi a seguire, Per l'elezione delle R5U si applica l'accordo interconfederale 20,12,93 sulla costituzione delle R,5,U ad eccezione dei criteri di attribuzione dei seggi, I criteri per l'attribuzione dei seggi sono cosi modificati: "l'attribuzione dei seggi avviene al 100% con il criterio proporzionale in base ai voti ottenuti dalle singole liste", Il rappresentante sindacale è titolato ad incontrarsi con la Direzione aziendale per la discussione inerente le problematiche relative a: - tutti i temi deputati alla contrattazione di secondo livello aziendale - distribuzione dell'orario di lavoro; - indumenti di lavoro; - programmazione dei periodi di ferie; - eventuale funzionamento della mensa aziendale; - per ogni. problematica che insorge all'interno dell'azienda e che ha ricadute sui lavoratori. ;o 5 -o,_{! ~.-

8 J d In aggiunta alle RSUviene eletto un rappresentante per la sicurezza (RLS). Nel caso di Aziende sino a 15 dipendenti viene eletto un delegato di Azienda; (in aziende con numeri di dipendenti Esempio: 50 dipendenti 2 RLS 100 dipendenti 4 RLS 150 dipendenti 5 RLS 200 dipendenti 6 RLS 300 dipendenti 7 RLS sopra i 200 dipendenti un RLSogni 100 dipendenti superiori, 2 RLSogni 50 dipendenti) I rappresentati dei lavoratori per la sicurezza Rls saranno eletti dai lavoratori attraverso una apposita votazione. Nel caso di liste concorrenti gli Rls saranno attribuiti con il criterio proporzionale. Per l'espletamento del proprio mandato hanno diritto a 48 ore retribuite all'anno I delegati RLShanno il compito di intervenire per far rispettare le norme su igiene e sicurezza del lavoro, le norme contrattuali e gli accordi sindacali. La Azienda è tenuta annualmente a comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale, ove esistente, anche l'andamento delle assunzioni a tempo parziale e l'eventuale ricorso al lavoro supplementare. 5) Le aziende opereranno la trattenuta in busta paga dei contributi associativi a favore delle organizzazioni sindacali ai lavoratori che avranno rilasciato una apposita delega. A richiesta delle organizzazioni dei lavoratori le aziende provvederanno ad inserire in busta paga dei dipendenti copia della delega di adesione che sarà cura dei sindacati fare avere attraverso l'associazione datoriale. I contributi associativi saranno versati dalle aziende alle organizzazioni sindacali con cadenza trimestrale. 6) Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno diritto di affiggere, in appositi spazi, messi a disposizione dalla Azienda, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, comunicati, informazioni, testi, etc. per materie sindacali e del lavoro, nonché all'utilizzo del sistema informatico aziendale per comunicare con i lavoratori. ; 7) L'Azienda e le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l'assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le Aziende aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Sede centrale un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai dipendenti lavoratori e ai lavoratori dipendenti attraverso la convenzione INPScome da Circolare n. 105/03. Quota di servizio contrattuale. Le parti convengono che le Aziende mediante affissione in bacheca nei mesi di dicembre e gennaio comunic~eranno che in occasione del rinnovo del CCNL il sindacato stipulante chiede ai lavoratori non iscritti una quota volontaria di servizio contrattuale a sostegno delle spese sostenute per ii" rinnovo contrattuale di 20,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel febbraio successivo alla data di :: 6 I " '"to"

9 !. İ ~ = = stipula del presente contratto dietro la sottoscrizione del lavoratore di apposito modulo che dovrà essere consegnato all'azienda entro il 31 gennaio successivo alla data di stipula del presente contratto. Le Aziende daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla Federazione nazionale di categoria. Nei confronti dei dipendenti lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III, legge n. 300/70, subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo status di dipendenti o lavoratore così come previsto ai sensi della legge n. 142 e successive modifiche. Art. 3 - Distribuzione contratto. In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro (CNEL), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli Enti previdenziali e assistenziali interessati. Le Aziende sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neoassunto copia del presente CCNL. Art. 4 - Efficacia contratto. Le norme del presente CCNLsono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti. Art. 5 - Occupazione femminile. Sarà istituito un gruppo di lavoro per le pari opportunità, al fine di realizzare azioni positive a favore della occupazione femminile denominato: "Commissione Paritetica per le Pari Opportunità" (CPO) così come regolamentato dalla legge n. 125/91 e D.lgs. n. 196';00. Il CPO è composto da un membro in rappresentanza dell' e uno in rappresentanza della che saranno designati dalle rispettive parti firmatarie del presente contratto. Gli atti deliberati dalla Commissione producono effetti solo se approvati a unanimità. La sede operativa sarà presso il costituendo Ente bilaterale di settore. Art. 6 - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione. E' costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 9 membri di cui 3 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 3 nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 3 Organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentati nell'azienda di riferimento. La Commissione ha i seguenti compiti: (a) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione nella Azienda del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2 livello; (b) tentar.e la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle verrenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie; (c )intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione" in caso di 7 ~i J

