Luca Mangiapane ingegnere

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1 NOVITA SU PONTEGGI METALLICI FISSI E PIMUS secondo il D.LGS 81/2008 e s.m.i. Loc. Vedole, Colorno (PR) tel fax e mail mangiapane@ingegneriasicurezza.it

2 LE NOVITA DELL ART. 136 Art. 136 Montaggio e smontaggio I due elementi caratterizzanti delle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi sono: formazione obbligatoria e specifica degli addetti al montaggio/ smontaggio/trasformazione del ponteggio. la redazione ed uso del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio PiMUS,

3 PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO Art. 136 Montaggio e smontaggio 6]. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d arte e conformemente al PIMUS, e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste

4 PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO Art. 136 Montaggio e Smontaggio 7] La formazione di cui al sesto comma ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla vigente legislazione; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le predette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

5 PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO Art. 136 Montaggio e smontaggio [8] I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell allegato XXI Questa formazione non è nuova ma è stata introdotta dal D.Lgs 235/2003 dal luglio del 2005

6 FORMAZIONE: l allegato XXI L allegato XXI è diviso in due parti A e B, nella parte A sono presi in considerazione i corsi per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, nella parte B sono presi in considerazione i corsi per gli addetti ai lavori su fune.

7 FORMAZIONE: l allegato XXI - Sono definiti i soggetti formatori. - Regioni e Province autonome (mediante strutture tecniche operanti nella prevenzione e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate) - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro - ISPESL - Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile - Organismi paritetici istituiti nel settore dell edilizia (CPT) - Scuole edili Il datore di lavoro non può svolgere la formazione direttamente o rivolgersi a soggetti diversi da quelli previsti anche se ritenuti di maggiore esperienza e capacità.

8 FORMAZIONE: l allegato XXI - La formazione è obbligatoria e abilitante per i preposti e gli addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi. - Il corso ha durata minima di 28 ore, da frequentare per intero. E consentita un assenza massima del 10% del monte ore. - Nessun credito formativo per chi ha esperienza oppure ha già frequentato in passato corsi simili. - Nessuna differenza di formazione tra preposti e addetti - Il corso è suddiviso in 2 moduli teorico e pratico - della durata di 14 ore ciascuno.

9 FORMAZIONE: l allegato XXI Modulo teorico (durata 14 ore) 1. giuridico normativo (4 ore): legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, analisi dei rischi, norme di buona tecnica e di buone prassi, statistiche degli infortuni (2 ore) D.Lgs 235/2003 Lavori in quota e D.Lgs 494/96 e s.m.i. cantieri (2 ore) 2. tecnico (10 ore): PiMUS, autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore) DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore) Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore) Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)

10 FORMAZIONE: l allegato XXI Modulo pratico (durata 14 ore) montaggio-smontaggio-trasformazione di Ponteggio a Tubi e Giunti - PTG - (4 ore) montaggio-smontaggio-trasformazione di Ponteggio a Telai Prefabbricati PTP - (4 ore) montaggio-smontaggio-trasformazione di Ponteggio a Montanti e Traversi Prefabbricati PMTP - (4 ore) Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio (2 ore)

11 FORMAZIONE: l allegato XXI - Modulo teorico max 30 discenti/docente - Modulo pratico max 5 discenti/docente

12 FORMAZIONE: l allegato XXI - Modulo teorico erogato per primo. Al termine del modulo teorico c è la verifica intermedia (questionario a risposte multiple). Chi non supera la verifica deve rifrequentare il modulo. - L attestato di frequenza al corso, è rilasciato a chi supera la verifica finale di montaggio / smontaggio / trasformazione di parti di ponteggi e realizzazione di ancoraggi. Chi non supera la verifica finale deve rifrequentare la parte pratica. - Ogni 4 anni occorrerà frequentare un aggiornamento di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici, che è erogato dagli stessi soggetti del corso delle 28 ore.

13 FORMAZIONE: la circolare MLPS n 30 del La formazione specifica dell Accordo non è necessaria per: - i lavoratori che usano ponteggi montati da altri - gli addetti al montaggio, smontaggio di ponti su ruote, ponti su cavalletti, ponti a sbalzo, ponti sospesi, ponteggi autosollevanti e altre opere provvisionali simili - per i suddetti lavoratori è necessaria la formazione e l addestramento previsti dall art. 37 del D.Lgs 81/2008 (specifici per l attrezzatura di lavoro) erogati dal datore di lavoro. - il datore di lavoro, per ciò che riguarda l'addestramento degli addetti ai ponti su ruote, deve tener presenti i contenuti generali di cui al II punto (montaggio/smontaggio/trasformazione di PTP e al IV punto (elementi di gestione di prima emergenza - salvataggio del modulo pratico dell'accordo del (allegato XXI)

14 PiMUS Art. 136 Montaggio e smontaggio Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano... e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

15 PiMUS: finalità E il documento operativo, da realizzare per ogni specifico lavoro in cui è presente un ponteggio, che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, al fine di garantire: la loro sicurezza durante l attività la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto in queste operazioni quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione. la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Ottenuta con la realizzazione ponteggio a norma, rispondente alle necessità dell utilizzatore e da un uso attento dello stesso.

