Finanziamento per le cure
|
|
- Alfredo Coppola
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Finanziamento per le cure Conversione in termini giuridici del modello die prestatori di servizi ASI Associazione svizzera infermiere e infermieri Federazione Spitex Svizzera Forum svizzero d azione gerontologia in istituto rappresentati da CURAVIVA Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri e H+ Gli Ospedali Svizzeri Luglio
2 Indice 1. Introduzione 3 2. Obiettivi del modello 3 3. Il modello dei prestatori di servizi del Definizioni di cura I punti più importanti del modello La conversione in termini giuridici nella LAMal Modifiche al testo di legge Interpretazioni 5 4. Possibili semplificazioni del modello Case di cura Cure Spitex Esito della semplificazione Variante dell art. 50 LAMal per il modello semplificato Interpretazioni 7 5. La modifica della legge attraverso le prestazioni integrative 8 6. Annotazioni finali 9
3 1. Introduzione La discussione politica avviata nel 2003 riguardo al finanziamento per le cure e, in particolare, per la cura a lungo termine, riguarda in misura preponderante il prestatore di servizi nel settore dell assistenza sanitaria. Questi hanno quindi deciso di elaborare una prospettiva comune e, allo scopo di creare una base per la discussione, anche proposte comuni per il finanziamento delle cure. Essi intendono, in questo modo, contribuire a una discussione oggettiva delle questioni aperte, nonché mettere a disposizione la loro costruttiva collaborazione e le loro conoscenze tecniche per l elaborazione di soluzioni pertinenti al contratto sociale. Le riflessioni che seguono si basano sul documento " Finanziamento delle cure a lungo termine Prospettiva comune dei prestatori di servizi " dell aprile 2004 ( Aktuelles/Medienmitteilungen/Medienkonferenz del ; e si occupano, in primo luogo, della conversione in termini di legge delle proposte allora pubblicate, oltre che delle semplificazioni del modello nel frattempo elaborate. 2. Obiettivi del modello Finanziamento delle cure chiaramente disciplinato sulla base dei costi completi Definizioni di cura idonee alla pratica Modello di finanziamento per le cure domiciliari, ambulatoriali e in case di cura che poggi su una base coerente e unitaria. Coordinamento con termini d attesa di altre assicurazioni sociali di primaria importanza (AVS, AI) Capacità finanziaria di tutti gli interessati: Pazienti Assicuratori contro le malattie/assicurati Cantoni e comuni 3. Il modello dei prestatori di servizi del Il modello di base presentato al punto 3 e la sua conversione in termini giuridici corrispondono al modello pubblicato nell'aprile del 2004 (Finanziamento delle cure a lungo termine Prospettiva comune dei prestatori di servizi). Al punto 4 viene presentato un modello semplificato. 3.1 Definizioni di cura Il modello dei prestatori di servizi, del , non tiene conto della distinzione ancora valida oggi fra cura di base e trattamento. Questa definizione non è applicabile nella pratica della cura domiciliare e in strutture sanitarie e porta a continue discussioni per la determinazione dei limiti di definizione fra prestatori di servizi e finanziatori. Essa, inoltre, non corrisponde alla concezione attuale di cura globale. La definizione di cura prescelta (si veda anche l appendice 1 Modello dei prestatori di servizi del ) si basa su una suddivisione temporale trasparente delle diverse fasi di cura: Cure acute (30-60 giorni), cure intermedie (30-60 giorni), cure a lungo termine. La cura a lungo termine ha inizio con il 90 giorno di cura e viene suddivisa in due fasi (fase 1 dal 90 al 365 giorno; fase 2 dal 366 giorno in poi) per il coordinamento con altre assicurazioni sociali (AVS, AI) 3.2 I punti più importanti del modello a. Il finanziamento della cura si basa su un modello di costi completi. 3
4 b. La quota di partecipazione ai costi completi da parte dell assicurato contro le malattie per la cura a lungo termine fase 2 (a partire dal 366 giorno di cura) deve essere fissata in termini percentuali e, precisamente, al di sopra del grado di copertura attuale dei costi di circa il 50%. La partecipazione ai costi dei pazienti è al massimo del 20% e può essere aumentata soltanto se, all occorrenza, esiste la possibilità di percepire prestazioni integrative. Una carenza dei finanziamenti deve essere coperta con un intervento pubblico. Le quote percentuali dei singoli enti finanziatori devono essere fissate nella LAMal c. Tutti gli altri tipi di cura (cure acuta, in particolare anche dopo la dimissione dall ospedale, cure riabilitative, cure intermedie, cure a lungo termine per persone che non hanno diritto a prestazioni integrative o assegni grandi invalidi, cure psichiatriche, ecc.) devono essere finanziate illimitatamente dall assicuratore contro le malattie nell ambito dell assicurazione di base, eventualmente comprendendo le prestazioni pubbliche. d. Le altre assicurazioni sociali e, in particolare le prestazioni integrative devono