Capitolo IV Produzione alimentare e l'attività delle imprese

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Capitolo IV Produzione alimentare e l'attività delle imprese"

Transcript

1 Capitolo IV Produzione alimentare e l'attività delle imprese Articolo 27 Chi produce e commercia alimenti deve rispettare le norme di sicurezza alimentare e soddisfare i seguenti requisiti: 1. avere luoghi per il trattamento, la trasformazione, il confezionamento e lo stoccaggio delle materie prime alimentari e degli alimenti, che siano adeguati alla varietà e alla quantità di alimento in produzione e in vendita; mantenere questi ambienti ordinati e puliti, garantire che essi si trovino ad una distanza adeguata da siti tossici o pericolosi o da altre fonti di inquinamento; 2. avere attrezzature e strutture per la produzione e la commercializzazione adeguate alla varietà e alla quantità degli alimenti prodotti o commercializzati. Le attrezzature e le strutture devono garantire un idonea sanificazione, illuminazione (naturale e artificiale) e ventilazione; devono essere presenti luoghi idonei per i servizi igienici e il cambio dei vestiti, nonché dispositivi contro la polvere, la corrosione, gli insetti e roditori; devono garantire un idoneo smaltimento delle acque reflue e stoccaggio dei rifiuti; 3. avere tecnici specializzati, personale amministrativo e regolamenti che assicurino la sicurezza alimentare; 4. avere una dislocazione delle attrezzature, degli spazi di lavoro e procedure operative razionali per prevenire contaminazioni crociate tra gli alimenti in fase di trasformazione e quelli pronti per il consumo, tra le materie prime e i prodotti finiti e per evitare che gli alimenti siano contaminati da sostanze tossiche o oggetti sporchi; 5. garantire che i coperti e i contenitori per cibi pronti al consumo siano lavati o disinfettati prima dell'uso; le stoviglie ed gli utensili da cucina devono essere lavati dopo l'uso e mantenuti puliti; 6. assicurare che i contenitori, utensili e attrezzature per lo stoccaggio, il trasporto, carico e scarico degli alimenti siano sicuri e innocui; essere tenuti puliti in modo da prevenire la contaminazione degli alimenti; soddisfare le temperature e gli altri requisiti specifici richiesti dalla sicurezza alimentare; non essere trasportati insieme a prodotti tossici o nocivi; 7. utilizzare piccoli contenitori o materiali da confezionamento e coperti innocui e puliti per alimenti pronti per il consumo; 8. garantire che le persone che entrano in contatto con gli alimenti, abbiano una buona igiene personale, si lavino le mani, indossino abiti puliti e cappelli durante il processo di produzione e commercializzazione; utilizzare attrezzi puliti e non tossici in caso di vendita di prodotti pronti al consumo non confezionati; 9. l acqua utilizzata deve essere conforme alle norme sanitarie nazionali per l'acqua potabile; 10. usare detergenti o disinfettanti sicuri e innocui per l uomo; 11. altri requisiti, come prescritto dalla legge e dai regolamenti. Articolo 28 E vietato produrre alimenti: 1. con materie prime o additivi non alimentari, con sostanze chimiche o altre sostanze che siano potenzialmente pericolose per la salute umana, o con alimenti riciclati come materia prima; 2. in cui i microrganismi patogeni, residui di pesticidi, residui di medicinali veterinari, metalli pesanti, inquinanti e altre sostanze pericolose per la salute umana superino i limiti previsti dalle norme di sicurezza alimentare; 3. alimenti o integratori alimentari, destinati ai bambini o ad altri particolari gruppi di persone, che non soddisfano le norme di sicurezza alimentare; 4. avariati o deteriorati, rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, contaminati e sporchi, mescolati con materiali estranei o sostanze aggiunte fraudolentemente, impuri o alterati nelle proprietà organolettiche; 5. carne di pollame, bestiame o prodotti ittici deceduti per malattie o intossicazioni o per qualche causa sconosciuta e prodotti da loro derivati;