10 controversia fra le parti nella contrattazione di 2 livello; (d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente della Azienda; questa ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione; (e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti; (f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali; (g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL; (h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL. Art. 7 - Composizione delle controversie. 1) Per tutte le controversie individuali o collettive relative alla applicazione del presente CCNLè prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. 2) Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi n. 604 e n. 108, non derivanti da provvedimènti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al presente CCNL. 3) I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'ufficio Provinciale del Lavoro (legge n. 533). 4) La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione alla quale sia iscritta. 5) La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta. Art. 8 - Patronati. o.. 1) Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate nelle aziende si conviene quanto segue: gli Istituti di PatrQnato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge mediante i propri rappresenta.nti, i cui nominativi dovranno essere portati preventiva mente a conoscenza delle Aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessati, le quali '.- J ~..

11 dovranno segnalare eventuali variazioni. 2) I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente della Azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso retribuito di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo. 3) I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Albi messi a disposizione dalle Aziende per informazioni di carattere generale. 4) Ove possi~ile le aziende metteranno a disposizione un locale interno alla stessa, per svolgere assistenza nel periodo di compilazione 730/unico/ai patronati delle organizzazioni rappresentate in azienda. Art. 9 - Ente Mutualistico Bilaterale per l'artigianato Nel quadro delle più generali intese tra le firmatarie del presente contratto, preso atto della istituzione degli enti bilaterali, le parti convengono di costituire l'ente Mutualistico Bilaterale per l'artigianato denominato "EMBA". Per quanto riguarda la costituzione dell'ente stesso e i regolamenti applicativi, le parti concordano di rinviare a successivo incontro, la stesura degli stessi. Titolo" - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art Assunzione - Documentazione. 1) L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge. a) l'assunzione sarà di regola a tempo indeterminato, salvo diverso accordo di secondo livello tra le parti; la settimana lavorativa è di norma dal lunedì al venerdì. 2) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni: (a) la tipologia del contratto di assunzione; (b) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato; (c) la località in cui presterà la sua opera; (d) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica, le mansioni e la retribuzione; (e) l'indicazione dell'applicazione del presente CCNL; (f) la durata dell'eventuale periodo di prova; 9

12 (g) l'indicazione del numero d'iscrizione allibro matricola; (h) le altre eventuali condizioni concordate. (i) dovrà essere indicato orario di lavoro con inizio/pausa/termine e i giorni settimanali lavorativi La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge. 3) La Azienda deve consegnare ai lavoratori dipendenti gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL. 4) Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti: (a) documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita (libretto formativo del cittadino - art. 2, lett. i), D.lgs. n. 276/03); (b) dichiarazione dell'eventuale stato di disoccupazione; (c) libretto di indennità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge; (d) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali; (e) accettazione della lettera di assunzione; (f) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito; (g) altri documenti e certificati che la Azienda richiederà per le proprie esigenze, se dovuti. Il dipendente o il lavoratore dovrà dichiarare alla Azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti. Se si tratta di dipendente o lavoratore apprendista, all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti. La Azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. 5) Il dipendente e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della Azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati. *Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al dipendente e al lavoratore. * e vietata ogni forma di deroga alla legge di riferimento 6) In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, legge n. 223 del , non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva: (a) le assunzioni del personale con qualifiche ricomprese nei livelli 8 e 7; (b) le ass!lnzioni del personale con qualifiche ricomprese nel livelli 6, 5 e 4 a condizione che abbiano già prestato servizio presso Aziende del medesimo settore ovvero che siano in possesso di un titolo di studio o attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere. lo

