Assicurazione modulare Infortuni e Responsabilità civile per tutte le donne

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1 Tutela persona Per la famiglia Tempo donna Assicurazione modulare Infortuni e Responsabilità civile per tutte le donne Il presente Fascicolo informativo contenente: Nota Informativa e Glossario Condizioni Generali di Assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa N a t i o n a l e S u i s s e S. p. A. Società appartenente al Gruppo Nationale Suisse

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3 Nota Informativa

4 NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2011) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie GLOSSARIO Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 2 di 10 Modello A850 - Ediz. 01/2012

5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società uninominale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera). Sede legale La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI) Italia. Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel , info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2011) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 17,76 milioni di euro, così ripartiti: capitale sociale 12,00 milioni di euro riserve patrimoniali 0,61 milioni di euro utile degli esercizi 5,15 milioni di euro Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,99. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza sia nella forma senza tacito rinnovo. Qualora fosse scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova tacitamente ad ogni scadenza per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora, invece, fosse scelta la seconda forma, la polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la copertura assicurativa cessa alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all articolo Proroga dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 3 di 10 Modello A850 - Ediz. 01/2012

6 NOTA INFORMATIVA 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La polizza offre, per le sole persone di sesso femminile: a) la copertura completa contro le conseguenze economiche degli infortuni, professionali e non professionali (tutela della persona); b) il risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi (tutela del patrimonio). Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Modulo Infortuni Indennizzo in caso di invalidità permanente In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato facendo riferimento alle percentuali indicate nella tabella delle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Caso di invalidità permanente. Indennizzo in caso di morte Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurata, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell assicurata in parti uguali. Indennità giornaliera per il caso di ricovero In caso di infortunio la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza ospedaliera e per la durata massima di 300 giorni per infortunio. Indennità giornaliera per il caso di convalescenza In caso di convalescenza successiva a ricovero la Società corrisponde un indennità pari al 50% di quella prevista per il ricovero e per la durata massima di 15 giorni. Rimborso spese di cura La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute a seguito del verificarsi del sinistro, così come precisate nell articolo Rimborso spese di cura delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per alcune spese tra cui: i medicinali, i trattamenti fisioterapici, le cure termali, i trasferimenti dell infortunato la Società rimborsa fino al 10% del massimale assicurato. Indennità giornaliera per il caso di ricovero per parto In caso di ricovero per parto (anche cesareo), la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza; l assicurazione decorre dal 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda al Modulo Infortuni delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Si richiama particolare attenzione sulla presenza dei limiti di indennizzo espressi in giorni e in percentuale del massimale assicurato sopra elencati. Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nel Modulo Infortuni delle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Rischi esclusi. Assicurazione responsabilità civile La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurata, nei limiti dei massimali indicati in polizza, quale civilmente responsabile dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti: la proprietà o la conduzione dell abitazione; la vita privata e di relazione dell Assicurata e dei familiari conviventi; le persone delle quali si debba rispondere (figli minori, domestici). Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda al Modulo Responsabilità civile delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 4 di 10 Modello A850 - Ediz. 01/2012

