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1 Trib. Roma Sez. II, Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il M.B. e C.H. hanno convenuto in giudizio l'ospedale pediatrico xxx ed hanno chiesto di dichiararne la responsabilità ex art c.c. con condanna al risarcimento dei danni "sia quali danni biologici sia quali danni morali" subiti dalla figlia minore G.B., determinati orientativamente in Lire , e dei danni subiti di conseguenza da ciascuno di essi "in rapporto ai principi ex art c.c.", determinati in Lire , anche in via equitativa. Hanno esposto, in fatto, che la figlia G., all'età di 11 anni, fu sottoposta ad intervento di installazione di pace maker in data ; fu dimessa il ; nella notte del fu colta da febbre; a seguito di contatti telefonici con medici dell'ospedale xxx, delle insistenze della madre e su richiesta del pediatra di fiducia, fu visitata dai medici che accertarono la presenza di una "infezione da stafilococco aureo"; fu quindi ricoverata fino al ; il fu ricoverata per "sospetta endocardite batterica" fino al quando fu dimessa con la diagnosi di "blocco atrioventricolare completo"; l' fu ricoverata di nuovo; il subì l'intervento di "espianto pace maker e revisione tasca" con inserimento di un nuovo pace maker in data e fu dimessa il con la diagnosi di "blocco atrioventricolare congenito, infezione tasca pace maker". Hanno dedotto, in diritto, la responsabilità della struttura ospedaliera per non avere sterilizzato la sala operatoria utilizzata per l'intervento, di facile esecuzione, di installazione del pace maker che verosimilmente aveva provocato l'infezione da stafilococco; per avere tardivamente diagnosticato e mal curato l'infezione stessa, la quale aveva a sua volta provocato la "endocardite batterica"; in particolare, la bambina fu sottoposta a massicce e debilitanti dosi di antibiotici non idonei senza che fosse preventivamente eseguito il procedimento di antibiogramma che serviva ad individuare il tipo di terapia appropriata. L'Ospedale xxx, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione degli attori a proporre domanda di risarcimento danni per la figlia G.; ha dedotto la mancanza: (nell'intestazione della citazione e nella procura al difensore) di elementi da cui desumere che avessero agito anche nella qualità dì genitori esercenti la potestà sulla figlia nonché l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto, sia perché non sussistevano postumi permanenti sia perché i sanitari avevano cercato di curare farmacologicamente la malattia prima di eseguire un intervento chirurgico di rimozione del focolaio dell'infezione; inoltre, ha dedotto che l'insorgenza della complicanza infettiva era una mera fatalità non attribuibile a colpa della struttura ospedaliere e che la malattia ed i postumi lamentati erano in gran parte collegati alle patologie cardiache per le quali fu sottoposta al primo intervento cui G.B. era affetta da tempo. Con successivo atto di citazione notificato all'ospedale pediatrico xxx il , M.B. e C.H., precisando di agire "in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore G.", hanno, per i medesimi fatti, dedotto la responsabilità contrattuale dell'ospedale, anche per la mancanza di informazioni ricevute sui rischi, sulle implicazioni e sulle conseguenze dell'intervento di installazione di pace maker ed hanno aggiunto che il secondo pace maker installato non era adeguato in quanto mal programmato considerando le attività sportive e motorie svolte dalla bambina, la quale infatti aveva subito "una situazione di frequenza ventricolare scompensata"; hanno precisato in Lire l'importo dei "danni biologici permanenti, danni temporanei e 1

