Comunicato n. 300 A TUTTI I DOCENTI. OGGETTO: Dottorato di ricerca Borse Studio post-dottorato Assegni di Studio.

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1 Documentazione SGQ IIS GIULIO Rev. 1 del 19/11/2010 COMUNICATI INTERNI SALA DOCENTI SEDE SALA DOCENTI JUVARRA SERALE CTP Comunicato n. 300 A TUTTI I DOCENTI OGGETTO: Dottorato di ricerca Borse Studio post-dottorato Assegni di Studio. Si trasmette la Circolare Regionale n. 129, prot. n. 3118/C14a del 05/04/011 dell (sintesi normativa sulla materia in oggetto, redatta dall U.S.R.). Torino, 13/04/2011 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (prof.ssa Giulia ABBIO)

2 Prot. n C 14a Torino, 5 aprile 2011 Circ Reg. n. 129 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado del Piemonte LORO SEDI Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte LORO SEDI Oggetto: Dottorato di Ricerca-Borse Studio post-dottorato- Assegni di Studio Al fine di agevolare il compito delle SS.LL. in relazione a quesiti pervenuti, si trasmette una sintesi normativa sulla materia in questione redatta da quest Ufficio. IL DIRIGENTE Francesco CONTINO Ufficio II Risorse finanziarie rif.: CONTINO/ tel fax francesco.contino@istruzione.it

3 1 DOTTORATO DI RICERCA - BORSE STUDIO POST-DOTTORATO ASSEGNI DI STUDIO I) FONTI NORMATIVE - Art. 2 comma 1 legge 476 del 13/08/ Circolare 376 del MIUR del 4/12/ Legge 30/11/1989 n Legge n. 498 del 23/12/1992 art. 4 comma 2 - Art. 453 comma 1-8 decreto legislativo 16/04/1994 n. 297 T.U. - Legge 449 del 27/12/1997 art Art. 23 CCNL 1998/ Nota INPDAP prot. n del 19 ottobre Art. 52 comma 57 legge 28/12/2001 n Circolare del MIUR n. 120 del 04/11/ Legge n. 240 del 30/12/ Circolare del MIUR n. 15 del 22/2/2011 II) PREMESSA Come è noto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art.23) caratterizza la funzione docente definendone il profilo professionale secondo competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro collegate..tra tali competenze figura anche la ricerca, quale mezzo di formazione professionale e supporto e arricchimento della didattica. L'attività di ricerca va, quindi, incoraggiata e sostenuta anche fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile. In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio. Tenuto conto della rilevanza della materia il MIUR è intervenuto con le circolari n. 120 del 4/12/2002 e n. 15 del 22/2/2011 per fornire chiarimenti in ordine ai congedi di cui possono usufruire i docenti impegnati in attività di ricerca. III) CIRCOLARE n. 120 del 4/11/ Congedo straordinario per dottorato di ricerca La legge n.476 del (norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università - G.U. n.229 del ) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. La Legge n. 448, art comma 57 - ha in parte integrato la suddetta Legge 476/84, aggiungendo il seguente periodo all'art. 2-1 comma - " In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il 1

4 2 trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In base a quanto sopra riportato si ritiene che la retribuzione spettante sia quella relativa all orario della cattedra assegnata al docente quale risulti in via ordinamentale o fissato con provvedimento di approvazione dell organico. Restano invece escluse le ore attribuite in via aggiuntiva con specifico provvedimento del capo d istituto. Inoltre, così come ha precisato la circolare n.376 del , anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario. Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti precetti fondamentali: il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell'amministrazione (dirigente scolastico); la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova; la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità. il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'inpdap - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - con nota prot.1181 del 19 ottobre Borse post-dottorato la legge , n.398 (norme in materia di borse di studio universitarie - G.U , n.291) ha esteso quanto disposto dalla legge 476 anche ai titolari di borse di studio post dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento / scuole di specializzazione universitaria La legge finanziaria del , n.498, art.4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che "al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi o Enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art.2 della legge , n.476". Il precetto richiamato è stato poi integralmente ripreso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 453, comma 9). 2