7 NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA Si richiama particolare attenzione sulla presenza del limite di risarcimento, pari a euro per sinistro, previsto in caso di rivalsa esercitata da parte di imprese esercenti l assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati all insaputa dell Assicurata da minori, dei quali quest ultima sia responsabile, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla Legge. Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nel Modulo Responsabilità civile delle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Rischi esclusi. Assicurazione assistenza All assicurazione infortuni è possibile abbinare un insieme di servizi focalizzati sull'aiuto prestato al domicilio dell infortunato, mediante assistenza di primo soccorso e/o post ricovero, o sulla risoluzione dei problemi di chi è in viaggio, gestendo situazioni di emergenza in ogni parte del mondo. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda al Modulo Assistenza delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Si richiama particolare attenzione sulla presenza di limiti alle prestazioni per i quali si rimanda al Modulo Assistenza delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nel Modulo Assistenza delle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni. L assicurazione non può essere concessa alle Assicurate che abbiano un età superiore a quella massima di permanenza e pertanto la scadenza della polizza è fissata alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età. AVVERTENZA Il limite massimo di età assicurabile è 75 anni. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto l Assicuranda fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa il proprio stato di salute e sui propri precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurata relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione come espressamente indicato agli articoli Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Anticipata risoluzione dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Particolare rilevanza assumono poi le condizioni di inassicurabilità dell Assicurata, che si esplicano nella presenza di diabete in terapia con insulina, sieropositività al virus HIV, alcolismo e tossicodipendenza, infermità mentali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurata stesso. Il manifestarsi nell Assicurata di una o più di tali affezioni o malattie nel corso della assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurata deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda all articolo Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. Nel caso in cui si verifichi una variazione della professione esercitata e quest ultima non rientri tra quelle elencate nella tabella delle attività (riportata nelle Condizioni Generali di Assicurazione) la copertura assicurativa è valida esclusivamente per gli infortuni che avvengono in ambito extra professionale. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio nel corso dell assicurazione non trova applicazione quanto disposto dall art del Codice Civile. Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 5 di 10 Modello A850 - Ediz. 01/2012

8 NOTA INFORMATIVA 7. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso l Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso, il pagamento del premio viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il Contraente ha facoltà di chiedere che le somme e i massimali assicurati siano adeguati ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza in base all andamento dell indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Contestualmente all aumento delle somme assicurate e dei massimali il premio viene adeguato, in pari misura, dalla Società. Le percentuali annue di adeguamento non potranno comunque essere inferiori al 5% ove le variazioni siano inferiori alla predetta percentuale. Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, superi del 50% gli importi iniziali delle somme assicurate, dei massimali e del premio, il Contraente e la Società hanno facoltà di rinunciare in via definitiva all ade-guamento delle predette entità, che rimangono pertanto quelle risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Esempio valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 somma assicurata alla decorrenza: ,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro somma assicurata alla ricorrenza annuale successiva: x ( ) = ,00 euro premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x ( ) = 79,50 euro Per aspetti di dettaglio si rimanda all articolo Indicizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Diritto di recesso Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo scelga di recedere unilateralmente dal contratto. AVVERTENZA Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro riportato nelle Norme che regolano i sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recesso per volontà del Contraente Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dall assicurazione senza oneri e con preavviso di 60 giorni, così come previsto dal primo comma dell art del Codice civile. Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 6 di 10 Modello A850 - Ediz. 01/2012

9 NOTA INFORMATIVA 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Per l assicurazione contro gli Infortuni detto giorno coincide con il momento in cui l Assicurato è in grado di quantificare alla Società i postumi invalidanti che gli sono residuati dall infortunio, così come risultante dall ultimo certificato medico di stabilizzazione. Nell assicurazione della responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento all Assicurato o promuove l azione contro questi. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 12. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti ad imposta nella misura del 2,50%. Sono soggetti ad imposta nella misura del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di danni al patrimonio dell assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi, dei quali egli sia ritenuto responsabile. I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10,00%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio, la detrazione spetta sempreché l'assicurata se persona diversa dal Contraente sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il suindicato limite massimo di 1.291,14 euro. In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore ai premi pagati. I premi versati dal Contraente per le altre assicurazioni non beneficiano di alcuna detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 7 di 10 Modello A850 - Ediz. 01/2012

