MANUALE PER LE R.S.U. E LE R.L.S. DELLA UIL POST DI VERONA

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2 INDICE PARTE PRIMA Tutto sulle RSU. pag. 3 - Le fonti delle RSU.... pag. 4 - Cosa è la RSU.. pag. 4 - Natura della RSU.... pag. 4 - Dove si può costituire.. pag. 5 - Iniziativa per la costituzione... pag. 6 - Iniziativa per i rinnovi... pag. 6 - Numero dei componenti.. pag. 6 - Composizione della RSU... pag. 7 - Compiti e funzioni delle RSU. pag. 7 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele delle RSU. pag. 9 - Agibilità dei RLS.. pag. 9 - Funzionamento della RSU. pag. 9 - Durata dell incarico e funzione di RLS. pag Sostituzione dei componenti. pag Durata e scadenza della RSU.. pag Armonizzazione.. pag. 10 PARTE SECONDA Accordo integrativo al Protocollo d Intesa sui RLS.. pag Art. 1 Riunioni periodiche... pag Art. 2 Informazione.. pag Art. 3 Formazione pag Art. 4 Modalità di consultazione pag Art. 5 Accesso ai luoghi di lavoro. pag Art. 6 Organismi Paritetici.. pag Art. 7 Permessi retribuiti. pag Art. 8 Strumenti pag Art. 9 Controversie.. pag. 16 PARTE TERZA Protocollo d Intesa sulle RSU e sui RLS..... pag PARTE PRIMA - Premessa. pag Modalità di costituzione e funzionamento pag Art. 1 Ambito ed iniziativa per la costituzione delle R.S.U. pag Art. 2 Composizione delle RSU..... pag Art. 3 Numero dei componenti le R.S.U. - Numero dei R.L.S pag Art. 4 Compiti e funzioni delle R.S.U.... pag Art. 5 Diritti. Permessi. Libertà sindacali e tutele delle R.S.U... pag Art. 6 Agibilità delle RSU.... pag Art. 7 Durata e sostituzione nell incarico di RSU. pag Art. 8 Funzionamento RSU e decisioni.... pag Art. 9 Durata dell incarico e funzioni dei R.L.S.... pag Art. 10 Armonizzazione..... pag Art. 11 Efficacia dell accordo. pag PARTE SECONDA - Regolamento per l'elezione della R.S.U. e dei R.L.S pag Art. 12 Modalità per indire le elezioni delle RSU... pag Art. 13 Elezioni dei rappresentanti del personale per la sicurezza..... pag. 21

3 Segue Parte Terza - Protocollo d Intesa sulle RSU e sui RLS - Art. 14 Quorum per la validità delle elezioni.. pag Art. 15 Elettorato attivo e passivo... pag Art. 16 Presentazione delle liste.. pag Art. 17 Commissioni elettorali... pag Art. 18 Compiti delle commissioni elettorali... pag Art. 19 Affissioni delle liste e spazi elettorali.. pag Art. 20 Scrutatori..... pag Art. 21 Segretezza del voto... pag Art. 22 Schede elettorali.... pag Art. 23 Preferenze.. pag Art. 24 Modalità della votazione pag Art. 25 Composizione del seggio elettorale.... pag Art. 26 Attrezzatura del seggio elettorale... pag Art. 27 Riconoscimento degli elettori. pag Art. 28 Certificazione della votazione.. pag Art. 29 Operazioni di scrutinio... pag Art. 30 Attribuzione dei seggi.... pag Art. 31 Ricorsi alla commissione elettorale. pag Art. 32 Comitato dei Garanti.. pag Art. 33 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU e degli RLS.. pag Art. 34 Adempimenti della Direzione Nazionale. pag Art. 35 Disposizioni varie pag. 27

4 PARTE PRIMA TUTTO SULLE RSU Nel corso della sua storia il Movimento dei lavoratori ha sperimentato diverse forme organiche di rappresentanza sindacale sui posti di lavoro: le Commissioni interne, i Delegati, i Consigli, le Rappresentanze sindacali aziendali. Alla lunga però tali organismi hanno sempre evidenziato insufficienze, contraddizioni e un'incapacità strutturale a rappresentare tutti i lavoratori e, nello stesso tempo, a riconoscere agli iscritti una loro specifica centralità di ruolo. Per superare queste carenze e per dare ai lavoratori una adeguata e convinta risposta alla forte domanda di unità e alla esigenza di avere nei luoghi di lavoro una sede di elaborazione e di gestione delle attività sindacali e contrattuali, CGIL, CISL e UIL hanno concordato di costituire un nuovo organismo: la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). E' una scelta importante e coraggiosa con la quale le tre Confederazioni hanno dato avvio in questi ultimi anni ad un processo di democratizzazione delle relazioni industriali, realizzando una condizione di assoluta chiarezza intorno alle dibattute questioni della rappresentanza e della rappresentatività sindacale. Ma è una scelta che per essere pienamente attuata e resa operante ha richiesto e, in alcuni casi, richiede ancora: - una riforma del sistema contrattuale con una ridefinizione delle parti datoriali e sindacali abilitate alla contrattazione; - profonde modifiche statutarie che consentano al sindacato di adeguare le proprie strutture ai livelli di contrattazione; - una revisione dei rapporti tra CGIL, CISL, UIL e gli altri soggetti sindacali; - un intervento legislativo di sostegno finalizzato alla efficacia erga omnes ed alla eliminazione delle norme legislative in contrasto (la relativa proposta di legge che detta le "Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro" è ancora ferma al dibattito parlamentare). E' anche una scelta che abbisogna certamente del consenso di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti ai sindacati, e che quindi va adeguatamente diffusa, spiegata e capita. A questo scopo la presente pubblicazione, che assume come base il Protocollo d'intesa sulle RSU stipulato tra le Poste Italiane Spa e le Organizzazioni sindacali di categoria, raccoglie tutte le necessarie informazioni sui nuovi organismi e sulla loro realizzazione nei luoghi di lavoro postali. ATTENZIONE La citazione "Protocollo attuativo" che appare più volte nel testo si intende riferita al Protocollo d'intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie sottoscritto da Poste Italiane S.p.A. e Organizzazioni sindacali di categoria. Allo stesso Protocollo si riferiscono gli articoli segnati fra parentesi a margine dei titoli dei paragrafi. Le citazioni "Azienda" e "aziendale" si riferiscono alle Poste Italiane S.p.A. Il testo del citato Protocollo è pubblicato integralmente in Appendice.

5 LE FONTI DELLE RSU Le rappresentanze sindacali unitarie hanno origine e sono disciplinate dai seguenti accordi stipulati tra le Confederazioni CGIL, CISL, UIL e tra queste e le controparti datoriali pubbliche e private: - l'accordo interconfederale dell' , col quale CGIL, CISL e UIL hanno ideato e definito un nuovo sistema di regole per la costruzione di un rapporto unitario che prevede la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e ne indica le modalità di elezione, la durata e le competenze; - il Protocollo stipulato il tra Governo e Parti Sociali, che recepisce, con alcune modifiche, l'intesa del 1991; - l'accordo del (stipulato da Confindustria, Intersind e CGIL, CISL, UIL), per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro del settore privato; - l'accordi del (stipulato dall'agenzia per il Pubblico Impiego e CGIL, CISL, UIL), per la costituzione delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro del settore pubblico; - il Protocollo sottoscritto da Poste e OO.SS il 19/05/1999. All'interno delle regole generali dettate dai predetti accordi, possono essere previste e definite alcune specificità dai regolamenti di attuazione stipulati unitariamente dai sindacati di categoria e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per la costituzione e le competenze delle RSU nei luoghi di lavoro postali (Unità produttive) si deve fare riferimento: - al Protocollo d'intesa sulle RSU stipulato da Poste Italiane Spa e OO.SS. di categoria; - al contratto collettivo nazionale di lavoro; - agli eventuali altri accordi collettivi che si rendessero necessari. Per quanto riguarda le procedure che devono regolare il funzionamento di ciascuna RSU (modalità e termini di convocazione; tenuta dei verbali; incontri con la controparte; attribuzione delle competenze; validità delle riunioni; determinazione dei criteri per l'adozione della maggioranza semplice e di quella qualificata; ecc.) si deve fare riferimento, oltre che al citato Protocollo attuativo, alle intese interne delle stesse RSU. COS E' LA RSU E' la nuova struttura sindacale unitaria di base che, nei luoghi di lavoro postali (Unità produttive), rappresenta gli interessi di tutti i lavoratori (esclusi i Dirigenti), iscritti e non iscritti ai sindacati, ed esercita, con il sostegno dei sindacati territoriali, i suoi poteri di contrattazione decentrata per le materie e nei limiti stabiliti dal CCNL. ATTENZIONE Le strutture di base (i GAU, per la UIL POST) dei sindacati di categoria, che raccolgono gli iscritti e che non rappresentano tutti i lavoratori, continuano ad operare per lo svolgimento dei compiti associativi di cui restano titolari (fare proselitismo, promuovere la crescita dei quadri migliori, tutelare gli iscritti, elaborare tesi di singola Organizzazione, ecc.). NATURA DELLA RSU La RSU è un organismo: - unico, nel senso che lo stesso modello di rappresentanza è previsto non solo in tutte le Unità Produttive dell'azienda, ma anche in tutti i luoghi di lavoro, sia del settore pubblico che di quello privato; - elettivo, perché è espresso e legittimato dal voto diretto e segreto di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti ai sindacati (elezioni a suffragio universale). Il voto viene dato su liste di organizzazione, cioè su liste formate con il consenso degli iscritti di ciascun sindacato;

