SERVIZI DI PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT Revisione Giugno Revisione Aprile

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1 Committente: Progetto: METROBUS BRESCIA METROPOLITANA MILANESE SPA MANDATARIA R.T.I. SERVIZI DI PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT CODICE WBS DI CONTRATTO CODICE PRODOTTO FASE SOCIETÀ MANDATARIA RTI Metropolitana Milanese SpA E 0 Emittente Metropolitana Milanese SpA Codice Emittente Revisione Febbraio 2008 Revisione Giugno Revisione Aprile A. Gentili AQ G. Scrosati AQ I. Carbone CG Emissione Novembre 2004 Redatto Verificato Approvato Ragione della emissione Data Revisione 00 Titolo documento: TRATTA PREALPINO S. EUFEMIA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI PROG SE AREA PBS ABS TIP OBS E NUMERO Numerazione progetto: B S Scala 1:1 Formato A4 File: Pagina 1 di 14

2 INDICE INDICE SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI MODALITA OPERATIVE VERIFICA DEL PIANO DI PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA VERIFICA DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO VERIFICA DOCUMENTALE IDONEITÀ IMPRESE VERIFICA DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA D IMPRESA VERIFICA DELL ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CODIFICA CANTIERI ATTIVITÀ DI VISITA IN CANTIERE E COORDINAMENTO Allegati : Diagramma di Flusso 01 Richiesta Documenti del CSE (Rev. 03) Check list controllo documenti generale Check list controllo documenti specifico cantiere Diagramma di Flusso 02 Attività di Cantiere CSE e RL RD- Richiesta Documenti V-Verbale Riunione di Coordinamento V-Verbale Verbale Visita Cantiere Rapporto Preliminare di Sopralluogo V-Sospensione Verbale di Sospensione Lavori V-Ripresa Verbale di Ripresa Lavori Codifica Cantieri Nota: Le modifiche alla procedura sono sottolineate. Pagina 2 di 14

3 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Scopo della presente procedura è definire i criteri le modalità operative e le responsabilità attraverso le quali viene svolta l attività di analisi documentale, verifica e presidio delle attività inerenti gli aspetti relativi la sicurezza dei cantieri. Le regole di quanto definito nei capitoli successivi sono applicabili a tutti i settori coinvolti nella progettazione e controllo della sicurezza dei cantieri. 1.1 Documenti e Norme di Riferimento D.lgs. 494/96 D.lgs. 528/99 D.lgs. 626/94 D.lgs. 424/96 D.lgs. 493/96 D.P.R. 459/96 L. 109/94 (Merloni-ter) modificata dalla L. 415/98 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell articolo 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 109 e successive modificazioni. D.lgs. 277/91 L. 55/90 D.P.R. 303/56 D.P.R. 164/56 D.P.R. 547/55 D.P.R. 222/03 D.M. 10/03/98 D.lgs. 276/03 Dlgs 525 del Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE Procedure relative agli Appalti nei Settori Esclusi Pagina 3 di 14

4 1.2 Definizioni e Abbreviazioni BSM PCM AMBS MM S CMP CG RL CSP CSE CPE PSC POS PSP Brescia Mobilità SpA (Committente) Raggruppamento temporaneo di Imprese formato da: Metropolitana Milanese SpA (mandataria), Systra SA, Cantarelli Moro & Partners Srl. Associazione Temporanea di Imprese formata da: Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari SpA e Necso Entrecanales Cubiertas SA, aggiudicatario dell appalto per la realizzazione del Metrobus. Metropolitana Milanese SpA (mandataria) Systra SA Cantarelli Moro & Partners Coordinatore Generale Responsabile Lavori Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Controllo Progettazione Esecutiva Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale Piano Operativo di Sicurezza (imprese) Piano di Sicurezza Particolareggiato. Pagina 4 di 14

