Considerazioni in ordine alla proposizione della domanda di condanna generica

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1 Considerazioni in ordine alla proposizione della domanda di condanna generica SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Cenni sui caratteri della sentenza di condanna generica. 3. Modalità di proposizione della domanda di condanna generica e opposizione del convenuto. 4. Conclusioni. 1. Nell intraprendere un azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante, ad esempio, da atti di concorrenza sleale non è sempre agevole per l attore la quantificazione preventiva dei danni stessi. Si potrebbe rivelare strategicamente più efficace la scelta di promuovere il giudizio senza predeterminare il quantum, anche al fine di ottenere uno strumento di rafforzamento anticipato del credito. Come è noto, i tempi della giustizia civile ormai biblici impediscono una compiuta ed effettiva realizzazione del diritto di credito dell attore che ha ragione, il quale molto spesso vede frustrato il proprio diritto a causa dei tempi del processo. Come verrà tra breve illustrato, la sentenza di condanna generica costituisce un valido strumento per ottenere in tempi tutto sommato rapidi un forma di tutela che potremmo definire anticipata per il creditore 1. In molte occasioni, invero, la realtà processuale consente l accertamento del diritto al risarcimento del danno senza la necessità di una complessa attività istruttoria. Allo stesso tempo però l accertamento del quantum si può presentare alquanto complicato e richiedere l esperimento di molteplici mezzi istruttori, andando così ad incidere sui tempi del processo. Il presente lavoro si propone di tracciare brevemente le linee essenziali dell istituto della condanna generica, soffermandosi in particolare sui vantaggi di un tale tipo di provvedimento giudiziale e soprattutto in ordine alla problematica relativa alla possibilità di avanzare nel medesimo giudizio una domanda di condanna generica in alternativa ad una domanda di condanna specifica. 2. Punto di partenza della presente indagine è il dato normativo offerto dal codice. L art. 278 c.p.c. consente infatti al giudice, qualora vi sia istanza di parte, e sia già accertata la sussistenza di un diritto, se pur ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, di pronunciare sentenza di condanna generica 2 alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. 1 In tal senso V. anche MONTESANO, Condanna. I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., VII, Roma, 1989, p. 4. Analogamente V. CALAMANDREI, La condanna generica ai danni, in Riv. dir. proc., 1933, p. 382, l A. però ravvisa nella stessa un provvedimento di tipo cautelare. 2 In generale sulla sentenza di condanna generica VASSALLI, La sentenza condizionale, Roma, 1918, passim; ROGNONI, Condanna generica e provvisionale ai danni, Milano, 1961, passim; SATTA, Condanna (dir.proc.civ.) b) Condanna generica, in Enc. dir., Milano, 1961, VIII, p. 720 ss.; ID., Commentario al codice di procedura civile, II, 1, Milano, 1959/60, p. 323 ss.; ID., La condanna generica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, p ss.; CARRATTA, Condanna generica, in Enc. giur., VII, Roma, 1997, p. 1 ss.; MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva, Napoli, 1965, p. 44; ID., Condanna. I) Diritto processuale civile, cit., p. 1 ss.; ID., Condanna senza liquidazione e condanna generica, in Giur. it., 1986, p. 771; GUALANDI, Domanda di condanna generica e richiesta del convenuto di accertamento contestuale dell an e del quantum, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, p ss.; TOMEI, La sommarietà delle condanne parziali, in Riv. dir. proc., 1996, p. 350 ss.; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Torino, 2006, p. 69 ss.; PROTO PISANI, Appunti sulla tutela di condanna, in Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, p

