Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro

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1 Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro Numero 9 Ottobre 2014

2 Sommario APPROFONDIMENTI Sicurezza nei cantieri LE ISTRUZIONI PER L'USO DEL POS SEMPLIFICATO Con decret o intermi nisteriale sono stati in dividuati i modelli sempl ificati per la redazione dei piani di sicurezza previsti per i cantieri temporanei e mobili, nonché del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (cosiddetto "fascicolo dell'opera"). Paolo Oppini, Il Sole 24 ORE Canieri24 3 Sicurezza nei cantieri UN LINGUAGGIO DEI SEGNI INTERNAZIONALE PER I CANTIERI EDILI Il Sottocomitato tecnico ISO/TC 96/SC 5 Cranes-Use, operation and maint enance ha sviluppato una norma in ternazionale c he definisce un linguaggio dei segni da utlizzare nelle manovre delle gru edili Il Sole 24 ORE Tecnici 24 2 Formazione e sicurezza OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE Le profonde modifiche apportate nel corso degli ult imi anni alla disciplina in materia di formazione dei lavorato ri e delle altre c.d. figure della prevenzio ne (dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, RLS, etc.) stanno facendo emergere nuovi interrogativi. Mario Gallo, Il Sole 24 ORE Sicurezza Prevenzione incendi DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE ELETTRICHE Le macchine elettriche sono dispositivi atti a convertire energia elettrica in energia meccanica, energia meccanica in energia elettrica o a modificare le forme dell'energia elettrica. Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE Antincendio24 21 Professioni e sicurezza I NUOVI REQUISITI PROFESSIONALI DELLA NORMA UNI La norma Uni Attività professionali non regolamentate Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile ali mentati da reti di distribuzione Requisiti d i conoscenza, abilità e competen za, destinata agli operatori del post contatore gas si pone l obiettivo di tracciare i requisiti professionali di chi riveste e svolge un ruolo fondamentale nel garantire una corretta ins tallazione e, di conseguenza, la sicurezza degli impianti a gas di tipo civile. Guido Pesaro, Il Sole 24 ORE Sicurezza24 32 L ESPERTO RISPONDE 36 RASSEGNA DI NORMATIVA Chiuso in redazione il 2 ottobre 2014

3 Sicurezza nei cantieri Le istruzioni per l'uso del POS semplificato 3 Paolo Oppini, Il Sole 24 ORE Cantieri24, 1 ottobre 2014 Come diffusamente evidenziato dai mezzi di comunicazione di se ttore, in data 9 settembre 2014, con decreto interministeriale emanato dal Min istero del Lavoro e delle Politiche Sociali di con certo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della Salute, sono stati individuati i modell i se mplificati per la redazione dei piani di sicurezza previsti per i cant ieri tempora nei e mobili, nonché del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (cosiddetto "fascicolo dell'opera"). Come diffusamente evidenziato dai mezzi di comunicazione di settore, in data 9 settembre 2014, con decreto interministeriale emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della Salute, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione dei piani di sicurezza previsti per i cantieri temporanei e mobili, nonché del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (cosiddetto "fascicolo dell'opera"). Il decreto, della cui emanazione è stata fornita notizia attraverso un comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, attua, seppur tardivamente (1), quanto disposto dall'articolo 32 del cosiddetto "decreto del Fare", che ha previsto l'individuazione di modelli semplificati per la redazione dei documenti sopra richiamati, attraverso un apposito decreto interministeriale da emanarsi sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I quattro documenti relativi alla normativa prevenzionistica in materia di cantieri temporanei e mobili per i quali il decreto interministeriale 9 settembre 2014 individua i modelli semplificati sono richiamati nella seguente tabella:

4 Documento Riferimento Inquadramento Contenuti legislativo Piano operativo di Articolo 89, comma 1, Documento redatto dal Riportati nell'allegato sicurezza (POS) lettera h), D.Lgs. 9 datore di lavoro XV, paragrafo 3.2, aprile 2008, n. 81 dell impresa esecutrice D.Lgs. n. 81/2008 in riferimento al singolo cantiere interessato, che riporta la valutazione dei rischi per la salute e la 4 sicurezza dei lavoratori riferiti alle lavorazioni svolte in cantiere Piano di sicurezza e Articolo 100, comma 1, Documento, redatto dal Riportati nell'allegato coordinamento (PSC) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. coordinatore per la XV, paragrafo 2.1, 81 progettazione (2) e D.Lgs. n. 81/2008 parte integrante del contratto di appalto, finalizzato a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione all'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione Piano di sicurezza Articolo 131, comma 2, Documento, previsto Riportati nell'allegato sostitutivo del piano di lettera b), D.Lgs. 12 esclusivamente nel caso XV, paragrafo 3.1, sicurezza e di aprile 2006, n. 163 di contratti pubblici, D.Lgs. n. 81/2008 coordinamento (PSS) redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario quando il PSC non è previsto ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 Fascicolo dell'opera Articolo 91, comma 1, lettera b), D.Lgs. 9 Documento redatto dal coordinatore per la Definiti nell'allegato XVI, D.Lgs. n. 81/2008

