COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2003) Oggetto: Aiuto di Stato N 597/2002 Italia (Sardegna). Aiuto all'avviamento di nuove imprese.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2003) 3453 Oggetto: Aiuto di Stato N 597/2002 Italia (Sardegna). Aiuto all'avviamento di nuove imprese. Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO 1. Con lettera della Rappresentanza permanente d'italia n del , registrata presso la Commissione il (A/36668), le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il progetto di regime di aiuti di Stato in oggetto. 2. Con lettera del , (D/55766), la Commissione ha chiesto informazioni complementari. 3. La Commissione, con lettera del (D/56616), ha inviato un sollecito alle autorità italiane che, successivamente, hanno chiesto una proroga del termine fissato per la risposta con lettera n del , registrata presso la Commissione il (A/39021). La Commissione ha accordato tale proroga con lettera del (D/56988). 4. Le autorità italiane hanno fornito informazioni con lettera della Rappresentanza permanente n. 348 del , registrata presso la Commissione il (A/30305). 5. Con lettera del , (D/51041), la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti. 6. Le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine fissato per la risposta con lettera n del , registrata presso la Commissione il (A/32137). La Commissione ha accordato tale proroga con lettera del (D/52026) ed ha inviato un sollecito con lettera dell' (D/53050). Le autorità italiane hanno fornito informazioni con lettera della Rappresentanza permanente n dell' , registrata presso la Commissione il (SG/4659). 7. Infine, con lettera del (D/53577), la Commissione ha chiesto altre informazioni complementari. Le autorità italiane hanno risposto con lettera della Rappresentanza permanente n dell' , registrata il (A/34852). S. E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Commissione europea B-1049 Bruxelles, Belgio Telefono: standard 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles.

2 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA 2.1. Disposizioni comuni Titolo e base giuridica 8. Gli aiuti saranno concessi dalla Regione Sardegna in virtù del regime in oggetto, la cui base giuridica è costituita da una deliberazione della Giunta regionale notificata allo stadio di progetto. Obiettivo 9. Il regime di aiuti interviene a sostegno di nuove PMI industriali innovative e competitive. Durata e dotazione 10. La durata del regime è limitata al 31 dicembre La dotazione totale è di 10 milioni di EUR. Beneficiari e campo di applicazione settoriale 11. Possono beneficiare degli aiuti disposti dal regime soltanto le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria vigente al momento della concessione dell'aiuto. Il regime esclude la possibilità della concessione di aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà Il regime non si applica alla produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del trattato CE nonché ai settori dei trasporti, della siderurgia, della costruzione navale, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. Obiettivo del regime 13. Per conseguire gli obiettivi previsti il regime in causa dispone: Interventi sotto forma di assunzione di partecipazioni di minoranza al capitale delle imprese beneficiarie. Interventi sotto forma di contributi in conto interessi. Tali interventi saranno effettuati attraverso un fondo di capitale di rischio. Modalità di costituzione, gestione e di intervento del fondo 14. Il soggetto gestore del fondo sarà selezionato con procedure di evidenza pubblica. 15. Il fondo sarà costituito come entità giuridica indipendente con una contabilità totalmente separata nella forma del conto corrente bancario. 16. La remunerazione del soggetto gestore del fondo sarà così composta: una commissione di gestione fissa pari al massimo al 5% del capitale versato del fondo stesso in media annuale. Tale commissione verrà riconosciuta una volta dismesse tutte le partecipazioni e solo a condizione che i rendimenti delle partecipazioni siano tali da garantire la copertura della stessa. 1 GU C 288 del

