NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 37_2015 DEL 6 OTTOBRE 2015

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1 NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIAI e FISCAI NEWSETTER IN MATERIA DI AVORO NR. 37_2015 DE 6 OTTOBRE 2015 A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINADESI

2 Argomenti ADEMPIMENTI... 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Agosto RIVAUTAZIONE DE TFR. Diffuso il calendario Istat... 2 SCADENZARIO OTTOBRE OTTOBRE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO * OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI AVORO DIPENDENTE OTTOBRE: CASAGIT DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECENTE OTTOBRE: CONTRIBUTI PREVINDAI E PREVINDAPI OTTOBRE: RETTIFICHE MODEO 730/2015 ** OTTOBRE: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS ** OTTOBRE: IBRO UNICO DE AVORO *** OTTOBRE: DENUNCIA UNIEMENS ***... 4 NOVITÀ IN MATERIA DI AVORO... 5 I IBRO UNICO DIVENTA TEEMATICO... 5 I RIPOSI GIORNAIERI DEA AVORATRICE MADRE... 7 MINISTERO DE AVORO - CIRCOARE N DE 17 GIUGNO SCADENZARIO CONTRATTUAE OTTOBRE PREVINDAI: COMUNICATO DE 22 SETTEMBRE FOCUS...10 NEGATA A POSSIBIITÀ DI CONVERTIRE I PERMESSO DI SOGGIORNO OTTENUTO PER MOTIVI REIGIOSI IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER AVORO SUBORDINATO I QUESITO DE MESE...11 Oggetto: CCN Commercio normativa scatti di anzianità nel caso di passaggio di livello NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA...12 INPS MESSAGGIO N DE 24 SETTEMBRE 2015: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo Dichiarazione reddituale INPS MESSAGGIO N DE 2 OTTOBRE 2015: Cessione del quinto pensioni Aggiornamento tassi RASSEGNA PERIODICA...17 INAI - CIRCOARE N. 73 DE 23 SETTEMBRE 2015 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l indice per visualizzare l argomento di interesse. 1 19

3 ADEMPIMENTI TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Agosto 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 agosto 2015 al 14 settembre 2015, è pari a 1,280374%. RIVAUTAZIONE DE TFR. Diffuso il calendario Istat Istat ha diffuso il calendario 2015 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Comunicato Istat Periodo di riferimento Settembre Mercoledì 14 ottobre 2015 Ottobre Venerdì 13 novembre 2015 Novembre unedì 14 dicembre

4 SCADENZARIO OTTOBRE OTTOBRE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO * e aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente): - Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo modello Pia tramite Bnl; - Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo modello Pia tramite Bnl; - Previr a mezzo modello Pia tramite Bnl. 16 OTTOBRE: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) liquidazione periodica Iva; Per i non titolari di Partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 16 OTTOBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI AVORO DIPENDENTE I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all INPGI a mezzo modello F24. Entro lo stesso termine deve essere presentata all INPGI la denuncia contributiva mensile a mezzo supporto magnetico (procedura Dasm). * Termine posticipato al 12 ottobre 2015 in quanto cadente di sabato 3 19

5 16 OTTOBRE: CASAGIT DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECENTE P resentazione alla Casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente. Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente. 20 OTTOBRE: CONTRIBUTI PREVINDAI E PREVINDAPI e aziende industriali e della piccola e media industria devono versare a mezzo c/c bancario e denunciare in via telematica i contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti nel trimestre precedente. 25 OTTOBRE: RETTIFICHE MODEO 730/2015 ** T ermine per la presentazione del modello 730 integrativo nel caso in cui la dichiarazione sia stata compilata in modo corretto ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili. a richiesta di rettifica deve essere presentata ad un intermediario abilitato (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all ente pensionistico. 25 OTTOBRE: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS ** T D ermine per la presentazione all Inps della richiesta di autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni, relativa a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. 31 OTTOBRE: IBRO UNICO DE AVORO *** atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il ibro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 31 OTTOBRE: DENUNCIA UNIEMENS *** I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. ** Termine posticipato al 26 ottobre 2015 in quanto cadente di domenica *** Termine posticipato al 2 novembre 2015 in quanto cadente di sabato 4 19

