ST TUTELALI DIPENDENTI. Data ultimo aggiornamento: 01/2015

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1 DESCRIZIONE POLIZZA DESTINATARI BENEFICIARI PRESTAZIONI DECORRENZA DURATA DEL CONTRATTO SCHEDA TECNICA La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte e di invalidità totale e permanente, mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE. Si tratta di un assicurazione collettiva che opera esclusivamente in applicazione dell apposita convenzione che la Contraente stipula con la Società. La presente assicurazione è definita di puro rischio in quanto la prestazione della Società è legata esclusivamente al verificarsi dell evento indicato nel contratto quale il decesso dell Assicurato o l invalidità totale e permanente dello stesso. Pertanto, qualora durante il periodo di copertura non si verifichi il decesso dell Assicurato o lo stato di invalidità, la copertura si estingue e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Società. Il prodotto può essere sottoscritto esclusivamente dai Dipendenti della Contraente e dai loro familiari risultanti dallo stato di famiglia. La Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti, pertanto il pagamento dei premi è a carico degli stessi. In caso di morte: i beneficiari designati dal Richiedente. In caso di invalidità totale e permanente: il Richiedente. a) Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato la Società corrisponde ai beneficiari un importo pari al capitale assicurato in essere alla data del decesso. Poiché la presente prestazione è alternativa a quella descritta al successivo punto b), la copertura decade e pertanto non ha più efficacia nel momento in cui la Società corrisponde una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell Assicurato. b) Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato In caso di invalidità totale e permanente per infortunio o per malattia dell Assicurato accertata dalla Società, la stessa corrisponde al Richiedente medesimo un importo pari al capitale assicurato in essere alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. Al pagamento della presente prestazione da parte della Società, la copertura decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di decesso dell Assicurato. In caso, invece, di decesso dell Assicurato che intervenga prima del riconoscimento dell invalidità da parte della Società, lo stesso equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore della data di conclusione del contratto indicata nella scheda di adesione (data di decorrenza iniziale). Nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato tramite addebito automatico sul conto corrente, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la data di decorrenza e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (addebito automatico andato a buon fine) e fermi restando i periodi di carenza indicati alla successiva Sezione OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA E PERIODO DI CARENZA. La durata della copertura è fissata in un anno o frazioni di esso, da computarsi a partire dalla data di decorrenza. La copertura si rinnova tacitamente ogni anno alla data indicata nella scheda di adesione mediante pagamento del premio. Pagina 1 di 5

2 LIMITI ASSUNTIVI Possono aderire alla presente assicurazione quali Assicurati le persone fisiche che abbiano un età contrattuale all ingresso compresa tra 18 e 60 anni. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all Età Contrattuale massima dell Assicurato di 70 anni per la copertura caso morte e 65 anni per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente. La copertura si intende data al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione, senza visita medica e a condizione che l Assicurato sia in grado di dichiarare il buono stato di salute, ossia, di non essere (o non essere stato) affetto da malattie psico-fisiche o lesioni traumatiche, le quali abbiano comunque determinato postumi invalidanti che riducano l integrità psico-fisica (inducendo inabilità e/o invalidità) oppure imposto la necessità di effettuare periodici controlli clinici e/o strumentali (anche se non frequenti) oppure resa necessaria l assunzione continuativa di farmaci, di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, obesità, magrezza e/o di non beneficiare, non aver fatto richiesta o di non aver intenzione di fare richiesta di pensione di invalidità o inabilità permanente. Per obesità o magrezza si intende che la differenza tra l altezza in cm e il peso in Kg dell Assicurato è inferiore a 80 o superiore a 120. La Società avrà comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la Società stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando all atto dell adesione in merito al proprio stato di salute. OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA E PERIODI DI CARENZA Per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente derivante da malattia è previsto un periodo di Carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. Tale periodo di carenza sarà operante anche in caso di richiesta di aumento del capitale assicurato e relativamente alla quota di capitale incrementata. Per Carenza si intende il periodo iniziale di assicurazione durante il quale i rischi di morte e di invalidità totale e permanente sono coperti solo nel caso di morte o invalidità causata da Infortunio. In caso di operatività della carenza la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso o dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. È previsto altresì un periodo di carenza di sette anni a partire dalla data di effetto della copertura per la garanzia relativa al decesso e all invalidità totale e permanente dovuti ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie ad essa collegate). Sono esclusi dalla garanzia di morte e di invalidità totale e permanente i casi dipendenti dalle cause indicate alle sezioni ESCLUSIONI PER IL CASO DI MORTE ed ESCLUSIONI PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Pagina 2 di 5