5 2. MODALITA OPERATIVE 2.1 Verifica del Piano di Progettazione della Sicurezza Il CSE riceve dal CSP un Piano di Progettazione della Sicurezza che definisce il numero degli elaborati da fornire inerenti la sicurezza, comprendenti i documenti di carattere generale e quelli specifici per le aree di intervento, meglio definiti in seguito. Al ricevimento di tale documento il CSE, in collaborazione con il Responsabile della Verifica Progettuale e lo staff che controlla il Progetto Esecutivo, verifica la congruenza degli elaborati presentati con il piano dell Opera. Le evidenze delle verifiche vengono comunicate al Coordinatore Generale del PCM il quale provvede a comunicarle a BSM. Le richieste di modifiche o integrazioni vengono richieste al CSP e comunicate per conoscenza a BSM. 2.2 Verifica dei Piani di Sicurezza e Coordinamento Il piano di sicurezza è composto da 2 macro elementi: 1. Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale o documenti generali 2. Piano di Sicurezza specifico (inerente i singoli cantieri). Al ricevimento del Piano Generale della Sicurezza il CSE provvede alla verifica della corrispondenza dello stesso con il Piano di Progettazione della Sicurezza e con il progetto dell opera e secondariamente all analisi dei contenuti, in riferimento all'art.12 del D.Lgs. 528/99 e all'art.2 del D.P.R. 222/03. (Art. 12 D.Lgs. 528/99 Piano di Sicurezza e Coordinamento ) Il PSC deve contenere l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, Pagina 5 di 14

6 l utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; j) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall alto; k) misure per assicurare la salubrità dell aria nei lavori in galleria; l) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; m) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; n) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; o) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall art.14 del D.Lgs 528/99; p) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall art.5 del D.Lgs 528/99, comma 1, lettera c); q) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l attuazione dei singoli elementi del piano; r) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. Pagina 6 di 14

7 Art. 2 DPR. 222/03 Contenuti minimi del Piano di sicurezza e coordinamento Il PSC deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'art. 3 del D.Lgs. 626/94, e successive modificazioni. Il PSC deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: a.1) l'indirizzo del cantiere; a.2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; a.3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: d.1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4 del D.Lgs. 626/94; d.2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del D.Lgs. 626/94; d.3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 626/94; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 626/94; f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pi imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui all'art. 4, commi 4 e 5 del D.Lgs. 626/94; g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; Pagina 7 di 14

8 h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 528/99; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 528/99. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell'allegato I del D.Lgs. 528/99. Al ricevimento del Piano di Sicurezza Specifico, il CSE provvede alla verifica della corrispondenza dello stesso con il Piano di Progettazione della Sicurezza, con il Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale e con il progetto dell opera; secondariamente all analisi dei contenuti è effettuata in riferimento all articolo 3 e 4 del DPR. 222/03 nel quale sono individuati i contenuti minimi del PSC in riferimento a: - l'area di cantiere, l organizzazione e le lavorazioni. 1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; Pagina 8 di 14

9 c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. 2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 494/96, e successive modificazioni, anche dei seguenti: a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; b) la dislocazione degli impianti di cantiere; c) la dislocazione delle zone di carico e scarico; d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni, anche ai seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di elettrocuzione; c) al rischio rumore; d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). - le interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento 1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in Pagina 9 di 14

10 considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'art. 42 del D.P.R. 554/ In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 4 del D.P.R. 222/03 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. Pagina 10 di 14

