nella causa iscritta al n. 1726/09 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente TRA
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice Gregorio Balsamo, all esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1726/09 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente TRA (A), nata a (Omissis) il (Omissis), elettivamente domiciliata a (Omissis), viale (Omissis) n. (Omissis), presso lo studio dell avv. (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell atto di citazione; ATTRICE E PARCO ACQUATICO ((Omissis)) S.R.L., con sede a (Omissis), c.da (Omissis), P.IVA (Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a (Omissis), vile (Omissis) n. (Omissis), presso lo studio dell avv. (Omissis) che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda di chiamata in garanzia; CONVENUTA E (C) S.P.A., con sede in (Omissis), via (Omissis) n. (Omissis), in persona del procuratore speciale dott. (Omissis), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale (Omissis) n. (Omissis), presso lo studio degli avv.ti (Omissis) e (Omissis), che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce alla copia notificata dell atto di citazione per chiamata in causa di terzo; TERZA CHIAMATA OGGETTO: risarcimento danni Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) condanna il Parco Acquatico (B) s.r.l. al pagamento in favore di (A) della complessiva somma di 5.123,70, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo; 2) compensa le spese di lite tra l attrice e la convenuta per la metà; 3) condanna il Parco Acquatico (B) s.r.l. al pagamento in favore di (A) della rimanente metà delle spese di lite, quota che liquida in complessivi 1.306,88, di cui 91,88 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge; 4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell attrice e della convenuta Parco Acquatico (B) s.r.l. in ragione di metà per ciascuna; 5) condanna (C) div. (C) Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne il Parco Acquatico (B) s.r.l. delle somme che questo pagherà a (A) per effetto della presente sentenza a titolo di risarcimento dei danni, rifusione delle spese di lite e spese per la C.T.U., detratta la franchigia fissa di 1.000,00, che rimarrà a carico della società assicurata; 6) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato nel settembre del 2009, la sig.ra (A) conveniva in giudizio il Parco Acquatico (B) rappresentando che nel pomeriggio del , mentre si trovava all interno delle strutture del Parco, presso la doccia di accesso ad uno degli scivoli, era caduta a causa del fondo viscido e scivoloso della doccia medesima, procurandosi lesioni personali. Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti. Costituitosi in giudizio, il Parco convenuto contestava in fatto e in diritto tutto quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto delle relative domande. In subordine, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la (C), con cui era assicurata all epoca del sinistro, affinché quest ultima la garantisse dal pagamento di ogni somma eventualmente dovuta all attrice, comprese le spese di lite.
2 La compagnia assicurativa, terza chiamata, si costituiva anch essa in giudizio associandosi alle contestazioni mosse dalla società convenuta avverso le pretese di parte attrice chiedendo il rigetto delle stesse e, in subordine, la decurtazione della somma di 1.000,00, a titolo di franchigia, a quella eventualmente dovuta a titolo di risarcimento danni in favore dell attrice. Istruita la causa con prove orali, documentali e con C.T.U., mutato il giudicante, all odierna udienza, intese le conclusioni delle parti, come da verbale allegato, il Tribunale provvedeva all esito dell udienza ex art. 281 sexies c.p.c Ciò premesso, va anzitutto rilevato che le domande articolate dall attrice trovano il proprio fondamento nell assunta riconducibilità del sinistro per cui è causa alle condizioni in cui versava il fondo della doccia di accesso ad uno degli scivoli del Parco, nonché alla mancata predisposizione, da parte della società convenuta, di accorgimenti volti ad eliminare il rischio di caduta da parte dei fruitori del medesimo. Da quanto sin qui detto e come ulteriormente specificato in comparsa conclusionale, dunque, emerge che parte attrice abbia inteso invocare la responsabilità (extracontrattuale) del Parco per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall art c.c. Orbene, si rammenta che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all art c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva. Ed invero, il rapporto di custodia viene inteso dal legislatore come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne il potere di governo (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa). Da ciò deriva che soltanto la prova del fortuito, e cioè dell impossibilità di esercitare tali poteri, è idonea ad escludere la responsabilità del custode (cfr. Cass. 5741/09 nonché Cass /08; 2284/06; 1897/83). La formulazione della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (cfr. da ultimo Cass /11). Quest ultimo, a sua volta, viene inteso dalla giurisprudenza di legittimità come un fatto estraneo alla sfera di custodia, riconducibile anche ad un terzo o allo stesso danneggiato, ma avente comunque impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass /08; 20359/05; 2062/04; 10641/02). L eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell uso del bene (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità del custode se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo ai sensi dell articolo 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Cass /08; 15779/06; 3651/06) Per quanto attiene alla