6 Segue: Natura della RSU - pluralistico, perché possono presentare liste tutte le associazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dal Protocollo attuativo e perché all'interno di ciascuna lista deve essere favorita un'adeguata rappresentanza di genere (in relazione, cioè, alla effettiva consistenza di lavoratrici e lavoratori nell'unità Produttiva interessata) e delle professionalità (in relazione alla consistenza del personale di ciascuna Area professionale); - unitario, perché vincola le organizzazioni sindacali che partecipano alla sua elezione (o che hanno aderito alla disciplina contenuta nel Protocollo attuativo) a non costituire Rappresentanze sindacali aziendali separate e perché al dibattito interno e alle decisioni comunque assunte (all'unanimità o a maggioranza) fa seguito all'esterno un'unica manifestazione di volontà. ATTENZIONE La clausola dettata dall'art. 1, punto 1, del Protocollo attuativo, va intesa nel senso che ogni associazione sindacale, per il solo fatto di essere firmataria del Protocollo attuativo o di avere aderito alla disciplina in esso contenuta, rinuncia a costituire nell'azienda le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) previste dalla legge 300/1970, indipendentemente dal risultato della competizione elettorale e indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione, o meno, alla elezione della RSU. DOVE SI PUO' COSTITUIRE (art. 1) La RSU può essere costituita in tutte le Unità produttive dell'azienda con almeno 16 dipendenti. Per Unità produttiva si intende un singolo ufficio (e in questo caso si avrà la RSU di ufficio) o un territorio che raccoglie più uffici (e in questo caso si avrà la RSU territoriale). In relazione al nuovo modello organizzativo adottato dall'azienda e a quanto previsto in proposito dalla vigente normativa contrattuale, sono state individuate 180 Unità Produttive così ripartite: U.P. territoriali nelle quali sono comprese le strutture della DRT e delle DCD presenti sul territorio che non costituiscono o dipendono da U.P. a se stanti. Le strutture direzionali territoriali delle Divisioni/Direzioni vengono ricomprese nelle U.P. territoriali dove sono ubicate; laddove le strutture di DCO presenti sul territorio occupino complessivamente un numero di risorse pari o superiore a 200 unità, nella stessa U.P. verrà costituito un apposito collegio, fermo restando il numero complessivo dei componenti della RSU della U.P CMP nei quali vengono ricomprese le UDR funzionalmente e gerarchicamente dipendenti; - 7 CUAS; - 8 raggruppamenti degli uffici metropolitani di recapito (UMR); - 1 Direzione Generale Corporate nella quale sono ricomprese tutte le strutture direttamente dipendenti dalle Direzioni/Divisioni centrali (CSA, SIN, CUV di Roma, etc.) ufficio di presidenza, ufficio Amministratore delegato, etc. Verrà costituito un apposito collegio riferito alle strutture territoriali della corrispondenza e del recapito qualora risulti occupato un numero superiore a 200 unità.

7 REFERENTE AZIENDALE Le predette U.P. avranno come riferimento organizzativo cui inviare la comunicazione di richiesta di apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione le seguenti Direzioni aziendali: - per le 140 U.P. territoriale Direzione di Filiale - per le 8 UMR metropolitane Direzione Polo Logistico Corrispondenza - per i 24 CMP Direzione CMP - per i 7 CUAS Direzione CUAS - per la Direzione Generale Corporate DCRUO/R.I. INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE (art. 1) Le RSU possono essere costituite su iniziativa dei seguenti soggetti: - i sindacati di categoria SLP-CISL, SLC-CGIL e UIL POST, in quanto firmatari del Protocollo attuativo e aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo del ; - le associazioni sindacali firmatarie del CCNL di categoria, che abbiano sottoscritto il Protocollo attuativo; - le associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, che abbiano accettato con espressa dichiarazione scritta il Protocollo attuativo. L'iniziativa disgiunta o congiunta delle associazioni sindacali deve essere esercitata entro e non oltre l'1 ottobre ATTENZIONE Qualora, durante il periodo in cui restano in carica le RSU vengano istituite nuove U.P., ovvero, in caso di modifiche della struttura organizzativa della Società venga modificata sensibilmente in modo da rendere non più attuale una parte significativa delle Unità produttive, le parti firmatarie del Protocollo attuativo si incontreranno per valutare congiuntamente la nuova situazione venuta a determinarsi. INIZIATIVA PER I RINNOVI (art. 1.4) In occasione dei successivi rinnovi l'iniziativa deve essere presa, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, dalle associazioni sindacali di cui al precedente paragrafo 5) o anche dalla stessa RSU che decade, di concerto con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali. NUMERO DEI COMPONENTI (art. 3) In rapporto al numero dei lavoratori rappresentati viene stabilito dal Protocollo attuativo il numero dei componenti di ciascuna RSU, secondo il seguente schema: - n. 3 componenti nelle Unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti; - n. 5 componenti nelle Unità produttive che occupano da 51 a 200 dipendenti; - nelle Unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti, in aggiunta ai 5 componenti spettanti per i primi 200 occupati, spettano 3 componenti ogni ulteriori 300 o frazione di 300 dipendenti; - nelle Unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti, in aggiunta ai 35 componenti spettanti per i primi 3000 occupati, spettano 3 componenti ogni ulteriori 500 o frazione di 500 dipendenti.

8 Segue: Numero dei componenti (art. 3) MANUALE PER LE R.S.U. E LE R.L.S. DELLA UIL POST DI VERONA Il numero dei R.L.S. è pari a: a) n. 1 nelle U.P. che occupano fino a 200 dipendenti; b) n. 3 nelle U.P. che occupano da 201 a 1000 dipendenti; c) n. 6 nelle U.P. oltre i 1000 dipendenti. Qualora venga esercitata la facoltà di istituire il collegio specifico dei Quadri (vedere in proposito il successivo all. 1 del presente Protocollo): - il numero degli occupati nell'unità produttiva interessata, previsto per la determinazione del numero dei componenti la RSU, viene calcolato soltanto sugli occupati appartenenti alle aree di base e operativa. I rappresentanti dei Quadri eletti nei collegi specifici vanno ad aggiungersi al numero dei componenti la RSU calcolato come sopra indicato. ATTENZIONE Elenchiamo i possibili casi di rapporto tra il numero di dipendenti applicati in una Unità produttiva ed il numero di rappresentanti da eleggere nella RSU (con esclusione dei rappresentanti da eleggere nei Collegi specifici dei quadri): Numero di dipendenti nell'unità produttiva Numero componenti nella RSU da 1 a 15 - da 16 a 50 3 da 51 a da 201 a da 501 a da 801 a da 1101 a da 1401 a da 1701 a da 2001 a da 2301 a da 2601 a da 2901 a da 3001 a da 3501 a da 4001 a da 4501 a da 5001 a da 5501 a da 6001 a da 6501 a Nelle Unità produttive che occupano più di 7000 dipendenti, oltre ai 59 rappresentanti sopra citati, spettano 3 componenti ogni ulteriori 500 o frazione di 500 dipendenti. Al numero di componenti sopra indicati vanno aggiunti gli eventuali rappresentanti dei Quadri da eleggere nei Collegi specifici. Nella Unità Produttiva della Direzione Generale Corporate il numero dei componenti delle RSU è complessivamente fissato in 27 di cui 9 riservati al collegio quadri qualora costituito.