11 2.3 Verifica documentale Idoneità Imprese (vedi Diagramma di flusso 01 Richiesta documenti del CSE) Il CSE riceve la comunicazione dell avvio della procedura per l autorizzazione al subappalto, con le modalità previste dalla procedura BS Supporto del PCM per l autorizzazione al subappalto da parte di BSM su richiesta di AMBS, o l informativa relativa ad imprese a cui viene affidata una fornitura in opera. Il CSE richiede all AMBS i documenti, sotto riportati, comprovanti l idoneità: a) P.O.S. (contenuti conformi a DLGS 528/99, DPR 222/03) b) Dichiarazione organico medio annuo distinto per qualifica c) Accettazione P.S.C. (art. 9 comma 2 del DLGS 528/96) d) Copia della visura camerale e) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) f) Contratto di subappalto/fornitura/nolo g) Copia del libro matricola h) Nominativo dipendenti impiegati in cantiere i) Denuncia di nuovo lavoro agli enti j) Copia dei versamenti agli enti, ogni quattro mesi k) Copia dei giudizi di idoneità sanitaria l) Copia del Registro Infortuni m) Attestati corsi di formazione per addetti mezzi di sollevamento. Il CSE verifica la completezza della documentazione ricevuta e nel caso constati che la documentazione presentata difetti in qualche aspetto provvede a comunicare all AMBS e per conoscenza all impresa oggetto della richiesta di subappalto o incaricata della fornitura in opera, al committente BSM e al PCM (in particolare al DL) le evidenze riscontrate richiedendo le integrazioni. In caso di mancata consegna della documentazione elencata alle lettere a) b) c) d) il C.S.E. provvederà ad emettere una comunicazione nella quale l impresa non è autorizzata ad accedere in cantiere fino alla consegna di tali documenti previsti per legge. Pagina 11 di 14

12 2.4 Verifica dei Piani Operativi di Sicurezza d Impresa 1) Il POS deve risultare congruente con i documenti d idoneità presentati al RL (vedi Verifica Documentale Idoneità Imprese) 2) Il CSE verifica la corrispondenza del POS con il Piano di Sicurezza Specifico (per singolo cantiere) e con il Piano di Sicurezza Generale 3) Analisi dei contenuti in base ai punti sotto elencati: (Art. 6. DPR. 222/03 Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza ) Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: a.1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; a.2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; a.3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; a.4) il nominativo del medico competente ove previsto; a.5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; a.6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; a.7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Pagina 12 di 14

13 PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 2.5 Verifica dell attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento L attività di Verifica dei Piani di Sicurezza e Coordinamento è descritta attraverso un diagramma di flusso (diagramma 02 Attività di Cantiere CSE e RL) che racchiude tutti i passaggi salienti e le responsabilità attribuite. Nello stesso diagramma viene indicata la modulistica (allegata alla presente procedura) impiegata a supporto dell attività. 2.6 Codifica Cantieri La codifica dei Cantieri necessaria al fine di garantire la rintracciabilità e l univocità delle comunicazioni deve essere riportata in ogni documento generato per tutte le attività contemplate nella presente procedura. La definizione degli acronimi utilizzati è quella definita dalla WBS per i cantieri e riportata in allegato alla procedura. 2.7 Attività di Visita in Cantiere e Coordinamento Durante la realizzazione dell opera, il CSE provvede a : o verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; Pagina 13 di 14

14 o o organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; o o segnalare al Committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articolo 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale territoriale competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Per adempiere alle azioni suddette, il CSE programma le proprie azioni di coordinamento e controllo mediante il Prospetto lavori a tre settimane emesso da AMBS al fine di pianificare al meglio i sopralluoghi nei diversi cantieri, valutando quali di questi necessitano di maggior controllo. Effettua quindi periodiche visite in cantiere redigendo i verbali di visita in cantiere (V-VERBALE VISITA) o i Rapporti di sopralluogo. Nel caso in cui riscontrino situazioni di pericolo grave ed imminente durante le attività lavorative, redige una comunicazione di sospensione lavori (V- SOSPENSIONE LAVORI) o effettua la sospensione lavori direttamente mediante il Rapporto di sopralluogo. All ottemperanza delle prescrizioni impartite con la sospensione lavori redige la lettera di ripresa lavori (V-RIPRESA LAVORI). Periodicamente vengono organizzati incontri di coordinamento nei quali partecipano AMBS, BSM e i subappaltatori per il coordinamento e la programmazione dei lavori; vengono redatti quindi dei verbali (V-VERBALE COORDINAMENTO). Pagina 14 di 14

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