essere adattate in modo che la partecipazione ai costi della cura a lungo termine per pazienti meno abbienti non rappresenti un carico insostenibile. La proposta riguardo alla modifica delle prestazioni integrative contenuta nella relazione degli esperti Infras e trova l appoggio dei prestatori di servizi. e. Una nuova disciplina del finanziamento delle cure a lungo termine nel senso illustrato al punto b è accettabile soltanto in combinazione con un ammortizzamento sociale ai sensi del punto d (soluzione pacchetto) La conversione in termini giuridici nella LAMal Modifiche al testo di legge Art. 50 Contratti collettivi e indennizzo per la cura 1 In caso di degenza in una casa di cura (Art. 39 comma 3) l assicuratore indennizza le stesse prestazioni dell'assistenza medica ambulatoriale e domiciliare. Esso può concordare indennizzi forfetari con il prestatore di servizi. I comma 6 e 7 dell articolo 49 sono applicabili in modo conforme per case di cura e per organizzazioni di assistenza medica ambulatoriale e per cure domiciliari (art. 35 comma 2 lettera e.). I costi calcolabili sono determinati alla stipulazione del contratto. I costi per la formazione e la ricerca non sono calcolati. 2 Se i trattamenti e le cure dell assistenza medica domiciliare o in casa di cura proseguono oltre il 365 giorno di cura (cura a lungo termine), le tariffe per le prestazioni dell assicurazione obbligatoria per l assistenza medica devono essere indennizzate come segue: a. il cantone di residenza della persona assicurata indennizza all assicuratore almeno il 20 percento della tariffe in vigore; b. per assicurati che percepiscono una pensione o un assegno grandi invalidi dell AVS o dell AI, un ulteriore 20 percento delle tariffe in vigore non è compreso nell obbligo di prestazione dell assicurazione obbligatoria per l assistenza medica. Se l indennizzo del cantone di residenza in base alla lettera a è superiore al 20%, la quota non coperta dall assicurazione obbligatoria per l assistenza medica si riduce in misura corrispondente. c. l assicuratore si assume l indennizzo rimanente. 3 Nel corso di una cura a lungo termine, ai sensi del comma 2, i trattamenti e le cure in caso di una malattia acuta e le misure di riabilitazione medica o geriatrica (cura intermedie) in relazione ad una malattia acuta devono essere indennizzati illimitatamente dall'assicurazione obbligatoria per l'assistenza medica per un periodo massimo di 90 giorni, a condizione che sia presentato un relativo certificato medico. 4
5 4 Il consiglio federale disciplina l imputazione dei giorni di cura determinanti ai sensi del comma 2. Esso può, in particolare, prevedere l imputazione di un giorno di cura se in esso sono state fornite almeno determinate prestazioni, e stabilire come debbano essere prese in considerazione eventuali interruzioni nel corso della cura. Il consiglio sente prima il parere dei cantoni e delle organizzazioni interessate. Art. 104a: Annullato Interpretazioni: Il comma 1 riprende per il momento la disposizione in vigore. Con la prima frase, il comma da una parte stabilisce che nella trascrizione delle prestazioni assicurate non possa essere operata alcuna distinzione fra case di cura, cure mediche ambulatoriali e cure domiciliari. Dall altra, afferma anche che i costi per la degenza in una casa di cura (costi per vitto e alloggio) non siano compresi fra le prestazioni dell assicurazione obbligatoria per assistenza medica, a differenza di quanto accade per le cure con degenza in un ospedale. L applicazione conforme dell articolo 49 comma 6 e 7 ora deve riferirsi anche alle organizzazioni Spitex, ma non a persone singole che lavorano per Spitex in qualità di prestatori di servizi autonomi. Con le ultime due frasi sono fissati da una parte il quadro per le trattative relative alle tariffe, e dall'altra i costi come base. Il testo di legge proposto poggia sul diritto vigente relativo ai finanziamenti per gli ospedali. Se il finanziamento degli ospedali nell ambito della revisione LAMal in corso deve ora poggiare su un accordo riguardo a prezzi, anziché sul rilevamento di costi, ciò dovrà essere inteso anche per le cure che sono effettuate a livello ambulatoriale, domiciliare o in case di cura. Di conseguenza, per le case di cura devono essere concordati prezzi per le cure su base giornaliera, scaglionati in base al grado di necessità della cura. Per le cure ambulatoriali e domiciliari dovranno, analogamente, essere concordati su base oraria, scaglionati in base al grado di complessità del cura. Il comma 2 contiene il regolamento speciale per l obbligo di prestazioni in caso di cure a lungo termine. Nella frase introduttiva non sono volutamente citati i trattamenti e le cure forniti a livello ambulatoriale. In questo è stabilito che qui, siano prese in considerazione soltanto prestazioni di organizzazioni Spitex e infermieri diplomati che siano fornite presso il domicilio dei pazienti, ma non altre prestazioni fornite a livello ambulatoriale, come, per