6 NOVITÀ IN MATERIA DI AVORO I IBRO UNICO DIVENTA TEEMATICO I l D.gs. n. 151/2015 all art. 15 (Capo II) ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2017 l obbligo di tenuta del ibro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del avoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 23 marzo 2016, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l interperabilità, la tenuta, l aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro. Come noto il ibro unico del lavoro è un unico libro che sostituisce il libro paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell impresa: è stato istituito con gli art. 39 e 40 del Decreto egge n. 118 del 2008 (convertito con la legge n. 133 del 6 agosto 2008) ed entrato in vigore il 16 Febbraio Il ul ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell impresa. Ogni datore di lavoro ha un solo ibro Unico, indipendentemente dal numero di posizioni assicurative. E' gestito a sezioni (paga e presenze) ma la numerazione deve rispettare la sequenzialità e quindi essere di fatto unica. E' possibile gestire la sezione presenze con un'elaborazione separata rispetto alla sezione con i dati retributivi ma la numerazione deve essere consecutiva; lo stacco fisico tra presenze e paga ancorché ammesso, non giustifica più numerazioni autonome tra le due sezioni. 'unicità è dunque richiesta in termini di vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione. I soggetti obbligati all istituzione del libro unico sono: - i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli agricoli, dello spettacolo dell'autotrasporto, marittimi, che occupano lavoratori subordinati, oppure co.co.co. anche a progetto, o associati in partecipazione con apporto lavorativo o misto; - società anche di fatto di persone o di capitali, cooperative, ed imprese familiari che instaurano rapporti di lavoro subordinato, oppure di co.co.co., o di associazione in partecipazione. Sono, invece, esclusi dalla tenuta del ibro Unico: - le Pubbliche Amministrazioni; - i datori di lavoro domestico; - i titolari di aziende individuali artigiane senza dipendenti; - co.co.co. o associati in partecipazione; - le società cooperative, ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, di persone o di capitali, che si avvalgono del solo lavoro dei soci e che non hanno dipendenti, co.co.co. o associati in partecipazione; le imprese familiari che si avvalgono, in modo oneroso o gratuito, del solo lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti ed affini. Concludendo, sempre in un ottica di semplificazione e razionalizzazione della gestione dei rapporti di lavoro, il D.gs. n. 151 del 2015 prevede che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e 5 19

7 gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n

8 I RIPOSI GIORNAIERI DEA AVORATRICE MADRE I n data 24 settembre 2015 è stata pubblicata sul sito del Ministero del avoro la risposta all istanza n. 23/2015 relativa ai riposi giornalieri della lavoratrice madre. Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del avoro aveva avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni circa la corretta interpretazione dell art. 39 del D.gs. n. 151/2001 riguardante la disciplina dei riposi giornalieri per la lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino. In dettaglio l istante chiede se nel caso in cui la lavoratrice madre non abbia l intenzione di usufruire, per proprie esigenze, dei permessi già richiesti al datore di lavoro ex art. 39 di cui sopra, possa trovare applicazione nei confronti di quest ultimo la sanzione prevista dall art. 46 del medesimo decreto legislativo. Si ricorda che l art. 39 dispone che il datore di lavoro debba consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore. Il Ministero del avoro e delle Politiche Sociali, partendo proprio dal summenzionato dettato normativo, evidenzia come il diritto di usufruire dei riposi in questione abbia natura di diritto potestativo, si tratta cioè di una situazione giuridica soggettiva che consiste nell attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un suo interesse. Nel caso in questione, dunque, viene attribuito alla lavoratrice madre il potere di scegliere se esercitare o meno il proprio diritto fruendo dei suddetti riposi, cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo: il datore, infatti, deve consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa ne faccia richiesta. Ai fini di una maggiore comprensione, il Ministero del avoro analizza due possibili situazioni: - nel caso in cui la lavoratrice decida di esercitare il proprio diritto ed il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo, allora si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall art. 46; - qualora, invece, la lavoratrice madre a seguito di una preventiva richiesta di fruizione dei permessi giornalieri al datore di lavoro decida spontaneamente in un momento successivo di non usufruirne per alcune giornate, non sembra riscontrabile la violazione dell art. 39 e di conseguenza non troverà applicazione la sanzione amministrativa prevista. Il MPS precisa che resta ferma la possibilità da parte degli organi di vigilanza di effettuare eventuali verifiche in merito alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione. Al riguardo appare pertanto opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad. es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.). 7 19

