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1 Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici DIPARTIMENTO F I A L P Coordinamento Aziendale CRI Via Ramazzini, Roma Tel Fax Sito: cri@fialp.191.it Coordinamento Nazionale Comunicato n. 6 Roma, 13 maggio 2013 A TUTTI GLI ASSOCIATI A TUTTO IL PERSONALE LORO SEDI GRAVI DISCRIMINAZIONI TRA LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI!! ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL FONDO PENSIONE SIRIO Premesso che dopo la recente riforma Fornero, il livello economico della pensione tenderà a ridursi ulteriormente in conseguenza, fra l altro, dei seguenti combinati elementi: tutti i contributi versati dopo il 1 gennaio 2012 saranno calcolati con il metodo contributivo, per cui l importo della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante contributivo accumulato per un coefficiente, espresso in percentuale, collegato all età dell assicurato, al momento del pensionamento (da 60 a 65/66 anni); il costante allungamento della vita media (79,4 anni per gli uomini, 84,5 anni per le donne), accertato dall Istat ogni triennio e dal 2019 ogni due anni, comporterà inesorabilmente la progressiva diminuzione di questi coefficienti e quindi, dell importo pensionistico, a causa dell allungamento del periodo di godimento del collocamento a riposo. Infatti, per ipotesi esemplificativa, in una logica assicurativa di tipo privatistico di cui è permeata la riforma del sistema previdenziale: se l aspettativa di vita, al momento del pensionamento, è di 10 anni, con un montante maturato di si avrà una pensione annua di ( : 10 anni); in caso di aumento della vita media, pari, per esempio, a 11 anni, l importo della stessa si ridurrà a ( : 11 anni). La riforma Fornero ha inteso ovviare a questo vulnus del futuro pensionistico dei lavoratori, costringendoli (formalmente è una facoltà) a rimanere al lavoro fino a 70 anni, in modo da accumulare: altri 4 anni di contributi (da 66 anni a 70 anni); un coefficiente più alto, applicato a quelle età che, in effetti, avrà la funzione di compensarne la riduzione, come spiegato più sopra. Infatti, la percentuale del coefficiente (6,136%) applicato a chi è andato in pensione nel 2009 a 65 anni, è quasi pari al coefficiente (6,541%) del pensionato settantenne, nel È del tutto evidente che questo intervento legislativo produrrà nel tempo : un tappo all occupazione giovanile, per mancanza di ricambio generazionale; una platea di lavoratori sempre più demotivata e affaticata, per i troppi anni dedicati all attività lavorativa. Altro che flessibilità e incentivo al lavoro, come stabilito dalla riforma! 1

2 Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici pag. 2 Ebbene, questa facoltà - necessità di allungamento della vita lavorativa, che per la riforma rappresenta l unico modo per mantenere lo stesso livello pensionistico assicurato in precedenza, pur tuttavia è negata al lavoratore pubblico, collocato a riposo di ufficio all età ordinamentale di 66 anni, come confermato dal ministro della P.A. Patroni Griffi. La CISAL ha presentato, per questo e per altri motivi, una iniziativa di proposta popolare per rendere più equa la riforma Fornero. Questa lunga premessa, a nostro avviso, appare opportuna per spiegare la necessità della presenza del secondo pilastro - la previdenza complementare - accanto alla pensione obbligatoria (che va man mano riducendosi), per concorrere ad adeguare la prestazione pensionistica alle esigenze di vita del pensionato, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, in attuazione dell art.38 comma 2 della Costituzione. Già la normativa precedente alla riforma Fornero aveva disposto che ai lavoratori i quali avevano meno di 18 anni di contributi versati alla data del venisse applicato il sistema di calcolo contributivo dal (sistema c.d. contributivo misto ) generando il calcolo della pensione con un doppio binario (retributivo fino al , contributivo dal in poi). Oggi i lavoratori - in particolare quelli