2 6. di carne proveniente da animali che non sono stati sottoposti all ispezione da parte dell'istituzione atta al controllo sanitario o che non hanno superato tale ispezione; prodotti a base di carne che non sono stati ispezionati o non hanno superato il controllo; 7. alimenti contaminati da materiali di imballaggio, contenitori o veicoli di trasporto; 8. alimenti scaduti; 9. alimenti preconfezionati senza etichette; 10. alimenti la cui produzione e commercializzazione sia espressamente vietata dallo Stato per motivi sanitari o per altre ragioni specifiche; 11. altri alimenti che non sono conformi alle norme o ai requisiti di sicurezza alimentare. Articolo 29 Lo Stato organizza un sistema di licenze per la produzione e la commercializzazione degli alimenti. Coloro che intendono produrre, commercializzare o distribuire alimenti devono ottenere una licenza, rispettivamente per la produzione alimentare, per la commercializzazione degli alimenti e per i servizi di ristorazione. Un produttore di alimenti che ha ottenuto una licenza di produzione alimentare, non ha bisogno di una licenza di distribuzione per vendere gli alimenti che egli ha prodotto presso il suo stabilimento; un ristoratore che ha ottenuto una licenza di ristorazione non ha bisogno della licenza di distribuzione per vendere, nel luogo di ristorazione, gli alimenti che egli ha preparato. Un produttore agricolo non ha bisogno della licenza di distribuzione qualora venda personalmente i propri prodotti agricoli edibili. I piccoli laboratori di produzione e trasformazione e i piccoli rivenditori di prodotti alimentari devono essere in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare della presente legge attraverso l adattamento delle dimensioni e condizioni di produzione che garantiscano prodotti igienici, non tossici o pericolosi. I servizi amministrativi competenti devono intensificare la supervisione e la gestione delle piccole produzioni alimentari, delle botteghe e delle bancarelle di generi alimentari attraverso misure specifiche formulate, in applicazione della presente legge, da parte del Comitato Permanente delle Assemblee Popolari delle province, delle regioni autonome o delle Municipalità, direttamente sotto il governo centrale e in accordo con la presente Legge. Articolo 30 Gli enti governativi territoriali, di livello maggiore o uguale a quello di contea, devono incoraggiare le piccole aziende, che operano nel settore alimentare, a migliorare le proprie condizioni di produzione ed incoraggiare i commercianti a vendere la propria merce mercati centrali, negozi o altre strutture stabili. Articolo 31 I SASQ, SAIC, e SASAF locali, di livello maggiore o uguale a quello di contea, procedono, ai sensi della Legge amministrativa delle licenze della Repubblica Popolare Cinese, al controllo dei documenti presentati dal richiedente, secondo i requisiti di cui ai punti da 1 a 4 dell'articolo 27 della presente legge e se necessario, effettuano un'ispezione in loco dello stabilimento proprio del richiedente. Se sono soddisfatte le condizioni prescritte, la licenza viene concessa. Se non sono soddisfatti i requisiti, la licenza non viene concessa al richiedente a cui viene fornita una spiegazione scritta. Articolo 32 Un'azienda di produzione o commercializzazione di alimenti deve istituire e migliorare il proprio sistema di gestione della sicurezza alimentare, rafforzare la formazione dei propri dipendenti in materia di sicurezza alimentare, avere nel proprio organico, a tempo pieno o part-time, personale specializzato in sicurezza alimentare, effettuare un buon controllo degli alimenti che produce o commercializza e condurre le attività di produzione o commercializzazione secondo le norme di legge. Articolo 33 Lo Stato incoraggia le imprese che operano nella produzione e gestione di alimenti, a conformarsi alle norme di buone pratiche di fabbricazione (GMP) ed a implementare un sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) in modo da migliorare la gestione della sicurezza alimentare