2 sia quali danni morali" subiti dalla bambina nonché in Lire i danni subiti da ciascun genitore "in rapporto ai principi ex art c.c.". L'Ospedale convenuto si è di nuovo costituito eccependo la nullità della citazione per non essere stati rispettati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la litispendenza e la continenza con la causa iniziata con la notifica della prima citazione; ha dedotto l'infondatezza della domanda nel merito e chiamato in causa la compagnia assicurativa A. S.p.A. per essere garantito. L'A., costituitasi, ha eccepito che la polizza 34/60/ in forza della quale l'ospedale xxx aveva chiesto la manleva era valida fino al e, quindi, la copertura assicurativa non operava per i fatti successivi quali erano quelli lamentati dai signori B. e H.; nel merito, ha dedotto la nullità della citazione introduttiva del giudizio, ai sensi degli artt. 163, n. 3 e 4, e 164 c.p.c., in quanto generica e indeterminata e, ai sensi dell'art. 163, co. 3 n. 5, c.p.c., perché mancante della indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione. Le cause sono state riunite e, istruite con produzioni documentali e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale, sono state trattenute in decisione all'udienza del : gli attori hanno precisato le conclusioni determinando i danni della figlia in Euro 4.969,00 (5%) il biologico permanente, in Euro 5.740,00 i biologici temporanei, in Euro 5.354,50 il danno morale, in Euro 5.000,00 il danno fisionomico, nonché il "danno futuro" "per presumibile riduzione di capacità di sopravvivenza" della bambina considerando che "allo stato attuale sono impiantabili esclusivamente n. quattro P.M. (pace maker) in relazione al tronco toracico, e per effetto del riconosciuto errore professionale medico dell'ospedale convenuto la minore ha già esaurito due possibilità di impianto"; quanto ai danni subiti dai genitori, il danno materiale per l'assistenza della minore "nella situazione di degenza ospedaliera, di trasporto da centri medici di analisi ad ospedale, di visite mediche esterne ed ospedaliere nel periodo novembre 1999/maggio individuati in 90 giorni ex ctu per Euro 150,00 giornalieri per ciascuno dei genitori pari a Euro ad istante", "il danno per il periodo successivo di convalescenza... pari ad un periodo di gg calcolati... in 50% del totale, pari a Euro 75,00 gg. per ciascuno degli istanti, per un totale di Euro ,00 cad.", in Euro ,00 il danno morale per ciascuno dei genitori nonché, in via equitativa, in Euro ,00 il "danno esistenziale e da interessi costituzionalmente garantiti", i convenuti hanno confermato le conclusioni iniziali e dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove precisate dagli attori. Motivi della decisione Le eccezioni preliminari sollevate dall'ospedale xxx sono infondate. Quella secondo cui M.B. e C.H. non avrebbero espressamente formulato e, quindi, non sarebbero legittimati a proporre la domanda risarcitoria anche per i danni subiti dalla figlia G., poiché, come risulta sia dalla prima che dalla seconda citazione, essi chiaramente hanno agito sia in proprio sia "nella qualità di genitori della minore G." ed hanno chiesto la condanna dell'ospedale convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti (anche) dalla stessa figlia. Quella secondo cui non sarebbero stati rispettati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., poiché la (prima) citazione è stata notificata il e l'udienza di comparizione fissata il (e differita ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. al ). Le eccezioni di litispendenza e continenza, poiché le cause introdotte dalle due citazioni pendono dinanzi allo stesso tribunale e, quindi, non è applicabile l'art. 2

3 39 c.p.c. ma l'art. 273 e (nel caso si ritenga che si tratti di cause diverse connesse anziché della medesima causa - avuto riguardo al petitum e alla causa petendi - seppur, nella seconda citazione, prospettata sulla base di fatti ulteriori e/o successivi a quelli già allegati nella prima citazione) l'art. 274 c.p.c., con conseguente riunione (che è stata disposta) delle due cause. Infondate sono anche le eccezioni preliminari sollevate dall'a. Entrambe le citazioni, infatti, contengono l'indicazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande (art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.), com'é dimostrato anche dall'avere entrambi i convenuti esercitato appieno il diritto di difesa nel merito. Infine, per la mancata indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione (art. 163 co. 3 n. 5 c.p.c.) l'art. 164 c.p.c. non prevede la nullità della citazione. Nel merito, nella sua relazione motivata ed immune di vizi logici (v. p. 7 ss. cui si rinvia), il c.t.u. ha osservato che "per il primo impianto di pace maker si è trattato palesemente di un classico esempio d'infezione nosocomiale, tipica l'agente in causa (stafilococco aureo) e per le circostanze non attribuibili a un singolo operatore ma all'ambiente stesso dell'ospedale, alla sua organizzazione... Su questo punto tutti i c.t.p., presenti e partecipi, erano d'accordo"; condivisibile è l'opinione del c.t.u. secondo cui di ciò è responsabile l'ospedale quando "il caso è semplice per un ambiente qualificato, senza difficoltà supplementari come nella fattispecie". L'ospedale convenuto, del resto, trattandosi di intervento di facile esecuzione, non ha dimostrato che l'infezione (che, provocando la malattia ed i postumi, ha determinato l'inadempimento) sia avvenuta per una causa ad esso non imputabile e, pertanto, ne consegue la responsabilità contrattuale dello stesso, ai sensi dell'art c.c. I postumi permanenti subiti da G.B. sono stati quantificati dal c.t.u., senza contestazione tra le parti (ne dà atto il c.t.u. nell'ultima pagina della relazione), in misura del 5%, oltre al danno estetico per le cicatrici; il danno biologico temporaneo assoluto in giorni 90 per il periodo intercorso tra il primo ed il secondo ricovero. Il c.t.u., inoltre, ha individuato e stimato il danno biologico temporaneo parziale (al 25%) in giorni 214 per la successiva malattia conseguente "alla programmazione inadeguata del secondo pace maker" impiantato in data (v. p. 4 ss. e 9 della rel. del c.t.u.). Venendo alla determinazione dei danni, con riferimento in via orientativa ed equitativa alle tabelle in vigore presso il Tribunale di Roma nell'anno 2006 per la liquidazione del danno da compromissione dell'integrità psicofisica ed in considerazione dell'età di G.B. all'epoca (11 anni), a titolo di danno biologico permanente deve essere liquidato l'importo di Euro 5.800,00, nel quale, contrariamente a quanto richiesto dagli attori, sono ricompresi il danno estetico (dimostrato dalle foto in atti) e il lamentato danno futuro per la "presumibile riduzione di capacità di sopravvivenza" della bambina (si rinvia, sul punto, a p. 8 della rel. del c.t.u.). E' dovuto il risarcimento del danno biologico temporaneo assoluto (gg. 90) e parziale al 25% (gg. 210) nella misura espressamente richiesta di complessivi Euro 5.740,00 (= Euro Euro 2.140,00). E' altresì dovuto, in considerazione della rilevanza penalistica del fatto, il risarcimento del danno morale che, avuto riguardo all'entità ed alla durata delle sofferenze subite da G.B., può essere equitativamente determinato in una percentuale (30%), pari a Euro 3.462,00, di quanto liquidato a titolo di danni biologici (permanente e temporanei). Venendo alle domande risarcitone avanzate in proprio dagli attori, quella relativa ai danni patrimoniali (sulla quale i convenuti non hanno accettato il contraddittorio) è inammissibile in quanto proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni (sulla necessità che la domanda di risarcimento dei danni materiali sia espressamente e tempestivamente formulata e sulla inammissibilità della stessa quando, come nella specie, la parte abbia esplicitamente chiesto solo il risarcimento di voci diverse di danno, v. Cass. n /2004). Analogo discorso vale per 3

