L imposta di bollo speciale sui rapporti segretati e quella straordinaria sui prelievi
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- Anna Maria Festa
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1 1363 ATTUALITÀ Provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012 L imposta di bollo speciale sui rapporti segretati e quella straordinaria sui prelievi di Enzo Mignarri Con un comunicato stampa emesso nella tarda serata del 15 febbraio 2012, il Ministero dell economia e delle finanze ha disposto la proroga del termine fissato dal D.L. n. 201/2011 per il 16 febbraio 2012 per il pagamento dell imposta di bollo speciale sui rapporti ancora segretati e di quella straordinaria su quelli cosiddetti de-scudati. Il tempo che la proroga metterà a disposizione degli operatori dovrà essere utilizzato per risolvere i dubbi ancora esistenti, di cui questo contributo propone una sintetica disamina, dopo i primi (tardivi) chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 14 febbraio 2012, e per approntare le procedure informatiche e organizzative necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari. 1. Premessa Nell ambito del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto Salva Italia ) convertito, con modifiche, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 e in vigore dal giorno successivo sono state istituite due forme di prelievo volte a colpire le attività finanziarie oggetto di emersione ancora segretate e quelle non più segretate: l imposta di bollo speciale di cui all art. 19, comma 6; l imposta straordinaria di cui all art. 19, comma L imposta di bollo speciale Con l art. 19, comma 6, si è stabilito che le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102/2009, e successive modificazioni, e degli artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 409/2001, e successive modificazioni 1, sono soggette a un imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille (cosiddetta imposta sull anonimato). Per gli anni 2012 e 2013 l aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. Tale imposta è determinata al netto dell eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni (ossia quella sulle comunicazioni alla clientela relative agli strumenti e ai prodotti finanziari anche non soggetti all obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari), ma non di quella di cui al comma 2-bis dell art. 13 della Tariffa relativa agli estratti conto. Ai sensi del successivo comma 8 del predetto articolo, gli intermediari interessati provvedono a trattenere l imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l emersione, o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il re- 1 Sono pertanto ricompresi tutti gli scudi ad oggi effettuati.
2 1364 ATTUALITÀ Imposte indirette lativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre Gli intermediari segnalano all Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l imposta con le suddette modalità. Nei confronti dei predetti contribuenti, l imposta è riscossa mediante i- scrizione a ruolo ai sensi dell art. 14 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni. Per l omesso versamento dell imposta, il comma 10 prevede che debba applicarsi una sanzione pari all importo non versato. Per l accertamento e la riscossione dell imposta in questione, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo. 3. L imposta straordinaria Sulle attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, il comma 12 dell art. 19 stabilisce che è dovuta, per il solo anno 2012, un imposta straordinaria pari al 10 per mille. Per la disciplina del prelievo sulle attività finanziarie scudate non più segretate si applicano i commi da 8 a 11 dell art. 19 e, pertanto, ne dovrebbe conseguire che: l imposta straordinaria è (o, meglio, doveva essere) versata dagli intermediari entro il 16 febbraio 2012, con riferimento al valore delle attività de-scudate al 6 dicembre 2011, ottenendone provvista dal contribuente (comma 8); nel caso di mancata applicazione dell imposta straordinaria gli intermediari dovranno comunque segnalare all Agenzia delle Entrate i contribuenti già titolari di conti scudati (comma 9); si applicano le norme procedurali in materia di imposta di bollo e la speciale sanzione pari all importo non versato (commi 10 e 11). 4. Disposizioni attuative L art. 19 del D.L. n. 201/2011 stabilisce al comma 23 che con uno o più provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate verranno stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22. In data 9 febbraio 2012, con ris. n. 14/E 2, l Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Modello F24, delle somme dovute ai sensi delle suddette disposizioni ossia i codici: 8111 denominato Imposta di bollo speciale di cui all art. 19, comma 6, del D.L. 201/2011 ; 8112 denominato Imposta straordinaria di cui all art. 19, comma 12, del D.L. 201/2011 ; 8113 denominato Sanzione per omesso versamento di cui all art. 19, commi 10 e 12 del D.L. n. 201/2011. In data 14 febbraio 2012 a ridosso della scadenza per il pagamento fissato dal citato art. 19 per il 16 febbraio 2012 il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha emanato le previste disposizioni di attuazione con riguardo all imposta di bollo speciale e a quella straordinaria. Il provvedimento fornisce taluni importanti chiarimenti agli intermediari e ai contribuenti per il pagamento delle suddette imposte. Tuttavia, le tardive disposizioni attuative dell Agenzia delle Entrate, da un lato, e le obiettive difficoltà operative rappresentate dagli intermediari finanziari tenuti al versamento dell imposta sulle attività oggetto di scudo fiscale, dall altro, hanno indotto il Ministero dell economia e delle finanze ha emettere, nella tarda serata del 15 febbraio 2012, un comunicato stampa con cui ha stabilito che il termine già fissato al 16 febbraio sarà differito con il primo provvedimento legislativo utile. Con lo stesso provvedimento sarà disposto che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore della disposizione di proroga non configureranno violazione in materia di versamenti. 