LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI DELLA RABBIA NELLA REGIONE PIEMONTE

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1 LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI DELLA RABBIA NELLA REGIONE PIEMONTE La Regione Piemonte, considerato il rischio di introduzione della rabbia nel territorio regionale a seguito dell epidemia rilevata nel Nord-Est italiano a partire dal 2009, aveva emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 3 giugno 2010, n. 41 Profilassi della rabbia: dichiarazione di stato di pre-allerta e misure urgenti di prevenzione, una serie di misure volte a prevenire l introduzione dell infezione nella regione ed a rafforzare il buon funzionamento dei sistemi indispensabili per individuarne e contrastarne la eventuale presenza. Le misure disposte dal provvedimento regionale sono decadute il 31/12/2010, ma permangono in vigore i seguenti provvedimenti nazionale e regionali: - Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 Novembre 2009: Ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano (valida sino al 6 dicembre 2011); - Ordinanza n. 251 del 24 Novembre 2009 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto recante Misure urgenti per contrastare la diffusione della epizoozia della rabbia silvestre in Veneto ; - Decreto del Direttore del Servizio Veterinario della Provincia di Bolzano n / del per la profilassi della rabbia in Provincia di Bolzano; - Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 384 del 26 Febbraio 2010 recante Profilassi della rabbia silvestre: modalità di monticazione e demonticazione del bestiame ed individuazione delle zone in cui la vaccinazione precontagio è obbligatoria. La più recente evoluzione epidemiologica dell infezione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano, riportata in allegato 1, mostra l atteso miglioramento dovuto alle campagne vaccinali condotte. Un miglioramento della informazione e dei comportamenti della popolazione consente inoltre di contenere il rischio di diffusione dell infezione. Non si ritiene pertanto necessario allo stato attuale prorogare i termini di validità del DPGR anche se, considerati i principali fattori di rischio relativi ad una possibile introduzione dell infezione nel territorio regionale, riportati in allegato 2, è opportuno mantenere alcune delle misure già disposte, adeguandole al rischio rilevato nelle differenti situazioni ed alla evoluzione della situazione epidemiologica. Risulta pertanto necessario mantenere una stretta vigilanza sugli episodi di morsicatura, sulla completa applicazione delle norme relative all identificazione e registrazione dei cani nell anagrafe canina, sull importazione e sulle attività di commercio di cani, gatti e furetti, sui concentramenti di animali o altre attività (anche temporanee) che determinano lo spostamento di animali sensibili alla rabbia, soprattutto nei casi in cui non possa essere escluso il rischio di introduzione della malattia nel territorio regionale. Le seguenti linee guida per la prevenzione e profilassi della rabbia nella regione Piemonte sono tese a mantenere ed armonizzare le procedure di sorveglianza epidemiologica e di vigilanza straordinaria nei confronti della malattia adottate dai Servizi Veterinari delle ASL. LINEE GUIDA Osservazione sanitaria in isolamento degli animali morsicatori: l'ordinanza 03/06/2010, n. 41 ha sospeso, sino al 31/12/2010, l'applicazione delle disposizioni in ambito veterinario contenute nell'all. B della Legge Regionale n. 15 del 25/06/2008 (semplificazione in materia sanitaria), limitatamente all abolizione dell'obbligo di isolamento di animali morsicatori per il controllo della rabbia ai sensi dell'art. 86 DPR 320/1954. Con la decadenza dell Ordinanza 41/2010 torna ad essere operativa la vigente Legge Regionale n. 15/2008, quindi nel caso in specie il Protocollo operativo per il controllo sanitario dei cani morsicatori emanato dalla regione Piemonte. Tale protocollo trova nuovamente applicazione e richiede di essere adottato con particolare attenzione alla valutazione dei rischi, tenendo sempre conto dell evoluzione della situazione

