CONTRATTO TIPO Borse Marie Curie individuali

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1 CONTRATTO TIPO Borse Marie Curie individuali 1

2 CONTRATTO N. La [Comunità europea] [Comunità europea dell'energia atomica] (in seguito denominata «la Comunità») rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione»), rappresentata ai fini della firma del presente contratto dal/dalla [Sig./Sig.ra (da completare)], direttore generale della [nome della DG] o da un suo rappresentante autorizzato, da una parte, e [Nome del contraente] ([sigla]) («contraente»), con sede in [nome dello Stato e indirizzo completo], in persona del/dei legale(i) rappresentante(i)/in virtù di statuto/procura, [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione], [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione], dall'altra, (in seguito denominati collettivamente «parti contraenti») HANNO CONVENUTO, al fine di contribuire al miglioramento del potenziale umano di ricerca della Comunità, di eseguire il progetto denominato «[nome del progetto]» [nell ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico «[nome del programma specifico di RST]» ] ] [nell'ambito del programma (Euratom) di ricerca e d'insegnamento nel settore dell'energia nucleare] («programma specifico») in base alle disposizioni che seguono. 2

3 Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente contratto ha per oggetto l esecuzione di lavori di ricerca a scopo di formazione da parte di un borsista di categoria (cat.) [30] [40] [R] 1. Il nominativo del borsista è indicato nell'allegato I. 2. A tal fine, il contraente si impegna nei confronti della Comunità alla buona esecuzione del progetto menzionato nell'allegato I, intitolato [nome del progetto] (in seguito denominato «progetto»), secondo le disposizioni del presente contratto. 3. A tali effetti, prima dell'inizio del progetto e conformemente agli obblighi previsti nell'allegato II, egli conclude un accordo con il borsista contenente le condizioni di esecuzione di detto progetto. Articolo 2 Durata 1. La durata del progetto è di [numero] mesi a decorrere dalla data di inizio del progetto, che è comunicata per iscritto dal contraente alla Commissione. La durata del progetto non può essere prolungata. 2. Il presente contratto entra in vigore alla data in cui è stato sottoscritto dalle parti contraenti. La data di inizio del progetto non può essere in alcun caso anteriore alla data di entrata in vigore del contratto e deve cadere entro [6] [numero] 2 mesi da detta data. Il presente contratto cessa di avere effetto alla data del pagamento finale del contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto, - l articolo 2, paragrafo 2, lettere g) e i) ÃHÃ l articolo 3, paragrafo 1, lettera i) ÃHÃ l articolo 4, paragrafi 3 e 4; l articolo 5, paragrafo 5; l'articolo 7; gli articoli da 9 a 11 e l'articolo 14 dell allegato II si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente stabiliti dagli stessi articoli. Articolo 3 - Contributo finanziario della Comunità 1. Salvo l articolo 6 dell allegato II, la Comunità finanzia il progetto fino alla concorrenza dell'importo forfettario di [importo in cifre] EUR ([importo in lettere] euro), assegnato al borsista e al contraente a norma dell'articolo 12 dell'allegato II del presente contratto. 2. Il contributo finanziario della Comunità al progetto è versato, secondo le modalità seguenti e in base alle regole definite dall articolo 4 dell allegato II del presente contratto, sul seguente conto bancario del contraente: 1 Le parole in corsivo sono utilizzate secondo la definizione data dall articolo 1 dell allegato II del presente contratto. 2 Il termine di 6 mesi vale in mancanza d'altro, ma può essere fissato un termine superiore. 3

4 [dati bancari del contraente]: un acconto del [percentuale] %; 3 [ un pagamento intermedio del [percentuale] % ;]³ - 4 il saldo del contributo totale della Comunità (trattenuta di garanzia del [percentuale] %) ³. La somma dell'acconto e del pagamento intermedio non può superare l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità previsto al paragrafo 1 del presente articolo, dedotta la trattenuta di garanzia indicata al presente paragrafo. Articolo 4 - Elementi da fornire del progetto che devono essere presentati alla Commissione 1. Le relazioni e le domande di pagamento prescritte dal presente contratto sono trasmesse dal contraente rispettivamente in [numero] e in [numero] esemplari, secondo le modalità definite dall articolo 5 dell allegato II del presente contratto. Le relazioni devono essere redatte in [lingua]. L'allegato I stabilisce, se del caso, il numero di copie e la lingua di redazione degli altri elementi da fornire del progetto. 2. La domanda di pagamento dell'acconto unitamente ad una copia dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dell'allegato II sono trasmessi alla Commissione entro [numero] giorni a decorrere dalla data di inizio del progetto. [3. La relazione scientifica intermedia, la relazione finanziaria intermedia e la corrispondente domanda di pagamento si riferiscono ad un periodo di [12] [numero] 5 mesi a decorrere dalla data di inizio del progetto.] [3][4]. La relazione scientifica finale e la relazione finanziaria finale si riferiscono alla durata del progetto. Se la fine dei lavori è anteriore alla scadenza della durata del progetto, la relazione scientifica finale e la relazione finanziaria finale si riferiscono al periodo che va fino a tale data. [4][5]. Se del caso, gli altri elementi da fornire del progetto si riferiscono ai periodi indicati nell'allegato I del presente contratto. Articolo 5 - Legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto è regolato dalla legge [legge del paese ospitante]. 2. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee, sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra la Comunità e il contraente relative alla validità, all applicazione e all interpretazione del presente contratto. 3 Per i contratti della durata massima di 12 mesi, l acconto è del 75% e il saldo del 25%; per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, l acconto è del 60%, il pagamento intermedio del 30% e il saldo del 10%. 4 Normalmente, nei contratti di 12 mesi o di durata inferiore non si fa luogo al pagamento intermedio. 5 Il periodo, che è identico per le relazioni e per le richieste di pagamento, può essere diverso dai 12 mesi previsti. 4

