II Modulo LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E I REATI IN MATERIA DI TRIBUTI. Avv. Maria Bruccoleri. 1
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1 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E I REATI IN MATERIA DI TRIBUTI II Modulo 1
2 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE GIUDIZIARIA QUESTIONI PRELIMINARI L ampliamento, a livello internazionale, delle frontiere economiche e commerciali ha accentuato l importanza dei fenomeni di imposizione transnazionali. Anche il crimine economico ha, pertanto, assunto una dimensione globale. Per queste ragioni si impone un esame degli strumenti di cooperazione internazionale a disposizione degli inquirenti italiani per contrastarne la diffusione. Si parla a questo proposito di: 1. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 2. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 2
3 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE GIUDIZIARIA Quando le indagini in materia tributaria si svolgono all estero si pone il problema della possibilità di utilizzare in campo penale i dati e gli elementi acquisiti dalle competenti autorità estere nell ambito della c.d. collaborazione internazionale in materia fiscale e quello, opposto, di utilizzare ai fini amministrativi i dati emersi nell ambito della collaborazione internazionale giudiziaria. PRINCIPIO DEL DOPPIO BINARIO Utilizzabilità, nell ambito dei rispettivi procedimenti, dei dati acquisiti con procedure di cooperazione internazionale (giudiziarie o amministrative) 3
4 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE GIUDIZIARIA PRINCIPALI STRUMENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE GIUDIZIARIA ESTRADIZIONE: Art. 13 c.p.; 696 c.p.p.; Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva in Italia con la L. n. 300 del Per mezzo di tale strumento uno Stato consegna ad un altro Stato una persona, rifugiatasi nel suo territorio, nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale o sia stata emanata una sentenza penale di condanna definitiva per la quale debba essere eseguita una pena restrittiva della libertà personale. Reati tributari: art. 5 Convenzione Europea di estradizione: l estradizione sarà concessa, nelle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto se così è stato deciso fra le Parti Contraenti per ciascun reato o categoria di reati. ROGATORIA INTERNAZIONALE: art. 723 e ss. C.p.p. - si distingue in attiva e passiva a seconda che la richiesta di collaborazione sia ricevuta o inoltrata dal nostro Stato; - duplice competenza del Ministro della Giustizia e del giudice ordinario in ordine alla legittimità della richiesta; - vengono trasmesse attraverso le Corti d Appello competenti all Autorità giudiziaria interessata del Paese destinatario 4
5 UTILIZZABILITA DEI DATI REPERITI CON LE PROCEDURE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA Lo scambio di informazioni in ambito penale deve avvenire in maniera formale, attraverso le commissioni rogatorie internazionali; canali di cooperazione tra le forze di polizia acquisizione di informazioni che consentono di scegliere le migliori strategie investigative e valutare l inoltro di una rogatoria ufficiale. IMP: tali informazioni non possono entrare nel fascicolo del dibattimento, né essere utilizzate come prove; gli atti raccolti all estero tramite una rogatoria attiva, secondo le forme stabilite dall ordinamento straniero, sono utilizzabili nel procedimento penale italiano, salvo che l autorità straniera abbia posto delle condizioni; il segreto bancario non può essere opposto ad un indagine dell Autorità giudiziaria. IMP: nel caso di reato fiscale subentrano delle limitazioni. 5
6 LIMITAZIONI ALL UTILIZZABILITA DEI DATI REPERITI CON LE PROCEDURE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA ART. 2 CONVENZIONE EUROPEA in materia penale del 20 aprile 1959: l assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata se la domanda si riferisce a reati che la Parte richiesta considera o reati politici, o reati connessi a reati politici, o reati fiscali ART. 3 CONVENZIONE NAPOLI II del 1997: disciplina il rapporto con la mutua assistenza tra Autorità giudiziarie, prevedendo che il testo medesimo si applica alla mutua assistenza e alla cooperazione nell ambito di indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionale e comunitarie e che sarà la stessa Autorità giudiziaria a stabilire se le richieste di assistenza debbano essere presentate sulla base della presente convenzione. Spetterà al magistrato valutare la possibilità di fare ricorso anche in campo penale alla procedura convenzionale Questi dati potranno costituire un valido supporto per le Amministrazioni doganali. 6