2 epidemiologica della rabbia e di tutti punti critici connessi all eventuale mancato controllo sulla movimentazione degli animali. Obbligo di vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti che si recano in territori a rischio: permane l'obbligo della vaccinazione secondo quanto previsto dall'o.m. 26 novembre 2009 per gli animali destinati a trasferirsi nei territori a rischio, la cui validità si protrae fino al 6 dicembre Pertanto i detentori di cani, gatti e furetti che intendono trasferirsi, anche temporaneamente, con i propri animali nei territori a rischio di diffusione della rabbia, devono garantire la copertura vaccinale antirabbica dei propri animali (vaccinazione eseguita da almeno 21 giorni e non oltre la data di validità dell intervento vaccinale secondo quanto dichiarato nella registrazione ministeriale del vaccino), dotandosi di apposita certificazione veterinaria attestante l esecuzione e la data della vaccinazione antirabbica obbligatoria. Gli animali vaccinati devono essere preventivamente identificati con il microchip e, per quanto riguarda i cani, registrati nel sistema informatizzato dell anagrafe canina regionale. La vaccinazione deve essere parimenti registrata nel sistema informatizzato dell anagrafe canina regionale. L avvenuta vaccinazione deve essere certificata dal medico veterinario che l ha effettuata, con riferimento a tutti i dati anagrafici del proprietario e dell animale domestico, anche attraverso il rilascio del passaporto di cui al Reg. (CE) n. 998 del 26 Maggio I costi relativi alla vaccinazione dei cani sono a carico dei proprietari. L elenco dei territori a rischio è costantemente aggiornato dall Osservatorio epidemiologico regionale per la prevenzione veterinaria e pubblicato sul sito della Regione Piemonte. Anagrafe canina: non sussistono gli estremi per prorogare le iscrizioni straordinarie all anagrafe canina regionale dei cani non registrati, disposta dal DPGR giugno 2010, n. 41, in deroga ai termini previsti dalla Legge regionale n. 18 del 19 luglio Si ritiene necessario incentivare i Comuni affinché provvedano, attraverso la Polizia Municipale, ad intensificare l'esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni sull'anagrafe canina, come previsto dall'art. 10 comma 1 della citata Legge Regionale. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo i Servizi veterinari dell ASL segnalano ai Comuni interessati le carenze o disfunzioni relative all attuazione dell anagrafe canina anche attraverso la segnalazione periodica (trimestrale) del numero di cani catturati privi di identificazione ed attuano interventi di vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto. Attività di vigilanza nei canili: deve essere garantita in modo rigoroso con misure di controllo adeguate in relazione ai criteri di valutazione del rischio rabbia previsti nel protocollo operativo per il controllo dei cani morsicatori emanato dalla regione Piemonte con l'entrata in vigore della L.R. 15/08 (cfr. allegato 2) Ai sensi del DPGR 4359 del 11/11/93, art. 3 comma 2, i cani catturati devono essere immediatamente trasferiti in un canile pubblico per l osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l identificazione, l avviso all eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio Veterinario dell ASL. L applicazione dell osservazione sanitaria per il periodo prescritto (cfr. DPGR 4359 del 11/11/93 e DPR 320/54) seguita dalla vaccinazione antirabbica devono essere adottate in tutte le situazioni che comportino un potenziale rischio rabbia. Si evidenziano in particolare alcune possibili situazioni: precedente soggiorno in zone a rischio; provenienza da paesi esteri in mancanza di passaporto, documentazione sanitaria di scorta e vaccinazione antirabbica; smarrimenti ripetuti negli ultimi 6 mesi; presenza di lesioni sulla cute; presenza di aspetti clinici e comportamentali anomali. Qualora non si rilevino le situazioni di rischio sopradescritte può essere utile fare riferimento al seguente protocollo:

3 A) cani vaganti con regolare posizione anagrafica e chiare garanzie sull'origine e sul corretto stato di detenzione, il cui smarrimento è stato prontamente segnalato nei tempi nei modi previsti dalla L.R.18/04, il cui periodo di vagabondaggio è stato breve sia in termini temporali che di distanze percorse: possono essere restituiti al proprietario, al quale contestualmente sono comminate le previste sanzioni amministrative in aggiunta alla attribuzione delle spese per la cattura e per il mantenimento, senza necessità della prescrizione di vaccinazione antirabbica. La cattura, l ingresso in canile e la restituzione devono essere riportati sul registro del canile e nella banca dati regionale ARVET; B) cani vaganti privi di identificativo ma rivendicati dal proprietario: dopo essere stati visitati con esito favorevole, identificati tramite microchip e vaccinati contro la rabbia, possono essere restituiti al proprietario al quale contestualmente sono comminate le previste sanzioni amministrative in aggiunta alla attribuzione delle spese per la cattura e per il mantenimento; C) cani vaganti non identificati e non reclamati: devono essere visitati, identificati tramite microchip e posti sotto osservazione per il periodo prescritto; al termine del periodo di osservazione devono essere vaccinati contro la rabbia. Concentramenti temporanei di cani/gatti, commercio di cani: deve essere prevista, da parte del Servizio Veterinario dell'asl, una vigilanza straordinaria al fine di verificare il rispetto delle misure sanitarie vigenti presso i concentramenti, anche temporanei, di cani e gatti, le attività di commercio o le altre attività che determinano lo spostamento di animali sensibili alla rabbia. Particolare attenzione va posta nei confronti delle attività di commercio di cuccioli provenienti da Paesi esteri, con l'esecuzione di verifiche accurate sullo stato sanitario, sul benessere degli animali e sulla correttezza dei documenti di accompagnamento. In ogni caso vanno attentamente valutate le singole situazioni e possono essere presi provvedimenti straordinari con apposite ordinanze sindacali. Comunicazioni medico-veterinarie post-morsicatura: ogni aggressione da parte di cani deve essere immediatamente segnalata: - al pediatra, al medico di medicina generale o al pronto soccorso in caso di lesioni alle persone; - al medico veterinario di fiducia in caso di lesioni agli animali delle specie sensibili alla rabbia. I sanitari effettuano gli opportuni interventi e, contestualmente, inoltrano comunicazione immediata al Servizio Veterinario / Servizio Igiene e sanità Pubblica dell ASL competente, descrivendo e, se possibile, identificando l animale morsicatore ed il suo proprietario/detentore. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere trasmesse ai numeri di fax dedicati, istituiti presso i Servizi Veterinari delle ASL e resi disponibili sul sito della Regione Piemonte. La segnalazione delle aggressioni da parte di gatti e furetti, accompagnate da graffi o morsicature, è obbligatoria nei casi in cui gli animali possano essere venuti a contatto con animali sensibili alla rabbia sconosciuti o provenienti dai territori a rischio. Piano regionale di controllo sanitario dei selvatici: il piano regionale di controllo sanitario della fauna selvatica prevede una sorveglianza specifica per la rabbia, attraverso il controllo delle volpi, animali indicatori dell infezione. Le presenti linee guida potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione a seconda dell andamento epidemiologico della rabbia nel territorio nord-est d Italia nel primo semestre dell anno 2011.

