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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, SG(2000) D/ Oggetto: Aiuto di Stato n. N 398/98 - Italia (Piemonte) Testo unificato della PDL n. 275 e del DDL n. 291: Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifica alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 Signor Ministro, 1. Procedimento con lettera del 7 luglio 1998, protocollata il 14 luglio 1998, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, il disegno di legge regionale indicato in oggetto. Chiarimenti sono stati inviati con lettere in data 10 dicembre 1998, 5 gennaio 1999, 13 settembre 1999 e 4 gennaio 2000, protocollate rispettivamente in data 15 dicembre 1998, 11 gennaio 1999, 20 settembre 1999 e 17 gennaio Il disegno di legge è stato successivamente approvato come legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Una clausola sospensiva inserita all'articolo 17, comma 3 della suddetta legge regionale subordina la concessione degli aiuti al parere favorevole dell'unione europea sulla legge stessa. Ho l onore di comunicare che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuti di Stato notificate, come descritte in appresso, che possono pertanto beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. 2. Descrizione Le misure notificate riguardano un regime di aiuti per l istituzione di distretti dei vini e di strade del vino nella Regione Piemonte. Il regime è finalizzato, in particolare, a promuovere vini di alta qualità ed altri prodotti agricoli, nonché la conoscenza delle loro zone d'origine. S.E. On. Lamberto DINI Ministro degli Affari esteri P.le Farnesina,1 I ROMA Rue de la Loi B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio Telefono: centralino (+32-2) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 La descrizione inizialmente comunicata dalle autorità competenti al momento della notificazione deve essere letta congiuntamente alle informazioni trasmesse nelle successive lettere (in particolare le lettere del e del ) che, oltre a chiarire e/o parzialmente modificare le misure inizialmente notificate, precisano le limitazioni relative alla loro applicazione I prodotti Le disposizioni del disegno di legge riguardano in particolare i prodotti vitivinicoli. L'estensione di queste disposizioni ad altri prodotti agricoli è contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge. Pertanto, ogniqualvolta nel testo della presente lettera, per esigenze di brevità, si fa riferimento alle strade del vino e ai prodotti del vino, tale riferimento deve intendersi implicitamente esteso anche ad altri prodotti agricoli. Nella lettera del 13 settembre 1999 le autorità italiane competenti hanno specificato che i prodotti oggetto delle misure promozionali (e pubblicitarie) notificate sono soltanto i vini le cui indicazioni d'origine rientrano nell ambito di applicazione del Regolamento (CEE) n. 823/87 1 e successive modificazioni, cioè i vini DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e gli altri prodotti agricoli disciplinati dai Regolamenti n. 2081/92 2 (cioè DOP - Denominazione d'origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e 2082/92 3 (cioè prodotti agricoli o alimentari recanti un attestatazione comunitaria di specificità) I soggetti beneficiari I soggetti destinatari del finanziamento previsto dal progetto di legge possono essere i seguenti (v. articolo 9 del disegno di legge): 1) enoteche regionali, botteghe del vino, cantine comunali e musei etnograficoenologici di cui alla legge regionale n. 37/1980; 2) consorzi di tutela dei vini DOC; 3) associazioni dei produttori vitivinicoli riconosciute; 4) associazioni ricreativo-culturali; 5) enti locali: province, comuni, comunità montane; 6) agenzie di accoglienza e promozione turistica locale; 7) ente nazionale per le strade (ANAS), società ferroviarie, società autostradali, società aeroportuali; Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del , pag. 59). Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del , pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del , pag. 9). 2

3 8) aziende aderenti agli interventi delle strade del vino; 9) organismi associativi formalmente costituiti per l'attuazione e la gestione delle strade del vino. Con lettera del 4 gennaio 2000 le autorità competenti hanno specificato che ognuno dei soggetti sopra indicati riceverà un finanziamento in rapporto ai propri ruoli e competenze Le misure Con lettera del 13 settembre 1999 le autorità competenti hanno precisato che, oltre alla costituzione dell'enoteca del Piemonte (prevista dall'articolo 14), nel contesto della notificazione saranno attuate soltanto le misure previste dall'articolo 15 del progetto di legge notificato (la cui ultima versione è allegata alla medesima lettera), e che sono descritte qui in appresso. Nella stessa lettera le