7 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E PROCEDIMENTO TRIBUTARIO Quando le informazioni ottenute all estero, sulla base della cooperazione giudiziaria per un reato non fiscale, abbiano rilevanza anche sotto il profilo tributario, il loro utilizzo dovrebbe essere impedito da un principio internazionalmente riconosciuto. PRINCIPIO DI SPECIALITA Le informazioni scambiate possono essere utilizzate solo ai fini per i quali è stata originariamente avviata la cooperazione, ovvero nel rispetto dei vincoli e delle condizioni all utilizzabilità stabilite dal Paese che fornisce l assistenza. IMP: è preclusa, pertanto, ai fini del procedimento penale, l acquisizione di copia degli atti processuali ex art. 116 c.p.p., al fine di una contestazione tributaria. Es: sentenza della commissione Tributaria di Milano n del 30 maggio Tuttavia, l osmosi tra i due procedimenti può avvenire in caso di rogatoria internazionale in cui la stessa autorità fornisce l assistenza a permettere una utilizzabilità anche fiscale delle notizie fornite. Sarà necessaria l autorizzazione dell autorità giudiziaria nazionale ex art. 23 d.lgs. N. 74/2000, e il consenso scritto dell Autorità giudiziaria straniera richiesto previamente ed espressamente nell istanza di rogatoria prodotta dall Italia. 7
8 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA Il semestre italiano e la necessità di uno spazio giudiziario unico europeo Il semestre italiano di presidenza Ue diviene decisivo per il futuro della cooperazione giudiziaria europea. È questo l indirizzo del Consiglio di giustizia e affari interni, tenutosi nella prima settimana di giugno in Lussemburgo, che ha deciso di procedere alla trasmissione di una lettera al Presidente del Consiglio europeo per essere da stimolo al fine di procedere alla definizione delle linee guida del futuro sviluppo del c.d. Spazio giudiziario unico europeo. Le modalità di implementazione ed attivazione delle linee guida saranno decise nella seconda metà dell anno, durante la presidenza italiana. Si tratterà di questioni dirimenti per quel che riguarderà il futuro prossimo della cooperazione giudiziaria europea. 8
9 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FISCALE Le Autorità fiscali, per mezzo di una serie di fonti di diritto internazionale, hanno la possibilità di scambiarsi informazioni al fine di accertare e perseguire le violazioni tributarie amministrative che coinvolgono più ordinamenti. Tra i principali strumenti di cooperazione internazionale amministrativa di ricordano: Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (in materia di IMPOSTE SUI REDDITI) Direttiva comunitaria 15 febbraio 2011 n. 16/EU, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; Convenzione di Strasburgo del 1988, relativa all assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale; Regolamento 7 ottobre 2010 n. 904 (lotta contro la frode in materia di IVA); Regolamento n. 389 del 2012 (in materia di ACCISE); Convenzione Napoli I del 7 settembre 1967 sulla mutua assistenza doganale, ratificata con L. 21/6/1971, n. 806 Convenzione Napoli II del 18 dicembre 1997, sulla mutua assistenza e cooperazione tra amministrazioni doganali; Regolamento (CE) n. 515/1997 del 13 marzo 1997, sulla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola; Convenzione del 26 luglio 1995 sull uso dell informatica ai fini doganali; Protocollo della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'unione Europea redatto il 16 ottobre 2001 (art. da 1 4 si occupano delle richieste di informazioni sui conti corrente bancari 9