10 NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo È onere dell Assicurato procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certificato medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni) fermo restando che il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici: una denuncia di sinistro e- seguita in modo chiaro e soprattutto completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. AVVERTENZA Infortuni Premesso che l insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell infortunio (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Norme in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Denuncia del sinistro - obblighi dell Assicurato e del Contraente. L onere delle spese per l accertamento del sinistro sono a carico dell Assicurato. La Società si riserva di sottoporre l Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione. Responsabilità civile Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Obblighi in caso di sinistro. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Sono altresì a carico dell Assicurato le spese incontrate da quest ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde delle spese di giustizia penale. Si rimanda all articolo Gestione delle vertenze - Spese di resistenza delle Condizioni di Assicurazione. Assistenza In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso alla Struttura organizzativa descritta nelle ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA delle Disposizioni relative all assicurazione Assistenza contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione nei termini e con le modalità previste. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la struttura suindicata al verificarsi del sinistro. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento all assicurazione Infortuni; con riferimento all assicurazione di Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterna in ragione di specifico accordo stipulato con la Società stessa. AVVERTENZA La gestione dei sinistri per l assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., alla quale l Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro. 15. Reclami Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Nationale Suisse S.p.A. Servizio Qualità Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; servizioqualita@nationalesuisse.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d Interesse Collettivo), corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: ISVAP Via del Quirinale, ROMA Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 8 di 10 Modello A850 - Ediz. 01/2012

11 NOTA INFORMATIVA I reclami indirizzati all ISVAP devonoo contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmentee presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relativee circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsa- bilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricor- rere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all ISVAP. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: /finnet/index_en.htm. 16. Arbitrato In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno e sull applicazione dei criteri di indennizzabilità del- delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e lo stesso è possibile evitare una controversia processualee ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze che riguardano l insussistenza del diritto all indennizzo. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina egale più vici- na al domicilio dell Assicurato. AVVERTENZA In relazione a eventuali controversiee tra le Parti inerenti l operatività delle prestazioni previstee nel contrat- to permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l Assicurato di rivolgersi all Autorità giudiziaria. 17. Mediazione per la conciliazione delle controversiee In base al Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla concilia- zione delle controversiee civili e commerciali, fatta eccezione per le controversie in materia di risarci- mento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali le disposizioni del decreto decorreranno dal 20 marzo 2012, è previsto l obbligo per la risoluzione di controversie civili, anche in ma- teria di contratti assicurativi, di esperire il procedimento di mediazione, che dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa (soltanto in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraentee o l'assicurato potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto). In concreto, per tentaree la risoluzione stragiudiziale della controversia l esponente dovrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraentee o l Assicurato intendano avvalersi di tale procedimento, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, allaa Sede legale della Società. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Lodovico Radice Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento contenute. redatto nel mese di dicembre 2011, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 9 di 10 Modello A850 - Ediz. 01/2012

12 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative alle assicurazioni Infortuni e Responsabilità civile 3. definizioni specifiche per l assicurazione Assistenza Definizioni generali Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurata, entro i limiti convenuti, del danno a lei causato da un sinistro; Contraente : Il soggetto che stipula l assicurazione; Disdetta : comunicazione che il Contraente deve inviare all assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell assicurazione; Polizza : il documento che prova l assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A. Definizioni relative alle assicurazioni Infortuni e Responsabilità civile Abitazione : i locali che costituiscono la dimora abituale o saltuaria dell Assicurata; Assicurata : la persona il cui interesse è protetto dall assicurazione; Beneficiario : gli eredi dell Assicurata, o le altre persone da questa designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte; Dimora abituale : la residenza anagrafica dell Assicurata; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società all Assicurata in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intervento chirurgico : l atto medico, praticato in istituto di cura od ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Invalidità permanente : la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurata allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Istituto di cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; Massimale : il massimo esborso a cui è tenuta la Società in caso di sinistro; Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in istituto di cura. Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Definizioni relative all assicurazione Assistenza Assicurata : il Contraente ed i suoi familiari conviventi risultanti al momento del sinistro dal certificato di stato di famiglia; Struttura Organizzativa : la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'assicurata, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società; Prestazioni : le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all Assicurata; Sinistro : il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurata. Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 10 di 10 Modello A850 - Ediz. 01/2012

