Dott. Claudio Alberto Monzi Coordinatore delle Attività di Protezione Civile venerdì 31 Gennaio 2014 Terni 1^ Circoscrizione Est

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1 III CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE Dott. Claudio Alberto Monzi Coordinatore delle Attività di Protezione Civile venerdì 31 Gennaio 2014 Terni 1^ Circoscrizione Est

2 IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

3 Voglio rivolgere anche a voi Italiane e Italiani un appello, senza retorica, che sorge dal mio cuore, qui non c entra la politica, qui c entra la solidarietà umana, tutti gli Italiani e le Italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi fratelli colpiti da questa sciagura Appello di Sandro Pertini Presidente della Repubblica Terremoto dell Irpinia 80

4 In occasione dell alluvione di Firenze nel 1966, del terremoto del Friuli e dell Irpinia, si verificò una grande mobilitazione spontanea di cittadini di ogni età e condizione, affluiti a migliaia da ogni parte del paese nelle zone disastrate, per mettersi a disposizione e dare una mano.

5 In quelle occasioni si scoprì che mancava un sistema pubblico adeguato che sapesse organizzare ed impiegare il volontariato.

6 Da allora è iniziata l ascesa del volontariato di Protezione Civile, inteso come espressione di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà, nella quale confluiscono spinte di natura religiosa e laica, unite dal comune senso dell urgenza di soccorrere chi ha bisogno e di affermare il diritto di essere soccorso con professionalità e amore.

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8 LA NORMATIVA SUL VOLONTARIATO IN ITALIA

9 LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 (LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO)

10 LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 (LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO) Art. 1 Finalità e oggetto della legge 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

11 Art. 2 Attività di volontariato Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.( anche nella fase di emergenza)

12 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

13 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE)

14 Art. 11 Strutture operative nazionali del Servizio... i) le organizzazioni di volontariato...

15 Art. 18 (Volontariato). 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

16 D.P.R. 194 DEL 2001

17 Art. 1. Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'agenzia di protezione civile. 1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

18 Art. 2. L'Agenzia può concedere alle Associazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale..., contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

19 Art. 8. Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile...le organizzazioni di volontariato di protezione civile... ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità competente..., ogni possibile e fattiva collaborazione.

20 Segue Art. 8. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed ella tipologia delle attività esplicate dall organizzazione.

21 Art. 9. Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico pratica 1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

22 Segue Art. 9. IL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO; IL MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO; LA COPERTURA ASSICURATIVA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266, E SUCCESSIVI DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE.

23 Segue Art In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

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25 Segue Art Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate: a) dall'agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza; b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari - programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10,nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la..

26 Segue Art La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono. 8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa

27 Segue Art Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente

28 Segue Art Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L lorde giornaliere.

29 Art. 10. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico pratica Art. 11. Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso Art. 12. Comitato nazionale di volontariato di protezione civile

30 ATTIVAZIONE DEI VOLONTARI CHI PUO ATTIVARE I VOLONTARI? SINDACO PREFETTO REGIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

31 ALCUNI CHIARIMENTI

32 USO SEGNALI DISTINTIVI E LAMPEGGIATORI VISIVI Con data 5 ottobre 2009 è stato approvato un decreto legge che individua anche i soggetti autorizzati all'uso di detti dispositivi supplementari e il tipo di veicoli adibiti all'espletamento dell'attività di Protezione civile. La nuova normativa fa seguito a quella già approvata il 6 novembre 2008 dove il comma 5 dell'articolo 8 del Decreto legge n.172 del 6 novembre 2008 apportava una sostanziale modifica all'art.177 del Codice della strada prevedendo l'inserimento nell'elenco dei mezzi autorizzati all'uso della segnalazione visiva a lampeggianti blu anche di quelli autorizzati dai volontari di Protezione civile durante il coinvolgimento nelle attività di emergenza e soccorso.

33 . Segue Per quanto riguarda la possibilità per gli aderenti ad una organizzazione di svolgere attività non in emergenza in qualità di ausiliari del traffico, giova precisare che il Volontariato di Protezione Civile non avendo alcun rapporto di dipendenza con l Amministrazione Comunale, non può svolgere compiti di normale amministrazione in quanto la Legge quadro sul Volontariato (Legge n 266\1991) esclude qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra il Volontario e la struttura che lo utilizza. Pertanto, per l espletamento di attività quali regolazione del traffico a seguito di incidenti stradali, scorta a cortei o processioni, servizi d ordine durante manifestazioni sportive o culturali non sono da considerare tra le ipotesi di collaborazione che il Volontariato è chiamato ad assicurare nei servizi di Protezione Civile, salvo i casi in cui queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di grandi eventi dichiarati e coordinati dalle competenti autorità.

34 segue.. L uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi deve quindi limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti (codice stradale, leggi e regolamenti) e secondo le direttive impartite dalle autorità competenti. L eventuale segnalazione al Servizio Protezione Civile della Regione Umbria di comportamenti non consoni e usi arbitrari di segnali distintivi contestati a singoli iscritti o alla stessa organizzazione di volontariato, comporta necessariamente l avvio delle procedure di diffida e, in caso di reiterato uso, di richiesta di cancellazione dal Registro Regionale e dall Albo nazionale del Volontariato di Protezione Civile.

35 IL RUOLO DEL VOLONTARIATO

36 Il ruolo del volontariato è fondamentale durante un emergenza, la funzione di supporto Volontariato è fra le prime ad essere attivata, si struttura in una segreteria amministrativa e un coordinamento del volontariato.