2 La norma richiamata disciplina espressamente l ipotesi di frazionamento del medesimo giudizio in due fasi 3 ; in realtà è possibile che l attore chieda la pronuncia di condanna generica, riservandosi la possibilità di avviare un secondo autonomo ed eventuale giudizio per il quantum 4. Ovviamente, in tale evenienza il provvedimento con cui verrà assunta la condanna generica assumerà le vesti di sentenza definitiva. La domanda di condanna generica presuppone l accertamento del diritto controverso, e quindi nel caso in esame l esistenza di atti di concorrenza sleale. Attraverso la pronuncia di una condanna generica si realizza, quindi, una scissione tra la pronuncia sull an del risarcimento e quella sul quantum 5. Ciò, come appena evidenziato, si verifica qualora nel corso del giudizio venga delineato con certezza l an della domanda di condanna ma non ancora il quantum, il quale richiede ulteriore attività istruttoria. È evidente come tale tipo di condanna presenti elementi di specialità 6, rispetto alla condanna in senso lato 7. In primo luogo, pur trattandosi di condanna, essa non è tuttavia idonea a costituire titolo esecutivo, per l ovvia ragione che manca del profilo del quantum 8. L art. 474 c.p.c. precisa, infatti, che l esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, e tale ovviamente non può essere la sentenza di condanna generica, dove per definizione manca la quantificazione del credito. Sul punto si evidenzia come la giurisprudenza 9 ritenga, tuttavia, che la condanna generica, pur non potendo dare impulso all esecuzione forzata, possa essere utilizzata, nel procedimento per ingiunzione di pagamento, come atto scritto idoneo a fondare la prova dell esistenza del diritto fatto valere, suscettibile poi di essere provato nel suo ammontare con altri e diversi documenti. 3 CARPI, COLESANTI, TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2009, p In tal senso si è espresso un consolidato orientamento giurisprudenziale, V. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2005, n , in Giust. civ. Mass., 2005, pp. 7-8; Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4653, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 564; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2000, n , in Giust. civ. Mass., 2000, p. 2407; Cass. civ., sez. un., 23 novembre 1995, n , in Giust. civ. Mass., 1995, fasc. 17. In senso conforme Cfr. in dottrina LUISO, Diritto processuale civile, II, Milano, 2007, p. 186; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Le tutele, Padova, 2008, pp ; MANDRIOLI, op.cit., p In questo senso MANDRIOLI, ivi. 6 Così MANDRIOLI, op.cit., p. 71. In dottrina la questione della natura della condanna generica è stata oggetto di un lungo dibattito. La tesi prevalente conferisce natura di condanna al provvedimento giudiziale in discorso, V. SATTA, Condanna (dir.proc.civ.) b) Condanna generica, cit., p. 722; MICHELI, Corso di diritto processuale civile, I, Milano, 1959, p. 52; MANDRIOLI, ivi; MONTELEONE, Diritto processuale civile, Padova, 2002, p. 524; BOVE, Lineamenti di diritto processuale civile, Torino, 2006, p. 73. Tuttavia non sono mancate prese di posizione contrapposte, da un lato, infatti, vi era chi sosteneva la natura cautelare della sentenza di condanna generica, così CALAMANDREI, La condanna generica ai danni, cit., p. 357, dall altro chi come FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione, I, Primo grado, Torino, 1989, p. 293 ss.; CONSOLO, op.cit., p. 121; CARRATTA, op.cit., p. 7 ss.; BALENA, Elementi di diritto processuale civile, I, Bari, 2006, p. 40, ne rivendicavano la natura di mero accertamento stante l inidoneità a costituire titolo esecutivo. Infine, CARNELUTTI, Condanna generica di risarcimento dei danni, in Riv. dir. proc., 1952, p. 324, parlava di mezza condanna. 7 In generale sull azione di condanna V. CALAMANDREI, La condanna, in Studi sul processo civile, III, Padova, 1934, p. 188; MANDRIOLI, L azione esecutiva, Milano, 1955, p. 277 ss.; MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva, cit., p. 19 ss.; PROTO PISANI, Sentenza di condanna, in Dig. disc. priv. sez. civ., XVIII, Torino, 1998, p. 295 ss.; ID., Appunti sulla tutela di condanna, cit., passim. 8 Cfr. PROTO PISANI, op.cit., p Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2003, n. 8915, in Giust. civ. Mass., 2003, p. 6; Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1996, n. 1741, in Giust. civ. Mass., 1996, p. 294; Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 1993, n. 4368, in Giust. civ. Mass., 1993, p