3 Quando l'azienda ha ottenuto la certificazione di buone pratiche di fabbricazione (GMP) ed è stato approvato il suo piano di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP), l'organismo di certificazione effettua una verifica come previsto dalla legge. Se l'azienda non soddisfa più i requisiti di certificazione, viene revocata la certificazione con tempestiva notifica al ai SAS, al SASQ al SAIC e al SASAF del Consiglio di Stato, nonché effettuata una notifica pubblica. L'organismo di certificazione non deve imporre costi per le verifiche. Articolo 34 Tutti i produttori e commercianti del settore alimentare sono tenuti a istituire e attuare un sistema di gestione sanitario dei lavoratori. Coloro che presentano dissenteria, tifo, epatite virale o qualsiasi altra malattia infettiva del tratto digerente, o tubercolosi attiva o suppurativa o malattia essudativa della pelle o qualsiasi altra malattia che possa incidere sulla sicurezza alimentare, non devono in alcun modo venire a contatto con alimenti pronti per il consumo. Coloro che sono impegnati nella produzione o commercializzazione di alimenti, sono soggetti ad un esame sanitario annuale e non potranno iniziare tale lavoro fino all ottenimento del certificato sanitario. Articolo 35 Coloro che producono prodotti agricoli edibili sono tenuti a utilizzare pesticidi, fertilizzanti, regolatori della crescita, farmaci veterinari, mangimi, additivi per mangimi e altri ammendanti adiuvanti agricoli, secondo le norme di sicurezza alimentare e dei regolamenti nazionali,. L'azienda cooperativa o di organizzazione professionale ed economica degli agricoltori, impegnati nella produzione di prodotti agricoli edibili, deve istituire un sistema di registrazione di produzione per i propri prodotti agricoli edibili. I SAA locali, di livello maggiore o uguale a quello di contea, devono intensificare la sorveglianza e l informazione in materia di utilizzo di adiuvanti agricoli e istituire ed applicare un sistema per un uso sicuro di questi adiuvanti. Articolo 36 Al momento dell'acquisto di materie prime alimentari, additivi alimentari e dei prodotti connessi agli alimenti, un produttore alimentare deve controllare e verificare la licenza del fornitore e la conformità del documento di certificazione dei prodotti stessi. E necessario controllare la materie prime alimentari, per le quali il fornitore non è in grado di fornire un documento di certificazione di conformità, secondo le norme di sicurezza alimentare. Non devono essere acquistati o utilizzati materie prime alimentari, additivi alimentari o prodotti connessi agli alimenti che non siano conformi alle norme di sicurezza alimentare. Un azienda alimentare deve istituire un sistema di registrazione delle materie prime, degli additivi alimentari e dei prodotti connessi agli alimenti che sono stati acquistati; registrando fedelmente la denominazione di vendita, le specifiche e la quantità della materie prime, degli additivi e dei prodotti alimentari acquistati, nonché i nomi e i contatti dei fornitori e la data di acquisto. Tale documentazione deve essere veritiera e conservata per almeno 2 anni. Articolo 37 Un azienda alimentare deve istituire un sistema di registrazione dei prodotti in uscita, per poter controllare i certificati di ispezione e le condizioni di sicurezza degli alimenti usciti; deve riportare fedelmente denominazione di vendita, specifiche, quantità, data di produzione, numero del lotto di produzione, numero del certificato di conformità del prodotto, nonché il nome e i contatti degli acquirenti e la data di vendita. Tale documentazione deve essere veritiera e conservata per almeno 2 anni. Articolo 38 Un produttore di alimenti, di additivi alimentari o di prodotti connessi agli alimenti deve ispezionare, secondo le norme di sicurezza alimentare, gli alimenti, gli additivi alimentari o i prodotti connessi agli alimenti che egli stesso produce, e non deve consentirne la vendita fino a che non risultino conformi all ispezione Articolo 39 Chi commercializza alimenti, in seguito all acquisto di materie prime, additivi alimentari o prodotti connessi agli alimenti, deve controllare e verificare la licenza del fornitore, nonché il documento di certificazione della conformità degli alimenti.

4 Chi commercializza alimenti deve essere dotato di un sistema di registrazione dei controlli e delle ispezioni degli alimenti acquistati, dove riportare fedelmente la denominazione di vendita, le specifiche, la quantità, numero di lotto di produzione, la tempo di conservazione degli alimenti, nonché il nome e le informazioni di contatto del fornitore e la data di acquisto. Tale documentazione deve essere veritiera e conservata per almeno 2 anni. Qualora un azienda utilizzi un sistema di distribuzione centralizzato, il controllo e la verifica delle licenze dei fornitori e dei documenti attestanti la conformità dei prodotti, nonché il sistema di registrazione di controllo e ispezione degli approvvigionamenti alimentari, può essere realizzato in maniera centralizzata dall amministrazione aziendale. Articolo 40 Chi commercia in alimenti deve conservare gli alimenti, secondo le norme di sicurezza alimentare, controllare periodicamente l'inventario degli alimenti ed allontanare tempestivamente gli alimenti deteriorati o scaduti. Articolo 41 Gli operatori di esercizi alimentari all'ingrosso, devono riportare, nel sito di stoccaggio degli alimenti, la denominazione di vendita del prodotto, data di produzione e conservazione, nome e informazioni di contatto del fornitore. Per vendere i prodotti alimentari all'ingrosso, un operatore del settore alimentare deve indicare chiaramente sui contenitori e confezioni esterne degli alimenti sfusi, denominazione di vendita, data di produzione, durata di conservazione nonché il nome e le informazioni di contatto dei produttori e degli operatori del settore. Articolo 42 La confezione dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere etichettata. L'etichetta deve indicare: 1. la denominazione di vendita del prodotto, le specifiche, peso netto e la data di produzione; 2. la composizione degli ingredienti; 3. il nome, l'indirizzo e le informazioni di contatto del produttore; 4. la tempo di conservazione; 5. il codice standard del prodotto; 6. modalità di conservazione; 7. i nomi generici, stabiliti dalle norme nazionali, degli additivi utilizzati; 8. il numero di serie della licenza di produzione 9. tutte le altre indicazioni necessarie secondo le leggi, regolamenti o norme di sicurezza alimentare. Le etichette di alimenti destinati a particolari gruppi di persone come quelli destinati all infanzia devono anche indicare la lista e i tenori dei principali elementi nutritivi. Articolo 43 Lo Stato adotta un sistema di licenze per la produzione di additivi alimentari. Le condizioni e le procedure d ottenimento della licenza di produzione di additivi alimentari seguono le disposizioni dello Stato sulla gestione delle licenze per la produzione dei prodotti industriali. Articolo 44 Tutte le attività produttive o persone che intendano fare richiesta di utilizzo di una nuova materia prima alimentare per la produzione di alimenti o di nuovi tipi di additivi alimentari o di nuovi prodotti connessi agli alimenti, sono tenuti a presentare al SAS i relativi documenti sulla valutazione della sicurezza. Il SAS, entro 60 giorni dalla data in cui riceve la domanda, effettua un esame dei suddetti documenti. Se i requisiti di sicurezza sono soddisfatti, il SAS decide di concedere al richiedente la licenza e pubblica un relativo annuncio. Se i requisiti di sicurezza alimentare non sono soddisfatti, si decide di non concedere al richiedente la licenza, fornendo una spiegazione scritta.