esempio, fisioterapia, ergoterapia, logopedia o consulenza nutrizionale. Per una cura a lungo termine, il prestatore di servizi redige fattura in base alle tariffe di volta in volta in vigore, come nei primi 365 giorni. Queste, ora, non gli vengono più rimborsate esclusivamente dall'assicuratore. Il cantone di residenza deve indennizzare all assicuratore almeno il 20 percento della tariffa in vigore e ciò indipendentemente dal regolamento relativo alla condizione debitoria per gli onorari.un ulteriore 20 percento è, in linea di massima, a carico della persona assicurata, se percepisce una pensione AVS o AI. In questo modo, per tale parte scoperta, si soddisfano i requisiti per il percepimento di prestazioni integrative. Questa percentuale a carico dell assicurato, tuttavia, si riduce se il cantone di residenza si assume più del 20 percento della tariffa. Il prestatore di servizi riceve quindi dall assicuratore, in ogni caso, un indennizzo di almeno l 80 percento della tariffa, mentre il resto deve andare a carico dell assicurato, nel caso in cui questo percepisca una pensione AVS o AV. La quota a carico dell assicurato è una prestazione non coperta dall'assicurazione obbligatoria per l'assistenza medica, né può considerarsi una sorta di franchigia, ai sensi dell'art. 65 LAMal. Con la disposizione qui proposta circa l obbligo di prestazione in caso di cure a lungo termine, la protezione della tariffa, in base all art. 44 LAMal, non viene limitata. Non deve quindi essere applicata nell art. 44 comma 1 LAMal alcuna riserva analoga a quella dell art. 52 LAMal. I prestatori di servizi rimangono obbligati ad attenersi alle tariffe fissate dalle autorità o dal contratto e non possono conteggiare nessun indennizzo ulteriore per le prestazioni secondo la LAMal. Le prestazioni in caso di cure a lungo termine sono prestazioni a pieno titolo secondo la LAMal. Queste prestazioni, tuttavia, non vengono 5
6 rimborsate completamente agli assicurati in determinate circostanze, sulla base dell art. 50 comma 2 lettera b del presente progetto. Nel comma 3 si stabilisce che l obbligo di prestazioni limitato, per cure a lungo termine, non si riferisca a malattie acute e a una successiva riabilitazione (cura intermedia). La presenza di questi presupposti deve, tuttavia, essere confermata da un medico. Gli assicuratori possono in questo caso, come in altri casi di prestazioni, richiedere il giudizio di un medico di fiducia. Comma 4: Il regolamento sul concreto metodo di conteggio die giorni di cura necessari in base al comma 2 richiede ancora la precisazione da parte del consiglio federale, in particolare in caso di cure domiciliari. Qui può accadere che una persona debba prendere in considerazione prestazioni di Spitex regolarmente, ma non necessariamente a cadenza quotidiana. Occorre quindi, per esempio, analogamente al regolamento che si aveva in base alla precedente LAMI sulla durata illimitata della prestazione in ospedale (720 giorni su 900), poter definire un determinato lasso di tempo in cui si possano considerare i giorni di cura. Il consiglio federale deve emanare le relative disposizioni dopo aver consultato i cantoni e le organizzazioni interessate. Annullamento dell art. 104a: In questo modo decadono i fondamenti giuridici per i precedenti quadri tariffari delle cure domiciliari e in case di cura. 4. Possibili semplificazioni del modello 4.1 Case di cura Poiché la stragrande maggioranza dei degenti (>95%) si trova nella fase 2 della cura a lungo termine, per le case di cura può essere previsto un finanziamento unitario sulla base della fase di cura 2 (cura a lungo termine). Per cure acute e intermedie prescritte clinicamente (90 giorni al massimo) occorre, tuttavia, rinunciare al contributo dei pazienti, in modo da non indurre al trasferimento o alla permanenza in ospedale. La quota di partecipazione degli assicuratori contro le malattie ai costi completi delle cure domiciliari deve essere fissata in termini percentuali e precisamente al di sopra dell attuale grado di copertura dei costi di circa il 50%. La partecipazione ai costi dei pazienti è al massimo del 20% e può essere aumentata soltanto se, all occorrenza, esiste la possibilità di percepire prestazioni integrative. Una carenza dei finanziamenti deve essere coperta con un intervento pubblico. Le quote percentuali dei singoli enti finanziatori devono essere fissate nella LAMal Durante una cura acuta e intermedia (max. 90 giorni) clinicamente prescritta non si ha più la partecipazione ai costi dei pazienti. La quota di partecipazione ai costi degli assicuratori aumenta di conseguenza. 