3 In secondo luogo, la sentenza di condanna generica è valido titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore ai sensi dell art c.c., che si riferisce espressamente alla condanna al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente 10. Con la particolarità che il soggetto che ha ottenuto la condanna speciale di cui si discute potrà iscrivere detta ipoteca giudiziale per l ammontare che egli stesso in via unilaterale determina 11, sotto la propria responsabilità 12. In tale prospettiva, è interessante l opinione di autorevole dottrina che vede nella condanna generica un valido strumento di pressione psicologica sul debitore, al fine di indurlo ad una transazione sul quantum, grazie alla funzione coercitiva che l ipoteca giudiziale può esercitare per il fatto che la somma per cui la stessa viene iscritta è determina dal creditore 13. Parte della dottrina e della giurisprudenza 14 ritengono, altresì, che stante la natura di condanna del provvedimento in discorso, lo stesso consenta di convertire la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno in decennale, qualora per quel diritto esistesse una prescrizione di minore durata e qualora la sentenza di condanna generica sia passata in giudicato ai sensi dell art c.c. In virtù di tale disposizione normativa, infatti, le sentenze di condanna e come abbiamo appena evidenziato, anche quelle generica dotate di autorità di cosa giudicata producono l effetto di trasformare la prescrizione breve a cui sia assoggettato il diritto controverso in prescrizione ordinaria decennale. Infine, va evidenziato che la sentenza di condanna generica, in caso di prosecuzione del giudizio per il quantum, costituisce un ipotesi di sentenza non definitiva e come tale è soggetta ad un particolare regime di impugnazione 15. È noto, infatti, che tale provvedimento può essere impugnato immediatamente con i consueti mezzi di impugnazione, oppure può essere oggetto di riserva di impugnazione, e impugnato unitamente alla sentenza che conclude il giudizio sul quantum. In particolare, l art. 340 c.p.c. disciplina la riserva facoltativa di appello 16 avverso le sentenze non definitive pronunciate in primo grado, prevedendo che la parte soccombente ne faccia riserva a 10 In tal senso ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, p. 343; SATTA, Condanna generica, cit., p. 722; MONTESANO, Condanna, cit., p. 4; ROGNONI, op.cit., p Cfr. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002, p In argomento V. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, p. 185, l A. evidenzia che nel caso in cui la somma per cui viene iscritta ipoteca sia eccedente la somma effettivamente dovuta, il creditore incorrerà in responsabilità per danni arrecati al debitore e a maggior ragione in caso di liquidazione pari a zero. 13 Così PROTO PISANI, ivi. 14 Cfr. SATTA, op. ult. cit., p. 723; ROGNONI, op.cit., p In giurisprudenza Cass., sez. I, 7 ottobre 2005, n , in Giust. civ. Mass., 2005, p. 10; Cass., sez. III, 23 maggio 2005, n. 8154, in Giust. civ. Mass., 2003, p. 5; Cass., sez. I, 4 marzo 1948, n. 339, in Foro it., 1949, p. 478 con nota di ANDRIOLI, Actio iudicati derivante da sentenza di condanna generica?; Cass., sez.un., 16 ottobre 1958, n. 3292, in Foro it., 1958, p. 1614; Cass., sez. I, 15 settembre 1995, n. 9771, in Foro it., 1996, p In particolare in caso di proposizione di appello immediato contro la sentenza di condanna generica, l art. 279, comma 4, c.p.c. prevede che il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio liquidazione del danno siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l esecuzione o la prosecuzione dell ulteriore istruttoria sia sospesa, sino alla definizione del giudizio di appello. In ordine all applicabilità di tale disposizione alla impugnazione della sentenza di condanna generica V. ROGNONI, op.cit., p. 162 ss.; TRISORIO LIUZZI, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987, p. 301 ss.; CARRATTA, op.cit., p In generale sul tema V. CALIFANO, L impugnazione della sentenza non definitiva, Napoli, 1996, passim; MANDRIOLI, op.cit, p. 445 ss.; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, p. 473 ss.; LUISO, op.cit., p. 377 ss.; COMOGLIO, FERRI, TARUFFO, Lezioni sul processo civile. Il processo ordinario di cognizione, I, Bologna, 2006, p. 608 ss.; CONSOLO, LUISO, Codice di procedura civile commentato, II, Milano, 2007, p