5 Documento Riferimento Inquadramento Contenuti legislativo aprile 2008, n. 81 progettazione (3), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori 5 Appare utile osservare a livello generale che l'utilizzo dei modelli semplificati da parte dei soggetti tenuti alla redazione od alla predisposizione dei documenti in questione assume un carattere facoltativo e assolutamente non vincolante, come ben evidenziato dalla locuzione "possono predisporre" utilizzata dal legislatore nei primi quattro articoli del decreto. In altri termini, la scelta di ricorrere al modello semplificato oppure di elaborare il documento secondo un approccio alternativo è demandata al soggetto tenuto all'adempimento, ferma restando l'integrale rispetto delle disposizioni applicabili, rinvenibili in funzione dei casi nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 oppure nel D.Lgs. n. 163/2006; ciò che in ogni caso rileva è l'obbligo di assicurare che l'elaborato predisposto contenga effettivamente i contenuti puntualmente previsti dagli allegati XV e XVI del D.Lgs. n. 81/2008, la cui inosservanza determina di fatto l'inadeguatezza dell'elaborato stesso, come noto pesantemente sanzionata a livello penale dalla vigente normativa. Il modello semplificato individuato per il piano operativo di sicurezza si articola in un totale di cinque pagine, comprensive dell'intestazione del documento e degli spazi per le firme da parte dei soggetti coinvolti; ciò da atto allo sforzo di sintesi e di semplificazione perseguito in fase di predisposizione del modello, che bene si sposa con i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità tratteggiati dal legislatore per la stesura del POS. Nel complesso il documento convince quale strumento finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere da parte dell'impresa esecutrice, in particolare per l'approccio logico ed ordinato seguito nella successione delle varie sezioni e per il ricorso ad una serie di tabelle che permettono la formulazione dei vari contenuti in modo guidato e sintetico, superando un approccio prolisso e verboso che tradizionalmente ha contraddistinto un elevato numero di POS, caratterizzatisi per una scarsa qualità e rivelatisi poco efficaci in reali termini di prevenzione. Il modello semplificato riporta, con l'approccio schematico opportunamente perseguito, tutti i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, agevolando la corrispondenza tra le varie sezioni del documento ed i singoli punti dell'allegato sopra richiamato mediante appositi riferimenti numerici. Il documento si apre riportando gli elementi identificativi e descrittivi dell'opera, consistenti da un lato nell'individuazione del committente (e dell'eventuale responsabile dei lavori, qualora nominato)

6 e dell'indirizzo del cantiere, dall'altro in una sintetica descrizione delle attività da svolgere in cantiere da parte dell'impresa. Per quanto riguarda invece i dati identificativi dell'impresa che predispone il POS, particolarmente appropriata appare la puntuale indicazione del ruolo con cui l'impresa interviene in cantiere, distinguendo le tre possibili fattispecie (impresa affidataria, affidataria ed esecutrice, esecutrice in subappalto); tale aspetto rimane sovente piuttosto sfuocato nei POS, rendendo ardua la corretta definizione dei ruoli e delle responsabilità ascrivibili alle varie imprese coinvolte nello svolgimento dei lavori. Nella stessa sezione, il modello semplificato richiede all'impresa di indicare se le proprie attività nel cantiere in oggetto abbiano durata inferiore o superiore a 200 giorni; tale indicazione appare connessa all'obbligo di trasmissione della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008, richiesta effettivamente anche per i cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità 6 presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Particolare evidenza è dedicata dal modello semplificato alla puntuale indicazione dei vari soggetti aziendali investiti di specifiche responsabilità a livello prevenzionistico; per ciascuno di tali soggetti (dirigente, preposto, RSPP, medico competente, RLS) viene richiesta, oltre all'indicazione del nominativo, una descrizione delle mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza, in accordo al punto 3.2.1, lettera b) dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008. Venendo alla gestione di eventuali situazioni di emergenza (primo soccorso, incendio, evacuazione dei luoghi di lavoro), allo scopo di poter tracciare le diverse situazioni che a livello operativo possono configurarsi nei cantieri, il modello semplificato consente all'impresa di indicare una tra le tre seguenti possibili situazioni, in accordo a quanto indicato nel relativo PSC se predisposto: 1. Gestione dell'emergenza a cura del committente; 2. Gestione dell'emergenza interna all'impresa (in tal caso è necessario elencare i nominativi dei lavoratori designati); 3. Gestione dell'emergenza di tipo comune tra le imprese (in tal caso è necessario indicare i riferimenti dell'impresa, o delle imprese, cui fa capo la gestione). In riferimento al paragrafo 3.2.1, lettera a), punto 7) dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, per quanto concerne l'individuazione dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dell'impresa, il modello semplificato si dimostra più esigente rispetto alla formulazione riscontrabile nell'allegato sopra richiamato, prevedendo l'indicazione non solo del numero di lavoratori autonomi bensì la puntuale indicazione, per ciascuno di essi, di dati identificativi individuali (nominativo, indirizzo, codice fiscale e partita IVA) e del periodo di effettiva presenza in cantiere; tale previsione, se da un lato appare concettualmente inoppugnabile in quanto mirata ad una chiara identificazione di tali soggetti operanti in cantiere, spesso ai margini del sistema di prevenzione, nonché al contrasto del lavoro irregolare, dall'altro lato appare decisamente impegnativa per l'impresa, che all'atto pratico sarà chiamata ad effettuare durante l'evoluzione dei lavori più aggiornamenti del POS, soprattutto in caso di cantieri di significative dimensioni, in modo da tracciare correttamente i lavoratori autonomi effettivamente coinvolti nelle varie fasi di lavoro ed i relativi periodi di operatività in cantiere.