5 Articolo 45 Un additivo alimentare può essere inscritto nella lista degli additivi autorizzati solo se è tecnicamente necessario e se ne è stata dimostrata la sicurezza e affidabilità attraverso la valutazione dl rischio. Il SAS, basandosi sulle necessità tecniche e sulla valutazione dei rischi, deve tempestivamente modificare le norme relative alla tipologia degli additivi, nonché alle loro condizioni di utilizzo e dosaggio. Articolo 46 Un produttore di alimenti deve utilizzare gli additivi alimentari secondo le norme di sicurezza che disciplinano la tipologia, le condizioni di utilizzo e il dosaggio degli additivi alimentari. Non è autorizzato a utilizzare, durante il processo di produzione, altre sostanze ad eccezione degli additivi alimentari consentiti o qualsiasi altra sostanza potenzialmente pericolosa per la salute umana. Articolo 47 Gli additivi alimentari devono essere: etichettati, provvisti delle istruzioni per l uso e confezionati. L etichetta e le istruzioni devono indicare chiaramente le informazioni richieste nei commi da 1 a 6, 8 e 9 del paragrafo 1 dell'articolo 42 della presente legge, nonché il campo d impiego, il dosaggio e le modalità d uso. Sull etichetta deve essere riportata la menzione "additivo alimentare. Articolo 48 L etichetta e le note esplicative degli alimenti e degli additivi alimentari non devono contenere informazioni false né menzionare particolari funzioni di prevenzione o trattamento di malattie. Il produttore è responsabile delle indicazioni riportate sull etichetta e delle istruzioni. Le etichette e le note esplicative dei prodotti alimentari e additivi alimentari devono essere chiare, visibili e facilmente comprensibili. E proibito distribuire alimenti e additivi che non corrispondono alle informazioni indicate in etichetta e/o alle note esplicative. Articolo 49 Gli operatori del settore alimentare devono vendere gli alimenti preconfezionati secondo gli avvertimenti, le istruzioni o le note esplicative riportate sull etichette dei prodotti alimentari. Articolo 50 Nessun medicinale può essere aggiunto agli alimenti in fase di produzione o in qualsiasi altra fase operativa, è permessa però l aggiunta di sostanze, considerate tradizionali, come gli alimenti e i prodotti propri della medicina cinese. L'elenco di tali sostanze, considerate tradizionali, deve essere stabilito e pubblicato dal SAS. Articolo 51 Lo Stato controlla rigorosamente gli alimenti che affermano di avere proprietà benefiche per la salute umana. I servizi amministrativi competenti devono esercitare pienamente le loro funzioni e assumersi le proprie responsabilità, secondo quanto stabilito dalla legge. Le modalità di organizzazione sono definite dal SAS. Gli alimenti, reputati benefici per la salute umana, non devono essere in grado di causare danni o malattie di tipo acuto, sub-acuto o cronico. L etichetta o le note esplicative di tali prodotti non devono menzionare capacità preventive o terapeutiche; devono essere veritiere e indicare chiaramente per quali gruppi di persone sono indicati e per quali invece contro-indicati; devono riportare la composizione dei principi attivi e degli eccipienti, etc; la composizione e gli effetti del prodotto devono essere conformi con quanto indicato in etichetta e/o nelle note esplicative. Articolo 52