5 Articolo 6 - Condizioni speciali [Non si applicano condizioni speciali.] [Si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:] [Le condizioni speciali relative al presente contratto figurano nell allegato III.] [Oltre alle condizioni speciali di cui all allegato III, si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:] Articolo 7 Modificazioni Il presente contratto ed i relativi allegati possono essere modificati unicamente mediante patto scritto tra i rappresentanti autorizzati delle parti contraenti. Gli accordi verbali a ciò diretti non vincolano le parti contraenti. Le richieste di modificazioni devono pervenire alla Commissione almeno due mesi prima della fine della durata del progetto. Articolo 8 Disposizioni finali 1. I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto: - Allegato I - Descrizione del progetto Marie Curie di formazione mediante la ricerca - Allegato II - Condizioni generali [- Allegato III - Condizioni speciali] 2. In caso di conflitto tra le norme dell allegato I e qualsiasi altra disposizione del presente contratto, prevale quest ultima. [3. Le condizioni speciali indicate [all articolo 6] [nell'allegato III] [all articolo 6 e nell'allegato III] del presente contratto prevalgono su tutte le altre disposizioni.] 5

6 Articolo 9 Sottoscrizione e lingua del contratto Il contratto è firmato dalle parti contraenti in [numero (minimo due)] esemplari in [lingua] e solo la versione in questa lingua fa fede. Per [nome e sigla del contraente]: Nome: (per esteso) Funzione: Fatto a Bruxelles, Firma: (timbro dell organismo) Per la Commissione: Nome: (per esteso) Funzione: Firma: Data: 6

7 ALLEGATO I- DESCRIZIONE DEL PROGETTO MARIE CURIE DI FORMAZIONE MEDIANTE LA RICERCA (corrispondente alla descrizione del progetto che figura nella proposta n. [n. della proposta], selezionata dalla Commissione il [data]) 1. Titolo: [nome del progetto] 2. Sintesi: [sintesi del progetto] 3. Borsista: - nome: [nome] - nazionalità: [nazionalità] - categoria: CAT. [30] [40] [R] 4. Durata del progetto: [numero] mesi 5. Luogo di esecuzione del progetto: - Istituto: [nome e indirizzo dell'istituto, compreso il paese] - Laboratorio: [nome e indirizzo del laboratorio, compreso il paese] - Responsabile scientifico: [nome del responsabile scientifico] 6. Ripartizione dell importo della borsa: a favore del borsista: - indennità: [importo] euro/mesetotale: [importo] euro - mobilità:. Â indennità di mobilità: [importo] euro/mese >Â [indennità per spese di viaggio]: [importo] euro] a favore del contraente: [importo] euro/mese Totale: [importo] euro Totale: [importo] euro 7. Importo totale della borsa: [importo] euro 7

8 ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO Articolo 1 - Definizioni Articolo 2 - Obblighi del contraente Articolo 3 - Rapporti tra contraente e borsista Articolo 4 - Contributo finanziario della Comunità Articolo 5 - Presentazione degli elementi da fornire del progetto Articolo 6 - Congedo di maternità Articolo 7 - Responsabilità Articolo 8 - Risoluzione del contratto PARTE B: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA Articolo 9 - Proprietà delle conoscenze Articolo 10 - Tutela delle conoscenze Articolo 11 - Pubblicità e riservatezza PARTE C: COSTI Articolo 12 - Contributi assegnati rispettivamente al borsista e al contraente Articolo 13 - Revisione PARTE D: CONTROLLI Articolo 14 - Controllo tecnico e controllo contabile PARTE E-1: PARTE E-2: PARTE E-3: RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE 8

9 PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO Articolo 1 Definizioni 1. Per «decisione» si intende la decisione 1999/65/CE del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea ( ) 6 ] [decisione 1999/66/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica ( ) 7 ]. 2. Per «regolamento» si intende il [regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione dell'11 maggio 1999, recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea ( )] 8 [regolamento (Euratom) n. /1999 della Commissione del recante le modalità di applicazione della decisione 1999/66/Euratom del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ( ) 9 ]. 3. Per «parti contraenti» si intendono la Comunità e il contraente. 4. Per «contraente» si intende un soggetto giuridico o un organizzazione internazionale, nonché il Centro comune di ricerca (CCR), che abbia concluso il presente contratto con la Comunità. 5. Per «borsista» si intende una persona fisica che partecipi al progetto in virtù di un accordo concluso con un contraente. 6. Per «borsista di categoria (cat.) 30» si intende un borsista che abbia l'esperienza necessaria nel campo della ricerca. 7. Per «borsista di categoria (cat.) 40» si intende un borsista confermato. 8. Per «borsista di categoria (cat.) R» si intende un borsista proveniente da una regione meno favorita che ha già beneficiato, in qualità di borsista di categoria 30, di una borsa Marie Curie individuale per due anni interi nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico o di una borsa Marie Curie post-dottorato di formazione mediante la ricerca nell'ambito del Quarto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico. 9. Per «accordo» si intende l'accordo concluso tra il contraente e il borsista ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato. 6 GU L 26 dell , pag GU L 26 dell , pag GU L 122 del , pag.9 9 GU L del 1999, pag. 9

