Comune di Pantelleria Provincia di Trapani
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- Ippolito Natale
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1 Comune di Pantelleria Provincia di Trapani REGOLAMENTO CIMITERIALE ART. 1 I cimiteri comunali esistenti nell isola sono tre, ubicati uno a Pantelleria capoluogo, uno nella C.da di Scauri, uno nella C.da di Khamma. ART. 2 Per ogni cimitero sono così descritte le circoscrizioni: Circoscrizione di Pantelleria centro: centro, zone limitrofe, Punta Fram, Grazia, Kazen, Mursia, Bukkuram, S. Vito, Sibà, S. Maria, Mugna, Bonsulton, Bugeber, kartibugal, Lago, Campobello, Karuscia, Bue Marino, Kaddiuggia, Kafaro e Margana. Circoscrizione di Khamma: Khamma centro, Khamma fuori, Khamma, Tracino, Muegen, Cala Tramontana, Cala Levante, Conitro, Gadir. Circoscrizione di Scauri: Scauri centro, zone limitrofe, Rekale, Località Ponte, Rizzo, Monastero, Sataria. CAPITOLO I Tombe e loculi ART. 3 Il termine di scadenza della concessione del loculo è fissata in anni cinquanta. Il prezzo del loculo comprende la concessione del loculo per il tempo stabilito e la chiusura in muratura. I loculi concessi che venissero per qualsiasi ragione svuotati a richiesta del concessionario ritorneranno di proprietà del Comune senza diritto ad alcuna misura di rimborso del prezzo pagato. ART. 4 Un cittadino che trasferisce la sua residenza ad altra frazione dell isola, o allo stesso Capoluogo, per cui all atto del decesso trovasi ad appartenere ad una circoscrizione diversa da quella natia, può essere tumulato nel Cimitero della circoscrizione di residenza all atto della nascita. E altresì consentito il seppellimento in cimitero di circoscrizione diverso da quello di cui si ha avuta la residenza al momento della nascita e in vita, purchè il defunto abbia espresso la propria volontà, anche non testamentaria, ai propri parenti di I grado (coniuge- figligenitori) che sottoscrivono la richiesta unanimemente stante la disponibilità di loculi che non deve essere inferiore a dieci (10) al fine di garantire la priorità agli aventi diritto.
2 E consentita la concessione di loculi a coloro che pur nati nel comune di Pantelleria sono residenti in altro Comune. Il Sindaco può, altresì concedere, su esplicita richiesta testamentaria del de cuius dei familiari, la sepoltura in una delle circoscrizioni cimiteriali, a persone non nate né residenti sull isola di Pantelleria. ART. 5 E vietato mettere infissi nelle murature dei loculi ed ingombrare i corridoi con ornamenti che impediscano la sistemazione delle scale e, pertanto, pericolo per i visitatori. ART. 6 Per la collocazione di oggetti di piccole dimensioni da porre nelle mensole antistanti le lapidi quali vasi, foto, mazzi di fiori e simili non è richiesta autorizzazione. ART. 7 I monumenti, le lapidi e qualsiasi segno sepolcrale, eseguiti a cura dei privati, dovranno essere da questi tenute in decoroso stato di manutenzione. ART. 8 Il custode, o il gestore di servizio cimiteriale dovrà verificare lo stato di decoro del Cimitero e tempestivamente segnalare, al responsabile dell edilizia Cimiteriale, le eventuali inadempienze dei singoli concessionari in rapporto alle norme contenute nel presente regolamento nonché delle norme di attuazione del P.R.G. Cimiteriale. ART. 9 Su rapporto del custode del cimitero,il Sindaco diffida i singoli concessionari a provvedere alle riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi ecc., fissando il termine per provvedervi, il quale non potrà essere inferiore a 10 giorni, né superiore a 60 giorni. Trascorso, infruttuosamente, il termine assegnato, il Sindaco provvederà d ufficio alle riparazioni suddette addebitandone il costo al concessionario. In caso di sepolture abbandonate per inerzia o per altro motivo da chiunque possa averne diritto, il Comune previa la diffida di cui sopra, potrà provvedere alla rimozione dei monumenti e lapidi pericolanti ed in grave stato di abbandono ledenti il decoro del Cimitero. ART. 10 E consentita la concessione dei loculi a persone viventi solo nei casi qui di seguito specificati: -Al coniuge superstite nonché al convivente more uxorio che abbia compiuto il 70 anno d età alla data del decesso dell altro coniuge e/o convivente; -nel caso di coniuge superstite che non abbia parenti in linea retta entri il IV grado, senza limite d età; -ai germani o conviventi che sono nello stesso stato di famiglia al momento di decesso del familiare che abbiano compiuto il 70 anno d età.
