DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE POLITICHE ADOTTATE DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
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1 DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE POLITICHE ADOTTATE DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
2 In conformità alle disposizioni di cui all art. 25 del Regolamento congiunto Banca d Italia e Consob del 29 ottobre 2007 (di seguito il Regolamento congiunto ), Cassa Lombarda S.p.A. (di seguito la Banca ) adotta una policy interna in materia di conflitto di interessi (di seguito policy ). L approvazione della policy è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione Generale. Tutti i dipendenti della Banca hanno preso visione della policy e sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni in essa contenute. 1) Premessa La direttiva dell Unione Europea Mifid (2004/39/CE) modifica, a partire dal 1 novembre 2007, gli obblighi a cui deve sottostare la Banca in materia di conflitto di interesse. La Mifid innova in modo significativo l approccio della disciplina sui conflitti d interessi rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa. La nuova disciplina riconosce che è impossibile eliminare i conflitti d interesse a causa dell intensificarsi delle attività degli intermediari, i quali, invece, sono chiamati ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti. La Banca elabora, applica e mantiene un efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Per raggiungere tale obiettivo, la Mifid prevede un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell obbligo da parte degli intermediari di adottare: ogni misura ragionevole per individuare i conflitti d interesse; disposizioni organizzative e amministrative per evitare che i conflitti di interessi individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 2) Principi generali Al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio, la Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti. La valutazione di una dannosità potenziale per il Cliente della situazione di conflitto viene effettuata al momento della prestazione del servizio: si tratta pertanto di una valutazione ex ante, diretta a verificare se ed in che misura una certa situazione ha la capacità di produrre un danno per il Cliente. L art. 23 del Regolamento congiunto prevede che la Banca, nell ambito della gestione dei conflitti, adotti misure organizzative e amministrative idonee e, nel caso in cui le stesse non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informi i clienti (disclosure), prima di agire per conto loro, della natura e delle fonti del conflitto affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati. 3) Modalità di individuazione delle diverse fattispecie di conflitto di interesse L art. 24 del Regolamento congiunto stabilisce un set di criteri minimi in base ai quali la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, devono individuare i conflitti di interesse connessi alla propria attività. Si individuano 5 macro-tipologie di conflitti d interesse: a. la Banca realizza un guadagno finanziario o evita una perdita a spese del cliente (la possibilità di un utile per la Banca è contestuale alla possibilità di uno svantaggio per il Cliente); b. nel risultato del servizio prestato esiste un vantaggio per la Banca distinto da quello per il Cliente; c. sussiste una disparità di trattamento della clientela in virtù di un incentivo della Banca a comportarsi in tal senso; Documento informativo 2 di /2013
3 d. la Banca svolge la stessa attività del Cliente; per attività si intende non attività professionale, bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al Cliente; e. la Banca riceve da una persona diversa dal Cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al Cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle spese normalmente fatturate per tale servizio. Nella definizione di procedure da seguire per la gestione di tali conflitti e nell adempiere al proprio obbligo di elaborare una politica dei conflitti di interesse che identifichi le circostanze che costituiscono o possono dare luogo ad un conflitto di interessi, la Banca presta attenzione alle seguenti circostanze : 1. consulenza in materia di investimenti; 2. negoziazione per conto proprio; 3. gestione di portafogli; 4. prestazione di servizi finanziari alle imprese. 4) Identificazione di conflitti di interesse In base all art. 24 del Regolamento congiunto si riporta di seguito l elenco delle possibili situazioni di conflitti di interesse. a) realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente: la strategia di gestione permette di manovrare la percentuale di liquidità del portafoglio gestito; inserire nel portafoglio gestito un titolo poco redditizio che la Banca ha nel portafoglio di proprietà; finanziare società di cui la Banca possiede strumenti finanziari nel portafoglio di proprietà; consigliare alla clientela amministrata un titolo poco redditizio che la Banca ha nel portafoglio di proprietà. b) essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo: inserire nelle gestioni un titolo di società in cui la Banca detiene partecipazioni societarie, ovvero ha partecipato a un collocamento, o ancora ha stipulato accordi di retrocessione; movimentare in maniera eccessiva/non necessaria il portafoglio del cliente per incrementare il livello di commissioni; consigliare il cliente di disinvestire e/o cambiare linea di gestione per investire in prodotti per cui la Banca ha un rendimento maggiore; non comunicare/comunicare tardivamente al cliente la perdita al fine di evitare/ritardare il disinvestimento; consigliare al cliente l'investimento in un fondo più remunerativo per la Banca; consigliare al cliente un titolo di cui la Banca ha partecipato al collocamento, ha richiesto l'emissione o è l'emittente diretta; consigliare al cliente di partecipare a un'operazione in funzione di retrocessioni per la Banca; agevolare una controparte per la negoziazione di un titolo di difficile trattazione; indurre la clientela a richiedere credito finalizzato a investimenti finanziari; finanziare società emittenti strumenti finanziari da collocare nei portafogli dei clienti; consigliare alla rete di suggerire alla clientela titoli/prodotti più remunerativi per la Banca. c) avere un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato: privilegiare l'ordine curando di un cliente rispetto ad un altro. d) svolgere la medesima attività del cliente: privilegiare gli ordini della proprietà a discapito di quelli della clientela Documento informativo 3 di /2013