9 COMPOSIZIONE DELLA RSU (art. 2) Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto a cui sono interessate tutte le liste concorrenti. Il numero dei seggi viene ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono attribuiti ai candidati con più voti di preferenza e, in caso di parità, secondo l'ordine di iscrizione in lista. Detto della composizione della RSU con riguardo alle modalità di elezione dei suoi rappresentanti, va qui sottolineata l'importanza della composizione della RSU anche sotto l'aspetto delle specificità di genere e professionali rappresentate al suo interno. La RSU, infatti, è titolare di importanti compiti di rappresentanza e contrattuali che può svolgere tanto più adeguatamente quanto più la sua composizione rispecchia quella esistente nell'unità produttiva interessata, in relazione alla consistenza non solo delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche del personale di ciascuna Area professionale. Questo problema dell'adeguatezza della rappresentanza va, pertanto, tenuto in debito conto e risolto, per quanto possibile, intervenendo nel momento della composizione delle liste elettorali e promuovendo la costituzione di collegi specifici dei Quadri, laddove tali figure professionali abbiano una incidenza significativa sul numero di occupati nell'unità produttiva. Vedere allegato 1 del Protocollo ATTENZIONE In genere per l'elezione di una RSU provvede un unico collegio elettorale che comprende tutto il personale non dirigente occupato nell'unità produttiva. Quando però i Quadri incidano in modo significativo sul numero complessivo degli occupati nell'unità produttiva, ciascuna Organizzazione sindacale ha facoltà di costituire collegi specifici, nell'ambito dei quali possono votare solo gli appartenenti a detta categoria. La facoltà di costituire collegi specifici va esercitata dall'organizzazione sindacale interessata al momento in cui essa prende l'iniziativa per indire le elezioni. In questo caso, qualora venga costituito in una Unità produttiva il collegio specifico dei Quadri, il lavoratore appartenente a detta area può optare, in via esclusiva, per la propria candidatura nella lista dei Quadri o in quella del restante personale. COMPITI E FUNZIONI DELLE RSU (art. 4) Il Protocollo stipulato il 23 luglio 1993 tra governo e parti sociali ha definito un riassetto complessivo delle relazioni industriali e del sistema contrattuale nel nostro Paese. All'interno di questo riassetto la RSU è riconosciuta soggetto delle relazioni industriali e insieme alle strutture territoriali delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL, è legittimata a negoziare. In quanto soggetto delle relazioni industriali in Azienda, la RSU esercita i diritti di informazione e le funzioni di gestione, di controllo, di tutela e di consultazione. Al riguardo il Protocollo attuativo precisa che le RSU esercitano, secondo le modalità ed entro i limiti contenuti nel CCNL, le funzioni previste dallo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e dalle altre leggi vigenti e quelle disciplinate dai contratti e dagli accordi collettivi. In quanto soggetto del sistema contrattuale, la RSU stipula, insieme alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di categoria, il contratto collettivo decentrato di lavoro nelle materie, con le procedure e nei limiti stabiliti dallo stesso CCNL di categoria. ATTENZIONE Per quanto riguarda gli accordi o gli atti negoziali la manifestazione di volontà della RSU all'esterno è unica. Ad essa si perviene attraverso decisioni assunte a maggioranza dei presenti alla riunione.

10 DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA SINDACALI E TUTELE DELLE RSU (art. 5) Per una migliore comprensione della materia occorre subito osservare che nelle Unità produttive e nell'azienda due sono i soggetti titolari dei diritti sindacali previsti dalle norme in vigore: le RSU e le Associazioni sindacali. Le RSU e i loro componenti usufruiscono dei diritti, dei permessi retribuiti e non retribuiti, delle libertà e delle tutele sindacali previsti dagli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Le Associazioni sindacali usufruiscono dei diritti e dei permessi previsti dagli artt. 20, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 della stessa legge n. 300/1970 e rimangono titolari di diritti, libertà sindacali, permessi e tutele previsti da altre leggi, dai contratti e dagli accordi nazionali e decentrati. Pur avendo il CCNL il compito di armonizzare tra loro alcune di queste norme, in modo da consentire alle RSU migliori condizione nell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esse spettanti e alle Associazioni sindacali di mantenere una specifica agibilità anche a livello di unità lavorativa, devono comunque essere fatti salvi in favore delle RSU i seguenti diritti: - sei ore annue retribuite di assemblee durante l'orario di lavoro (sei ore delle dieci previste dall'art. 20, legge 300/70). Tale diritto deve essere esercitato dalla RSU dandone comunicazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL; - referendum fuori dell'orario di lavoro (art. 21, legge 300/70); - divieto di trasferimento dei propri componenti (art. 22, legge 300/70); - permessi retribuiti per l'espletamento del mandato (art. 23, legge 300/70); - diritto di sede e di affissione (artt. 25 e 27, legge 300/70); In favore delle Associazioni sindacali stipulanti il CCNL ed aderenti al Protocollo attuativo delle RSU, sono invece fatti salvi i seguenti diritti: - quattro ore annue retribuite di assemblee durante l'orario di lavoro (quattro ore delle dieci previste dall'art. 20, legge 300/70); - permessi retribuiti (art. 30, legge 300/70); - permessi non retribuiti (art. 24, legge 300/70 e altre leggi); - aspettative sindacali non retribuite (art. 31, legge 300/70); - diritto di sede e di affissione (artt. 25 e 27, legge 300/70); - opera di proselitismo e contributi sindacali (art. 26, legge 300/70). AGIBILITA DEI RLS (art. 6) Le agibilità, prerogative e funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati nell accordo integrativo al presente Protocollo. FUNZIONAMENTO DELLA RSU (art. 8) Per le procedure che devono regolare il funzionamento di ciascuna RSU, generalmente si deve fare riferimento alle autonome intese interne delle stesse RSU e, per i seguenti aspetti, all'art. 8 del Protocollo attuativo: - la riunione della RSU può essere convocata anche su richiesta di una associazione sindacale (avente il potere di iniziativa per la costituzione delle RSU) con preavviso di almeno 48 ore; - in genere le decisioni relative ad atti negoziali della RSU sono assunte a maggioranza semplice dei suoi componenti.; - le riunioni della RSU sono valide se è presente almeno il 50 per cento più uno dei componenti.

11 DURATA DELL INCARICO E FUNZIONE DI RLS (art. 9) I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cessano dall incarico per: - cessazione dal proprio incarico di RSU (art. 7); - dimissioni dallo specifico incarico di RLS, comunicate in forma scritta all azienda ed alla competente struttura sindacale. In tal caso si procede alla sostituzione con il primo dei componenti la RSU della stessa lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti per l elezione dei RLS; in mancanza, si provvederà, tramite designazione all interno delle RSU elette per la medesima lista. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI (art. 7) Quando un componente della RSU si dimette dall incarico prima della naturale scadenza del mandato, si perviene alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della lista di appartenenza. Analogamente si procede nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, di trasferimento ad altra Unità produttiva o di decesso di un componente. Le dimissioni dall incarico devono essere formulate per iscritto ed inviate all associazione sindacale di appartenenza, la quale, a sua volta, delle avvenute dimissioni e del nominativo del rappresentante che subentra al dimissionario deve dare comunicazione scritta alla Direzione aziendale e agli altri sindacati che hanno partecipato alle elezioni della RSU, nonchè ai lavoratori interessati a mezzo avviso da affiggere nell apposito albo dell ufficio o degli uffici che formano l Unità produttiva. Detta comunicazione deve essere fatta secondo il seguente schema: A seguito delle dimissioni (o altra motivazione) dall incarico ricoperto nella RSU di... presentate dal Sig...., eletto nella nostra lista nelle elezioni del..., a norma dell art. 6 del Protocollo attuativo in vigore gli subentra nell incarico il primo dei non eletti della stessa lista, il Sig.... Poiché le suddette dimissioni e la conseguente sostituzione hanno decorrenza immediata, si prega di darne tempestiva notizia ai lavoratori facendo affiggere copia della presente comunicazione nell Albo aziendale dell ufficio (oppure: degli uffici) interessato. Cordiali saluti. Il Segretario Provinciale ATTENZIONE Quando il numero dei dimissionari o, comunque, delle sostituzioni superi il 50 per cento dei componenti originari, la RSU decade e va ricostituita mediante nuove elezioni. DURATA E SCADENZA DELLA RSU (art. 7) La RSU dura in carica 3 anni, al termine dei quali decade automaticamente e non può più esercitare alcun ruolo di rappresentanza. Oltre alle associazioni sindacali a ciò abilitate, anche la RSU, di concerto con le stesse associazioni sindacali, può assumere l iniziativa di indire le successive elezioni per il rinnovo della RSU. L iniziativa deve essere presa almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. La RSU decade automaticamente e va quindi rinnovata mediante nuove elezioni anche quando oltre il 50 per cento dei suoi componenti iniziali deve essere sostituito a causa di dimissioni dall incarico o perché non più in grado, per qualsiasi motivo (trasferimento, collocamento in pensione, ecc.), di svolgere il proprio compito di rappresentanza. ARMONIZZAZIONE (art. 10) Qualora intervenga una nuova normativa legislativa volta a regolamentare l intera materia, le parti concordano di procedere al riesame del Protocollo in allegato per la relativa armonizzazione

12 PARTE SECONDA ACCORDO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA sui RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) Il giorno 16 settembre 2003, in Roma, tra POSTE ITALIANE S.p.A. e SLC CGIL - SLP CISL - UIL POST - FAILP CISAL - SAILP CONFSAL - UGL COM.NI Premesso: - che il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE detta norme riguardanti la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; - che il D.Lgs. di cui all alinea che precede demanda alla contrattazione collettiva la definizione di specifici aspetti applicativi; - che all art. 6 del Protocollo d Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori del 16 settembre 2003, le Parti hanno convenuto di definire in un Accordo aggiuntivo quanto previsto negli artt. 11,18,19 e 20 del D.Lgs 626/94 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Organismi Paritetici; - che le Parti intendono, con il presente Accordo, dare attuazione a quanto previsto nel predetto Protocollo del 16 settembre 2003, coerentemente con quanto previsto nel contesto generale richiamato dal vigente CCNL all art. 46; - che il presente Accordo rappresenta una normativa unitaria ed inscindibile e sostituisce quanto contenuto, per la materia medesima, nei preesistenti accordi od usi comunque rinvenienti. Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