7 Un aspetto che non mancherà di richiedere a molte imprese una più attenta e sistematica gestione aziendale è ravvisabile nella sezione del modello semplificato dedicato alla documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere; prendendo le mosse da quanto riportato al paragrafo 3.2.1, lettera l) dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, il modello condensa tali elementi in un prospetto tabellare che dovrà essere compilato dall'impresa per ognuno dei propri lavoratori impegnati in cantiere, indicando le specifiche attività di informazione, formazione ed addestramento erogate in materia di salute e sicurezza sul lavoro a ciascun lavoratore. Sebbene non sia richiesto di allegare al POS le evidenze documentali dell'effettuazione di tali attività formative (attestati di frequenza o documenti equipollenti), che devono essere mantenute dall'impresa a disposizione presso la propria sede, tale aspetto non mancherà di mettere in difficoltà numerose imprese, che ancora non hanno completato, avviato od addirittura 7 pianificato le attività formative previste dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012, o che hanno omesso di effettuare alcune specifiche attività formative prescritte dalla vigente normativa (si pensi ad esempio all'addestramento dei lavoratori necessario per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale di terza categoria o di otoprotettori). Analogo livello di dettaglio è definito per l'esito del rapporto di valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore, per il quale il modello semplificato consta di una tabella incentrata su ciascuna mansione o, in alternativa, su ciascun singolo lavoratore, per i quali è richiesto di indicare il livello di pressione sonora delle sorgenti di rumore utilizzate ed il conseguente livello di esposizione giornaliera o settimanale determinato in funzione dei tempi di esposizione; al riguardo, l'impostazione della tabella appare per certi aspetti incompleta, in quanto non contempla esplicitamente il livello di picco Lpeak associato alle varie sorgenti di rumore utilizzate, in riferimento al quale talune lavorazioni (si pensi ad esempio all'infissione di pali tramite l'utilizzo di macchina battipalo) possono determinare il superamento del valore limite di esposizione stabilito per la pressione acustica di picco dall'articolo 189 del D.Lgs. n. 81/2008. Per agevolare la completa indicazione dell'esito del rapporto di valutazione del rumore da parte delle imprese, quindi, apparirebbe conveniente reimpostare la tabella in modo più puntuale, prevedendo che per ciascuna mansione o lavoratore sia indicata anche la pressione acustica di picco in aggiunta al livello di esposizione giornaliera o settimanale. Il cuore del modello semplificato risulta ravvisabile nella tabella dedicata alle lavorazioni svolte in cantiere, che oltre ad assolvere alla descrizione della specifica attività e delle singole lavorazioni effettuate dall'impresa e dagli eventuali lavoratori subaffidatari, condensa in sé una serie di altre indicazioni citate in vari punti dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 (attività di cantiere con relative modalità organizzative e turni di lavoro, elenco di macchine, impianti ed opere provvisionali, elenco dei prodotti chimici pericolosi utilizzati, misure di prevenzione e protezione, elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori, procedure complementari e di dettaglio eventualmente richieste dal PSC). Tale tabella appare sostanzialmente ben congeniata e funzionale all'effettiva descrizione, sintetica eppur esaustiva, delle varie implicazioni delle lavorazioni svolte in cantiere sul piano della salute e della sicurezza sul lavoro.

