REGIONE VENETO REGOLAMENTO REGIONALE DELLO STATUTO

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1 ANAAO-ASSOMED REGIONE VENETO REGOLAMENTO REGIONALE DELLO STATUTO

2 CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1) Regolamento della Regione Veneto e Statuto 1. Il presente regolamento dell ANAAO-ASSOMED della Regione Veneto integra lo Statuto vigente approvato dal XVII Congresso Nazionale ANAAO-ASSOMED il 30 maggio 1998 a Orosei e si uniforma agli indirizzi, principi e vincoli da quest ultimo definiti. 2. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni di cui si è fatto riferimento al precedente comma, viene di seguito individuato con le parole vigente Statuto ovvero Statuto. 3. L organizzazione e l operatività associativa a livello della Regione Veneto sono normate dal presente regolamento. 4. Eventuali modifiche ed integrazioni al suddetto possono essere apportate soltanto dal Congresso Regionale nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1 e secondo le modalità previste dai successivi art. 5) comma 5 e art. 6) comma 5. Art. 2) Livello dell organizzazione nella Regione Veneto 1. Il massimo organo deliberativo dell Associazione a livello regionale è il Congresso Regionale. 2. L organizzazione dell Associazione nella Regione Veneto si articola nei livelli: - regionale - aziendale. 3. Il Livello Regionale è costituito da: - il Consiglio Regionale - il Segretario Regionale - la Segreteria Regionale - il Collegio dei Revisori dei Conti - il Presidente e il Vice Presidente onorari dell Associazione del Veneto. 4. Il Livello Aziendale è costituito da: - le Assemblee Aziendali - i Segretari Aziendali - le Segreterie Aziendali - i Consigli Aziendali (qualora istituiti). Art. 2 bis) Presidente e Vice Presidente onorari dell Associazione del Veneto 1. Vengono eletti dal Congresso Regionale dopo l elezione della Segreteria regionale, su proposta di quest ultima, a maggioranza degli iscritti rappresentati. 2. Il Presidente onorario rappresenta l unità dell Associazione del Veneto. 2

3 CAPITOLO II IL CONGRESSO REGIONALE Art. 3) Il Congresso Regionale Composizione 1. Il Congresso Regionale è costituito dai delegati aziendali nel numero di 1 ogni 50 iscritti o sua frazione ovvero con rapporto che comunque consenta di raggiungere almeno il numero di 20 delegati. 2. I singoli delegati prendono parte attiva agli atti deliberativi del Congresso ed esprimono nelle singole votazioni il numero dei voti effettivamente rappresentati fermo restando che il numero complessivo dei voti di ciascuna sezione aziendale deve essere pari al numero degli iscritti dell azienda, in regola con le quote associative allo scadere del 3 mese antecedente la data di convocazione del Congresso stesso, così come risultanti alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo. 3. In caso di necessità, uno dei delegati può dare, per iscritto, mandato di votare ad altro delegato appartenente alla stessa azienda. Ogni delegato non può comunque ricevere più di una delega. 4. Partecipano al Congresso Regionale, con diritto di parola e non di voto, salvo che siano anche delegati aziendali: - il Segretario Regionale uscente; - i membri delle Segreterie Nazionale e Regionale uscenti; - i Consiglieri Nazionali e Regionali uscenti; - i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti; - i Segretari Aziendali; - i membri delle Segreterie e dei Consigli Aziendali; - i membri della Commissione di Controllo uscenti. Art. 4) Il Congresso Regionale Modalità di convocazione 1. Il Congresso Regionale è convocato in via ordinaria dal Segretario Regionale su deliberazione del Consiglio Regionale ed ha luogo, nella sede da questo prescelta, ogni 4 anni ed almeno un mese prima del Congresso Nazionale. 2. In caso di rinvio del Congresso Nazionale, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, lo stesso slittamento. 3. L avviso di convocazione, corredato dall ordine del giorno dei lavori, deliberato dal Consiglio Regionale, deve essere inviato ai Segretari Aziendali almeno un mese prima della data fissata per permettere l elezione degli organi periferici (Segretari Aziendali, Segreterie Aziendali, Consigli Aziendali) che deve essere effettuata categoricamente prima del Congresso stesso. 4. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta: a) dai 2/3 dei componenti il Consiglio Regionale; b) da almeno 1/5 degli iscritti, in regola con le quote d adesione al 31 dicembre dell anno precedente, i quali firmano la richiesta presso le Segreterie Aziendali le quali sono garanti e responsabili dell autenticità delle firme. 5. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate. 3