13 Art. 1 Riunioni periodiche In applicazione dell art. 11 del D. Lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 11, sono convocate su iniziativa del Datore di lavoro, almeno una volta l anno, con un preavviso non inferiore a 7 giorni e su ordine del giorno scritto. La riunione può avere altresì luogo in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Al termine della riunione viene redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dai soggetti di cui all art. 11 del D.Lgs 626/94. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.), previa comunicazione al Responsabile della propria unità di appartenenza, vengono concessi specifici permessi senza perdita della retribuzione, per la durata della riunione nonché per i tempi strettamente necessari al raggiungimento del luogo di effettuazione della riunione stessa. I RR.LL.S parteciperanno alle riunioni di cui al I comma che verranno convocate a livello regionale. Agli incontri potranno partecipare i membri degli organismi di cui all art. 6 del presente Accordo. Successivamente, nel corso di apposito incontro, convocato a livello nazionale, verrà comunicata alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo opportuna sintesi di quanto affrontato a livello regionale. Art. 2 Informazione Ai RR.LL.S. vengono fornite, sin dall inizio del loro mandato, le informazioni relative agli ambiti di loro competenza di cui comma 1 dell art. 19 D.Lgs. n. 626/94 ed in generale quelle eventualmente e preventivamente necessarie alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all art. 1 che precede. In particolare, per informazioni inerenti l organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l Unità Produttiva di propria competenza, per gli aspetti relativi all igiene e sicurezza del lavoro. Il R.L.S. ha il diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi di cui all art. 4, comma 2, del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96. I RR.LL.S. sono tenuti al rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell esercizio delle funzioni espletate. Art. 3 Formazione Il R.L.S. ha diritto a ricevere la formazione prevista dall art. 19, 1 comma, lett. g), del D.Lgs. 626/94. La formazione per i RR.LL.S., i cui oneri sono totalmente a carico dell Azienda, è svolta durante l orario di lavoro mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e di cui agli artt. 1 e 7 del presente Accordo. Tale formazione, che dovrà essere distribuita per complessive 36 ore nell arco temporale del mandato dei suddetti RR.LL.S., si realizza attraverso un apposito programma articolato in due distinti moduli, uno di base ed uno di aggiornamento, così individuati: a) formazione di base di 18 ore, per il primo anno di incarico; b) formazione di aggiornamento di 12 ore per il secondo anno di incarico, e di 6 ore per il terzo anno.

14 Segue: Art. 3 - Formazione La formazione di base deve comunque prevedere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi delle attività e relative misure di prevenzione e protezione; metodologie nella valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione. All orientamento formativo sono chiamati a collaborare gli organismi di cui all art. 6 che segue nonché l Ente Bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale di cui al vigente CCNL. Art. 4 Modalità di consultazione Al fine di assicurare la preventiva e tempestiva consultazione dei RR.LL.S. da parte della struttura aziendale opportunamente delegata in ordine agli eventi che hanno rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza secondo quanto previsto dall art. 19, 1 comma, del D.L.gs. n. 626/94, ed in relazione all esigenza di garantire effettività e tempestività a tale consultazione, le Parti convengono, anche in considerazione dell articolazione territoriale di Poste Italiane S.p.A. ed ai sensi di quanto previsto agli artt. 11 e 19 del D.Lgs. 626/94, che la consultazione si articoli su due livelli: nazionale regionale a) livello nazionale La consultazione a livello nazionale, rivolta alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, riguarda gli atti e le materie di portata generale, concernenti l intera Azienda e di seguito elencate: 1. designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety); 2. criteri di valutazione dei rischi e relativo documento; 3. attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori; 4. organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all art. 22, comma 5 del Dlgs 626/94; 5. individuazione e programmazione della prevenzione in Azienda. L eventuale partecipazione dei RR.LL.S potrà realizzarsi previa costituzione di una specifica delegazione che verrà individuata nell ambito dei lavori dell Organismo Paritetico Nazionale di cui al successivo art. 6. b) livello regionale La consultazione a livello regionale, rivolta ai RR.LL.S., riguarda: 1. realizzazione e verifica della prevenzione di cui al punto 5 della lettera a) del presente articolo, nelle Unità Produttive presenti; 2. designazione degli Addetti al Servizio di prevenzione (Safety), all attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all evacuazione dei lavoratori; 3. implementazione territoriale delle operatività connesse alla consultazione di livello nazionale. La consultazione potrà essere estesa ai membri degli organismi di cui all art. 6 del presente Accordo. Gli attori della consultazione sono tenuti, relativamente alle notizie ed alla documentazione ricevuta, al rispetto della sicurezza e del segreto industriale. Tali soggetti, in occasione della consultazione, possono formulare proposte e osservazioni che vengono riportate a verbale, successivamente da questi controfirmato; copia di detto verbale viene consegnata a tutti i soggetti interessati.

15 Art. 5 Accesso ai luoghi di lavoro Ai sensi dell art. 19, 1 comma, lettera a), del D.Lgs n. 626/94, ciascun R.L.S. ha diritto di accesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, ai luoghi di lavoro ricompresi nel territorio dell Unità Produttiva nel quale è stato eletto. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, delle aree protette, delle previsioni di legge e dei programmi interni di igiene e sicurezza. Il R.L.S. segnala con un idoneo anticipo, al Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety), le visite che intende effettuare presso gli ambienti di lavoro, al fine di poter permettere a quest ultimo di organizzare e prestare, direttamente o attraverso un addetto delegato, la relativa assistenza tecnica. Art. 6 Organismi paritetici Sono istituiti, sia a livello nazionale che a livello regionale, gli Organismi Paritetici per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione dell Azienda e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo. Gli stessi, oltre a svolgere compiti previsti dalla legge in materia di orientamento e di promozione di iniziative formative/informative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, avranno, anche, un ruolo centrale nel funzionamento dei meccanismi e nel conseguimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 626/94. Gli Organismi Paritetici svolgeranno, nei rispettivi ambiti di competenza, un ruolo di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione in Azienda, intervenendo anche in relazione all insorgenza di eventuali problematiche. 1 - ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE Tale Organismo svolge compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare: a. promuove ricerche, studi ed analisi necessari alla conoscenza delle condizioni ambientali e della sicurezza degli ambienti di lavoro, assolvendo compiti e funzioni della Commissione di studio di cui al vigente CCNL; b. propone e promuove iniziative atte a prevenire ogni forma di danno o infortunio o malattia professionale ai lavoratori determinata da carenze ambientali e/o strumentali anche sulla base di dati statistici forniti dalla Società; c. formula proposte in materia di iniziative formative connesse all applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; d. formula proposte finalizzate a favorire l accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza; e. favorisce incontri e relazioni con Organismi Paritetici sull ambiente e sicurezza di altre imprese allo scopo di reciproci arricchimenti conoscitivi; f. favorisce la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato ai lavoratori dipendenti; g. promuove, entro 120 giorni dalla propria istituzione, la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali di cui al punto 2 che segue e coordina le loro attività; h. costituisce sede di composizione delle problematiche, di carattere generale o particolare, emerse negli O.P. territoriali, formulando proposte idonee al loro superamento, anche con riferimento a quanto previsto all art. 20 del D.Lgs 626/94.

16 Segue: Art. 6 - Organismi paritetici In ordine a quanto previsto negli alinea c. e d. che precedono, l Organismo Paritetico Nazionale inoltra le relative proposte, adeguatamente motivate e corredate, all Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui al vigente C.C.N.L, al fine di consentire a quest ultimo la formulazione di eventuali proposte definitive che tengano altresì conto della opportuna armonizzazione sull intero territorio nazionale. L Organismo in argomento è costituito da un membro designato per ciascuna O.S. stipulante il presente Accordo e da un corrispondente numero di rappresentanti aziendali per Poste Italiane S.p.A.. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare. All atto dell insediamento, l Organismo Paritetico elegge al suo interno, su proposta dell Azienda, il Presidente e la Segreteria. Il Presidente, entro 30 giorni dalla data della nomina, convoca l Organismo Paritetico per la definizione e l approvazione del Regolamento che dovrà disciplinarne l attività. L Organismo Paritetico si riunisce, di norma, due volte l anno. 2 - ORGANISMO PARITETICO REGIONALE In ciascun ambito regionale viene costituito -con le stesse modalità, anche di funzionamento, previste per l Organismo Paritetico Nazionale- un Organismo Regionale per l igiene e la sicurezza del lavoro: Agli Organismi Paritetici Regionali sono attribuiti i seguenti compiti: assicurare nel territorio di riferimento la corretta applicazione degli indirizzi formulati dall Organismo Paritetico Nazionale (O.P.N.); articolare nelle specificità territoriali le linee guida definite dall O.P.N. in materia di formazione; favorire in sintonia con l O.P.N. l effettuazione delle iniziative nei confronti dell Ente Regione e degli altri soggetti istituzionali in materia di salute e sicurezza; formulare proposte all O.P.N. in materia di iniziative formative connesse all applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per i RR.LL.S. che per il restante personale; formulare proposte finalizzate a favorire l accesso ai finanziamenti regionali in materia di salute e sicurezza; garantire la tenuta dell elenco dei nominativi dei RR.LL.S. del territorio di riferimento dandone comunicazione all O.P.N.; costituire sede di prima istanza per le controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, formazione ed informazione secondo le modalità definite all art. 9 che segue. Art. 7 Permessi retribuiti In relazione all articolazione delle strutture aziendali e del relativo ambito geografico, sono fissati in 30 ore annue pro-capite i permessi retribuiti che ciascun R.L.S. può utilizzare per l espletamento dei compiti riconosciutigli dalla normativa vigente in materia. Le ore di permesso sono riconosciute a titolo esclusivo e specifico a ciascun R.L.S.. Sono esclusi dalle predette quantità di ore i permessi retribuiti necessari sia per la partecipazione a riunioni convocate dalla Società sia per le attività previste alle lettere b), c), d), i) e l) dell art. 19, 1 comma, del D.Lgs. n. 626/94.