competenti autorità hanno precisato che gli aiuti agli investimenti per la produzione e la trasformazione sono stati eliminati dal testo finale del disegno di legge notificato, in quanto tali aiuti saranno erogati nell ambito dell'applicazione del piano regionale d'attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale 4. L'articolo 15 stabilisce che per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge (finalità delle strade del vino) possono essere concessi i seguenti contributi 5 : a) contributo (fino all'80% delle spese ammissibili per iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al 50% per iniziative di soggetti privati) per studi, indagini, attività promozionali, di informazione e di pubblicità riguardanti le strade del vino e gli altri prodotti in questione; b) contributo (fino all'80% delle spese ammissibili per iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al 50% per iniziative di soggetti privati) per attività di formazione professionale e qualificazione degli operatori impegnati professionalmente nel settore della produzione del vino e nelle attività connesse quali turismo enogastronomico, gestione dei territori e tutela ambientale riguardanti le strade del vino e i prodotti in questione; c) contributo (fino all'80% delle spese ammissibili ad enti ed istituzioni pubbliche) per iniziative di adeguamento strutturale non riguardanti attività di produzione e trasformazione; d) contributi (fino all'80% delle spese ammissibili a favore di enti ed istituzioni pubbliche) per interventi di progettazione, installazione e manutenzione della segnaletica delle strade del vino; 4 5 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del , pag. 80). L'articolo 3, commi 2 e 3, prevede categorie generali di interventi e le loro finalità. 3

4 e) contributi (fino all'80% per iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al 50% per iniziative di soggetti privati) per la creazione di sedi di collegamento tra operatori ( borse del vino ) ove commercianti, produttori e altri operatori del settore possono incontrarsi nonché di altri siti da utilizzare come centri specializzati di informazione/documentazione. L'articolo 14 prevede contributi per cinque anni, in misura decrescente, per la costituzione e il funzionamento dell' Enoteca del Piemonte Durata e finanziamento In base alle informazioni comunicate, il regime ha durata indeterminata, con un minimo di tre anni (dal 1999 al 2001), e i fondi iniziali destinati alla sua attuazione per ogni anno ammontano a circa milioni di ITL (circa euro) (articolo 16 del progetto di legge) Relazione annuale Con lettera del 4 gennaio 2000 le autorità competenti si sono impegnate a trasmettere alla Commissione la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, prevista all'articolo 10 della medesima (monitoraggio e controlli), unitamente ad una descrizione specifica delle misure di aiuto per le attività di promozione, pubblicità e formazione. 3. Valutazione Alla luce di quanto precede, nella misura in cui sollevano il settore agricolo da costi che normalmente dovrebbe sostenere, le misure contenute nel regime di aiuti in esame prevedono a favore di tale settore vantaggi economici che possono essere qualificati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Tali misure risultano compatibili con le regole in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo per i seguenti motivi. (i) Aiuti per interventi di promozione e pubblicità (articolo 15, comma 1, lettere a), d) e c) La Commissione ammette aiuti di Stato con tassi fino al 100% per attività promozionali senza l'impiego di mass media, e fino al 50% per promozione mediante mass media (pubblicità), purché siano rispettate le norme applicabili [Comunicazione della Commissione sulla partecipazione degli Stati membri ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (GU C 272 del , pag. 3) e nel caso di pubblicità anche Regolamentazione della Commissione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE esclusi i prodotti della pesca (GU C 302 del , pag. 6)]. Nel caso in esame, le competenti autorità hanno specificato, con lettere in data 13 settembre 1999 e 4 gennaio 2000 quanto segue: 1) le misure concernenti la pubblicità e la promozione non riguarderanno produttori specifici (ivi incluse loro associazioni e consorzi) e/o loro marchi, ma esclusivamente denominazioni d'origine riconosciute ai sensi dei regolamenti comunitari n. 823/87 (VQPDR), n. 2081/92 (DOP, IGP) e n. 2082/92; 2) le misure saranno attuate in conformità con la Regolamentazione (della Commissione) degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di 4