5. Le criticità emerse e i chiarimenti forniti Nell applicazione dell imposizione introdotta sulle attività finanziarie oggetto di scudo, sono venute alla luce varie criticità, non sempre superabili in via analogica o sistematica. Nel proseguo del lavoro si procederà a una sintetica e articolata disamina delle principali problematiche sino ad oggi emerse e dei chiarimenti forniti al riguardo nel citato provvedimento di attuazione. 2 In banca dati fisconline.
3 Imposte indirette ATTUALITÀ L imposta di bollo speciale Ambito di applicazione oggettivo Il provvedimento del 14 febbraio 2012 ha precisato che l imposta riguarda le sole attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio sia fisico che giuridico e che sono ancora detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre 2011, con riferimento al primo anno di applicazione, e al 31 dicembre per gli anni successivi. È stato, pertanto, chiarito che rientrano nell ambito di applicazione i cosiddetti rimpatri giuridici effettuati dalle società fiduciarie, mentre sono esclusi gli immobili detenuti all estero e oggetto di scudo, in quanto la norma fa riferimento alle sole attività finanziarie. Il provvedimento non precisa quali sono le attività interessate ossia se si debba, ad esempio, far riferimento come sembrerebbe ragionevole a tutte le attività finanziarie a suo tempo scudate che comprendevano anche le partecipazioni detenute all estero in società non quotate e i finanziamenti dei soci. La precisazione fornita consente anche di escludere dall ambito di applicazione le attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, fugando i dubbi sollevati dal conflitto esistente tra il disposto del comma 6 dell art. 19 che con il richiamo all art. 15 del D.L. n. 350/2001 ricomprende le attività rimpatriate o regolarizzate e il comma 8 dello stesso articolo riferito solo alle attività ancora segretate. Determinazione della base imponibile Circa la base imponibile, il provvedimento ribadisce che l imposta è calcolata sull ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività. L imposta si dovrebbe applicare anche ai redditi (interessi, cedole, dividendi, plusvalenze) derivanti dalle attività rimpatriate che hanno alimentato i conti scudati. Dato che il saldo contabile e quello liquido del conto corrente scudato possono essere discordanti per effetto delle operazioni disposte in data precedente a quella della rilevazione e ancora non regolate (ad esempio per l acquisto o la vendita di titoli), occorre chiarire dato che la norma non dispone nulla al riguardo quale dei due saldi utilizzare per il calcolo dell imposta. Si rammenta che, ai fini dell imposta di bollo ordinaria ex D.P.R. n. 642/1972, si tiene conto del saldo contabile e non del saldo per valuta (posizione questa ancora da confermare da parte dell Agenzia delle Entrate e, quindi, suscettibile di modifiche). Tuttavia, è da tenere presente che, nel caso specifico, quanto accreditato/addebitato sul conto corrente scudato dovrebbe trovare contropartita in una rilevazione di segno opposto sul dossier titoli. Ad esempio: la vendita di un titolo dovrebbe comportare una movimentazione di segno negativo sul dossier titoli scudato e di segno positivo sul conto corrente scudato (per effetto dell accredito delle somme rivenienti dalla vendita stessa). È evidente che lo spirito della norma non può essere quello di realizzare una duplicazione di imposta. Ne consegue che per tali operazioni dovrà essere considerata la base imponibile complessiva (rappresentata dalle attività scudate ) tenendo conto dei movimenti in questione e neutralizzando le situazioni che comporterebbero una duplicazione di imposta. Come detto, l imposta speciale di bollo è determinata al netto dell eventuale imposta di bollo pagata sulle comunicazioni relative agli strumenti e ai prodotti finanziari (art. 13, comma 2-ter della tariffa). Al riguardo non è stato chiarito con quali modalità applicare la riduzione di imposta e se per imposta già pagata nel 2011 si intende quella relativa a tutto il Valenza pratica della segretazione Date le comunicazioni effettuate dagli intermediari all Anagrafe tributaria dei rapporti segretati accesi (cfr. la circ. n. 18/E del 4 aprile ) e di quelle previste dall art. 11 del D.L. n. 201/2011 (segnalazione di tutte le movimentazioni di conti e depositi), il pagamento della cosiddetta tassa sull anonimato può avere un senso, in futuro, solo se da quest ultime rilevazioni verranno esclusi i conti segretati L imposta straordinaria sui prelievi Per questa forma di imposizione una tantum, il provvedimento prevede che per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un imposta straordinaria pari al 10 per mille. 3 In banca dati fisconline.