10 10. Per «progetto» si intende il complesso dei lavori indicati nell allegato I del presente contratto. 11. Per «data di inizio del progetto» si intende la data prevista dall articolo 2, paragrafo 1 del presente contratto. 12. Per «durata del progetto» si intende il numero totale di mesi stabilito per l'esecuzione del progetto previsto dall articolo 2, paragrafo 1 del presente contratto. 13. Per «termine normale» si intende il termine normale di esecuzione del progetto, decorrente dalla data di inizio del progetto e corrispondente alla durata del progetto senza alcuna sospensione a norma dell'articolo 6 del presente allegato. 14. Per «scadenza del contratto» si intende la data prevista dall articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del presente contratto. 15. Per «elementi da fornire del progetto» si intendono le relazioni scientifiche e finanziarie, le domande di pagamento menzionate all articolo 4 del presente contratto e all articolo 5 del presente allegato, nonché qualsiasi altro elemento designato come tale dall allegato I del presente contratto. 16. Per «congedo di maternità» si intende il periodo di congedo di maternità che il borsista deve prendere ai sensi della legge indicata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato. 17. Per «forza maggiore» si intende qualsiasi evento imprevedibile ed insormontabile che incida sull'esecuzione del progetto. 18. Gli «interessi della Comunità» vengono valutati tenendo conto in particolare: - dell obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell industria comunitaria, - dell obiettivo di favorire in maniera adeguata il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nella Comunità, - dell obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e di migliorare la qualità della vita nella Comunità, - delle esigenze connesse ad altre politiche comunitarie a sostegno delle quali sono condotte le azioni indirette di RST, - dell esistenza di accordi di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e paesi terzi od organizzazioni internazionali. 19. Per «legittimo interesse» si intende qualsiasi interesse, specie di natura commerciale, del contraente, che possa essere invocato nei casi previsti dal presente allegato purché il contraente stesso dimostri che la lesione di tale interesse può arrecare, date le circostanze, un pregiudizio preciso e sproporzionato, considerato lo scopo della disposizione a fronte della quale è invocato. 20. Per «conoscenze» si intendono i risultati, comprese le informazioni, di qualsiasi progetto intrapreso in base alla [decisione n. 182/1999/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 dicembre 1998 relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di 10

11 sviluppo tecnologico e di dimostrazione ( ) 10 ] [decisione 1999/64/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa al Quinto programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica ( ) 11 ] (in seguito denominato «Quinto programma quadro»), nonché i diritti d autore o i diritti relativi ai risultati in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzione, modelli di utilità o nuove varietà vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe. 21. Per «Stato associato» si intende uno Stato parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in particolare sulla base dell'articolo [170 del trattato che istituisce la Comunità europea] [101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica], in virtù del quale esso contribuisce al finanziamento del programma quadro. Articolo 2 - Obblighi del contraente 1. Il contraente vigila affinché il progetto descritto nell'allegato I sia eseguito conformemente al presente contratto. Funge da intermediario tra il borsista e la Commissione ed è, in particolare, incaricato di trasmettere alla Commissione tutti i documenti e la corrispondenza relativi al progetto. 2. In particolare, il contraente è tenuto: a) ad ospitare il borsista per tutta la durata del progetto, essendo il responsabile scientifico menzionato nell'allegato I incaricato dei lavori per tutta la durata del progetto; b) a disporre per tutta la durata del contratto dei mezzi, tra cui l'infrastruttura, le attrezzature ed i prodotti, necessari per consentire l'esecuzione del progetto e, in particolare, la formazione mediante la ricerca nei settori scientifici e tecnici considerati; c) a mettere a disposizione del borsista i mezzi di cui alla lettera b) del presente paragrafo nella misura necessaria, fin dalla data di inizio del progetto; d) a provvedere alla gestione della borsa per tutta la durata del contratto; e) a non rifiutarsi di ospitare il borsista per mancanza di qualificazioni ulteriori rispetto a quelle in base alle quali la borsa è stata concessa; f) ad assicurare al borsista, nel luogo di esecuzione del progetto, condizioni di lavoro, di sicurezza e d'igiene identiche a quelle offerte ai ricercatori locali; g) a provvedere, alle debite scadenze e conformemente all'accordo di cui all'articolo 3 del presente allegato, a tutti i pagamenti di sua competenza; h) a fornire al borsista l'assistenza ragionevolmente necessaria per il disbrigo delle pratiche amministrative imposte dalle autorità del paese ospitante; 10 GU L 26 dell , pag GU L 26 dell , pag