3 un premio legato all'efficienza del soggetto gestore nella selezione e gestione dell'operazione di partecipazione. Tale premio verrà calcolato sulla quota di rendimento che eccede il normale rendimento considerato accettabile per l'impiego di capitale di rischio ( rendimento minimo obiettivo ) pari al tasso variabile EURIBOR a 3 mesi coefficiente 360, vigente all'atto dell'acquisizione della partecipazione. Il premio sarà pari al 35% della differenza tra l'effettivo rendimento della partecipazione e il rendimento minimo obiettivo. 17. Un comitato tecnico composto da tre rappresentanti del soggetto gestore, tre rappresentanti dell'amministrazione regionale e presieduto da uno dei rappresentanti del soggetto gestore è incaricato dell'esame e dell'ammissibilità delle richieste di partecipazione e/o agevolazione sotto forma di contributo in conto interessi presentate dalle imprese. Tale comitato deciderà l'ammontare dell'intervento e le particolari condizioni delle operazioni di partecipazione. Le decisioni saranno assunte a maggioranza dei voti e in caso di parità nei voti risulterà determinante il voto del presidente. Altre condizioni 18. Per quanto concerne il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, il regime stabilisce che nessun aiuto potrà essere concesso per lavori iniziati o azioni intraprese prima che una domanda di aiuto sia stata regolarmente presentata all autorità competente ed approvata da questa autorità con un atto giuridicamente vincolante. Regole sulla cumulabilità 19. Il fondo di capitale di rischio previsto dal presente regime non può effettuare più di un apporto di capitale a favore della stessa impresa. 20. Le imprese beneficiarie non potranno ricevere nessun altro aiuto sotto forma di assunzione di partecipazione al capitale, da parte di altri fondi di capitale di rischio costituiti con risorse pubbliche. 21. Nel periodo di partecipazione l'impresa potrà beneficiare di altri aiuti ad altro titolo relativi al medesimo progetto di investimento (per esempio: aiuti a finalità regionale), limitatamente al 50% dell'intensità del regime considerato. 22. L'impresa beneficiaria può cumulare i 2 tipi di intervento disposti dal presente regime secondo le stesse disposizioni (punto 21). 23. L'impresa beneficiaria deve comunicare all'atto della domanda tutti gli aiuti ricevuti e si impegna a comunicare tutti gli aiuti che riceverà nel periodo di godimento delle agevolazioni. 24. Le autorità italiane si impegnano in ogni caso a rispettare i limiti di intensità previsti dalla Carta degli aiuti italiani a finalità regionale per il periodo in vigore al momento della concessione degli aiuti. Relazione annuale 25. È previsto l'invio alla Commissione di una relazione annuale sull attuazione del regime in causa. Le autorità italiane si sono impegnate a calcolare l'equivalente sovvenzione dell'aiuto in occasione dell'attivazione del capitale sulla base del suo rendimento effettivo e di comunicarlo alla Commissione in occasione della presentazione della relazione annuale. 3