13 Art. 11- Periodo di prova. ;: La durata del periodo di prova non potrà superare: livelli periodo (giorni di effettiva prestazione lavorativa) (2-3) potrà aversi una sola fase negoziale a livello territoriale (regionale o provinciale), da svolgere. ::; Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di 6 mesi previsto dall'art. lo, legge n. 604 del Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso il periodo di lavoro potrà essere risolto dal lavoratore senza obbligo di preavviso. Il dipendente o il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia certificata, al prolungamento del periodo di prova di tanti giorni quanti quelli provocati dall'assenza di malattia. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del dipendente o del lavoratore si intenderà confermata a tempo indeterminato e il periodo stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio. * Per i dipendenti lavoratori il periodo di prova può essere stabilito di durata maggiore rispetto a quello contrattuale per consentire alla Azienda di definire l'idoneità di un soggetto che deve entrare a far parte della compagine aziendale con i doveri da ciò derivanti così come previsto ai sensi della legge n. 142 e successive modifiche. *Questa norma contrattuale solo nelle assunzioni di livello comprese tra il 6 livello e l'ottavo livello Art Telelavoro. 1) Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore dipendente o lavoratore dipendente opera e la Azienda. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione della Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda. Il telelavoratore dipendente ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l'attività nei locali della Azienda e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Azienda. 2) Il telelavoro può essere di 3 tipi:

14 - domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista; - mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili; = - remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. quali non 3) " telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasiona li né a quelli autonomi. " telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nell'abitazione del dipendenti o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato. Il Centro di tele lavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma dali' Azienda. 4) Il telelavoro ha carattere volontario sia per la Azienda che per il lavoratore dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l'offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere telelavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale. 5) AI lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali della Azienda. Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti o i lavoratori dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto a una formazione -.specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione dellavoro. Il lavoratore dipendente che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito. 6) La Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore dipendente per fini professionali. La Azienda provvede ad informare il tele lavoratore dipendente in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore dipendente. E' demandata alla contrattazione aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. 7) La Azienda può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del D.lgs n. 626 di recepimento della D.irettiva n. 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi. 12.,.1:

15 8) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di tele lavoro. In ogni caso la Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore. La Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici. 9) La Azienda è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto. La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri. 10) Alla contrattazione aziendale è demandato: - l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come l'accesso alle informazioni della Azienda; - il carico di lavoro; - eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente. contatti con colleghi e 11) Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al tele lavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs. n. 84/03 n. 66: - art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale) - art. 4 (Durata massima dell'orario settimanale) - art. 5 (Lavoro straordinario) - art. 7 (Riposo giornaliero) - art. 8 (Pause) - artt. 12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno) 12) Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all'interno della Azienda. 13) La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'azienda. Art Lavoro a tempo determinato. 13

16 I lavoratori con contratto a tempo determinato e ogni forma di lavoro atipica, che non sia il tempo indeterminato, dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 10% dello stipendio globale, per il periodo di tempo determinato compresa eventuale proroga e periodo di prova malattia e infortunio o gravidanza, idem per le sostituzioni per maternità. Le assunzioni con contratto a termine sono regolamentate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto. In tutte le Aziende comprese nell'ambito dì applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale che non potrà superare il 20% annuo del personale occupato, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge n. 230, all'art. 12, legge n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi: : (a) per sostituzioni di dipendenti e di lavoratori dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro; (b) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi; (c) per sostituzione, anche parziale, di dipendenti e di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno della Azienda o per dipendenti e per i lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa; (d) in periodi di intensificazione dell'attività; (e) per sostituzione di personale dipendente a part-time, post-maternità; (f) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti; (g) per sostituzione di dipendenti e di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate; (h) per fabbisogni connessi alle attività amministrative e alla modifica del sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative. generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione; (i) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere; (i) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente; (k) per le figure professionali non esistenti in azienda. Le parti stabiliscono che: (1) ai sensi dell'art. 1, legge n. 56, le parti stabiliscono che sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di norma di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge n. 230; (2) i dipendenti lavoratori e i lavoratori dipendenti hanno diritto di precedenza all'assunzione qualora la Azienda ricorra a contratti a tempo indeterminato per la stessa qualifica e mansione e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, legge n. 26/87; (3) in caso di dimissioni precedenti alla scadenza naturale del contratto, i dipendenti sono tenuti a prestare il previsto preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dello stesso livello di inquad~amento entro il limite massimo di durata del rapporto di lavoro; (4) nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4 mesi i lavoratori dipendenti devono 14 A Il,,~-