4 Allegato 1 SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE La situazione epidemiologica della rabbia nelle regioni del nord-est italiano ha registrato negli ultimi mesi del 2010 un significativo calo del numero di episodi, sia per quanto attiene i selvatici (2 casi a novembre), sia nei domestici (1 bovino ad agosto). Casi identificati in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano negli animali dal al Per quanto riguarda le volpi, maggior serbatoio epidemiologico della temibile zoonosi e potenziale veicolo di passaggio tra rabbia silvestre ed urbana, ad un preoccupante picco nei primi 4 mesi del 2010 (148 casi), ha fatto seguito un significativo decremento da maggio a novembre (24 casi), a dimostrazione dell'efficacia delle misure profilattiche adottate, in particolare della vaccinazione orale.

5 Allegato 2 Fattori di rischio L introduzione della rabbia in Piemonte attraverso volpi infette appare allo stato attuale poco probabile, in riferimento alla situazione epidemiologica, alla distanza dei territori infetti ed alla efficacia delle campagne vaccinali nelle aree a rischio. Il principale rischio di introduzione della rabbia nel territorio regionale, considerata la situazione epidemiologica attuale della rabbia, è connesso all ingresso nel territorio regionale di cani (o gatti) infetti, provenienti da zone a rischio (italiane ed estere). L intensificazione dell importazione di cani da paesi dell est Europa (a maggior rischio rabbia), del commercio di animali, dei viaggi (anche con animali al seguito), del turismo venatorio e delle conseguenti attività di addestramento cani da caccia espletate in territori diversi (compresi quelli delle regioni e dei paesi a rischio rabbia), rendono questa ipotesi particolarmente attuale. In tale ottica appare sicuramente necessario promuovere o prescrivere, secondo i casi, la vaccinazione antirabbica nelle categorie di soggetti a maggior rischio (oltre a quelle già individuate per legge: cani oggetto di import- export oppure di provenienza / destinazione / transito nelle regioni a rischio) ed in particolare: cani morsicatori; cani rinvenuti vaganti; cani adibiti ad attività venatoria; cani partecipanti a manifestazioni cinofile; cani comunque non identificati; Si elencano di seguito alcuni elementi da tenere in considerazione per la valutazione del rischio rabbia, già definiti nel Protocollo operativo per il controllo sanitario dei cani morsicatori emanato dalla regione Piemonte in seguito all entrata in vigore della LR 15/08: Alto rischio - irregolare posizione anagrafica del cane: la mancanza di certezza identificativa comporta insufficienti garanzie sull origine, stato vaccinale e corretta gestione dell animale stesso; - mancanza documentazione di scorta: non consente di fornire adeguate informazioni sul territorio di provenienza (passaporto) e sullo stato sanitario dell animale (documentazione sanitaria, vaccinazione antirabbica); - eventuali soggiorni in zone a rischio o smarrimenti dell animale negli ultimi 6 mesi: aumentano il rischio di contatto con animali infetti; - presenza di aspetti comportamentali anomali riferiti dal proprietario e ipotesi riferita sull evento scatenante la morsicatura: è necessario tener presente che tra i sintomi riferibili a rabbia si contempla anche l improvviso cambiamento di comportamento; Basso rischio - eventuale copertura vaccinale antirabbica: è poco probabile che cani correttamente vaccinati possano trasmettere la rabbia; - assenza di lesioni sul morsicato: l assenza di lesioni con soluzione di continuo della cute del morsicato rende estremamente improbabile l ipotesi di possibile trasmissione della rabbia;

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