Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità
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- Gennara Agostini
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1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N Gestione della crisi d impresa Analisi dei percorsi di regolazione della crisi Categoria: Imprese Sottocategoria: Varie La crisi rappresenta una fase fisiologica della vita dell impresa: ecco perché è fondamentale saperla affrontare. Il nostro ordinamento appresta una serie di misure a sostegno della crisi che possono essere un valido aiuto per la denuncia tempestiva della crisi. Si ricorda infatti che uno dei più importanti aspetti nella gestione della crisi è la tempestività con la quale la stessa è affrontata: procrastinare, in molti casi, significa semplicemente aggravare la situazione e dirigere l impresa verso una situazione di insolvenza,, quindi verso il fallimento. Premessa Accade purtroppo sempre più spesso che i clienti di studio si trovino in una situazione di crisi aziendale e chiedano al professionista che li assiste una consulenza estremamente specifica. In tal caso, il primo passo che il professionista deve compiere va verso la comprensione dello stato della crisi, che può concretizzarsi in un semplice declino (inteso come lieve perdita della capacità reddituale) fino ad arrivare a un vero e proprio stato di dissesto, che si ha quando la condizione di squilibrio è talmente grave da non consentire alcuna forma di risanamento. 1
2 DECLINO INEFFICIENZE SQUILIBRI EMERSIONE DI PERDITE NELLA GESTIONE STATO DI CRISI RISCHIO DI INSOLVENZA STATO DI INSOLVENZA DISSESTO A seconda del livello di gravità della crisi dovranno essere poste in essere misure differenti. Tuttavia, in alcuni casi, la crisi è irreversibile e l unica soluzione appare essere la cessione dell azienda o il ricorso alla procedura fallimentare. Il secondo passo che il professionista deve compiere va quindi verso l analisi della cause della crisi. CAUSE DELLA CRISI CAUSE INTERNE: politica finanziaria errata, insufficienti capacità del management, controllo finanziario inadeguato, organizzazione carente, strategie di vendita sbagliate CAUSE ESTERNE: mutamenti strutturali nella domanda, cambiamenti nei competitor, cambiamenti nella tecnologia, variazione dei prezzi Soluzione più semplice: basterà apportare le giuste modifiche interne (es. cambio del management) Soluzione più difficile, in quanto dipende da variabili esterne In considerazione di quanto sopra, l imprenditore deve essere pronto ad affrontare la situazione di crisi. Si ricorda, infatti, che, in linea generale, la crisi è un fenomeno fisiologico nella vita dell impresa, pertanto l imprenditore non dovrebbe essere colto impreparato dalla stessa. 2
3 Nella gestione della crisi devono tuttavia essere seguiti 3 importanti principi: GESTIONE DELLA CRISI: PRINCIPI DI RIFERIMENTO EFFICIENZA: occorre adottare le soluzioni che meglio consentono l allocazione delle risorse aziendali TEMPESTIVITÀ: è fondamentale affrontare la crisi non appena la stessa si manifesta: procrastinare significa perdere la fiducia dei creditori e degli altri soggetti esterni EQUITÀ: occorre tener conto di tutti i soggetti esterni portatori di interesse e non solo di coloro che esercitano il controllo I percorsi di regolazione della crisi nel nostro ordinamento Nel nostro ordinamento due sono le strade che possono essere percorse per la soluzione della crisi. PERCORSI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI D IMPRESA SOLUZIONE GIUDIZIALE. (solo per i soggetti fallibili) PRO: 1. ufficialità della procedura CONTRO: 1. tempi lunghi 2. basse prospettive di recupero 1. concordato preventivo 2. fallimento 3. liquidazione coatta amministrativa 4. amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi soluzioni ibride sono: 1. l accordo di ristrutturazione dei debiti 2. la transazione fiscale SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE. PRO: 1. procedure più snelle ed elastiche; 2. procedure meno costose CONTRO: 1. necessaria una massiccia adesione dei creditori; 2. mancanza di una struttura pubblica di controllo; 3. mancanza di un riconoscimento dal parte dell ordinamento. 1. piano di risanamento attestato di cui all art. 67, comma 3, lettera d), della L.F.; 2. altre forme non individuate dagli istituti della legge fallimentare (accordi stragiudiziali, ecc). 3
4 In questa sede si ritiene necessario ricordare che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo soltanto gli imprenditori che esercitano un attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono inoltre soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro ; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro ; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro Crisi da sovraindebitamento delle imprese non fallibili Prima di iniziare la trattazione degli ordinari strumenti di regolazione della crisi d impresa, si ritiene essenziale ricordare che i soggetti non fallibili in perdurante squilibrio economico, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Le procedure riguardano soltanto i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) e sono disciplinate dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dall art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n Le procedure sono: l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore; il piano del consumatore, il quale è comunque volto al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori. 4