17 essere espressamente informati di quanto disposto dal comma 4, art. 23, legge n. 56/87 (Decadenza delle iscrizioni e dalla posizione di graduatoria nelle liste di collocamento). Le Aziende non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze dipendenti e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore al 20% degli assunti a tempo indeterminato per livello di appartenenza, o avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione indicata nel presente CCNL. Art Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti. 1) Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei dipendenti e dei lavoratori. Questo contratto può essere esteso anche ai dipendenti e ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di inserimento o di apprendistato. Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo: (a) orizzontale: ad orario di lavoro giornaliero ridotto; (b) verticale: a tempo pieno nell'arco della giornata, ma solo per settimana; (c) misto: per periodi, orizzontale e per altri, verticale. determinati periodi della Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e ai fini della prova valgono i periodi previsti per gli eguali livelli a tempo pieno previsti dal presente CCNL. Nel contratto individuale deve essere indicata la collocazione oraria della prestazione riferita al giorno. Possono essere previste clausole flessibili o elastiche. Nel contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, la Azienda ha facoltà di richiedere al dipendente lo svolgimento di prestazioni supplementari (lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell'orario a tempo pieno e con il consenso del lavoratore. Il lavoro supplementare può essere richiesto anche per i dipendenti e dipendenti con contratto a tempo parziale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale anche a tempo determinato è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. La maggiorazione retributiva è quella prevista all'art. 46 del presente contratto. E' possibile, per necessità aziendali, modificare la collocazione temporanea per ogni forma di contratto a tempo parziale (clausola flessibile). Le suddette necessità vanno illustrate al dipendente con preavviso di almeno 10 giorni. Solo con l'accordo tra le parti il rapporto può trasformarsi da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Nel primo caso va stipulato in forma scritta e convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale è ammesso il diritto di precedenza a favore dei soci e dipendenti con contratto a tempo parziale. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti. Il lavoratore può chiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, rinnova bili, con l'assenso dell'azienda e del lavoratore stesso. Trascorsi i 12 mesi, qualora 15,_t... 1"- l

18 non venisse avanzata dal lavoratore alcuna richiesta di proroga del lavoro a tempo parziale, lo stesso passerà automaticamente ad orario pieno. 2) I dipendenti e i lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri dipendenti e lavoratori dipendenti. Per i dipendenti e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno secondo quanto definito dal paragrafo 1 comma 4 di questo articolo. 3) Il dipendente o la lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, genitori di minore per cui sia riconosciuto l'handicap di cui al comma 1, art. 4, legge n.104j92 e non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti, ha diritto all'applicazione dell'art. 7, legge n sul prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro. In alternativa, al prolungamento di cui sopra, ha diritto a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore sino al compimento del 3 anno di vita del bambino. Art Contratto di lavoro dei lavoratori migranti e portatori di handicap. 1) Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di dipendenti e lavoratori migranti valgono le norme di legge del presente contratto. 2) Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di dipendenti e lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL. Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art Classificazione del personale. La classificazione e l'inquadramento del personale è determinato a livello nazionale con la metodologia ispirata alla armonizzazione della flessibilità organizzativa, necessaria all'azienda, per consentire l'adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, e il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori. Livello 8. Appartengono a questo livello i Quadri: - i dipendenti e i lavoratori che, in regime di autonomia e discrezionalità, siano delegati a ricoprire, con poteri decisionali, tutti gli incarichi, inerenti l'attività dell'azienda, finalizzati alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi stabiliti. Livello 7. Appartengono a questo livello: 16 /1