6 Il proprietario di un mercato, il locatore di un esercizio di vendita oppure l organizzatore di una fiera o di un salone devono esaminare e controllare le licenze dei produttori e dei commercianti del settore alimentare; spiegare ai partecipanti delle loro responsabilità concernenti la sicurezza alimentare; ispezionare regolarmente l ambiente e le loro condizioni di lavoro. Qualora un commerciante del settore alimentare violi la presente legge, il proprietario del mercato, il locatore o l organizzatore deve tempestivamente mettere fine alla violazione e notificare l accaduto al SAIC e del SASAF locali, sotto la sua giurisdizione Se il proprietario di un mercato, il locatore di un esercizio di vendita oppure l organizzatore di una fiera o di un salone non adempie agli obblighi, di cui al punto precedente, e si verifica un incidente relativo alla sicurezza alimentare all interno della sua attività, esso ne ha la responsabilità congiunta e solidale. Articolo 53 Lo Stato deve istituire un sistema di ritiro degli alimenti. Se un produttore alimentare constata che un alimento, che egli produce, non è conforme alle norme di sicurezza alimentare, deve prontamente interromperne la produzione, ritirare tutti gli alimenti già immessi sul mercato per la vendita, informare i produttori, i commercianti e i consumatori interessati, e registrare i ritiri e le informazioni emesse. Se un commerciante constata che un alimento che lui commercializza, non è conforme alle norme di sicurezza degli alimenti, deve prontamente cessare la vendita, informare tutti i produttori, i commercianti e i consumatori interessati, registrare l arresto delle operazioni di vendita e le informazioni emesse. Qualsiasi prodotto alimentare il produttore ritenga necessario ritirare, questo deve essere ritirato immediatamente Il produttore alimentare deve procedere con le operazioni di risanamento, di trattamento non pericoloso o di distruzione dei prodotti ritirati e informare il SASQ locale, di livello maggiore o uguale a quello di contea, circa il ritiro dei prodotti alimentari e sul loro smaltimento. I SASQ, SAIC e SASAF locali, di livello maggiore o uguale a quello di contea, possono dare ordine al produttore o al commerciante del settore alimentare, che non rispetta le presenti disposizioni, di ritirare o arrestare la commercializzazione dei prodotti non conformi alle norme di sicurezza alimentare. Articolo 54 I contenuti pubblicitari relativi ad un alimento devono essere veritieri, non contenere alcuna falsità o esagerazione, nonché menzionare effetti preventivi o terapeutici di qualsiasi malattia. Nessuna amministrazione o agenzia con compito di controllo, sorveglianza e ispezione in materia di sicurezza alimentare, è autorizzata a raccomandare ai consumatori un alimento, attraverso la pubblicità o altri mezzi. Articolo 55 Tutti gli individui, gruppi o organizzazioni che raccomandano ai consumatori un alimento attraverso una pubblicità ingannevole, che attenta agli interessi legittimi dei consumatori, dovranno assumersi, assieme al produttore o al commerciante del settore alimentare, la responsabilità congiunta e solidale. Articolo 56 I servizi amministrativi locali, di qualsiasi livello, incoraggiano l aumento delle dimensioni produttive e l integrazione verticale della commercializzazione e distribuzione degli alimenti.

食 品 加 工 经 营 者 的 责 任 与 义 务

食 品 加 工 经 营 者 的 责 任 与 义 务 食 品 加 工 经 营 者 的 责 任 与 义 务 Responsabilità degli operatori del settore alimentarer Guangxi University LIU Xiaoling 1 Da dove viene il cibo? dal campo alla tavola Sale processing Desk Breeding Slaughter Transportation

Dettagli

Obblighi ed Adempimenti dei Produttori Primari. Relatore: Dr. Pierluigi Conte

Obblighi ed Adempimenti dei Produttori Primari. Relatore: Dr. Pierluigi Conte Obblighi ed Adempimenti dei Produttori Primari Relatore: Dr. Pierluigi Conte Concetto di produzione a Tutte le operazioni effettuate sui prodotti a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali

Dettagli

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza rispetto a... La normativa rintracciabilità sicurezza Quadro normativo COGENTE: disposizione di legge che impone l adozione di un sistema gestionale o di uno standard di qualità VOLONTARIO: regola tecnica

Dettagli

NORME PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI GESTIONE DELL AUTOCONTROLLO NELLE BOTTEGHE

NORME PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI GESTIONE DELL AUTOCONTROLLO NELLE BOTTEGHE NORME PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GESTIONE DELL AUTOCONTROLLO NELLE BOTTEGHE Dr. Maurizio Mangelli Responsabile Sicurezza PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Dettagli

PROCEDURA GENERALE PG 01 Rev. 0 APPROVVIGIONAMENTO Del.. Pagina 1 di 6. Azienda DESTINATARI. Data di emissione. Redazione..

