REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI, STAGE, ATTIVITA DI VOLONTARIATO ED INTERNATO PRESSO LE STRUTTURE della ASL BAT

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1 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI, STAGE, ATTIVITA DI VOLONTARIATO ED INTERNATO PRESSO LE STRUTTURE della ASL BAT Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini obbligatori e facoltativi, stage, attività di volontariato attraverso le associazioni di volontariato operanti all interno dell azienda sanitaria, ed internato presso tutte le strutture sanitarie ed amministrative della ASL BAT. ART.1 DEFINIZIONE I tirocini possono essere: 1. obbligatori: - quello previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da effettuarsi durante il corso di studio (pre- laurea); - previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da effettuarsi al termine del corso di studio (post- laurea) - finalizzato all espletamento dell esame di stato per l abilitazione all esercizio della professione 2. facoltativo formativo e di orientamento, così come previsto dall art. 18 della L. 25/06/97, n. 196 e dal DM 25/03/98, n. 142 e dalla direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica. Art. 2 TIROCINIO OBBLIGATORIO I tirocini obbligatori sono attivati tramite convenzione stipulata tra l università/ente e la ASL BAT. predisposta dall ufficio Affari Generali. Al tirocinio obbligatorio possono essere ammessi laureati e/o studenti di istituti, enti e associazioni riconosciuti, scuole professionali, università, scuole di specializzazione ecc. per i quali è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio o stage, per lo svolgimento del quale vengono stipulate apposite convenzioni tra gli enti/istituti richiedenti e l azienda, da svolgersi nell ambito delle diverse strutture sanitarie resesi disponibili. a. modalita di ammissione In virtù della convenzione esistente, il tirocinante contatterà direttamente l Ufficio formazione per la consegna di: - COPIA DEL PROGETTO, compilato con il tutor aziendale prescelto e firmato, per l azienda, dal responsabile dell Unità Operativa - DOMANDA DELLA SCUOLA convenzionata sulla quale dovrà essere indicato il nominativo dell allievo, la struttura che intende frequentare e il nominativo del tutor che si è reso disponibile a seguire il tirocinante; b. autorizzazione alla frequenza La frequenza è autorizzata da parte del responsabile dell U.O. Formazione e subordinata alla presentazione di : - polizza assicurativa per infortuni sul luogo di lavoro e responsabilità civile verso terzi; Regolamento tirocini- ASL BAT 1

2 c. svolgimento e durata La durata del tirocinio è limitata al periodo e alle ore indicate dalla università/ente/scuola richiedente, nel numero dei posti concordati nella convenzione di riferimento;la presenza al tirocinio e le attività svolte verranno giornalmente documentate su apposito libretto, ove previsto, o su foglio firma, controfirmato dal tutor; per i tirocinanti delle scuole di specializzazione è opportuno che le ore di tirocinio previste per tutti gli anni siano svolte presso la stessa struttura, laddove non esista altra necessità formativa. d. diritti e obblighi Il tirocinante è tenuto a: 1. attenersi alle indicazioni dei responsabili della struttura; 2. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 3. rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua conoscenza. I tirocinanti non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale, in particolare, non possono sostituire personale dipendente né possono firmare alcun atto ufficiale dell Azienda. e. responsabile del tirocinio e competenze tutor Responsabile dell attività di tirocinio è il Dirigente responsabile della struttura frequentata. Per ogni tirocinante è nominato un tutor, dipendente di ruolo nella qualifica richiesta con un anzianità di servizio di almeno due anni nella qualifica, iscritto al relativo albo professionale ove previsto, che svolge la sua attività a titolo gratuito ed in orario di servizio; Il tutor svolge l attività di guida, programmazione e supervisione dell attività di tirocinio, secondo il progetto concordato con il tirocinante; Il tutor, al termine del tirocinio, redige apposita relazione relativa agli aspetti formativi e di apprendimento del tirocinante, ove richiesto. f. certificazioni finali Al termine del tirocinio, il Responsabile dell ufficio Formazione, previa acquisizione di una attestazione finale dell attività svolta da parte del responsabile della struttura frequentata, rilascia la necessaria certificazione, ovvero compila l apposito libretto ove previsto, su delega del Direttore Generale. g. oneri economici L attività di tirocinio/stage autorizzata non costituisce rapporto di lavoro, ed è senza onere economico a carico della Asl BAT, anche per le visite ed esami ritenuti necessari alla frequenza. ART. 3 TIROCINIO FACOLTATIVO/STAGE Il tirocinio/stage di formazione e di orientamento è un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro, finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali a favore di soggetti che abbiano già assolto l obbligo scolastico. I tirocini/stage facoltativi sono attivati tramite convenzione tra il soggetto promotore e la ASL, predisposta dall ufficio Affari Generali. a. limiti numerici Regolamento tirocini- ASL BAT 2