8 A titolo di esempio, si propone di seguito un esempio di compilazione della tabella indicata nel modello semplificato, riferita all'esecuzione di scavi stradali in presenza di impianti e servizi interrati: N. Lavorazione Misure preventive e protettive Modalità svolgimento lavorazione di della... Scavi stradali in presenza di impianti e Formazione degli svolgimento servizi operatori all'utilizzo diretto Descrizione della lavorazione: effettuazione dell'escavatore. svolgimento in di scavi stradali in contesto urbano, con Postazione di guida subappalto a:... 8 possibile presenza di impianti e servizi dell'escavatore protetta svolgimento in interrati nell'area oggetto di intervento con sistema ROPS. collaborazione con: Modalità e organizzazione della fase di Posto di guida... lavoro: la fase di lavoro viene realizzata da dell'escavatore dotato di parte di un manovratore che guida cintura di sicurezza. l'escavatore, assistito per l'intera durata dei Escavatore dotato di lavori da un operatore di assistenza a terra dispositivo di bloccaggio Sostanze e preparati pericolosi (di cui si di sicurezza allegano schede): nessuno dell impianto idraulico. Opere provvisionali: nessuna Vano motore Macchine: escavatore compatto cingolato Impianti: nessuno Turni di lavoro : unico turno dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17 Rischi: ribaltamento dell'escavatore; caduta di materiale dall'alto; scivolamenti e cadute dell'escavatore protetto tramite pannelli. Escavatore dotato di clacson, girofaro ed illuminazione dell'area di lavoro. a livello; urti, colpi, impatti, compressione, schiacciamento; cesoiamento, stritolamento; Regolare periodica manutenzione degli folgorazione / arco elettrico; inalazione di gas di scarico; agenti chimici; rumore; vibrazioni DPI: calzature di sicurezza, guanti di escavatori. Periodica pulizia da grasso e olio delle maniglie, dei gradini e protezione, elmetto di protezione, cuffie delle predelle che auricolari, indumenti ad alta visibilità, completo di protezione contro la pioggia agevolano l'accesso in cabina dell'escavatore. Durata presunta in gg. della lavorazione: 2 Preventiva verifica Eventuali schemi ed elaborati grafici: si veda l'allegato n. 2 (mappa relativa alla posizione dell eventuale esistenza di impianti e servizi dei sottoservizi nell'area oggetto di interrati nell'area

9 intervento) oggetto di intervento. Manovratore guidato da personale di assistenza a terra tramite apposita segnaletica gestuale. Divieto al personale di assistenza a terra di sostare nel raggio di azione dell'escavatore. Mantenimento della distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo (orientamento dei cingoli dell'escavatore perpendicolarmente alla parete dello scavo). 9 Le ultime sezioni del modello semplificato sono dedicate all'indicazione di eventuali procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC e dall'elenco della documentazione allegata al POS, tra cui spiccano le schede dei dati di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi utilizzati nel cantiere. Infine, il modello semplificato non trascura l'aspetto relativo alla firma del POS da parte delle varie figure coinvolte, questione talvolta liquidata come formale ma tuttavia densa di risvolti sul piano delle responsabilità in caso di sanzione o ancor più di infortunio in cantiere; al proposito, oltre a prevedere opportunamente l'indicazione del numero di pagine totali del documento, il modello semplificato richiede la firma del POS da parte dell'estensore del documento (nella tabella delle revisioni riportata nel frontespizio), del datore di lavoro dell'impresa (al quale come noto è riconducibile la paternità del documento), del RLS o RLST (per avvenuta consultazione in relazione alla valutazione dei rischi di cantiere), del datore di lavoro dell'impresa affidataria (per congruenza, in caso di subappalto, del documento rispetto al proprio POS), nonché del coordinatore per l'esecuzione, qualora previsto (per verifica di completezza e coerenza con il PSC). (1) Il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 21 agosto 2013, ossia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come stabilito dall'articolo 32, comma 2, del medesimo decreto. (2) In modo residuale, la redazione del PSC compete al coordinatore per l'esecuzione nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008. (3) In modo residuale, la predisposizione del fascicolo dell'opera compete al coordinatore per l'esecuzione nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008.

10 Sicurezza nei cantieri Un linguaggio dei segni internazionale per i cantieri edili (Il Sole 24 ORE Tecnici24 29 settembre 2014) Il Sottocomitato tecnico ISO/TC 96/SC 5 Cranes-Use, operation and maintenance ha sviluppato 10 una norma internazionale che definisce un linguaggio dei segni da utilizzare nelle manovre delle gru edili. Si tratta della ISO Cranes Hand signals used with cranes, che ha visto impegnati oltre trenta delegati di diverse nazionalità tra cui Cina, Brasile, India, Giappone, Sud Africa, Australia, Russia, Stati Uniti e, ovviamente, Europa. Il documento offre agli operatori delle gru edili un set base di segnali manuali che possono essere facilmente e univocamente compresi da chiunque lavori in questo settore, a prescindere dalla nazionalità di appartenenza. L obiettivo della norma, infatti, non è stato quello di rimpiazzare i numerosi linguaggi nazionali, bensì quello di arrivare a definire un set uniforme di segnali condivisi da utilizzare nei cantieri dove lavorano persone di varie ed eterogenee nazionalità, in modo che la comunicazione sia sicura, efficace e compresa da tutti. Nel campo delle costruzioni e in particolare nell ambito dei cantieri edili sempre più spesso lavorano persone provenienti dalle nazioni più diverse. E una sorta di inevitabile Babele che può comportare problemi di comunicazione, accentuate difficoltà di comprensione e spesso pericolose ambiguità. Non bisogna dimenticare che, in un ambiente come un cantiere edile, una errata interpretazione di un segnale può comportare gravissimi rischi per la sicurezza. Si pensi, per esempio, ai pericoli potenziali derivanti da una non corretta indicazione di un movimento di carichi sospesi. Tramite l adozione della norma ISO tutti coloro che operano con le gru in un cantiere internazionale potranno condividere un linguaggio comune, superando insicurezze e confusione nella comunicazione. Cantieri più sicuri dunque, anche grazie a questa nuova norma tecnica.