9 MINISTERO DE AVORO - CIRCOARE N DE 17 GIUGNO 2015 I l Ministero del avoro ha dato risposta al quesito presentato da alcuni onorevoli della Commissione avoro della Camera, in merito all utilizzo dell esonero contributivo nei casi di cambio di appalto. Con circolare del 17 Giugno 2015, ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative ed ha dato corso su tutto il territorio nazionale a specifici accertamenti volti ad individuare le condotte elusive. Si è riscontrato infatti che alcune imprese committenti, dopo aver receduto da un contratto di appalto, continuano ad utilizzare gli stessi lavoratori impiegati nell appalto attraverso un contratto di somministrazione di almeno sei mesi, per poi farli assumere a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, appositamente costituita per godere dei benefici contributivi. Tali comportamenti, realizzano, di fatto, una condotta «elusiva», finalizzata a godere indebitamente del beneficio contributivo. Qualora i fenomeni in questione trovassero conferma nelle risultanze dell attività ispettiva, fermo restando l accertamento dell omissione contributiva, il personale ispettivo provvederà a redigere informativa di reato, comunicando all Autorità giudiziaria i fatti costituenti il reato di truffa in danno degli enti previdenziali, si passerà al recupero contributivo ed alla irrogazione delle sanzioni civili connesse all omissione contributiva. 8 19

10 SCADENZARIO CONTRATTUAE OTTOBRE 2015 PREVINDAI: COMUNICATO DE 22 SETTEMBRE 2015 P revindai ha aggiornato, nelle sezioni riservate del sito, le funzioni da utilizzare da parte degli iscritti (aziende e dirigenti) per fornire alcune informazioni richieste dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ad oggi non presenti negli archivi del Fondo. a COVIP, nello svolgimento della sua attività di vigilanza disposta dal Decreto egislativo 252/2005, richiede ai fondi pensione di trasmettere periodicamente una serie di dati relativi agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, nonché alle caratteristiche degli iscritti ed alle loro scelte. Di recente, la richiesta di tali flussi informativi è stata significativamente ampliata includendo, tra gli altri, i dati in oggetto. Previndai chiede quindi alle aziende di fornire, per ciascun dirigente in servizio, il titolo di studio, il tipo di contratto applicato al rapporto di lavoro e la data di prima iscrizione alla previdenza complementare (AREA RISERVATA AZIENDE - FUNZIONE: Gestione Dati Dirigente). Per un eventuale invio massivo dei dati è stata predisposta anche un'apposita funzionalità di caricamento FTP per la quale è disponibile il relativo tracciato record. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non attivo, si richiede di comunicare il titolo di studio (AREA RISERVATA DIRIGENTI - FUNZIONE: Variazioni Anagrafiche). I dati, che vengono registrati solo a fini statistici, verranno acquisiti direttamente dal Fondo dopo la conferma dell'operazione: non è previsto alcun invio di modulistica cartacea. Considerando che il Fondo dovrà trasmettere a COVIP il flusso dei dati nei prossimi mesi, si invitano tutti gli iscritti (aziende e dirigenti interessati) a registrare quanto prima, nelle rispettive aree riservate del sito, le informazioni in oggetto. 9 19

11 FOCUS NEGATA A POSSIBIITÀ DI CONVERTIRE I PERMESSO DI SOGGIORNO OTTENUTO PER MOTIVI REIGIOSI IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER AVORO SUBORDINATO Per l articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

12 I QUESITO DE MESE Oggetto: CCN Commercio normativa scatti di anzianità nel caso di passaggio di livello Richiesta: Si richiede un parere normativo in merito all'adeguamenti degli scatti di anzianità in corrispondenza di un passaggio di livello. I CCN di riferimento è quello del Commercio. Dalla lettura dell art. 192 rif. CCN Commercio (2009) non modificato da rinnovi normativi, è emerso che un nostro cliente interpreta la valorizzazione dello scatto di anzianità al momento della maturazione (od anche dopo l avvenuto passaggio di livello nel triennio) nel seguente modo: Dato il passaggio di livello, in costanza di maturazione del prossimo scatto di anzianità il calcolo deve prevedere la moltiplicazione del numero scatti (sempre progressivo) per il valore dello scatto del nuovo livello al netto di quanto sino al momento percepito. Vorremmo sapere se tale interpretazione è sostenibile con riferimento alla normativa contrattuale vigente? Per la Risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

13 NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA INPS MESSAGGIO N DE 24 SETTEMBRE 2015: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo Dichiarazione reddituale. 1 - Premessa 'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'irpef per il medesimo anno. In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: - i titolari di pensione ed assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione; - i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell articolo 19 del D , n. 112 convertito in legge , n. 133; - i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1 gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v. circolare n. 108 del , p. 2); - i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per 12 19