3 ART. 11 Allo scadere della concessione, la stessa potrà essere rinnovata, a richiesta dei familiari per ulteriori quarantanove anni a condizione che il P.R.G. cimiteriale non preveda diversamente. In questo caso il prezzo del loculo verrà stabilito in base alle tariffe in vigore all atto del rinnovo della concessione. ART. 12 Le concessioni non rinnovate, rientrano nella disponibilità del Comune, senza che nulla sia dovuto al concessionario per i lavori che vi avesse eseguito. ART. 13 Si fa obbligo a chi è preposto all assegnazione dei loculi a rispettare la numerazione progressiva della serie nel senso verticale, fino all utilizzo completo dei loculi del reparto. E consentito derogare all ordine di assegnazione e/o traslazione, solo per i loculi assegnati in terza o in quarta fila, nel caso in cui il coniuge e/o convivente del defunto o parente in linea retta convivente di primo grado, anche se non convivente, dimostri con apposito certificato la difficoltà permanente a deambulare, o di aver compiuto l 80 anno di età. Per i casi di accertata indigenza o in tutti gli altri casi in cui il Comune è tenuto a dare sepoltura a proprie spese, si provvederà a concedere i loculi siti nella quarta fila. ART. 14 Il loculo concesso al vivente, potrà essere utilizzato per seppellimento provvisorio a tempo determinato e da parte del Comune ove necessario in forza delle disposizioni normative in materia di Polizia Cimiteriale. Il costo della concessione del loculo a persona vivente, per sé stesso, potrà essere rimborsato agli eredi, qualora lo stesso concessionario venga sepolto in cimitero diverso, ad eccezione fatta delle somme versate per diritti di segreteria, marche da bollo e spese di registrazione del contratto. ART. 15 Il rivestimento in marmo, ove non è stato eseguito dal Comune, dovrà essere eseguito esclusivamente con marmo bianco di Carrara. CAPITOLO II Tombe Gentilizie ART. 16 Sono consentite nei Cimiteri Comunali tombe gentilizie di famiglia finché negli stessi ci sia la disponibilità d aree non destinate all inumazione prevista dalla legge (aree riservate in caso di epidemia), per come previsto nel P.R.G. cimiteriale. ART. 17
4 Per ottenere le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private si dovrà produrre istanza al Sindaco corredandola di progetto dell opera con l indicazione del materiale che s intende adoperare. L onere concessorio sarà determinato a metro quadro. Le domande saranno sottoposte all Ufficio tecnico per il parere relativo e vincolante su: tipologia della costruzione, copertura, altezza, materiale e colore, nonché per il rilascio della relativa autorizzazione con l indicazione delle eventuali modifiche da apportare, il tutto conformemente a quanto previsto dal P.R.G. cimiteriale vigente. ART. 17 bis Tali concessioni hanno durata di anni 60 e sono suscettibili di rinnovo. Le concessioni a tempo di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n.803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. ART. 18 Le aree dell emiciclo già preventivamente delineate o che verranno individuate nel Piano Regolatore cimiteriale, non potranno subire variazioni né nella forma né nella superficie. ART. 19 Le concessioni comportano la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento e di quello generale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R n Il concessionario deve eleggere obbligatoriamente il proprio domicilio in Pantelleria o può delegare a rappresentarlo altra persona residente. ART. 20 Il concessionario oltre al pagamento dell area, dovrà presentare una fideiussione in ragione del 10% dell importo complessivo dell opera da realizzare, a garanzia della esecuzione, che dovrà avvenire entro il termine massimo di anni tre (3) nel senso di completamento dell opera. Trascorso infruttuosamente tale periodo il concessionario incorrerà nella penale confisca della fideiussione a favore del Comune. Trascorso tale termine senza che le sopraindicate opere vengano compiute, l area e le opere già annesse ritorneranno di proprietà del Comune. Nelle sepolture private non è permessa la tumulazione che quando le opere sono interamente compiute e collaudate. ART. 21 Compiuta l opera secondo l autorizzazione di cui all art. 17, la fideiussione prevista dall art. 20 decade.