11 Formazione e sicurezza Obbligo della formazione e operatività dell'accreditamento regionale Mario Gallo, Il Sole 24 ORE Sicurezza 24, 1 ottobre 2014 Le profonde modifiche apportate nel corso degli ultimi anni alla disciplina in materia di formazione 11 dei lavorato ri e delle altre c.d. fi gure della prevenzione (dirigenti, pr eposti, RSPP, AS PP, RLS, etc.) stanno facendo emergere nuovi interrogativi tra i quali, i n particolare, quelli relativi ai soggetti abilitati ad erogare i corsi, all'obbligatorietà dell'accreditamento regionale e i vincoli organizzativi tra cui la possibilità da parte di un datore di lavoro di poter formare i lavoratori appartenenti a un'altra impresa. Invero, gli Accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, relativi alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs. n.81/2008), e quello successivo del 22 febbraio 2012 sulla formazione per gli addetti a particolari attrezzature (muletti, gru, macchine per il movimento terra, etc.), costituiscono un quadro alquanto disomogeneo e con diverse zone d'ombra per quanto riguarda l'abilitazione all'erogazione dei corsi di formazione che, per altro, come vedremo risente negativamente anche dall'attuale sistema di accreditamento regionale caratterizzato storicamente da una forte rigidità di fondo. I soggetti abilitati all'erogazione dei corsi per lavoratori, dirigenti e preposti Concentrando l'attenzione proprio su quest'ultimo profilo occorre, preliminarmente, osservare che il legislatore non ha circoscritto l'ambito dei soggetti abilitati all'erogazione dei corsi in materia di sicurezza ai soli enti accreditati alla formazione su base regionale ma, al contrario, ha previsto una pluralità di organismi che in tale ambito possono legittimamente erogare la formazione obbligatoria (si veda la tabella uno). Nel caso specifico della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, tuttavia, l'accordo del 21 dicembre 2011, non ha nemmeno previsto un elenco di soggetti abilitati ma si è limitato e prevedere il non meglio precisato soggetto organizzatore del corso, che è tenuto a rilasciare il prescritto attestato (punto 7), e che può essere (...) lo stesso datore di lavoro. Invero, questa previsione è alquanto ambigua perché potrebbe lasciare intendere che un datore di lavoro può limitarsi ad affidare a un qualsiasi soggetto terzo la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa formativa; invece, il D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il datore di lavoro è destinatario di un'obbligazione formativa di sicurezza differenziata, con fattispecie in cui si colloca in posizione di soggetto attuatore diretto ed altre, invece, in cui solo indirettamente è destinatario dell'obbligo.

12 Nel primo caso il datore di lavoro è destinatario di un obbligo formativo specifico è ciò si verifica proprio in relazione alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti (Cfr. artt. 18 e 37) per i quali il datore è, appunto, il soggetto attuatore diretto con la conseguente assunzione di ogni responsabilità dell'iniziativa, fatta salva la facoltà di avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi come le associazioni sindacali e di categoria, i consulenti, gli enti pubblici, società di formazione, etc. Pertanto, vista la natura di tale obbligo appare evidente che è del tutto improprio parlare genericamente di soggetto organizzatore, lasciando così intravedere la possibilità che anche altri soggetti possano svolgere un ruolo sostitutivo; si tratta, quindi, di un passo in avanti dell'accordo che rischia però di scontrarsi con il citato vincolo normativo che, per altro, occorre ricordare ammette attenuazioni solo attraverso l'esercizio della delega di funzioni e alle condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n.81/ Di conseguenza appare più corretto ritenere che nell'ipotesi della formazione delle predette figure il soggetto organizzatore sia necessariamente il datore di lavoro che potrà, come detto, avvalersi dell'assistenza di terzi non necessariamente accreditati a livello regionale visto che nell'accordo del 21 dicembre 2011 non si rileva alcun riferimento. L'obbligo dell'accreditamento regionale e i limiti dell'operatività. Il richiamo all'accreditamento regionale, invece, è contenuto nell'accordo del 21 dicembre 2011, punto 1, relativo però alla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (c.d. datori di lavoro - SPP ) secondo quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. n.81/2008; tuttavia, lo stesso è previsto solo per gli enti accreditati all'interno del sistema della formazione professionale secondo l'intesa del 20 marzo 2008, che siano in possesso dell'esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (1). A tali enti, comunque, si affiancano altri soggetti abilitati ad erogare corsi per i predetti datori di lavoro come, per esempio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale, le Università e le scuole di dottorato aventi a oggetto le tematiche del lavoro e della formazione, l'inail, il Corpo dei vigili del fuoco, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e le strutture di loro diretta emanazione, gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento, etc. Si osservi che, come recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro e P.S. è da considerarsi come struttura formativa di diretta emanazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli enti bilaterali e degli organismi paritetici, abilitata quindi a erogare corsi di formazione per datori di lavoro ex art. 34 D.Lgs. n.81/2008, anche quegli enti legati in base al contratto di associazione in partecipazione (art c.c.) (2). Tale modello sostanzialmente è stato successivamente riprodotto anche nel già citato Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, relativo all'abilitazione all'uso di particolari attrezzature di lavoro, con la previsione tra i soggetti abilitati anche delle aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici e utilizzatrici - queste ultime limitatamente ai loro lavoratori - delle attrezzature per le