5 taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca (GU C 302 del , pag. 6) nonché della Comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (GU C 272 del , pag. 3); il contributo massimo consentito sarà dell'80% delle spese ammissibili, peraltro nel caso di misure pubblicitarie (e cioè misure promozionali attuate tramite mass media) il contributo pubblico totale non supererà il 75% (per iniziative di enti pubblici) e riguarderà prodotti di imprese rientranti nella definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione di piccole e medie imprese (GU L 107 del ), per cui possono essere concessi aiuti alla pubblicità oltre al tasso usuale del 50%, fino al 75% (cfr. Regolamentazione della Commissione, GU C 302 del , pag. 6, punto 4.3) 6. Sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità competenti e sopra riportate, i contributi per gli interventi di promozione, informazione e pubblicità previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera a) risultano pertanto compatibili con la disciplina della Commissione sugli aiuti di Stato per azioni promozionali e pubblicitarie. Egualmente, il contributo previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge, erogato fino all'80% dalla Regione a favore di enti pubblici per interventi di progettazione, messa in loco e manutenzione della segnaletica delle strade del vino, nella misura in cui i cartelli segnaletici possano costituire anche una forma di promozione dei prodotti di produttori stabiliti lungo le strade del vino, risulta compatibile con le sopra menzionate regole sulla promozione che consentono aiuti fino al 100% 7. Occorre inoltre considerare che con riguardo a queste misure le autorità competenti hanno assicurato che la segnaletica delle strade del vino sarà collocata in strade pubbliche, avrà meramente scopo informativo generico e non riguarderà la promozione di prodotti di singole aziende e loro marchi (v. lettera del ). Infine, anche il contributo previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del disegno di legge, erogato una tantum dalla Regione (fino all'80% delle spese ammissibili, a favore di enti e istituzioni pubbliche) per iniziative di adeguamento strutturale non riguardanti attività di produzione e trasformazione e, in particolare, per la creazione di centri di informazione e di documentazione (ad esempio biblioteche, musei etnografici del vino, ecc.), nella misura in cui può contribuire alla promozione dei prodotti interessati, rendendo disponibili strutture pubbliche per la loro promozione mediante attività di informazione, può essere considerato compatibile con le regole sulle azioni di promozione, che consentono aiuti fino al 100% 8. In particolare, le autorità nazionali hanno assicurato che i centri di informazione saranno aperti al pubblico e svolgeranno le loroattivitànell'interesseeafavoredituttiglioperatoridelsettoreinteressato,senza alcuna discriminazione (si vedano le lettere del e del ) Si vedano anche le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato n. N 575/98 Italia (Marche) e C 70/98 Italia (Marche). Si veda la decisione della Commissione sull'aiuto di Stato n. N 360/98 Italia (Veneto) (strade del vino). Si veda la decisione della Commissione in merito all'aiuto di Stato n. N 360/98 Italia (Veneto) (strade del vino). 5

6 (ii) Aiuti per attività di studio, documentazione e per la creazione di centri di documentazione (articolo 15, comma 1, lettere a), c) ed e) Sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità competenti, gli aiuti erogati dalla Regione esclusivamente per studi, attività culturali generali di ricerca e attività di documentazione che saranno svolte nell'interesse di tutti gli operatori del settore agricolo senza discriminazione alcuna, risultano compatibili con la prassi della Commissione basata sul punto 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 dell' ) che per questi tipi di aiuti soft riguardanti attività di istruzione e di diffusione di conoscenze tecniche ammette tassi di aiuto fino al 100%, purché siano soddisfatti tutti i requisiti specificati al suddetto punto 14. Nel caso in esame, gli aiuti saranno erogati fino all'80% delle spese ammissibili per iniziative di enti ed istituzioni pubbliche e fino al 50% per iniziative di soggetti privati: interventi di indagine e studio (articolo 15, comma 1, lettera a); attività di documentazione e centri espositivi (ad esempio, librerie specializzate, musei etnografici, ecc.) (articolo 15, comma 1, lettera c); realizzazione di sedi di collegamento tra operatori del vino ( borse del vino ) in cui commercianti, produttori ed altri operatori del settore interessato possono incontrarsi nonché di altri centri di documentazione specializzati (articolo 15, comma 1, lettera e). Come risulta dalla descrizione comunicata, le spese ammissibili possono anche riguardare aiuti una tantum (vedi lettera del ) ad enti pubblici e privati per la creazione di centri di documentazione e di esposizione nonché di sedi di collegamento tra operatori del vino (cioè per adeguamenti strutturali e per l'acquisto