4 6. Il Congresso straordinario dovrà essere convocato dal Segretario Regionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta motivata con avviso corredato dell ordine del giorno dei lavori. Art. 5) Il Congresso Regionale Modalità di funzionamento 1. All inizio dei lavori, il Congresso Regionale, provvede ad eleggere: - il Presidente del Congresso e l Ufficio di Presidenza; - la Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri; - la Commissione per il Regolamento dello Statuto. 2. Il Presidente del Congresso è eletto, per alzata di mano, su proposta del Segretario Regionale uscente al quale spetta esclusivamente di coordinare l apertura dei lavori. 3. L Ufficio di Presidenza, composto da 3 iscritti all Associazione, è proposto dal Presidente del Congresso ed approvato dall Assemblea per alzata di mano. 4. La Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri, composta da 3 iscritti all Associazione, è proposta dall Ufficio di Presidenza del Congresso ed approvata dall Assemblea per alzata di mano. 5. La Commissione per il Regolamento Regionale, composta da almeno 5 iscritti all Associazione, è proposta dall Ufficio di Presidenza del Congresso ed approvata dall Assemblea sempre per alzata di mano. Tale Commissione designa un suo Coordinatore, raccoglie ed istruisce le proposte di modifica del regolamento regionale presentate, entro il termine stabilito in sede congressuale, dai delegati e le presenta tutte, insieme a proprio motivato parere, al Congresso perchè si pronunci in via definitiva. Art. 6) Il Congresso Regionale Competenze 1. Il Congresso Regionale fissa le direttive generali per il raggiungimento in sede regionale degli scopi che l Associazione si prefigge. 2. Delibera gli indirizzi di politica regionale e quelli organizzativi. 3. Delibera l istituzione di eventuali servizi a favore degli iscritti e di forme di patrocinio e/o assistenza. 4. Delibera gli indirizzi di politica congressuale dei quali i delegati rappresentanti della Regione dovranno farsi portavoce al Congresso Nazionale. 5. Approva eventuali modifiche al regolamento regionale a maggioranza assoluta degli iscritti della Regione. 6. Elegge, nell ordine e con le modalità in seguito specificate: - il Segretario Regionale e la Segreteria Regionale, dallo stesso proposta, su un unica scheda; - i membri del Consiglio Nazionale di nomina regionale nel numero di 1 per i primi 500 iscritti della Regione e di ulteriore 1 ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250; - parte dei componenti del Consiglio Regionale nel numero di 5, 7 o 9 a seconda che gli iscritti della Regione siano meno di 1000, da 1001 a 2500, più di 2500; - il collegio dei Revisori dei Conti (3 membri effettivi); - i delegati al Congresso Nazionale nel numero di 3, 5, 8 o 11 a seconda che gli iscritti della Regione siano meno di 500, da 501 a 1000, da 1001 a 2500, oltre i

5 7. Si pronuncia, ai sensi dell art. 7, comma 1.h. dello Statuto, in via definitiva, sull eventuale sfiducia al Segretario Regionale ed alla Segreteria Regionale proposta dal Consiglio Regionale. Nel caso in cui la mozione, votata a scrutinio segreto, ottenga più del 50% dei voti congressuali, il risultato opera immediatamente ed il Congresso procede, seduta stante, all elezione del nuovo Segretario Regionale e, contestualmente, della Segreteria Regionale. Art. 7) Il Congresso Regionale Modalità per le votazioni 1. Salvo diversa specifica previsione, il Congresso delibera a maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati. 2. Le votazioni avvengono di norma per appello delle singole aziende ed i delegati votano dichiarando ed esibendo contemporaneamente il numero dei voti ad essi attribuiti. Il conteggio dei voti in questo caso è tenuto da 2 componenti dell Ufficio di Presidenza. 3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di esprimere giudizi su persone o di procedere all elezione dei membri elettivi degli organi dell Associazione. 4. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, a ciascun delegato verranno fornite schede a voti cumulativi pari al numero dei voti che al singolo delegato sono stati attribuiti dalla Commissione Verifica Poteri; su ciascuna scheda di votazione non possono essere riportati nominativi in misura superiore al numero degli eleggendi. 5. Il Segretario Regionale ed i componenti della Segreteria Regionale vengono eletti con le modalità indicate dal successivo art. 9), comma I membri del Consiglio Nazionale di nomina regionale ed i componenti elettivi del Consiglio Regionale, sono eletti su liste presentate da almeno 8 delegati al Congresso o da almeno 4 Segretari Aziendali o, infine, dalla Segreteria Regionale uscente. Le liste dovranno essere presentate all Ufficio di Presidenza del Congresso fino ad un ora prima di quella stabilita per l inizio delle operazioni di voto; a ciascuna lista viene attribuito un numero di seggi pari, proporzionalmente, al numero dei voti riportati con arrotondamento per eccesso a favore della lista più votata. Ciascuna lista potrà comprendere un numero maggiore di nominativi rispetto a quelli da eleggere, per assicurare le sostituzioni in caso di dimissioni, impedimenti o qualsiasi altra causa. La proclamazione degli eletti avverrà secondo il numero di voti ottenuti da ciascun candidato all interno della propria lista. 7. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i delegati al Congresso Nazionale sono eletti, nel rispetto delle minoranze, mediante votazione con schede che debbono indicare un numero di scelte non superiore all 80% degli eleggendi. Pertanto, le preferenze da indicare sulla scheda dovranno essere: - fino a 2 nominativi su 3 eleggibili; - fino a 3 nominativi su 4 eleggibili; - fino a 4 nominativi su 5 eleggibili; - fino a 4 nominativi su 6 eleggibili; - fino a 5 nominativi su 7 eleggibili; - fino a 6 nominativi su 8 eleggibili; - fino a 7 nominativi su 9 eleggibili; - fino a 8 nominativi su 10 eleggibili; - fino a 8 nominativi su 11 eleggibili. Le schede votate e contenenti nominativi in misura superiore a quelli consentiti saranno considerate nulle. 5