13 quali è obbligatoria l'abilitazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008, e in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa. Pertanto, un datore di lavoro può formare direttamente i propri lavoratori addetti a tali attrezzature ma nel rispetto della normativa regionale che è differenziata: ad esempio, la Regione Lombardia non chiede alle aziende utilizzatrici l'accreditamento ma, come regolamentato dalla circolare 25 ottobre 2013, n.20, le stesse devono profilarsi ossia, in pratica, devono chiedere un'autorizzazione per i corsi da tenere e limitatamente alla sede riportata nel registro delle imprese. Questa limitazione spaziale opera più in generale anche per gli enti di formazione per i quali l'accreditamento ha validità limitatamente alla sede operativa autorizzata anche se non è chiaro il 13 rapporto con la particolare disciplina sull'e-learning (3). L'organizzazione dei corsi e i requisiti dei docenti e dei verificatori. Chiarito questo primo profilo fondamentale per quanto riguarda, invece, i vincoli organizzativi dei corsi concentrando l'attenzione su quelli per i lavoratori, i dirigenti e i preposti, occorre rilevare che l'accordo del 21 dicembre 2011, stabilisce ai punti 2 e 3 una serie di requisiti da considerare minimali ai fini della validità del corso (si veda il riquadro uno). Invero, fin dall'emanazione di tale provvedimento sono emersi diversi punti critici soprattutto per quanto riguarda la possibilità per un datore di lavoro di formare i lavoratori di un'altra impresa, i requisiti dei docenti e la portata dell'obbligo delle verifiche. Recentemente in merito si è espresso anche l'apposita Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. che con l'interpello dell'11 luglio 2014, n.12 (4), ha fornito alcuni importanti chiarimenti precisando, in primo luogo, che i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014) e, quindi, se in possesso degli stessi il soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, potrà affidare la verifica finale ad un docente, che può essere anche lo stesso datore di lavoro, sempre che come detto sia in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto. Del resto, sottolinea ancora la Commissione, tale interpretazione sarebbe in linea con quanto previsto dal citato Accordo che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, al punto 6, esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnicoprofessionali, deve essere effettuata '"dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. La Commissione, tuttavia, non si è pronunciata circa la possibilità che un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività; invero, il Decreto 6 marzo 2013 prevede anche che Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di

14 qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre Pertanto, da un'interpretazione logico - sistematica sembra che si possa affermare che sulla base di tale disposizione la risposta è negativa in quanto il decreto in questione circoscrive questa abilitazione temporanea alla docenza diretta del datore di lavoro (transitoriamente, occorre ricordare, fino al 18 marzo 2016) nei soli riguardi dei propri lavoratori e sempre che sia in possesso degli altri requisiti ex art. 34 del D.Lgs. n.81/2008; se, invece, il datore di lavoro è in possesso dei requisiti ordinari previsti dal Decreto 6 marzo 2013 per i formatori (5) allora la 14 risposta appare positiva ma in tal caso lo stesso interviene al corso come un normale formatore. Tale indirizzo interpretativo appare, pertanto, estendibile anche al caso in cui il datore di lavoro intenda operare come soggetto formatore di lavoratori appartenenti a un'altra impresa. L'estensione dell'obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici. Sempre in tema di organizzazione dei corsi occorre, infine, ricordare la vexata quaestio dell'art. 37 del D.Lgs. n.81/2008, che stabilisce che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Sono stati sollevati molteplici dubbi interpretativi circa la portata di tale norma e, in particolare, sulla validità della formazione erogata in assenza della prescritta collaborazione tra il datore e l'organismo; in merito, com'è noto, l'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, per non invadere il campo della contrattazione collettiva, si è limitato solo a prevedere l'obbligo della comunicazione preventiva all'organismo paritetico almeno 15 giorni prima, generando così ulteriori incertezze che sono state almeno in parte dissipate grazie al successivo Accordo integrativo del 25 luglio In tale provvedimento è stato precisato che l'obbligo per il datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli organismi paritetici è previsto solo per la formazione dei lavoratori e RLS - quindi non anche per i dirigenti e i preposti - sempre che gli stessi siano presenti nella provincia o regione in cui ha sede l'attività e operino nel settore di riferimento; il datore di lavoro, inoltre, non è obbligato a effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici ma solo a metterli a conoscenza della volontà di svolgere un'attività formativa: si tratta, questa, di una disposizione di notevole rilevanza che sgombra il campo da quelle tesi che ritenevano, invece, obbligatoria l'intervento dell'organismo attraverso forme più o meno invasive e che circoscrive la collaborazione all'interscambio di informazioni e di esperienze utili per la pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Secondo l'accordo del 25 luglio 2012, inoltre, la comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi anche a mezzo posta elettronica; in caso di silenzio il datore di