3 La ASL, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, può ospitare tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato. b. soggetti coinvolti Ente promotore è la struttura che gestisce l intero processo di tirocinio, dall attivazione alla valutazione finale. Possono promuovere tirocini formativi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i seguenti soggetti, così come individuati dall art.2 del DM 142/98, attuativo dell art.18 L.196/97: a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali; b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) provveditorati agli studi; d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati al sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. Possono inoltre promuovere tirocini formativi istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse dalle precedenti, previa autorizzazione della regione competente. Ad ogni tirocinante, l ente promotore assegna un tutor aziendale con compiti didatticoorganizzativi di verifica e monitoraggio del rispetto del progetto formativo e con il ruolo di garante della legittimità, dell equità e del rispetto delle norme e della durata de tirocinio. Struttura ospitante è la struttura che, attraverso la stipula di specifica convenzione con l ente promotore, formalizza l impegno ad ospitare per un determinato periodo di tempo, un numero di tirocinanti stabilito nella medesima convenzione. La struttura ospitante deve nominare un tutor aziendale quale referente del tirocinante in azienda: si tratta di un dipendente nominato prima dell avvio del tirocinio con la funzione di organizzare il percorso formativo, favorire l integrazione del tirocinante con l organizzazione e fissare, consolidare e rinforzare il conseguimento dell obiettivo formativo del tirocinio. Obblighi della struttura ospitante sono: - garantire al tirocinante la formazione e l affiancamento necessari al buon esito del tirocinio; - consentire al tutor dell ente promotore di verificare l andamento dell esperienza in azienda; - adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia antinfortunistica e di igiene; - comunicare tempestivamente all ente promotore qualsiasi incidente accada al tirocinante. Tirocinante è il soggetto che effettua l esperienza di formazione in azienda. La durata del tirocinio, definita in base al titolo di studio e alla tipologia, dovrà essere indicata nel progetto di tirocinio. Durante il periodo di permanenza in azienda, il tirocinante deve svolgere le attività previste dal progetto formativo, rispettare le norme in materia di Regolamento tirocini- ASL BAT 3

4 igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mantenere la riservatezza sui dati di cui viene a conoscenza, seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per problemi di tipo organizzativo o altro. c. convenzione Tra l ente promotore e il soggetto ospitante deve essere stipulata una convenzione che definisca in maniera chiara le condizioni e le regole del rapporto di tirocinio e che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto coinvolto. L ente promotore si impegna a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo ai soggetti previsti dalle disposizioni normative vigenti. d. progetto formativo Il progetto formativo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è il documento che definisce gli obiettivi e compiti dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio (ente promotore, azienda ospitante e tirocinante). In esso vengono indicati gli obiettivi del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che si intendono acquisire al termine dell esperienza. Il progetto formativo deve essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti: responsabile dell ente promotore, tirocinante e responsabile dell azienda ospitante. Nel progetto devono essere definiti i seguenti elementi: - Identificativi del tirocinante - Nominativi dei tutor (dell ente promotore e dell azienda ospitante) - Obiettivi e modalità di svolgimento del percorso formativo - Aspetti organizzativi (durata e periodo di svolgimento, orari, sede settore aziendale di inserimento ed eventuali sospensioni previste) - Estremi delle polizze assicurative INAIL e della responsabilità civile verso terzi, stipulate dall Ente promotore. Ogni proposta di convenzione per tirocinio viene inviata dalla Direzione Generale ai responsabili delle strutture interessate che devono esprimere parere in merito. La disponibilità ad accogliere tirocinanti deve essere dichiarata prima della stipula della convenzione. La convenzione ha valore di autorizzazione generale e consente l accoglimento dei tirocinanti in ambito aziendale. Il conseguente progetto di orientamento individuale assume la valenza di autorizzazione nominativa al tirocinio in quanto documento conseguente ad un atto aziendale ed esaustivo degli elementi autorizzatori; il progetto, infatti, definisce contenuti, tempi, calendario e modalità di realizzazione del tirocinio ed indica i nominativi, oltre che del tirocinante, anche del tutor e del responsabile incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto. I tirocinanti, a qualsiasi titolo presenti in ambito aziendale, devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni che possono arrecare ad altri o al patrimonio dell azienda, e contro gli infortuni sul lavoro. A tale proposito, l ente promotore della convenzione garantisce che il tirocinante usufruisce di un assicurazione idonea a ricoprire tutti i rischi. Il progetto di tirocinio, completo dei dati e sottoscritto dalle parti, deve essere conservato agli atti, presso la struttura che ha accolto il tirocinante e, in copia, presso l ufficio formazione. L eventuale attestazione al termine del tirocinio è a cura del responsabile della struttura. e. durata Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art. 7 del D.M. 25/03/98, n. 142, ha durata massima differente in base alla condizione scolastica e occupazionale del tirocinante: a) non superiore a quattro mesi per studenti della scuola secondaria; b) non superiore a sei mesi in caso di allievi degli istituti professionali o di corsi di formazione professionale; c) non superiore a sei mesi in caso di lavoratori disoccupati, compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; Regolamento tirocini- ASL BAT 4