19 - i dipendenti e lavoratori dipendenti responsabili del servizio relativo alla gestione del personale e amministrativo come: capo operatore traslochi, capo reparto, responsabile della sicurezza sul lavoro, amministrazione e gestione del personale, conoscenza dei principi di contratti di lavoro e contatti commerciali e di certificazione. Livello 6. Appartengono a questo livello: - i dipendenti e i lavoratori che oltre ad essere in possesso delle competenze indicate al livello 5 sono altresì dotati di diploma riconosciuto e attinente alla mansione, esperienza tecnica derivante da consolidato svolgimento delle proprie funzioni professionali, che siano incaricati di svolgere attività basilari per l'andamento produttivo dell'azienda e attività di supervisione degli uffici o che abbiano specificità professionali particolarmente impegnative come: conducenti di automezzi (superiori a q. 80), traduttore o interprete, capo reparto magazzino, addetto controllo andamento economico finanziario, gestione servizi bancari, gestione acquisti, controllo quantitativo e qualitativo della movimentazione merci. Livello 5. Appartengono a questo livello: - i dipendenti e i lavoratori che hanno conseguito cognizioni specifiche attestate da istituti professionali o dallo svolgimento di pratica formativa in materia e che svolgono, con perizia, i lavori loro affidati connessi alle proprie professionalità e competenze tecniche come: tecnico amministrativo, elaborazione budget, sistema di contabilità generale e analitica, conducente di autotreni od autoarticolati, conducente di motobarche o natanti, gestione attività di fatturazione, contabilità e incassi, addetto alle pratiche inerenti alla circolazione dei veicoli. Livello 4. Appartengono a questo livello: - i dipendenti e i lavoratori che ricoprono mansioni per le quali occorre una conoscenza tecnico-pratica acquisita con l'esperienza del lavoro e/o la formazione professionale come: conducente di autocarri, conducente di carrello elevatore, cassiere,operaio, falegname, magazziniere con funzioni impiegatizie, gruista, addetti ai traslochi, assistenza clienti e segreteria commerciale, manutenzione veicoli. Livello 3. Appartengono a questo livello: - i dipendenti e i lavoratori che ricoprono mansioni per le quali occorre una conoscenza professionale di tipo elementare nell'ambito del trasporto merci come: ausiliario semplice, addetto al ricevimento merci, magazziniere con mansioni non impiegatizie, gestione corrispondenza. Livello 2. Appartengono a questo livello: 17 ;1

20 - i dipendenti e i lavoratori addetti alle pulizie, alla custodia locali e a mansioni puramente manuali come: manovali, fattorini, addetti alle pulizie, imballatore, custode, facchino. Livello 1. E' il livello dei dipendenti e dei lavoratori neo-assunti, alla prima esperienza lavorativa che, dopo un'anzianità di permanenza di 3 mesi, dovranno essere inseriti allivello 2 o 3. Titolo IV - ORARIO DI LAVORO Art Orario di lavoro. La durata del lavoro contrattuale mensile è di 170 ore quello settimanale è normalmente di 40 ore per un massimo di 8 ore giornaliere, distribuito in non meno di 5 giorni ed è comprensivo di 78 ore annue di formazione e aggiornamento. Per le esigenze legate alla funzionalità del processo lavorativo, l'impegno settimanale di lavoro, di cui sopra, e/o l'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o di orari sfalsati così come la regolamentazione dell'orario di lavoro in ingresso e in uscita dei lavoratori potranno essere concordate tra le parti nell'ambito della contrattazione di 2 livello. L'orario di lavoro, per i lavoratori qualificati notturni, awiene nel rispetto del D.lgs. n. 532 del a) Personale viaggiante. Il tempo di guida giornaliero non può superare le 9 ore. L'orario settimanale massimo non può superare le 54 ore. La prestazione di 54 ore settimanali, dovuta da necessità aziendali, non può essere prestata per un periodo superiore 2 mesi per anno solare. Ogni 4,5 ore di guida l'autista deve osservare una pausa di 45 minuti. Ad ogni turno di lavoro giornaliero deve seguire unturno di riposo non inferiore alle 11 ore consecutive. Per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro è coincidente con il tempo di presenza a disposizione della Azienda valgono i limiti di prestazione lavorativa di cui sopra. Per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, inquadrato allivello 6, per il quale il tempo a disposizione della Azienda, per oggettivi motivi, legati alla tipologia del trasporto, non è equivalente al tempo di presenza, si applica il Regolamento (CE) n. 561/2006, 3821/85 e normative seguenti per un'applicazione di un orario settimanale pari a 47 ore con un limite massimo di prestazione mensile pari a 250 ore. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti, sia in sosta e venga retri buito. AI conducente (autista) è assegnata la cura della piccola manutenzione del mezzo per il buono stato di funzionamento e della pulizia dello stesso. Tali tempi rientrano nell'orario di lavoro e sono determinati a livello aziendale a seconda del mezzo utilizzato. b) Personale amministrativo e tecnico. 18

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