5 L iter da seguire può essere così riassunto: Il debitore presenta istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito. Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia fattibile (cioè realizzabile). Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione. accordo di ristrutturazione dei debiti piano del consumatore È richiesto l accordo con i creditori Il tribunale provvede quindi all'interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti. in questo caso non è necessario l'accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del tribunale. È comunque richiesta la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso. Il Giudice fissa la data dell udienza con decreto. Da tale decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto Il giudice omologa il piano quando: 1. verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.); 2. esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere; 3. esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. 5
6 sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall esecuzione dell accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore. Soluzione stragiudiziale alla crisi d impresa Le soluzioni stragiudiziali alla crisi d impresa hanno trovato formale riconoscimento nell art.67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare, nel quale troviamo scritto: Non sono soggetti all'azione revocatoria: [ ] d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; Come può desumersi da quanto appena esposto, le caratteristiche principali del piano attestato di risanamento sono le seguenti: 6
7 È un atto unilaterale; non deve essere accettato dai creditori (anche se nella pratica è comunque richiesto il consenso dei principali creditori) PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO È esclusivamente finalizzato al risanamento, al fine di poter continuare l attività Stato di pre-insolvenza: no stato di insolvenza! Non sono richieste particolari forme di pubblicità, per cui può rimanere nelle mani dell imprenditore. Nessun intervento del Giudice o dello Stato: tutto governato dall imprenditore Si ribadisce che il piano attestato di risanamento non è una procedura concorsuale, per cui non troveranno applicazione le disposizioni in tema di prededuzione (sebbene gli atti non possano essere revocati). Se una banca decide di erogare un ulteriore finanziamento, in assenza di altre garanzie, lo stesso andrà collocato tra i crediti chirografari in caso di successivo fallimento. È ovvio come questa previsione scoraggi la nuova concessione di credito in queste situazioni. Il piano dovrà pertanto descrivere una strategia di risanamento, illustrando possibili soluzioni alla crisi d impresa. In generale, possono essere individuate due macroaree di intervento, una di carattere interno, l altra di carattere esterno. 7
8 PIANO DI RISANAMENTO: CONTENUTI Interventi di carattere esterno nuovi apporti di patrimonio netto; riscadenziamento dei debiti; la conversione dei crediti in capitale di rischio; la remissione di debiti; il pagamento in percentuale di parte del debito con rinuncia al credito residuo della controparte; datio in solutum di beni; accollo dei debiti da parte di altri soggetti. Interventi di carattere interno - dismissione beni strumentali non essenziali - riduzione del personale - riduzione dei costi di produzione Responsabilità del professionista attestatore In generale può ritenersi che le responsabilità in capo al professionista attestatore siano maggiori di quelle che potrebbero sorgere nell ambito di altre procedure concorsuali, in quanto, in questo caso, non vi è alcun intervento esterno da parte del Tribunale o dei creditori. Inoltre, manca qualsiasi disposizione normativa in tema di forma e contenuto del piano attestato ex art. 67 L.F. Alla luce di quanto sopra, le responsabilità del professionista attestatore possono essere così delineate: 8
9 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: il professionista risponde nei confronti della società in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell art c.c. Responsabilità professionista attestatore RESP. EXTRACONTRATTUALE: il professionista risponderà nei confronti di ogni singolo creditore che sia stato leso dalle dichiarazioni infedeli rese ai sensi dell art del codice civile in materia di risarcimento per fatto illecito, nel caso in cui siano dimostrati nesso di causalità e colpa. RESPONSABILITÀ PENALE: Il nuovo art. 236bis della legge fallimentare prevede che il professionista che espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da a euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena e' aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla metà. Accordo di ristrutturazione dei debiti Gli accordi di ristrutturazione sono stati introdotti nel nostro ordinamento per trovare una soluzione che unisse la flessibilità delle soluzioni stragiudiziali ai vantaggi della stabilità e della certezza giuridica delle soluzioni giudiziali. Rappresenta pertanto una soluzione ibrida, attraverso la quale il debitore in stato di crisi ha la possibilità di raggiungere autonomamente un accordo con i creditori, che viene sottoposto all'autorità giudiziaria per l'omologa solo quando sia stato espresso il consenso da parte dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Proprio per la sua natura ibrida, l accordo di ristrutturazione dei debiti prevede pertanto due fasi, una stragiudiziale e l altra giudiziale. 9