15 lavoro potrà procedere autonomamente all'intervento e qualora siano presenti nell'ambito territoriale e nel settore di riferimento più organismi paritetici è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta anche ad uno solo di essi; inoltre, ha altresì precisato che nel caso di imprese plurilocalizzate l'organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell'impresa. Recentemente, poi, occorre anche sottolineare che la già citata Commissione presso il Ministero del Lavoro e P.S. con l'interpello 27 marzo 2014, n.1, ha precisato che Per quanto riguarda la parte del quesito relativa alla necessità di dimostrazione, da parte del datore di lavoro/organizzatore del corso, dell'inesistenza, nel territorio, di organismi paritetici per il settore di riferimento, è parere della Commissione che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell'organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività ; si tratta di un orientamento che sembra 15 ridimensionare ulteriormente il ruolo degli organismi paritetici in quanto esclude che il datore di lavoro abbia un onere probatorio circa la loro mancanza e che s'inserisce all'interno di un filone che tende a ridurre notevolmente il contenuto dell'obbligo di collaborazione (6). Per quanto, poi, riguarda gli organismi paritetici abilitati occorre ricordare che lo sono solo quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai rapporti di lavoro all'interno dell'azienda, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008). Considerazioni conclusive. A distanza di circa sei anni dalla riforma operata dal D.Lgs. n.81/2008, la disciplina specifica in materia di formazione appare ancora alquanto confusa e a tutto ciò contribuisce ancora di più l'abnorme proliferazione delle norme regionali, senza contare che per la formazione di alcune tipiche figure aziendali - come, ad esempio, gli addetti all'antincendio e il primo soccorso - si è quasi all'anno zero in quanto manca ancora una compiuta disciplina regolamentare sui requisiti dei soggetti abilitati ad erogare i corsi e a svolgere le funzioni di docente. La speranza, quindi, è che il tanto sbandierato progetto di riforma costituzionale del titolo IV e, in particolare, dell'art. 117 Cost. vada in porto con lo spostamento della competenza normativa in materia di sicurezza sul lavoro in capo esclusivamente allo Stato: ciò comporterebbe per il legislatore la necessità di rivisitare l'intera materia e, quindi, eliminare tutte quelle (notevoli) storture che sono proliferate in questi anni e che stanno mettendo a dura prova le aziende italiane. Tabella 1 I SOGGETTI ABILITATI ALLA FORMAZIONE DI ALCUNE FIGURE DELLA PREVENZIONE Figura Soggetti abilitati Rif. normativi e prassi Lavoratori Dirigenti Preposti Datore di lavoro (1) Art. 37 D.Lgs. 81/2008 Accordo Stato - Regioni 21

16 Addetti a particolari attrezzature di lavoro (muletti, gru, macchine movimento terra, etc.) Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale; Ministero del Lavoro e P.S.; INAIL; Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate; Ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al c. 1 dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra; Aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all'accordo del , organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008, in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa; dicembre 2011 Accordo Stato - Regioni 25 luglio 2012 D.I. 6 marzo 2013 Art. 73, c.5, D.Lgs. 81/2008 Accordo Stato - Regioni febbraio 2012

17 Soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'accordo , nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008; Soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008; Enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, c. 1, lette. h), del D.Lgs. n.276/2003, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, c. 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008; Scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici. 17 Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; Enti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' Intesa sancita in data 20 marzo Art. 34 D.Lgs. 81/2008 Accordo Stato - Regioni 21 dicembre 2011 Accordo Stato - Regioni 25 luglio 2012 D.I. 6 marzo 2013

18 2008, in possesso di un'esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; INAIL; Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; Scuola superiore della pubblica amministrazione; Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; Enti bilaterali, quali definiti all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008; Fondi interprofessionali di settore; Ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. 18 Addetti Soggetto in possesso di competenza in Art. 37, c.9, antincendio materia di antincendio (es. Comandi D.Lgs. 81/2008 Provinciali dei Vigili del Fuoco, D.M. Interno 10 ingegneri e altri professionisti abilitati marzo 1998 ai sensi della legge n. 818/1984, etc.) D.Lgs. 8 marzo (2) 2006, n. 139 D.M. 5 agosto 2011 Min. Lavoro e P.S. interpello 24 ottobre 2013, n.10/2013 Addetti al primo Personale medico (Laurea in Medicina Art. 37, c.9,

19 soccorso e Chirurgia) in collaborazione, ove D.Lgs. 81/2008 aziendale possibile, con il sistema di emergenza D.M. n.388/2003 del Servizio Sanitario Nazionale (3) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Datore di lavoro (1) Art. 37, c.10, 11,12, D.Lgs. n.81/2008 Contrattazione collettiva Note: 1. Per la progettazione e la realizzazione può farsi assistere da organismi paritetici, enti 19 bilaterali, società di formazione, etc.; 2. I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività ad elevato rischio d'incendio (cfr. all. X D.M. 10 marzo 1998) devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Riquadro 1 ALCUNI REQUISTI ORGANIZZATIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI (p.2 Accordo Stato - Regioni 21 dicembre 2011) a) il soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; c) i nominativi dei docenti; d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste; g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. h) Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