4 pena di decadenza entro il termine per l appello e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa 17. Da ultimo si evidenzia che la nostra legge processuale, nelle more della pronuncia di una condanna generica, offre un ulteriore opportunità all attore. L art. 278, comma 2, c.p.c. infatti prevede che il giudice, sempre su istanza di parte, possa condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. In tal caso si tratterà di una sentenza di condanna in senso stretto costituente valido titolo esecutivo 18. Questi, quindi, i caratteri della condanna generica che, come abbiamo evidenziato, fanno di questo tipo di provvedimento una condanna speciale. 3. Dopo aver trattato brevemente dei caratteri peculiari della sentenza di condanna generica, entriamo nel vivo della problematica che ci siamo prefissati di affrontare, ossia la modalità di proposizione della domanda stessa. Come espressamente previsto dall art. 278 c.p.c., affinché venga pronunciata tale condanna, è necessaria un istanza di parte. A seguito di detta istanza, il processo si scinde in due fasi distinte sull an e sul quantum debeatur 19. In particolare, il giudice nel momento della pronuncia della sentenza di condanna generica disporrà con ordinanza la prosecuzione del processo per la quantificazione del risarcimento. Stando alla lettera della norma, non è ipotizzabile la pronuncia di una sentenza di condanna generica attuata d ufficio dal giudice. Ciò nonostante, secondo l interpretazione recente della giurisprudenza di legittimità 20, l eventuale pronuncia di condanna generica operata d ufficio dal giudice, non viola i principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalità essenziali del processo, che non vengono compromesse dal frazionamento del giudizio in due fasi, con la conseguenza che non risultano vulnerati i principi fondamentali del sistema processuale, né pregiudicati i diritti di difesa delle parti. Altra parte della giurisprudenza ritiene, invece, che in mancanza dell istanza di parte il giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all art. 112 c.p.c., non potrà limitare la pronuncia all an ma dovrà liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo oppure rigettare la domanda per difetto di prova 21. E neppure esso giudice potrebbe liquidare il danno in via equitativa, posto che ciò è consentito solo ove si tratti di danno 17 In modo analogo gli artt. 360 e 361 c.p.c. disciplinano il regime di impugnazione delle sentenze non definitive emanate in grado di appello. 18 Cfr. LUISO, op.cit., p. 190; ROGNONI, op.cit., p. 184 ss. In giurisprudenza V. Cass., sez. III, 24 maggio 2004, n. 9996, in Giust. civ. Mass., 2004, p. 5 ; Cass., sez. I, 15 aprile 1998, n. 3800, in Giust. civ. Mass., 1998, p In questo modo si realizza un eccezione al principio della concentrazione della decisione finale di cui all art. 277 c.p.c., Cfr. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1981, p Cass., sez. I, 14 marzo 2000, n. 2904, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 571 e in Resp. civ. prev., 2000, p. 962 con nota di PRENDINI, Osservazioni in tema di condanna generica e poteri del giudice; Cass., sez. III, 27 gennaio 1987, n. 736, in Giust. civ. Mass., 1987, fasc Cass., sez. II, 16 ottobre 1998, n , in Giust. civ. Mass., 1998, p. 2097; Cass., sez. II, 10 luglio 1996, n. 6262, in Giust. civ. Mass., 1996, p. 965; Cass., sez. III, 21 febbraio 1996, n. 1339, in Giust. civ. Mass., 1996, p. 227; Cass., sez. lav., 26 ottobre 1991, n , in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 10; Cass., sez. lav., 13 settembre 1991, n. 9573, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc

5 che non può essere provato nel suo esatto ammontare e non anche quando manchi la prova della sua entità 22. La scissione della pronuncia sull an debeatur da quella sul quantum è consentita, ai sensi dell art. 278 c.p.c., ogniqualvolta vi sia, nel corso del giudizio e in sede di conclusioni, conforme ed esplicita richiesta della parte interessata, senza che a ciò possa essere di ostacolo la circostanza che la domanda introduttiva del giudizio prevedesse puramente e semplicemente la richiesta di risarcimento dei danni 23. Qualora, invece, come illustrato nel paragrafo precedente, si promuova un giudizio avente ad oggetto unicamente una domanda di condanna generica, il giudice accertata la sussistenza del diritto pronuncerà sentenza definitiva. Sarà facoltà della parte che ha ottenuto tale provvedimento promuovere un nuovo giudizio volto ad ottenere la quantificazione del risarcimento, al fine di poter avviare il processo esecutivo 24. A questo punto è interessante verificare la possibilità e l opportunità di presentare in via alternativa una domanda di condanna generica e una domanda di condanna specifica relativamente allo stesso diritto. Una simile necessità può venire in rilievo nei casi come quello prospettato risarcimento danno derivante da atti di concorrenza sleale qualora nel momento della proposizione della domanda giudiziale la quantificazione del danno appaia difficile e allo stesso tempo si voglia ottenere un titolo idoneo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore in corso di causa. Il codice non offre dati normativi utili per affrontare la questione, pertanto non resta che esaminare la giurisprudenza sul punto. Orbene, la giurisprudenza ammette che la condanna generica possa essere proposta anche congiuntamente ed in via alternativa a quella di condanna specifica 25. In particolare la Suprema Corte accoglie l ipotesi che l attore, sin ab initio, posta la domanda di condanna specifica, esprima l intenzione, in via alternativa, di limitare tale domanda alla sola condanna generica, nel caso di impossibile o difficile quantificazione del danno 26. Ammessa la proponibilità in via alternativa della condanna specifica e di quella di condanna generica, la giurisprudenza impone però all attore lo scioglimento dell alternativa, mediante la specificazione della domanda che egli intende sostenere. In 22 Cass., sez. III, 3 marzo 1994, n. 2124, in Giust. civ. Mass., 1994, p Cass., sez. III, 13 dicembre 2002, n , in D.&G., 2003, p Controversa è la questione relativa alla disciplina applicabile all ipotesi di giudizi separati sull an e sul quantum in relazione all impugnazione della sentenza di condanna generica. L orientamento prevalente convalidato anche dalle sezioni unite, ritiene non applicabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., che attiene solo ad ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due diversi giudici di cause aventi un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, mentre nell ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull an debeatur e di quello sul quantum esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, V. Cass., sez. lav., 3 maggio 2007, n , in Giust. civ. Mass., 2007, p. 5; Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n , in Giust. civ., 2005, p. 1168; Cass., sez. lav., 8 aprile 2002, n. 5006, in N. giur. civ. comm., 2003, p. 276 ss. con nota di VOLPINO, L eccezione di giudicato esterno: problemi e prospettive. Nel caso in esame, pertanto, secondo la giurisprudenza appena richiamata trova applicazione la sospensione facoltativa di cui all art. 337 c.p.c. in base al quale quando l autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata. 25 In tal senso si è pronunciata Cass., sez. II, 10 marzo 1987, n. 2468, in Giust. civ. Mass., 1987, fasc. 3; Cass., sez. I, 8 gennaio 1999, n. 85, in Foro it., 1999, p. 499 ss. con nota di DI CIOMMO, Domanda di condanna generica e risarcimento per mancata ammissione all albo professionale. 26 Così Cass., sez. I, 8 gennaio 1999, n. 85, cit. 25

