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- Gerardo Ferretti
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1 1 ottobre 2014 di Paolo Oppini LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEL POS E L'OBBLIGO DI CONTROLLO DEL CSE Le varie funzioni che la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili attribuisce al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) includono, come noto, la verifica dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza (POS) predisposti dalle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato. La verifica, delineata dall'articolo 92, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, richiede un approccio particolarmente accurato e diligente da parte del CSE, per almeno due ordini di ragioni: - Innanzitutto, la verifica dell'idoneità dei POS costituisce di fatto un vero e proprio obbligo di risultato gravante sul CSE, il quale non può limitarsi ad accertare i contenuti dei piani provenienti dalle imprese esecutrici, a segnalare le eventuali carenze in essi rilevate ed a richiedere le dovute modifiche od integrazioni, bensì deve assicurare la coerenza dei singoli POS con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ovviamente nei casi, invero largamente prevalenti nel mondo delle costruzioni, in cui quest'ultimo elaborato sia previsto dalla vigente normativa (1); - Inoltre, l'omessa verifica dei POS da parte del CSE, come pure l'effettuazione di una verifica eccessivamente superficiale o limitata al mero aspetto formale, rischia di prefigurare in capo al CSE pesanti conseguenze sul piano sanzionatorio, sia in riferimento alle sanzioni penali definite dall'articolo 158, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (2), sia soprattutto in caso di un eventuale infortunio grave o mortale occorso in cantiere, fattispecie quest'ultima che espone il CSE, insieme alle altre figure gravate da una posizione di garanzia, al rischio di addebito del reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, qualora l'evento infortunistico venga considerato connesso, sotto il profilo eziologico, all'inidoneità del POS che il CSE avrebbe dovuto rilevare e risolvere tramite il rinvio del documento all'impresa esecutrice per la necessaria rielaborazione. Senza dubbio un elemento che non può essere trascurato dal CSE in sede di verifica dell'idoneità del POS consiste nell'effettiva presenza nel piano di sicurezza di tutti i contenuti minimi definiti al punto 3.2 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008; appare infatti evidente l'impossibilità di ritenere idoneo un POS in cui uno o più contenuti minimi stabiliti dal legislatore risultino trattati in modo inadeguato o siano addirittura omessi. L'attività professionale quotidiana svolta dai CSE evidenzia come tra i contenuti minimi maggiormente critici in ordine alla verifica dell'idoneità del POS sia ricompresa la documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai occupati in cantiere, contemplata alla lettera l) del punto dell'allegato XV sopra citato. A questo riguardo, non pochi dubbi ed incertezze emergono tra gli addetti ai lavori in merito alla verifica dell'idoneità del POS in riferimento alla documentazione relativa all'informazione ed alla formazione dei, in particolar modo per quanto concerne l'estensione e la modalità di impostazione ed effettuazione di tale verifica. Le questioni maggiormente critiche sotto il profilo operativo possono essere condensate nei seguenti quesiti, con i quali piuttosto frequentemente i CSE si misurano nella loro attività professionale: 1. In quale modo e sino a che punto il CSE deve accertarsi che i occupati in cantiere siano correttamente informati e formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro? 2. Quale può essere un appropriato modus operandi che il CSE può adottare per verificare in modo efficace e documentato se il POS include sufficienti ed adeguate indicazioni in merito all'informazione ed alla formazione dei? 3. Come si deve comportare il CSE allorché accerti che l'informazione e/o la formazione fornite ai occupati in cantiere sia documentata Tecnici24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5
