Execution & transmission policy

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1 Banca Popolare dell Alto Adige società cooperativa per azioni Sede Legale in Bolzano, Via Macello 55 Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano Iscritta all Albo delle Banche al n Codice ABI Execution & transmission policy Documento informativo sulla strategia di esecuzione degli ordini e sulla strategia di trasmissione degli ordini su strumenti finanziari APPROVATA IN DATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN VIGORE DAL Documento redatto ai sensi dell art. 46 comma 1 e dell art. 48 comma 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 s.m.i. 1-13

2 Indice 1 Finalitá Ambito di applicazione Regole generali Fattori di esecuzione criteri di esecuzione importanza relativa ed istruzioni specifiche del cliente Fattori di Esecuzione Fattori rilevanti Criteri di Esecuzione Importanza relativa dei Fattori di Esecuzione - Corrispettivo Totale Trading Venues Istruzioni specifiche del cliente La strategia di esecuzione degli ordini best execution nei servizi di negoziazione per conto proprio Sedi di Esecuzione Gerarchia fattori di Best Execution La strategia di trasmissione degli ordini best execution nei servizi di ricezione e trasmissione di ordini Selezione degli intermediari Monitoraggio e revisione annuale - modifiche rilevanti Divulgazione della policy Allegato A

3 1 Finalitá In applicazione della vigente normativa, la Banca Popolare dell'alto Adige Società Cooperativa per azioni (di seguito, per brevità, la Banca ) ha adottato misure ragionevoli e meccanismi efficaci per ottenere per i propri clienti il miglior risultato possibile (c.d. best execution ), allorchè presti i servizi di: negoziazione per conto proprio; ricezione e trasmissione di ordini; In tale contesto la banca ha individuato per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, la sede di esecuzione sulla quale eseguire gli ordini, ovvero i soggetti (intermediari negoziatori) ai quali trasmettere gli stessi (di seguito Trading Venue e/o Sede ovvero Brokers e/o Intermediari ) prevedendo la possibilità che tali ordini possano anche essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, previo apposito consenso del cliente. Per gli ordini tramessi mediante l'uso dei canali virtuali, ovvero tr@ding online, la banca non opera in modalitá di Best Execution ed il cliente é tenuto ad inserire gli ordini specificando la piazza di esecuzione. 3-13

4 2 Ambito di applicazione In particolare, la Banca ha predisposto una Strategia di Esecuzione degli Ordini, rilevante per la prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, nonché una Strategia di Trasmissione degli Ordini, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini. La Banca non sarà tenuta al rispetto della Strategia di Esecuzione degli Ordini nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate. La Banca non sarà altresì tenuta al rispetto della Strategia di Trasmissione degli Ordini nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate che richiedano la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e che operino per proprio conto. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l applicazione della Strategia di Esecuzione degli ordini qualora operino nell interesse o per conto di clienti al dettaglio o di clienti professionali. La Banca, previo consenso preliminare ed esplicito del cliente, può eseguire gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato o ad un sistema multilaterale di negoziazione anche tramite gli intermediari negoziatori. 4-13

5 3 Regole generali Gli ordini della clientela vengono impartiti dalla clientela mediante il sistema di interconnessione in uso presso la banca o per taluni strumenti finanziari attraverso il canale telefonico (modalitá di impartizione d ordine gestita dal servizio treasury) o tramite il canale telematico (tr@ding on line); raccolti e trasmessi e/o eseguiti nel rispetto dell ordine temporale con cui provengono; eseguiti dalla banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un elevata qualitá di esecuzione degli ordini stessi. La banca: si avvale di dispositivi e sistemi che garantiscono la continuitá e la regolaritá nella prestazione dei servizi di cui al capitolo 1, impiegando risorse e procedure appropriate; ogni volta che opera sul mercato secondario, non esegue nessun tipo di aggregazione degli ordini dei diversi clienti, e invia pertanto ogni ordine immediatamente all intermediario negoziatore o nel caso di obbligazioni di propria emissione lo esegue separatamente da qualsiasi ordine. L eventuale rifiuto dell ordine derivante dall impossibilitá di rispettare, in tutto o in parte, le istruzioni del cliente verrá comunicato al cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell ordine. 4 Fattori di esecuzione criteri di esecuzione importanza relativa ed istruzioni specifiche del cliente 4.1 Fattori di Esecuzione La Banca ha posto in essere meccanismi efficaci al fine ottenere costantemente il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti fattori rilevanti e qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell esecuzione dell ordine Fattori rilevanti total consideration: dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all esecuzione dell ordine, delle commissioni di negozazione applicate dall intermediario, quali: o costi di accesso e/o connessi alle trading venues (cfr. capitolo 5.4); o costi di clearing (compensazione) e settlement (regolamento); o costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell esecuzione; o oneri fiscali; 5-13

