Convenzione tariffaria di fisioterapia
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- Carmela Calabrese
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1 Convenzione tariffaria di fisioterapia tra gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), l'ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM), l'assicurazione invalidità (AI), rappresentata dall' Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) detti in seguito assicuratori e la Federazione dei medici 1 svizzeri (FMH) detta in seguito FMH Le disposizioni figuranti nella Convenzione tariffaria e negli accordi valgono nella stessa misura per entrambi i sessi. Per facilitare la lettura si utilizza unicamente la forma maschile. Contiamo sulla comprensione delle lettrici.
2 - 2 - Art. 1 Preambolo 1 Nel quadro della revisione totale della Tariffa per fisioterapia, gli assicuratori e la Federazione svizzera dei fisioterapisti hanno elaborato una struttura tariffaria uniforme per tutta la Svizzera, che sostituisce la corrispondente struttura della Tariffa medica AINF/AM/AI. 2 La presente convenzione ha per oggetto una rimunerazione uniforme dei fornitori di prestazioni da parte degli assicuratori nel campo della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), della Legge sull'assicurazione militare (LAM) e della Legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), sulla base della struttura tariffaria per fisioterapia conclusa il 1 settembre 1997 tra la Federazione svizzera dei fisioterapisti (in seguito FSF) e gli assicuratori. Art. 2 Elementi della convenzione La presente convenzione contiene come elementi integranti i seguenti accordi/convenzioni o elementi supplementari: 1 Tariffa e disposizioni d'esecuzione secondo la Convenzione tariffaria del 1 settembre 1997 tra FSF e CTM/UFAM/UFAS. 2 Convenzione sulla qualità della fisioterapia (vedi articolo 6 della presente convenzione). 3 Disposizioni d'esecuzione integrative Se necessario, le parti contraenti emanano entro il 31 dicembre 2003 delle disposizioni d'esecuzione integrative 4 Accordo sul valore del punto Art. 3 Campo d'applicazione materiale e territoriale 1 La presente convenzione regola la rimunerazione delle prestazioni fisioterapeutiche fornite dai medici o dal personale ausiliario occupato nei loro studi in applicazione dell'articolo 56 capoverso 1 LAINF e dell'oainf, dell'articolo 26 capoverso 1 LAM e dell'oam nonché dell'articolo 27 capoverso 1 LAI e dell'oai. 2 La convenzione vale per ogni medico indipendente ed esercitante per proprio conto che soddisfa le condizioni d'ammissione secondo gli articoli 53 LAINF, 22 LAM e 26 LAI, che è autorizzato all'esercizio della professione secondo la Legge sulla libera circolazione del personale medico o è in possesso di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione e che ha aderito alla Tariffa medica AINF/AM/AI risp. alla Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 tra gli assicuratori e la FMH. 3 La convenzione è applicabile alle persone che sono assicurate ai sensi della LAINF, della LAM o della LAI, oppure che nel quadro di accordi internazionali hanno diritto a prestazioni conformemente a questi atti legislativi. 4 La convenzione vale per principio per i trattamenti effettuati sul territorio svizzero.
3 - 3 - Art. 4 Estensione delle prestazioni 1 Nello studio medico o in un istituto annesso le prestazioni fisioterapeutiche possono essere fornite solo da fisioterapisti diplomati che soddisfano le condizioni d'ammissione secondo l'articolo 3 della Convenzione tariffaria del 1 settembre 1997 tra la Federazione svizzera dei fisioterapisti e gli assicuratori (Convenzione di fisioterapia FSF). 2 Fa eccezione alle disposizioni figuranti nel capoverso 1: Cifra Tipo di trattamento Punti 7320 Forfait per elettroterapia e termoterapia istruzione in caso di noleggio di apparecchi 10 3 La fatturazione simultanea della cifra 7320 e delle cifre 7301 e/o 7311 non è permessa. Art. 5 Prescrizione e controllo 1 Per le prestazioni di fisioterapisti impiegati valgono quanto alla prescrizione medica le disposizioni in materia della Tariffa per fisioterapia FSF. 2 La cifra 7311 può pure essere prescritta da specialisti in medicina fisica e reumatologia per casi complessi sul piano reumatologico/neurologico. La fatturazione di altre prestazioni in casi complessi può essere regolata mediante accordi separati. I dettagli sono regolati nelle disposizioni d'esecuzioni integrative. 3 Con riserva del capoverso 4, le prestazioni mediche vengono formulate sul modulo ufficiale di prescrizione di fisioterapia. 4 Se la prescrizione per le prestazioni fornite da fisioterapisti impiegati avviene in altra forma, essa deve contenere tutti i dati figuranti sul modulo ufficiale. 5 In caso di trattamenti di lunga durata (dalla 37 a seduta), l'assicuratore competente può fissare assieme al medico curante i controlli medici, la durata e il tipo del trattamento, come anche il numero di sedute. Art. 6 Garanzia della qualità Entro il 31 dicembre 2003 le parti contraenti definiscono congiuntamente in una convenzione separata le misure volte a garantire la qualità delle prestazioni fisioterapeutiche (Convenzione di coordinamento concernente la qualità della fisioterapia) Le disposizioni da convenire sono vincolanti per i fisioterapisti impiegati. Art. 7 Formalità di rimunerazione per le prestazioni fisioterapeutiche 1 Le prestazioni dei fisioterapisti impiegati sono conteggiate secondo la Tariffa per fisioterapia FSF. 2 Per le prestazioni secondo l'articolo 4 capoverso 2, agli studi medici va applicata la cifra 7320 secondo la Tariffa per fisioterapia FSF, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia eseguita interamente o in parte dallo specialista stesso oppure da personale paramedico.