fattispecie in esame, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il danno occorso alla (A) e le condizioni del fondo della doccia. A tale conclusione si perviene sulla base dell esame delle prove assunte in sede istruttoria, ed in particolare delle dichiarazioni rese dal teste (X). Quest ultimo, infatti, ha anzitutto riferito che il piatto-doccia era costantemente bagnato, in quanto impiegato continuamente dagli utilizzatori degli scivoli. In secondo luogo, ha specificato che esso era, presumibilmente, realizzato in materiale cementizio, e che comunque la sua superficie si presentava piana e levigata, priva di grip, ossia di aderenza (v. verbale del ). Le dichiarazioni rese dal (X), sebbene cognato dell attrice, risultano pienamente attendibili in quanto trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste (Y) (all epoca dei fatti dipendente del Parco), il quale ha riferito che all ingresso agli scivoli vi fosse una pavimentazione antisdrucciolo, ma che non ricordava vi fossero anche dei tappetini (v. verbale del ). Ulteriore conferma alle suddette circostanze deriva dalla mancata presentazione (senza alcuna giustificazione) del legale rappresentante della società convenuta all udienza del , per la quale era stato disposto l espletamento del suo interrogatorio formale. Ragion per cui, anche alla luce delle risultanze istruttorie sopra menzionate, vanno ritenuti ammessi i fatti dedotti nell interrogatorio, ai sensi dell art. 232 c.p.c., e, tra questi, il fatto che i tappetini antiscivolo in erba sintetica menzionati dalla convenuta siano stati apposti in epoca successiva alla verificazione del sinistro de quo. Alla luce di quanto esposto, deve escludersi, quindi, che il sinistro occorso all attrice sia derivato da un caso fortuito, non potendosi ritenere come assolutamente imprevedibile la caduta della medesima (A) a causa della scivolosità di un piano doccia costantemente bagnato a causa del suo normale utilizzo da parte di tutti i fruitori dello scivolo e privo di un rivestimento che ne garantisse la massima aderenza possibile In merito ad una eventuale corresponsabilità della sig.ra (A) nella verificazione del sinistro, va osservato che l ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all art. 1227, comma 1, c.c., non concretando un eccezione in senso proprio, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d ufficio, attraverso le opportune indagini sull eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione
3 dell incidenza causale dell accertata negligenza nella produzione dell evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr., ex plurimis, Cass. 1073/00; 13460/99). Quanto al caso in esame, particolare rilevanza assumono, ancora una volta, le dichiarazioni rese dal teste (X), il quale ha affermato: non ricordo se mia cognata indossasse delle ciabatte al momento dell incidente, penso di no (v. verbale ud cit.). In considerazione del fatto che l attrice avrebbe dovuto essere bene a conoscenza dei pericoli derivanti dal camminare a piedi nudi su superfici bagnate - le quali, come è noto, si trovano in numero elevato all interno di un parco acquatico -, nonché della possibilità di utilizzare (al posto delle ciabatte) delle specifiche calzature in gomma o altro materiale antiscivolo, ampiamente diffuse sul mercato, che avrebbero garantito tanto la maggiore sicurezza dell attrice quanto l igiene della doccia, ma ritenuto altresì che la condotta della (A), sebbene imprudente, non sia stata in grado, di per sé sola, di elidere il nesso causale tra lo stato dei luoghi ed il verificarsi dell evento lesivo, va ravvisato un concorso colposo dell attrice nella causazione del sinistro quantificabile nella misura del 50%. 3. Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile. Per quanto ora riguarda il quantum debeatur, va osservato che le lesioni hanno provocato un danno permanente all integrità psicofisica dell attrice pari al 4% della totale, come accertato dal C.T.U. con relazione pienamente condivisa e non oggetto di controdeduzioni ad opera delle parti. Il C.T.U. ha poi indicato un inabilità temporanea assoluta di giorni 30 e parziale di giorni 15 (calcolata al 25% delle attitudini del soggetto). Sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n , 26973, e del 2008) il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell alveo del danno non patrimoniale di cui all art c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, il cui art. 139 statuisce che per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Ed invero, secondo le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l una in percentuale dell altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di danno esistenziale (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell atipicità, sia pure attraverso l individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno). Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nel caso di specie deve ritenersi esistente una prova presuntiva di tali sofferenze morali (da ritenere, però, di scarsa entità), potendosi tale fatto ignoto ricavarsi dai fatti noti della percentuale di danno biologico riconosciuta dal CTU (4%), dai giorni di inabilità temporanea e dalla particolare rilevanza (anche costituzionale) del bene giuridico leso (salute). Quanto al criterio di liquidazione del danno risarcibile da adottare nella fattispecie in esame, si deve tener conto dei recenti chiarimenti offerti sul punto dalla Suprema Corte, a parere della quale nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), l'adozione della regola equitativa di cui all'art c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. sul punto il principio di diritto enunciato da Cass /2011).