PROCEDURA GENERALE PG 01 Rev. 0 APPROVVIGIONAMENTO Del.. Pagina 1 di 6. Azienda DESTINATARI. Data di emissione. Redazione.. APPROVVIGIONAMENTO Del.. Pagina 1 di 6 DESTINATARI emissione. Redazione.. Approvazione Distribuzione. APPROVVIGIONAMENTO Del.. Pagina 2 di 6 1. SCOPO E APPLICAZIONE La presente Procedura è riferita alle

Dettagli

Il Regolamento CE 178/2002: La Rintracciabilità negli Alimenti degli Animali. Ragusa 28/01/2005

Il Regolamento CE 178/2002: La Rintracciabilità negli Alimenti degli Animali. Ragusa 28/01/2005 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO SANITA' AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 RAGUSA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -AREA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Dettagli

REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO NOTO Filiera Controllata e Certificata prodotti tipici della Val di Noto

REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO NOTO Filiera Controllata e Certificata prodotti tipici della Val di Noto Rev. 0 del 18/03/2014 Pag. 1 di 5 STATO DI REVISIONE E MODIFICHE N Data Descrizione Elaborazione 0 18/03/14 Prima emissione Responsabile Schema Verifica/ Validazione Esperto Tecnico Approvazione RD Copia

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

Il Pacchetto Igiene e la produzione primaria nel settore ittico Valter Dini - Gualtiero Fazio

Il Pacchetto Igiene e la produzione primaria nel settore ittico Valter Dini - Gualtiero Fazio Il Pacchetto Igiene e la produzione primaria nel settore ittico Valter Dini - Gualtiero Fazio Regolamenti Linee guida europee Linee guida nazionali Documenti SANCO Linee guida regionali Vecchia normativa

Dettagli

La sicurezza alimentare in Cina Normativa di riferimento. Guangxi University Prof. Xiaoling LIU

La sicurezza alimentare in Cina Normativa di riferimento. Guangxi University Prof. Xiaoling LIU La sicurezza alimentare in Cina Normativa di riferimento Guangxi University Prof. Xiaoling LIU Utilizzo illegale di pesticidi, antibiotici ed ormoni Problematiche emergenti di sicurezza alimentare Utilizzo

Dettagli

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI PRIMARI. Dott.ssa Viviana Pisano S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI PRIMARI. Dott.ssa Viviana Pisano S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI PRIMARI Dott.ssa Viviana Pisano S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 852/2004 Regolamento

Dettagli

I MANGIMI MEDICATI. Legislazione Prescrizione Produzione Commercializzazione Utilizzo. Dott. Silvio Zavattini, DMV, L.P. www.swinevetgroup.

I MANGIMI MEDICATI. Legislazione Prescrizione Produzione Commercializzazione Utilizzo. Dott. Silvio Zavattini, DMV, L.P. www.swinevetgroup. I MANGIMI MEDICATI Legislazione Prescrizione Produzione Commercializzazione Utilizzo Dott. Silvio Zavattini, DMV, L.P. www.swinevetgroup.it 1 2 3 4 5 6 7 8 5. CONTROLLO DI QUALITÀ 5.1 esiste una persona

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

REGOLE PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI PLASTICI IN POLIPROPILENE CON CONTENUTO RICICLATO

REGOLE PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI PLASTICI IN POLIPROPILENE CON CONTENUTO RICICLATO PROCEDURA OPERATIVA REGOLE PARTICOLARI PER PRODOTTI PLASTICI IN 0 15/03/2012 RQ LTM 1 di 7 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...3 2. TERMINOLOGIA...3 2.1 RICICLO DI MATERIALI PLASTICI...3 2.2 MATERIALE PLASTICO

Dettagli

B. Documentazione generale del sistema di autocontrollo e definizione delle responsabilità aziendale

B. Documentazione generale del sistema di autocontrollo e definizione delle responsabilità aziendale Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Allegato 3 - Guida per la valutazione uniforme dell autocontrollo INDICE I Introduzione... 1 A.... 1 B. La documentazione generale

Dettagli

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO L attività di audit del Laboratorio Chimico per la ristorazione scolastica LA MISSIONE Essere di ausilio alla Camera di Commercio di Torino ed alle altre

Dettagli

Denominazione Corso:

Denominazione Corso: CODICE: 254 Addetto all approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie prime e realizzazione di preparazioni di base Opera nelle diverse aziende della ristorazione commerciale e collettiva.

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

L acqua rappresenta la base della vita.