2 nel POS in modo inadeguato? Nel prosieguo del presente articolo ci si prefigge l'obiettivo di dare una risposta a questi quesiti, a titolo di spunto e contributo all'operato quotidiano dei CSE. Modalità ed estensione della verifica da parte del CSE dell'informazione e della formazione in possesso dei Come noto, uno dei principali obblighi che la vigente normativa in ambito prevenzionistico attribuisce al datore di lavoro ed ai dirigenti, questi ultimi in accordo alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, consiste nell'erogazione ai operanti nell'ambito della propria organizzazione aziendale di un'apposita informazione e di un'adeguata informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale obbligo formativo posto a carico della sfera datoriale trova il proprio fulcro normativo negli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e risulta completato da previsioni legislative specifiche rinvenibili in più Titoli del medesimo decreto, come indicato nella tabella sotto riportata. Articolo del D.Lgs. n. 81/2008 Titolo di riferimento Art Informazione ai Titolo I - Disposizioni comuni Art Formazione dei e dei loro rappresentanti Titolo I - Disposizioni comuni Art Informazione, formazione e addestramento Titolo III, Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art Informazione e formazione Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Art Informazione, formazione e addestramento Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi Art Informazione e formazione Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali Art Informazione e formazione dei Titolo VIII, Capo I - Agenti fisici: disposizioni generali Art Informazione e formazione dei Titolo VIII, Capo II - Agenti fisici: protezione dei contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Art Informazione e formazione per i Titolo IX, Capo I - Protezione da agenti chimici Art Informazione e formazione Titolo IX, Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Art Informazione dei Titolo IX, Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto Art Formazione dei Titolo IX, Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto Art Informazioni e formazione Titolo IX, Capo III - Esposizione ad agenti biologici Art. 294-bis - Informazione e formazione dei Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive In fase di verifica del POS, il CSE è quindi tenuto ad accertare che il piano di sicurezza, tra i vari contenuti, specifichi la natura dell'informazione e della formazione fornite ai occupati in cantiere da parte del proprio datore di lavoro. L'utilizzo, da parte del legislatore, del termine "documentazione" alla lettera l) del punto dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 consente di ritenere che il POS non possa limitarsi ad indicare i riferimenti delle varie iniziative di informazione e formazione attuate dall'impresa, per esempio tramite un prospetto riepilogativo che riporti i corsi seguiti da ciascun lavoratore, ma che debba invece riportare in allegato opportune evidenze documentali attestanti le iniziative informative Tecnici24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 5
3 ed i percorsi formativi seguiti dai vari. Tali evidenze documentali possono in genere essere costituite da: - Verbali di incontri di informazione; - Verbali di consegna ai di materiali informativi (opuscoli, manuali, procedure aziendali, ecc.); - Registri delle presenze a corsi di formazione, completi delle indicazioni necessarie per caratterizzare in modo appropriato l'iniziativa formativa effettuata (in particolare: data e durata del corso, sede di svolgimento, identità del formatore e dei partecipanti, argomenti trattati); - Attestati di frequenza a corsi di formazione; - Questionari e test di verifica del livello di comprensione della lingua italiana veicolare dei corsi effettuati, nel caso di immigrati. Molto importante risulta la corretta individuazione, da parte del CSE, di quali percorsi formativi seguiti dai debbano trovare un riscontro nella relativa documentazione rinvenibile nel POS; a questo riguardo è opportuno osservare che una parte di attività formative, che rivestono carattere generale, sono applicabili alla totalità dei cantieri e devono quindi essere evidenziate in tutti i POS, mentre ulteriori attività formative specifiche trovano un'eventuale applicazione unicamente in determinati casi, in funzione essenzialmente delle effettive lavorazioni eseguite in cantiere, delle relative attrezzature di lavoro utilizzate e dei conseguenti fattori di rischio riscontrabili. Il seguente diagramma evidenzia le principali attività formative riferibili ai delle imprese esecutrici, suddivise nei due ambiti sopra delineati: Un possibile modus operandi per il CSE Anche considerate le possibili implicazioni sanzionatorie e gli eventuali profili colposi configurabili in capo al CSE, appare piuttosto evidente l'opportunità, se non addirittura la necessità, che il CSE stesso provveda a documentare appropriatamente l'esito della propria verifica condotta sui POS predisposti dalle imprese esecutrici, in particolar modo per quanto concerne le indicazioni riportate in merito all'informazione ed alla formazione dei. Lo strumento più frequentemente utilizzato dai CSE a tale scopo è costituito da una lista di riscontro, appositamente impostata dal coordinatore, da lui compilata a fronte della disamina del POS predisposto dall'impresa e successivamente trasmessa all'impresa esecutrice (oppure all'impresa affidataria nel caso di cantieri con ricorso al subappalto). L'adozione e l'utilizzo di tale strumento consente ai CSE di perseguire i seguenti risultati: - Agevolare la tenuta sotto controllo del processo di verifica del POS, in particolare favorendone la ripetibilità; - Permettere un'evidenza oggettiva dell'effettivo svolgimento della verifica dell'idoneità del POS, rientrante come osservato tra le funzioni precipue del CSE; Tecnici24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 5