6 ordine poi al momento preclusivo di tale scelta si deve ritenere che esso coincida con l udienza di precisazione delle conclusioni 27. In caso di mancata specificazione, il giudice dovrebbe decidere sulla domanda di condanna specifica e, conseguentemente, in ipotesi di riscontrata mancata prova del danno, giungere al suo rigetto 28. Posta una simile costruzione, la giurisprudenza prende posizione anche con riguardo alla condotta del convenuto a fronte dell alternativa richiesta attorea di condanna specifica e di condanna generica, e precisamente in merito alla sua facoltà di opposizione alla riduzione della domanda al solo an. In particolare, con riguardo all ipotesi di proposizione in via alternativa di una domanda di condanna specifica e di una domanda di condanna generica, la giurisprudenza si divide in due posizioni contrapposte, che ora cercheremo di illustrare. Prima, però, va evidenziato che al convenuto è consentito opporsi alla richiesta di separazione della pronuncia sull an da quella sul quantum 29, ed in questi casi il giudice sarebbe tenuto a dichiarare contestualmente la sussistenza o meno del diritto nella sua interezza, sia sotto il profilo dell accertamento dell illecito, sia sotto quello relativo alla determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento 30. Va altresì segnalata quella giurisprudenza 31 che ha statuito che l attore è legittimato a proporre un autonoma domanda di condanna generica indipendentemente dal consenso del convenuto 32. Ciò posto, secondo la più recente giurisprudenza 33 il convenuto dovrebbe formalizzare la sua opposizione nel primo atto difensivo. Si deve trattare, quindi, di un opposizione tempestiva che secondo parte della dottrina 34 sussiste qualora la stessa venisse sollevata nei tempi di proposizione della domanda riconvenzionale - pur non potendosi concettualmente ricondurre tale opposizione ad una domanda riconvenzionale tout court, bensì ad una domanda di accertamento negativo dell esistenza del danno 35 quindi nella comparsa di risposta depositata venti giorni prima dell udienza. Secondo altra parte della dottrina 36, confermata, a contrariis, dalla giurisprudenza 37 tale tempestività di opposizione si avrebbe anche laddove essa venisse presentata all udienza di prima comparizione e trattazione o comunque entro i termini dell odierno art. 183, comma 6, c.p.c., inquadrandosi una simile opposizione quale mera istanza processuale. 27 ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1956, p In tal senso Cass., sez. II, 10 marzo 1987, n. 2468, cit. 29 V. Cass. civ., sez. un., 13 febbraio 1997, n. 1324, in Rep. Foro it., 1997, n. 8; Cass., sez. lav, 18 dicembre 1987, n. 9417, in Rep. Foro it., n Cass., sez. un., 13 febbraio 1997, n. 1324, cit.; Trib. Milano, 29 novembre 1993, in Rep. Foro it., 1995, n Cass., sez. un., 23 novembre 1995, n , in Foro it., 1996, p. 176, in Giur. it., 1996, p e in Giust. civ., 1996, p. 2993, con nota di COLAIACOVO, Perfezionamento dell illecito da concorrenza sleale e pubblicazione della sentenza; condanna generica ai danni e opposizione del convenuto. 32 Vedi in proposito le critiche mosse da SCARSELLI, Considerazioni sulla condanna generica (nella sua evoluzione giurisprudenziale dopo la riforma), in Corr. giur., 1998, p. 717 ss. 33 Così Cass., sez. I, 8 gennaio 1999, n. 85, cit. 34 CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Le tutele, Padova, 2006, p In tal senso V. MERLIN, Condanna generica e opposizione del convenuto alla liquidazione del quantum in separato giudizio, in Riv. dir. proc., 1986, p SCARSELLI, ivi. 37 Cass., sez. III, 13 maggio 1999, n. 4753, in Giust. civ. Mass., 1999, p

7 Da simili premesse tale orientamento giurisprudenziale ricava che in ipotesi di alternativa tra domanda di condanna generica e domanda di condanna specifica, ove non vi sia stata un immediata opposizione da parte del convenuto alla possibile riduzione attorea alla sola condanna sull an, tale eventuale riduzione in corso del processo, mediante specificazione dell attore in favore della sola condanna generica, renderebbe del tutto priva di valore una conseguente opposizione del convenuto 38. Secondo un orientamento più risalente 39, invece, l opposizione andrebbe svolta soltanto al momento della specificazione, visto che fino a quel momento il convenuto non sa quale sia la determinazione del convenuto. Alla luce del quadro giurisprudenziale così prospettato, è possibile, quindi, proporre in via alternativa domanda di condanna generica e domanda di condanna specifica. L attore avrà l onere di provvedere alla specificazione nel momento preclusivo ultimo rappresentato dall udienza di precisazione delle conclusioni, mentre