10 FASE 1: STRAGIUDIZIALE Il debitore trova un accordo con i creditori al fine di poter pervenire a un accordo per il risanamento dell impresa FASE 2 : GIUDIZIALE L accordo raggiunto viene pubblicato sul Registro delle imprese ed è soggetto alla procedura di omologazione Queste le principali caratteristiche: può essere richiesto dall imprenditore in stato di crisi (e non in stato di insolvenza) Deve essere garantito il pagamento dei creditori estranei all'accordo entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non scaduti alla data dell'omologazione. Non è richiesto il rispetto del principio della par condicio creditorum ACCORDO DI RISTR. DEI DEBITI Può essere richiesto il blocco delle azioni esecutive nella fase delle trattative con i creditori Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Non è previsto un contenuto specifico per gli accordi di ristrutturazione dei debiti per cui, assolto l onere della prova scritta, il debito può essere ristrutturato mediante concessione di dilazione di pagamento, estinzione totale o parziale dell'obbligazione, abbattimento degli interessi, rilascio di nuove garanzie, o qualsiasi altro strumento. Può essere presentata domanda di concordato all'esito di un preaccordo di ristrutturazione dei debiti. 10
11 La disciplina in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti è molto scarna, essendo racchiusa in un unico articolo (art. 182 bis L.F.). Le linee guida da seguire per richiedere l omologa dell accordo di ristrutturazione possono tuttavia essere così individuate: ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE: PROCEDIMENTO L'imprenditore in stato di crisi deposita presso la cancelleria del Tribunale competente il ricorso, allegando la documentazione richiesta. Dovrà altresì essere allegata una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Anche in questo caso, il professionista attestatore non è esente da responsabilità. Ricorrono infatti: - responsabilità contrattuale verso il debitore per dolo o colpa grave; - responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; - responsabilità penale. La transazione fiscale L istituto della transazione fiscale è stato proposto a supporto del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti: pertanto non può essere considerato un procedimento autonomo. Ciò significa, altresì, che possono accedere alla transazione fiscale solo 11
12 l imprenditore commerciale individuato secondo i parametri dell art. 1 L.F. Possono formare oggetto di transazione il pagamento dei seguenti tributi. Transazione fiscale: oggetto I tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori (interessi, indennità di mora, sanzioni amministrative per violazioni tributarie). Sono pertanto esclusi i tributi locali (ad esempio, Imu, Tarsu, Tosap, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) in quanto non amministrati dalle Agenzie. I contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell Unione europea (es. recupero di aiuti di Stato) L IVA NON può formare oggetto di transazione fiscale (Cassazione con le sentenze n e del 4 novembre 2011) Sempre con riferimento all oggetto della transazione si ricorda che se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole Si ricorda che i crediti tributari possono essere falcidiati anche in sede di concordato preventivo senza la necessità di richiedere la transazione fiscale prevista dall art. 182-ter della L.F. È questo un importante principio espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze n e del 4 novembre
13 TRANSAZIONE FISCALE: PROCEDURA copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale per l ammissione alla procedura di concordato preventivo, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163 per l apertura della procedura, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale Le soluzioni giudiziali alla crisi d impresa Le soluzioni giudiziali alla crisi di impresa sono: 1. concordato preventivo; 2. fallimento; 3. liquidazione coatta amministrativa; 4. amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. IL CONCORDATO PREVENTIVO Per poter accedere al concordato preventivo l'imprenditore deve possedere i seguenti requisiti: 1) deve rientrare nelle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 della L.F.; 2) deve trovarsi in uno stato di crisi, ovvero una situazione meno grave rispetto a quella dell insolvenza. 13
14 Attraverso il concordato preventivo l imprenditore propone ai creditori un piano di risanamento Il piano presentato dall'imprenditore in crisi può essere formulato liberamente. In generale, l imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo é proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il debitore deve presentare, con il ricorso, la seguente documentazione: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 14