4 1366 ATTUALITÀ Imposte indirette L imposta si applica sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. Si osserva che il provvedimento, analogamente al decreto, non contiene alcun riferimento temporale per cui i prelievi e le dismissioni interessate non parrebbero limitate al solo 2011, diversamente da quella che era l opinione prevalente tra gli operatori, ma dovrebbero decorrere dal momento della costituzione dei rapporti secretati. Tale aspetto assume, è evidente, particolare rilevanza sia sotto il profilo della correttezza del prelievo (anche in base al principio sulla capacità contributiva sancito dalla Costituzione) sia con riguardo alle difficoltà insite nel reperimento delle informazioni necessarie visto che il primo scudo risale, come è noto, al Dato il rinvio ai commi da 8 a 11, l imposta straordinaria si dovrebbe applicare solo alle attività finanziarie detenute in Italia (direttamente o tramite intermediari) e non a quelle patrimoniali di altro genere Problematiche comuni ai due prelievi Consenso del contribuente Non è stato chiarito se l intermediario, come avviene per l imposta di bollo ordinaria, possa prelevare l imposta dal conto corrente del contribuente senza il suo consenso e se, nella fattispecie, in mancanza di provvista, sia anche autorizzato a liquidare altri assets del cliente/contribuente. L orientamento al momento prevalente tra gli intermediari è quello secondo cui in presenza sul conto corrente scudato di un saldo positivo sufficiente a coprire l obbligo tributario gli intermediari sono tenuti a operare il prelievo, a prescindere dall assenso del cliente. Nel caso in cui il contribuente anche in presenza della necessaria liquidità sul conto corrente scudato non intenda per ragioni di principio versare il tributo deve essere informato delle conseguenze derivanti dalla sua scelta che in tale ipotesi deve essere opportunamente formalizzata per tutelare la posizione dell intermediario che, successivamente, sarà tenuto alla segnalazione nominativa del contribuente con la conseguente perdita dell anonimato. Aspetti operativi La norma introdotta fa riferimento alle attività finanziarie scudate per cui non assume rilevanza il contenuto della dichiarazione riservata (che poteva includere anche gli immobili), ma il valore delle attività finanziarie immesse nei rapporti segretati. Nel caso in cui la provvista per il pagamento dell imposta venga versata nel conto segretato ciò determina, sulla base delle normativa vigente, la perdita della segretazione. Tale disposizione dovrebbe essere riconsiderata ammettendo che gli apporti finalizzati al pagamento delle imposte in questione non determinano la perdita della segretazione. Dovranno essere fornite istruzioni su come applicare la norma in caso, ad esempio, di decesso del contribuente che aveva presentato la dichiarazione riservata e su come comportarsi nel caso in cui fra il 6 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2011 il contribuente abbia rinunciato alla segretazione (ad esempio, abbia movimentato il conto scudato o abbia anche solo inviato una dichiarazione di rinuncia alla segretazione). Non è stato chiarito come comportarsi nell ipotesi in cui si siano verificati fatti che abbiano originato segnalazioni nominative di clienti scudati (o nell ambito del quadro SO del Modello 770 ovvero nell ambito del monitoraggio) oppure nel caso in cui la dichiarazione riservata sia stata e- sibita dal contribuente in sede di verifica fiscale. La normativa fiscale al momento emanata non prevede alcun obbligo di attestazione nei confronti del cliente. Rapporti fiduciari Una tematica di particolare rilevanza, anche sotto il profilo operativo, è costituita dai rapporti fiduciari, soggetti ai prelievi in questione, detenuti in Italia presso le banche dalle società fiduciarie per i quali si pone il problema di una corretta applicazione dell obbligazione tributaria dato che le disposizioni vigenti stabiliscono come detto che l imposta di bollo speciale è determinata al netto di quella ordinaria pagata sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, il che impone almeno uno scambio di informazioni tra tali intermediari. Gli adempimenti necessari al pagamento delle menzionate imposte, al momento non disciplinati, potrebbero trovare una soluzione in un accordo in base al quale la società fiduciaria affida alla banca il calcolo dell imponibile, l addebito dei conti fiduciari e il successivo versamento all Erario di quanto dovuto dai fiducianti. La banca, a sua volta, dovrebbe poi rendicontare alla società fiduciaria l attività svolta in modo tail fisco - rivista online - utente $ E - tutti i diritti riservati - WKI Srl