6 o commissione proprie dell intermediario. Tale fattore, ai sensi del Regolamento Intermediari (delibera Consob Nr ), assume primaria importanza, in particolare per la clientela al dettaglio per la quale il miglior risultato possibile deve essere considerato in termini di corrispettivo totale, come di seguito descritto. velocitá di esecuzione: assume particolare rilevanza in considerazione dell opportunitá per l investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un operazione. E un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell ordine (su un mercato regolamentato o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (order driven, sul modello della Borsa Italiana, o quote driven, adottato dai contributori delle piatteforme Bloomberg o Reuters, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per la connessione al mercato. Inoltre sulla rapiditá di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo specifico strumento finanziario oggetto della compravendita (es. per un derivato OTC personalizzato la rapidità dell operazione può essere vantaggiosa anche se misurata in minuti o ore, lì dove con riferimento a un azione quotata o liquida può misurarsi in frazioni di secondo); probabilità di esecuzione: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento finanziario è negoziato. probabilità di regolamento: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente ed indirettamente, il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all ordine, sia dalla capacità del sistema del settlment utilizzato dalla Trading Venues di portare a buon fine le operazioni da regolare; natura dell ordine, con riferimento a: o dimensione dell ordine: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione; o lo strumento oggetto dell ordine ad esempio strumenti illiquidi e/o per i quali non esistono mercati alternativi di negoziazione, ovvero strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini del best possible result. 4.2 Criteri di Esecuzione La Banca, al fine di stabilire l importanza relativa dei suddetti Fattori, tiene conto dei seguenti Criteri di Esecuzione: 6-13

7 le caratteristiche del cliente compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale le caratteristiche dell ordine del cliente le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell ordine e le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l ordine può essere diretto. 4.3 Importanza relativa dei Fattori di Esecuzione - Corrispettivo Totale Quando la Banca esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio o di un cliente professionale, il miglior risultato possibile è determinato considerando quali Fattori di Esecuzione prevalenti: il prezzo dello strumento finanziario i costi relativi all esecuzione (c.d. Corrispettivo Totale). I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente imputabili all esecuzione dell ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all esecuzione dell ordine. 4.4 Trading Venues Il regolamento intermediari definisce Sede di esecuzione (Trading Venues): i Mercati Regolamentati, i Multilateral Trading Facilities (MTF), gli Internalizzatori Sistematici, i Market Makers o altro negoziatore per conto proprio (Liquidity Provider), nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario. In particolare, si definisce: Mercato Regolamentato - un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente; Multilateral Trading Facilities (MTF) - un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti; Internalizzatore Sistematico un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di scambio; 7-13

8 Market Maker un intermediario che assume l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari. La figura del market maker può assumere due vesti particolari: o Global specialist: Market maker che assume l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi; o Specialist: Market maker che assume l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione (es. obbligazioni branded). Liquidity provider (negoziatore in conto proprio) un intermediario che si impegna ad esporre di propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza tuttavia assumere la qualifica di market maker. 4.5 Istruzioni specifiche del cliente Nel caso di ordine conferito dal cliente contenente una specifica istruzione, anche parziale in merito alle modalità di esecuzione, la Banca è tenuta ad eseguire l ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal cliente. Se l istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell ordine, la Banca applicherà la Strategia di Esecuzione degli Ordini o la Strategia di Trasmissione degli Ordini relativamente agli aspetti dell ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal cliente. Il cliente prende atto e riconosce che le eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia di Esecuzione o nella Strategia di Trasmissione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. In particolare, il conferimento di una specifica istruzione su un particolare ordine può comportare l impossibilità di seguire tutte le misure previste nella Strategia di Esecuzione o nella Strategia di Trasmissione in relazione agli elementi oggetto di istruzioni specifiche. 8-13