4 domanda di risarcimento del danno esistenziale introdotta dagli attori in proprio all'udienza di precisazione delle conclusioni. Tale domanda sarebbe comunque infondata nel merito, non avendo gli attori specificamente allegato e dimostrato di avere subito un danno non patrimoniale ulteriore e diverso rispetto a quello già coperto dal risarcimento del danno morale, ai sensi dell'art c.c. Il danno morale al cui risarcimento i congiunti hanno diritto ex art c.c. (v. Cass. n /2005 e 2888/2003), in considerazione delle sofferenze e dei patimenti subiti di riflesso da M.B. e C.H. (visto lo stretto legame, parentale e di vita, esistente con la figlia minore G.), può essere equitativamente liquidato, per ciascuno dei genitori, nell'importo di Euro 4.600,00, che è pari ad una percentuale (circa il 40%) di quanto liquidato in favore della figlia G. a titolo di danni biologici. Nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno (c.d. da lucro cessante) per il ritardo nel pagamento del dovuto e per non avere gli attori potuto impiegare diversamente le somme in altri investimenti remunerativi. Essi, infatti, avrebbero dovuto allegare e provare che "la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe(ro) disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo": infatti, è "chiaro come, per un verso, gli interessi c.d. compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; e come, per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali" (v. Cass. n /2004 in motiv.). Pertanto, l'ospedale xxx deve essere condannato a pagare agli attori, a titolo risarcitorio, in moneta attuale, la complessiva somma di Euro , di cui Euro ,00 (= Euro 5.800,00 + Euro 5.740,00 + Euro 3.462,00) nella qualità di genitori e Euro 9.200,00 (= Euro 4.600,00 x 2) in proprio. La domanda di manleva proposta dal predetto Ospedale nei confronti dell'a. è fondata relativamente alle spese processuali che esso è tenuto a rifondere agli attori e limitatamente all'importo dei danni causati dal primo intervento di installazione del pace maker eseguito il , atteso che, com'è pacifico, la polizza assicurativa è scaduta il , con esclusione quindi di quanto liquidato (pari a Euro 2.140,00) per la non corretta installazione - avvenuta in epoca in cui la polizza non era più efficace - del secondo pace maker, che il c.t.u. ha individuato nei 214 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, nonché con esclusione di quanto in percentuale liquidato in favore degli attori (sia nella qualità di genitori sia in proprio) a titolo di danni morali direttamente conseguenti a tale secondo intervento. L'importo che l'a. deve corrispondere risulta pari a Euro (= Euro 5.800,00 + Euro 3.600,00 + Euro 2.820,00 (quest'ultimo importo rappresenta la quota del danno morale di G.B. determinata in percentuale su quanto liquidato a titolo di danno biologico permanente e temporaneo assoluto e cioè con esclusione del temporaneo parziale) + Euro x 2 (quest'ultimo importo rappresenta la quota del danno morale riflesso dei genitori determinata in percentuale sui danni biologici subiti dalla figlia con esclusione del biologico temporaneo parziale). Le spese del giudizio sostenute dagli attori, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'ospedale convenuto. Sussistono giusti motivi per compensarle nel rapporto processuale tra lo stesso convenuto e l'a. P.Q.M. 4

5 Il tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: 1 - condanna l'ospedale pediatrico xxx al risarcimento dei danni in favore di M.B. e C.H., in proprio e nella qualità di genitori di G.B., determinati, complessivamente, in Euro ; 2 - condanna l'a. S.p.A. a tenere indenne l'ospedale pediatrico xxx da quanto dovuto agli attori per effetto del capo 1 limitatamente all'importo di Euro e per effetto del capo 3 del presente dispositivo; 3 - condanna l'ospedale pediatrico xxx alla rifusione delle spese processuali in favore di M.B. e C.H., liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 2.500,00 per competenze e Euro 1.000,00 per spese; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'ospedale pediatrico xxx; 4 - compensa le spese nel rapporto processuale tra l'ospedale pediatrico xxx e l'a. S.p.A. Così deciso in Roma il 6 giugno Depositata in Cancelleria il 15 giugno

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