4 L effetto più evidente dell arresto giurisprudenziale menzionato è stato, di conseguenza, quello di estendere il ricorso ai criteri di liquidazione indicati nelle tabelle milanesi anche ai casi in cui si siano verificate lesioni c.d. micro-permanenti non collegate alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Orbene, poiché il sinistro oggetto del presente giudizio non è in alcun modo inquadrabile tra i casi in cui sarebbero applicabili i criteri di cui all art. 139 del codice delle assicurazioni private, la quantificazione del danno avverrà in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. A titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell età del soggetto all epoca del sinistro, decorso il periodo di inabilità assoluta, deve essere riconosciuta in favore dell attrice la somma complessiva di 5.553,00, secondo i valori attuali. Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal predetto medico legale, si liquida ad equità la somma di 96,00 al giorno prevista dalle citate tabelle, per un totale di 3.240,00, in valori attuali. Non sussistono, tenuto conto della natura ed entità delle lesioni e dell assenza di concrete allegazioni al riguardo, elementi per procedere ad una ulteriore individualizzazione del danno. Deve essere inoltre riconosciuto alla (A) il ristoro del danno patrimoniale subito sub specie di spese mediche sostenute e documentate, delle quali il nominato C.T.U. ha accertato l inerenza alle lesioni subite e la congruità (ad esclusione di quelle ritenute inammissibili dal medesimo C.T.U. a causa della non specificità della prestazione ), nella misura di 360,41. Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l equivalente in denaro del bene leso. Tale interesse va poi applicato non già alla somma rivalutata in un unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n 2796) sulla somma capitale originaria (pari ad 8.449,65) rivalutata di anno in anno. Si perviene così alla conclusione per cui l intero risarcimento è pari ad ,40, di cui 1.061,91 per interessi. Da ciò consegue che, al netto della riduzione del 50% ex art c.c. in ragione del concorso colposo dell attrice nel cagionare il danno, il risarcimento spettante alla stessa è pari ad 5.123,70, oltre interessi legali dalla decisione fino al soddisfo. 4. Con riguardo alla domanda di garanzia formulata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata, essa va ritenuta meritevole di accoglimento, stante la vigenza tra le parti, al momento del sinistro, del contratto di assicurazione per responsabilità civile rischi diversi allegato in atti. Pertanto la (C). Quest ultima, pertanto, deve essere condannata a tenere indenne il Parco Acquatico (B) delle somme che questo sarà chiamato a corrispondere per effetto della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno in favore di parte attrice, collocandosi il relativo importo ampiamente al di sotto del tetto di massimale garantito. A tale somma andrà, tuttavia, detratta quella di 1.000,00 a titolo di franchigia fissa (o assoluta ) indicata nella polizza assicurativa, che rimarrà a carico della società assicurata In considerazione dell esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate per metà nei rapporti tra attrice e società convenuta, restando la metà residua delle spese sostenute da parte attrice a carico di parte convenuta. Tali spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell attività in concreto svolta nelle varie fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al D.M.G. 55/2014. Parimenti le spese di C.T.U. vengono poste a carico della convenuta per metà, restando la residua metà a carico dell attrice Stante l accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta, inoltre, la (C) va condannata a tenere indenne il Parco Acquatico anche delle somme dovute da quest ultimo a titolo di rifusione delle spese processuali sostenute dall attrice e per la C.T.U., ai sensi dell art c.c., costituendo esse un accessorio dell'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. 5242/04) Vanno, invece, integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata. Caltanissetta, 23 aprile 2014
5 IL GIUDICE Gregorio Balsamo
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