9 5 La strategia di esecuzione degli ordini best execution nei servizi di negoziazione per conto proprio 5.1 Sedi di Esecuzione La Banca presta il servizio di negoziazione per conto proprio limitatamente a Obbligazioni non convertibili non quotate di propria emissione. La prezzatura e l esecuzione degli ordini su tali strumenti finanziari avviene in contropartita diretta tra la Banca ed il Cliente, per le obbligazioni di propria emissione è specificato meglio nella pricing & execution policy per obbligazioni di propria emissione, che forma parte integrante del presente documento (allegato B), approvata tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione della Banca. 5.2 Gerarchia fattori di Best Execution Trattandosi di strumenti finanziari emessi dalla Banca e non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, assume primaria importanza la rapidità e probabilità di esecuzione seguita dalla Total Consideration. Strumento finanziario Cliente al dettaglio Cliente Professionale Controparti qualificate Obbligazioni di propria emissione non converibilit 1. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 1. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 1. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 2. Total Consideration 2. Total Consideration 2. Total Consideration 3. Altri fattori 3. Altri fattori 3. Altri fattori 9-13

10 6 La strategia di trasmissione degli ordini best execution nei servizi di ricezione e trasmissione di ordini Nella presente sezione è descritta la condotta della Banca in termini di modalità di esecuzione degli ordini rispetto agli strumenti finanziari oggetto dei servizi di investimento prestati. La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di seguito elencati per i quali l accesso alle sedi di esecuzione mediante broker terzi è in grado di garantire comunque il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Tali ordini sono raccolti principalmente mediante le filiali, tramite il canale telefonico, oppure tramite piattaforma di trading on line (per le azioni quotate sui mercati regolamentati italiani): Azioni e diritti di opzione quotati su mercati regolamentati italiani; Azioni e diritti di opzione quotati su mercati regolamentati non nazionali; Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani; Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato Quotati su sistemi multilaterali di negoziazione;obbligazioni non quotate o quotate su mercati regolamentati non nazionali; Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani (Covered Warrants, Certificates, etcc); ETP, diritti, warrant, obbligazioni convertibili quotati sui mercati regolamentati italiani; ETP quotati sui mercati regolamentati non nazionali; Quote di OICR. 6.1 Selezione degli intermediari Il venir meno della facoltà concessa agli Stati membri di imporre l obbligo di concentrazione sui mercati regolamentati delle negoziazioni su titoli ivi quotati, pone come conseguenza immediata e diretta la potenziale frammentazione degli scambi su più trading venues. Tale conseguenza se da un lato aumenta la possibilità di scelta delle sedi di esecuzione da parte dei portatori di interessi di negoziazione, dall altro riduce la liquidità e l efficienza del processo di price discovery. Per tale ragione, si ritiene che la liquidità e il grado di efficienza raggiunto dai mercati regolamentati farà sì che il mercato regolamentato tradizionale continuerà, quantomeno nella fase immediatamente successiva all entrata in vigore della MiFID, a rappresentare il principale punto di riferimento per le negoziazioni degli strumenti finanziari in esame. Sulla scorta di tali 10-13

11 considerazioni, dunque, l affermarsi di nuove sedi di esecuzione non sarà immediato, se non per l offerta di servizi complementari a quelli delle borse esistenti, in quanto allo scadere dell obbligo di concentrazione, non vi saranno mercati alternativi che consentiranno l esecuzione degli ordini dei clienti alle condizioni migliori. Anche con riferimento ai titoli negoziati su più piazze (c.d. multilisting ), i mercati regolamentati di riferimento sono quelli sui quali ad oggi sono concentrati i maggiori volumi di scambio, che generalmente assicurano prezzi più competitivi nonché migliore rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento. La Banca, dunque, nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini ha selezionato gli intermediari negoziatori in base alla possibilità ed alle modalità per gli stessi di avere accesso, diretto o indiretto, a tali mercati. La Banca acquisisce la Execution Policy degli intermediari negoziatori e ne verifica la coerenza (e la successiva applicazione) con la strategia di best execution degli ordini di negoziazione per la propria Clientela contenuta nel presente documento. Gli intermediari negoziatori di cui la Banca si avvale sono indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell Allegato A del presente documento informativo. Resta ferma la possibilità per il cliente di trasmettere ordini con istruzioni specifiche. In tal caso, troveranno applicazioni le disposizioni e le specifiche avvertenze di cui al precedente paragrafo Monitoraggio e revisione annuale - modifiche rilevanti La Banca ovvero il servizio Finanze Middle Office (FNB) e il servizio Treasury (FNT) verifica in via continuativa l efficacia delle misure di esecuzione degli ordini, la propria Strategia di Esecuzione e la Strategia di Trasmissione. Di tali attività di verifica sono fornite periodiche relazioni al Consiglio di Amministrazione della Banca. Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti, la Banca riesamina le Misure di Esecuzione, la Strategia di Esecuzione e la Strategia di Trasmissione degli ordini adottate. La revisione periodica/straordinaria della policy è effettuata dal servizio Wealth Management, autorizzata dal direttore finanze, sentito anche il parere della funzione Compliance e sottoposta ad approvazione del CdA