4.2 Cure Spitex Gli assicuratori si assumono i costi completi delle cure Spitex durante il primo anno di cura (franchigie comprese). In questo modo vengono incentivate le cure Spitex ed è tenuto in debito conto il fatto che la cura domiciliare, considerata dal punto di vista dell'economia nazionale, è più conveniente dal punto di vista dei costi rispetto a una degenza in casa di cura, fino a un certo grado di necessità della cura. In linea di massima, si può considerare anche una partecipazione ai costi da parte dello stato durante il primo anno di cura. La definizione di primo anno di cura deve essere disciplinata dal consiglio federale, tenendo presenti le prestazioni di cura fornite da Spitex. La durata effettiva deve, tuttavia, meno di un anno per il coordinamento con altre assicurazioni sociali. A partire dal secondo anno di cura (cura a lungo termine; cura acuta e intermedia) il finanziamento delle cure Spitex segue le stesse regole delle cure in case di cura. 4.3 Esito della semplificazione Per la cura valgono, indipendentemente dal luogo di cura, le stesse norme di finanziamento, con l eccezione delle cure Spitex durante il primo anno di cura. La cura a lungo termine è finanziata con i contributi degli assicuratori (>50% dei costi completi), die pazienti (max. 20% 6
7 dei costi completi comprese le franchigie) e dello stato (vuoti di copertura). I costi completi delle cure Spitex durante il primo anno di cura sono assunti da parte degli assicuratori. È possibile anche qui, in linea di massima, una sovvenzione statale. 4.4 Variante dell art. 50 LAMal per il modello semplificato (Modifiche rispetto al corsivo) Art. 50 Contratti collettivi e indennizzo delle cure 1 In caso di degenza in una casa di cura (Art. 39 comma 3) l assicuratore indennizza le stesse prestazioni dell'assistenza medica ambulatoriale e domiciliare. Esso può concordare indennizzi forfetari con il prestatore di servizi. I comma 6 e 7 dell articolo 49 sono applicabili in modo conforme per case di cura e per organizzazioni di assistenza medica ambulatoriale e per cure domiciliari (art. 35 comma 2 lettera e.). I costi calcolabili sono determinati alla stipulazione del contratto. I costi per la formazione e la ricerca non sono calcolati. 2 Se i trattamenti e le cure dell assistenza medica fossero forniti in una casa di cura o proseguiti a livello domiciliare oltre il 365 giorno (cura a lungo termine), le tariffe per le prestazioni dell assicurazione obbligatoria per l assistenza medica dovrebbero essere indennizzate come segue: a. il cantone di residenza della persona assicurata indennizza all assicuratore almeno il 20 percento della tariffe in vigore; b. per assicurati che percepiscono un pensione o un assegno grandi invalidi dell AVS o dell AI, un ulteriore 20 percento delle tariffe in vigore è escluso dall obbligo di prestazione dell assicurazione obbligatoria per l assistenza medica. Se l indennizzo del cantone di residenza in base alla lettera a è superiore al 20%, la quota non coperta dall assicurazione obbligatoria per l assistenza medica si riduce in misura corrispondente. c. l assicuratore si assume l indennizzo rimanente. 3 Durante una cura a lungo termine ai sensi del comma 2, i trattamenti e le cure in caso di una malattia acuta, così come le misure di riabilitazione medica o geriatrica (cura intermedia) in relazione a una malattia acuta, devono essere coperti per una durata di al massimo 90 giorni in base alle tariffe applicabili, a condizione che sia presentato un relativo certificato medico. Le tariffe applicabili devono essere indennizzate come segue: a. il cantone di residenza della persona assicurata indennizza all assicuratore la stessa quota percentuale di cui al comma 2 lettera a; b. l assicuratore si assume l indennizzo rimanente. 4 Il consiglio federale disciplina l imputazione dei giorni di cura determinanti ai sensi del comma 2. Esso può, in particolare, prevedere l imputazione di un giorno di cura se in esso sono state fornite almeno determinate prestazioni, e stabilire come debbano essere prese in considerazione eventuali interruzioni nel corso della cura. Il consiglio sente prima il parere dei cantoni e delle organizzazioni interessate. Art. 104a: Annullato 4.5 Interpretazioni: Le interpretazioni relative al nuovo art. 50 LAMal proposto, di cui al punto 3.3.2, valgono anche per il modello semplificato con le seguenti modifiche: Comma 2: La ripartizione dei costi per le cure a lungo termine fra gli assicuratori contro le malattie, i cantoni e gli assicurati vale senza limitazioni anche per le case di cura, mentre per le cure domiciliari vale a partire dal secondo anno di cura. 7
