Responsabilità civile del medico. Responsabilità, doveri, obblighi

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1 Responsabilità civile del medico Responsabilità, doveri, obblighi Che cosa significa?

2 Responsabilità civile del medico

3 il senso di colpa Il concetto di colpa ha origini antiche ed è legato all'etica. Nel nostro Paese, a forte tradizione cattolica, tutti conosciamo la definizione del Confesso : pensieri parole opere ed omissioni

4 La colpa nel diritto Per il diritto, la colpa non ha un contenuto psicologico o morale, bensì è definita come la violazione di una cautela, di una regola di comportamento che ha una funzione preventiva. Se la fonte di questa regola è di tipo sociale o, comunque, non formalizzata, si parlerà di COLPA GENERICA. In questa ipotesi il metro di misura per comprendere la colpa saranno i concetti di diligenza, prudenza e perizia.

5 La colpa nel diritto Negligenza, ovvero omesso compimento di un'azione doverosa, Imprudenza, ovvero inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità, Imperizia, ovvero negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni.

6 segue Se la fonte della regola è di natura giuridica o, comunque, formalizzata in testi normativi, allora si avrà a che fare con una COLPA SPECIFICA. In questo secondo caso, il metro di misura per comprendere la colpa saranno i concetti di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

7 Colpa penale e colpa civile

8 segue Nell'ordinamento penale, la colpa assume rilievo in funzione del quantum della pena, essendo legata all'elemento soggettivo del reato. Mentre il dolo presuppone la piena coscienza e intenzionalità dell atto da parte del soggetto, ai fini della individuazione della colpa il criterio di valutazione del comportamento dell agente è costituito dalla diligenza propria del buon padre di famiglia; Con tale concetto si intende la condotta che, con riferimento alla natura dell attività esercitata, può essere richiesta al soggetto secondo una retta coscienza sociale

9 Art c.c. L'art c.c. che regola la responsabilità degli esercenti le professioni intellettuali stabilisce che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. La norma è interpretata negli ultimi decenni in chiave sempre più restrittiva a carico del professionista che deve dimostrare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

10 All'obbligazione paraoggettiva L'attenuazione di responsabilità ex art c.c. è limitata dalla richiesta, in capo al professionista, di una scrupolosa attenzione, pretendendosi dallo specialista uno standard di diligenza superiore al normale, mentre non si consente al non specialista il trattamento di un caso altamente specialistico Nell'ambito degli atti ordinari della professione, pertanto, si chiede al danneggiato la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento c.d. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente La colpa medica giunge così a sfiorare una dimensione paraoggettiva della responsabilità o, quantomeno, una dimensione comunque "aggravata", in sintonia con le nuove frontiere del concetto di professionalità e imprenditorialità. Cass. n. 9471/2004

11 Medicina difensiva

12 La r.c. sanitaria in campo estetico: responsabilità contrattuale Art. 3 Legge 189/2012 c.d. Legge Balduzzi L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

13 segue: interpretazione giurisprudenziale Sebbene la norma sia preclara nell'inquadrare la responsabilità del medico nell'ambito della responsabilità aquiliana, la giurisprudenza in materia di medicina estetica pare orientata per mantenere la collocazione della responsabilità nel campo contrattuale. E ciò sul presupposto che il rapporto medico-paziente in tale ipotesi sia sempre contrattuale: la previsione di nuovo conio riguarda solo le ipotesi di responsabilità per cd. contatto e cioè le ipotesi (al confine tra contratto e torto) in cui manchi un rapporto contrattuale diretto tra paziente danneggiato e sanitario oppure un rapporto contrattuale atipico di spedalità. Nella fattispecie, medico e paziente si erano accordati per l intervento ed avevano stipulato uno specifico rapporto negoziale: scatta allora, in via esclusiva, la previsione di cui all art c.c. Trib. Varese sent. n del 26/11/2012

14 Onere della prova e principio della vicinanza della prova L'onere della prova a carico del medico è particolarmente gravoso perché in r.c. sanitaria si applica la regola della responsabilità contrattuale che prevede per il paziente la necessità di provare l'evento dannoso e l'imputabilità dello stesso al medico curante Il principio di vicinanza della prova fa sì che sia il soggetto cui è più agevole la dimostrazione di un fatto a doverne dare la prova Tali principi applicati dalla giurisprudenza in materia di medmal implicano che sia il medico a dover dimostrare di essersi comportato secondo la diligenza del miglior professionista in materia e di non aver potuto prevedere e impedire l'evento dannoso

15 Dall'obbligazione di mezzi all'obbligazione di risultato Al medico chirurgo che svolge attività professionale volta al miglioramento estetico spesso si attribuisce la responsabilità per il solo fatto di non aver conseguito il risultato atteso, imputando oggettivamente tale presunto inadempimento al medico: infatti, chi si rivolge al chirurgo plastico per finalità puramente estetiche intende rimuovere un difetto, non curare una malattia e intende conseguire un risultato preciso, precipuo e determinato, ed a tale volontà di norma aderisce il chirurgo, non di rado proponendo al paziente anche diverse soluzioni circa i risultati conseguibili. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura. Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 399 del 24 dicembre 2012

16 Il medico e le strutture

17 Il rapporto medico-casa di cura Spesso, in caso di interventi complessi, il medico estetico esercita l'attività libero professionale all'interno di strutture sanitarie di sua fiducia. In tale occasione si instaura un duplice rapporto: tra il medico e il paziente e tra la struttura ed il paziente. In entrambi i casi siamo nell'alveo della responsabilità contrattuale.