16 PiMUS: quando è necessario Il PiMUS è da redigere: per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da tempo di utilizzo, dimensioni, complessità e necessità di progetto. per impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi. per un ponteggio realizzato con elementi in legno

17 PiMUS: quando non è necessario La circolare MLPS n 30 del ha precisato che il PiMUS non è necessario per: ponti su cavalletti di altezza fino a due metri ponti a sbalzo ponti sospesi ponteggi a piani autosollevanti

18 In questa situazione serve il PiMUS?

19 PiMUS: chi lo deve redigere? Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, quindi la redazione del PiMUS è un obbligo del datore di lavoro dell impresa che monta e smonta i ponteggi. Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potrà realizzarsi un solo PiMUS sottoscritto da tutti i datori di lavoro Nel caso in cui alle attività partecipino un impresa con dei lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dall impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione. Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.

20 PiMUS: chi lo deve redigere? La legge non chiarisce i requisiti che deve possedere la persona competente a cui il datore di lavoro deve far redigere il PiMUS. La normativa previgente sui ponteggi non richiede la presenza in impresa di persone con particolari competenze. L unica figura necessaria, è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla libera professione per l elaborazione del progetto per i ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del libretto di autorizzazione ministeriale. Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alle professionalità dell ingegnere o dell architetto per la progettazione del ponteggio.

21 PiMUS: i contenuti minimi art. 134 e Allegato XXII Contenuti minimi del PiMUS Nei cantieri in cui vengono utilizzati ponteggi deve essere tenuta ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell art. 131 (libretto di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica) e copia del piano di montaggio e smontaggio (PIMUS), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell allegato XXII

22 PiMUS: i contenuti minimi allegato XXII 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio; 6. Progetto del ponteggio, quando previsto;

23 PiMUS: i contenuti minimi circolare MLPS n 25/ Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata" capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56): planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc., modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.), modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,

24 PiMUS: i contenuti minimi circolare MLPS n 25/2006 descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso, misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del DPR n. 164/56, tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi, misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

25 PiMUS: i contenuti minimi circolare MLPS n 25/ Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi allegato XIX).

26 Contenuti del PiMUS 5. disegno esecutivo In tutti i cantieri in cui si utilizzano ponteggi metallici deve essere tenuto il disegno esecutivo del ponteggio (art.33 DPR 164/56) Sul disegno esecutivo devono essere riportati: 1) l indicazione del tipo di ponteggio utilizzato 2) generalità e firma del progettista (casi in cui serve il progetto) o del responsabile di cantiere (negli altri casi) 3) sovraccarichi massimi per mq di impalcato 4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi Le eventuali modifiche del ponteggio devono essere subito riportate sul disegno. Il disegno esecutivo, nel caso in cui non sia allegato ad un progetto deve essere conforme agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale.

27 Contenuti del PiMUS 5. disegno esecutivo Esempi di schemi tipo autorizzati

28 Contenuti del PiMUS 5. disegno esecutivo

29 Contenuti del PiMUS 5. disegno esecutivo

30 Contenuti del PiMUS 6. Progetto del ponteggio Per l assemblaggio di ponteggi in configurazioni non rientranti tra gli schemi tipo occorre seguire un progetto redatto da un tecnico abilitato - ingegnere o architetto. (art. 32 DPR 164/56) Il progetto deve comprendere: - Relazione di calcolo eseguito secondo le normative vigenti e le istruzioni approvate nel libretto di autorizzazione ministeriale - Disegno esecutivo

31 Contenuti del PiMUS 6. Progetto del ponteggio Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio Ponteggi con altezza oltre 20 m. Altezza misurata dal piano d'appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto. (CM 149/1985) Configurazione di montaggio non conforme agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale (CM 149/1985) Configurazione di montaggio con un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo (CM 149/1985) Ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione ministeriale (CM 149/1985)

32 Contenuti del PiMUS 6. Progetto del ponteggio Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio Sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio riportata nel libretto di istruzioni allegato al libretto di autorizzazione ministeriale (CM 149/1985) Superficie esposta all'azione del vento a quella presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio (solitamente questo si supera quando al ponteggio sono attaccati teli, graticci, tabelloni e/o cartelloni) (CM 149/1985) Nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale (CM 20/2003)