13 Condizioni Generali di Assicurazione

14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE La polizza è costituita da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A850; la Scheda di Polizza - modello A851 - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurata. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: Norme che regolano l'assicurazione in generale... pag. 3 Norme che regolano l'assicurazione Infortuni (Sezione A) - Oggetto e delimitazione del rischio... pag. 5 - Prestazioni... pag. 7 Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile (Sezione B)... pag.10 Norme che regolano l'assicurazione Assistenza - Prestazioni... pag.12 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni... pag.14 Norme che regolano i sinistri... pag.15 Condizione Particolare... pag.17 Tabella delle attività... pag.17 Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Cesare Bignami di Milano in data 15 novembre 2010, con atto n del suo repertorio (raccolta n ). Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 2 di 17 Modello A850 - Ediz. 01/2012

15 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Condizioni Generali di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurata e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art.2 - Altre assicurazioni L Assicurata ed il Contraente, a parziale deroga dell art.1910 del Codice Civile, sono esonerati dalla comunicazione dell esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. Art.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art.1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate. Art.4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art.5 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurata devono dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art.1898 del Codice Civile. Art. 6 - Diminuzione del rischio Non trova applicazione, relativamente all evoluzione delle circostanze del rischio nel corso dell assicurazione, quanto disposto dall art.1897 del Codice Civile in materia di diminuzione del rischio. Art.7 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 57 (Recesso in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art.8 - Oneri fiscali Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione. Art.9 - Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art.10 - Indicizzazione (da ritenersi operativo se è stato indicato il numero indice sul modello A851) Le somme, i massimali nonché il relativo premio, riportati sul modello A851, sono soggetti ad aumenti in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'istituto Centrale di Statistica. L'aumento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato sul modello A851, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 3 di 17 Modello A850 - Ediz. 01/2012

16 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Per le rate annuali successive si procede analogamente prendendo per base l ultimo indice del mese di giugno utilizzato per l adeguamento. Le percentuali annuali di adeguamento non potranno comunque essere inferiori al 5% (cinque procento) ove le variazioni, come calcolate ai commi precedenti, siano inferiori alla predetta percentuale. Qualora, in conseguenza degli aumenti, le somme, i massimali nonché il premio vengano a superare il 50% (cinquanta procento) degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza e le somme, i massimali nonché il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo a- deguamento effettuato. Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 4 di 17 Modello A850 - Ediz. 01/2012

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO NORME CHE REGOLANO IL MODULO INFORTUNI Art.11 - Rischio assicurato Premesso che è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente o comportino un ricovero od il pagamento di spese di cura, l'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurata subisca nello svolgimento: di una delle attività professionali principali e secondarie riportate nella Tabella delle attività ; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati infortuni anche: l asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi e le ernie addominali traumatiche o da sforzo, esclusi in ogni caso gli infarti. Con riferimento alle ernie addominali traumatiche o da sforzo l assicurazione: decorre dal 181 giorno successivo a quello di decorrenza dell assicurazione. Nel caso la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra assicurante la medesima garanzia, il termine di 181 giorni opera: o dalla data di effetto della precedente polizza, per le somme da quest ultima previste; o dalla data di effetto della presente polizza limitatamente alle maggiori somme da quest ultima previste; qualora risultino operabili, vale esclusivamente per i casi di ricovero e rimborso spese di cura. Art.12 - Infortuni subiti durante i viaggi aerei L'assicurazione è operante per gli infortuni che l'assicurata subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubs. Il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurata sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è discesa. Art.13 - Infortuni causati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell art.1900 del Codice Civile, l assicurazione è operante per gli infortuni causati da colpa grave dell'assicurata e dei beneficiari. A parziale deroga dell art.1912 del Codice Civile, l assicurazione è operante per gli infortuni causati da tumulti popolari ai quali l'assicurata non abbia partecipato. Art.14 - Infortuni causati da guerra e insurrezione L assicurazione è operante per gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l Assicurata subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, per un massimo di 14 (quattordici) giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurata già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. Art.15 - Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurata non è abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) dalla guida di natanti a motore per uso non privato; c) dall'uso e/o guida di mezzi subacquei; d) dall'uso e/o guida di aeromobili di qualsiasi tipo (compresi ultraleggeri, deltaplani e simili), salvo quanto disposto dall art.12 (Infortuni subiti durante i viaggi aerei) delle Condizioni Generali di Assicurazione; e) dalla partecipazione dell'assicurata a reati dolosi da lei commessi o tentati; f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti od allucinogeni; Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 5 di 17 Modello A850 - Ediz. 01/2012