5 Imposte indirette ATTUALITÀ 1367 le che quest ultima ne abbia una completa e dettagliata visione a livello di singolo rapporto e possa poi adempiere agli obblighi tributari che le competono e, in particolare, alla segnalazione all Amministrazione finanziaria dei contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l imposta dovuta con le modalità stabilite dal comma 8 dell art. 19 del D.L. n. 201/2011. Una suddivisione degli adempimenti, questa, che consentirebbe, da un lato, di ridurre i costi complessivamente sopportati dagli intermediari (ad esempio, per la valorizzazione degli assets al valore di mercato) e di evitare al contribuente una doppia tassazione. Spingono in questa direzione anche le caratteristiche che connotano i due prelievi imposti sulle attività emerse che sono poi quelle proprie dell imposta di bollo ordinaria confermate pure dal comma 9 dell art. 19, secondo cui per l accertamento e la riscossione nonché per il contenzioso si applicano, in ogni caso, le stesse disposizioni. Diverso è il caso dei rapporti fiduciari detenuti all estero dalle società fiduciarie, ossia in regime di rimpatrio giuridico, dato che per tali rapporti gli adempimenti richiesti per il pagamento delle imposte sono in ogni caso a carico delle società fiduciarie. Tuttavia, nella fattispecie, risulta non immediato il computo del valore di mercato delle attività finanziarie, che di norma non viene effettuato dalle fiduciarie ma soltanto dalla banca estera interessata, e più lungo l iter necessario per il pagamento delle imposte in quanto la società fiduciaria deve procedere richiedendo dapprima alla banca estera di addebitare il conto o i conti ivi detenuti e poi aspettare di ricevere da quest ultima il relativo accredito per poterlo poi versare all erario. Gestioni patrimoniali scudate Anche per le gestioni dovrebbe essere tassato il valore di mercato delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell anno precedente a quello per il quale è dovuta l imposta e, limitatamente, al 2012 al valore delle attività ancora segretate al 6 dicembre Polizze assicurative scudate Importanti chiarimenti sono stati forniti per le polizze assicurative scudate con riguardo all applicazione delle imposte in questione e al loro versamento. Infatti, il provvedimento, dopo aver ricordato che gli intermediari specificamente individuati dall art. 11, comma 1, lettera b), del D.L. n. 350/2001 (banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane S.p.A., nonché stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti) provvedono a trattenere l imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività dal conto del soggetto che ha effettuato l emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ha stabilito che tra tali intermediari sono ricomprese anche le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza. Nel caso in cui le polizze siano state oggetto di contraenza da parte di una società fiduciaria, non è chiaro chi sia l intermediario obbligato al prelievo ossia la compagnia di assicurazione che ha le informazioni necessarie e, di norma, la provvista richiesta o la società fiduciaria che, pur essendo più vicino al cliente, non ha le informazioni richieste e che, in assenza di altri rapporti, dovrà farsi fare provvista dall assicurato. In tal caso, a parte la possibilità di un accordo tra gli intermediari interessati su chi debba applicare l imposta, sembrerebbe opportuno che il prelievo venisse effettuato dalla compagnia di assicurazione così come, del resto, il provvedimento dispone in via generale. Trasferimento del conto scudato Nell ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l imposta di bollo speciale annuale e l eventuale imposta straordinaria sui prelievi. Se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, l ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto è tenuto al prelievo delle imposte. Qualora il contribuente abbia trasferito il conto segretato presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l imposta di cui al comma 6 dell art. 19 del D.L. n. 201/2011 non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente all Amministrazione finanziaria.
