Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego
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- Antonio Orsini
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1 Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego Le schede di approfondimento della Federazione Confsal-Unsa A cura dell Avv. Pasquale Lattari n. 1 Previdenza e Assistenza, il quadro introduttivo. 1 - Cenni storici. L esigenza di tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori nasce con la rivoluzione industriale che rende sistematica la subordinazione e lo sfruttamento evidenziandone le criticità. I lavoratori che vengono a trovarsi in condizione di bisogno determinata da eventi - malattia, infortunio, invalidità, anzianità - che provocavano la perdita della capacità lavorativa hanno sempre più necessità e coscienza di dover essere tutelati. Dapprima gli stessi lavoratori diedero vita a società di mutuo soccorso per la tutela, il sostegno e solidarietà tra gli aderenti, realizzata con il versamento dei contributi volontari. Ma varie ragioni la mutualità era limitata, i contributi volontari potevano esser pagati dai lavoratori meglio retribuiti etc.. non ne permisero l estensione, determinandone l insufficienza ed inefficacia.
2 2 E in Inghilterra che nascono le prime forme previdenziali ai lavoratori per garantirli da incidenti, malattie e vecchiaia e le prime forme di assistenza sociale in favore di poveri, minori ed orfani, ed in favore di disoccupati (workhouse) (anche se l assistenza in tali casi al pari dei detenuti - faceva venir meno i diritti civili e politici). Anche in Germania nel la legislazione sociale del Cancelliere Bismarck intendeva ridurre incidenti e mortalità sui luoghi di lavoro. Lo Stato Italiano con legge 80 del 1898 ritenuta la genesi della previdenza in Italia rese obbligatoria per i datori di lavoro l assicurazione per gli infortuni sul lavoro estendendo la tutela oltrechè ad eventi determinati da colpa datoriale - agli eventi derivanti da caso fortuito, forza maggiore o colpa non grave del lavoratore. Lo stesso anno con legge 350 nasce la cassa di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai. Tali primordiali strumenti di previdenza ed assistenza sociale sono dettati più da esigenze di ordine pubblico e pace sociale la domanda di manodopera sempre maggiore ed a minor costo possibile attenuava le protezioni che da profonde finalità sociali. I principi posti verranno via via ampliati a forme obbligatorie e più ampie di solidarietà sociale - non solo limitata ai lavoratori - con la 2
3 3 progressiva partecipazione economica e contributiva dei datori di lavoro. Il successivo periodo fascista, con l ordinamento corporativo, accentua il carattere sociale e pubblico della tutela previdenziale affidata progressivamente ad enti pubblici. La finalità principale era la tutela dell ordine pubblico e l affermazione della potenza nazionale etcc. e non certo l eliminazione dei lavoratori dalle situazioni di bisogno. Pur tuttavia, anche se la tutela è ristretta ai lavoratori ed alle categorie interessate, i risultati si iniziano a percepire e via via la tutela si estende ad eventi non strettamente derivanti dal lavoro svolto come malattie e patologie ed invalidità comuni, o come la morte. Lo schema giuridico seguito continua ad essere quello dell assicurazione: la previdenza derivava ex contractu dall obbligo della contribuzione. Il secondo conflitto mondiale evidenzierà le situazioni di indigenza e bisogno di tutta la popolazione e non solo dei lavoratori con la necessità di tutela e sicurezza sociale a prescindere dal rapporto lavorativo. William Beveridge Il rapporto Beveridge stilato dal Lord ed economista William Beveridge nel elaborando i concetti di sanità pubblica e pensione sociale necessari per la sicurezza sociale, costituiva ispirazione per le legislazioni statali successive. 3
4 4 2 - La Costituzione e la legislazione successiva. La Costituzione italiana ha previsto e fatto propria l idea fondante la sicurezza sociale: l eliminazione delle situazioni di bisogno dei cittadini - determinata dalle più svariate cause - è una finalità primaria dello Stato e presupposto fondamentale per il godimento pieno dei diritti civili e politici. Tale finalità poggia su diversi principi costituzionali contenuti in varie parti della Costituzione. In particolare: - nei Principi Fondamentali della Costituzione: Art. 3 co.2 E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E, Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto nei rapporti civili della Costituzione: Art. 24 tutti possono agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. 4