5 d) non superiore a dodici mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; e) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L. 08/11/91, n, 381; f) non superiore a ventiquattro mesi per soggetti portatori di handicap. Nel computo dei limiti temporali non si tiene conto di eventuali periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Eventuali proroghe sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo e per una volta sola. Art. 4 INTERNATO Nell'ambito dei servizi sanitari, può essere previsto lo svolgimento di stage finalizzato alla redazione di tesi (internato). La domanda per internato, inoltrata dallo studente, deve riportare: - la durata: fino alla conclusione della tesi (in tal caso, il termine sarà indicato dallo studente) - la copertura assicurativa: gli oneri sono a carico dello studente - la struttura aziendale presso la quale intende svolgere l internato Anche per questa fattispecie, la struttura aziendale ospitante dovrà individuare un tutor che affiancherà lo studente per tutta la durata dello stage. La decisione di ammissione allo stage per lo svolgimento di tesi deve essere adottata con nulla-osta del Direttore di macrostruttura, previo parere del Direttore di U.O. e autorizzazione del Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo, con provvedimento formale. Art. 5 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Per attività di volontariato, ai sensi della L. n. 266/91, si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui si fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L attività del volontario non è retribuita in alcun modo; deve garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie in conformità alle finalità dell organizzazione di volontariato di appartenenza. a. tipologia di associazioni di volontario E considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all art. 6, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni per essere ammesse a svolgere le attività di volontariato all interno delle strutture aziendali devono: a. Essere costituite ai sensi dell art. 3 della L. n. 266 del 11/08/1991; b. Essere iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private presso la Regione Puglia, ai sensi del R.R. n. 6 del 20/06/2000, da almeno sei mesi; c. Essere accreditate nell albo aziendale delle associazioni riconosciute Le organizzazioni di volontariato stipulano con la ASL apposita convenzione che deve contenere le disposizioni dirette a garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione. b. attività di volontariato Regolamento tirocini- ASL BAT 5