4 e) ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio: privilegiare il rapporto con una determinata controparte di mercato a fronte di benefici in termini di ricerche, studi, ecc.; prevedere, nell ambito del sistema incentivante del personale della Banca, remunerazioni variabili a fronte di maggiori ricavi a discapito degli interessi del cliente; stipulare convenzioni con società di fondi che offrono maggiori soft commission. 5) Requisito di indipendenza Al fine di evitare che i conflitti di interesse influenzino l attività della Banca e dei soggetti rilevanti, è stato adottato un codice di autodisciplina volto a garantire comportamenti corretti e professionali in accordo con gli interessi della clientela. Le procedure messe in atto dalla Banca garantiscono che i soggetti impegnati nelle attività che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato. Ai sensi dell art. 25, comma 4, del Regolamento congiunto, per raggiungere un corretto grado di indipendenza, le procedure includono: a. la vigilanza separata dei soggetti pertinenti che svolgono attività per conto dei clienti ed i cui interessi possano entrare in conflitto; b. procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti pertinenti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse; c. l eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti che esercitano un attività e la retribuzione di altri soggetti che esercitano un altra attività; d. misure volte a limitare un influenza indebita sul soggetto che effettua i servizi di investimento; e. misure volte a impedire/controllare la partecipazione simultanea di un soggetto pertinente a servizi di investimento distinti, quando possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interessi. Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e delle fonti di tali conflitti. 6) Procedura per la gestione dei conflitti ed eventuali modalità di revisione della policy La policy identifica le misure per l individuazione e la gestione dei conflitti di interesse a rischio potenziale di danneggiamento degli interessi dei clienti. La policy presuppone che: vengano identificati in modo analitico i servizi di investimento e accessori e le attività svolte dalla Banca; vengano determinate le combinazioni tra detti servizi e attività, che emergono tenendo conto delle diverse tipologie di : 1. strumenti finanziari oggetto dei servizi e delle attività; 2. clienti; 3. soggetti coinvolti nello svolgimento dei servizi e delle attività, siano essi soggetti rilevanti o persone aventi un legame, diretto o indiretto, con la Banca o con esponenti aziendali. Ciascuna combinazione costituisce una classificazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio ai clienti sulla base delle informazioni disponibili, è opportuno venga rilevata al fine di essere monitorata e, nel caso, di consentire l identificazione delle misure più adeguate per la loro gestione (mappatura dei conflitti). Documento informativo 4 di /2013
5 Al fine di un individuazione accurata di casi di conflitti di interesse, o potenziali tali, i Responsabili delle diverse funzioni della Banca, sentiti anche i propri collaboratori, comunicano al Responsabile della Funzione Compliance le possibili situazioni di conflitto riconducibili alla propria attività. Sulla base della Normativa di Riferimento e dei criteri specificati nel presente documento, il Responsabile della Funzione Compliance verificherà le possibili modalità di gestione di tali situazioni di conflitto di interesse, dandone comunicazione alla Direzione Generale. La Direzione Generale, sulla base dell informativa fornita dal Responsabile della Funzione Compliance, assumerà le più opportune decisioni in merito (eliminazione delle situazioni di conflitto ovvero definizione delle modalità più opportune per la gestione di tali conflitti o per la loro riduzione). La Funzione Compliance pone quindi in essere le attività necessarie alla gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, restricted list, black list, aggiornamento codice di comportamento); qualora si verificasse l impossibilità di un efficace gestione delle situazioni di conflitto, la Funzione Compliance definisce le modalità di disclosure per la clientela. La comunicazione dei conflitti di interesse da parte della Banca non esenta la stessa dall obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative in materia. La comunicazione sulla natura e sulle fonti dei conflitti di interesse da parte della Banca viene fatta prima di agire per conto dei clienti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati. L informativa alla clientela, fornita su supporto durevole, è dovuta se la Banca reputa che le disposizioni organizzative o amministrative adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato. La disclosure deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del Cliente, e tale comunque da consentire al Cliente stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento. Alla clientela deve essere comunicato: il contesto in cui sorge il conflitto; la natura e/o le fonti dei conflitti. La Funzione Compliance redige la presente informativa sulla gestione da parte della Banca dei conflitti di interesse, che viene consegnata ai clienti quale allegato al contratto relativo al servizio di investimento prescelto. Per la gestione di casi di conflitto di interesse sorti in corso di operatività fino ad allora non contemplati, la policy necessita di essere modificata. La Funzione Compliance, previa autorizzazione della Direzione Generale, provvede alla modifica e a mettere a disposizione della clientela la versione aggiornata della policy. 7) Il registro L art 26 del Regolamento congiunto prescrive l obbligo per la Banca di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale si riportano i tipi di servizi di investimento per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. La finalità del registro è di identificare in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti gravi secondo l ordine con il quale essi vengono rilevati: costituirà quindi una sorta di archivio storico di tutti i pregiudizievoli conflitti di interesse emersi. La tenuta e la manutenzione continua del registro è affidata alla Funzione Compliance. Il verificarsi di nuovi casi di conflitti di interesse gravi, impone alla Funzione Compliance di porli all attenzione della Direzione Generale, per una valutazione più dettagliata; nel caso in cui venga riconosciuto dalla Direzione Generale il sorgere di un reale conflitto di interessi, spetta alla Funzione Compliance aggiornare il suddetto registro. Documento informativo 5 di /2013
6 Luogo e data Firma 1 Cointestatario Firma 2 Cointestatario Firma 3 Cointestatario Firma 4 Cointestatario 1 Ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. p), del Regolamento congiunto, sono soggetti rilevanti: i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della Banca; ii) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all esercizio di attività di investimento da parte della medesima Banca; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l esercizio di attività di investimento da parte della medesima Banca. Documento informativo 6 di /2013
7 CASSA LOMBARDA Sede: Via A. Manzoni 12/14, Milano, Telefono (02) Capitale Sociale ,00 Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese Tribunale di Milano REA Iscritta all albo delle banche al n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Documento informativo 7 di /2013
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