4 Modalità specifiche agli interventi sotto forma di capitale di rischio 26. Il soggetto gestore dovrà partecipare al fondo in misura pari almeno al 35% della dotazione finanziaria totale del fondo. I proventi del fondo non saranno distribuiti ai partecipanti ma reinvestiti nel fondo. Alla fine del periodo di programmazione del POR Sardegna la giacenza finale del fondo, al netto dei fondi di gestione, sarà ripartita tra gli investitori. La ripartizione avrà luogo in proporzione alle quote possedute, senza alcuna condizione preferenziale per gli investitori privati. 27. Per le operazioni di partecipazione, il soggetto gestore del fondo dovrà acquisire a proprio carico quote di partecipazione pari almeno al 3% dell'ammontare della sottoscrizione del capitale per ogni PMI. Per tale quota non sono previsti limiti temporali per il suo disinvestimento. 28. Le assunzioni di partecipazione avranno luogo unicamente in occasione di aumenti di capitale dell'impresa beneficiaria. Tali partecipazioni sono minoritarie, non inferiori al 20% e non superiori al 49% del capitale sociale, per un importo massimo di EUR e temporanee in quanto dovranno essere smobilizzate al prezzo di mercato dopo cinque anni dalla data della relativa assunzione. 29. Le assunzioni di partecipazione saranno effettuate unicamente in imprese in fase di creazione, di avviamento e di espansione impegnate in un progetto di sviluppo dell'impresa. Tale progetto dovrà essere basato su un piano di sviluppo (business plan) che permetta di valutarne la validità sotto il profilo tecnico, economico e finanziario nonché il grado di capacità a perseguire gli obiettivi posti. Il piano dovrà, tra l'altro, contenere informazioni dettagliate sull impresa, sulle azioni principali e sulle attività che l'impresa intende avviare per la realizzazione del progetto di sviluppo, un'analisi del prodotto e del mercato, un piano di commercializzazione (marketing), l'organizzazione dell'impresa e gli aspetti economici e budgetari del progetto di sviluppo. Modalità specifiche agli interventi sotto forma di contributi in conto interessi Condizioni 30. Gli interventi sotto forma di contributo in conto interessi saranno effettuati dal fondo unicamente mediante risorse pubbliche. Il contributo in conto interessi sarà pari al 64% del tasso di riferimento 2 per operazioni di finanziamento a medio e lungo termine di programmi di investimento. 31. Il finanziamento non potrà essere superiore al 70% degli investimenti lordi, l'impresa beneficiaria dovrà partecipare per il residuo 30%. 32. La durata massima del prestito è fissata a 10 anni con rimborso in rate semestrali di capitale e di interessi. Spese ammissibili 33. Le spese ammissibili degli investimenti per i quali sono accordati aiuti sotto forma di contributo in conto interessi sono le spese per l'acquisto di terreni (fino ad un 2 Tale tasso di riferimento è un tasso interno che può differire dal tasso di riferimento europeo pubblicato nella GUCE che sarà in ogni caso utilizzato per il calcolo dell'esn. 4

5 massimo del 10% delle spese ammissibili), edifici, macchinari ed impianti, progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati, collaudi tecnici, oneri per le concessioni edilizie. Gli investimenti immateriali possono comprendere i costi di acquisizione delle tecnologie. 34. Gli aiuti ai servizi di consulenza sono limitati al 50% del costo di detti servizi e riguarderanno la valutazione di impatto ambientale, gli studi di fattibilità economicofinanziaria e le spese per consulenze legali (escluso quelle per contenzioso), tecniche e finanziarie purché non si tratti di servizi continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. 3. VALUTAZIONE DELL'AIUTO Legittimità del regime Poiché si tratta di una misura che non è ancora entrata in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento CE. Interventi sotto forma di capitale di rischio Valutazione della presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE 35. Per valutare se le misure in oggetto costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio sia di origine statale, se le misure falsino la concorrenza e se siano atte ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. 36. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE è la possibilità che la misura procuri un vantaggio ad alcuni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se talune imprese ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che di norma avrebbero dovuto gravare sulle loro risorse finanziarie proprie e, d'altro lato, se il vantaggio in questione sia concesso a una categoria o gruppo determinato di imprese. Dato che il regime in oggetto concerne la costituzione di un fondo di capitale di rischio, occorre verificare la presenza di un vantaggio a livello degli investitori, del fondo e delle imprese nelle quali l'investimento è realizzato. 37. Vantaggio a livello degli investitori. Secondo la comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato e capitale di rischio 3, quando le risorse statali sono applicate alle stesse condizioni agli investitori privati (principio della parità di trattamento), sarà di norma possibile concludere che il provvedimento non conferisce alcun vantaggio 4. La Commissione rileva che non è stata accordata nessuna condizione di favore all'investitore privato rispetto all'investitore pubblico (vedasi sopra, punto 26). Tuttavia, nel regime in oggetto, è il soggetto gestore del fondo che dovrà partecipare al fondo in misura pari almeno al 35% della dotazione finanziaria totale del fondo. Per verificare il rispetto del principio della parità di trattamento la 3 GU C 235 del Punto IV.3 (ii). 5