5 ART. 22 Prima dell inizio dell opera di costruzione, anche in aree private già concesse, il concessionario deve dare avviso scritto all Ufficio Tecnico almeno cinque giorni prima dell inizio dei lavori. Lo stesso sarà ritenuto responsabile dei danni causati alle aree ed ai monumenti pubblici e privati confinanti, e sarà tenuto a provvedere a proprie spese al loro ripristino. ART. 22 bis E fatto obbligo al concessionario di stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni contro terzi per l intera durata dei lavori. ART. 23 L uso delle aree private in concessione deve rispettare l appartenenza alla relativa circoscrizione cimiteriale. ART. 24 E permessa la successione mortis causa nelle sepolture private. ART. 25 Nelle sepolture private è vietata la esumazione a scopo di rotazione dei cadaveri tumulatisi prima del tempo previsto dal presente regolamento. Le sepolture private potranno essere dotate di adeguato ossario (ART. 90, c. 3, D.P.R. 285/90) purché siano rispettate le norme vigenti in materia comprese quelle contenute nel P.R.G. cimiteriale. ART. 26 Le tombe gentilizie di famiglia, sia di nuova costruzione sia quelle attualmente esistenti dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione e manutenzione e sarà il custode del Cimitero a segnalarle eventuali carenze e a provvedere, coadiuvato dal responsabile dell Ufficio C.le competente, attraverso un verbale di verifica annuale, ad accertare il buono stato di conservazione. Il funzionario del Settore competente qualora dovesse riscontrare stati di abbandono, procederà a diffidare il concessionario o gli aventi causa affinché nel termine massimo di 90 giorni ottemperino alle prescrizioni che saranno impartite, comunicando l inizio dei lavori. La non giustificata inoperosità nei termini sopra evidenziati comporterà la revoca della concessione ed i relativi provvedimenti consequenziali. Laddove si dovesse ravvisare pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco potrà intervenire con personale dipendente dell Ente, per eliminare le cause di pericolo addebitandone le spese al concessionario o ai suoi eredi. ART. 27 Le tombe gentilizie oggetto di revoca entrano nel patrimonio del Comune.
6 CAPITOLO III Traslazione ART. 28 Non sono consentite traslazioni da un loculo all altro salvo le ipotesi previste dall art. 13 comma 2, né sono ammesse traslazioni di salme da un reparto all altro, salvo nei casi in cui il reparto dove la salma è tumulata dovrà essere demolito o l eventuale traslazione alle tombe gentilizie ovvero nei casi previsti dall art. 4 e dall art. 29. ART. 29 E consentita la traslazione, quindi il ricongiungimento delle salme, per essere posti uno accanto all altro, nel caso di decesso: -del coniuge superstite; -del germano o del convivente, purché inseriti nello stesso stato di famiglia al momento del decesso. A traslazione avvenuta, il loculo resosi disponibile ritorna di proprietà del Comune e potrà essere concesso in uso, in relazione alla sua tipologia, con priorità di assegnazione ai richiedenti che versino in grave situazione di indigenza e/o che siano privi di familiari conviventi di cui all art. 13 u.c. del presente regolamento. NORME TRANSITORIE FINALI ART. 30 Qualora nel Cimitero di circoscrizione non vi è disponibilità di loculi è consentita una tumulazione provvisoria in altro Cimitero previo pagamento del 50% della tariffa stabilita. Ripristinata la disponibilità dei loculi nella circoscrizione del cimitero di appartenenza è facoltà dei parenti optare per la traslazione della salma ovvero per l integrazione della somma, conservando il loculo provvisorio che da quel momento si trasforma in definitivo. Il contratto di concessione sarà stipulato al verificarsi di detto evento che consentirà l esercizio dell opzione. L eventuale traslazione del loculo provvisorio è a totale carico dell Amministrazione e dovrà essere integrata per intero la quota dovuta. Il loculo svuotato ritornerà di proprietà del Comune. ART. 31 Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri nascenti da ciascuna concessione. La copia del contratto, dopo la registrazione, da parte del Segretario Comunale viene rilasciata a ciascun concessionario e ne costituisce titolo. ART. 32 Appartiene al Sindaco il potere-dovere di vigilare perché nel Cimitero vengano osservate, oltre alla disposizione del presente regolamento anche le norme dettate dalle leggi dello Stato, dei regolamenti generali che regolano la materia, e dal P.R.G. cimiteriale e