18 Il rapporto medico-casa di cura Occorre ricordare che, per giurisprudenza ormai unanime, il medico e la casa di cura sono solidalmente responsabili nei confronti del paziente Tuttavia il rapporto interno medico-casa di cura non è sempre equilibrato Nel rapporto interno, infatti, la responsabilità può essere ripartita con rivalsa di un soggetto nei confronti dell'altro per quanto sia tenuto a pagare al paziente in virtù della solidarietà: più spesso, sarà la casa di cura a rivalersi sul medico, in quanto la responsabilità diretta della struttura sussiste solo per fatto ad essa imputabile (mancato assolvimento delle obbligazioni relative al contratto di degenza, alberghiero, infermieristico, ecc.)

19 segue la casa di cura non è mai assicurata per l'attività del medico libero professionista che ivi opera E' importante ricordare che il medico è direttamente responsabile nei confronti del paziente per eventuali carenze nelle dotazioni della struttura. La struttura deve essere scelta per la sua idoneità rispetto allo specifico intervento da affrontare e le sue dotazioni devono essere oggetto di consenso informato. e.g.: in ipotesi di chirurgia estetica ricostruttiva l'assenza di strumentazione per la rianimazione è fonte di responsabilità diretta del medico che ha proposto la casa di cura per lo svolgimento dell'intervento.

20 I danni risarcibili

21 Il principio dell'integrale risarcimento del danno Cass. n. 9238/2011: in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, il principio per cui il risarcimento deve ristorare integralmente il danno subito, impone di tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi.

22 I danni risarcibili Le tipologie di danno risarcibile in materia sono: - Il danno da mancato o non idoneo consenso informato che implica il configurarsi per eventuali danni fisici funzionali dell'ipotesi di lesioni personali - Il danno estetico (mai coperto assicurativamente) - Il danno funzionale all'organo o agli organi interessati - il danno per lo stato ansioso/depressivo conseguente al danno estetico, purché raggiunga una concretezza tale da configurarsi come patologia

23 Il danno da mancato o non idoneo consenso informato La mancanza di informazione o una carente informazione al paziente non è di solito fonte di per sé di danno risarcibile, soprattutto se il medico dimostri che l'intervento è stato svolto correttamente e che non vi erano alternative percorribili rispetto alla scelta effettuata (Cass. n del 9/10/2010). Tuttavia, in caso di responsabilità da intervento estetico le carenze nel consenso informato sono potenzialmente sempre causa di danno, poiché è facilmente dimostrabile per il paziente (anche sulla base del senso comune, o id quod plerumque accidit) che qualora fosse stato correttamente informato, e.g. dell'alta possibilità di esiti cicatriziali, non si sarebbe sottoposto al trattamento medico.

24 Il danno estetico, funzionale e relazionale Il danno estetico è una componente del danno non patrimoniale come il danno morale, biologico, esistenziale et c. In caso di lesione di bene costituzionalmente garantito (come quello alla salute e all'integrità psicofisica) il danno morale può essere autonomamente risarcito solo in assenza di altre poste di danno, in caso contrario il danno estetico, biologico, alla vita di relazione ed esistenziale, saranno valutati all'interno della componente del danno non patrimoniale attraverso una personalizzazione dello stesso Tale personalizzazione esclude ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico e tiene conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, delle gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno Cass. n /2012

25 Pronto soccorso

26 Pronto soccorso Le richieste risarcitorie sempre crescenti da parte di pazienti insoddisfatti inducono spesso i medici ad attuare forme di medicina difensiva che talora, può essere foriera di danni quando implica la sottoposizione del paziente ad esami inutili, pericolosi o dolorosi prescritti per una eccessiva scrupolosità derivante dalla preoccupazione di essere coinvolti in un giudizio. La difesa più idonea riguarda minimi accorgimenti che possono evitare un successivo contenzioso.

27 segue La redazione del consenso informato insieme ad un legale consente di ottenere un testo che sia conforme non solo ai protocolli medici per ogni singolo trattamento, ma anche agli orientamenti giurisprudenziali in materia. La conseguenza è lo spostamento dell'onere della prova sul paziente che, a fronte di un consenso informato chiaro, semplice, completo, non di dimensioni abnormi, dovrà dimostrare di non essere stato messo in condizioni di comprenderlo appieno

28 ... segue Poiché il risultato estetico non costituisce un dato assoluto (Corte d Appello di Roma sent ), ma deve essere valutato in rapporto alla situazione pregressa del paziente ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalla tecnica operatoria, è buona norma previo ottenimento di idoneo consenso ad hoc documentare doviziosamente lo stato del paziente prima e dopo il trattamento

29 segue Il medico dovrebbe valutare con estrema attenzione la struttura sanitaria in cui decide di operare, il tipo di dotazioni presenti, la qualità della strumentazione e del personale infermieristico, ove faccia ricorso a paramedici in organico alla clinica. Siffatti elementi dovrebbero rientrare in apposita sezione del consenso informato anche se siano oggetto già di apposita modulistica predisposta per la struttura sanitaria.

30 Grazie per l'attenzione Avv. A.Luca Cesareo Avv. Elisa Boeri Via Bacigalupo 4/ Genova

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