10 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FISCALE: CONVENZIONI BILATERALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Tali convenzioni vengono stipulate sulla base dello schema tipo fornito dal modello OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico). 1. Direttiva comunitaria 15 febbraio 2011 n. 16/EU, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Ha abrogato la precedente Direttiva n. 77/799 CEE. - Art. 16, co 1: le informazioni fornite all estero possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi che implicano la possibile erogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in tali procedimenti; - Art. 16, co 2: per mezzo dell autorizzazione dell autorità competente dello Stato Membro che comunica le informazioni, e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato Membro dell autorità competente che riceve le informazioni, tali informazioni possono essere utilizzate per fini diversi da quelli fiscali. 2. Convenzione di Strasburgo del 1988, relativa all assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale. - Art. 22, paragrafo 2: le informazioni fiscali sono rese note soltanto a soggetti e autorità che operano in materia di accertamento e riscossione dei tributi oggetto della convenzione; - Art. 22, paragrafo 4: le informazioni fiscali ottenute per il tramite della cooperazione amministrativa, possono essere usate ad altri scopi, per rendere possibile la condivisione di informazioni con altre forze dell ordine e autorità giudiziarie per questioni di alta priorità (contrasto al riciclaggio). 3. Reg. Com. Eur. Del n. 952 su dogana e varie. 10
11 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FISCALE: CONVENZIONI BILATERALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Al fine di consentire un più proficuo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie di Paesi diversi, in materia di operazioni finanziarie, occorre segnalare la tendenza ad ampliare quanto più possibile l area dello scambio delle informazioni con strumenti di vario tipo. A questo proposito si ricordano: 1. Direttiva n.2003/48/ce: c.d. direttiva risparmio Si propone di assicurare un livello di imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro ad una persona fisica residente in un altro Stato membro, attraverso un effettivo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei singoli Paesi membri. 2. Normativa FACTA: normativa volta al contrasto dell evasione fiscale internazionale, che impone agli intermediari finanziari esteri di comunicare all Agenzia delle Entrate USA i nominativi dei contribuenti statunitensi titolari di relazioni bancarie estere. 3. Accordi di Rubik: si tratta di tre accordi fiscali stipulati dalla Svizzera con Austria, Regno Unito e Germania, che impongono il pagamento di un prezzo sotto la forma del prelievo fiscale a monte di tipo definitivo, ai contribuenti che vogliono mantenere l anonimato. 11
12 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FISCALE IN MATERIA DI IVA E DI ACCISE 1. In tema di collaborazione in materia di IVA si ricorda: - Regolamento 7 ottobre 2010 n. 904 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA. Art. 55, comma 3: le informazioni comunicate possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti. - In materia di abuso di diritto, la Commissione europea si è espressa, recentemente, dinanzi ai giudici della Corte di giustizia nella causa C-131/13 affermando il principio secondo cui ogni Stato deve avere le sue regole, non essendo sufficiente l esistenza di un principio generale comunitario per negare l esenzione, la detrazione o il rimborso IVA in caso di frode. In questi casi è necessaria una norma nazionale che vieti tali comportamenti. 2. In materia di accise si deve fare riferimento: - Regolamento n. 389 del 2012 Art. 7: la comunicazione, all autorità competente di un altro Stato membro, di informazioni o documenti ottenuti da un autorità competente con l autorizzazione di un autorità giudiziaria o su sua richiesta è subordinata all autorizzazione preventiva dell autorità giudiziaria se tale autorizzazione è prescritta dalla legislazione nazionale. 12