14 la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell 8 febbraio 1999 e messaggio n del 23 luglio 1999). Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l assegno di invalidità sia stato liquidato con un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001). 3 - Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014 entro il 30 settembre 2015, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell IRPEF. Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari 'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore ad euro 6.511, 'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione. A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. e indennità e i gettoni di presenza di cui all articolo 82, commi 1 e 2, del TUE percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. messaggio n. 340 del , lettera B). Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1). Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000)

15 A norma dell articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). 4 - Redditi da dichiarare I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. 5 - Modalità di presentazione della dichiarazione I soggetti tenuti alla dichiarazione possono utilizzare il portale dell Istituto: - MODUI e procedere all invio on line, previa autenticazione con PIN. Il cittadino, una volta autenticatosi con PIN sul sito può accedere ai Servizi per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento e la Tipologia 2015 (dichiarazione redditi per l anno 2014). In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell Istituto: - MODUI, compilarlo ed inviarlo a mezzo PEC alla sede competente. 6 - Regime Sanzionatorio Ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all articolo 10 del D. gs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore. 7 -Dichiarazione a preventivo per l anno 2015 A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D. gs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al punto 5 del presente messaggio. e trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'irpef. Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del

16 e trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2015 resa a consuntivo nell'anno Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto. Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni. Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l anno precedente. 9 Pensionati iscritti alla gestione dipendenti pubblici Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità. Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato). Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1 gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall art. 72, comma II della "legge finanziaria 2001" n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi. In sede di compilazione telematica dell istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 legge n. 177/76). Pertanto gli interessati a tal fine potranno utilizzare le consuete modalità, ovvero avvalersi del modulo 503 AUT reperibile nel portale dell Istituto: - sezione MODUI, compilarlo e trasmetterlo a mezzo PEC alla sede competente

17 INPS MESSAGGIO N DE 2 OTTOBRE 2015: Cessione del quinto pensioni Aggiornamento tassi. Con decreto del 24 settembre 2015, il Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, rilevati dalla Banca d Italia ed in vigore per il periodo di applicazione 1 ottobre - 31 dicembre Per quanto sopra, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione il valore dei tassi applicati nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2015 sono i seguenti: Classi di importo in euro: Tassi medi Tassi soglia usura fino a 5.000,00 11,96 18,9500 oltre 5.000,00 11,06 17,8250 Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all articolo 10 della convenzione INPS, approvata con determinazione presidenziale n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue: TASSI SOGIA CONVENZIONAI PER CASSE DI ETA' DE PENSIONATO E CASSE DI IMPORTO DE PRESTITO Classi di età del pensionato (NOTA 1) Fino a 5.000,00 Oltre 5.000,00 fino a 59 anni 8,93 8, ,53 10, ,13 12,95 (1) e classi di età comprendono il compleanno dell età minima della classe; l età si intende a fine piano. e suddette modifiche sono operative con decorrenza 1 ottobre

18 RASSEGNA PERIODICA INAI - CIRCOARE N. 73 DE 23 SETTEMBRE 2015 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio Inail ha pubblicato la Circolare n. 73 del 23 settembre 2015 con le indicazioni in merito alla rivalutazione annuale delle prestazioni citate a decorrenza 1 luglio a circolare vista la Determina del Presidente 166 dell 11 maggio 2015 e in conseguenza dei decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015 (allegati alla circolare stessa) con i quali è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni per ognuno dei settori interessati, presenta i riferimenti retributivi, le misure, le retribuzioni massime e minime riguardanti la prima liquidazione e la riliquidazione

19 HRM aw è la nuova linea di servizi di Data Management HRM, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del avoro. HRM aw si articola nei seguenti servizi, presto accessibili tramite un nuovo portale dedicato: Newsletter settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro. News Flash, una notifica immediata via nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva. Approfondimenti video trimestrali durante i quali vengono riprese ed approfondite le novità più rilevanti emerse negli ultimi 3 mesi. Assistenza telefonica nell interpretazione normativa attraverso apposito numero. Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa. Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico dottrinale. Prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda, per Corsi On Demand su tematiche da voi scelte. Altre tipologie di consulenze come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste. Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale. Per avere maggiori informazioni sull offerta di servizi di Data Management HRM in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, potete contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it

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