di arredi e attrezzature). Per quanto riguarda i contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c) fino all'80% esclusivamente ad enti pubblici (per adeguamento di strutture non riguardanti attività di produzione e trasformazione che saranno utilizzate come centri di informazione e di documentazione aperti al pubblico), la misura non pare di per sé costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Tuttavia, nella misura in cui questi centri possono effettuare studi o esposizioni nell'interesse specifico dei settori interessati dalla notifica in esame, il finanziamento pubblico di queste attività e la disponibilità delle loro strutture per i settori interessati possono essere considerati aiuti di Stato compatibili con la prassi della Commissione basata sul punto 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 9. Per quanto riguarda i contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera e), fino all'80% per iniziative di enti e soggetti sia pubblici che privati per la creazione (arredo ed attrezzature, v. lettera del ) di sedi di collegamento tra operatori del vino ( borse del vino ) ed altri centri specializzati di documentazione, la Commissione ha già in passato autorizzato aiuti analoghi 10. Poiché in questo caso è stato confermato che gli investimenti interessati non hanno finalità e/o uso produttivo (si veda lettera del ), che l'accesso a tali strutture sarà aperto a tutti gli operatori del settore senza alcuna discriminazione e che le attività dei centri di informazione saranno svolte nell'interesse e a favore di tutti gli operatori del settore interessato senza alcuna discriminazione, anche in questo caso tali tipi di aiuti possono essere considerati compatibili con la prassi della 9 10 Vedi nota 8. Si veda la decisione della Commissione in merito all'aiuto di Stato n. N 182/98 Italia (Sardegna) (Osservatorio del Pecorino romano). 6

7 Commissione basata sul punto 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. (iii) Aiuti per la formazione (articolo15, comma 1, lettera b) Il contributo (fino all'80% delle spese ammissibili per iniziative di enti ed istituzioni pubbliche e fino al 50% per iniziative di soggetti privati) per la formazione professionale di operatori impegnati in attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'allegato I, può essere considerato compatibile con la prassi della Commissione che per attività di formazione nel settore agricolo ammette aiuti fino al 100% (punto 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 dell' ). Secondo il punto 14.1 degli Orientamenti, per coprire i costi di attività di istruzione e di formazione possono essere concessi aiuti fino al tasso del 100%, in tali casi i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore. In conformità con il punto 14.3 dei suddetti Orientamenti l'importo globale degli aiuti concessi non può superare i EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese 11, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi. Inoltre, conformemente al punto 14.2 degli Orientamenti, per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti della zona interessata devono poter fruire di questo di tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Poiché le autorità nazionali hanno assicurato che ove le attività di formazione previste dall'articolo 15, comma 1, lettera b) non riguardano specificamente operatori attivi nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'allegato I, ma operatori di attività connesse extra-agricole (ad esempio, turismo, gestione del territorio e tutela dell'ambiente), il contributo per la formazione professionale sarà erogato entro i limiti previsti dalla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato destinati alla formazione (GU C n. 343 dell' , pag. 10) (v. lettera del ), la misura può essere considerata compatibile anche con la regolamentazione sugli aiuti di Stato alla formazione in settori non agricoli non rientrante nel settore disciplinato dagli Orientamenti sopra menzionati. (iv) Aiuti per l avviamento (articolo14) Questi aiuti saranno erogati a favore dell' Enoteca del Piemonte, un nuovo ente (v. lettera del ) previsto dall'articolo 14 del disegno di legge notificato, avente la finalità di valorizzare i vini piemontesi a livello regionale, nazionale e internazionale. Possono aderire all'enoteca del Piemonte le enoteche regionali ed anche le associazioni di produttori vitivinicoli piemontesi, i consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG nonché istituzioni pubbliche o private interessate alla produzione vitivinicola. Le attività dell'enoteca del Piemontesarannosvoltenell'interesseeafavoredituttiglioperatoridelsettoreinteressato senza alcuna discriminazione. 11 GU L 107 del , pag. 4. 7