12 Qualora, a seguito della predetta attivitá di verifica, siano apportate variazioni significative e/o rilevanti alla Policy le stesse saranno comunicate ai cliente mediante apposita informativa e/o comunque rese disponibili sul sito internet della banca 8 Divulgazione della policy La presente Policy per tutte unitá organizzative coinvolte nell erogazione dei servizi di investimento è a disposizione tramite rete intranet aziendale e visionabile tramite Doku Nr

13 Allegato A INTERMEDIARI NEGOZIATORI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA SEZIONE 4 A.1. SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO: La Banca esegue il servizio di negoziazione in conto proprio sui seguenti strumenti finanziari: o Obbligazioni non quotate di propria emissione Sede di esecuzione: la Banca A.2. SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI: Le sedi di esecuzione sono definite nelle singole Execution Policies stipulate tra la Banca ed i singoli Intermediari negoziatori. Per mercato di riferimento si intende in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari il mercato piú significativo in termini di liquiditá. All intermediario negoziatore Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI), Corso Europa 18, Milano la Banca trasmetterà gli ordini sugli strumenti finanziari di seguito elencati che abbiano come mercato di riferimento il mercato italiano: Strumenti finanziari negoziati: o Azioni e diritti di opzione non quotati di propria emissione o Azioni e diritti di opzione italiani, ETP, OICR, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants e certificates o Titoli governativi, obbligazioni emesse da terzi quotate su mercati regolamentati o su MTF o non quotate All intermediario negoziatore BANCA IMI SpA, Piazzetta Giordano dell Amore 3, Milano - Italia la Banca trasmetterà gli ordini sugli strumenti finanziari di seguito elencati che non abbiano come mercato di riferimento il mercato italiano, ovvero abbiano come mercato di riferimento: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Hong Kong, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Turchia: Strumenti finanziari negoziati su mercati di altri paesi o Azioni, diritti di opzione, ETP, OICR, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants e certificates che non abbiano come mercato di riferimento i mercati italiani Il cliente dichiara di aver preso visione della Strategia di Esecuzione degli ordini e della Strategia di Trasmissione degli ordini e di accettare espressamente il contenuto di quanto previsto nella Strategia di Esecuzione degli ordini. Prende inoltre atto che variazioni significative e/o rilevanti alla presente policy o riferite agli intermediari negoziatori potranno essere rese disponibili sul sito internet della banca Luogo e data Firma Il cliente prende atto e autorizza espressamente la Banca a procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione Luogo e data Firma 13-13

14 Banca Popolare dell Alto Adige società cooperativa per azioni Sede Legale in Bolzano, Via Macello 55 Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano Iscritta all Albo delle Banche al n Codice ABI Pricing & execution policy per obbligazioni di propria emissione (allegato B e parte integrante della Execution & transmission policy) redatta ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del Regolamento Intermediari n /2007 APPROVATA IN DATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN VIGORE DAL

15 Indice 1. Premessa Normativa di riferimento Definizioni Orientamento della policy Esecuzione degli ordini in contropartita diretta con la clientela Misure per l esecuzione e informazioni sulla strategia Verifiche sulla strategia Operatività Giornate e orario di funzionamento Liquidazione e regolamento operazioni Informazioni sull esecuzione Criteri per la determinazione del pricing delle obbligazioni La valutazione del Fair Value delle passività finanziarie Determinazione del fair value e pricing dei prestiti obbligazionari nell ambito delle attività di collocamento e/o negoziazione con la clientela Spese e commissioni per ogni operazione Informativa Clientela Accesso alla clientela ai prezzi Divulgazione della policy