5 5 - nei rapporti etico-sociali della Costituzione: Art. 31 (1)La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. (2) Protegge la maternità, l infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite per tutti. E nei rapporti economici della Costituzione: Art Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha il diritto al mantenimento ed all assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all educazione ed all avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti previsti o integrati dallo Stato. L assistenza privata è libera. La Costituzione quindi assegna allo Stato a prescindere dal modello organizzatorio e modalità di attuazione - la rimozione del 5
6 6 bisogno attuando il diritto di ogni cittadino ai mezzi necessari per vivere in caso siano colpiti da eventi che lo generano. Tale finalità è applicativa dell art.38 della Costituzione il cui elenco - di cui al comma 2 - è considerato unanimemente non tassativo, anzi generativo di tutela estensiva a tutte le condizioni che da quelle descrizioni derivano. I principi costituzionali sono stati attuati dalla legislazione ordinaria in tutti i vari settori. All iniziale ed ampia diffusione in anni recenti sono seguite limitazioni e/o restrizioni e/o razionalizzazioni dovuti a ragioni economiche e dalla ristrettezza delle risorse. I mezzi necessari per le attività di tutela e di assistenza sociale sono sopportati con le risorse statuali necessarie alla loro attuazione. La necessità di ingenti risorse, aggiunta a ragioni concrete e specifiche, hanno determinato anche la crisi del sistema previdenziale: - le forme previdenziali, specie negli ultimi decenni, si sono ampliate senza che ad esse corrispondesse copertura finanziaria; - le pensioni ed i pensionati sono divenute superiori ai lavoratori in servizio che contribuiscono ai fondi necessari; - l invecchiamento della popolazione, l aumento della vita, l aumento della disoccupazione, aggravano le criticità. 6
7 7 Sempre più la legislazione diminuisce il finanziamento e l incidenza dei servizi e tutele previdenziali ed assistenziali sulle risorse statuali attraverso: a) l intervento economico nei confronti dei soggetti che usufruiscono del servizio (con tasse o contributi); b) restringendo i soggetti beneficiari ed i requisiti per accedervi c) arrivando anche alla attenuazione e/o eliminazione di forme di tutela ed assistenza. In materia di sicurezza sociale - assistenza e previdenza- i principi costituzionali appaiono sempre più programmatici e meno attuati da uno Stato e dai suoi organi che si trovano in affanno economico e condizionati anche da sprechi e disservizi. Ne è derivata spesso, specie in questi ultimi tempi, una legislazione ordinaria sempre più episodica, finalizzata alla pressante esigenza di riduzione della spesa, meno sistematica ed ispirata dai principi ideali costituzionali. E innegabile che gli strumenti previdenziali ed assistenziali se non attuati e/o gravemente ridotti per ragioni economiche e di penuria di fondi in capo allo Stato pongono seriamente in dubbio il principio 7
8 8 stesso fondante la finalità sociale di sicurezza, assistenza e previdenza. Tuttavia tale finalità va contemperata e perseguita anche attraverso la riduzione della spesa pubblica per ottenere il pareggio di bilancio che, seppur principio non formalizzato in Costituzione, risulta principio fondante imposto al nostro Stato dal sistema di adesione all Euro che impone nei trattati internazionali ai paesi aderenti, rigorosi vincoli di bilancio e rispondenza ai parametri previsti tra deficit statale e ricchezza prodotta. 3 - Le fonti: la costituzione e la legislazione ordinaria. La competenza normativa sulla previdenza sociale appartiene in via esclusiva allo Stato e, in materia sanitaria, alle Regioni. Vanno poi aggiunte le competenze derivanti dalla contrattazione collettiva ma anche dalla normativa comunitaria. Le norme costituzionali proprio in ragione della contingenza e contraddittorietà delle scelte legislative e delle norme inferiori costituiscono comunque criterio interpretativo delle stesse condizionate dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Nel corso del tempo tantissime sono state le norme in materia previdenziale anche se a livello strutturale sono poche quelle fondanti il sistema. In particolare: - la legge istitutiva del sistema sanitario nazionale n. 833 del 1978 che con gli interventi, anche preventivi, costituisce importante presidio di sicurezza pubblica per la eliminazione 8