17 Segue: Art. 7 - Permessi retribuiti Per le attività di cui alla lettera g) del predetto articolo vale quanto previsto all art. 3 che precede. Fermo restando quanto previsto al 3 comma dell art. 5 del presente Accordo, i permessi previsti al comma primo del presente articolo devono essere comunicati in forma scritta dal R.L.S. al Responsabile della propria unità di appartenenza, di norma, due giornate lavorative prima della fruizione. Ai RR.LL.S. che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente Accordo compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il medesimo trattamento economico assicurato ai dirigenti sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti in base agli accordi derivanti dall applicazione dell art. 30 del Legge 20 maggio 1970, n Qualora per gli spostamenti occorrenti all espletamento delle attività previste dall art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, il R.L.S. debba sostenere delle spese, esse devono essere preventivamente autorizzate dall Azienda e verranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione, secondo le modalità in atto per la generalità del personale. Art. 8 Strumenti In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 4 comma, e 19, 2 e 3 comma, del D.Lgs. n. 626/1994, l Azienda fornisce ai RR.LL.S. gli strumenti necessari all espletamento delle relative funzioni, come di seguito precisato: la facoltà di affissione dei comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori; la possibilità di effettuare eventuali comunicazioni telefoniche e via fax; l utilizzo, su richiesta, dei locali delle RSU; quant altro strettamente necessario allo svolgimento del mandato, ivi ricomprendendo una sufficiente dotazione di materiale di cancelleria. Art. 9 Controversie Ai sensi dell art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 626/94, in tutti i casi di insorgenza di controversie sull applicazione di norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate si impegnano ad adire l Organismo Paritetico Regionale (O.P.R.), competente per territorio, di cui all art. 6 del presente Accordo, al fine di addivenire, ove possibile, ad una soluzione concordata. La Parte che ricorre all O.P.R. ne informa senza ritardo le altre Parti interessate inviando ricorso scritto con Raccomandata A.R. La controparte può presentare all O.P.R., entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, le proprie controdeduzioni. Decorso il termine di cui al comma che precede, l esame del ricorso avviene nella prima riunione fissata, fatta salva l eventuale proroga decisa dall O.P.R. medesimo. L O.P.R., sentite le Parti congiuntamente o disgiuntamente, delibera a maggioranza. Del procedimento viene redatto motivato verbale. La decisione dell O.P.R, dietro istanza di una delle Parti interessate, potrà formare oggetto di un ulteriore esame nell ambito dell OPN secondo le stesse modalità procedurali definite nei commi che precedono. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti si incontreranno entro l anno 2004, per procedere ad una verifica congiunta del presente Accordo.

18 PROTOCOLLO D'INTESA sulle RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) e sui RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) Il giorno 16 settembre 2003, in Roma, tra POSTE ITALIANE S.p.A. e SLC CGIL - SLP CISL - UIL POST - FAILP CISAL - SAILP CONFSAL - UGL COM.NI Premesso che: con l Accordo del 19 maggio 1999, le Parti hanno stipulato un Protocollo d Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie in Poste Italiane S.p.A; in allegato al citato Protocollo d Intesa, sono state individuate le Unità Produttive della Società presso le quali procedere all elezione per la costituzione delle predette Rappresentanze Sindacali Unitarie; al 3 comma dell art. 1 del Protocollo d Intesa le Parti hanno convenuto che in caso di modifiche della struttura organizzativa della Società che incidono in modo significativo sull individuazione delle U.P. contenuta nell elenco allegato al Protocollo medesimo, le Parti s incontreranno per valutare congiuntamente la nuova situazione venutasi a determinare ad ogni conseguente effetto; le modifiche organizzative intervenute, tempo per tempo, dalla data di stipula del Protocollo d Intesa ed ancora in via di sviluppo in Poste Italiane, hanno significativamente ridisegnato l assetto strutturale della Società con particolare riferimento all incidenza delle modifiche medesime sull individuazione ed il dimensionamento delle Unità Produttive così come individuate nel Protocollo; conseguentemente, le Parti confermano la necessità di delineare il concetto di Unità produttiva, ai fini dell elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie; l art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, detta norme per la designazione o la elezione in Azienda dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ivi costituite; Tutto ciò premesso, le Parti, nel confermare i principi ispiratori del Protocollo d Intesa del 19 maggio 1999 e tenendo conto degli Accordi del 16 dicembre 2002 e del 10 aprile 2003 in materia di rinnovo generale delle RSU, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: 1. assumono il comune obiettivo di realizzare un assetto stabile ed unitario del sistema di rappresentanza in Poste Italiane S.p.A., correttamente strutturato in relazione all assetto organizzativo della Società ed in linea con le previsioni di legge sopra richiamate; 2. intendono pervenire, con la stipula del presente Protocollo d'intesa, ad una disciplina per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) per il personale di Poste Italiane S.p.A. di cui al CCNL , e, nell ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) coerente con i presupposti di cui in premessa e con la disciplina generale in materia contenuta nel Protocollo stipulato tra Governo e Parti Sociali il 23 luglio 1993, fatte salve le specificità del presente Protocollo. La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

19 PARTE PRIMA Modalità di costituzione e funzionamento. Art. 1 Ambito ed iniziativa per la costituzione delle R.S.U. 1. In tutte le Unità Produttive di Poste Italiane S.p.A.,come di seguito definite, vengono costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie su iniziativa congiunta o disgiunta delle associazioni sindacali firmatarie sia del Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993 sia del presente Protocollo. 2. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 3. Nell ambito delle predette R.S.U. vengono individuati, secondo le norme di cui al presente Protocollo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 4. La stessa iniziativa, per i rinnovi di cui all art. 7, 4 comma del presente Protocollo, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. che decade, congiuntamente alle rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali. 5. Al fine di cui all alinea che precede, le Parti convengono che, ai sensi del presente Protocollo, le Unità Produttive di Poste Italiane S.p.A. sono individuate e descritte nelle tabelle allegate che formano parte integrante del presente Protocollo. 6. Le Parti stipulanti convengono, inoltre, che, qualora durante il periodo in cui restano in carica le R.S.U. vengano istituite nuove U.P, ovvero, in caso di modifiche della struttura organizzativa della Società che incidano in modo significativo sulla individuazione delle U.P. di cui all'allegato elenco (soppressione, accorpamenti o scorpori di nuove U.P. ecc.), le Parti medesime si incontreranno per valutare congiuntamente la nuova situazione venuta a determinarsi ad ogni conseguente effetto. Art. 2 Composizione delle R.S.U 1. Alla costituzione della R.S.U. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. 2. Le OO.SS. - nel procedere alla composizione delle liste dei candidati R.S.U. - terranno conto della classificazione del personale nonché della necessità di pervenire ad una adeguata rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza di lavoratrici e lavoratori. 3. La R.S.U., all'interno dell'unità Produttiva, è unica. Pertanto, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 6 che seguono, deve essere costituito un unico collegio. 4. Qualora i lavoratori Quadri incidano in modo significativo sul numero complessivo degli occupati nella Unità Produttiva, ciascuna O.S. ha facoltà di costituire collegi specifici, nell'ambito dei quali eserciteranno l'elettorato attivo solo gli appartenenti a detta categoria. 5. La facoltà di costituire collegi specifici dei Quadri va esercitata all'atto di indire le elezioni. 6. In considerazione delle peculiarità che caratterizzano alcune strutture organizzative all interno delle Unità Produttive descritte nell Allegato elenco, nell ambito delle medesime, ferma restando la unicità della rappresentanza sindacale, verrà costituito un apposito collegio riferito alle strutture territoriali della corrispondenza e del recapito che contribuirà proporzionalmente ad eleggere i complessivi componenti della RSU definiti numericamente secondo i criteri di cui al presente Protocollo. I predetti collegi verranno costituiti qualora nelle strutture indicate risulti occupato un numero superiore a 200 unità. 7. Nel caso venga esercitata la facoltà di cui al precedente comma 5, la definizione del numero degli occupati nella U.P. previsto per la determinazione del numero dei componenti le R.S.U. di cui al 1 comma dell'art. 3 che segue, farà riferimento al numero degli occupati non appartenenti alla categoria Quadri. 8. Nel caso di cui al comma 3 che precede, i Quadri possono eleggere propri rappresentanti, nel limite di cui all'art 3, ultimo comma che segue, mediante presentazione di una apposita lista sottoscritta da almeno il 15 % degli appartenenti alla categoria occupati nella medesima U.P. alla data di cui agli elenchi indicati al comma 4 dell art. 35 che segue. La presentazione della apposita lista dei Quadri dovrà avvenire contestualmente alla presentazione delle altre liste. 9. Ove, a norma dei commi che precedono, in una Unità Produttiva venga costituito il collegio dei Quadri, il lavoratore così classificato potrà optare, in via esclusiva, per la propria candidatura nella lista dei Quadri od in quella del restante personale, fermo restando il diritto all elettorato attivo nell ambito del collegio dei quadri.