6 Art. 8) Il Consiglio Regionale CAPITOLO III L ORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE 1. Composizione. E costituito dal Segretario Regionale, dai componenti della Segreteria Regionale, dai Segretari Aziendali e da 5, 7 o 9 membri eletti dal Congresso Regionale ai sensi del precedente art. 6), comma 6 e con le modalità dall art. 7), comma 6. Possono essere aggiunti fino ad un massimo di 2 Consiglieri a livello delle Commissioni Consiliari (Statuto, art. 14 c. 3). I Consiglieri aggiunti sono scelti tra associati che si siano particolarmente distinti e impegnati nella vita associativa. Il nome o i nomi vengono proposti dalla Segreteria Regionale eletta ed approvati dal Consiglio Regionale. I Consiglieri aggiunti hanno diritto di parola e non di voto. I membri della Segreteria Regionale partecipano, con diritto di parola e voto consultivo, al Consiglio Regionale. 2. Modalità di convocazione. Il Consiglio Regionale, convocato nella prima seduta entro 30 giorni dall elezione, dal Segretario Regionale. Successivamente deve essere convocato dal Segretario almeno una volta ogni 3 mesi e comunque ogni qualvolta il Segretario e la Segreteria Regionale lo ritengano opportuno oppure lo richiedano almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso, entro 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta motivata. 3. Modalità di funzionamento. Viene presieduto dal Segretario Regionale o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Segretario Regionale. E valido se è presente la metà più uno dei membri aventi diritto al voto. Alle riunioni devono partecipare anche gli iscritti della Regione che siano componenti del Consiglio o della Segreteria Nazionale, i membri della Commissione di Controllo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Regionali e Nazionali, tutti con voto consultivo. Le mozioni presentate sono votate a maggioranza semplice dagli intervenuti. La mozione di sfiducia al Segretario Regionale è votata con scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, con esclusione dei membri della Segreteria Regionale. Non sono ammesse deleghe per quanto riguarda i membri elettivi. I Segretari Aziendali, in caso d impedimento, vengono rappresentati, con delega scritta, dai rispettivi Vice Segretari Aziendali. 4. Competenze. - Controlla e persegue l attuazione della politica associativa a livello regionale secondo le direttive del Congresso Regionale e sulla base delle indicazioni degli organi nazionali. - Promuove ogni iniziativa politico-sindacale in ordine a provvedimenti legislativi, normativi e contrattuali di competenza della Regione, comprese quelle attinenti la formazione e l aggiornamento dei quadri dirigenti e degli iscritti. - Coordina le iniziative sindacali nazionali nell ambito della Regione. - Controlla la corretta osservanza statutaria e regolamentare degli organi collegiali periferici della Regione. - Decide l eventuale istituzione di Commissioni Permanenti e/o Speciali afferenti a settori di attività di particolare interesse per l Associazione ovvero a particolari condizioni lavorative o sindacali. Ogni Commissione, composta di norma da 5 membri, è coordinata e convocata dal Corrispondente Responsabile di Settore della Segreteria Regionale, si riunisce ordinariamente in occasione delle riunioni del Consiglio Regionale e può essere integrata da esperti del settore o da associati non facenti parte del Consiglio Regionale. - Approva il bilancio preventivo annuale regionale e le sue eventuali variazioni ed il bilancio consuntivo annuale regionale, già esaminato ed approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 11). 6

7 - Delibera l utilizzo della quota di finanziamento regionale vincolata ad obiettivi ai sensi del successivo art. 16), comma 3, lettera b). - Propone, con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti aventi diritto al voto, la sfiducia al Segretario Regionale e, conseguentemente, alla Segreteria Regionale. In tale evenienza il Segretario Regionale provvede, entro i successivi 30 giorni, a convocare un Congresso Regionale straordinario perchè si pronunci in via definitiva. Art. 9) Il Segretario Regionale 1. E eletto dal Congresso Regionale, unitamente alla Segreteria Regionale; la lista dei candidati alla Segreteria Regionale individua nominativamente i Responsabili dei Settori Amministrativo ed Organizzativo. La candidatura a Segretario Regionale va sottoscritta da un numero di delegati che rappresenti almeno il 25% dei voti e presentata all Ufficio di Presidenza almeno 2 ore prima di quella stabilita per l inizio delle votazioni. Nel caso in cui vengano presentate più candidature alla carica di Segretario Regionale, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, conseguentemente, la Segreteria Regionale dallo stesso proposta. 2. Il Segretario Regionale ha la rappresentanza dell Associazione a qualsiasi livello regionale ed è competente a rapportarsi con la parte pubblica ai vari livelli istituzionali ed a coordinare e guidare l organizzazione e l attività complessiva del livello regionale. A tal fine, ha l obbligo di presentare annualmente al Consiglio Regionale una relazione politica consuntiva per l anno trascorso e programmatica per l anno successivo. Costituisce insieme alla Segreteria Regionale l organo esecutivo dell Associazione a livello regionale. Ha compiti ispettivi sulle Segreterie Aziendali. Ha la facoltà, in caso di mancato rispetto delle linee politiche decise a livello regionale, e l obbligo, in caso di mancato rispetto dello Statuto e/p del regolamento, da parte degli organi periferici, di convocare le Assemblee Aziendali con apposito ordine del giorno e, dopo aver riferito al Consiglio Regionale, di deferire alla Commissione Nazionale di Controllo, le eventuali inadempienze di questi organi. 3. Individua, all interno dei componenti della Segreteria Regionale, un Vice Segretario Regionale con il compito di sostituirlo per delega ovvero in caso d assenza o impedimento. 4. In caso d impossibilità a partecipare alle riunioni degli organi nazionali può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro componente della Segreteria Regionale. 5. Nel caso in cui la carica di Segretario Regionale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Vice Segretario Regionale dispone la convocazione, entro i successivi 60 giorni, di specifico Congresso Regionale Straordinario per il rinnovo delle cariche di Segretario Regionale e della Segreteria Regionale. In caso di non ottemperanza a quanto sopra, la convocazione del Congresso Regionale è disposta dal Consiglio Regionale convocato dal Consigliere Regionale più anziano per età anagrafica. Art. 10) La Segreteria Regionale 1. La Segreteria è composta da non meno di 3 e da non più di 5 membri, compreso il Segretario Regionale ed è eletta dal Congresso Regionale con le modalità indicate dall art. 9), comma 1. Il numero definitivo è stabilito dal Congresso in tempo utile per la presentazione delle candidature. Nel caso si verifichino vacanze di posti della Segreteria Regionale, la sostituzione viene decisa dal Segretario Regionale e comunicata al Consiglio Regionale entro i successivi 30 giorni. 7

