Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

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1 Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N Cartella per posta: Equitalia deve dimostrare il contenuto della raccomandata Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Equitalia Se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l esatto contenuto del plico raccomandato. È quanto si ricava dalla sentenza 11 febbraio 2015 n della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria. Precisamente i giudici con l ermellino hanno riaffermato il principio per cui, nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. (vedi Cass. n del 2013 e n del 2006). Premessa Se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l esatto contenuto del plico raccomandato. È quanto si ricava dalla sentenza 11 febbraio 2015 n della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria. Il caso Un contribuente pugliese si era visto dare torto nei primi due gradi di giudizio rispetto a un fermo amministrativo non preceduto, a suo dire, dalla regola notifica della cartella di pagamento. La CTP e la CTR non hanno nutrito dubbi sul fatto che nella raccomandata spedita da Equitalia vi fosse l atto presupposto, in quanto la spedizione era 1

2 stata effettuata pur sempre dal concessionario, che offre sufficienti garanzie in tal senso ; inoltre l estratto di cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri corrispondenti a quelli richiesti dall originaria cartella. Ebbene, secondo la Suprema Corte, il contribuente ha lamentato, a buon diritto, la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 D.P.R. 602/1973, 1335 e 2697 C.c., in quanto, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando questo il sia concessionario della riscossione. La S.C. ha rinviato alla CTR della Puglia per nuovo giudizio. Il principio a base dell accoglimento del ricorso Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (vedi, Cass. Trib. n del 2013; conforme, Cass. Lav. n del 2006). Per gli ermellini tale principio non soffre di eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente (concessionario della riscossione), tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente. D.P.R. 29/09/1973 n Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, 2

3 dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del Codice di procedura civile. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Il contrasto sulla validità o meno della notifica diretta per posta da parte del concessionario Esiste un nutrito filone giurisprudenziale di merito (CTR Lazio n. 82/02/09; CTR Lombardia n. 61/22/10; CTP Milano n. 75/26/11; CTP Campobasso n. 233 del 2011, n. 113 del 2012 e 36 del 2013; GdP di Genova n del 2012; CTP Campobasso n. 134/01/13; CTP di Lecce n. 635/02/13 e CTR Lazio Sez. Staccata Latina - n. 938/39/15) che afferma la nullità della cartella esattoriale notificata direttamente dall agente della riscossione attraverso la modalità della spedizione a mezzo posta con raccomandata A/r perché sarebbe sempre necessario l intervento dei soggetti tassativamente previsti e abilitati dall articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973 (ossia ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge o, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale). Tale assunto muove dall osservazione che l articolo 26 citato ammetteva, sino alla sua modifica del 1 luglio 1999, la notifica delle cartelle anche mediante invio, da parte dell esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3

4 Con il mutamento della disposizione di legge (dapprima, ex art. 12 del D.Lgs. n. 46/1999 e poi ex art. 1 del D.Lgs. n. 193/ 2001) è stato però eliminato l inciso da parte dell esattore, cosicché il Legislatore lo avrebbe escluso dai soggetti che, nella precorsa consuetudine, notificavano le cartelle esattoriali tramite raccomandata con avviso di ricevimento in assenza della necessaria relata di notifica. In buona sostanza, quindi, dal 1999 l Agente della riscossione non sarebbe più autorizzato a notificare direttamente per posta la cartella di pagamento. Recentemente, però, la Cassazione ( sentenza n del 2014) ha sostenuto che è del tutto irrilevante il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, dell articolo 26 del D.P.R. 602/73 (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti ed in particolare da quelli suindicati. E allora, si legge in motivazione Il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, co. 1, prima parte), non rileva, dunque, in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta - alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati - resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. È, per vero, quest'ultimo a garantire - come dianzi detto -, dandone atto nell'avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata. (sentenza n del 2014 cit.). Dunque, la Cassazione ammette il recapito, da parte del concessionario, della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento senza l ausilio degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati dal medesimo concessionario, messi comunali e agenti della polizia municipale. In questo senso si sono espresse anche molte Commissioni tributarie come si vedrà qui di seguito. 4

5 CTR Toscana n. 74/27/2015 CTR Lazio n. 6484/01/14 CTR Calabria n. 1617/04/14 CTP Reggio Emilia n. 388/03/14 CTP Lecce n. 177/02/13 Rassegna di giurisprudenza In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, essendo l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. La cartella esattoriale può essere notificata ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973, anche direttamente dal concessionario alla riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall Agente della riscossione per mezzo del servizio postale non è inesistente ma perfettamente valida. L Agente può notificare la cartella per raccomandata senza avvalersi di altri soggetti. Se il contribuente impugna l intimazione di pagamento, deducendo l omessa notifica della cartella, l'amministrazione deve produrre la copia di quest ultima o comunque dimostrare il contenuto della raccomandata postale. L onere probatorio circa l avvenuta notifica della cartella non può considerarsi assolto con la mera esibizione della ricevuta di ritorno, corredata dall'estratto di ruolo. Non è inesistente, ma perfettamente valida, la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente per posta da Equitalia, ossia senza l ausilio degli ufficiali di riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della 5

6 CTR Lazio n. 7212/29/14 Cass. Sez. V n /2014 polizia municipale. (I giudici salentini hanno ritenuto non decisivi gli argomenti della difesa in ordine all eliminazione dal capo dell art. 26, co. 1, D.P.R. 600/73 del termine lettera e del riferimento all invio della raccomandata A/r da parte dell esattore; il riferimento che la notifica possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento non può essere inteso se non come riguardo direttamente alla persona del concessionario. Ritenere diversamente ( ) appare non sorretto da adeguata giustificazione, giacché il ricorso al servizio postale è già previsto dal sistema processuale come una forma con cui l ufficiale giudiziario e gli altri soggetti indicati nell art. 26 citato possono fare ricorso per effettuare la notifica. ). È legittima l'iscrizione ipotecaria riguardante una cartella di pagamento notificata a mezzo posta attraverso l'invio di una raccomandata, non essendo necessaria la compilazione della relata di notifica. (Nel caso di specie, la contribuente ha invocato la nullità di un'iscrizione ipotecaria per difetto di notifica della cartella di pagamento in quanto avvenuta a mezzo posta raccomandata senza compilazione della relata di notifica). In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/73, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione Finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di 6

7 Cass. Sez. VI n /2014 imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la notificazione a mezzo posta di cartella esattoriale consegnata al portiere da parte di agenzia di recapito in regime di convenzione con l'amministrazione postale, alla quale l'esattore si era rivolto, mentre il plico era stato consegnato all'agenzia privata di recapito per una autonoma determinazione dell'ufficio postale). - Riproduzione riservata - 7

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