il convenuto dovrà formulare opposizione nei termini per la proposizione della domanda riconvenzionale, o aderendo all interpretazione al convenuto più favorevole, nel termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c Da queste breve trattazione, emerge che la domanda di condanna generica si presenta come un valido strumento nelle mani dell attore in ipotesi di difficoltà nella determinazione del quantum del risarcimento. Aderendo alla giurisprudenza più sopra richiamata è addirittura ammissibile la proposizione congiunta, ab initio, in via alternativa, di una domanda di condanna generica e di una domanda di condanna specifica. Per mezzo della stessa il creditore-attore può assoggettare ad ipoteca giudiziale i beni del debitore nel corso del giudizio, prima di giungere alla pronuncia sul quantum. Tuttavia non si può nascondere la circostanza che tale condanna è priva di utilità nelle ipotesi non remote in cui il convenuto-debitore non sia proprietario di beni immobili 41. In simili ipotesi sarà necessario valutare l opportunità di ottenere altri tipi di provvedimenti di condanna interinali ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186-bis c.p.c. 42 che, ricorrendone i presupposti, possano meglio tutelare le ragioni dell attore In questo senso Cass., sez. I, 8 gennaio 1999, n. 85 cit., secondo cui è ben possibile indicare fin dall atto introduttivo del giudizio la volontà attorea di limitare, nel caso di impossibile o difficile quantificazione del danno, la domanda alla sola condanna generica, e come in tal caso non sia necessaria l adesione del convenuto, in quanto esso fin da subito è al corrente della situazione e può, oltre che difendersi in modo appropriato, opporsi espressamente a detta limitazione; cfr. Cass., sez. lav., 13 febbraio 1992, n. 1807, in Giust. civ. Mass., 1992, fasc Cass., sez. II, 10 marzo 1987, n. 2468, cit. 40 Si evidenzia, altresì, che nell ipotesi in cui l attore proponga solo una domanda di condanna generica, la giurisprudenza consente al convenuto di opporsi ad un accertamento limitato all an debeatur e di chiedere al giudice che accerti, nell ambito dello stesso processo, anche la quantità della prestazione dovuta. Cfr. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2005, n , cit.; Cass. civ., sez. lav., 13 febbraio 1992, n. 1807, in Giust. civ. Mass., fasc In tal senso V. SCARSELLI, ivi. 42 Sul tema V. CARRATTA, Ordinanze anticipatorie di condanna, in Enc. giur., XXII, Roma, 1995, p. 1 ss.; CARPI, Provvedimenti interinali di condanna, esecutorietà e tutela delle parti, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, p. 614 ss.; CIVININI, Le condanne anticipate, in Foro it., 1995, p. 332; MERLIN, L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate, in Riv. dir. proc., 1994, p ss. 43 Il nostro codice di procedura civile prevede altre due ipotesi di provvedimenti interinali di condanna. Si tratta dell art. 186-ter c.p.c. che disciplina l istanza di ingiunzione e dell art. 186-quater c.p.c. che si occupa della c.d. ordinanza successiva alla chiusura dell istruzione. 27

8 La disposizione appena richiamata consente di ottenere nel corso del giudizio un ordinanza per il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite 44. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo, poiché riveste la forme di ordinanza è sempre revocabile e modificabile e non ha attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. E necessaria, a tal fine, un istanza di parte, da proporsi entro il momento preclusivo rappresentato dall udienza di precisazione delle conclusioni, con la quale l attore chieda il pagamento di un obbligazione pecuniaria non contestata dal convenuto costituito. Tale provvedimento svolge pertanto una funzione anticipatoria della futura condanna definitiva, consentendo alla parte che l ha ottenuto di promuovere azione esecutiva nelle more del giudizio. 44 Sul tema della non contestazione V. CARRATTA, Il principio di non contestazione nel processo civile, Milano, 1995, passim; CIACCIA CAVALLARI, La contestazione nel processo civile, II, La non contestazione: caratteri ed effetti, Milano, 1993, passim. 28

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