6 Commissione deve pertanto analizzare la remunerazione del soggetto gestore del fondo che è l'unico investitore privato. 38. Il soggetto gestore del fondo sarà selezionato con procedura di evidenza pubblica. La sua remunerazione di base è pari all'importo indicato al punto 2.7 della norma n. 8 (fondo di capitale di rischio e fondo per mutui) in allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio , ossia 5%. Oltre a questa remunerazione di base, il soggetto gestore del fondo riceve un premio pari al 35% della differenza tra il rendimento effettivo della partecipazione e il rendimento minimo obiettivo (vedasi supra punto 16). Tale premio è prelevato sugli utili e quindi in parte sui ricavi dell'investitore pubblico per essere ridistribuito all'investitore privato, il che comporta uno squilibrio tra i due investitori e quindi una condizione preferenziale. Sulla base di tali elementi la Commissione non può escludere l'esistenza di un vantaggio a favore del gestore-investitore non essendo, data l'esistenza di tale premio, rigorosamente osservato il principio della parità di trattamento. 39. Per quanto concerne le altre condizioni che determinano la sussistenza di aiuto, occorre osservare che l'investimento in capitale di rischio è un'attività che forma oggetto di importanti scambi intracomunitari ed è quindi probabile che tali scambi risentano della misura in questione. Pertanto tale misura falsa o rischia di falsare la concorrenza. Infine, poiché in parte è versato sugli utili che spettano allo Stato, il premio costituisce un aiuto agli investitori ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 40. Vantaggio a livello del fondo. Secondo la comunicazione relativa agli aiuti di Stato e capitale di rischio, il fondo stesso può essere considerato come beneficiario di aiuto qualora si tratti di un'impresa indipendente. È il caso in particolare che ricorre quando la misura di aiuto comporta un trasferimento a favore di un fondo già esistente. Orbene il fondo oggetto della presente decisione è stato specificamente costituito dalle autorità della Regione Sardegna per facilitare gli investimenti nel capitale di talune piccole e medie imprese. Tale fondo può dunque essere considerato come una semplice struttura che permette di trasferire un aiuto a dette imprese e non come un beneficiario dell'aiuto in questione Vantaggio a livello delle imprese nelle quali l'investimento è realizzato. Poiché il principio della parità di trattamento non è rispettato, non si può di conseguenza più considerare che l'investitore-gestore agisca esattamente secondo il principio dell'investitore privato. Infatti potrebbe essere indotto ad accettare investimenti meno redditizi di quanto avrebbe fatto se agisse al di fuori del fondo tenuto conto del premio che si aggiunge alla remunerazione effettiva del capitale. È quindi possibile che il vantaggio accordato all'investitore-gestore venga trasferito alle imprese beneficiarie del fondo. La Commissione non può pertanto escludere che tali imprese ricevano un vantaggio. Tale vantaggio è selettivo dal momento che soltanto talune imprese della Regione Sardegna ne possono beneficiare. Dato che tali PMI possono operare nel commercio internazionale, il vantaggio può anche incidere sugli scambi intracomunitari. La Commissione può pertanto concludere che la misura è atta anche a costituire aiuto a livello delle imprese beneficiarie del fondo. 5 Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali (GU L 193 del 29 luglio 2000). 6 Cfr. comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio, punto IV