13 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FISCALE IN MATERIA DI DAZI DOGANALI Convenzione di Napoli I del 7 settembre 1967, ratificata con L. 21 giugno 1971: attiene alla mutua assistenza doganale: - Art. 12: a richiesta dei tribunali o autorità di uno Stato contraente, le amministrazioni doganali degli altri Stati contraenti possono autorizzare i loro agenti a comparire come testimoni o esperti davanti a detti tribunali o autorità. - Art. 15: le amministrazioni doganali degli Stati contraenti possono addurre, a titolo di prova, sia nei loro processi verbali, relazioni e testimonianze che nel corso di procedimenti e azioni innanzi ai tribunali, le informazioni raccolte e i documenti consultati nelle condizioni previste dalla presente convenzione. La norma precisa, inoltre, che l efficacia probatoria di tali informazioni e documenti nonché la loro produzione in giudizio dipendono dall ordinamento giuridico nazionale. Convenzione di Napoli II del 18 dicembre 1997, sulla mutua assistenza e cooperazione tra amministrazioni doganali; Regolamento (CE) n. 515/1997 del 13 marzo 1997, sulla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola; Convenzione del 26 luglio 1995, sull uso dell informatica ai fini doganali. 13
14 L UTILIZZABILITA DEI DATI REPERITI CON LE PROCEDURE DI COOPERAZIONE FISCALE NEL PROCEDIMENTO PENALE PER REATI TRIBUTARI E DOGANALI In ambito doganale, la Convenzione di Napoli II afferma che viene rimessa al magistrato procedente la possibilità o meno di fare ricorso in campo penale a tale convenzione; con riguardo agli altri provvedimenti convenzionali di cooperazione fiscale (in particolare: convenzioni contro le doppie imposizioni, Direttive e regolamenti dell UE) va precisato che viene poco considerata la possibilità di utilizzare penalmente le informazioni acquisite. Si osserva, peraltro, che tra le principali controindicazioni vi è quella dell impossibilità di procedere all esame testimoniale in dibattimento degli agenti esteri che hanno proceduto agli accertamenti (a differenza di quanto stabilito, invece, per la cooperazione doganale) impedendo ogni attività difensiva nei confronti delle informazioni e dei rilevamenti eseguiti in territorio estero. In questi casi la prassi è quella di ottenere, tramite rogatoria, le medesime informazioni già acquisite a mezzo di procedure di cooperazione amministrativa. Ciò al fine di prevenire, davanti al giudice, eventuali eccezioni di inutilizzabilità processuale delle stesse informazioni. Tale questione si sostanzia nella possibilità o meno di fare confluire tali informazioni nel fascicolo del dibattimento, attribuendo alle stesse dignità di prova. Si tratta di una questione controversa, poiché concludere in un senso conforme a tale orientamento parrebbe contrastare con la tipicità dei mezzi di ricerca della prova così come previsto dal nostro codice di procedura penale. L art. 220 delle disposizioni di attuazione del nostro codice di rito evidenzia che i dati scambiati in ambito amministrativo sono utilizzabili, in sede penale, soltanto nell ipotesi in cui la mutua assistenza sia stata azionata prima dell inizio di un indagine penale in senso tecnico. Il ricorso allo scambio di informazioni in via amministrativa, esperito dopo l avvio del procedimento penale, determinerebbe un aggiramento strumentale dell art. 696 c.p.p., e quindi delle disposizioni, anche convenzionali, disciplinanti il settore della mutua assistenza giudiziaria, con la conseguenza che, in tal caso, la sola via consentita sarebbe quella della commissione rogatoria internazionale ex artt. 727 e ss. C.p.p. 14
15 Direttiva 2011/16/UE del 15 Febbraio 2011: Principali novità Prima dell entrata in vigore della Direttiva 2011/16/UE, un ostacolo all utilizzabilità, nel procedimento penale, delle informazioni e dei documenti acquisiti sulla base di strumenti di collaborazione amministrativa era costituito dalla Direttiva n. 77/799/CEE. Secondo quanto stabilito da tale Direttiva, infatti, in occasione di un procedimento penale riguardante reati doganali, le informazioni ottenute in base alla Direttiva potevano essere utilizzati solamente qualora l autorità competente dello Stato membro non vi si opponga. A questo proposito, autorevole dottrina riteneva che gli elementi scambiati ai sensi della direttiva n. 77/799 potessero essere utilizzati in un procedimento concernente fattispecie penali-tributarie, connesse agli illeciti amministrativi accertati, salvo che l autorità estera interessata non avesse rappresentato la sua opposizione. Dopo l entrata in vigore della Direttiva 2011/16/UE, la Direttiva n. 77/799 è stata abrogata, rendendo utilizzabili, anche nel procedimento penale, le informazioni e i documenti acquisiti sulla base di strumenti di collaborazione amministrativa, con il duplice limite: 1. Dell autorizzazione da parte dell Autorità competente dello Stato Membro che comunica le informazioni; 2. Nella misura consentita dalla legislazione ricevente 15