9 9 dal bisogno specie sanitario e dalle malattie, estesa indistintamente a tutti. Il sistema ha poi modificato la struttura nella aziende usl di competenza regionale. - la legge n. 335 del 1995 ha esteso l assegno sociale a tutti i cittadini ultra 65enni ed ai minorati civili (non vedenti, invalidi civili in disagiate condizioni economiche ). - la legge n. 328 del 2001 ha creato il sistema integrato di servizi sociali in favore di soggetti bisognosi ed in situazione di evidente marginalità sociale e di condizioni particolari (extracomunitari, invalidi, etc..) che sono stati via via individuati da successiva normativa. La normativa ordinaria, specie per il regime pensionistico, ha visto modificare radicalmente nel giro di pochi anni il regime della previdenza sociale. La legge n. 503/92 cd legge Amato - riformava il sistema pensionistico elevando l età pensionabile (da 55 a 60 per le donne e da 60 a 65 per gli uomini), con necessità di una contribuzione minima per accedere alla pensione e prevedendo il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro Le legge n. 124 del 1993, con modifiche successive, istituisce forme di previdenza complementare e devoluzione del Tfr. Per i dipendenti pubblici oltre la normativa succitata che li contempla la legge n. 479 del 1994 di istituzione dell INPDAP che cura tutti i trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti. La legge n. 335 del 1995 cd legge Dini - ha 9
10 10 riformato il sistema pensionistico obbligatorio e complementare con il fine di adeguare le spese pensionistiche al PIL, introducendo il sistema contributivo accanto al sistema retributivo. La legge n. 243 del 2004, modificata con legge n. 247 del 2007, ha introdotto la normativa circa i trattamenti di quiescenza eliminando il divieto di cumulo, introducendo la sommatoria dei periodi assicurativi presso vari enti. Sono stati introdotti nel sistema contributivo criteri ulteriori con l aumento dell età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia, ulteriormente sostituite dalla legge n. 247, con le cd due quote di età e contribuzione. Il Protocollo sul welfare (legge n. 247 del 2007) prevede l accesso alla pensione di anzianità e vecchiaia attraverso le cd quote e le cd finestre di uscita con la possibilità di cumulo tra pensione e lavoro. Il Decreto legge n. 112 del 2008, oltre a varie norme (abolizione divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, assegno sociale per i soggetti 65enni) istituisce il cd libro verde sul modello sociale introducendo un modello di welfare sostenibile finanziariamente Le Leggi n. 33 e n. 102 del 2009 introducono misure a tutela dei redditi in caso di disoccupazione e si sostiene ed auspica oltre la tutela del bisognola sostenibilità economica degli interventi previdenziali. Il Decreto legge n. 78 del 2010 ha introdotto una sola finestra di uscita a scorrimento per la pensione di vecchiaia e di anzianità, con moratoria per diversi soggetti ed in ragione del termine di maturazione anzianità. 10
11 11 Diverse sono le fonti internazionali operanti anche in materia previdenziale. Oltre i testi fondamentali (carta internazionale del lavoro di Versailles, carta sociale europea, il patto delle Nazioni Unite sui diritti economici ratificato con legge n. 881 del 1977, il trattato CEE) v è la normativa comunitaria immediatamente applicabile in Italia. In Italia, come in Europa, vige il principio della territorialità della legge applicabile al luogo ove si svolge il rapporto di lavoro. In territori extra CEE occorre verificare se lo Stato italiano ha sottoscritto convenzioni apposite in materia di sicurezza e previdenza sociale. In tali casi al lavoratore italiano si applica