16 1. Premessa Banca Popolare dell Alto Adige (di seguito la banca o BPAA) ha definito e pubblicato una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini afferente sia ai servizi di ricezione e trasmissione degli ordini sia al servizio di negoziazione per conto proprio. Nell ambito di tale policy, denominata Execution & transmission policy approvata tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, si è dato particolare risalto alla negoziazione delle obbligazioni destinate alla clientela retail emesse dalla banca e, in considerazione del rilevante ruolo operativo rivestito, si è ritenuto di redarre il presente apposito allegato, con rango di policy, in cui vengono descritti i criteri di esecuzione degli ordini sia in fase di emissione (servizio di collocamento e/o esecuzione in contropartita diretta degli ordini) sia in fase di negoziazione sul mercato secondario (servizio di negoziazione in conto proprio) nonché la metodologia di pricing adottata. In merito a quest ultima (metodologia di pricing), il contenuto della presente policy si riallaccia, in quanto a strategia e strutture decisionali, al vigente documento Die Preispolitik der Südtiroler Volksbank. Infine per garantire il corretto ed efficiente svolgimento dei servizi di investimento di collocamento, esecuzione in contropartita diretta degli ordini e negoziazione per conto proprio, la banca si è dotata di apposite procedure dirette ad assicurare il miglior risultato possibile per la clientela (c.d. Best execution) tenuto conto di elementi e criteri prestabiliti che vengono di seguito descritti. 2. Normativa di riferimento Con riferimento all attività di prestazione dei servizi di investimento sopra descritti si richiama in particolare la seguente normativa esterna: Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 Direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006 Regolamento 2004/809/CE del del 29 aprile 2004 Regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l ammissione dei Prodotti Finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in forma abbreviata T.U.F. Delibera Consob del 14 maggio 1999 denominata Regolamento Emittenti Delibera Consob n del 29 ottobre 2007 denominata Regolamento Intermediari Comunicazione Consob n del Il dovere dell intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi Delibera Consob n del 13 dicembre 2012 Regolamento congiunto Bankitalia/Consob/Isvap 29/10/2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento; Comunicazione Consob n "Il dovere dell intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi emanata lo scorso 2 marzo ; Linee guida interassociative sui prodotti finanziari illiquidi Con riferimento alle regole di determinazione del fair value si richiama in particolare la seguente normativa esterna: 3-10

17 Emendamento pubblicato dallo IASB il 13 ottobre 2008 intitolato Reclassification of Financial Assets ; Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active, pubblicato il 16 settembre 2008 a cura dello IASB Expert Advisory Panel; Disposizioni della Banca d Italia (Circolare n. 263 del 27/12/2006 e successivi aggiornamenti); Comitato di Basilea; Supervisory guidance on the use of the Fair Value Option for financial instruments by banks, June Principle 2; Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione - Banca d Italia Circolare n. 262 del 22/12/2005 e successivi aggiornamenti; Principi contabili di riferimento IAS 39, IFRS 13, IAS 36, IAS 32, IFRS 7 e normative correlate. 3. Definizioni Best execution: è la misura per l esecuzione degli ordini che permette di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente avendo riguardo a prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e di regolamento, natura e dimensioni dell ordine del cliente; Cliente al dettaglio: vedere Policy di classificazione e profilazione della clientela nell ambito MiFID; Cliente professionale: vedere Policy di classificazione e profilazione della clientela nell ambito MiFID; Collocamento: consiste nell offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l intermediario collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi; Controparte qualificata: vedere Policy di classificazione e profilazione della clientela nell ambito MiFID; Fair Value: come definito dallo IFRS 13, a cui si rimanda, è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione; I costi connessi con la transazione includono, per esempio, i costi imposti dal mercato dove viene eseguita la transazione, i costi di liquidazione e di regolamento e tutte le commissioni eventualmente pagate; IAS: International Accounting Standards, principi contabili internazionali IFRS: International Financial Reporting Standards, principi contabili emanati da IASB International Accounting Standards Board Negoziazione per conto proprio: consiste nell attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta dall intermediario, eseguita in contropartita diretta con i clienti e in relazione agli ordini di questi ultimi; nel caso specifico si intende la compravendita di obbligazioni emesse dalla banca Non-performance risk: come definito dallo IFRS 13, include, ma non è necessariamente limitato al merito creditizio proprio, (come definito nello IFRS 7: Financial Instruments: Disclosures). Il Non-performance risk si assume sia invariato prima e dopo il trasferimento della passività. Prospetto base: Per prospetto informativo o prospetto base si intende, nell'ambito dei mercati finanziari, la documentazione informativa predisposta ai fini di informazione del pubblico degli investitori e deriva principalmente dalla Direttiva 2003/71/CE, e dal relativo regolamento di attuazione dell'anno successivo Regolamento 809/2004/CE. Spread commerciale: esprime il profitto realizzato dall intermediario; Total consideration (prezzo dello strumento finanziario e costi associati all esecuzione) e per la clientela retail è: o o Per gli ordini di acquisto: il prezzo di acquisto dello strumento più i costi direttamente connessi con la transazione; Per gli ordini di vendita: il prezzo di vendita meno i costi direttamente connessi con la transazione; 4-10

