REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO
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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1
2 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio p. 3 Art. 2 Fondo stabilizzazione erogazioni p. 3 TITOLO II: ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO Art. 3 Separazione ruoli e responsabilità p. 3 Art. 4 Consiglio generale p. 4 Art. 5 Consiglio di amministrazione p. 4 Art. 6 Commissione Patrimonio e Finanza p. 4 Art. 7 Struttura operativa interna p. 5 TITOLO III: INVESTIMENTI Art. 8 Composizione degli investimenti p. 5 Art. 9 Investimenti del portafoglio gestito p. 5 TITOLO IV: MODALITA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO Art. 10 Modalità di gestione del patrimonio p. 6 TITOLO V: PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL ADVISOR Art. 11 Gestione affidata ad intermediari abilitati p. 6 Art. 12 Principi di selezione degli intermediari abilitati p. 6 Art. 13 Principi di selezione dell advisor p. 7 TITOLO VI: PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE Art. 14 Monitoraggio p. 7 Art. 15 Rendicontazione p. 7 TITOLO VII: PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E NORMA TRANSITORIA Art. 16 Pubblicità del Regolamento p. 7 Art. 17 Norma transitoria p. 8 2
3 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell art. 3 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di seguito Fondazione, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione. TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi: - salvaguardia del valore reale del patrimonio attraverso l adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio; - conseguimento di un rendimento coerente con le politiche dell attività istituzionale periodicamente definite; - stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento; - collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio. Nelle scelte di investimento, la Fondazione: - opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico; - adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti. Art. 2 Fondo stabilizzazione erogazioni In coerenza con le finalità degli investimenti, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati. TITOLO II: ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO Art. 3 Separazione ruoli e responsabilità Il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. 3
4 Art. 4 Consiglio generale Sono di competenza del Consiglio generale le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla: - elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici; - destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in particolare con lo sviluppo economico del territorio e la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione; - definizione delle linee generali di impiego del portafoglio gestito con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento; - individuazione, d intesa con il Consiglio di amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni. Il Consiglio generale verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate. Art. 5 Consiglio di amministrazione Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio generale. In particolare, nell ambito dei compiti concernenti l attuazione delle politiche di investimento individuate dal Consiglio generale, spettano al Consiglio di amministrazione: - l amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi; - la scelta circa la concreta allocazione del portafoglio gestito nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d investimento, nel rispetto delle linee generali individuate dal Consiglio generale; - la individuazione degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del portafoglio gestito; - la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione; - la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l assistenza della Struttura operativa interna. Il Consiglio di amministrazione relaziona trimestralmente il Consiglio generale circa l andamento della gestione del patrimonio, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. Art. 6 Commissione Patrimonio e Finanza Il Consiglio di amministrazione può istituire una Commissione Patrimonio e Finanza con compiti consultivi in ordine a specifici aspetti, nei limiti delle proprie competenze statutarie, con particolare riferimento alle seguenti materie: 4
5 - valutazione periodica della coerenza dell assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e, se necessario, proposta di eventuali ribilanciamenti; - verifica e controllo periodico dell attività di investimento diretto o tramite intermediari abilitati; - elaborazione di attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento. La Commissione si riunisce su iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione. Art. 7 Struttura operativa interna La struttura operativa della Fondazione, coordinata dal Segretario generale, è di supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione con il compito di: - sorvegliare i rischi e le perfomance degli investimenti collaborando con l eventuale advisor; - controllare l attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d investimento impartite; - seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all attuazione dei programmi erogativi e curando la gestione dell attività di tesoreria. TITOLO III: INVESTIMENTI Art. 8 Composizione degli investimenti In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il portafoglio strategico e investimenti costituenti il portafoglio gestito. Il portafoglio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria conferitaria e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio generale, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell impiego. Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio generale tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio. Art. 9 Investimenti del portafoglio gestito Gli strumenti finanziari che compongono il portafoglio gestito sono individuati con l obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi: - coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione; - rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti; - grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi; 5
6 - flusso di liquidità periodico; - grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell investimento; - grado di liquidabilità dell investimento. TITOLO IV: MODALITA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO Art. 10 Modalità di gestione del patrimonio La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l eventuale supporto di advisor, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati. Sono di norma gestiti direttamente dalla Fondazione gli investimenti costituenti il portafoglio strategico e le disponibilità liquide di tesoreria. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di amministrazione. In presenza di gestione diretta, la struttura interna opera secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e con il coordinamento del Segretario generale. TITOLO V: PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL ADVISOR Art. 11 Gestione affidata a intermediari abilitati Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione di norma si avvale delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all esclusivo interesse della Fondazione. Art. 12 Principi di selezione degli intermediari abilitati La selezione dei gestori da parte del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di una analisi dei candidati nella quale assumono rilievo per la valutazione: - l assetto e la solidità dell intermediario; - la struttura organizzativa; - le risorse dedicate; - la massa gestita; - la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa; - economicità dell offerta; - le perfomance finanziarie precedenti. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. 6
7 Art. 13 Principi di selezione dell advisor La selezione dell advisor da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l altro dei seguenti elementi: - competenza e professionalità; - precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale; - gli strumenti di controllo dei rischi; - economicità dell offerta. Nell assegnazione dell incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti, delibera l affidamento nell esclusivo interesse della Fondazione. L incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. TITOLO VI: PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE Art. 14 Monitoraggio Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento. Art. 15 Rendicontazione Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti. TITOLO VII: PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E NORMA TRANSITORIA Art. 16 Pubblicità del Regolamento Il Regolamento per la gestione del patrimonio è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione. 7
8 Art. 17 Norma transitoria Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio
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