pubblici - con inizio dell attività lavorativa dopo il 1996, vedranno applicato per intero il sistema di calcolo contributivo (cd. contributivo puro ), ed avranno pensioni pari al 50% della retribuzione percepita e quindi con importo molto inferiore rispetto a coloro che attualmente si ritirano dal lavoro, rendendo ancora più urgente una adeguata rivisitazione del sistema previdenziario complementare. Siamo costretti però a riscontrare che dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005, convivono, nel sistema complementare, discipline diverse per i lavoratori dipendenti del settore privato e per quelli del settore pubblico. Da tale anomalo contesto giuridico, sono scaturite le seguenti situazioni: lo Statuto del Fondo Sirio (che raccoglie le adesioni dei lavoratori pubblici dell Amministrazione centrale, dell Università e della Ricerca, degli Enti Pubblici non Economici, delle Agenzie fiscali e del Demanio, del Cnel e dell Enac e dei lavoratori privati del Coni e delle Federazioni sportive) presenta due normative diverse, secondo la natura pubblica o privata del lavoro svolto dal soggetto aderente al Fondo; la riforma della previdenza complementare attuata nel 2005 per far finalmente decollare i fondi pensione, si applica solo ai lavoratori privati, mentre per i lavoratori pubblici rileva ancora la normativa previgente del 1993/124 (che è stata formalmente abrogata per il lavoro privato e quella di cui al d.lgs. 47 del 18 febbraio 2000, per quanto attiene alla disciplina fiscale). Questo mostro giuridico, con evidenti profili d incostituzionalità, si è delineato in conseguenza di una dimenticanza del Governo a emanare un decreto delegato per la riforma della previdenza complementare nel pubblico impiego, formalmente previsto e stabilito dal legislatore delegante del 2004/243. Tra i vari fattori che differenziano la previdenza complementare dei lavoratori pubblici, rispetto a quella del settore privato, riveste un importanza fondamentale, il

3 Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici pag. 3 differente trattamento fiscale che viene riservato alle prestazioni complementari, sia sotto forma di rendita vitalizia, sia sotto forma di capitale - alla cessazione dell attività lavorativa - sia sotto forma di anticipazione - nel corso della stessa - nonché ai contributi versati a previdenza complementare: 1) la pensione complementare (art.11 comma 6 d.lgs. 252/2005) erogata al privato, al momento del pensionamento, è soggetta ad aliquota sostitutiva del 15%, decrescente in ragione dell anzianità d iscrizione al Fondo, fino a un minimo d imposta del 9%, mentre per il lavoratore pubblico (D.lgs. 124/1993 art.13 modificato dal D.lgs. 47/2000 art.10 co.1 lett.e), la stessa rendita sarà tassata, con aliquota marginale, alla normale progressività delle aliquote ordinarie Irpef (23% per i redditi fino a % per i redditi fino a % per i redditi oltre , e così via): con uno scarto di tassazione del 12% -18% per i redditi fino a e del 23% - 29% per i redditi oltre ) in caso di morte (statuto Sirio art.12), a fronte dell imposta a tassazione separata con aliquota media prevista dal d.lgs. 47/2000 per i pubblici, i dipendenti privati (statuto lavoratori art.12 bis) usufruiscono della tassazione agevolata con aliquota decrescente dal 15% al 9% (art.11 d.lgs. 252/2005). 3) in caso di riscossione della prestazione mista (pensione + capitale), per i dipendenti pubblici, la citata norma fiscale prevede: per l erogazione in capitale di un importo non superiore a 1/3 del montante complessivo maturato nel Fondo, la tassazione separata ad aliquota media, senza penalizzazione, cioè, al netto dei rendimenti prodotti dal mercato, già tassati anno per anno con l imposta dell 11%); per l erogazione in capitale di un importo oltre 1/3 fino al 50%, la tassazione separata con penalizzazione, cioè al lordo di detti rendimenti, che verranno, in questo modo, soggetti a imposta due volte (Statuto Sirio, art.10 D.lgs. 47/2000 art.10 lett. a, b). Mentre per i dipendenti privati (d.lgs. 252/2005 art.11 comma 6) si prevede la riscossione in capitale fino al 50% del montante maturato, senza penalizzazione (sempre al netto dei rendimenti del Fondo), e con tassazione agevolata analoga a quella applicata sulle rendite vitalizie (aliquota decrescente dal 15% al 9%). 