12 i) a dare immediata notizia alla Commissione, non appena ne venga a conoscenza, di qualsiasi situazione che possa incidere sull applicazione del presente contratto, come per esempio: Ã TXDOVLDVLÃ HYHQWRÃ FKHÃ SRVVDÃ LPSHGLUHÃ ODÃ EXRQDÃ HVHFX]LRQHÃ RÃ LOÃ FRPSOHWDPHQWRÃ GHO progetto; Ã TXDOVLDVLÃ FDPELDPHQWRÃ ULJXDUGDQWHÃ OHÃ LQIRUPD]LRQLÃ LQÃ EDVHÃ DOOHÃ TXDOLÃ è stata concessa la borsa; ÃÃun congedo di maternità e le conseguenze che ne derivano, conformemente alla legge nazionale come previsto dall articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato, in particolare per quanto riguarda la durata di detto congedo e gli obblighi legali e contrattuali del contraente durante tale periodo. In caso di richiesta da parte del borsista di proseguire l esecuzione del progetto oltre il termine normale ai sensi dell articolo 3, SDUDJUDIRÃ Ã OHWWHUDÃ LÃ SXQWRÃ Ã GHOÃ SUHVHQWHÃ DOOHJDWRÃ LOÃ contraente comunica alla Commissione entro quattro settimane dalla richiesta, il suo parere motivato sull'opportunità di proseguire l'esecuzione del progetto oltre il termine normale. Il parere deve essere motivato esclusivamente nell'interesse della buona esecuzione del progetto. Eccezionalmente, il contraente può inviare alla Commissione un secondo parere motivato, se ciò è giustificato da uno o più fatti nuovi sopravvenuti. Detto parere deve essere inviato almeno cinque settimane prima della scadenza del termine normale; j) a garantire la riservatezza in relazione a fatti, informazioni, conoscenze, documenti ed altri elementi che gli siano stati comunicati a titolo riservato dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del presente contratto; k) a fornire alla Commissione l'assistenza ragionevolmente necessaria nell'ambito delle attività di controllo dell'esecuzione del progetto da essa condotte. Articolo 3 - Rapporti tra contraente e borsista 1. Il contraente è tenuto a concludere un accordo scritto con il borsista. Tale accordo precisa, conformemente al contratto, le condizioni di esecuzione del progetto e i diritti e gli obblighi rispettivi del borsista e del contraente. Il presente contratto sarà allegato all accordo. Tale accordo deve in particolare indicare: a) le somme ricevute dal contraente e destinate al borsista in virtù del presente contratto e le modalità di pagamento degli importi dovuti al borsista; b) la legge applicabile all'accordo; c) che il borsista è tutelato dal sistema di previdenza sociale 12 applicabile ai lavoratori dipendenti nello Stato membro o nello Stato associato interessato, o da un sistema di previdenza sociale che garantisca una protezione almeno equivalente sia per quanto riguarda il livello che la portata; 12 Questa disposizione non riguarda i borsisti di categoria

13 d) tutte le trattenute, specificandone il motivo giuridico; e) il(i) tasso(i) di cambio o di conversione utilizzato(i), precisando la(e) data(e) di riferimento e la(le) fonte(i), se i versamenti sono effettuati in divisa nazionale; f) che il borsista si dedicherà a tempo pieno ai lavori di ricerca descritti nel progetto; g) che il borsista non è autorizzato a percepire un'altra borsa di studio o altro reddito 12 per i lavori di ricerca descritti nel progetto; h) che il borsista è il solo responsabile degli obblighi a lui incombenti in virtù della legge di cui alla lettera b) del presente paragrafo e, se del caso, in virtù delle convenzioni bilaterali applicabili; i) che il borsista deve informare quanto prima possibile il contraente di ogni situazione che possa incidere sull'applicazione del presente contratto, quale: (α) qualsiasi evento che possa impedire la buona esecuzione o il completamento del progetto; (β) qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni in base alle quali è stata concessa la borsa; (γ) una gravidanza che possa incidere direttamente sull'esecuzione del progetto; per tale eventualità, l'accordo prevede l'obbligo per il borsista di presentare al contraente una richiesta di proseguire l'esecuzione del progetto oltre il termine normale, oppure di avvertirlo della propria intenzione di non proseguire l'esecuzione del progetto; j) le disposizioni relative alla proprietà intellettuale ed industriale, alla pubblicità e alla riservatezza contenute nella parte B del presente allegato. 2. Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sono basate, per quanto possibile e secondo la legge applicabile, sul criterio dei pagamenti mensili arretrati. Esse devono prevedere che i pagamenti siano versati al borsista sin dall'inizio del progetto e consentire che tutte le somme assegnate al borsista siano pagate entro la fine del progetto. L'indennità di viaggio forma oggetto di un unico pagamento effettuato contestualmente al primo pagamento mensile, o di due pagamenti distinti effettuati contestualmente al primo e all'ultimo pagamento mensile. Articolo 4 - Contributo finanziario della Comunità 1. Fatto salvo l articolo 6 del presente allegato, il contributo finanziario della Comunità è versato secondo le seguenti modalità: a) un acconto iniziale è versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Commissione della richiesta di pagamento dell'acconto contenuta nella parte E del presente allegato. 13