18 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE g) da guerra ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall art.14 (Infortuni causati da guerra e insurrezione) delle Condizioni Generali di Assicurazione; h) da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; i) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; j) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: k) di sport comportanti l'uso e/o la guida di veicoli o natanti a motore, salvo si tratti di competizioni e relative prove di regolarità pura; l) di sport costituenti per l Assicurata attività professionale; m) dello sport ippico e/o calcistico e/o ciclistico salvo che sia svolto a carattere ricreativo, aziendale e/o interaziendale; n) di sport aerei in genere (compresi paracadutismo e parapendio), pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, alpinismo con scalata di roccia o ghiacciai oltre il terzo grado (scala di Monaco), free climbing (arrampicata libera), regate veliche in alto mare, nonché tutti gli sport estremi. Sono inoltre esclusi gli infortuni subiti nello svolgimento di una delle attività professionali principali o secondarie non riportate nella Tabella delle attività. Art.16 - Limiti di età Se la Società non è a conoscenza dell età dell Assicurata, per mancata indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione successivi, l assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 (settantacinquesimo) anno di età dell Assicurata. L eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. Art.17 - Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione su dichiarazione del Contraente che l Assicurata: non soffre di malattie gravi che necessitano di terapie in corso o che abbiano residuato conseguenze permanenti od inabilitanti; non è affetta da sieropositività al virus HIV, da alcolismo, da tossicodipendenza, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive; indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurata medesima. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il manifestarsi nell Assicurata di una o più di tali affezioni o malattie nel corso dell assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurata medesima, applicandosi, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. Art.18 - Servizio militare L'assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni. E considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. L assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurata di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione ad interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l Assicurata di richiedere la sospensione dell assicurazione. Nel caso di risoluzione, la Società mette a disposizione del Contraente la parte di premio, escluse le imposte, relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l Assicurata ha diritto di ottenere la protrazione dell assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione. Art.19 - Validità territoriale dell assicurazione L assicurazione vale per il mondo intero. Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 6 di 17 Modello A850 - Ediz. 01/2012

19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PRESTAZIONI Art.20 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurata non è fisicamente integra e sana, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art.23 (Caso di invalidità permanente) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art.21 - Caso di morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurata in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurata muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiati soltanto la differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Art.22 - Caso di morte presunta Qualora l Assicurata sia scomparsa a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art.60, comma 3) del Codice Civile o dell art.211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurata in parti uguali, la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurata, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell Assicurata per la restituzione della somma corrisposta. Art Caso di invalidità permanente A) Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata; B) se l infortunio ha come conseguenza un invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: destro sinistro Perdita, anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di un altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi: della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della 25% 20% scapola del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione 20% 15% libera del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8% Paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell alluce 2,5% Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 7 di 17 Modello A850 - Ediz. 01/2012

20 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12 dorsale 10% una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Perdita anatomica: di un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa; C) se l infortunio ha come conseguenza un invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni non elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; - nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurata allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; D) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento procento); E) per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi; F) per le ernie addominali traumatiche o da sforzo, anche se bilaterali, non risultanti operabili secondo parere medico, la percentuale di invalidità permanente accertata non potrà essere superiore al 10% (dieci procento). Per le eventuali controversie circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è demandata al Collegio medico di cui all art. 59 (Controversie Arbitrato irrituale) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art.24 - Anticipo indennizzo per il caso di invalidità permanente Il Contraente o l Assicurata, trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, con il massimo di euro (cinquantamila), a condizione che non siano sorte contestazioni sull operatività della garanzia e che la presunta percentuale d invalidità perma- Fascicolo Informativo Tempo donna pag. 8 di 17 Modello A850 - Ediz. 01/2012

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