20 Nota a verbale In relazione a quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le Parti si danno atto che le condizioni che determinano "in modo significativo" l'incidenza del numero dei Quadri rispetto al complesso degli occupati nella U.P., sussistono nelle Unità Produttive di cui viene data evidenza nell Allegato 1 al presente Protocollo. Art. 3 Numero dei componenti le R.S.U. - Numero dei R.L.S. 1. Il numero dei componenti della R.S.U. è pari a: a) n. 3 componenti nelle U.P. che occupano da 16 a 50 dipendenti ; b) n. 5 componenti nelle U.P. che occupano da 51 fino a 200 dipendenti; c) n. 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle U.P. che occupano fino a 3000 dipendenti in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200; d) n. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle U.P. maggiori in aggiunta al numero di cui alla lettera c) calcolati sul numero dei dipendenti eccedenti i e) nella Unità Produttiva della Direzione Generale Corporate il numero dei componenti delle RSU è complessivamente fissato in 27 di cui 9 riservati al collegio quadri qualora costituito. 2. Il numero dei R.L.S. è pari a: a) n. 1 nelle U.P. che occupano fino a 200 dipendenti; b) n.3 nelle U.P. che occupano da 201 a 1000 dipendenti; c) n.6 nelle U.P. oltre i 1000 dipendenti. 3. Qualora venga esercitata la facoltà di cui all'art.2, comma 4 che precede, il numero dei componenti le R.S.U. eletti in rappresentanza della categoria dei Quadri viene parimenti indicato nell Allegato 1 al presente Protocollo. Art. 4 Compiti e funzioni delle R.S.U. 1. Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge o di accordi collettivi. 2. La R.S.U. insieme alle strutture territoriali delle Associazioni Sindacali stipulanti il CCNL, è legittimata a negoziare, con riferimento a quanto previsto nel Protocollo 23 luglio 1993 per i livelli di contrattazione, le materie oggetto di rinvio da parte del CCNL con le modalità e nei limiti da esso stabiliti. Art. 5 Diritti. Permessi. Libertà sindacali e tutele delle R.S.U. 1. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. (o delle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate) nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970. Per quanto riguarda il diritto di convocare assemblee (art. 20 legge n. 300/1970) lo stesso dovrà essere esercitato dandone comunicazione alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL; 2. Le Organizzazioni Sindacali che siano firmatarie del presente Protocollo d'intesa nonché quelle che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, rinunciano formalmente a costituire le R.S.A. ai sensi della legge n. 300/1970, ferma restando la possibilità di operare attraverso gli organismi di cui agli Accordi attuativi dell art. 30 della legge 300/1970;. 3. Le Parti convengono che sono fatti salvi in favore delle OO. SS. stipulanti il CCNL e firmatarie del presente Protocollo i seguenti diritti: diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori con le modalità definite nel vigente CCNL, diritto ad un locale comune di cui al vigente CCNL, diritto di affissione di cui al vigente CCNL.

21 NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto di incontrarsi, entro il corrente anno, per definire le concrete modalità di attuazione, per le RSU, del diritto di affissione di cui al presente articolo. Art. 6 Agibilità delle R.S.U. La definizione di quanto previsto negli artt. 11, 18, 19 e 20 del D. Lgs 626/94 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza viene individuata nell Accordo integrativo al presente Protocollo. Art. 7 Durata e sostituzione nell incarico di R.S.U. 1. I componenti delle R.S.U restano in carica per tre anni. 2. Ai fini del computo del predetto termine di durata, in caso di rinnovo generale delle RSU, le Parti firmatarie, al termine delle procedure elettorali, s incontreranno per definire la data di contestuale assunzione dell incarico da parte di tutte le RSU elette. 3. In caso di dimissioni dall'incarico, che dovranno avvenire in forma scritta, o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 4. Le sostituzioni dei componenti delle R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente Protocollo. 5. I componenti della R.S.U. decadono all atto del rinnovo generale della rappresentanza a norma dell art. 12 che segue, ovvero per trasferimento ad altra Unità Produttiva; in tale ultimo caso subentra il primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista. Art. 8 Funzionamento R.S.U. e decisioni 1. La R.S.U. decide autonomamente le modalità di convocazione e di funzionamento; può, tuttavia, essere convocata su richiesta di una associazione sindacale avente il potere di iniziativa per la costituzione delle R.S.U. stesse con preavviso di almeno 48 ore. 2. Per il proprio ambito di competenza, entro 30 giorni dalle elezioni, la R.S.U. può dotarsi di organismi interni di coordinamento e rappresentanza ( Esecutivi ), i cui regolamenti interni di funzionamento saranno comunicati all Azienda. 3. Le riunioni delle R.S.U. sono valide se presente il 50% più uno dei componenti. 4. Le decisioni della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei presenti alla riunione. Art. 9 Durata dell incarico e funzioni dei R.L.S. 1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza assumono le funzioni attribuite dall art. 19 del D.Lgs. N. 626/94 e i corrispondenti compiti previsti dall art. 9 della legge 20 maggio 1970, n I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cessano dall incarico per: cessazione dal proprio incarico di RSU per uno dei motivi previsti nell art. 7 del presente Protocollo d Intesa. dimissioni dallo specifico incarico di R.L.S., comunicate in forma scritta all Azienda ed alla competente struttura sindacale. 3. Nei casi di cui al comma che precede, fatta eccezione del caso di cui all art. 7, 1 e 4 comma, si procede alla sostituzione con il primo dei componenti la RSU della stessa lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti per l elezione dei RLS; in mancanza, si provvederà, ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. 626/94, tramite designazione all interno delle R.S.U. elette per la medesima lista, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell incarico di RLS o RSU.

22 Art. 10 Armonizzazione Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente Protocollo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione. Art. 11 Efficacia dell accordo Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante del CCNL e rappresenta una normativa unitaria ed inscindibile e sostituisce integralmente quanto contenuto, per la materia medesima, nei preesistenti contratti collettivi o regolamenti comunque rinvenienti. PARTE SECONDA Regolamento per l'elezione della R.S.U. e dei R.L.S. Art. 12 Modalità per indire le elezioni delle R.S.U. 1. Come convenuto con l Accordo dell 11 aprile 2003, le elezioni si svolgeranno nei giorni 12 e 13 novembre 2003; a tal fine l'iniziativa deve essere assunta congiuntamente o disgiuntamente da parte delle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo entro e non oltre il 1 ottobre 2003; le liste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore del 20 ottobre 2003 alla Direzione Aziendale delle U.P. interessate che rilasceranno apposita ricevuta, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 19, comma 1. Entro la stessa data del 20 ottobre 2003, dovranno essere costituite le commissioni elettorali. 2. Per i successivi rinnovi, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le associazioni sindacali di cui al precedente art. 1 commi 1 e 2, congiuntamente o disgiuntamente assumeranno l'iniziativa di indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l Azienda metterà a disposizione delle R.S.U. nella U.P. interessata; il calendario delle votazioni in caso di rinnovo generale della rappresentanza dovrà essere concordato tra le Parti firmatarie del presente Protocollo per tutto il territorio nazionale. 3. Il termine per la presentazione delle liste è per i rinnovi di 15 giorni di calendario dalla data di pubblicazione dell'annuncio di indizione delle elezioni. 4. Entro il termine indicato al punto che precede dovranno essere costituite le commissioni elettorali di cui al successivo art L'ora di scadenza si intende fissata alle ore del quindicesimo giorno di calendario; le liste vanno presentate alla Direzione delle U.P. interessate che rilasceranno apposita ricevuta. Art. 13 Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 1. Le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono effettuate contestualmente alle elezioni delle R.S.U. e nell ambito delle medesime procedure. 2. Restano in ogni caso escluse dall applicazione le norme di cui all art. 2 del presente Protocollo, relative alla costituzione del collegio specifico per i Quadri. 3. L elettorato passivo è riservato ai componenti delle RSU; risultano conseguentemente eletti RLS i componenti RSU che abbiano ricevuto il maggior numero di voti ai fini delle elezioni di RLS. 4. All atto della presentazione delle liste elettorali per l elezione delle RSU i candidati a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l elezione della RSU.

