Regolamento Generale della Borsa Telematica del Recupero (adottato con decisione del Comitato di Borsa del 18/10/2001)

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1 Regolamento Generale della Borsa Telematica del Recupero (adottato con decisione del Comitato di Borsa del 18/10/2001) Articolo 1- Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, la vigilanza, le modalità di coordinamento e l'utilizzo della Borsa Telematica del Recupero che ha lo scopo di favorire l'emersione del mercato dei rifiuti, dei materiali recuperati dai rifiuti e delle relative tecnologie impiegate, assicurando condizioni di trasparenza e terzietà per gli operatori. Articolo 2 - Borsa Telematica del Recupero La Borsa Telematica del Recupero è un mercato regolamentato accessibile per via telematica ( per assicurare un mezzo flessibile e trasparente di scambio e collegamento tra la domanda e l'offerta di rifiuti e beni di cui al successivo articolo 3 anche attraverso l'offerta di servizi di informazione sulle normative, sui materiali e sulle tecnologie di recupero. Articolo 3 - Negoziazione 1. Nell'ambito della Borsa Telematica del recupero, sono oggetto di negoziazione all'interno i seguenti materiali: Rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 22/97; Rifiuti recuperabili, ivi compresi quelli definiti dal D.M. 5/2/98; Materie prime, prodotti o materie prime seconde derivanti da operazioni di recupero; Beni a fine vita. I prodotti di cui alla lettera d) saranno oggetto di definizione nell'ambito delle rispettive Consulte di Filiera di cui al successivo articolo Nell'ambito della Borsa Telematica del Recupero sono oggetto di negoziazione i seguenti servizi: Recupero Smaltimento Trattamento Trasporto. 3. Possono essere utenti della Borsa Telematica del Recupero (di seguito utenti) Aziende produttrici di rifiuti o che riutilizzano rifiuti o materiali recuperabili nel loro ciclo di produzione; Aziende che svolgono attività di gestione rifiuti (smaltimento, recupero, trasporto) Intermediari di rifiuti; Comuni o loro Consorzi o altri enti pubblici produttori di rifiuti. Associazioni di Categoria ed altri Enti, a seguito di stipula di appositi accordi nazionali con l'unioncamere. Articolo 4 - Organi della Borsa Sono organi della Borsa Telematica del Recupero: a) il Comitato di Borsa; b) le Consulte di Filiera; c) le Camere di Commercio. Articolo 5- Il Comitato di Borsa 1. Il Comitato di Borsa, istituito presso l'unioncamere, è l'organismo che ha funzioni di direzione, vigilanza ed indirizzo generale della Borsa Telematica del Recupero. Il Comitato esercita le funzioni di coordinamento ed omogeneizzazione delle modalità di negoziazione sul territorio nazionale, nonché il ruolo di Osservatorio centrale per il funzionamento del mercato. A tal fine promuove anche le attività di informazione e formazione per i funzionari responsabili delle Camere di Commercio e delle Associazioni territoriali di categoria.

2 2. Il Comitato di Borsa è composto da 9 a 11 componenti, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero delle Attività Produttive, dell'unione Italiana delle Camere di Commercio (di seguito Unioncamere), delle Camere di Commercio, della Conferenza Stato - Regioni, dell'upi, dell'anci, dell'anpa, dell'osservatorio Nazionale Rifiuti, dell'albo Nazionale Gestori e dell'uni. E' invitato permanente alle riunioni un rappresentante del tavolo dei 10. La Segreteria Tecnica del Comitato è assicurata dall'unioncamere, anche in collaborazione con il Gestore Operativo della piattaforma telematica i cui al successivo articolo I componenti del Comitato restano in carica per il periodo di sperimentazione della Borsa Telematica e possono essere riconfermati: il Comitato nomina un Presidente tra i propri componenti con funzioni di rappresentanza del Comitato stesso. 4. Il Comitato di Borsa adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti in riferimento: all'adozione e modifica del presente "Regolamento Generale" della Borsa Telematica del Recupero; alla nomina, insediamento e coordinamento delle Consulte di Filiera; all'approvazione dei "Disciplinari di filiera" predisposti dalle Consulte di Filiera; alla determinazione delle cause di sospensione o esclusione degli operatori. Il Comitato di Borsa adotta altresì le proprie decisioni a maggioranza dei presenti su ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno dal Presidente o da un componente il Comitato stesso. 