14 b) Se del caso, il versamento intermedio è effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, quarto comma, del presente allegato, le relazioni intermedie e la richiesta di pagamento corrispondente o un altro elemento da fornire del progetto. c) Il pagamento finale del contributo finanziario della Comunità è effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, quarto comma, del presente allegato, le relazioni finali e la richiesta di pagamento corrispondente o l ultimo elemento da fornire del progetto. I versamenti previsti alle lettere da a) a c) del primo comma del presente paragrafo si considerano effettuati nella data dell'addebito sul conto bancario della Commissione. La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il decorso del termine di 60 giorni menzionato al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, comunicando al contraente che ritiene necessario procedere a verifiche supplementari. Il termine riprende a decorrere una volta concluse le verifiche supplementari. Decorso il termine stabilito e salvo il disposto del terzo comma del presente paragrafo, il contraente può chiedere entro due mesi dalla ricezione del pagamento tardivo, che gli siano corrisposti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento nel primo giorno del mese in cui è scaduto il termine, maggiorato di un punto e mezzo. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento fino alla data del versamento effettivo. 2. Se vi è il sospetto di frode o di grave irregolarità finanziaria di un contraente, la Commissione può sospendere i versamenti e ingiungere al contraente di astenersi dal versare somme al borsista. Il contraente resta soggetto alle sue obbligazioni contrattuali. 3. Le spese bancarie derivanti dal rimborso di qualsiasi somma dovuta alla Commissione sono interamente a carico del contraente. Le decisioni di recupero concernenti i versamenti effettuati dalla Commissione e comunicate al contraente tenuto a restituire un importo costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione può decidere di procedere al rimborso delle somme dovute alla Commissione mediante compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo al contraente interessato. 4. Dopo la scadenza del contratto o la sua risoluzione, la Commissione può ingiungere o ingiunge, secondo il caso, al contraente, qualora siano constatate frodi o gravi irregolarità finanziarie in sede di controllo contabile, il rimborso dell'intero contributo finanziario comunitario che gli è stato versato. Su tale importo sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui il contraente ha ricevuto i fondi. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. 14

15 Articolo 5 Presentazione degli elementi da fornire del progetto 1. Per quanto riguarda le relazioni; a) sono sottoposte all approvazione della Commissione le seguenti relazioni: (α) se del caso, una relazione scientifica intermedia contenente informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori del borsista, le variazioni rispetto al programma dei lavori e ai risultati e una relazione finanziaria intermedia che indichi specificamente i pagamenti effettuati al borsista dal contraente durante il periodo di riferimento; (β) una relazione scientifica finale che descriva tutti i lavori, gli obiettivi, i risultati e le conclusioni e contenga un riassunto di tutti questi elementi, e una relazione finanziaria finale che indichi i pagamenti effettuati al borsista dal contraente nell arco di tutta la durata del progetto. b) La configurazione delle relazioni deve essere conforme alle regole comunicate dalla Commissione. La qualità delle relazioni destinate alla pubblicazione deve consentirne una riproduzione diretta. 2. Per quanto riguarda le richieste di pagamento e le relazioni finanziarie; a) le richieste di pagamento e le relazioni finanziarie sono espresse in euro. Se del caso, i tassi di conversione e di cambio dell euro ai fini della compilazione delle richieste di pagamento, delle relazioni finanziarie e dei relativi versamenti sono quelli pubblicati dalla Commissione per l esecuzione del bilancio e in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce la richiesta di pagamento considerata. Non si tiene conto dei profitti o delle perdite sul cambio intervenuti tra la compilazione della richiesta di pagamento e il ricevimento del versamento corrispondente. b) Il contraente presenta le richieste di pagamento sul formulario contenuto nella parte E del presente allegato. 3. Se del caso, la relazione scientifica intermedia, la relazione finanziaria intermedia e la richiesta di pagamento corrispondente sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine del periodo cui si riferiscono le relazioni. La relazione scientifica finale, la relazione finanziaria finale e la richiesta di pagamento corrispondente sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine della durata del progetto. Se del caso, gli altri elementi da fornire del progetto sono presentati entro i termini indicati nell'allegato I del presente contratto. Se la Commissione non ha formulato osservazioni, gli elementi da fornire del progetto si intendono approvati entro due mesi dal loro ricevimento. 4. In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo della relazione intermedia scientifica o finanziaria o della richiesta di pagamento corrispondente, 15

16 la Commissione si riserva il diritto di trattenere una parte e, in casi eccezionali, il totale del versamento del contributo finanziario della Comunità. In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo o dall'allegato I, della relazione scientifica o finanziaria finali o della richiesta di pagamento corrispondente, la Commissione può decidere di non procedere al pagamento finale, purché ne dia preavviso scritto di un mese comunicando di non aver ricevuto detti documenti. 5. Il contraente deve fornire alla Commissione tutte le informazioni dettagliate da essa richieste ai fini della buona esecuzione del presente contratto. Articolo 6 - Congedo di maternità 1. L esecuzione del progetto è sospesa durante il congedo di maternità. Durante tale sospensione, l'importo del contributo finanziario della Comunità sarà adeguato in funzione delle necessità del singolo caso, ivi comprese le spese obbligatorie non recuperabili in virtù della legge nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato. L esecuzione del presente contratto e dell'accordo tra il contraente e il borsista é sospesa, nella misura necessaria, durante tale periodo. 2. Tre settimane prima della scadenza del termine normale di esecuzione del progetto, sulla base del parere (se del caso, dei pareri) inviato(i) dal contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, OHWWHUDÃ LÃ SXQWRÃ Ã GHOÃ SUHVHQWHÃ DOOHJDWRÃ ODÃ &RPPLVVLRQHÃ DGRWWDÃ XQDÃ GHFLVLRQHÃ PRWLYDWDÃ VXO proseguimento dell'esecuzione del progetto oltre il termine normale, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La stessa decisione stabilisce anche le conseguenze finanziarie dell'applicazione del presente articolo. La Commissione adotta tale decisione esclusivamente nell'interesse della buona esecuzione del progetto. La Commissione comunica la propria decisione al contraente, il quale a sua volta informa il borsista. Articolo 7 - Responsabilità 1. Le responsabilità reciproche delle parti contraenti per perdite, danni o pregiudizi di qualsiasi natura subiti nell esecuzione del presente contratto sono regolate dalla legge designata all articolo 5, paragrafo 1 del presente contratto. 2. Le misure da prendere in caso di forza maggiore sono concordate tra le parti contraenti. Le parti contraenti convengono espressamente che qualsiasi difetto di prodotti o servizi utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che incida sulla medesima, ivi comprese le anomalie del funzionamento o del rendimento di detti prodotti e servizi, dovute o connesse al passaggio all'anno 2000, non costituiscono casi di forza maggiore. 3. La Comunità non è responsabile degli atti od omissioni imputabili al contraente o al borsista, nell'esecuzione del presente contratto. Essa non risponde di alcun difetto dei prodotti o servizi 16