L acqua rappresenta la base della vita. LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO IGIENICO SANITARIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE H 2 O L acqua rappresenta la base della vita. L acqua deve pertanto detenere tutti i requisiti di sicurezza sanitaria necessari

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA

Dettagli

AZIENDA USL ROMA H. Borgo Garibaldi, n 12 - Albano Laziale (Roma) 06 / 93275330 fax 93275317

AZIENDA USL ROMA H. Borgo Garibaldi, n 12 - Albano Laziale (Roma) 06 / 93275330 fax 93275317 VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DELLE ATTIVITA DEL SETTORE ALIMENTARE SOGGETTE A REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 FARMACIE ATTIVITA : Reg. n DATI IDENTIFICATIVI : DITTA RAGIONE

Dettagli

Domanda di Certificazione CE Insiemi/Attrezzature Direttiva PED

Domanda di Certificazione CE Insiemi/Attrezzature Direttiva PED Sezione 1: Dati del Richiedente Spett.le: ECO Certificazioni S.p.A. European Certifying Organization Via Mengolina, 33 Int. 5 48018 Faenza (RA) ITALY Organismo notificato n. 0714 Tel 0546-624911; Fax 0546-624922

Dettagli

2. Requisiti della formazione rivolta agli OSA e agli alimentaristi

2. Requisiti della formazione rivolta agli OSA e agli alimentaristi FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) AI SENSI DELLA D.G.R. LIGURIA 29/06/2012 N. 793 1. Introduzione Un efficace formazione e un adeguato addestramento del personale

Dettagli

Relatore: per.agr. Roberto Nataloni Dlgs 150/2012 Art. 1 Oggetto Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari come definiti all articolo

Dettagli

Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF

Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF Regole 3 Edizione Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF 3 Edizione per

Dettagli

Esposizione ad agenti biologici

Esposizione ad agenti biologici Esposizione ad agenti biologici Il Titolo X corrisponde al Titolo VIII del D.Lgs. 626/94 di attuazione della direttiva 90/679/CEE, relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall

Dettagli

Aspetti igienici nella preparazione e presentazione degli alimenti nell ambito delle manifestazioni temporanee

Aspetti igienici nella preparazione e presentazione degli alimenti nell ambito delle manifestazioni temporanee Motta di Livenza,, 13 marzo 2010 Aspetti igienici nella preparazione e presentazione degli alimenti nell ambito delle manifestazioni temporanee Luigi Tonellato Articolo 18 Rintracciabilità 1. È disposta

Dettagli

MANGIMI & FITOFARMACI - AUTOCONTROLLO E CONTROLLO UFFICIALE INCONTRO FORMATIVO PER LE IMPRESE OPERANTI NELL AZIENDA ULSS 4 - THIENE 11 APRILE 2013

MANGIMI & FITOFARMACI - AUTOCONTROLLO E CONTROLLO UFFICIALE INCONTRO FORMATIVO PER LE IMPRESE OPERANTI NELL AZIENDA ULSS 4 - THIENE 11 APRILE 2013 RIFERIMENTI NORMATIVI Reg. (CE) n 183/2005 Requisiti per l igiene dei mangimi Reg. (CE) n 767/2009 Etichettatura dei mangimi Reg. (CE) n 178/2002 Procedure sulla sicurezza alimentare Reg. (CE) n 852/2004

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

Luogo di nascita: Comune Provincia Stato

Luogo di nascita: Comune Provincia Stato Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di OSTRA NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R.

Dettagli

Comune di. Luogo di nascita: Comune Provincia Stato

Comune di. Luogo di nascita: Comune Provincia Stato Al Dipartimento di Prevenzione della ZT n dell ASUR Allegato 2 Al Comune di NOTIFICA INIZIO ATTIVITA SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R.

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

GMP e HACCP. I principali rischi di aziende non certificate sono:

GMP e HACCP. I principali rischi di aziende non certificate sono: GMP e HACCP Tramite un accurata selezione dei fornitori, con molti anni di esperienza sul mercato farmaceutico e cosmetico, tutti i prodotti ESSENS possono esporre il certificato d origine GMP riconosciuto

Dettagli

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI articolo 282 Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell inquinamento atmosferico, gli impianti termici

Dettagli

INTEGRAZIONE E CONFRONTO DELLE LINEE GUIDA UNI-INAIL CON NORME E STANDARD (Ohsas 18001, ISO, ecc.) Dott.ssa Monica Bianco Edizione: 1 Data: 03.12.