5. Su argomenti di particolare interesse o comunque se ne ravvisi l'opportunità, il Comitato, anche usando lo strumento dell'audizione, potrà acquisire il parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consorzi di filiera, con precedenza a quelle che hanno stipulato accordi di collaborazione con l'unioncamere per la sperimentazione dei servizi della Borsa Telematica del recupero. Articolo 6 - Consulte di filiera 1. Le Consulte di Filiera, di cui fanno parte da 6 a 9 operatori economici in rappresentanza della specifica filiera, sono nominate ed insediate dal Comitato Nazionale di Borsa, su proposta del Presidente della Camera di Commercio sede della Consulta di Filiera. Ai fini dell'individuazione dei componenti della Consulta di Filiera, il Presidente della Camera di Commercio si avvale della collaborazione delle associazioni di categoria e dei consorzi di filiera interessati. La Camera di Commercio sede della Consulta di Filiera ne cura la Segreteria Tecnica. 2. La Consulta di Filiera, a maggioranza dei propri membri: 1. propone al Comitato di borsa le norme standard esistenti per la caratterizzazione dei beni e per le modalità di scambio nelle singole filiere; 2. predispone e aggiorna, in assenza di norme esistenti, specifici "Disciplinari di filiera", redatti per singoli materiali o categorie di materiali, che vengono sottoposti all'approvazione del Comitato di Borsa; 3. monitora l'andamento del mercato, proponendo al Comitato di Borsa eventuali interventi correttivi. Articolo 7 - Camere di Commercio 1. La Gestione Operativa della Borsa Telematica del Recupero è affidata alle Camere di Commercio italiane che si avvalgono di un'unica piattaforma telematica al fine di garantire l'efficiente e omogenea offerta del servizio su tutto il territorio nazionale. 2. Le Camere di Commercio sono responsabili dell'accreditamento degli operatori. 3. Le Camere di Commercio possono delegare ad altri soggetti (di seguito Soggetti convenzionati) l'accreditamento, dietro stipula di apposito accordo nazionale tra l'unioncamere e la rappresentanza nazionale del Soggetto convenzionato. I Soggetti convenzionati sono, a titolo non esaustivo, associazioni di categoria, Consorzi Obbligatori di filiera, o altri soggetti, anche a partecipazione pubblica, che raggruppino aziende appartenenti a specifiche filiere produttive o categorie

3 imprenditoriali. I Soggetti convenzionati possono operare sulla Borsa del Recupero unicamente per conto degli operatori ad essi associati o consorziati che devono essere singolarmente accrediati con le modalità di cui ai successivi articoli. 4. L'elenco delle Camere di Commercio e dei Soggetti Convenzionati abilitati ad accreditare sarà pubblicizzato sul sito della Borsa Telematica del Recupero. Articolo 8 - Accreditamento degli operatori 1. Al fine di garantire la trasparenza del mercato, gli operatori per poter accedere alla Borsa Telematica del recupero dovranno essere accreditati, nel rispetto dei requisiti di seguito indicati: a. per le Aziende produttrici: Iscrizione nel Registro Imprese; b. per gli Intermediari: Iscrizione del Registro Imprese, Iscrizione nell'albo Gestori qualora operativo; c. per i Trasportatori: Iscrizione nel Registro Imprese; Iscrizione nell'albo Gestori; d. per i Recuperatori: (soggetti che svolgono le operazioni di recupero e pre-trattamento così come definite dal D.Lgs 22/97) Iscrizione al Registro Imprese; Iscrizione nel Registro provinciale ai sensi degli artt. 31 e 33 del predetto D.lgs. e/o Autorizzazione ex. artt. 27 e 28 del D.Lgs.22/97. e. per gli Smaltitori: (soggetti che svolgono le operazioni di smaltimento e pre-trattamento così come definite dal D.Lgs 22/97) Iscrizione al Registro Imprese; Autorizzazione ex. artt. 27 e 28 del D.Lgs.22/97. Articolo 9 - Procedura di accreditamento 1. La richiesta di accreditamento può essere effettuata unicamente per via telematica: l'invio della richiesta di accreditamento comporta la piena accettazione da parte dell'utente del presente regolamento e dei disciplinari di filiera. 2. Le Camere di Commercio e i Soggetti Convenzionati verificano, ciascuno per quanto di sua competenza, alla ricezione della richiesta di accreditamento, che: a. quanto dichiarato dall'operatore relativamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese, corrisponda a quanto contenuto negli archivi camerali; b. quanto dichiarato dagli operatori che svolgono attività di gestione dei rifiuti, relativamente agli estremi delle autorizzazioni o comunicazioni, abbia riscontro nella documentazione presentata in sede di accreditamento, in particolare relativamente alle autorizzazioni concesse da Regione o Provincia e alle comunicazioni inviate alla Provincia per il recupero in forma agevolata come previsto dagli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/ A seguito di tale verifica, le Camere