18 4. Orientamento della policy Per chiarezza espositiva il documento viene suddiviso nelle seguenti partizioni tematiche: Esecuzione degli ordini in contropartita diretta con la clientela Misure per l esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti (art. 45 Regolamento Intermediari) e Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46 Regolamento Intermediari) Verifica ed aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione degli ordini (art. 47 Regolamento Intermediari) Operatività Metodologia di pricing Pricing in sede di collocamento e di negoziazione (Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009 Par. 2) 5. Esecuzione degli ordini in contropartita diretta con la clientela Di seguito vengono riportate le modalità di esecuzione degli ordini in contropartita diretta con la clientela aventi ad oggetto le obbligazioni retail emesse dalla banca, assicurando l affidabilità, l oggettività e la rispondenza agli obiettivi richiesti dalla normativa. 5.1 Misure per l esecuzione e informazioni sulla strategia Nell esecuzione degli ordini in contropartita diretta con la clientela relativamente alle proprie obbligazioni retail, BPAA intraprenderà tutte le azioni necessarie per ottenere la miglior esecuzione ( best execution ); ciò significa che sono state poste in essere procedure, affidabili e oggettive, volte a ottenere il miglior risultato possibile per tali ordini, considerando tutti i fattori che concorrono a delineare la qualità dell eseguito, quali prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell ordine. L importanza di questi fattori viene stabilita dalla banca in base ai seguenti criteri: caratteristiche e classificazione del cliente caratteristiche dell ordine del cliente caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell ordine caratteristiche delle sedi di esecuzione dell ordine BPAA persegue il miglior risultato sia per la clientela al dettaglio che per la clientela professionale. Tale disciplina non si applica invece alle controparti qualificate nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, a meno di un esplicita richiesta da parte della controparte qualificata di un livello di protezione maggiore per se stessa e/o per i clienti verso i quali effettua il servizio di ricezione e trasmissione ordini. Quando la banca esegue un ordine in acquisto o in vendita relativo alle proprie obbligazioni per un cliente al dettaglio o un cliente professionale, viene considerato quale fattore di esecuzione prevalente la Total Consideration. La rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento non costutuisce fattore di best execution in caso di attività di compravvendita da parte del cliente in quanto la banca ha assunto ex prospectu l impegno incondizionato al riacquisto. 5-10