23 Segue: Art Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 5. Nel caso in cui le procedure elettorali non dovessero consentire di individuare tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza previsti dal presente Protocollo, si procederà, ai sensi dell art. 18 del D.Lgs 626/94, alla designazione dei medesimi all interno delle RSU elette sulla base di risultati ottenuti dalle singole liste per la elezione delle RSU. Art. 14 Quorum per la validità delle elezioni 1. Le OO.SS. stipulanti il presente Protocollo e l'azienda favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. 2. Per la validità delle elezioni è necessario che i votanti risultino essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. 3. Ove detta condizione non avesse a verificarsi, le strutture sindacali territoriali procederanno ad un attento esame delle motivazioni della mancata elezione attraverso una approfondita discussione con i lavoratori interessati. Nei tre mesi successivi potranno essere indette nuove elezioni che saranno valide anche qualora non si sia raggiunta la percentuale indicata al comma che precede. Art. 15 Elettorato attivo e passivo 1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi e con contratto di apprendistato, in forza alla U.P. alla data delle elezioni. 2. Sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti in forza nell'unità Produttiva alla data delle elezioni con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova e con contratto di apprendistato. E escluso sia dall'elettorato attivo che passivo il personale comandato presso le Amministrazioni dello Stato o quelle Pubbliche. Art. 16 Presentazione delle liste 1. All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo e del CCNL; b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: accettino con espressa dichiarazione scritta il presente Protocollo; corredino la lista da un numero di firme di lavoratori dipendenti della U.P. pari al 5% degli aventi diritto al voto; a tal fine il parametro di riferimento è costituito dai lavoratori di cui all art. 15, 1 comma che precede, occupati nella U.P. alla data di rilevazione degli elenchi di cui all art. 35, comma 4 del presente Protocollo. 2. Il lavoratore può sottoscrivere una sola lista, qualora il lavoratore risulti firmatario di più liste, tutte le sottoscrizioni avvenute ad opera del lavoratore medesimo saranno ritenute nulle. 3. Non possono essere candidati i membri della commissione elettorale, i presidenti di seggio, gli scrutatori ed i sottoscrittori delle liste. 4. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui al successivo art. 17, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale, facendo integrare le altre liste. 5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero totale dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.

24 Segue: Art Presentazione delle liste 6. Ogni associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale. Art. 17 Commissioni Elettorali 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, per l'elezione di ciascuna R.S.U. viene costituita in ogni U.P. una apposita commissione elettorale. 2. Per la composizione della stessa, ogni associazione sindacale presentatrice di lista potrà designare comunicandolo anche alla Direzione aziendale un lavoratore dipendente della U.P. non candidato. 3. La commissione elegge al suo interno un Presidente. Art. 18 Compiti delle Commissioni Elettorali 1. La commissione elettorale ha il compito di: a. ricevere dalle Direzioni aziendali le liste presentate; b. verificarne la valida presentazione escludendo quelle non rispondenti ai requisiti previsti dal presente Protocollo; in tal caso decade da componente della commissione il membro indicato dalla associazione sindacale presentatrice della lista esclusa; c. assegnare alle liste il proprio numero; d. acquisire dall'azienda l'elenco degli aventi diritto al voto ed il dato di cui al all art. 16, 1 comma, lett. b) del presente Protocollo; e. costituire i seggi elettorali, fissi e mobili, (in base al numero di elettori interessati) presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio della normale attività produttiva; f. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; g. calcolare ed applicare i quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi alle varie liste; h. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento; i. proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste; j. comunicare ai lavoratori la data di apertura e di chiusura dei seggi con un anticipo di almeno 15 giorni di calendario; k. garantire la più ampia informazione sui candidati, sul luogo delle votazioni e sulle liste. l. procedere al sorteggio di cui agli artt. 22, comma 1 e 30, comma 2 che seguono. 2. La commissione elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti. Art. 19 Affissione delle liste e spazi elettorali 1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al precedente art. 12, comma 2, almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni. 2. L'Azienda si impegna a garantire spazi per la pubblicità elettorale. In tal caso gli spazi saranno ripartiti in misura uguale tra le liste. Art. 20 Scrutatori 1. E' in facoltà di ciascuna associazione sindacale presentatrice di lista di designare uno scrutatore, per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati ed applicati nella stessa unità produttiva.

25 Segue: Art Scrutatori 2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione alla commissione elettorale ed alla Direzione aziendale competente. Art. 21 Segretezza del voto Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso ne per lettera ne per interposta persona. Art. 22 Schede elettorali 1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di sorteggio e con la stessa evidenza. 2. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. 3..La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale. 4. Il voto di lista sarà espresso mediante croce tracciata sulla intestazione della lista. 5. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione. Art. 23 Preferenze 1. L'elettore nell ambito della lista prescelta potrà indicare una preferenza per i candidati delle RSU ed una per gli RLS. 2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una croce apposta a fianco del nome del candidato preferito oppure segnando il nome del candidato nell'apposito spazio della scheda. 3. L'indicazione di preferenza data ad un candidato vale anche come voto di lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. L'indicazione di più preferenze date ad una stessa lista vale unicamente come voto di lista. 4. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. 5. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. Art. 24 Modalità della votazione 1. La commissione elettorale, previo accordo con le direzioni aziendali delle singole U.P., stabilirà in tempo utile le sedi (seggi) della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto, l'esercizio del voto; il concreto esercizio del voto sarà effettuato in due giornate lavorative consecutive in orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 20.00, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività lavorativa. 2. Qualora l'ubicazione degli impianti lo dovesse richiedere, dovranno essere stabilite più sedi di votazioni. In particolare: a) presso le strutture della Sede Centrale vengono istituiti n. 6 seggi elettorali; b) presso le strutture nelle quali sia occupato un numero di dipendenti compreso tra 50 e 500, viene istituito n. 1 seggio elettorale, tenendo conto dell'articolazione dei turni. In tal caso si provvederà a modulare l'orario di apertura del seggio in relazione al numero dei dipendenti occupati nelle strutture, assicurando comunque un minimo di 8 ore giornaliere di apertura; votano in tali seggi i lavoratori occupati in strutture distanti meno di 3 Km.

26 Segue: Art Modalità della votazione c) presso le strutture nelle quali sia occupato un numero di dipendenti superiore a 500, viene assicurato n. 1 seggio in aggiunta a quanto previsto alla lettera b); d) per gli elettori che prestano servizio in strutture nelle quali sia occupato un numero di dipendenti inferiore a 50 si provvederà con l'istituzione di un seggio mobile. Tale seggio viene costituito raggruppando strutture distanti almeno 3 Km dal più vicino seggio fisso, fermo restando che il predetto seggio mobile garantirà l'esercizio del diritto di voto fino ad un massimo complessivamente di 200 unità di personale. Per facilitare la votazione dei lavoratori occupati in uffici compresi entro la succitata fascia di 3 Km, agli stessi verrà concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un permesso per il tempo strettamente necessario a svolgere l'operazione elettorale. e) casi particolari troveranno adeguata soluzione nell'ambito dei lavori della commissione di cui al successivo art I seggi mobili si recheranno, secondo un programma prestabilito dalla commissione elettorale locale, nelle strutture, presso le quali sosteranno, in ciascun turno di lavoro, il tempo strettamente necessario per definire le operazioni di voto del personale presente. Il personale impossibilitato a votare presso il seggio mobile in quanto assente (ferie, malattia, distacco, ecc.) potrà recarsi a votare presso il seggio fisso più vicino dello stesso collegio elettorale nel pomeriggio del secondo giorno di votazione; a tal fine ogni seggio mobile si renderà disponibile in tale pomeriggio presso il seggio fisso al solo fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori di cui sopra. 4. I lavoratori distaccati presso altra struttura dello stesso collegio elettorale votano nel seggio assegnato a tale ufficio. 5. Luogo e calendario di votazione, indicante l'orario e il giorno o i giorni di apertura di ciascun seggio, i percorsi e gli orari dei seggi mobili, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione nell'albo esistente presso gli uffici dell'azienda, almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni. Art. 25 Composizione del Seggio Elettorale Il seggio, compreso quello mobile è composto dagli scrutatori di cui all'art. 20 del presente protocollo e da un presidente nominato dalla commissione elettorale. Art. 26 Attrezzatura del Seggio Elettorale 1. Ogni seggio sarà munito, a cura della commissione elettorale, di un'urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. 2. A cura della commissione elettorale il seggio deve inoltre avere un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto; tale elenco sarà messo a disposizione dalla Direzione aziendale a cui fa riferimento il seggio. Art. 27 Riconoscimento degli elettori Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento personale, in mancanza di tale documento essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. Art. 28 Certificazione della votazione Nell'elenco di cui al precedente art.26, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

27 Art. 29 Operazioni di scrutinio 1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi di quell'unità produttiva. 2. Al termine dello scrutinio il verbale, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato, a cura del presidente, alla commissione elettorale unitamente al materiale della votazione, schede, elenchi etc. 3. Qualora le operazioni di voto siano previste in più giorni, i componenti del seggio provvederanno alla chiusura serale delle urne, attraverso appositi sigilli ed apponendo le firme. 4. La commissione, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio verbale, e provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi ad esclusione dei verbali; il plico sigillato dopo la definitiva convalida delle R.S.U. sarà conservato secondo gli accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantire l'integrità almeno per tre mesi. 5. Il plico sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della direzione aziendale nella U.P. interessata. Art. 30 Attribuzione dei seggi 1. Ai fini dell'elezione dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. 2. Il quorum per l'attribuzione dei seggi si ottiene dividendo il totale generale dei voti validi ottenuti dalle varie liste per il numero dei seggi da attribuire. Gli eventuali seggi non potuti attribuire a quoziente pieno, saranno assegnati alle liste con i resti più alti. In caso di liste che abbiano ottenuto parità di voti si procederà al sorteggio secondo le modalità che verranno fissate dalla commissione elettorale di cui all'art.17 che precede. Nell'ambito della stessa lista, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità, in relazione all'ordine nella lista. Art. 31 Ricorsi alla commissione elettorale 1. La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi ed alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa. 2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma precedente e la commissione ne darà atto nel verbale di chiusura. 3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta. 4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata, a cura della commissione elettorale, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma che precede, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali nonché, entro le medesime 48 ore, all'azienda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 32 Comitato dei garanti 1. Contro la decisione della commissione elettorale, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle OO. SS. presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante dell'azienda, ed è presieduto dal direttore della DPL o da un suo delegato Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni, assicurando la comunicazione dei risultati del ricorso, con le modalità previste al 4 comma dell art. 31 che precede, a tutti i soggetti interessati ed all Azienda.