di Commercio e i Soggetti Convenzionati, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedono ad accreditare l'operatore: a conferma dell'accreditamento l'operatore ammesso alle negoziazioni riceve apposito codice utente, formato da user id e password o altre modalità di identificazione personale. Il codice utente è strettamente personale e non può essere rivelato o ceduto a terzi. Qualsiasi operazione compiuta con l'utilizzo di detto codice sarà comunque imputata all'operatore a cui lo stesso è stato assegnato. Al fine di favorire la sicurezza e la riservatezza degli scambi saranno utilizzate tecniche di firma digitale e l'utilizzo delle relative smart card. Articolo 10- Procedure di rifiuto, revoca e recesso dell'accreditamento 1. Qualora le Camere di Commercio o i Soggetti Convenzionati rilevino che le domande di accreditamento degli operatori sono incomplete, non veritiere o non corrette, potranno sospende la procedura di accreditamento e richiedere un supplemento di informazioni; qualora l'operatore non soddisfi la richiesta, le Camere di Commercio o i Soggetti Convenzionati potranno respingere la richiesta di accreditamento. 2. L'operatore è tenuto comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta nei dati precedentemente trasmessi. In caso di perdita dei requisiti dichiarati, le Camere di Commercio o i Soggetti Convenzionati possono sospendere l'operatore, richiedendo a quest'ultimo di fornire entro un periodo di tempo determinato, la documentazione idonea a regolarizzare l'accreditamento. In mancanza di presentazione di tale documentazione si provvederà alla revoca.

4 3. Il Comitato di Borsa in presenza di una violazione da parte dell'operatore delle disposizioni del presente regolamento o dei disciplinari di filiera, potrà revocare, previa comunicazione, l'accreditamento. 4. L'operatore accreditato può richiedere in qualsiasi momento di recedere dall'utilizzo dei servizi della Borsa Telematica del Recupero previo invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo info@borsadelrecupero.net. Con effetto immediato tutte le proposte inserite nel sistema e le opzioni fatte e/o ricevute dall'operatore verranno annullate. 5. Tutti gli scambi di informazioni tra le Camere di Commercio, i Soggetti convenzionati e gli operatori accreditati, avvengono per posta elettronica, all'indirizzo che il soggetto indicherà al momento dell'accreditamento. Articolo 11 - Obblighi del gestore della piattaforma telematica 1. Le Camere di Commercio e / o i Soggetti convenzionati utilizzeranno un'unica piattaforma telematica, gestita da Ecocerved s.r.l., società per l'ambiente delle Camere di Commercio (di seguito Gestore operativo) che si impegna a garantire: a. la costante manutenzione del servizio e delle sue funzionalità; b. la gestione della Banca Dati della Borsa Telematica del Recupero; c. il rilascio agli operatori delle chiavi univoche di accesso al sistema, consentendone l'utilizzo ai soli utenti accreditati; d. l'offerta agli operatori di servizi di assistenza e di servizi collaterali; e. la sicurezza del servizio e l'integrità e la riservatezza dei dati contenuti nella Borsa Telematica del Recupero; f. l'adeguamento del servizio alle indicazioni espresse dal Comitato di Borsa; Articolo 12- Procedure di accesso all'area scambi 1. L'area scambi sarà riservata ai soli utenti accreditati; ogni operatore potrà effettuare le sole operazioni consentite in base ai requisiti dichiarati in sede di procedura di accreditamento. 2. Ogni operatore accreditato potrà accedere a tutte le informazioni relative alle inserzioni di acquisto e vendita di beni e servizi, nonché alle opzioni esercitate e agli scambi conclusi, tranne a quelle relative ai dati anagrafici degli inserzionisti. Le operazioni da lui eseguite verranno riepilogate in una Cartella Personale. 3. La compilazione e l'inserimento nel sistema delle inserzioni di domanda o offerta di beni e servizi saranno possibili unicamente compilando l'apposito modulo telematico. 4. Le inserzioni devono contenere informazioni esaustive e rispondenti alla realtà in merito alle caratteristiche quali-quantitative dei beni e dei servizi richiesti o offerti. Non verranno accettate inserzioni prive dei dati che nel modulo telematico sono indicati come obbligatori. 5. Le Camere di Commercio e i Soggetti Convenzionati si riservano il diritto di cancellare inserzioni che contengono elementi qualitativi, quantitativi o economici giudicati eccessivi e sproporzionati rispetto al bene/servizio offerto/richiesto e di richiedere agli utenti di specificare meglio le informazioni relative ad essi, qualora le reputino non sufficienti. Articolo 13 - Operazioni di negoziazione 1. L'operatore accreditato, accedendo alla piattaforma telematica della Borsa Telematica del Recupero può: a. Inserire una domanda/offerta di materiali/servizi che verrà incrociata automaticamente con le migliori domande/offerte di materiali/ servizi presenti nel mercato telematico b. Consultare liberamente le inserzioni 2. Tramite le funzioni della piattaforma telematica, l'operatore accreditato interessato ad avviare una trattativa su un materiale/servizio domandato/offerto inserisce un'opzione, specificando la quantità, il prezzo, la durata ed ogni altra informazione necessaria a dettagliarla all'avvio della trattativa. Sino al