33 Contenuti del PiMUS 6. Progetto del ponteggio

34 Contenuti del PiMUS 6. Progetto del ponteggio

35 Contenuti del PiMUS 7. Indicazioni generali

36 Contenuti del PiMUS 7. Indicazioni generali

37 Contenuti del PiMUS 8. Sequenza passo passo

38 Contenuti del PiMUS 8. Sequenza passo passo

39 Contenuti del PiMUS 8. Sequenza passo passo

40 PSC e PiMUS

41 PSC e PiMUS

42 PSC e PiMUS circa 2 metri

43 PSC e PiMUS

44 IL RAPPORTO TRA PIMUS E POS Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell impresa per lo specifico cantiere, pertanto deve essere elaborato da ogni singola impresa esecutrice nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall art. 6 del DPR 222/2003. Il POS al suo interno deve contenere la valutazione dei rischi di tutte le attività. Nel caso in cui, tra le attività di lavoro dell impresa esecutrice c è anche quella del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, le stesse devono essere valutate all interno del POS e per ogni rischio si devono individuare le misure di prevenzione e protezione e le opportune procedure operative per la tutela della sicurezza. Il PIMUS non è un piano di analisi e di valutazione dei rischi, ma un piano operativo, e quindi in sostanza è la principale misura di sicurezza per permettere il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio in sicurezza. Il PIMUS è dunque una parte del POS

45 Modalità di montaggio dei ponteggi: telaio ad H Sequenza tratta dal catalogo Edilponte

46 Modalità di montaggio dei ponteggi: parapetto provvisorio larghezza cm altezza cm peso kg ,

47 Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta Luigi Galli Nuova enciclopedia del ponteggio

48 Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta Luigi Galli Nuova enciclopedia del ponteggio Solo in questo caso il tirante d aria è verificato sul primo impalcato

49 Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta

50 Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta

51 Montaggio del ponteggio: ancoraggio

52 Montaggio del ponteggio: ancoraggio Individuata la procedura da eseguire, nel caso in cui si utilizzino i DPI anticaduta, per il montaggio del ponteggio da parte degli operatori, addetti va determinato l ancoraggio idoneo di questa struttura, affinché sia sicura anche dal punto di vista statico ed in grado di trattenere, in caso di caduta libera verso il vuoto, gli operatori addetti. La sicurezza statica deve essere garantita in tutte le fasi transitorie di montaggio dei vari componenti del ponteggio, conformemente alla successione cronologica con la quale viene assemblato, pertanto gli ancoraggi dovranno essere collocati e fissati progressivamente.

53 Montaggio del ponteggio: ancoraggio Per ritenere il ponteggio, un punto di ancoraggio sicuro, atto a sostenere l operatore in fase di caduta libera, è fondamentale conoscere il materiale di supporto, al quale ancorarlo. Diversa è la resistenza che oppone un forato rispetto ad un fissaggio nel cordolo in c.a.

54 Montaggio del ponteggio: ancoraggio Le modalità e le condizioni di impiego, dei diversi ancoraggi di essi e la portata teorica, vengono specificate sui libretti dei ponteggi redatti dalle case produttrici. Si parla di portata teorica, in quanto la stessa non tiene conto della resistenza del materiale, sul quale potrebbero essere impiegati Il valore di resistenza che assicura il materiale di supporto unitamente alla attrezzatura di fissaggio impiegata, deve essere confrontato con il valore dello scorrimento che si innesca nel sistema ancoraggio tubo giunto utilizzato.

55 Montaggio del ponteggio: ancoraggio La forza di scorrimento limite del nodo tubo giunto, utilizzato per collegare il tassello (golfare ) al rostro ( moncone di tubo ) e fissato all impalcatura col giunto Dalmine, è equivalente ad una forza di tiro pari a 5,5 5,8 kn. Quindi la scelta nell effettuare il conto dei punti di ancoraggio necessari, trova questo valore come limite fisico da non superare nel calcolo, qualora i tasselli fissati nel muro assicurassero un valore di resistenza maggiore.

56 NORMATIVA PREGRESSA PONTEGGI ora non più valida D.P.R. n 164 del 07/01/ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. D.M. del 02/09/ Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n Circolare Ministeriale n 149 del 22/11/ D.P.R. 7 gennaio 1956, n Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi. Lettera Circolare del 10/04/ Circolare 149/85 - D.M. 28 maggio Quesiti. Lettera Circolare n del 18/04/ Circolare 149/ D.M. 28 maggio Quesiti. Decreto Ministeriale n 115 del 23/03/1990-Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80. Decreto Ministeriale n 466 del 22/05/ Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici. D.Lgs. n 626 del 19/09/ Attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Circolare n 44 del 10/07/ Oggetto: D.l.vo n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro. Modalità di conservazione delle relative documentazioni - Quesito. Circolare n 46 del 11/07/ Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.

57 NORMATIVA PREGRESSA PONTEGGI ora non più valida Decreto Ministeriale del 19/09/ Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato. Circolare n 3 del 08/01/ Oggetto: Art. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99 - Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro. Circolare Ministeriale n 20 del 23/05/ Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi. Circolare Ministeriale n 30 del 29/09/ Oggetto: Art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n Chiarimenti concernenti la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi. Circolare Ministeriale n 25 del 13/09/2006 Obblighi del datore di lavoro relativi all impiego dei ponteggi Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). Circolare Ministeriale n 30 del 03/11/2006 Obblighi del datore di lavoro relativi all impiego dei ponteggi Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.

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