8 2. La Segreteria Regionale si articola in settori, a ciascuno dei quali vanno affidate tutte le competenze riferite ad una o più funzioni di particolare impegno ed interesse per la funzionalità e l efficacia complessive dell azione dell Associazione. 3. Ciascun componente della Segreteria Regionale può essere chiamato ad assumere la responsabilità di uno o più settore; l affidamento delle singole responsabilità, la loro modifica ed, eventuale, revoca sono di competenza del Segretario Regionale. 4. I Settori Amministrativo ed Organizzativo vanno istituiti formalmente ed affidati a 2 distinti componenti della Segreteria Regionale perchè assolvano alle seguenti incombenze specifiche delle funzioni stesse: a) Amministrativa con il compito di assumere la responsabilità della cassa regionale dell Associazione, di coordinare le Tesorerie Aziendali, nonché di proporre annualmente al Consiglio Regionale, per l approvazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo già esaminato ed approvato da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; b) Organizzativa con il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello regionale, di provvedere al collegamento funzionale dei vari organi e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell Associazione. 5. Ciascun Responsabile di Settore collabora ed interagisce con le Commissioni Permanenti e/o Speciali, che si interessano delle stesse problematiche, eventualmente nominate dal Consiglio Regionale. 6. La Segreteria Regionale, ai sensi dell art. 3, comma 3, lettera h e dall art. 23 del vigente Statuto, può promuovere l istituzione di una o più strutture finalizzate alla tutela degli associati con lo scopo di sviluppare la loro assistenza in ogni settore d interesse della categoria mediante strumenti ritenuti all uopo idonei. Art. 11) Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale 1. E costituito da 3 membri eletti dal Congresso Regionale con le modalità definite all art. 7), comma All interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice, il Presidente. 3. Spetta al Collegio esaminare ed approvare il bilancio consuntivo annuale regionale prima di sottoporlo al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione; di esso redige una relazione da inviare al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. 4. Il Collegio effettua, presso la Segreteria Regionale e presso gli altri livelli dell organizzazione periferica che gestiscono fondi, tutti i necessari controlli e le opportune verifiche sull amministrazione delle risorse, la gestione della contabilità ed i rispettivi bilanci consuntivi. 5. A tal fine, si avvale di ogni strumento ritenuto idoneo e può farsi assistere, quando ne reputi opportuna la consulenza, da un professionista iscritto agli albi dei ragionieri o dei dottori commercialisti. 6. I bilanci consuntivi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del Collegio almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio Regionale che deve esaminarli. 7. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale su apposito libro sottoscritto dagli intervenuti. Il Revisore eventualmente dissenziente, ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 8

9 8. Le verifiche presso la sede regionale e le altre sedi periferiche verranno effettuate dal Collegio ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del Settore Regionale Amministrativo. I responsabili dell articolazione organizzativa presso la quale sarà effettuata la verifica devono essere avvertiti almeno 10 giorni prima della data della stessa e devono mettere a disposizione tutti gli elementi e i documenti necessari. 9. I membri del Collegio devono partecipare, come osservatori, alle riunioni del Consiglio Regionale per evidenti esigenze conoscitive e per riferire in merito ai controlli ed alle verifiche effettuati. Art. 11 bis) Il Coordinatore provinciale 1. Negli ambiti provinciali in cui sussistono almeno due Aziende e in cui il numero totale provinciale degli iscritti sia almeno di cento, può essere istituita la figura del COORDINATORE PROVINCIALE come carica di coesione tra strutture aziendali che fanno riferimenti ad ambiti territoriali di tipo provinciale. 2. Sono compiti del COORDINATORE PROVINCIALE le azioni di coordinamento tra le Segreteria Aziendali di riferimento in merito all applicazione dei Contratti Nazionali e della vita associativa locale. 3. I COORDINATORI PROVINCIALI fanno parte a pieno titolo del Consiglio Regionale. Si rapportano direttamente con la Segreteria Regionale in forma di consultazione e coordinamento. 4. La nomina del COORDINATORE PROVINCIALE avviene a maggioranza in un assemblea elettiva provinciale, convocata congiuntamente dai Segretari Aziendali che si riconoscono nell ambito territoriale di competenza, in cui hanno diritto di voto tre delegati eletti da ognuno dei Consigli Aziendali competenti. Ognuno dei delegati esprime un singolo voto. 5. Il mandato di COORDINATORE PROVINCIALE ha la stessa durata delle Segreteria Aziendali. E eleggibile a COORDINATORE PROVINCIALE qualsiasi iscritto nelle Aziende di riferimento, tenuto conto dell incompatibilità statutaria. 6. Le spese di mantenimento della figura del COORDINATORE PROVINCIALE sono a carico pro quota per iscritto delle tesorerie aziendali di riferimento per le iniziative e le spese in ambito locale (provinciale e interprovinciale) sono invece a carico della tesoreria regionale le spese per la partecipazione a iniziative promosse della Segreteria Regionale. Art. 12) Enti pubblici del Sistema Sanitario Regionale 1. Gli organi previsti dal precedente art. 2), comma 4, per il livello aziendale dell organizzazione associativa, sono costituiti presso le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere istituite sul territorio della Regione Veneto. 2. In relazione alla variazione dell assetto istituzionale di cui al precedente comma, il Segretario Regionale dispone la convocazione delle Assemblee Aziendali con la modalità di cui al successivo art. 13), comma 2, per la nomina degli organi previsti dal presente regolamento, entro 60 giorni dall entrata in vigore della norma che ha realizzato la variazione stessa. 9