4 - Mettersi in condizioni di tracciare e documentare l'esito della verifica effettuata, anche a distanza di tempo; - Consentire una più chiara comunicazione dell'esito della verifica effettuata all'impresa esecutrice od affidataria interessata. Di seguito si propone un esempio di estratto di lista di riscontro che può essere adottata dal CSE ai fini della verifica dell'idoneità del POS, per quanto concerne in particolare la documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai occupati in cantiere: Rif Contenuto Idoneo Non idoneo Non applicabile Note Documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai occupati in cantiere 1. Evidenza documentale dell'informazione erogata a tutti i occupati in cantiere 2. Evidenza documentale della formazione generale e specifica di tutti i occupati in cantiere 3. Evidenza documentale della formazione particolare e aggiuntiva per i preposti (capicantiere) 4. Evidenza documentale della formazione dei dirigenti (direttori tecnici di cantiere) 5. Evidenza documentale della formazione per incaricati alla gestione delle emergenze (antincendio, primo soccorso, ecc.) Lettera l 6. Evidenza documentale della formazione all'uso di attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione o che richiedono comunque conoscenze e responsabilità particolari 7. Evidenza documentale della formazione per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio di ponteggi 8. Evidenza documentale della formazione all'uso dei dispositivi di protezione individuale dell'udito e di terza categoria 9. Evidenza documentale della formazione per l'effettuazione di attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto 10. Evidenza documentale della formazione per l'esecuzione di attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 11. Evidenza documentale della formazione per l'esecuzione di lavori elettrici 12. Evidenza documentale di altra formazione (specificare) Tecnici24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 5
5 Nel caso di cantieri contraddistinti da un alto livello di complessità (elevato numero di imprese e autonomi coinvolti, interferenze significative tra le varie lavorazioni, condizioni ambientali gravose, ecc.) e/o da lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei (3) è opportuno che la lista di riscontro sopra proposta venga debitamente integrata a cura del CSE con ulteriore documentazione relativa all'informazione e alla formazione erogata ai in relazione agli aspetti specificatamente riferiti al singolo cantiere interessato (organigramma di cantiere, misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni di cantiere, piano di emergenza di cantiere, eventuali procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC). Gestione delle eventuali carenze rilevate Nei casi in cui il POS verificato risulti inidoneo a causa di omessa, inappropriata o incompleta documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai occupati in cantiere, il CSE è tenuto, stante la portata delle proprie funzioni stabilite dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, a contestare per iscritto tale inosservanza alle imprese interessate. Di fatto, in tali situazioni, il POS inidoneo viene rinviato dal CSE all'impresa affidataria od esecutrice che l'ha redatto, la quale deve provvedere alle necessarie modifiche o integrazioni; appare superfluo ricordare che in questo caso i lavori non possono avere avvio sino alla successiva restituzione al CSE del POS rielaborato dall'impresa ed al conseguente giudizio di idoneità del piano espresso dal CSE stesso. In altri termini, dunque, durante la propria verifica il CSE deve esigere che i POS siano redatti a cura delle imprese interessate nel rispetto dei contenuti minimi stabiliti dall'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 (inclusa evidentemente la documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai occupati in cantiere), nonché che i POS stessi contemplino le eventuali procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC). Tecnici24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 5
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