4 - 4 - Art. 8 Rimunerazione delle prestazioni fisioterapeutiche 1 Debitore della rimunerazione è l'assicuratore competente. Il medico deve inviargli la fattura al termine del trattamento o del ciclo di trattamenti. 2 Per le prestazioni fornite secondo l'articolo 4 capoversi 2 e 3 non si può presentare alcuna fattura supplementare all'assicurato. 3 Gli assicuratori si impegnano a saldare di regola le fatture entro 30 giorni dal loro ricevimento. 4 Per le prestazioni non a carico dell'assicurazione o per le sedute mancate la fattura deve essere inviata direttamente all'assicurato. Art. 9 Disposizioni particolari dell'assicurazione per l'invalidità Per il trattamento degli assicurati AI valgono le decisioni degli uffici AI nonché le disposizioni legali in materia e le relative istruzioni dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali. Art. 10 Controversie La Commissione paritetica di fiducia TARMED (CPF) è l'organo di conciliazione per le controversie tra assicuratori e fornitori di prestazioni in merito all'applicazione della Convenzione tariffaria. Art. 11 Garanzia dei diritti acquisiti 1 Le prestazioni di massaggiatori diplomati che lavorano nello studio di uno specialista FMH in reumatologia o medicina fisica sono rimunerate secondo la Tariffa per fisioterapia FSF se essi soddisfano le condizioni secondo i capoversi 4 e 5 di questo articolo. 2 Le prestazioni della Tariffa per fisioterapia FSF che devono essere rimunerate vengono stabilite nelle disposizioni d'esecuzione allargate relative alla presente convenzione. 3 Le prestazioni dei massaggiatori diplomati sono retribuite con l'80% del valore del punto convenuto. 4 Premessa per la rimunerazione è l'iscrizione del massaggiatore in un registro tenuto dalle parti contraenti, che dà informazioni sulla formazione e sul perfezionamento professionali, sui rapporti d'impiego in studi medici e sulle prestazioni che ha fornito regolarmente e qualitativamente senza contestazioni. L'identificazione della registrazione avviene tramite un numero EAN che le parti contraenti hanno assegnato al massaggiatore. 5 Le parti contraenti regolano le direttive necessarie per l'ammissione in collaborazione con la Federazione svizzera dei massaggiatori medici (VDMS), la Federazione svizzera dei massaggiatori professionisti (FSMP), la Società svizzera di medicina fisica e la Società svizzera di reumatologia.
5 - 5 - Art. 12 Entrata in vigore, adeguamenti e disdetta della tariffa 1 La Convenzione tariffaria entra il vigore il 1 maggio 2003 e si applica a tutte le prestazioni fornite a partire da questa data. 2 La convenzione può essere disdetta con un preavviso di sei mesi per la fine di un semestre, la prima volta per la fine di dicembre Le parti contraenti si impegnano a intavolare nuove trattative immediatamente dopo la disdetta della Convenzione. Se non si raggiunge un accordo entro il termine di disdetta, la presente Convenzione tariffaria resta provvisoriamente in vigore fino alla conclusione di una nuova convenzione, ma al massimo per un altro periodo di un anno. 4 La Convenzione tariffaria, le sue parti integranti o gli accordi separati possono essere modificati di comune accordo in qualsiasi momento, anche senza disdetta. Lucerna, Berna, 31 marzo 2003 Federazione dei medici svizzeri (FMH) Il presidente: La segretaria generale: H.H. Brunner A. Müller Imboden Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) Il presidente: W. Morger Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) Assicurazione invalidità La vicedirettrice: Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM) Il direttore: B. Breitenmoser F. Schwegler
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