16 Un caso pratico: l acquisizione di informazioni bancarie dalla Svizzera Convenzione per evitare le doppie imposizioni: art. 27, comma 1, stabilisce che le autorità fiscali italiane possono chiedere informazioni sui contribuenti italiani alle autorità svizzere solo allo scopo di applicare la Convezione, ma non possono essere scambiate informazioni in grado di rilevare segreti bancari. Convenzione europea di assistenza giudiziaria. L art. 2, comma 1, di tale Convenzione ha previsto che l assistenza giudiziaria può essere rifiutata per le ipotesi di reati di tipo fiscale. Mentre, l art. 3 della legge federale svizzera, sull assistenza internazionale in materia penale, ha confermato che la richiesta di assistenza è irricevibile se il procedimento verte su un reato fiscale. Tuttavia, lo stesso art. 3 della legge federale svizzera stabilisce che si può dar seguito a una domanda di assistenza se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale è stata completata dall Accordo tra Italia e Svizzera, sottoscritto a Roma il 10 settembre 1998 e ratificato con L. 5 ottobre 2001, n La Convenzione e l Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un autorità amministrativa, purchè sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un autorità giudiziaria competente in materia penale, e l assistenza giudiziaria è concessa anche quando il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale come definito dal diritto dello Stato richiesto. Art. 2 Legge di ratifica n. 367/2001, fornisce una nozione di TRUFFA FISCALE, identificando tale fattispecie criminosa nella condotta di chi, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore l autorità amministrativa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno all ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entità comporta un reato fiscale. Protocollo della Convenzione europea relativa all assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell Unione europea del 16 ottobre 2001, artt. da 1 a 4: disciplinando le richieste di informazioni sui conti correnti bancari, stabilisce che, ciascuno Stato membro deve assicurare una risposta alle richieste trasmesse da un altro Stato relative alla disponibilità, da parte di persone oggetto di un indagine penale, di conti in una banca situata nel suo territorio fornendo, in caso affermativo, ogni particolare dei conti identificati. 16
17 CONCLUSIONI 1. L Amministrazione Finanziaria italiana può richiedere informazioni in sede di applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni; 2. L autorità giudiziaria può, invece, richiedere informazioni laddove in Italia vengano perseguiti casi di truffa fiscale. IMP: per quanto riguarda la possibilità di acquisire informazioni in presenza di violazioni penali rientranti nella definizione di truffa fiscale, la dottrina ritiene che le caratteristiche idonee ad integrare la truffa fiscale, così come prevista dalla L. n. 367 del 2001, non ricorrano per le fattispecie di infedele dichiarazione e omessa presentazione della dichiarazione. (come disciplinate dal d.lgs. N. 74/2000) Al contrario, sono integrate le circostanze di una truffa fiscale nelle seguenti ipotesi: 1) emissione di fatture per operazioni inesistenti; 2) dichiarazione fraudolenta mediante annotazione di fatture per operazioni inesistenti; 3) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 4) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. 17
18 GRAZIE PER L ATTENZIONE 18
agevolare e accelerare lo scambio di informazioni e fornire assistenza nelle indagini.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI DA UN LATO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL ALTRO, PER LOTTARE CONTRO LA FRODE
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