10 Art. 13) L Assemblea Aziendale CAPITOLO IV L ORGANIZZAZIONE A LIVELLO AZIENDALE 1. Composizione. E costituita da tutti gli iscritti all Associazione operanti all interno di una singola azienda. 2. Modalità di convocazione. In via ordinaria deve essere convocata dalla Segreteria Aziendale almeno una volta ogni 4 mesi. L avviso di convocazione, corredato dall ordine del giorno dei lavori, deve essere noto agli associati almeno 6 giorni prima della data stabilita. Con la stessa modalità di cui sopra, la Segreteria Aziendale convoca l Assemblea Pre-Elettorale e Pre-Congressuale per il rinnovo delle cariche elettive (Segreteria Aziendale e Consiglio Aziendale) e per l elezione dei propri delegati al Congresso Regionale. In via straordinaria deve essere convocata tutte le volte che la Segreteria Aziendale lo ritenga opportuno o su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Aziendale o di 1/3 degli iscritti. L avviso di convocazione, corredato dall ordine del giorno dei lavori, deve essere noto agli associati almeno 48 ore prima della riunione. 3. Modalità di funzionamento. L Assemblea viene presieduta dal Segretario Aziendale o, in caso d impedimento di quest ultimo, dal Vice Segretario Aziendale. E valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed è comunque valida in seconda convocazione purché il numero dei presenti sia il doppio del numero dei Consiglieri Aziendali e dei componenti la Segreteria Aziendale, a prescindere dalle eventuali deleghe. Per le elezioni dell Ufficio di Presidenza e della Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri valgono le stesse modalità previste per il Congresso Regionale. 4. Competenze. - Stabilisce le iniziative per il raggiungimento, in sede aziendale, degli scopi sindacali nell ambito delle linee di politica sanitaria e sindacale fissate dal Congresso Nazionale e da quello Regionale e dalle deliberazioni e dagli ordini del giorno del Consiglio Nazionale e del Consiglio Regionale. - Dibatte le problematiche nazionali, regionali e d azienda, dando mandato ai propri rappresentanti perchè esprimano le decisioni ed opinioni maturate ai vari livelli associativi e nelle sedi amministrative e gestionali di riferimento. - Discute, in fase pre-congressuale, i temi congressuali approvati dal Consiglio Nazionale. - Esamina e vota l eventuale mozione di sfiducia alla Segreteria Aziendale e/o al Consiglio Aziendale con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti e con le modalità di seguito specificate. - Elegge, per alzata di mano su proposta del Segretario Aziendale che presiede, l Ufficio di Presidenza e, in occasione delle elezioni, la Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri. - Definisce ed organizza, con le modalità in seguito specificate, le elezioni di: a) il Segretario Aziendale e la Segreteria Aziendale, dallo stesso proposta, su un unica scheda; b) i componenti del Consiglio Aziendale nel numero previsto dal successivo art. 16), comma 1; c) i delegati al Congresso Regionale nel numero di 1 ogni 50 iscritti o sua frazione. 5. Modalità per le votazioni. a) L elezione del Segretario Aziendale e della Segreteria Aziendale, dallo stesso proposta, ai sensi del successivo art. 14) comma 1, avviene per scrutinio segreto ed a maggioranza semplice. Le operazioni di voto durano dalle 2 alle 48 ore. L Assemblea Aziendale Pre-Elettorale stabilisce orari, sedi dei seggi e date delle votazioni che non dovranno avere inizio prima di 10 giorni. 10