7 prescrivere tutte le misure speciali d urgenza conosciute nell interesse della salute pubblica e del buon ordine. ART. 33 Le visite al Cimitero sono permesse nelle ore che verranno fissate con apposito atto ed esposti all ingresso dei cimiteri. ART. 34 E vietato all interno del Cimitero qualsiasi forma di attività commerciale. ART. 35 Nel Cimitero non possono avere accesso vetture e carri se non per ragioni di servizio, ovvero autorizzati per qualsiasi ragione. Sono salvaguardate e tutelate le posizioni di tutti i diversamente abili. ART. 36 Nel Cimitero ciascuno deve comportarsi in modo conveniente al luogo decoroso. E vietato schiamazzare, cantare, fumare, gettare rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi cassonetti, deturpare lapidi ecc. e recare danno a cosa alcuna. Nel caso di infrazione alle citate disposizioni i colpevoli saranno immediatamente allontanati, ed eventualmente deferiti alle competenti autorità, per le ipotesi di violazioni di norme penali, nonché assoggettati al pagamento della contravvenzione da. 25,00 ad. 75,00. ART. 37 Per l accertamento delle contravvenzioni, per la loro conciliazione e per il loro procedimento si osservano le prescrizioni dettate dalla legge Comunale e Provinciale. ART. 38 Il costo del servizio per le lampade votive nonché di tutti gli altri eventuali servizi connessi e collegati alla materia cimiteriale costituirà oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Municipale che, su indicazione del Consiglio Comunale, potrà anche prevedere la concessione degli stessi a soggetti esterni. ART. 39 Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua approvazione e regolare pubblicazione, all albo di questo Comune. NORME TRANSITORIE ART. 40 Il presente regolamento produrrà effetti immediati dalla data della sua entrata in vigore.
8 ART. 41 STUMULAZIONE A seguito della entrata in vigore del presente regolamento l Amministrazione procederà alla stumulazione delle salme iniziando da quelle che risulteranno di più antica data. In ogni caso, nell eseguire le estumulazioni, dovranno osservarsi le prescrizioni del P.R.G. cimiteriale nonché le previsioni progettuali ivi contenute. ART. 42 I trasferimenti delle salme provvisoriamente tumulate presso il cimitero capoluogo, per mancanza di posti in quello di Scauri, avverranno previo interpello, da parte dell Ufficio, dei familiari e rispettando in ordine di tempo quelle aventi data più antica. ART. 43 Per le concessioni stipulate in data antecedente, l entrata in vigore del presente regolamento, l eventuale rinnovo non comporterà alcun aggravio di costi per il richiedente e potrà essere riconosciuto soltanto a condizioni che il P.R.G. cimiteriale vigente non preveda diversamente e che il loculo non sia stato demolito. ART. 44 La costruzione degli ossari, fatta eccezione per quelli delle cappelle gentilizie di cui all art. 25, del presente regolamento, saranno a totale carico dell Ente locale. Saranno altresì a carico dell Amministrazione Comunale tutti i costi delle traslazioni delle tombe, derivanti dalle estumulazioni ed esumazioni, agli ossari. ART. 45 La determinazione degli oneri concessori in deroga ad ogni altra disposizione regolamentare vigente, viene delegata alla Giunta Municipale che, dovrà tuttavia attenersi alle seguenti indicazioni: 1) gli oneri concessori dei loculi devono tenere conto dell età del defunto in ragione di bambino e adulto e non potrà in ogni caso superare il 70% del costo di costruzione, 2) le aree private da concedersi in uso per cappelle gentilizie dovranno avere un costo da calcolarsi su indicazione parametrica dell U.T.C. che tenga conto di situazioni similari di altri Comuni e dei costi di costruzione per tipologia.
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