6 Le attività tipiche di volontariato sono attività di supporto morale e sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente e non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste in materia di normativa occupazionale. c. modalità di erogazione delle prestazioni di volontariato a) Le prestazioni di volontariato devono essere erogate, in conformità alle finalità dell organizzazione di volontariato ed essere caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese attività estemporanee. b) Nelle prestazioni deve esistere correlazione tra le capacità professionali, attitudinali ed umane dell operatore e la prestazione da erogare. c) Il volontario dovrà svolgere esclusivamente attività di carattere non sanitario ai pazienti. Non può esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente o convenzionato. d) Il volontario dovrà operare esclusivamente nel settore di intervento per il quale l organizzazione di volontariato ha ottenuto l iscrizione; in particolare, il singolo volontario deve fornire esclusivamente le prestazioni affidategli. e) La durata massima del periodo di attività di volontariato è fissata in sei mesi, con eventuale rinnovo, per ulteriori sei mesi, a seguito di domanda del rappresentante legale dell Associazione di volontariato, da presentarsi 15 giorni prima della scadenza. f) L organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori. g) L'organizzazione di volontariato, tramite il presidente/legale rappresentante, sottopone alla Direzione Generale, attraverso l URP, la proposta dettagliata del progetto da svolgere, indicando gli orari di frequenza ed i nomi dei volontari ( iscritti da almeno sei mesi all associazione; tale tempo è richiesto per assicurare una piena integrazione con la realtà associativa, attraverso l integrazione con gli altri volontari e la partecipazione concreta alle attività legate agli scopi associativi) che, con il Dirigente URP, costituiranno un gruppo di lavoro per analizzare gli obiettivi del progetto ed avviare successivamente processi di condivisione sull'andamento e sui risultati acquisiti. h) Il progetto deve essere autorizzato dal Direttore Medico di Presidio e dal Direttore di U.O. presso la quale si svolgerà l attività di volontariato. i) Il volontario deve essere immediatamente riconoscibile rispetto al resto del personale operante nelle strutture presso le quali presta la propria attività; a tale proposito, il volontario deve esibire apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall organizzazione di appartenenza, in cui sia riportata la denominazione dell organizzazione, la dicitura di volontario. j) La presenza del volontario presso l U.O. sarà accertata mediante un registro presenze sul quale il volontario dovrà indicare, di volta in volta, la data l ora di entrata e di uscita ed apporre la propria firma. k) L organizzazione di volontariato è tenuta a vigilare costantemente sul rispetto delle regole comportamentali. d. obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni Ogni volontario è tenuto: - al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti - ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio - ad osservare il segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte ed improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza - a rispettare le disposizioni impartite dai responsabili delle UU.OO. e/o dalla Direzione della struttura, per quanto di rispettiva competenza, ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale aziendale e con i destinatari del servizio - ad intrattenere con il personale sanitario in servizio presso l U.O. di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti Regolamento tirocini- ASL BAT 6

7 - ad accettare incondizionatamente le regole organizzative dell azienda - apporre la firma di presenza nell apposito registro - rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all azienda - tenere un comportamento corretto verso il personale e i beni dell azienda Il mancato rispetto dei summenzionati obblighi comportamentali da parte dei volontari potrà determinare il divieto di accesso degli stessi alle strutture dell azienda, fatte salve le segnalazioni all Autorità giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti. e. verifica e controlli delle attività di volontariato Il Direttore della U.O. di inserimento provvede alla individuazione di un tutor all interno della propria unità. La Direzione Generale, tramite il Dirigente URP, potrà accertare, concordando tempi e modalità con il rappresentante legale dell organizzazione di volontariato (o un suo delegato), il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione stipulata, al fine di verificarne i risultati. f. sospensione del volontario Nel caso in cui un volontario non rispetti gli obblighi contenuti nel presente Regolamento, il Dirigente URP provvede a contattare il responsabile dell organizzazione di volontariato per concordare l eventuale allontanamento del volontario e dandone comunicazione alla Direzione della struttura. Nel caso emergano elementi di gravità tali da determinare la sospensione del volontario, il Direttore Generale invierà formale e motivata lettera al Presidente/legale rappresentante dell organizzazione e il volontario non potrà più avere accesso alle strutture aziendali in qualità di volontario. g. attestati di frequenza Su richiesta dell'interessato, la frequenza, di cui al presente regolamento, sarà oggetto di certificazione a cura del Direttore Generale, tramite l URP, con indicazione della durata e del carico orario. h. adempimenti normativi La ASL BAT assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. che riunisce e armonizza le disposizioni contenute nelle precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. ART. 8 NORMA FINALE E' fatto divieto a tutte le strutture aziendali di concedere autorizzazioni/ nulla-osta, rilasciare attestazioni/certificazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente regolamento. Qualora detta disposizione non venga ottemperata, la Direzione Generale intraprenderà una azione di richiamo/diffida. L Azienda si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed integrazioni che riterrà opportune o necessarie. Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall'azienda in contrasto con il presente regolamento. Regolamento tirocini- ASL BAT 7

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