8 Comma 3: Per la cura durante la fase acuta di una malattia e di un'eventuale successiva cura intermedia nell ambito di una cura a lungo termine non si ha più la partecipazione ai costi da parte dei pazienti, in conformità con il comma 2. In questo modo i pazienti affetti da malattie acute non sono più spinti, per ragioni finanziarie, a farsi ricoverare in un ospedale o a rimanere in ospedale più a lungo di quanto sia clinicamente necessario. Il contributo del cantone di residenza rimane inalterato, mentre l assicuratore si assume una maggiore percentuale delle tariffe per cure acute e intermedie. 5. La modifica della legge attraverso le prestazioni integrative L introduzione di una partecipazione da parte dei pazienti nella misura del 20% ai costi effettivi della cura (comprese le franchigie) costituisce un peso non indifferente per coloro che necessitano di cure. Ciò può essere preteso da pazienti con situazioni economiche migliori, nell interesse di un finanziamento equilibrato anche sotto l aspetto generazionale. Per i pazienti con situazioni economiche più deboli, ciò comporta invece un ammortizzamento sociale, in modo che essi non siano ulteriormente gravati dal nuovo regolamento. Poiché già oggi per circa i 2/3 dei pazienti ricoverati in case di cura sono erogate prestazioni integrative, questo sistema risulta valido anche per l'ammortizzamento dei costi di cura a carico dei pazienti. Affinché i pazienti economicamente più deboli non siano gravati in modo eccessivo dalla partecipazione ai costi, i limiti di reddito per avere diritto alle prestazioni integrative in relazione a prestazioni di cura ambulatoriali e con degenza devono essere chiaramente aumentati. Contemporaneamente deve essere aumentata la quota esente per proprietari di prima casa in modo che persone con bassi redditi da pensione non si vedano costrette, a causa del consumo patrimoniale, a vendere la propria casa o i proprio appartamento e trasferirsi in un appartamento in affitto. Ciò, in particolare, perché la nuova soluzione di ipoteche su case di proprietà oggi non è più praticamente possibile per le persone anziane. Inoltre, i limiti di esenzione sul patrimonio in riferimento al patrimonio libero devono essere aumentati e il consumo del patrimonio deve essere limitato a 1/10. In questo modo si vuole evitare che una coppia nella quale uno dei coniugi è ricoverato presso una casa di cura, mentre l'altro è ancora a casa propria, si venga a trovare in una situazione insostenibile. Contemporaneamente si eviterà un aggravio eccessivo del patrimonio (di risparmio) del ceto medio. Sulla base delle proposte del Consiglio svizzero degli anziani sono presentate nella relazione Infras del 10 luglio 2003 alcune proposte di modifica della legge sulle prestazioni integrative, delle quali noi sosteniamo le seguenti: Art. 3c comma 1 lettera. c (modificato) un quindicesimo, per i pensionati un decimo, del patrimonio netto, nella misura in cui superi franchi per persone sole, franchi per le coppie e franchi per orfani e bambini che hanno diritto ad assegni familiari dell AVS o AI. Se il percipiente, o una persona inclusa nel conteggio della prestazione integrativa, possiede un bene immobile che sia abitato da almeno uno di loro, nel patrimonio sarà considerato soltanto il valore del bene immobile che supera i franchi. Art. 3c comma 1 lettera. b (modificato) Aiuto, cura e assistenza domiciliare e in strutture diurne e in caso di degenza temporanea presso una casa di cura. Art. 3d comma 1 bis (nuovo) I costi relativi alle spese, in conformità con il comma 1 lettera. b sono indennizzati anche se le entrate calcolabili superano le uscite riconosciute di una cifra massima di franchi. In caso di importi superiori a questo limite, i costi indennizzabili si riducono del relativo importo. 8
9 Art. 5 comma 1 lettera. d (nuovo) un importo massimo che è considerato per tariffe giornaliere in una casa di cura o in un ospedale, in conformità con l art. 3b comma 2 lettera. A; in caso di cure palliative riconosciute gli importi aumentano del 50 percento. Sono determinanti le tariffe giornaliere valide nel cantone della casa di cura o dell ospedale. Art. 5 comma 3 lettera b annullato (il consumo patrimoniale non deve superare un decimo). Art. 5 comma 3 lettera. c (modificato) aumentare la quota esente per beni immobili, in conformità con l art. 3c comma 1 lettera c per un massimo di franchi; 6. Annotazioni finali Il modello del finanziamento delle cure dei prestatori di servizi nel corso di una cura permette l implementazione della LAMal in vigore per cure a breve termine, per esempio dopo una dimissione precoce dall ospedale, e durante il primo anno di una cura a lungo termine. Contemporaneamente si ottiene una significativa ripartizione del carico finanziario per la cura a lungo termine, grazie al sostegno di 3 parti che sostengono le spese (assicuratore, stato, paziente). I costi supplementari per gli assicuratori contro le malattie si mantengono in limiti ristretti (cfr. il documento dei prestatori di servizi dell'aprile 2004 citato all'inizio), i cantoni sono in parte sgravati (Spitex, case di cura) e in parte maggiormente gravati (prestazioni integrative). I pazienti stessi subiscono un maggiore aggravio, ma questo viene ammortizzato socialmente. Dal punto di vista politico sanitario e orientato verso la pratica, il presente modello comporta notevoli vantaggi: a. La delimitazione temporale di fasi di cura definite in modo unitario agevola la pratica. La distinzione, non idonea alla pratica, fra cura di base e trattamento può quindi essere abbandonata. b. Poiché le cure acute e intermedie sono finanziate nella stessa misura (tramite l assicurazione