8 Con lettera del 4 gennaio 2000 le competenti autorità si sono impegnate ad erogare gli aiuti per le spese di funzionamento amministrativo (personale incluso) dell'enoteca del Piemonte per il primo quinquennio di attività secondo i tassi annui decrescenti 100%, 80%, 60%, 40%, 20% e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l aiuto non può in ogni caso superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto dall organizzazione di produttori; b) dopo un termine massimo di sette anni dalla costituzione dell organizzazione di produttori non può essere versato alcun aiuto. Tuttavia, in caso di sostanziale aumento dei compiti di un organizzazione di produttori già esistente, può essere concesso un nuovo aiuto, considerando che il periodo massimo di sette anni, di cui sopra, decorre dalla data di attuazione di tale modifica. In questo caso l aiuto può essere concesso soltanto per un importo corrispondente alle reali spese supplementari di adattamento e di funzionamento amministrativo, dovute a tale modifica; c) nel periodo effettivo di concessione, l aiuto all avviamento deve comunque essere concesso in misura degressiva, almeno il 20% all anno in meno rispetto alle spese reali di funzionamento sostenute nell anno in causa. Alla luce della descrizione che precede e in considerazione degli impegni assunti dalle autorità nazionali, la succitata misura può essere considerata, per analogia, compatibile con le regole relative agli aiuti a favore delle associazioni di produttori, attualmente previste al punto 10 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (e precedentemente contenute nel documento di lavoro VI/503/88). Secondo tali regole possono essere concessi aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento dell'associazione o dell'unione. A tale scopo le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali 12, l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio e le spese giuridiche e amministrative. In linea di massima l'importo degli aiuti non può superare il 100% dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell'anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. In deroga al paragrafo precedente, la Commissione autorizzerà la concessione di nuovi aiuti all'avviamento nel caso di un ampliamento significativo delle attività dell'associazione o dell'unione di produttori in questione, ad esempio al fine di estendere l attività a nuovi prodotti o nuovi settori 13. Sono ammissibili ai nuovi aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione di produttori; per il resto si applicano le altre condizioni previste per tale tipo di aiuti Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato. L adesione di nuovi membri non è di per sé considerata un ampliamento significativo delle attività dell associazione, a meno che dia luogo ad un'espansione quantitativa delle attività del gruppo pari almeno al 30%. 8

9 4. Decisione La presente decisione riguarda esclusivamente le misure di aiuto previste dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 9 agosto 1999 n. 20 della Regione Piemonte, come sopra descritte, da modificarsi ed interpretarsi secondo ed entro i limiti degli impegni assunti dalle autorità competenti nelle loro lettere contenenti informazioni complementari come sopra menzionate. La presente decisione non concerne né estende i suoi effetti ad alcuna disposizione normativa cui il disegno di legge notificato operi rinvio, anche se menzionata nella presente lettera, in particolare la legge della Regione Piemonte n. 37/1980 e la legge n. 730/1985. Alla luce delle considerazioni suesposte e soprattutto degli impegni assunti dallo Stato membro in ordine alla loro attuazione, mi pregio comunicare che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuto di Stato notificate, come sopra descritte, che possono pertanto essere considerate come aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo del settore agricolo e beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Si ricorda alle autorità nazionali che, come indicato nella lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 (SG(94) D/ ), in genere questi non sono più tenuti a notificare un incremento della dotazione annuale di un programma autorizzato se detto aumento, espresso in euro, non supera il 20% dell'importo annuo iniziale e se si tratta di un programma di durata indeterminata o se l'aumento ha luogo durante il periodo di validità di un programma di durata determinata. Si ricorda inoltre alle autorità nazionali che, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, dovrà essere presentata alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del presente regime di aiuti. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Agricoltura Direzione B I RuedelaLoi/Wetstraat,200 B-1049 Bruxelles Fax n.: (32 2) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHER Membro de la Commissione 9

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