17 eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto, e in particolare di anomalie del funzionamento o del rendimento di tali prodotti o servizi dovute o connesse al passaggio all anno Il contraente manleva integralmente la Comunità e si impegna a tenerla indenne da qualunque azione, reclamo o procedimento di terzi nei suoi confronti a seguito di danni causati da atti od omissioni imputabili al contraente o al borsista nell'esecuzione del presente contratto, ovvero dai prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto, nella misura in cui il contraente o il borsista hanno concorso alla perdita o al danno di cui trattasi o ne sono considerati responsabili. 4. In caso di azione di terzi contro la Comunità in relazione all esecuzione del presente contratto, il contraente o il borsista, che potrebbero essere chiamati a risponderne, sono tenuti ad assistere la Comunità. 5. In caso di azione di un terzo contro il contraente o il borsista in relazione all esecuzione del presente contratto, la Commissione, salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, può prestare assistenza al contraente o al borsista che ne faccia richiesta scritta. I costi sostenuti dalla Commissione a tal fine sono a carico del contraente o del borsista interessato. Articolo 8 - Risoluzione del contratto 1. La Commissione può risolvere il contratto: a) quando il progetto è interrotto dal contraente o dal borsista o ai sensi del disposto dell'articolo 6 del presente allegato; b) quando viene risolto l'accordo tra il contraente e il borsista per inosservanza degli obblighi loro incombenti in virtù di detto accordo; c) per motivi tecnici o economici rilevanti che incidano sul progetto in maniera sostanziale (compresa l'ipotesi in cui sia impossibile riprendere l'esecuzione del contratto in seguito alla sua sospensione a causa di forza maggiore). La Commissione fissa nella sua lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il termine di preavviso, che non può essere superiore a un mese dalla data di ricevimento della lettera stessa. 2. La Commissione non si oppone alla risoluzione del contratto, su richiesta scritta del contraente, per i motivi indicati al paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo. La risoluzione del contratto ha effetto: - alla data della lettera di accettazione della Commissione, comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; - se la Commissione non ha formulato osservazioni, entro un mese dal ricevimento della comunicazione del contraente. 17

18 3. La Commissione può risolvere immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) quando il progetto non viene effettivamente iniziato entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del contratto e la nuova data proposta, se del caso, è ritenuta inaccettabile dalla Commissione; b) quando il contraente non ha adempiuto in tutto o in parte le proprie obbligazioni, dopo che è stato diffidato per iscritto a adempiere entro un mese dalla Commissione; c) in caso di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di amministrazione controllata o giudiziaria, di liquidazione, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività di un contraente o di altre procedure analoghe previste da leggi e regolamenti nazionali ed aventi le stesse finalità; d) in caso di grave irregolarità finanziaria. 4. La Commissione risolve immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) quando vengono meno le condizioni di partecipazione al progetto di cui agli articoli da 3 a 12 della decisione; b) quando il contraente e/o il borsista si siano resi responsabili di dichiarazioni false loro imputabili o di deliberate omissioni, al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o di fruire di altri vantaggi previsti dal contratto. 5. Il contraente prende le misure opportune per annullare o ridurre gli impegni assunti, non appena ricevuta la lettera della Commissione contenente la comunicazione della risoluzione del contratto o non appena inviata la sua richiesta di risoluzione. In caso di risoluzione del contratto, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del contributo finanziario della Comunità, tenendo conto dello stato di avanzamento del progetto. Le somme restanti spettanti al contraente e/o al borsista sono calcolate in proporzione al tempo di esecuzione del progetto. Le somme assegnate rispettivamente al contraente inadempiente o al borsista inadempiente devono, se del caso, essere rimborsate. Sull'importo da rimborsare sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea per le proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui i fondi sono stati ricevuti dal contraente. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. 6. Nonostante la risoluzione del contratto, le disposizioni seguenti si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente ivi indicati: - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto; 18