5 momento dell'effettuazione dell'opzione le inserzioni sono coperte da anonimato. All'avvio della trattativa ad entrambe le parti (opzionante/i e inserzionista), vengono comunicati i reciproci dati anagrafici d'azienda 3. Ai fini di proseguire la negoziazione, l'inserzionista e l'opzionante/i possono accedere ad un'area riservata (banco virtuale) all'interno della quale contrattare e scambiare ulteriori informazioni fino al formarsi dell'accordo. 4. La conclusione dello scambio è sancita dalla formulazione e dall'esplicita accettazione da parte di entrambi gli utenti di una proposta definitiva, che riprenda tutti gli elementi della negoziazione. 5. L'utente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore Operativo della Borsa Telematica del Recupero la cessata disponibilità. 6. L'utente può procedere alla cancellazione anticipata dell'inserzione ed immetterne una nuova; in ogni caso le inserzioni e le opzioni immesse nella Borsa Telematica del Recupero a cui non si sia registrato riscontro trascorsa la durata indicata al momento dell'inserzione stessa, verranno automaticamente cancellate dal sistema. Articolo 14 - Prezzo di riferimento 1. In caso di conclusione dello scambio nell'ambito della Borsa Telematica del recupero, secondo le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 13, i dati della transazione, utilizzati in forma anonima, concorreranno a determinare sia il presso medio di riferimento del bene negoziato che l'indice generale dell'andamento della Borsa; il prezzo medio e l'indice generale verranno costantemente aggiornati, a seguito di ogni transazione conclusa dagli utenti. 2. Successivamente alla conclusione telematica della negoziazione ogni operatore è tenuto a dichiarare l'esito finale della transazione, comunicando via telematica il prezzo e la quantità effettivamente scambiate. Tali informazioni verranno utilizzate in forma anonima per le attività di coordinamento e di vigilanza del Comitato di Borsa. Articolo 15 - Servizi Integrativi 1. Al fine di potenziare l'offerta di servizi collaterali che promuovano la trasparenza del mercato, la negoziazione dei materiali di riciclo e la circolazione dell'informazione l'unioncamere, su indicazione del Comitato di Borsa, sentite le Camere di Commercio, può siglare accordi con altri soggetti che eroghino servizi nel settore (di seguito terzi). 2. L'Unioncamere, pur esercitando la dovuta diligenza nella scelta dei terzi di cui al punto precedente, non assume responsabilità alcuna delle condizioni, della qualità e delle modalità di erogazione dei servizi forniti da questi nell'ambito della Borsa Telematica del recupero. Articolo 16 - Limitazione di responsabilità 1. La Borsa Telematica del Recupero è un servizio che le Camere di Commercio offrono agli operatori, che lo utilizzano sotto la propria esclusiva responsabilità. 2. Le Camere di Commercio ed il Gestore Operativo si impegnano a garantire il buon funzionamento della piattaforma telematica e la completezza delle informazioni trasmesse in sede di accreditamento dagli operatori relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti richiesti. 3. Gli Organi della Borsa, i Soggetti convenzionati e il Gestore Operativo non svolgono attività di intermediazione e non possono essere ritenuti responsabili di alcun danno, sia esso diretto o indiretto, né di un mancato profitto subito dall'utente o da terzi in relazione all'utilizzo o al mancato utilizzo della Borsa Telematica del Recupero e dei servizi in esso contenuti. Gli organi della Borsa, i Soggetti convenzionati e il Gestore Operativo sono inoltre esonerati da qualsiasi responsabilità e obbligo che possa originarsi a loro carico in relazione alla correttezza dei dati inseriti dagli utenti nella Borsa Telematica del Recupero né possono essere chiamati a garantire la qualità dei beni e servizi domandati ed offerti, la veridicità delle informazioni inerenti alle inserzioni, l'affidabilità e la solvibilità degli operatori.