20 (1) Si osservi che per gli enti di formazione accreditati è necessario tenere conto anche delle specifiche discipline regionali; ad esempio, per la Regione Lazio la D.G.R. 13 luglio 2012, n. 361, stabilisce in materia di formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione che i corsi di formazione possono essere erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968, nel settore della sicurezza aziendale, previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, che dimostrino di possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell'ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (2) Interpello 11 luglio 2014, n. 14/2014. (3) Cfr. Allegato 1, Accordo Stato - Regioni 21 dicembre (4) Si osservi che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti da parte della Commissione costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza (art. 12, c. 3, D.Lgs. n. 81/2008). (5) Trattasi del pre requisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado - salvo alcune eccezioni - e di almeno uno dei requisiti minimi previsti dall'allegato al decreto, strutturati in criteri finalizzati a garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di sicurezza sul lavoro, ossia la conoscenza, l'esperienza e la capacità didattica; occorre ricordare che la qualificazione è riconosciuta per aree disciplinari (normativa/giuridica/organizzativa; rischi tecnici/igienico-sanitari; relazioni/comunicazioni) e al tempo stesso è previsto anche l'obbligo dell'aggiornamento triennale. (6) Si veda anche Ministero del Lavoro e P.S. circolari 20 luglio 2011, n. 20, e 5 giugno 2012, n. 13.

21 Prevenzione incendi Definizione, classificazione e installazione delle macchine elettriche Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE Antincendio24, 16 settembre 2014 Le macc hine elettriche sono dispositivi at ti a convertire energia elettrica in energia meccanica, energia meccanica in energia elettrica o a m odificare le forme dell'energia elettrica. Rientra in tale ultimo caso il trasformatore, che è una macchina magnetica, statica (senza parti mobili), volta a modificare i parametri dell'energia elettrica, nella forma particolare di corrente alternata. 21 Una macchina elettrica comprende le seguenti parti fondamentali: - struttura magnetica, o nucleo, in materiale ferromagnetico - avvolgimenti - isolamenti - strutture meccaniche Il nucleo e gli avvolgimenti costituiscono la parte attiva, mentre le strutture metalliche sono dette massa e normalmente non sono in tensione. I materiali isolanti hanno la funzione di mantenere separati elettricamente conduttori in tensione. Essi presentano alta rigidità dielettrica, buona resistenza alle temperatura e stabilità in funzione della tensione a cui sono sottoposti. Gli isolanti possono essere allo stato: - gassoso (aria, idrogeno) - liquido (oli minerali) - solido (resine poliestere) Di particolare interesse per la prevenzione incendi sono i trasformatori elettrici con isolanti allo stato liquido, che presentano notevoli problematiche di sicurezza antincendio. L'art. 300 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 prendeva già in considerazione tale problematica e stabiliva che i trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio superiore ai 500 chilogrammi, quando non siano installati in cabine isolate, devono essere provvisti di pozzetti o vasche o di altre opere atte ad impedire il dilagare dell'olio infiammato all'esterno delle cabine o dei recinti. Il Ministero dell'interno ha recentemente elaborato la nuova normativa sui trasformatori elettrici, che contiene le misure di sicurezza antincendio relative a tali particolari macchine elettriche, che trovano oggi una grande diffusione nelle varie attività civili ed industriali. La regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc è stata emanata con il decreto del ministro dell'interno 15 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2014, ed è entrata in vigore il 4 settembre 2014.

22 Dal punto di vista delle procedure di prevenzione incendi, le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m 3 sono specificate, dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, come attività di categoria B, pertanto soggette all'acquisizione della valutazione del progetto da parte dei Vigili del fuoco e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività a lavori ultimati. Le disposizioni della regola tecnica si applicano a tutte le installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione. a. In ogni caso le installazioni di macchine elettriche fisse, in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto (4 settembre 2014), devono essere adeguate alle disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica, ad eccezione dei seguenti casi: a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità; 22 b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. Le installazioni di macchine elettriche fisse esistenti devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto, entro i seguenti termini: Termine Adeguamenti al D.M. 15 luglio ottobre 2014 Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9; Titolo I, Capo II punto 10, limitatamente alla installazioni di tipo BE e CE e punto 11; Titolo III, punto 3; Titolo III, Capo I, punto 1; Titolo III, Capo V, punto 2; 7 ottobre 2018 Titolo III, Capo I, punto 2; Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente al primo capoverso, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5; Titolo III, Capo III, punto 2, punto 3, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 4; Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5; 7 ottobre 2020 restanti punti dei Titoli I e III della regola tecnica Termini e definizioni macchina elettrica macchina elettrica fissa, trasformatori di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante combustibile in quantità superiore ad 1 m 3 macchine elettriche non collegate alla macchine elettriche fisse, non collegate alla rete, in

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