19 - l articolo 2ÃSDUDJUDIRÃÃOHWWHUHÃJÃHÃLÃ ÃHÃ Ãl articolo 3, paragrafo 1, letteraãlã ÃHÃ ; l articolo 4, paragrafi 3 e 4; l articolo 5, paragrafo 5; l articolo 7; gli articoli da 9 a 11 e l'articolo 14 del presente allegato. Il contraente presenta gli elementi da fornire del progetto relativi ai lavori effettuati fino alla data di risoluzione del contratto. PARTE B: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA Articolo 9 - Proprietà delle conoscenze 1. Le modalità di attribuzione e di esercizio della proprietà delle conoscenze derivanti dal progetto, tra il contraente e il borsista, sono determinate dal contraente nel rispetto della legge applicabile. 2. In caso di proprietà comune delle conoscenze derivanti dal progetto, i proprietari decidono concordemente l'attribuzione e l'esercizio della proprietà di tali conoscenze in conformità del presente contratto. 3. Se il(i) proprietario(i) delle conoscenze ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo cede(cedono) la proprietà delle conoscenze, prende(prendono) i provvedimenti o conclude(concludono) gli accordi necessari per trasmettere al cessionario gli obblighi a lui(loro) incombenti in virtù del presente contratto, al fine di tener conto, in particolare, degli interessi della Comunità e nel rispetto degli accordi internazionali da questa conclusi. Articolo 10 Tutela delle conoscenze 1. Il(i) proprietario(i) delle conoscenze provvede(provvedono) a tutelarle in maniera adeguata ed efficace nel rispetto della legge applicabile. 2. Compatibilmente con i propri legittimi interessi, il contraente stabilisce insieme al borsista le modalità di pubblicazione dei risultati, tenuto conto delle esigenze di tutela delle conoscenze. Articolo 11 Pubblicità e riservatezza 1. La comunicazione, pubblicazione o divulgazione su qualunque supporto (inclusa Internet) riguardante lo stato di avanzamento del progetto o sulle conoscenze menziona il programma nel cui ambito i lavori sono stati eseguiti o le conoscenze sono state ottenute ed il supporto prestato dalla Comunità. Deve inoltre essere precisato che l'autore è il solo responsabile del contenuto della comunicazione, pubblicazione o divulgazione e che esso non rappresenta l'opinione della Comunità e che quest'ultima non è responsabile dell'uso che potrà essere fatto dei dati contenuti nella comunicazione, pubblicazione o divulgazione. 19

20 L eventuale utilizzazione dell emblema europeo, deve essere preliminarmente autorizzata dalla Commissione. Devono essere rispettate le regole applicate dalla Commissione, in particolare quelle grafiche. 2. La Commissione può divulgare, con qualsiasi mezzo adeguato e per tutto il tempo necessario, informazioni generali riguardanti, tra l'altro, gli obiettivi, il contributo finanziario della Comunità, la durata e lo stato di avanzamento del progetto e le conoscenze, così come descritte nella relazione scientifica finale. Anche la denominazione legale dei partecipanti e i nomi dei laboratori che eseguono i lavori sono pubblicati, salva la previa tempestiva opposizione degli interessati per motivi imprescindibili di ordine industriale o commerciale debitamente giustificati. 3. Salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione, il contraente e il borsista salvaguardano la natura riservata di dati, conoscenze e documenti comunicati in via riservata o la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio ad uno di loro. Tale obbligo cessa: - quando il contenuto di tali dati, conoscenze e documenti diviene accessibile al pubblico in conseguenza di lavori o iniziative legali estranee al presente contratto e che non si fondano su attività rientranti nel medesimo; - in seguito alla comunicazione di tali dati, conoscenze e documenti senza vincoli di riservatezza o alla successiva rinuncia alla riservatezza da parte di chi li ha comunicati. 4. Nei casi in cui il presente contratto prevede che siano comunicati dati o conoscenze, ovvero i documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione, il contraente o il borsista si assicurano preliminarmente che il ricevente ne salvaguardi la riservatezza e li utilizzi esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati comunicati. PARTE C: COSTI Articolo 12 Contributi rispettivamente assegnati al borsista e al contraente L importo indicato all articolo 3, paragrafo 1 del presente costituisce un rimborso forfettario dei seguenti costi: 1. A favore del borsista: a) un'indennità mensile che include tutte le trattenute obbligatorie in base alla legge nazionale applicabile nel contesto del presente contratto, escluso qualsiasi altro contributo. Tuttavia, nel caso in cui il borsista di categoria 30 percepisca altri redditi derivanti dalla professione (senza peraltro esercitare alcuna attività ad essa connessa), l'importo mensile è fissato dalla Comunità tenendo conto di tali redditi ulteriori. Questa disposizione non si 20

21 applica ai borsisti di categoria R, che non possono percepire altri redditi derivanti dalla loro professione. Per quanto riguarda i borsisti di categoria 40, l'importo è fissato individualmente dalla Commissione in base ad una proposta presentata congiuntamente dal contraente e dal borsista. b) Un contributo alle spese di mobilità, composto da: (α) un'indennità mensile di mobilità: l'importo di quest'indennità, che costituisce un contributo alle spese connesse al fatto che il borsista non si trova nel suo paese d'origine, è fissato uniformemente e forfettariamente, a prescindere dal paese ospitante. Per quanto riguarda i borsisti di categoria 40, l'importo è fissato individualmente dalla Commissione in base ad una proposta presentata congiuntamente dal contraente e dal borsista. Questo importo non è destinato ai borsisti di categoria R. (β) Un'indennità forfettaria per le spese di viaggio rapportata alla distanza tra il paese d'origine e il paese ospitante. Questo importo non è destinato ai borsisti di categoria R. 2. A favore del contraente: un importo mensile forfettario a titolo di contributo per tutti i costi di ricerca e di gestione, che il contraente è obbligato a sostenere; tali costi, connessi all'ospitalità data borsista e all'esecuzione del progetto, comprendono le spese di pubblicazione dei risultati di ricerca e di partecipazione del borsista a conferenze o altre manifestazioni scientifiche ritenute utili o necessarie per la buona esecuzione del progetto. Se del caso, tale contributo è calcolato tenendo conto del fatto che i lavori di ricerca sono costituiti da esperimenti eseguiti in laboratorio. Per i borsisti di categoria 40, l'importo mensile è fissato individualmente dalla Commissione in base ad una proposta presentata dal contraente. Articolo 13 Revisione In caso di revisione in aumento dell importo assegnato al borsista, il nuovo importo si applica a partire dalla data in cui la decisione di revisione diviene efficace. 21