15 e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; f) relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. CONCORDATO IN BIANCO L'imprenditore può depositare il ricorso contenente: 1. la domanda di concordato; 2. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; riservandosi di presentare la proposta, il piano e la restante documentazione entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa, il debitore può decidere di depositare domanda di ristrutturazione dei debiti. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine per la presentazione della documentazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale. 15
16 IL CONCORDATO PREVENTIVO: PROCEDURA Il debitore presenta con ricorso domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo la domanda di concordato è pubblicata a cura del cancelliere presso il registro imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Qualora il Tribunale verifichi che non sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo, sentito in camera di consiglio il debitore, dichiara l'inammissibilità dello stesso. Se invece il Tribunale riscontra la completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda, con decreto nomina il giudice delegato; nomina il commissario giudiziale (se non già nominato in fase di preconcordato); dispone la convocazione dei creditori nei 30 giorni dalla data del provvedimento affinché possano approvare o meno la proposta stessa; stabilisce il termine, non superiore a 15 giorni, entro il quale il debitore deve depositare una determinata somma per far fronte agli oneri dell'intera procedura. Il decreto che dichiara aperta la procedura di concordato viene comunicato al Registro delle Imprese per l iscrizione Dalla pubblicazione del ricorso presso il registro imprese decorre l'inefficacia verso i creditori concorsuali delle azioni esecutive e cautelari. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata L'adunanza dei creditori è presieduta dal Giudice delegato e durante la stessa il commissario giudiziale illustra la sua relazione (depositata in cancelleria almeno tre giorni prima) e le proposte definitive del debitore. 16
17 A conclusione della trattazione in merito agli istituti del piano di risanamento attestato, dell accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, si ricorda che il D.L. 83/2012 ha introdotto l art. 236-bis LF, il quale prevede, a carico del professionista che nelle relazioni o attestazioni ai fini dei piani di risanamento o ai fini del concordato (art. 67, 161, 182-bis, 182-quinquies, 186-bis) espone informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti, la reclusione da due a cinque anni e la multa da Euro ad Euro Se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue danno per i creditori, la pena è aumentata fino alla metà. Gli esiti della crisi d impresa Al termine di quanto appena visto, risulta necessario analizzare gli esiti dei percorsi di regolazione della crisi d impresa. LIQUIDAZIONE ATOMISTICA: Rappresenta la peggiore soluzione per tutti i soggetti coinvolti nella crisi. Infatti tutti i beni materiali venduti singolarmente hanno un valore inferiore rispetto al complesso aziendale. Inoltre i beni immateriale non sono monetizzabili. ESITI CESSIONE DELL AZIENDA: consente un più fruttuoso realizzo, non solo per il debitore ma anche per tutti gli altri soggetti che gravitano intorno alla vita dell impresa: i dipendenti potrebbero infatti conservare i rapporti di lavoro, i fornitori potrebbero veder proseguire i rapporti di fornitura, ecc. RISANAMENTO: in assoluto è la soluzione preferibile ma anche la più difficile da realizzare. Infatti, molto spesso gli imprenditori tendono ad occultare lo stato di crisi, così che, quando la stessa emerge, è molto difficile addivenire al risanamento. 17
18 Un breve riepilogo Viene di seguito proposto un breve riepilogo di quanto finora esposto. Piano di risanamento PRO Procedura libera, senza controlli da parte del Tribunale ed estremamente flessibile; Il piano può rimanere nelle mani del debitore senza che sia necessaria alcuna forma di pubblicità; non è richiesto il rispetto della par condicio creditorum; CONTRO Ai crediti sorti in vigenza del piano non è riconosciuta la natura prededucibile; non è prevista la transazione fiscale; nessun blocco per la azioni esecutive ed individuali. in caso di successivo fallimento è comunque prevista l esenzione da revocatoria. Accordi di ristrutturazione dei debiti non è richiesto il rispetto della par condicio creditorum; è ammessa la transazione fiscale; è sufficiente l accordo con il 60% del creditori; è comunque previsto il controllo del Tribunale, sebbene sia solo formale; i creditori che non aderiscono all accordo devono essere integralmente pagati; il blocco delle azioni esecutive e cautelari è limitato a un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 18
19 Concordato preventivo I crediti sorti durante la procedura hanno natura prededucibile; Dalla pubblicazione del ricorso presso il registro imprese decorre l'inefficacia verso i creditori concorsuali delle azioni esecutive e cautelari; Tempi più lunghi; rischio di successiva dichiarazione di fallimento qualora la proposta non venga approvata. Controllo del Tribunale più forte; - Riproduzione riservata - 19
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