7 Valutazione della compatibilità dell'aiuto 42. Stabilito che il regime notificato concerne aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, occorre determinare se possa essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE. 43. Conformemente al punto VI.5 della comunicazione relativa agli aiuti di Stato e capitale di rischio, la Commissione richiede una prova dell'esistenza di una situazione di fallimento di mercato prima di autorizzare provvedimenti in favore del capitale di rischio che non rientrino nel campo di applicazione della normativa vigente. Orbene, la misura in questione non rientra nel campo di applicazione della normativa vigente, giacché i finanziamenti erogati dal regime non sono connessi a spese ammissibili in base a regolamenti, discipline e normative esistenti. 44. Tuttavia il punto VI.5 indica anche la Commissione può essere disposta ad ammettere a priori l'esistenza di tale situazione qualora per ciascuna rata di finanziamento di un impresa con provvedimenti in favore del capitale di rischio l'ammontare dell'aiuto sia pari al massimo a di EUR per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Nella fattispecie, tali condizioni sono soddisfatte, perciò la Commissione può concludere che il fondo opererà prevalentemente nei campi in cui esiste una situazione di fallimento del mercato. 45. Peraltro, il punto VIII della comunicazione elenca un certo numero di criteri supplementari per la determinazione della compatibilità più precisamente: Tipo di imprese nelle quali i fondi sono investiti: il fatto che il fondo in questione sia interamente riservato a PMI in fase di creazione o di post creazione non appartenenti ai settori sensibili è un elemento positivo. Tali imprese devono inoltre essere finanziariamente sane. Limitazione dell'ammontare dei finanziamenti: conformemente a quanto stabilito al punto VIII, le singole quote di finanziamento per impresa non potranno essere superiori a EUR. Il provvedimento deve essere incentrato sull'esigenza di rimediare ad un fallimento del mercato dei capitali di rischio. La Commissione rileva che il fondo interverrà sotto forma di assunzione di partecipazione di minoranza (tra il 20 e il 40%) al capitale delle imprese beneficiarie, il che è considerato dalla Commissione come un'indicazione del fatto che il provvedimento è effettivamente incentrato su tale esigenza. Le decisioni di investire devono essere orientate alla realizzazione di un profitto. Numerosi elementi permettono di determinare se ricorre tale ipotesi. Innanzitutto la partecipazione dei capitali privati al fondo deve essere significativa, il che si verifica se tale partecipazione è pari almeno al 50% o al 30% nelle regioni assistite. Nella fattispecie la partecipazione sarà pari almeno al 35%. Inoltre, la Commissione osserva che gli investitori sono rappresentati nell'organo decisionale del fondo che definisce gli obiettivi del fondo e che fissa il calendario degli investimenti giacché il gestore del fondo è anche investitore. Infine rileva che la remunerazione del gestore sarà legata ai risultati, sotto forma di un premio. Tutti questi elementi permettono, conformemente al punto VIII della 7

8 comunicazione, di concludere che le decisioni del fondo saranno orientate alla realizzazione di un profitto. Il livello di distorsione della concorrenza tra gli investitori e tra i fondi di investimento dovrebbe essere ridotto al minimo. Il fatto che il gestore-investitore sia selezionato con procedura di evidenza pubblica e che l'assunzione del rischio sia identica per tutti gli investitori (premio escluso), sono elementi descritti come favorevoli nella comunicazione. Esistenza di un piano aziendale e di meccanismi di uscita. È previsto che tutte le decisioni di investimento del fondo siano adottate in base a piani aziendali. È inoltre previsto un meccanismo di uscita dopo 5 anni per le partecipazioni nelle imprese. Tali elementi sono considerati positivi dalla comunicazione. La presenza di regole per evitare il cumulo di misure di aiuto in favore di singole imprese. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le regole di cumulo. Tali impegni sono analoghi a quelli già accettati dalla Commissione in altri casi di aiuti al capitale di rischio 7 e possono pertanto essere considerati soddisfacenti. Conclusione 46. Visti gli elementi di cui sopra, la Commissione può concludere che gli interventi sotto forma di assunzione di capitale previsti dal regime soddisfano i criteri di compatibilità in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) quali descritti nella comunicazione relativa agli aiuti di Stato e capitale di rischio. Interventi sotto forma di contributi in conto interessi Valutazione della presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 47. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE è la possibilità che la misura procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. La concessione di prestiti agevolati alle piccole e medie imprese aventi localizzazione produttiva in Sardegna comporta vantaggi economici ai beneficiari giacché tali prestiti riducono i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie delle imprese. Infatti il tasso agevolato sarà inferiore al tasso di riferimento della Commissione. 48. In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 gli aiuti devono essere accordati dagli Stati o mediante risorse statali. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa statale è dimostrata dal fatto che la misura è effettivamente sostenuta al 100% dal bilancio pubblico di una collettività territoriale. 49. In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, tali misure minacciano di falsare la concorrenza giacché rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Qualora tale effetto si produca nel quadro degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure. In particolare tali misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari giacché le imprese beneficiarie potrebbero esportare una parte 7 Caso N 181/01 - Aiuti relativi al DOCUP misura 1.3 Toscana (IT). 8