11 La Commissione Elettorale può essere itinerante; è compito della Commissione stessa portare a conoscenza certa degli iscritti (con affissione di locandine nei posti di lavoro e/o con lettera circolare a tutti gli aventi diritto) data, sedi e orari d inizio e fine delle operazioni di voto. b) L elezione dei Consiglieri Aziendali e dei delegati al Congresso Regionale avviene con le stesso modalità sopra riportate e mediante schede su cui ciascun elettore potrà esprimere preferenze in misura non superiore all 80% degli eleggendi. Pertanto, le preferenze da elencare sulla scheda dovranno essere: - fino a 2 nominativi su 3 eleggibili; - fino a 3 nominativi su 4 eleggibili; - fino a 4 nominativi su 5 eleggibili; - fino a 4 nominativi su 6 eleggibili; - fino a 5 nominativi su 7 eleggibili; - fino a 6 nominativi su 8 eleggibili; - fino a 7 nominativi su 9 eleggibili; - fino a 8 nominativi su 10 eleggibili; - fino a 8 nominativi su 11 eleggibili. Le schede votate e contenenti nominativi in misura superiore a quelli consentiti saranno considerate nulle. Sono elettori ed eleggibili gli iscritti da almeno 60 giorni prima della data dell Assemblea Pre- Elettorale ed in regola con le quote associative. Non sono ammesse deleghe per le elezioni dei membri elettivi. Qualora l Assemblea Aziendale debba pronunciare il suo voto su argomenti specifici, ciascun iscritto partecipante può essere espressione anche di un altra delega afferente il presidio sanitario d appartenenza. Le deleghe devono essere scritte e consegnate alla Presidenza dell Assemblea. Le deleghe non concorrono a costituire il numero dei partecipanti all Assemblea ai fini della sua validità. Qualora nel corso di un Assemblea Aziendale, ordinaria o straordinaria, venga posta la mozione di sfiducia sull operato della Segreteria e/o Consiglio Aziendale, la stessa dovrà essere motivata, presentata e sottoscritta da almeno 1/3 degli iscritti. In questo caso la Segreteria Aziendale dovrà indire, entro 15 giorni, una nuova Assemblea Aziendale con ordine del giorno motivato, inviandone copia per conoscenza alla Commissione Nazionale di Controllo, unitamente alla mozione di sfiducia ed alla Segreteria Regionale. L Assemblea Aziendale esamina e vota la mozione di sfiducia a scrutinio segreto con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti. In caso d approvazione della mozione di sfiducia si procede alla reintegrazione o al rinnovo degli organismi oggetto della sfiducia secondo le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti. Art. 14) Il Segretario Aziendale 1. E eletto da tutti gli iscritti di un azienda, con le modalità stabilite dall Assemblea Aziendale Pre- Elettorale ed ai sensi del precedente art. 13), comma 5, unitamente alla Segreteria Aziendale. La lista dei candidati alla Segreteria Aziendale individua nominativamente il Vice Segretario Aziendale ed il Responsabile del Settore Amministrativo (Tesoriere). Nel caso in cui vengano presentate più candidature alla carica di Segretario Aziendale, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggio numero di voti e, conseguentemente, la Segreteria Aziendale dallo stesso proposta. 2. Il Segretario Aziendale ha la rappresentanza dell Associazione all interno dell azienda ed è competente a rapportarsi con la parte pubblica ai vari livelli istituzionali ed a coordinare e guidare l organizzazione e l attività complessiva del livello aziendale. Costituisce insieme alla Segreteria Aziendale l organo esecutivo dell Associazione a livello aziendale. 3. Nel caso in cui la carica di Segretario Aziendale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Vice Segretario Aziendale dispone la convocazione, entro i successivi 11

12 30 giorni, di specifica Assemblea Aziendale per il rinnovo delle cariche di Segretario Aziendale e della Segreteria Aziendale. Art. 15) La Segreteria Aziendale 1. E costituita da 3 membri compreso il Segretario Aziendale e cioè anche dal Vice Segretario Aziendale e dal Responsabile del Settore Amministrativo (Tesoriere) ed è eletta con le modalità indicate dai precedenti art. 13), comma 5 ed art. 14), comma Nel caso in cui la carica di Vice Segretario e/o di Tesoriere rimanga vacante per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, la sostituzione viene decisa dal Segretario Aziendale e comunicata al Consiglio Aziendale ed alla Segreteria Regionale entro i successivi 30 giorni. 3. Il Vice Segretario Aziendale collabora con il Segretario Aziendale e lo sostituisce per delega ovvero in caso d assenza o impedimento. 4. Il Responsabile del Settore Amministrativo (Tesoriere) ha la responsabilità della cassa aziendale dell Associazione ed ha il compito di raccogliere, conservare e trasmettere, a livello regionale, tutti i documenti contabili, compresi i bilanci consuntivi periodici approvati dalla Segreteria Aziendale e dal Consiglio Aziendale. Art. 16) Il Consiglio Aziendale 1. Composizione. E obbligatoriamente istituito nelle aziende in cui il numero degli iscritti sia superiore a 50 e facoltativamente in quelle con numero di iscritti inferiore. E costituito da 3 membri se il numero degli iscritti è inferiore o uguale a 100, da 5 membri se tra 101 e 150, da 7 membri se tra 151 e 200, da 9 membri se tra 201 e 250, da 11 se oltre 250. I membri sono eletti secondo le modalità previste dall art. 13), comma 5, lettera b) e devono essere rappresentativi delle singole realtà ospedaliere. I membri della Segreteria Aziendale sono componenti di diritto e ad ogni effetto del Consiglio Aziendale. 2. Modalità di convocazione. Deve essere convocato, dal Segretario Aziendale, almeno una volta ogni 3 mesi e comunque ogni qualvolta la Segreteria Aziendale lo ritenga opportuno oppure lo richiedano almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso, entro 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta di convocazione. L avviso di convocazione, corredato dall ordine del giorno dei lavori, deve giungere agli interessati, di norma, almeno 6 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d urgenza, la convocazione può pervenire telegraficamente o telefonicamente almeno 24 ore prima. 3. Modalità di funzionamento. Viene presieduto dal Segretario Aziendale o, in caso d impedimento di quest ultimo, dal Vice Segretario Aziendale. E valido con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto. Le mozioni presentate sono votate a maggioranza semplice dagli intervenuti. Alle riunioni del Consiglio Aziendale prendono parte gli iscritti appartenenti all azienda che siano componenti dei Consigli e delle Segreterie Regionali e Nazionali, della Commissione di Controllo, del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, tutti con voto consultivo. Al Consiglio Aziendale partecipano, con voto consultivo, i responsabili degli ambiti distrettuali di cui al successivo comma 4. Qualora, per numero di iscritti non congruo, ai sensi del precedente comma 1, il Consiglio Aziendale non venga istituito, le relative funzioni e competenze sono svolte dalla Segreteria Aziendale. 12