di base o dal cantone) indipendentemente del prestatore di servizi, si riduce la tendenza ad occupare costosi letti d'ospedale per malattie acute con pazienti che possono essere curati a casa o in una casa di cura. c. Poiché la cura a lungo termine è finanziata allo stesso modo ovunque, è possibile effettuare la scelta fra Spitex e casa di cura sulla base di fattori medici. Gli aspetti finanziari non hanno più alcuna importanza. Dal momento che la maggioranza delle persone anziane desidera restare a casa il più a lungo possibile, ciò determina una stabilizzazione del fabbisogno di posti letto. d. Il regolamento attualmente in vigore per il finanziamento delle cure con contratti collettivi quadro e le insicurezze da ciò derivanti riguardo a chi debba assumersi i costi delle cure, possono essere abbandonati. 9
SPITEX IN FASE DI CAMBIAMENTO Strutture, prestazioni, finanziamento
SPITEX IN FASE DI CAMBIAMENTO Strutture, prestazioni, finanziamento 1 Congresso Helsana sulle cure infermieristiche 14 novembre 2008, Berna Dott.ssa Stéphanie Mörikofer-Zwez Presidente dell'associazione
DettagliDeve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve
Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere L importante in breve 2 Ha davanti a lei una degenza stazionaria? Il nuovo finanziamento ospedaliero ha portato diversi cambiamenti. Nel presente opuscolo
DettagliIV REVISIONE DELLA LEGGE AI TEMA INDENNITA' DI ASSISTENZA
IV REVISIONE DELLA LEGGE AI TEMA INDENNITA' DI ASSISTENZA ARGOMENTARIO: CONFRONTO TRA LE POSIZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE, DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO DEGLI STATI ELABORAZIONE FassiS - FACHSTELLE
Dettagli1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi
1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per
DettagliIl Bilancio di esercizio
Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliCOMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa
DettagliORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche
Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter
DettagliGli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
DettagliIl nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza
Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER Bologna 3 aprile 2014 Cosa prevede il DPCM 159/2013 per le prestazioni
DettagliB. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliCONVENZIONE USA - SVIZZERA
CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA
Dettagli4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.
4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliPrevidenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP
Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliAliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
DettagliREGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015
ALLEGATO A REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015 Aggregazione, Protagonismo, Creatività PREMESSA
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliREGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio
DettagliASPETTI OPERATIVI TASI. Tabella comuni La tabelle è stata implementata con diversi campi e prospetti utili allo sviluppo calcolo della TASI.
ASPETTI OPERATIVI TASI Tabella comuni La tabelle è stata implementata con diversi campi e prospetti utili allo sviluppo calcolo della TASI. Data pubblicazione delibera Aliq./Detr. TASI questo campo è fondamentale
DettagliMODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità
DettagliIN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 PREMESSA IL FONDO PENSIONE E ARTICOLATO NELLA GESTIONE ORDINARIA E NELLA GESTIONE INTEGRATIVA CARATTERIZZATE DA NORME DIVERSE PER QUANTO
DettagliREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 69/ 23 DEL 10.12.2008
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 69/ 23 Oggetto: LR 20/ 97, art. 3. Finanziamento di progetti d intervento a favore di persone con disturbo mentale e di persone con disabilità intellettive.
DettagliAllegato alla DGR n. del
Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)
DettagliC O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE
C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10 marzo 2011
DettagliRuolo del Medico nell Assistenza Sanitaria di base. Prof. A. Mistretta
Ruolo del Medico nell Assistenza Sanitaria di base Prof. A. Mistretta Il medico di medicina generale (MMG) Garantisce l assistenza sanitaria Si assicura di promuovere e salvaguardare la salute in un rapporto
DettagliCOMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del
DettagliCASSA MALATI. Assicurazione di base
CASSA MALATI Assicurazione di base Tutte le persone che vivono in Svizzera devono stipulare un assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L assicurazione di base è obbligatoria per tutti, indipendentemente
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliInformazioni generali. Tessera europea di assicurazione malattia dimenticata o smarrita?