la normativa della convenzione ed in caso la tutela sia inferiore a quella italiana o non vi sia convenzione, si applica, in deroga al principio di territorialità, la legge italiana (art. 1 Decreto legge n. 317 del 1987 e vd circolare INPS n. 44 del 2008) 4 - Previdenza ed assistenza sociale: una distinzione ancora utile. Il concetto di previdenza sociale era tradizionalmente legato ai lavoratori aventi diritto (soggettivo) alle tutele cd assicurative, in ragione della contribuzione versata. Il concetto di assistenza sociale invece ne risultava slegato ed ancorato più alla tutela gratuita ( graziosa vd M.Persiani) elargita dallo Stato in favore dei cittadini bisognosi che avevano al riguardo un mero 11
12 12 interesse giuridico. Il concetto di sicurezza sociale è stato elaborato in tempi recenti stante l evoluzione e la elaborazione legislativa e giurisprudenziale che coniuga sempre più il concetto di diritti sociali soggettivi e perfetti- in capo ai cittadini con gli strumenti di previdenza ed assistenza sociale: è concetto omnicomprensivo ed avente ratio nella generale finalità di affrancazione dal bisogno di tutti i cittadini (lavoratori e non). Tuttavia la distinzione tra istituti di previdenza e di assistenza è ancora valida, anche se non ha molti riflessi pratici, ed utile a distinguere e discriminare gli istituti in ragione o meno con il rapporto lavorativo e contributivo dei destinatari ed a cui sono in qualche modo connesse e/o legate le prestazioni. Nella previdenza sociale rientrano tutti gli istituti che prevengono le condizioni di bisogno in cui si vengono a trovare i lavoratori dipendenti esclusivamente dalla retribuzione derivante dal proprio lavoro in ragione di eventi che li espongono ai rischi di indigenza per la impossibilità di poter lavorare: vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità ed inabilità al lavoro, disoccupazione involontaria. Gli eventi tutelati sono individuati dal legislatore e la tutela corrisponde alla erogazione di prestazioni sanitarie e/o economiche in favore del lavoratore ed a carico degli istituti pubblici a ciò deputati (ausl, Inpdap, Inps etc..). Le prestazioni sono finanziate con i contributi versati in parte dai lavoratori ed in parte dal datore di lavoro ed integrate dallo Stato. 12
13 13 A garanzia delle prestazioni previdenziali sono preposti i principi della obbligatorietà della assicurazione sociale a carico del datore di lavoro obbligato al versamento dei contributi agli enti previdenziali, e della automaticità della prestazione che prescinde dall effettivo versamento dei contributi. Tali forme di tutela Previdenza collegata al Lavoro sono anche indicate come assicurazioni Assistenza Sociale non collegata al sociali derivanti dallo Lavoro schema privatistico dell assicurazione (art cc) cui si rifacevano: trattasi di forma di tutela data da enti pubblici per prevenire il rischio di eventi a seguito del pagamento del premio (contribuzione) da parte dei beneficiari (datore di lavoro e lavoratore). L assistenza sociale invece contiene tutti gli istituti che sono destinati a favore di tutti i cittadini, che si trovano in stato di bisogno ed a prescindere dal rapporto lavorativo passato e/o in atto. Le prestazioni di vario contenuto economico e/o di prestazioni sono erogate da enti pubblici con fondi derivanti da imposte e tasse e prescindono dalla contribuzione datoriale e/o dei lavoratori e talvolta sono incompatibili e/o cumulabili con prestazioni di previdenza sociale. 13
14 14 Sono la pensione sociale, l assegno e/o la pensione o l indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (anche ciechi e sordomuti). Tuttavia la distinzione tra previdenza ed assistenza mantiene una ratio, anche alla luce delle recenti riforme degli istituti previdenziali. Gli strumenti previdenziali in primis la pensione hanno accentuato il legame con la posizione contributiva del lavoratore rispetto al precedente sistema retributivo. In ragione di ciò si sono affermate da tempo forme di previdenza complementare o integrativa: al pari delle assicurazioni private, soccorrono il lavoratore all esito del manifestarsi della situazione di in occupazione e/o di vecchiaia in ragione dei fondi versati integrando e/o implementando i fondi e/o le prestazioni in favore del lavoratore derivanti dalla assicurazione cd obbligatoria. 5 - Il rapporto giuridico previdenziale. I diritti, i doveri e gli obblighi che danno luogo alla tutela previdenziale costituiscono un complesso rapporto giuridico che coinvolge diversi soggetti con varie prestazioni e rischi tutelati. I soggetti coinvolti sono numerosi: da un lato i soggetti cui incombe erogare la prestazione previdenziale e dall altro i soggetti obbligati al pagamento della contribuzione. Inoltre, diversi dai 14