6 4. Gli Organi della Borsa, i Soggetti convenzionati e il Gestore Operativo non possono garantire l'esito positivo delle trattative e degli scambi avviati tramite il servizio della Borsa Telematica del Recupero né sono in alcun modo responsabili per difficoltà o impossibilità di accesso alla Borsa del recupero relative a problemi di connessione remota alla rete Internet o per i danni di qualsiasi specie e natura, derivanti dall'utilizzo della Borsa Telematica. Articolo 17 - Obblighi per gli operatori 1. Gli utenti, all'atto della domanda di accreditamento si impegnano a rispettare il presente Regolamento ed eventuali disciplinari redatti dalle Consulte di Filiera; il mancato rispetto di tali condizioni potrà essere causa di esclusione dall'utilizzo della Borsa Telematica del recupero. 2. Gli utenti si impegnano inoltre a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato e in fase di trattativa; a non inserire nella Borsa Telematica del Recupero informazioni false o ingannevoli; ed al pagamento delle quote stabilite per l'accesso ai servizi. 3. Gli operatori si impegnano a tenere indenni gli Organi di Borsa, i Soggetti Convenzionati ed il Gestore Operativo da qualsiasi responsabilità, perdita, reclamo danno o onere rivendicati da terzi in base ad operazioni svolte dall'operatore tramite la Borsa Telematica del Recupero. 4. Gli operatori si impegnano a non divulgare o vendere, in modo parziale o totale, le informazioni contenute nella Borsa Telematica del Recupero per fini o scopi diversi da quelli della Borsa stessa; gli utenti si impegnano altresì a non porre a disposizione di altri l'accesso alla Borsa Telematica del Recupero e a non riprodurne il contenuti senza l'autorizzazione scritta dell'ente Gestore. Articolo 18 - Trattamento dei dati personali 1. Gli organi di Borsa, i Soggetti convenzionati ed il Gestore Operativo si impegnano a trattare con riservatezza i dati personali trasmessi dagli utenti della Borsa Telematica del recupero, a non rivelarli a persone non autorizzate, nè ad usarli per scopi diversi da quelli convenuti. 2. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Le modalità di trattamento dei dati personali dell'utente possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi o temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 3. Gli organi di Borsa, i Soggetti convenzionati ed il Gestore Operativo si riservano la facoltà di trasmettere i suddetti dati ai terzi incaricati di prestare servizi di cui al presente regolamento, ovvero ai soggetti da questi delegati, I dati verranno diffusi esclusivamente nei limiti di quanto necessario ai fini della prestazione dei servizi, previa conclusione tra gli organi di Borsa, i Soggetti convenzionati ed il Gestore Operativo ed i terzi incaricati della prestazione del servizio di un impegno di riservatezza. L'Utente prende atto ed accetta l'esistenza del log che sarà tenuto nella massima riservatezza e potrà essere esibito solo all'autorità giudiziaria o ad altri soggetti per legge autorizzati. L'utente gode dei diritti di cui agli articoli 10 e 13 della legge 675/1996 e successive modifiche del cui contenuto da atto di aver preso conoscenza e attenta visione. 4. Il titolare e responsabile della raccolta e del trattamento dei dati personali è Ecocerved srl. Articolo 19 - Modifiche Regolamentari 1. In caso di modifiche del presente Regolamento Generale e/o emanazione o modifica dei disciplinari di filiera, il nuovo testo, che sarà immediatamente efficace, verrà pubblicato nel sito della Borsa: tutti gli operatori accreditati verranno avvertiti. E' fatta salva la facoltà dell'operatore di recedere dal servizio entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del nuovo regolamento. Decorso tale periodo di tempo lo stesso si intenderà accettato. Articolo 20 - Controversie

7 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere circa il presente Regolamento ed i disciplinari di filiera, comprese quelle relative alla loro validità, esecuzione e/o risoluzione saranno sottoposte alla procedura di conciliazione secondo il regolamento stabilito dalla Camera di Commercio di Roma 2. Le parti in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, di cui al punto precedente, si impegnano ad esperire una procedura arbitrale irrituale, seguendo le regole fissate dalla suddetta Camera di Commercio.

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