3 CAPITALE ASSICURATO Per entrambe le tariffe, il capitale minimo assicurabile è pari a 5.000,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a ,00 Euro. Per Età Contrattuali comprese fra 61 e 65 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di ,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a ,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 60 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di ,00 Euro. Per età assicurative comprese fra 66 e 70 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di ,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a ,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 65 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di ,00 Euro. PREMIO Il Capitale Assicurato resta costante per tutta la durata contrattuale salvo richieste di adeguamento da parte del Richiedente in aumento o in diminuzione, nel rispetto dei limiti sopraindicati. In caso di richiesta di modifica in aumento del capitale assicurato verrà applicato il periodo di carenza illustrato nella precedente sezione OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA E PERIODI DI CARENZA. Il periodo di carenza sarà operante in relazione all incremento di capitale. Il Capitale Assicurato per la garanzia invalidità totale e permanente non potrà essere superiore al Capitale Assicurato relativo alla garanzia morte. Le coperture assicurative offerte dal presente contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla decorrenza della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell età contrattuale dell Assicurato a quell epoca e della somma assicurata, mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa, previsti contrattualmente. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Al premio si aggiungono le spese di emissione/amministrazione pari a 10,00 Euro. Dalla data della denuncia alla Direzione della Società dello stato di invalidità totale e permanente, il Richiedente sospende il pagamento del premio relativo alla propria posizione, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate. Se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; invece, se l'invalidità non viene riconosciuta, il Richiedente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità aumentati degli interessi di reintegro valuta. Ogni anno, a partire dal primo giorno del mese di ricorrenza annuale della Convenzione, la Società avrà la facoltà di modificare i tassi di premio, secondo quanto fissato nelle Condizioni Contrattuali. Pagina 3 di 5

4 USCITE COSTI ESCLUSIONI PER IL CASO DI MORTE In caso di uscita in corso d'anno non dipendente da morte o invalidità totale e permanente dell'assicurato, la Contraente ne dà tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura viene annullata dalla Società e cessa, pertanto, di operare. La Società provvede al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto, al netto delle spese di emissione/amministrazione. La parte di premio rimborsata è pari alla somma: del premio di rischio riproporzionato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale; dei caricamenti in proporzione alla frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale. COSTI GRAVANTI SUL PREMIO: Sul premio, al netto delle spese di emissione/amministrazione risulta un costo pari al 4,00% del premio stesso. SPESE DI EMISSIONE/AMMINISTRAZIONE È previsto un costo fisso pari a 10,00 Euro da aggiungere all importo che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il tasso di premio. ALTRI COSTI In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. E escluso dalla garanzia il decesso causato da: a) dolo della Contraente, del Richiedente o dell Assicurato; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività sportiva pericolosa, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado), scalate su ghiaccio, sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; h) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione; i) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi sette anni dall entrata in vigore dell assicurazione; j) infortuni e/o malattie insorti, diagnosticati o curati in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione; k) stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. Pagina 4 di 5

5 ESCLUSIONI PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ TESTE REGIME FISCALE Sono esclusi dalla garanzia di invalidità totale e permanente i casi dipendenti da: a) dolo della Contraente, del Richiedente o dell Assicurato; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività sportiva pericolosa, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado), scalate su ghiaccio, sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; h) tentativo infruttuoso di suicidio, ancorché posto in atto nei primi due anni, che in qualsiasi momento della durata della copertura abbia provocato alla persona assicurata lesioni psico-fisiche permanenti; i) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi sette anni dall entrata in vigore dell assicurazione; j) infortuni e/o malattie insorti, diagnosticati o curati in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione; k) stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del sinistro. L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. I premi corrisposti sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Il premio versato annualmente è detraibile dalle imposte sul reddito dell Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. in base alla vigente normativa fiscale, in caso di Richiedente persona fisica coincidente con l Assicurato, le somme corrisposte in caso di morte dell Assicurato sono esenti dall IRPEF e dall imposta sulle successioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo, disponibile nel sito e presso l intermediario che colloca il prodotto. Pagina 5 di 5

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