13 4. Competenze. - Coordina le attività della singola azienda nell ambito delle linee della politica sanitaria dell Associazione e secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Regionale. - Promuove il dibattito assembleare su delibere e ordini del giorno congressuali, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Regionale e sulle proposte di legge regionali e nazionali attinenti la Sanità. - Rappresenta e tutela gli iscritti nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e nella gestione di tutto ciò che attiene alla difesa dei loro diritti e legittimi interessi. - Ha facoltà d indire tra gli iscritti referendum conoscitivi su particolari problemi. - Collabora con l organo esecutivo aziendale, la Segreteria, ed a tal fine ha la facoltà d integrare quest ultima affidando a singoli Consiglieri Aziendali specifiche funzioni o mansioni. - Nomina, su indicazione della rappresentanza locale d appartenenza, i responsabili degli ambiti distrettuali presso i cui presidi e/o servizi operino almeno 20 iscritti. - Tali responsabili agiscono nell ambito delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Segretario e dal Consiglio Aziendale con riferimento alle specifiche questioni dei presidi o servizi d appartenenza. - Le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento dei compiti loro assegnati sono a carico della Tesoreria Aziendale. 13

14 CAPITOLO V L ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI ED I LORO CONTROLLI Art. 17) Riscossione e ripartizione delle quote associative 1. La Segreteria Regionale riceve dal Settore Amministrativo della Segreteria Nazionale, con accredito automatico e diretto, l importo complessivo spettante in rapporto alle quote dallo stesso settore riscosse a carico degli associati della Regione Veneto ai sensi degli artt. 37 e 38 dello Statuto. 2. La Segreteria Regionale provvede ad erogare a tutte le singole Segreterie Aziendali del Veneto un importo pari al 20% delle quote associative degli iscritti del relativo ambito territoriale, con accredito su conto corrente presso l Istituto di Credito individuato, entro 15 giorni dall avvenuta acquisizione delle rimesse da parte del Settore Nazionale Amministrativo. 3. La restante percentuale del totale delle quote associative degli iscritti della Regione Veneto viene così ripartito: a) una quota pari al 20% del totale viene utilizzata dalla Segreteria Regionale per i propri compiti istituzionali di cui all art. 10) del presente regolamento ed ai sensi dell art. 37 dello Statuto ed inoltre per tutte le attività di gestione ordinaria e straordinaria; b)una quota pari al 5% del totale - incrementata dell eventuale 10% del totale non attribuito dal Consiglio Nazionale al livello nazionale ai sensi dell art. 37, comma 2 dello Statuto - viene vincolata a particolare obiettivi che siano di elevato interesse regionale con prevalente riferimento ad un servizio di tutela legale, obiettivi che siano scelti ed approvati dal Consiglio Regionale di propri iniziativa o su proposta della Segreteria Regionale. Art. 18) Gestione delle quote associative 1. La gestione dei conti correnti in sede regionale ed aziendale avviene da parte dei rispettivi Tesorieri, previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Settore Amministrativo della Segreteria Nazionale. 2. La continuità delle erogazioni da parte della Segreteria Regionale alle singole Segreterie Aziendali, di cui al precedente art. 17), comma 2, è subordinata alla trasmissione, al Settore Amministrativo della Segreteria Regionale, da parte dei Tesorieri Aziendali, dei rendiconti semestrali accompagnati dai documenti giustificativi di spesa, in originale ed accorpati per capitolo di spesa delle spese effettuate. Copia dei rendiconti e dei documenti giustificativi di spesa va trattenuta nelle sedi periferiche. 3. I rendiconti semestrali, redatti sulla base dello schema all uopo predisposto, vanno trasmessi entro il 15 del mese successivo a quello terminale di ciascun semestre. 4. Nel caso di mancata acquisizione dei rendiconti semestrali e/o dei relativi documenti giustificativi di spesa, il Settore Regionale Amministrativo sospende l erogazione delle percentuali di spettanza delle Segreterie Aziendali inadempienti in concomitanza con gli accrediti delle percentuali di spettanza delle Segreterie Aziendali non inadempienti. Le erogazioni vanno riprese, anche per le somme congelate, ad avvenuta eliminazione delle inadempienze. 5. Dal mancato recupero delle inadempienze, riferite a ciascun anno, entro il 31 gennaio dell anno successivo, deriva l impossibilità di ottenere comunque l erogazione di conguagli. 14