15 15 soggetti di cui sopra, sono i soggetti cd assicurati, ossia i beneficiari delle erogazioni. I soggetti obbligati all erogazione delle prestazioni previdenziali sono per lo più enti pubblici (INPS, INPDAP, INAIL, AUSL etcc..). Per i dipendenti pubblici l INPDAP è l ente previdenziale competente, istituito con decreto legislativo n. 479 del 94, che ha assorbito tutte le competenze dei precedenti e vari enti previdenziali. (vd anche legge n. 335/95 art. 13). I soggetti obbligati al pagamento della contribuzione sono i datori di lavoro ed I Soggetti del rapporto giuridico previdenziale in parte di lavoratori. La Soggetti obbligati all erogazione contribuzione è della prestazione: obbligatoria per i Inps, Inpdap, Inail, Ausl ecc. datori di lavoro e per i lavoratori ed il fondamento risiede sull art. 23 Costituzione. La contribuzione è considerata dalla Soggetti obbligati al pagamento della contribuzione: - datori di lavoro - in parte i lavoratori Soggetti beneficiari: - lavoratori - eredi - famiglie Rischi coperti: - professionali (infortunio sul lavoro, ecc.) - non professionali (vecchiaia, ecc) dottrina una vera e propria imposta destinata alla previdenza dei dipendenti. La quantità della contribuzione a carico dei lavoratori è stabilita in ragione della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata in una percentuale stabilita ex lege a seconda della categoria di appartenenza (dipendenti pubblici o privati, autonomi etc.) (vd legge n. 335 del 95 art. 3, n. 247 del 2007 art. 1) 15
16 16 I soggetti beneficiari delle prestazioni previdenziali sono tutti i lavoratori destinatari dei servizi previdenziali e/o gli eredi superstiti in casi particolari e/o i cittadini, e non, destinatari dei servizi assistenziali. I rischi assicurati sono gli eventi che fanno sorgere il diritto alle prestazioni previdenziali. E possono, a titolo esemplificativo, essere classificati in rischi professionali e non professionali. I rischi professionali incidono sulla capacità lavorativa del dipendente e sono: malattia professionale, infortunio sul lavoro, disoccupazione, riduzione attività lavorativa. I rischi non professionali colpiscono prioritariamente l individuo in quanto persona e sono: anzianità, morte, gravidanza, malattie, congedi parentali, invalidità e morte. Le prestazioni sono solitamente economiche temporanee e/o vitalizie o una tantum e non economiche spesso cure mediche e sanitarie. Considerato il prioritario interesse del soggetto interessato alle prestazioni vige il cd principio di automaticità delle prestazioni per vecchiaia, invalidità e superstiti: l erogazione della prestazione prescinde dall effettivo versamento dei contributi. Peraltro salvo eccezioni per i lavoratori autonomi la tutela previdenziale, per la 16
17 17 sua essenza, non è fondata sulla corrispondenza tra prestazioni previdenziali e contributi versati. Il decreto legislativo n. 109 del 98, tuttavia, per i soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate individua degli indicatori di valutazione della situazione economica ai fini dell ammissione all assegno e pensione sociale, pensione ed assegno di invalidità e delle altre prestazioni previdenziali. (vd art. 1). Tali parametri danno la situazione economica e finanziaria del soggetto interessato ai fini della individuazione dell avente diritto: sono riferiti al nucleo familiare di appartenenza con la stessa residenza anagrafica. - l ISE indicatore della situazione economica e corrisponde alla somma dei redditi del nucleo familiare - l ISEE - situazione economica equivalente - è il rapporto tra l ISE ed i componenti del nucleo. L Agenzia delle Entrate previo invio dei soggetti autorizzati stabilisce con i dati in possesso l ISEE e rilascia comunicazione che può essere utilizzata per l accesso ai servizi assistenziali richiesti. 17
