CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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1 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa Roma, 15 marzo 2010 N. 11-C-2010 Ill.mi Signori Avvocati URGENTE via PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI PER IL TRAMITE DEI C.O.A. DISTRETTUALI PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE PRESIDENTE DELL O.U.A. PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN AMBITO CONGRESSUALE e, per conoscenza : COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE L O R O S E D I Cari Presidenti, nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di «attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali». Il decreto entrerà in vigore il 20 marzo prossimo. Come è stato già comunicato, il Consiglio Nazionale forense ha istituito un apposita Commissione (per lo studio della mediazione e della conciliazione) per fornire agli Ordine le informazioni e il supporto necessario a gestire il procedimento di mediazione disciplinato dalle nuove norme.
2 In quest ottica è necessario innanzitutto segnalare che l art. 4, 3 comma del decreto prevede che l avvocato informi l assistito delle possibilità di conciliare la lite, sanzionando l omissione con l annullabilità del contratto d opera concluso. Vi trasmetto pertanto il materiale predisposto dall Ufficio Studi sul tema, comprensivo dei relativi modelli di informativa. Il materiale è pubblicato nel sito ufficiale del Consiglio nazionale forense ; si suggerisce, al riguardo, l opportunità della pubblicazione sui siti e sui bollettini d informazione degli Ordini forensi territoriali, al fine di assicurare la maggiore divulgazione possibile. Con i più cordiali saluti avv. prof. Guido Alpa - via del Governo Vecchio, Roma - tel fax
3 L obbligo di informativa previsto dall art. 4, 3 comma del d.lgs. n. 28/2010 SOMMARIO: 1. La previsione di legge 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari. 3. Modello di informativa sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa. 1.- La previsione di legge. L art. 4, 3 comma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che: «all atto del conferimento dell incarico, l avvocato è tenuto a informare l assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L avvocato informa altresì l assistito dei casi in cui l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l avvocato e l assistito è annullabile. Il documento che contiene l informazione è sottoscritto dall assistito e deve essere allegato all atto introduttivo dell eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione». La previsione entrerà in vigore il 20 marzo prossimo e a tal fine, per gli incarichi assunti a partire da tale data, sarà necessario predisporre la modulistica necessaria all adempimento dell obbligo di legge. Si precisa che l informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta. 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari. L informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all atto di conferimento dell incarico. In tale momento l Avvocato dovrà informare l assistito: a) della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili; 3
4 b) dell obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. c) delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Ed in particolare che: - ai sensi dell art. 17, 2 comma, «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura». - ai sensi del 3 comma della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente dall imposta di registro entro il limite di valore di euro, altrimenti l imposta è dovuta per la parte eccedente»; - ai sensi del 5 comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato»; - ai sensi dell art. 20, 1 comma «alle parti che corrispondono l indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d imposta commisurato all indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d imposta e ridotto della metà». Il documento che contiene l informazione deve essere sottoscritto dall assistito e deve essere allegato all atto introduttivo del giudizio. 3. Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa. 4
5 Si propone un modello di informativa, distinto dall atto di conferimento della procura della liti, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa. Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato dall Avv , in ossequio a quanto previsto dall art. 4, 3 comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28, 1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e (indicazione della controparte) in relazione a (indicazione della lite); nonché dell obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 3. dei benefici fiscali connessi all utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovarsi di un credito d imposta commisurato all indennità corrisposta all Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall imposta di registro entro il limite di valore di euro e che in caso di valore superiore l imposta è dovuta solo per la parte eccedente. 5
6 Luogo e data, (Sottoscrizione dell assistito) (Sottoscrizione dell Avvocato) Si consiglia infine di indicare nell atto di conferimento della procura il riferimento all avvenuta informazione, secondo lo schema che segue: Modello di procura alle liti. ««Il sottoscritto nato a il e residente a in Via n., C.F., informato ai sensi dell art. 4, 3 comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo» 6
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