Fornitura di energia elettrica e servizi associati alla Valle Umbra Servizi s.p.a. CAPITOLATO D ONERI. Il DIRIGENTE P.I. Romano Menechini 1/7

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Fornitura di energia elettrica e servizi associati alla Valle Umbra Servizi s.p.a. CAPITOLATO D ONERI. Il DIRIGENTE P.I. Romano Menechini 1/7"

Transcript

1 Fornitura di energia elettrica e servizi associati alla Valle Umbra Servizi s.p.a. CAPITOLATO D ONERI Il DIRIGENTE P.I. Romano Menechini 1/7

2 STAZIONE APPALTANTE Valle Umbra Servizi S.p.A. ( di seguito semplicemente VUS) Sede Legale Via Antonio Busetti n. 38 / Spoleto (PG) Tel / fax vusspa@pec.it Responsabile del Unico del Procedimento Per. Ind. Romano Menechini romano.menechini@vus.it tel. 0743/231180, fax 0743/48108 Direttore dell Esecuzione del Contratto Per. Ind. Marco Tizi marco.tizi@vus.it tel. 0743/231167, fax 0743/48108 CIG: BB4 Art. 1 Oggetto dell appalto e criterio di aggiudicazione Il contratto di fornitura sarà stipulato dall aggiudicatario con Valle Umbra Servizi s.p.a. (di seguito semplicemente VUS spa) per la fornitura di energia elettrica necessaria ai fabbisogni della VUS, con i patti e le condizioni stabilite nel Bando di Gara, dal presente Capitolato d Oneri, dal Disciplinare di gara nonché dallo schema di contratto e dai relativi allegati. L appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell art.82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (di seguito semplicemente Codice) Il prezzi unitari contrattuali dell energia elettrica (PUE) sono composti e definiti come segue: 1) prezzi unitari base dell energia elettrica PUB pari al costo dell energia elettrica - al netto delle perdite - con le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP6/92, a gli oneri di sbilanciamento (è esclusa l ammissibilità delle richieste di previsioni di prelievo) ed agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multi-oraria e mono-oraria F1, F2 F3 ed F0). Detti prezzi (PUB) sono l oggetto della procedura di gara e pertanto soggetti a ribasso d asta. 2) prezzi unitari integrativi dell energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti costi, nella misura stabilita dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), saranno anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente. I prezzi unitari dell energia elettrica PUB, sono oggetto della procedura di gara e pertanto soggetti a ribasso d asta. Il loro valore contrattuale sarà determinato in forza del ribasso unico percentuale offerto del fornitore aggiudicatario sull Elenco dei Prezzi Unitari posti a base di gara e di cui allegato 4 del presente Capitolato, e saranno applicati ai prelievi di energia elettrica nei punti di fornitura della VUS spa di cui all allegato Allegato 1 del presente Capitolato d Oneri per l intero periodo di durata del contratto I PUB contrattuali sono da intendersi fissi ed invariabili per l intera durata del contratto e non potranno essere oggetto di nessun tipo di aggiornamento, variazione o indicizzazione 2/7

3 Art. 2 - Luogo di esecuzione del contratto II luogo di consegna è il territorio dell ATI 3 Umbria, nei punti di fornitura di VUS spa di cui all Allegato n. 1 del presente Capitolato d Oneri. Art. 3 - Durata dell appalto La durata della fornitura è di mesi 12 (dodici) e decorrerà dalle ore 0:00 del 01/08/2014 alle ore 24:00 del 31/07/2015. Art. 4 - Quantità ed importo della fornitura. L appalto consta nell affidamento della fornitura di energia per una quantità presunta totale per tutto il periodo contrattuale di circa MW/h ,511 (diconsi Megawattora ventimilaquattrocento sessantaseimila/511) distinta e ripartita come riportato nell Allegato 1 al presente Capitolato d Oneri e - per un importo di ,02 (diconsi euro unmilionetrecentoseimilatrecenocinque/02), IVA di legge esclusa; detto importo è determinato dai prezzi unitari posti a base d asta dell energia elettrica (PUB) moltiplicati per i rispettivi quantitativi di energia elettrica stimati, al netto dei prezzi unitari integrativi (PUI). Art. 5 Deposito cauzionale definitivo L appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell importo contrattuale ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell aggiudicazione e l acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO Per fruire di tale beneficio l operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell Albo di cui all articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n /7