In giro per l Islanda Finalmente è giunto il momento di godersi una vacanza in Islanda, del tutto meritata! Ma cosa succede se si ammala o se ha un infortunio mentre si trova lì in vacanze? Ecco alcuni
DettagliIniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino
ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio
DettagliCapitolo I Principi generali
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL OLGIATESE CRITERI E MODALITÀ PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE A CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2015 Indice: Capitolo I Principi generali. 1. Principi generali e finalità
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente Interventi a sostegno della famiglia ;
DELIBERAZIONE N.1177 DEL 23/12/2005 Oggetto: L.r. 7 dicembre 2001, n. 32 Interventi a sostegno della famiglia. Individuazione degli interventi prioritari, nonché delle modalità e dei criteri di riparto
DettagliMOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1
MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1 Atto Entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati Gazzetta ufficiale Direttiva 2011/24/UE 24.4.2011 25.10.2013 GU L 88,
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
Dettagli1. Introduzione e finalità delle Linee guida
LINEE GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO - Versione finale, 09.11.2005 1. Introduzione e finalità delle Linee guida Il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica ha deciso
DettagliCondizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed)
Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Edizione 1.1.2010 www.egk.ch www.egk.ch Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA
COMUNE DI BASCHI PROVINCIA DI TERNI REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA (Approvato con delibera consiliare n. 50 del 30.09.2010) TITOLO I Norme Generali TITOLO II Trasporto
DettagliNOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE
NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Modifica del 22 ottobre 2008 Il Consiglio federale
DettagliLEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente
Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliReferendum facoltativo
Referendum facoltativo Scadenza del termine di referendum: 8 dicembre 00 Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli
DettagliMOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO
MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione
DettagliIndicazioni per l attività di infermiere/i indipendenti secondo la LAMal 1
07-2011 Cure infermieristiche indipendenti Indicazioni per l attività di infermiere/i indipendenti secondo la LAMal 1 Contratti e prestazioni secondo l asicurazione malattia 2011 l Associazione svizzera
DettagliLa verifica della coerenza del nostro budget rispetto ai vincoli dei bandi o del finanziatore
La verifica della coerenza del nostro budget rispetto ai vincoli dei bandi o del finanziatore Dopo aver quantificato economicamente le risorse necessarie ad implementare le azioni previste per raggiungere
DettagliI vostri premi per il 2015
I vostri premi per il 2015 Nell anno della votazione sull introduzione di una cassa malati pubblica, i premi per il 2015 sono finiti sotto la lente d ingrandimento. I premi rispecchiano i costi per la
Dettagli1.1. Tariffa per il trattamento e la consulenza stomatologica
Allegato 1: Tariffa 1.1. Tariffa per il trattamento e la consulenza stomatologica 1.1.1. Informazioni generali 1 La tariffa è calcolata per principio su una base forfetaria. La durata del trattamento è
DettagliIL SISTEMA SANITARI O IN SVIZZERA
SOCIOLOGIA IL SISTEMA SANITARI O IN SVIZZERA 1 2 EFFICIENT E ADEGUATO AI BISOGNI COMPLESS 26 SISTEMI SANITARI DIVERSI, DEI CANTONI SVIZZERI O I 26 sub-sistemi sono diversi tra loro, dal punto di vista
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
DettagliSpiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliCos è l ISC (Indicatore Sintetico del Conto Corrente) e cosa sono i Profili tipo d utilizzo
Cos è l ISC (Indicatore Sintetico del Conto Corrente) e cosa sono i Profili tipo d utilizzo Come dice il nome, l ISC è un indicatore che riassume in un unica cifra il costo indicativo annuo di un conto
DettagliRegole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014
Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,
DettagliAssicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2016
Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO Edizione 2016 Indice Parte 1: Pagina 4 Assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie Parte 2: Pagina 6 Copertura dell onere
DettagliRIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP
RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
DettagliCOSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento
COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione
DettagliCONTROLLO DI GESTIONE DELLO STUDIO
CONTROLLO DI GESTIONE DELLO STUDIO Con il controllo di gestione dello studio il commercialista può meglio controllare le attività svolte dai propri collaboratori dello studio nei confronti dei clienti
DettagliOggetto: Deliberazione Giunta Regionale del 5 maggio 2009 n. 247 Partecipazione alla spesa sanitaria ticket.
Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Il Dirigente Generale Prot. n. Ai Direttori Generali e Commissari Straordinari Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Al Presidente Fondazione
DettagliParere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva
Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente
Dettagli1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?
DOMANDE FREQUENTI Palermo, Largo Esedra nr.3, tel. 091 6254431 ONLUS 1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti? Le Università sono pubbliche o private riconosciute dal
DettagliModello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo
Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Modello previdenziale 2017 Maggiori informazioni sul calcolatore comparativo Dal 1 gennaio 2017 la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) introdurrà
DettagliBANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014
INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013
Dettagli2 pilastro, LPP Previdenza professionale
2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno
DettagliLEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.
Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
DettagliNoi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione
Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Convenzione del 15 ottobre 1992 Stato al 1 maggio 2013 2 I Contraenti e campo
DettagliPromemoria. Assicurazioni
Promemoria Assicurazioni Giocatori tesserati Regio League Swiss Ice Hockey Association, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Pagina 1 su 6 1. Indice Indice 2 Introduzione 2 1. Assicurazione delle
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliCircolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?
Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le
DettagliCAMPA Mutua Sanitaria Integrativa. Presentazione
Presentazione 1 Denominazione: CAMPA Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi Forma giuridica: Società di mutuo Soccorso ai sensi della legge 3818 del 1886 Data
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliCure Domiciliari. Corso Elettivo Malato a casa 23 gennaio 2012
Cure Domiciliari Corso Elettivo Malato a casa 23 gennaio 2012 DEFINIZIONE DELLE CURE DOMICILIARI Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, prestati da personale
DettagliAssicurazione infortuni
Assicurazione infortuni Assicurazione complementare per la cura stazionaria Condizioni Complementari (CC) Edizione gennaio 2007 indice Scopo e basi legali 5 1 DiSpoSizioni Comuni 1.1 Definizioni...................................
DettagliSviluppo del Sistema Cure Intermedie al fine dell utilizzo corretto delle risorse ex DGR 1235/2012
Pagina 1 di 6 Sviluppo del Sistema Cure Intermedie al fine dell utilizzo corretto delle risorse ex DGR 1235/2012 Il presente documento è inteso a suggerire una allocazione ottimale dei pazienti che non
DettagliFirenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL
Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
Dettagliridotti per i figli fino ai 18 anni compiuti (art. 61 cpv. 3 LAMal). 0.5 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fatti Premi costi motivazioni curafutura illustra i principali fatti e meccanismi relativi al tema dei premi dell assicurazione malattie, spiega come si arriva alla definizione del premio della cassa malati,
DettagliRete WeDebate. Regolamento dell incontro amichevole. Debate Day. Seriate. 28 aprile 2016
Rete WeDebate Regolamento dell incontro amichevole Debate Day Seriate 28 aprile 2016 1. Incontri amichevoli di Debate tra le scuole della rete Fra le scuole aderenti alla rete WeDebate hanno luogo incontri
DettagliISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO SOCIALE 1 Art. 1 Finalità Il presente regolamento disciplina la gestione del Fondo sociale e il funzionamento
Dettaglireddito di attivazione e riforma degli ammortizzatori sociali Dott.ssa Antonella Chiusole
reddito di attivazione e riforma degli ammortizzatori sociali Dott.ssa Antonella Chiusole 1) gli ammortizzatori sociali in trentino: il reddito di attivazione (oggi) 2) reddito di attivazione e Nuova ASpI
DettagliMisure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE
Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE 1. Dal 2014, l aliquota di conversione legale LPP all età di 65 anni è del 6,8%. È ammissibile
DettagliFONDAZIONE ZANETTI ONLUS
FONDAZIONE ZANETTI ONLUS LINEE GUIDA PER RICHIEDERCI UN SOSTEGNO PER IL 2016 (Le richieste devono pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2015) FONDAZIONE ZANETTI ONLUS Linee guida per la presentazione,
DettagliRegolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza
Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Edizione dicembre 2009 2 Regolamento Indice I. Oggetto
Dettagli3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS
3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Servizio Ambiente - Ville e Giardini AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREMESSA In esecuzione dell'atto
DettagliMassimo Importo deducibile Importo che si vuole versare per la previdenza complementare Massimo importo deducibile
Manuale per l utilizzo della procedura I campi che possono essere compilati dall operatore si presentano di colore G Giallo o ;viceversa, i campi che sono calcolati dal programma e che, conseguentemente,
DettagliGESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
ISTITUTO COMPRENSIVO E. CURTI GEMONIO Pagina 1 di 6 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Entro i termini e i criteri previsti dalla legge, sulla base del numero di
DettagliPeriodico informativo n. 150/2015
Periodico informativo n. 150/2015 Bilancio: le principali novità dal 2016 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con il D.Lgs. n. 139 del
DettagliLa nuova Previdenza: riforma e offerta. Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni
La nuova Previdenza: riforma e offerta Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni Previdenza: situazione attuale 140 Alcuni fattori rilevanti: 120 100 80 22 2015 pensionamento persone nate
Dettagli6.02 Stato al 1 gennaio 2010
6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa
DettagliConvenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione
Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione Convenzione del 15 ottobre 1992 Stato al 1 maggio 2013 I Contraenti e campo di applicazione Art. 1 Contraenti e campo di applicazione
DettagliRISOLUZIONE.N. 391/E
RISOLUZIONE.N. 391/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 dicembre 2007 OGGETTO: Fondo Unico Nazionale L.T.C. - Trattamento fiscale dei contributi a carico del datore di lavoro - Detrazione
Dettagli