28 Art. 33 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU e degli RLS La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della R.S.U e degli R.L.S., una volta definiti gli eventuali ricorsi previsti dal presente Protocollo, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti eletti. Art. 34 Adempimenti della direzione aziendale 1. La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola U.P. suddiviso per ufficio di applicazione e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali (materiale, schede, fotocopie, matite etc). 2. Al fine di svolgere le elezioni nei tempi prestabiliti, la direzione aziendale provvederà alla istituzione di seggi mobili in base ai contenuti di cui all'art. 24 e, per i casi particolari, in base alle indicazioni che verranno fornite dalla commissione di cui all'art. 35, comma 3, che segue. Art. 35 Disposizioni varie 1. I componenti la commissione elettorale, i presidenti di seggio e gli scrutatori, potranno espletare i loro incarichi in orario di lavoro senza dare luogo ad alcuna corresponsione aggiuntiva rispetto alla ordinaria retribuzione. 2. In caso di impedimento oggettivo documentato di uno dei componenti la commissione elettorale o del seggio, la O.S. di riferimento ha facoltà di provvedere alla designazione di un componente sostituto prima dell'insediamento della commissione elettorale o del seggio, dandone di ciò comunicazione all'azienda. 3. Per dare attuazione agli aspetti operativi connessi allo svolgimento dell'attività elettorale viene istituita una commissione paritetica tra Azienda ed OO. SS., seppure con una diversa composizione numerica dei partecipanti derivante dalla presenza in detta commissione di un rappresentante per ciascuna O.S. firmataria del presente Protocollo 4. Ai fini dell applicazione dei dispositivi di cui al presente Protocollo, per le elezioni del 12 e 13 novembre 2003, l Azienda, entro il 22/9/2003, fornirà alle OO.SS. firmatarie l elenco delle Unità Produttive unitamente ai relativi elenchi numerici e nominativi degli aventi diritto al voto occupati nella singola U.P. ed un eventuale aggiornamento dei predetti elenchi entro il 20/10/2003. I riferimenti organizzativi di ciascuna Unità Produttiva presso i quali effettuare gli adempimenti finalizzati all elezione del 12 e 13 novembre 2003 sono contenuti nell allegato 2 al presente Protocollo. Parimenti, nell allegato 3 vengono indicati i riferimenti organizzativi per le procedure di cui all art. 18 del CCNL La commissione di cui al 3 comma del presente articolo verrà costituita entro il 22 settembre Per le consultazioni successive i predetti elenchi verranno consegnati alla data stabilita consensualmente tra le Parti UNITA' PRODUTTIVE c. quadri rsu ANCONA CRP - CUAS MARCHE - BARI CRP - CUAS PUGLIA - BOLOGNA CRP - BRESCIA CRP - CAGLIARI CRP - CATANIA CRP -

29 Segue: Art Disposizioni varie UNITA' PRODUTTIVE c. quadri rsu LAMEZIA TERME CRP - FIRENZE CASTELLO CRP - CUAS TOSCANA - GENOVA CRP BRIGNOLE - MILANO CRP BORROMEO - MILANO CRP ROSERIO - CUAS LOMBARDIA - NAPOLI CRP - NOVARA CRP - PADOVA CRP - PALERMO CRP - CUAS SICILIA - PARMA CRP - PERUGIA CRP - PISA CRP - ROMA CRP AEROPORTO - TORINO CRP NORD - CUAS PIEMONTE - UDINE CRP - VENEZIA CRP - CUAS VENETO - VERONA CRP - PESCARA CRP - Agrigento - Alessandria 1 - Alessandria 2 - Ancona 1 Aosta - Ascoli Piceno - Fermo - L'Aquila - Arezzo - Asti - Avellino - Bari 1 Bergamo 1 - Bergamo 2 - Biella - Belluno - Benevento - Bologna 1 citta' 1 Bologna 2 provincia - Brindisi - Brescia 1 - Brescia 2 - Bolzano - Cagliari 1 Campobasso - Caserta 1 citta' - Caserta 2 provincia - Chieti - Caltanisetta -

30 Segue: Art Disposizioni varie UNITA' PRODUTTIVE c. quadri rsu ANCONA CRP - CUAS MARCHE - BARI CRP - CUAS PUGLIA - BOLOGNA CRP - BRESCIA CRP - CAGLIARI CRP - CATANIA CRP - LAMEZIA TERME CRP - FIRENZE CASTELLO CRP - CUAS TOSCANA - GENOVA CRP BRIGNOLE - MILANO CRP BORROMEO - MILANO CRP ROSERIO - CUAS LOMBARDIA - NAPOLI CRP - NOVARA CRP - PADOVA CRP - PALERMO CRP - CUAS SICILIA - PARMA CRP - PERUGIA CRP - PISA CRP - ROMA CRP AEROPORTO - TORINO CRP NORD - CUAS PIEMONTE - UDINE CRP - VENEZIA CRP - CUAS VENETO - VERONA CRP - PESCARA CRP - Agrigento - Alessandria 1 - Alessandria 2 - Ancona 1 Aosta - Ascoli Piceno - Fermo - L'Aquila - Arezzo - Asti - Avellino - Bari 1 Bergamo 1 - Bergamo 2 - Biella - Belluno - Benevento - Brindisi -

31 Segue: Art Disposizioni varie UNITA' PRODUTTIVE c. quadri rsu Brescia 1 - Brescia 2 - Bolzano - Cagliari 1 Campobasso - Caserta 1 citta' - Caserta 2 provincia - Chieti - Caltanisetta - Cuneo - Alba - Como - Cremona - Cosenza - Castrovillari - Catania 1 citta' - Catania 2 provincia - Catanzaro - Enna - Ferrara - Foggia - Firenze 1 citta' 1 Firenze 2 provincia - Empoli - Forli' - Frosinone - Genova 1 levante 1 Genova 2 ponente - Gorizia - Grosseto - Imperia - Sanremo - Isernia - Crotone - Lecco - Lecce - Livorno - Lodi - Latina - Lucca - Viareggio - Macerata - Messina 1 citta' - Messina 2 provincia - Milano 1 citta' 1 Milano 2 nord - Milano 3 sud - Milano 4 ovest - Milano 5 est - Monza - Mantova -

32 Segue: Art Disposizioni varie UNITA' PRODUTTIVE c. quadri rsu Modena - Massa Carrara - Matera - Napoli 1 citta' 1 Napoli 2 ovest - Napoli 3 est - Novara - Nuoro - Oristano - Palermo 1 citta' 1 Palermo 2 provincia - Piacenza - Padova - Pescara 1 Perugia 1 Foligno - Pisa - Pordenone - Prato - Parma - Pesaro-Urbino - Pistoia - Pavia - Potenza - Ravenna - Reggio Calabria - Locri - Reggio Emilia - Ragusa - Rieti - Roma 1 centro 1 Roma 2 nord - Roma 3 sud - Roma 4 est - Roma 5 ovest - Direzione Generale Corporate 9 Rimini - Rovigo - Salerno 1 - Sala Consilina - Siena - Sondrio - La spezia - Siracusa - Sassari - Savona - Taranto - Teramo - Trento - Torino 1 Chivasso -

33 Segue: Art Disposizioni varie UNITA' PRODUTTIVE c. quadri rsu Ivrea - Pinerolo - Trapani - Terni - Trieste - Treviso - Udine 1 Tolmezzo - Varese - Busto Arstizio - Verbania - Vercelli - Venezia 1 Vicenza - Bassano del Grappa - Verona - Legnago - Viterbo - Vibo Valentia - UMR BOLOGNA - UMR FIRENZE - UMR GENOVA - UMR MILANO - UMR NAPOLI - UMR PALERMO - UMR ROMA - UMR TORINO -

34 Rappresentanti Unitari Sindacali eletti nelle liste della Uil Post di Verona: C.M.P. DI VERONA Sergio Rugolotto U.D.R. Recapito Cittadino FILIALE DI LEGNAGO Tiziana Ferrigato Ufficio Postale di Legnago Centro FILIALE DI VERONA Graziano Longo Ufficio Postale di Verona Centro pubblicazione a cura della Segreteria Provinciale Uil Post di Verona Gennaio 2004

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