5 3 E' opportuno precisare che nell'art. 453 sono confluite due diverse disposizioni. La prima è quella di cui all'art. 65 del D.P.R. 417/74 ( emanato quando ancora non esisteva il dottorato di ricerca ) relativo ai docenti distaccati presso Ministeri ed Enti per incarichi temporanei, con oneri a carico del Ministero. Tale disposizione è confluita pressochè integralmente nei commi 1-8 del citato articolo 453 del Testo Unico, peraltro modificato dalla Legge 448/98. La seconda normativa cui fare riferimento, confluita nel comma 9 dell'art. 453, riprende l'art. 4 - comma 2 - della Legge finanziaria , n. 498 è relativa al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati e Enti stranieri o di Organismi o Enti internazionali cui viene applicato lo stesso istituto del congedo straordinario già previsto per il dottorato di ricerca Da quanto anzi precisato corre l'obbligo evidenziare la natura diversa delle due normative citate: per gli incarichi temporanei l'esonero dai normali obblighi di servizio può essere disposto dal Ministero, previa valutazione discrezionale, soltanto nei confronti del personale che abbia superato il periodo di prova e con oneri a carico degli Enti che ne fanno richiesta; per quanto concerne, invece, le borse di dottorato o assimilati, la legge prevede esplicitamente il collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal superamento del periodo di prova; in tal caso l'adozione dei singoli provvedimenti di congedo o aspettativa, rientra nella competenza del Dirigente scolastico. Con riferimento poi alla fattispecie del post-dottorato di ricerca all estero la stessa trova la normativa di riferimento nel combinato disposto di cui alle C.M. n. 120 prot del 4/11/2002 punto 2 e prot del 28/4/ Assegnisti Una ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca. Infatti l'art. 51 della legge 449 del prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca. IV) DOTTORATO DI RICERCA INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO L art. 18 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003 prevede espressamente la concessione dell aspettativa per dottorato di ricerca nei confronti dei docenti di religione cattolica di cui all art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399 del 1998 ed al personale con contratto a tempo determinato per l intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Conseguentemente, a detto personale, al pari di quello con contratto a tempo indeterminato, va assicurato il trattamento previsto dall art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n E cioè, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell amministrazione scolastica presso la quale è già instaurato il rapporto di lavoro. Affinché il contratto possa produrre gli effetti economici è, quindi, necessario che il rapporto di lavoro sia stato instaurato con l assunzione di servizio, in mancanza di questa, il dipendente avrà diritto al solo riconoscimento giuridico. 3

6 4 E appena il caso di aggiungere che la formulazione della surrichiamata norma giuridica non consente di estendere l erogazione dell aspettativa in parola anche al personale destinatario di una supplenza breve, vale a dire con termine antecedente la conclusione delle attività didattiche. V) CIRCOLARE MIUR n. 15 del 22/2/2011 Con detta circolare sono state richiamate e confermate le disposizioni di cui sopra e sono stati forniti chiarimenti, come appresso indicato, su talune questioni concernenti la materia in oggetto. Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso Si precisa che l art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l Ufficio legislativo del MIUR, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa. Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell art. 18 del CCNL comparto scuola. Congedo al personale con nomina a tempo determinato. Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti. In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall art. 19 del vigente CCNL, riguardante Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui... si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato). Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere. Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall Ufficio Legislativo, il MIUR ha ritenuto di poter concordare con il parere espresso dall Avvocatura Generale dello Stato con nota 2 marzo 2005, n , sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell art. 453 del D.Lvo 297/94, il quale prevede l applicabilità dell art. 2 della legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina 4

7 5 prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere. Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge 476/1984, comporta dunque, l applicabilità a tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento. Ripetizione delle somme percepite (stipendi). L ultimo periodo del comma 57, art. 52 della precitata legge 448/2001 prevede che Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, e dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Si e ritenuto in passato che per l Amministrazione pubblica dovesse intendersi esclusivamente l Amministrazione pubblica riguardante il comparto di appartenenza del dottorando. In merito il MIUR ha precisato che dopo attenta valutazione del contenuto della norma di riferimento è da ritenere che il termine l amministrazione pubblica deve essere riferito alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione). Dottorati e Ricercatori Universitari. La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n 448/2001. Anche in questo caso, in relazione a quanto innanzi esposto, come indicato nel precedente punto,l interessato non e tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti. Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali, l art. 51 della legge 449 del prevede esplicitamente la possibilità dell aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca. Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati. Per quanto concerne, infine, la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato ad altro corso, si fa presente che, in materia, e applicabile il disposto di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 riguardante Norme in materia di organizzazione delle università, pubblicata in G.U. del Suppl. ordinario n. 11, con particolare riferimento all art. 19, comma 3, che modifica l art. 2, primo comma della legge 13 agosto 1984, n In particolare il punto a) del predetto comma 3 stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell amministrazione, in congedo 5

8 6 straordinario, mentre il punto b) aggiunge al predetto art. 2 della legge 476/84 i seguenti periodi. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Si configura quindi un espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, a carico dei pubblici dipendenti che abbiano gia conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno un anno accademico a corsi di dottorato di ricerca. Sono peraltro mantenuti i congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della circolare in esame 15/2011. Dalle predette disposizioni si deduce che, contrariamente a quanto indicato al quarto capoverso del punto 1 della innanzi richiamata C.M. 120/2002, il congedo straordinario per il borsista e un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell Amministrazione, rendendo pertanto nullo il primo precetto di cui alla C.M. 120/2002. Francesco CONTINO 6

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