6 1368 ATTUALITÀ Imposte indirette Nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso altro intermediario in un conto non segretato, l intermediario presso cui è detenuto il conto segretato applica l imposta di cui al comma 6 dell art. 19 del decreto sulle attività finanziarie ancora segretate e quella di cui al comma 12 sulle attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate. L Agenzia delle Entrate ha precisato che, in ogni caso, il contribuente può evitare la segnalazione all Amministrazione finanziaria fornendo la provvista all intermediario per il pagamento delle imposte. Le precisazioni fornite risolvono le perplessità sollevate in quanto, correttamente, vengono stabiliti i comportamenti cui sono tenuti gli intermediari che intervengono nel caso di trasferimento del conto scudato. In effetti, l intermediario cedente, ancorché a suo tempo abbia ricevuto la dichiarazione riservata, non è tenuto ad alcun adempimento, né di versamento né di segnalazione, nel caso in cui al momento del passaggio sia stata mantenuta la segretazione. Successivamente al cedente risulta impossibile stabilire se le attività trasferite presso altro intermediario abbiano conservato o meno la segretazione e siano, pertanto, da assoggettare al prelievo sull anonimato. Diverso è, ovviamente, il caso in cui il trasferimento sia avvenuto senza mantenere la riservatezza. Versamento dell imposta Nel caso in cui l intermediario abbia ricevuto la necessaria provvista ma non provveda per tempo al pagamento, non è chiaro se le eventuali sanzioni siano a carico del contribuente o dell intermediario operante in qualità di sostituto di imposta. In caso di versamento in eccesso da parte dell intermediario, deve essere chiarito come restituire al cliente l eventuale imposta erroneamente pagata in eccesso e come compensare il credito verso l erario utilizzando il Modello F24. Possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso A seguito della possibilità concessa dal provvedimento di rimandare alla dichiarazione dei sostituti di imposta del 2012 la segnalazione di coloro che non hanno in tutto o in parte assolto l obbligazione tributaria, sarebbe opportuno chiarire se torni applicabile l istituto del ravvedimento o- peroso che consente di effettuare il versamento tardivo con il pagamento delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi al tasso legale. Il provvedimento disciplina infatti solo la fattispecie dell omesso versamento che viene sanzionato in misura pari al 100% di quanto non versato. Tale sanzione, per effetto di quanto stabilito nel provvedimento stesso, è a carico del contribuente. In effetti, non sembrerebbe potersi escludere la possibilità per l intermediario di ricorrere alla norma di carattere generale contenuta nell art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 anche se un chiarimento in proposito da parte dell Amministrazione finanziaria sarebbe opportuno. Obblighi di segnalazione all Agenzia delle Entrate Il provvedimento ha stabilito che la segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d imposta e degli intermediari, Modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d imposta 2012 (Modello 770/2013). La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la provvista per il pagamento dell imposta di cui al comma 6 dell art. 19 del decreto. Con riguardo ai dati necessari per la compilazione del Modello 770, non è stata fornita alcuna indicazione. È da ritenere che il contenuto minimo della segnalazione in discorso sia rappresentato dagli elementi necessari per consentire all Amministrazione finanziaria di poter procedere, come prevede la legge, immediatamente nei confronti del contribuente all iscrizione a ruolo dell imposta dovuta. Iscrizione a ruolo L immediata iscrizione a ruolo dell ammontare dell imposta non pagata pone il problema delle conseguenze derivanti da eventuali segnalazioni errate effettuate dagli intermediari all Agenzia delle Entrate.
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