22 PARTE D: CONTROLLI Articolo 14 Controllo tecnico e controllo contabile 1. La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, può iniziare un controllo tecnico o un controllo contabile del progetto in qualsiasi momento in vigenza del contratto ed entro i cinque anni successivi alla data di ciascun versamento del contributo comunitario, per verificare se il progetto viene eseguito o è stato eseguito alle condizioni dichiarate dal contraente. Il procedimento di controllo si intende avviato nella data di ricevimento della relativa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Commissione. Esso si svolge nel rispetto della riservatezza. 2. La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, può in qualsiasi momento ragionevolmente scelto, conferire con il personale del contraente addetto al progetto e accedere ai locali in cui si svolgono i lavori, a tutta la documentazione riguardante i lavori, agli archivi informatici e alle apparecchiature da essi ritenuti pertinenti. A tal fine può chiedere che le siano forniti, nella forma adeguata, i dati necessari per poter verificare fra l'altro che l'utilizzo del contributo finanziario della Comunità è stato conforme all'allegato I del contratto. La Commissione prende i provvedimenti necessari per assicurare che i propri rappresentati autorizzati rispettino la riservatezza dei dati a cui hanno accesso o che sono stati loro forniti. 3. Prima dell'esecuzione del controllo tecnico e del controllo contabile, la Commissione comunica al contraente i nominativi dei rappresentanti autorizzati di cui è previsto l'intervento. Essa valuta qualsiasi obiezione del contraente fondata su legittimi interessi. 4. Il contraente fornisce alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati tutta l'assistenza necessaria. 5. Sulla base delle risultanze del controllo contabile, viene redatta una relazione provvisoria che viene comunicata dalla Commissione al contraente. Il contraente può formulare osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento della relazione. La relazione finale è inviata al contraente. Quest'ultimo può comunicare le sue osservazioni alla Commissione entro un mese dalla data di ricevimento. La Commissione può decidere di non tener conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine. In base alle conclusioni del controllo contabile, la Commissione prende i provvedimenti che reputa necessari, inclusa l'eventuale emissione di un ordine di recupero di tutti i versamenti effettuati o di una parte di essi. 6. La Corte dei conti può verificare, seguendo le proprie procedure, l'impiego del contributo finanziario della Comunità nell'ambito del presente contratto. 22

23 Parte E-1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI - RICERCA BORSE MARIE CURIE INDIVIDUALI Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma pertinente. RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL ACCONTO Identificazione Programma di ricerca Contratto n. (15 caratteri) Nome del contraente Nome del borsista Data di inizio del progetto Importo richiesto (euro) Dichiarazione I sottoscritti dichiarano, con la presente, che il borsista ha iniziato l esecuzione del progetto previsto dal contratto nella data sopraindicata. Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega una copia dell accordo concluso tra il contraente e il borsista e chiede il pagamento dell acconto. TIMBRO DELL ORGANISMO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL BORSISTA ALLEGATO : Copia dell accordo concluso tra il contraente e il borsista.

24 Parte E-1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI - RICERCA BORSE MARIE CURIE INDIVIDUALI RISERVATO ALLA COMMISSIONE ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL ACCONTO Identificazione Contratto n. Data di ricezione della richiesta Importo da pagare (euro) Dichiarazione Con la presente, il sottoscritto attesta che l accordo concluso tra il contraente e il borsista è stato ricevuto dalla Commissione ed è conforme alle disposizioni del contratto e che l'acconto può essere versato al contraente. Nome del responsabile della Commissione DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE

25 Parte E-2 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI - RICERCA BORSE MARIE CURIE INDIVIDUALI Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma pertinente RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO Identificazione Programma di ricerca Contratto n. (15 caratteri) Nome del contraente Nome del borsista Importo richiesto (euro) Dichiarazione Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega la relazione scientifica intermedia e la relazione finanziaria intermedia e chiede il pagamento intermedio. TIMBRO DELL ORGANISMO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LUOGO E DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO ALLEGATI: Relazione scientifica intermedia firmata dal borsista e dal responsabile scientifico. Relazione finanziaria intermedia firmata dal responsabile amministrativo e dal borsista.

26 Parte E-2 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI - RICERCA BORSE MARIE CURIE INDIVIDUALI RISERVATO ALLA COMMISSIONE ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO Identificazione Contratto n. Data di ricezione della richiesta Importo da pagare (euro) Dichiarazioni Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione scientifica intermedia prevista dal contratto è stata ricevuta e che tale relazione è soddisfacente e rispondente alle prescrizioni del contratto. Nome del responsabile scientifico della Commissione DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA COMMISSIONE Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione finanziaria intermedia prevista dal contratto è stata ricevuta e che il pagamento può essere versato al contraente. Nome del responsabile della Commissione DATA DELLA FIRMA FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE

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