18 Le pensioni: dal sistema retributivo al sistema contributivo L istituto tipico del sistema previdenziale è da sempre costituito dalla pensione: il lavoratore ha diritto alla prestazione economica per compensare il periodo in cui non lavorerà più e, conseguentemente, non avrà i mezzi di sostentamento. La pensione tutela un esigenza personale ed al contempo sociale in considerazione di tutti gli interessi collegati quali il sostentamento familiare etc. Il sistema pensionistico italiano ha patito diversi interventi radicali proprio per ridurre il carico e l incidenza sul bilancio statuale di cui costituisce voce di gran lunga più significativa, e per omogeneizzare le regole dei numerosi regimi esistenti. Non pochi sono stati gli interventi anche per scoraggiare l accesso alla pensione di anzianità e/o per congelare i dipendenti in servizio (vd decreto legge n. 553 e n. 654 del 94). Il regime pensionistico dei pubblici dipendenti, seppur per certi versi differente, ha identici riferimenti e connotazione di quello privatistico ed ha seguito nel tempo un comune iter trasformativo. La riforma della PA che negli anni ha introdotto elementi di privatizzazione nel rapporto di lavoro con conseguente riordino anche della previdenza dei dipendenti pubblici, ha legittimato anche sostanzialmente una progressiva identità di trattamento, di requisiti e di posizioni tra i dipendenti pubblici e privati sotto il profilo previdenziale. 18
19 19 La legge n. 335 del 92 ha iniziato a rendere omogenea la previdenza dei dipendenti pubblici a quelli privati. La legge n. 449 del 97 ha previsto una diversificazione per i pubblici dipendenti rispetto a quelli privati riguardo l anticipazione o prepensionamento. Era previsto (art. 59) che gradualmente con una adeguata anzianità contributiva si potesse accedere al trattamento pensionistico a prescindere dall età anagrafica. Il prepensionamento era previsto con 40 anni di contribuzione a prescindere dall età anagrafica. Tutte le modifiche successive hanno interessato anche la categoria dei dipendenti pubblici; la restrizione dei requisiti per accedere alla pensione ed uscire dal mondo del lavoro è stata anche finalizzata al mantenimento dei lavoratori in servizio considerato che da diversi anni vi è il blocco delle assunzioni. Pertanto l inasprimento dei requisiti necessari per accedere alla pensione poggia da un lato da un lato sull esigenza di salvaguardare le finanze pubbliche e dall altro di garantire un certo grado di efficienza della PA, compromesso dal blocco del turn over. Tuttavia la più evidente modifica e riforma del sistema previdenziale ha visto passare gradualmente la pensione dal sistema retributivo al sistema contributivo. Il sistema antecedente al 1995 prevedeva che il calcolo pensionistico avesse come parametro la medie delle ultime retribuzioni del lavoratore. 19
20 20 La legge n. 335 del 1995 ha innovato il sistema introducendo il sistema contributivo: il calcolo della pensione commisurato a tutti i contributi versati nella vita lavorativa. I due sistemi e le due regolamentazioni di cui alla legge n. 335/95 - costituiscono un complesso sistema normativo e di calcolo aventi come spartiacque la data del : - ai lavoratori che a tale data avevano almeno 18 anni di contribuzione continua ad applicarsi il sistema retributivo; - ai lavoratori che a tale data avevano meno di 18 anni di contribuzione si applica un sistema cd misto. I lavoratori però che erano in possesso di almeno 15 anni di contribuzione potevano optare per il sistema contributivo. - ai lavoratori assunti successivamente a tale data privi di contribuzione si applica il sistema contributivo. Tutte le riforme successive hanno inasprito le condizioni per l accesso alla pensione con l elevazione progressiva dei requisiti contributivi e dell età anagrafica. BIBLIOGRAFIA M.Persiani Diritto e Previdenza Sociale - Padova M.Persiani G.Proia Diritto del Lavoro Padova A.Di Stasi Diritto del lavoro e della previdenza Sociale Milano S. Merz G.Martorana Manuale pratico della Previdenza e Assicurazione Sociale Padova G.S.Passatelli - diritto del lavoro e della previdenza Sociale Roma T.Bussino - Previdenza - Milano 20
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