15 6. I fondi di giacenza non utilizzati dalle aziende ULSS-Ospedaliere al 31 dicembre di ogni anno, fatta salva la somma minima di per ciascuna azienda fino a 100 iscritti, di fino a 200 iscritti e di oltre i 200 iscritti, possono essere recuperati dalla tesoreria della Segreteria Regionale fino al 50% della somma eccedente. Il fondo così derivato, denominato Fondo speciale generale, viene quindi reso disponibile per tutte le attività previste dallo statuto dell associazione. Art. 19) Bilanci preventivi 1. Il bilancio preventivo aziendale, relativo all anno successivo e redatto sulla base dello schema all uopo predisposto, deve essere approvato entro il 31 ottobre di ciascun anno dal Consiglio e/o dalla Segreteria Aziendale. Esso deve essere trasmesso alla Segreteria Regionale entro 10 giorni dall approvazione e, comunque, entro il 10 novembre, per essere inserito nel bilancio preventivo regionale. 2. Il bilancio preventivo regionale, relativo all anno successivo e redatto sulla base dello schema all uopo predisposto, deve essere approvato entro il 30 novembre di ciascun anno dal Consiglio Regionale. Esso comprende il bilancio preventivo della Segreteria Regionale e quelli delle singole aziende e deve essere trasmesso al Settore Nazionale Amministrativo entro il 15 dicembre successivo, per essere inserivo nel bilancio generale dell Associazione. 3. Le variazioni dei bilanci preventivi sono da effettuarsi ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall art. 39, comma 5 dello Statuto. Esse sono autorizzate dal Consiglio Regionale, su proposta della Segreteria Regionale, per quanto riguarda il bilancio preventivo regionale e dai Consigli e/o Segreterie Aziendali per quanto riguarda i rispettivi bilanci preventivi aziendali. Art. 20) Bilanci consuntivi 1. Il bilancio consuntivo aziendale, relativo all anno precedente e redatto sulla base dello schema all uopo predisposto, deve essere approvato entro il 28 febbraio di ciascun anno dal Consiglio e/o dalla Segreteria Aziendale. Esso deve essere trasmesso alla Segreteria Regionale entro il 15 marzo, per essere inserito nel bilancio consuntivo regionale. 2. Il bilancio consuntivo regionale, relativo all anno precedente e redatto sulla base dello schema all uopo predisposto, deve essere approvato entro il 15 aprile di ciascun anno dal Consiglio Regionale. Esso comprende il bilancio consuntivo della Segreteria Regionale e quelli delle singole aziende, deve essere preventivamente approvato, commentato e sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del precedente art. 11), comma 3 e deve essere trasmesso al Settore Nazionale Amministrativo entro il 30 aprile successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell Associazione. Art. 21) Verifica dei movimenti contabili 1. Ai sensi dell art. 41, comma 3 dello Statuto ed al fine di consentire una precisa e costante valutazione dell andamento finanziario dell Associazione nella Regione Veneto, le Tesorerie Aziendali sono tenute a trasmettere alla Tesoreria Regionale, con cadenza trimestrale, copia dell estratto conto bancario. 15

16 Art. 22) Richiamo di disposizioni dello Statuto CAPITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI 1. Nel rispetto del precedente art. 1), comma 1, vengono espressamente richiamate e costituiscono parte integrante del presente regolamento le disposizioni contenute negli artt. 27, 29, 30, 31, 32, 33,34,35 e 36 dello Statuto. Art. 23) Incompatibilità 1. Il Segretario Aziendale è membro di diritto del Consiglio regionale ed il Segretario Regionale è membro di diritto del Consiglio Nazionale. 2. La nomina a delegato ai Congressi Nazionale e Regionale è compatibile con qualsiasi carica. 3. E incompatibile qualsiasi carica esecutiva a livello aziendale e regionale (Segretario o membro di Segreteria) con ogni carica ugualmente esecutiva nella pubblica amministrazione a qualsiasi livello. 4. In caso di sopraggiunta incompatibilità, si applica quanto previsto dal successivo art. 24). Art. 24) Sostituzioni 1. Qualora fosse necessario sostituire uno dei membri elettivi dei vari organi dell Associazione, per qualsiasi motivo compreso quello di sopraggiunta situazione d incompatibilità, le procedure saranno le seguenti: a) per i componenti dei Consigli Aziendale, Regionale e Nazionale e per i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, subentrerà il primo dei non eletti nella lista d appartenenza, fino ad esaurimento della stessa; b) per i componenti delle Segreterie Aziendale e Regionale, la sostituzione verrà decisa dai Segretari Aziendale e Regionale e comunicata ai rispettivi Consigli entro i successivi 30 giorni; c) per il Segretario Aziendale si procederà secondo quanto disposto dal precedente art. 14), comma 3; d) per il Segretario Regionale, risulterà inevitabile procedere alla convocazione di un Congresso Regionale straordinario ai sensi del precedente art. 9), comma 5. Art. 25) Durata in carica degli organi elettivi 1. Tutti gli organi elettivi, sia del livello regionale che di quello aziendale, restano in carica 4 anni, salvo quanto previsto al successivo comma. 2. Qualora il Consiglio Nazionale deliberi il rinvio del Congresso Nazionale nel rispetto dell art. 5, comma 2 dello Statuto: - Gli Organi elettivi del livello aziendale permangono in carica fino allo svolgimento dell Assemblea Aziendale pre-elettorale; - Gli organi elettivi del livello regionale permangono in carica fino allo svolgimento del Congresso Regionale. Art. 26) Primi adempimenti della Segreteria Regionale eletta dal Congresso Regionale 1. Il Segretario Regionale, eletto in applicazione delle norme del precedente art. 23), comma 3, comunica, entro 15 giorni dall assunzione della carica, alla Segreteria Nazionale: - la composizione di tutti gli organi delle singole aziende; - i nominativi dei Coordinatori e Tesorieri Provinciali; - la composizione di tutti gli organi del livello regionale; 16

17 - i nominativi dei delegati al Congresso Nazionale, per la convocazione del Congresso stesso ai fini dell elezione degli organi di competenza in prima applicazione dello Statuto; - i nominativi dei rappresentanti della Regione nel Consiglio Nazionale. Art. 27) Entrata in vigore del regolamento CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Segreteria Regionale in carica avrà provveduto alla sua approvazione definitiva, adeguandolo alle eventuali motivate osservazioni della Segreteria Nazionale. 2. La Segreteria Regionale provvede pertanto immediatamente a trasmettere formalmente copia del regolamento definitivo ai Segretari Aziendali in carica perchè lo portino a conoscenza, con le forme ritenute più opportune, dei singoli iscritti. 17

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