4) anche per le anticipazioni - che possono essere richieste dal lavoratore durante la vita lavorativa per l erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento - la tassazione, che è più favorevole per il settore privato (statuto Sirio art.13 bis d.lgs.252/2005 art. 11 comma 7), prevede: per le cure e interventi medici, la stessa tassazione agevolata riservata alla rendita (aliquota decrescente dal 15% al 9%), mentre per le altre cause è applicata l aliquota d imposta minima del 23%; a differenza del settore pubblico in cui le anticipazioni, in tutti i casi, sono assoggettate a tassazione separata ad aliquota media (statuto Sirio art.13). 5) I diversi più ristretti limiti di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore pubblico al Fondo (d.lgs. 47/2000 art. 1 comma 1 lett. a), nell importo più basso tra: 5.164,57; il doppio del TFR conferito; il 12% del reddito complessivo del lavoratore; rispetto al lavoratore privato, i cui contributi versati al Fondo sono deducibili nell unico, più alto, limite di ,57 (d.lgs.252/2005 art. 8 comma 4). La quota del TFR del dipendente pubblico, come più volte detto, non è versata (statuto Sirio, art. 9 comma 6) al Fondo Sirio (a differenza del privato che lo conferisce in modo reale), ma è trattenuta dall Ente previdenziale che, nel corso degli anni d iscrizione alla

4 Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici pag. 4 Forma complementare, provvederà alla sua rivalutazione in modo fittizio, prima di versarlo al Fondo quando il lavoratore sarà collocato a riposo. È di tutta evidenza quindi che questa gestione degli oneri dei rendimenti del TFR (che sono fittizi perché non derivanti dal mercato reale e quindi ricadranno inevitabilmente sulla Fiscalità generale) con il pericolo incombente di insufficienza di risorse statali per finanziarli, alla fine metterà a serio rischio l erogazione della pensione complementare cui ha diritto il lavoratore collocato a riposo, ad oggi prevista sulla carta (la vicenda degli esodati fa testo in materia!). La conseguenza di tale meccanismo di gestione virtuale delle quote di TFR maturate dai dipendenti pubblici, comporta anche la limitazione (senza TFR) degli importi delle anticipazioni richieste dagli stessi, rispetto ai lavoratori privati. Invitiamo già da ora tutti i lavoratori a stringersi intorno alla proposta d iniziativa popolare di modifica della riforma Fornero illustrata dalla CISAL, in cui abbiamo proposto, fra l altro, l inserimento di un comma che riapra i termini della delega per la riforma della previdenza del pubblico impiego, stabilita dal legislatore delegante nel 2004, in modo che anche il dipendente pubblico possa usufruire di una normativa complementare di vantaggio, fondamentale per aumentare la propria copertura previdenziale, quando verrà collocato in quiescenza. In questa sede, vogliamo sottolineare che quest ultima iniziativa, è stata assunta già da diversi anni dalla CISAL e formalizzata attraverso numerosi documenti, tra cui, è utile ricordare, quello trasmesso alla Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato della Repubblica, a seguito dell audizione del 3 marzo 2010 e quello presentato nella seduta dell 1 dicembre 2009 all Osservatorio Nazionale Bilaterale Aran - OO.SS. sui Fondi pensioni del pubblico impiego. Si segnala, da ultimo, che si sono trovati d accordo sull urgenza dell intervento legislativo di riforma della previdenza complementare pubblica: il ministro Fornero, nella seduta del Senato della Repubblica del 24 maggio 2012, in risposta all interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4/06381 presentata dal senatore Oskar Peterlini e altri; la Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione - COVIP - nella Relazione annuale presentata il 13 maggio 2012; il Presidente della COVIP, prof. Finocchiaro, in sede di audizione del 28 gennaio 2010 presso XI Commissione della Camera dei Deputati; la Corte dei Conti, con deliberazione n.13/2010, G.U. del 30 maggio In sintesi, la delega per il pubblico impiego, prevista della legge di riforma del sistema previdenziale (legge 243/2004), è stata fatta abbondantemente scadere dal Governo, con la conseguenza giuridica di aver creato un vuoto normativo per gli aderenti ai Fondi pensione pubblici che ha, conseguentemente, determinato la regolamentazione in modo differente dei profili giuridici di previdenza complementare dei lavoratori privati rispetto ai dipendenti pubblici, con evidenti aspetti d incostituzionalità, come sopra evidenziato. La conseguenza sul piano effettuale è che lo Statuto del Fondo Sirio, come per gli altri Statuti pubblici, non si è potuto adeguare alla normativa di riforma, ma, invece, a

5 Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici pag. 5 quella stabilita dalla legge di 15 anni fa e che per giunta è stata abrogata dal decreto 252/2005 per i lavoratori privati. Il differente ambito di applicazione comporta, di conseguenza, una diversa normativa su delicati di specifico interesse per i lavoratori quali, ad esempio, i criteri di accesso alle prestazioni e ai riscatti, la permanenza dei vincoli alla libera circolazione dei lavoratori all interno del Sistema complementare, le possibilità di portabilità della posizione individuale e soprattutto alla iniquità di un regime fiscale differenziato tra lavoratori privati e pubblici, regime che proprio la legge di riforma ha previsto più favorevole, rispetto al predetto decreto legislativo, al fine di indurre i lavoratori (in questo caso solo quelli privati) ad iscriversi ai Fondi pensione. Appare dunque chiaro che se prima non si rimedia alla delega scaduta, come più volte denunciato dalla CISAL, con la riapertura dei termini della delega e con la predisposizione d uno schema di decreto delegato, si continuerà a scoraggiare e demotivare sempre di più il lavoratore pubblico all iscrizione ai Fondi pensione. Oggi diventa quindi particolarmente complessa la valutazione circa l opportunità di aderire ad un fondo complementare (il SIRIO) che presenta queste caratteristiche. A grandi linee si può valutare che i neo-assunti (o coloro che abbiano pochi anni di contributi versati) possano avere una effettiva convenienza ad iscriversi al fondo SIRIO, sperando che negli anni che mancano al raggiungimento dei requisiti per la pensione vengano risolte positivamente (come noi ci stiamo adoperando per fare) le questioni relative alle disparità di trattamento con le altre norme, più favorevoli, ad oggi destinate ai soli dipendenti privati. Per i dipendenti pubblici che invece sono abbastanza vicini alla pensione, va attentamente valutato, in considerazione del ristretto periodo di tempo a disposizione per accantonare cifre tali da neutralizzare gli effetti disincentivanti delle norme attuali, se l iscrizione al fondo possa essere effettivamente conveniente in ordine alle prestazioni che saranno erogate. Alle norme attuali, probabilmente, il costo da sostenere oggi da parte di coloro ai quali manca un periodo di dieci anni alla pensione, è più o meno equivalente alle prestazioni ipotizzabili. Naturalmente è molto difficile poter dare suggerimenti più precisi: valutazioni più approfondite, caso per caso, potranno essere fatte nell imminenza dell iscrizione al Fondo, con un prospetto preciso dei contributi versati e non appena vengano modificate le attuali normative per sanare le discriminazioni nei confronti dei dipendenti pubblici. Terremo aggiornati il personale sugli eventuali sviluppi ed a disposizione degli associati per ogni eventuale chiarimento. IL COORDINAMENTO NAZIONALE FIALP CISAL CRI NB: dati e valutazioni sono tratte dalla pubblicazione del Prof. Lucio Casalino

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