19 Strumento finanziario Obbligazioni di propria emissione non convertibili destinate alla clientela retail Cliente al dettaglio Cliente Professionale Controparti qualificate 1. Total Consideration 1. Total Consideration 2. La rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento 2. La rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento non applicabile. non applicabile. 3. Altri fattori 3. Altri fattori non applicabile. 5.2 Verifiche sulla strategia La presente policy è predisposta e aggiornata dal servizio Treasury con il supporto delle funzioni interessate, è assoggettata a parere di conformità da parte della funzione di Compliance, è vagliata dal Funding Pricing Komitee (FPK), portata a conoscenza del Comitato di direzione e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. È previsto il nulla osta di conformità da parte del Dirigente Preposto limitatamente agli aspetti di carattere amministrativo-contabile. La revisione straordinaria della policy è prevista nel caso in cui si decida di: assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di Best Execution; modificare altri aspetti della propria Execution & Pricing Policy; modificare le metodologie e modalità di calcolo del prezzo La presente policy e le sue eventuali successive variazioni saranno comunicate a clienti mediante apposita informativa e/o comunque rese disponibili sul sito internet della banca 6. Operatività Gli ordini vengono raccolti dalle filiali negli orari di apertura degli sportelli, e inseriti in procedura informatica tramite transazioni a terminale. Gli ordini di compravendita sono eseguiti in modo automatico, senza ulteriori interventi da parte degli operatori delle strutture centrali. Banca Popolare dell Alto Adige esegue gli ordini dei clienti in modo sequenziale in base al momento nel quale sono ricevuti, a meno che: il cliente non disponga diversamente; le caratteristiche degli ordini non rendano impraticabile l inserimento; l interesse del cliente non richieda diversamente. 6.1 Giornate e orario di funzionamento Le giornate in cui vengono effettuati gli scambi possono essere determinate di volta in volta in base alle richieste ricevute dai clienti e alle esigenze della banca, di norma tutte le giornate lavorative almeno in uno dei comuni dove la banca ha sportelli. Gli scambi sono effettuati durante gli orari di apertura al pubblico. 6.2 Liquidazione e regolamento operazioni Le operazioni di negoziazione concluse producono automaticamente movimenti contabili di carico/scarico dal dossier titoli e di addebbito/accredito sul conto di regolamento collegato al deposito titoli del possessore delle obbligazioni. Il regolamento delle operazioni avviene con valuta da 0 a 6 giorni lavorativi a seconda delle esigenze della clientela, e disponibilitá della Banca in caso di vendita di obbligazioni al cliente derivanti da riacquisto da altro cliente. 6-10

20 6.3 Informazioni sull esecuzione Al cliente saranno fornite su supporto duraturo le principali informazioni relative all esecuzione dell ordine. In particolare nel caso in cui il cliente sia classificato come cliente al dettaglio tale informazione gli verrà fornita entro il giorno lavorativo successivo all esecuzione dell ordine. 7. Criteri per la determinazione del pricing delle obbligazioni 7.1 La valutazione del Fair Value delle passività finanziarie Il fair value di una passività finanziaria esprime il prezzo che sarebbe pagato in caso di trasferimento della stessa. Lo IFRS 13 prevede che il fair value di una passività esprima anche gli effetti del non performance risk, che nel caso in parola è identificabile come il rischio che la Banca non adempia alle proprie obbligazioni. Nel caso specifico esso è pertanto assimilabile al own credit risk. L inclusione del non performance risk nel fair value in parola è pertanto ottenuto mediante la stima del Own Credit Adjustments ( OCA ) per le passività di propria emissione. Con riferimento alla specifica tecnica di valutazione, in assenza di un prezzo quotato di una passività identica o similare, si determina il fair value della passività secondo il punto di vista di un operatore di mercato che possieda lo stesso strumento nel prioprio attivo alla data di valutazione. Tutto ciò premesso, le modalità di determinazione del fair value di una passività finanziaria possono essere sintetizzate come segue, in ordine decrescente di preferenza: utilizzo di un prezzo quotato in un mercato attivo per l elemento identico posseduto da un terzo come attività; se tale prezzo non è disponibile, utilizzo di altri input osservabili, quali il prezzo quotato in un mercato non attivo per lo strumento identico posseduto da un terzo come attività. Se i precedenti valori non sono disponibili, utilizzo di altre tecniche di valutazione, quali: un metodo reddituale tramite tecniche di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi; un metodo basato sulla valutazione di mercato tramite utilizzo di prezzi quotati per passività posseduti da terzi come attività. 7.2 Determinazione del fair value e pricing dei prestiti obbligazionari nell ambito delle attività di collocamento e/o negoziazione con la clientela Il presente paragrafo descrive la metodologia adottata per il pricing delle emissioni di prestiti obbligazionari della Banca nell ambito delle attività di collocamento e/o negoziazione con la clientela. Il pricing è determinato dal servizio Treasury, mediante modelli di valutazione validati dal servizio Risk management della banca. Per le obbligazioni ordinarie a tasso fisso e variabile, il prezzo di valutazione viene definito utilizzando la metodologia di calcolo del fair value che attualizza i flussi di cassa futuri al tasso corrente di mercato. Il tasso di mercato è funzione di due componenti: Rischio tasso di interesse: rappresenta la remunerazione richiesta dal mercato a 7-10

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