37 La segreteria: gestisce gli arrivi e le partenze dei volontari, la loro dislocazione nelle zone operative, censisce materiale e mezzi, fornisce supporto organizzativo e amministrativo.

38 Il Coordinamento: acquisisce e rende esecutive le esigenze della Sala Operativa, convoca e attiva i gruppi specializzati, individua le risorse da distribuire al volontariato, si occupa della supervisione logistica delle presenze degli operatori, attiva i coordinamenti nazionali e regionali, si coordina con altri Enti e Istituzioni, gestisce la banca dati delle organizzazioni a fini operativi.

39 In emergenza la Funzione Volontariato si coordina con tutte le altre Funzioni di supporto in particolare con la Funzione Assistenza alla Popolazione, Materiale e Mezzi e Telecomunicazioni.

40 LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN ITALIA

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42 Il Sistema Nazionale e Regionale di Protezione Civile, si fonda nella qualità, generosità, professionalità, disponibilità e preparazione delle donne e degli uomini che lo costituiscono, presidiano, potenziano e intervengono in tempo di pace e al verificarsi di ci calamità o disastri. Il Sistema Nazionale e Regionale di Protezione Civile si affida e sta crescendo grazie alle Organizzazione di Volontariato

43 I membri attivi nelle diverse realtà associative della Protezione Civile in Italia oggi sono circa , con capacità, preparazione, competenza, esperienza e dotazione di mezzi tecnici ed strumenti operativi. Nella lunga e gloriosa storia delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile si può idealmente pensare ad un momento di passaggio, dagli anni 80 del secolo scorso, il Volontariato organizzato rappresenta una componente fondamentale delle forza in campo.

44 In Italia sono circa 2500 le organizzazioni iscritte nell elenco Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile. Di tutti i volontari di Protezione Civile sono pronti ad intervenire nell arco di pochi minuti, e sono pronti ad intervenire nell arco di poche ore. Oggi il Volontariato di Protezione Civile ha messo a disposizione nelle situazione di emergenza più del 50% delle risorse umane impiegate.

45 In sintesi si tratta di Organizzazioni Nazionali, come Misericordie, CRI, Prociv, ecc, ed associazioni locali e GRUPPI COMUNALI.

46 UNA DELLE RISORSE STRATEGICHE PIU IMPORTANTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SU CUI PUO FARE AFFIDAMENTO IL DIPARTIMENTO NAZIONALE.

47 Oggi si può senza ombra di dubbio affermare che in Italia, grazie alla forte apertura innovativa data dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civie in primis, ma anche dalle altre istituzioni locali, è nata una: IDENTITA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE che si è rivelata di fondamentale importanza nelle emergenze e nei grandi eventi degli ultimi anni e degli ultimi mesi.

48 Il ruolo del volontariato di P.C. in Italia deve essere quello di: CUSTODE NATURALE DI CIASCUN TERRITORIO E FORZA CIVILE DI TUTELA E PROMOZIONE DI CIASCUNA COMUNITA

49 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Associazioni il legale rappresentante è il Presidente democraticamente eletto dall assemblea dei soci Gruppi Comunali il legale rappresentante è il Sindaco

50 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Organismo liberamente costituito senza fine di lucro che svolge e/o promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso per eventi di protezione civile. Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti curandone anche le attività di formazione e addestramento. L organizzazione è iscritta negli elenchi regionali, ed eventualmente nell elenco nazionale del DPC ( solo quelle nazionali)

51 GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Organizzazione costituita con deliberazione dell amministrazione comunale, che raggruppa volontari di protezione civile. Costituita senza fine di lucro, svolge e/o promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso per eventi di protezione civile. Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti curandone anche le attività di formazione e addestramento. Il Gruppo è iscritto negli elenchi regionali, ed eventualmente nell elenco nazionale del DPC.

52 Gli obiettivi del volontariato di Protezione Civile in Italia

53 Creare in ogni territorio un servizio di pronta risposta alle esigenze della Protezione Civile, in grado di operare integrandosi con gli altri livelli di intervento previsti dal Sistema Nazionale di Protezione Civile (sussidiarietà verticale).

54 Valorizzare al massimo le forze della cittadinanza attiva ed organizzata (sussidiarietà orizzontale), in piena integrazione con le forze istituzionali presenti sul territorio.

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60 Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine: - morale (riguarda la propria coscienza); - legale (civile e penale); - disciplinare (che consiste nella non violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza).

61 PER TANTO NON PUÒ SVOLGERE: SVOLGERE FUNZIONI PROPRIE DI UN PUBBLICO UFFICIALE, QUALI AD ES.: chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni; procedere al fermo di una persona; elevare contravvenzioni; intervenire in ambito di ordine pubblico; gestire autonomamente come singolo o come squadra la viabilità stradale, pedonale (comprese qualsiasi tipo di scorta). decidere autonomamente di violare senza autorizzazione i limiti di velocità; assumere ruoli operativi tipici di altri Enti, quali ad esempio: - gestione dell'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, di rimozione di intonaci e/o di oggetti pericolanti, di apertura porta di un'appartamento (sono compiti dei VV.F.); dare prestazioni tecniche sanitarie ( è compito di un medico, 118).

62 Dormivo e sognavo che la vita era gioia Mi svegliai e vidi che la vita era servizio Volli servire e vidi che servire era gioia Tagore poeta indiano

63 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE DOTT. CLAUDIO ALBERTO MONZI COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

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