4 Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. Via Antonio Busetti n Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all emissione dell attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS. Art. 6 - Fatturazione e pagamenti Di norma, per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, come risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale. Allo scopo, è fatto obbligo al Fornitore di energia elettrica di sottoscrivere idoneo contratto col distributore locale per la messa a disposizione dei dati di tele lettura ove possibile per tutti i contatori di utenza. Tali dati dovranno in ogni caso essere messi a disposizione (senza riaggregazioni e filtraggi) della VUS spa, di norma entro il 15 del mese successivo o entro 5 giorni dalla data di pubblicazione sul portale FOUR (Front Office Unico della Rete) di ENEL distribuzione per usi di ottimizzazione dei consumi. Nel caso in cui il flusso informatico contenga consumi stimati, al fine di minimizzare le fatturazioni in acconto ed i relativi conguagli, il Fornitore dovrà accettare eventuali dati di auto-lettura messi a disposizione dalla VUS Spa entro il 7 del mese successivo quello dei prelievi, normalmente con tabelle Excel o formato file concordato e, sulla base di questi emettere le relative fatture mensili. Il Fornitore potrà emettere fatture in acconto esclusivamente utilizzando i seguenti criteri: a) sulla base delle eventuali auto-letture fornite dalla VUS spa; b) per un consumo stimato in base ai prelievi storici risultanti dalla documentazione a base di gara. Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto, il distributore locale provveda a contabilizzare le quantità erogate non più nella fascia indifferenziata F0 ma differenziate per fascia F1, F2 e F3, resta inteso che il fornitore di energia elettrica dovrà immediatamente adeguare per tali utenze le modalità di fatturazione e di applicazione dei prezzi unitari, restando inteso che le quantità complessive totalizzate contrattuali di energia rimarranno costanti (salvo le tolleranze ammesse) indipendentemente dalla fascia F0, F1, F2 e F3. La fatturazione avverrà con frequenza mensile, di norma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura. Ad ogni POD è stato attribuito un centro di costo. Il fornitore emetterà mensilmente per i consumi elettrici numero sei fatture, dettagliate per ogni POD, che suddividono le competenze secondo i seguenti centri di costo denominati : Vus Acqua (ACQ), Vus Depurazione (DEP), Vus Fognature (FOG), Vus Igiene Urbana (IU), Vus Gas (GAS), Vus Sedi (SED), riferite ai consumi del mese precedente (rif. dettagli all. 1C). Fatturazione separata verrà effettuata per i corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, etc. La trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura per energia elettrica deve essere effettuata a cura del Fornitore, con le seguenti modalità: a) trasmissione dei dati aggregati, in formato elettronico xls., relativi al flusso informatico conforme all Allegato 3 per la totalità dei punti di fornitura della VUS spa riportati nell Allegato 1. 4/7

5 b) trasmissione della fattura in formato cartaceo ed elettronico xls. contenente tutti i dati presenti in fattura. I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della VUS spa e della documentazione completa e conforme al presente Articolo 7. LA VUS spa riconoscerà al Fornitore gli interessi di mora commisurati al periodo di ritardato pagamento determinati ai sensi dell art.5 del D.Lgs n.231/2002 e s.m.i.. La valutazione degli interessi e la loro relativa fatturazione, contenente una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui sopra, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS spa per singoli pagamenti superiori ad (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 7 Condizioni generali di contratto La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. Art. 8 Subappalto Per il presente appalto non è ammesso il subappalto. Art. 9 Divieto di cessione del contratto e del credito E vietato, da parte dell appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art. 51 del Codice. E altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all incasso. In caso di inosservanza da parte dell aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della VUS al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. Art. 10 Responsabilità L appaltatore è responsabile nei confronti della VUS dell esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto L appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alla presente fornitura. A fronte di quanto sopra l appaltatore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art C.C. assumendosi l onere di 5/7

6 rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali. Art. 11 Obblighi di riservatezza L appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l informativa di cui all art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell art. 23 del D. Lgs. 196/2003. VUS e L appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. Art. 12 Stipulazione del contratto La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e l appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d uso a carico dell appaltatore stesso. Art Adempimenti per la stipula del contratto La VUS, una volta disposta l aggiudicazione provvisoria procede sempre alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall art.38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti nei confronti del concorrente aggiudicatario, e nei confronti del secondo classificato in graduatoria ai sensi della Legge 11/11/2011 nr. 180, solo nel caso in cui il medesimo sia classificato come grande Impresa ai sensi dell art. 2 della Raccomandazione della Commissione Europea 6/05/2003 nr. 2003/361/CE. Nell ipotesi che l appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale. Una volta approvata l aggiudicazione definitiva la VUS provvederà alle comunicazioni di tale Provvedimento ai sensi dell art.79 comma 5 lett a), con le modalità e nei termini ivi previsti. Si precisa che il fornitore sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall art 3 della Legge 136/2010 e s.m.e i.. 6/7

7 Art. 14 Richiamo alle leggi Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi. Art. 15 Foro competente Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d Oneri, dal Bando di Gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto. Art. 16 Riserve La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all affidamento del presente appalto. Art Altre informazioni Copia del presente Capitolato d Oneri, del Disciplinare e del Bando di gara integrale, dello schema di contratto, dei relativi allegati e degli altri documenti di gara sono scaricabili gratuitamente sul profilo committente Sezione Bandi di Gara, Beni e servizi, dalla data di pubblicazione del Bando di Gara sulla GURI. Elenco allegati: Allegato 1A - Elenco utenze in media tensione multioraria Allegato 1B Elenco utenze Vus consumi VUS anno 2013 Allegato 1C Elenco utenze attive Allegato 2 - Schema di Contratto Allegato 3 Flusso dati da trasmettere alla VUS unitamente alla fatturazione Allegato 4 Elenco Prezzi Unitari /7