9 del loro prodotto negli altri Stati membri. Peraltro occorre osservare che anche se le imprese in questione non sono esse stesse esportatrici, la produzione nazionale risulta avvantaggiata. Infatti, come ha osservato la Corte di giustizia «quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che ( ) le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite» 8. Valutazione della compatibilità dell'aiuto 50. Occorre far presente che in base alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo , il territorio della Regione Sardegna può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. 51. Il regime in oggetto dispone aiuti agli investimenti materiali e immateriali nonché ai servizi di consulenza. Tali aiuti interessano unicamente le piccole e medie imprese e sono pertanto esaminati dalla Commissione in base al regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE a favore delle piccole e medie imprese La Commissione constata che il regime in oggetto soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento succitato. 53. La definizione di piccole e medie imprese è conforme alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile , di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001. La nozione di investimento è conforme alle definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 70/2001. Le spese ammissibili degli investimenti materiali sono quelle definite all'articolo 4, paragrafo 5, di detto regolamento. Sono altresì rispettate le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, 2 capoverso e all articolo 7 di detto regolamento. 54. Il regime contiene un riferimento dinamico 11 al rispetto del massimale di intensità stabilito dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo Gli aiuti ai servizi di consulenza sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. Tali aiuti rispettano i massimali di intensità stabiliti dalla Carta succitata per questo tipo di spese ammissibili. 56. In base al tasso di riferimento comunitario, attualmente pari al 3,95% (all' ) utilizzato per il calcolo della stima della Commissione, gli aiuti concessi nell'ambito del regime in causa non dovrebbero superare un'intensità massima del 13,08% ESL. Questa intensità è nettamente inferiore al massimale d intensità del 35%, attualmente autorizzato per la Sardegna dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo Sentenza del 13 luglio 1988, Francia/Commissione, 102/87, Racc. pag. 4067, punto 19 della motivazione. 9 GU L 10 del GU L 107 del La stessa risoluzione figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del ). 11 Tale riferimento permetterà inoltre di tener conto di qualsiasi modifica della carta ivi comprese quelle che saranno eventualmente introdotte in seguito all'applicazione, in particolare, delle opportune misure previste dalla nuova disciplina settoriale (GU C 70 del ). 9

10 57. La Commissione osserva inoltre che il regime non si applica ai settori dei trasporti, siderurgico, dell'industria carboniera, della costruzione navale e delle fibre sintetiche. Non si applica neppure alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca indicati all'allegato I del trattato nonché alle attività connesse alla produzione dei prodotti agricoli indicati all'allegato I del trattato. Il regime non si applica nemmeno ai grandi progetti di investimento, quali definiti dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento 12 né alle imprese in difficoltà Per quanto concerne gli aiuti alle attività connesse alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, le autorità italiane si sono impegnate in maniera esplicita a rispettare tutte le disposizioni di cui al punto 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo La Commissione osserva inoltre che il regime contiene anche disposizioni che permettono il rispetto e il controllo delle regole sul cumulo degli aiuti. 60. Infine la Commissione prende atto dell'impegno di inviare alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del presente regime, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/ Conclusione 61. Concludendo, la Commissione ritiene che gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi disposti dal presente regime rispettino i limiti e le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 70/2001 e dagli orientamenti concernenti gli aiuti di Stato a finalità regionale e possano essere considerati compatibili con il trattato CE in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. 4. DECISIONE La Commissione ha pertanto deciso di considerare l'aiuto compatibile con il trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere elementi riservati da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione, entro quindi giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet Tale richiesta dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: 12 GU C 107 del Una nuova disciplina è stata pubblicata nella GU C 70 del Quali definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del ). 14 GU C 28 del GU L 83 del

11 Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione Aiuti di Stato I Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta stima. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione 11

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