INTEGRAZIONE E CONFRONTO DELLE LINEE GUIDA UNI-INAIL CON NORME E STANDARD (Ohsas 18001, ISO, ecc.) Dott.ssa Monica Bianco Edizione: 1 Data: 03.12. Learning Center Engineering Management INTEGRAZIONE E CONFRONTO DELLE LINEE GUIDA UNI-INAIL CON NORME E STANDARD (Ohsas 18001, ISO, ecc.) Autore: Dott.ssa Monica Bianco Edizione: 1 Data: 03.12.2007 VIA

Dettagli

ISTITUTO ATERNO-MANTHONE'

ISTITUTO ATERNO-MANTHONE' ISTITUTO ATERNO-MANTHONE' INTRODUZIONE Il termine sicurezza nella comune accezione indica una caratteristica di ciò che non presenta pericoli o ne è ben difeso. Sicurezza è una caratteristica anche delle

Dettagli

Data inizio : 2014-01-01 Prezzo per partecipante : 100 EUR Località : Da definire

Data inizio : 2014-01-01 Prezzo per partecipante : 100 EUR Località : Da definire Data inizio : 2014-01-01 Prezzo per partecipante : 100 EUR Località : Da definire DATE, ORARI E SEDI Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti con date, orari e sedi DA

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

Al Comune di GROTTAMMARE (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R. N. 2232 DEL 28-12-2009) Luogo di nascita: Comune Provincia Stato

Al Comune di GROTTAMMARE (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R. N. 2232 DEL 28-12-2009) Luogo di nascita: Comune Provincia Stato 1 (modello x manifestazioni temporanee) Al Dipartimento di Prevenzione della ZT n 12 dell ASUR Al Comune di GROTTAMMARE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO NOTIFICA INIZIO ATTIVITA SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA

Dettagli

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99.

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99. Allegato A1 Al Servizio Veterinario dell Azienda ULSS n.. RACCOMANDATA A/R Oggetto: notifica ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 - art. 18, comma 1. Il sottoscritto nato a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ in

Dettagli

ORGANIC SYSTEM PLAN TRASFORMATORI PRODOTTI APISTICI USDA / NOP

ORGANIC SYSTEM PLAN TRASFORMATORI PRODOTTI APISTICI USDA / NOP ORGANIC SYSTEM PLAN TRASFORMATORI PRODOTTI APISTICI MASTER 205 1 REQUISITI DELL AZIENDA PREREQUISITI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO AUTORIZZAZIONE SANITARIA DISPONIBILITÀ DI ACQUA POTABILE (VERIFICARE

Dettagli

Corso per alimentaristi

Corso per alimentaristi Il tema della sicurezza alimentare riveste un ruolo di primaria importanza all interno della vita di ogni consumatore. La legislazione alimentare, fondamentale per assicurare un equo agire della autorità,

Dettagli

Aspetti di sicurezza alimentare: manuali nazionali di corretta prassi operativa e piani di autocontrollo Carlo Donati

Aspetti di sicurezza alimentare: manuali nazionali di corretta prassi operativa e piani di autocontrollo Carlo Donati Aspetti di sicurezza alimentare: manuali nazionali di corretta prassi operativa e piani di autocontrollo Carlo Donati Ufficio II Igiene generale degli alimenti Roma CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE Organizzazione

Dettagli

1. Il decreto Legislativo 155/97

1. Il decreto Legislativo 155/97 CAPITOLO III IL SISTEMA H.A.C.C.P. 1. Il decreto Legislativo 155/97 Il Decreto Legislativo 155/97 stabilisce le regole generali che devono essere osservate da tutti i produttori e responsabili della filiera

Dettagli

Qualità igienico-nutrizionale del pasto nella mensa scolastica CONVEGNO AGIDAE

Qualità igienico-nutrizionale del pasto nella mensa scolastica CONVEGNO AGIDAE Qualità igienico-nutrizionale del pasto nella mensa scolastica CONVEGNO AGIDAE Chianciano,, giugno 2008 dott. Alessandra Mauti - Dietista NUOVI MODELLI DI CONSUMO CRESCITA DELLA RISTORAZIONE EXTRADOMESTICA

Dettagli

PRODOTTI FITOSANITARI: IL NUOVO PATENTINO dott.ssa Lisanna Billeri U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Az.

PRODOTTI FITOSANITARI: IL NUOVO PATENTINO dott.ssa Lisanna Billeri U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Az. PRODOTTI FITOSANITARI: IL NUOVO PATENTINO dott.ssa Lisanna Billeri U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Az. USL 3 Pistoia ABSTRACT Ci sono novità per i prodotti fitosanitari, a decorrere

Dettagli

Quadro normativo di riferimento: disposizioni normative e linee guida operative

Quadro normativo di riferimento: disposizioni normative e linee guida operative PIANO FORMATIVO REGIONALE 2012 Evento N 7 La gestione delle allerte sanitarie in ambito di sicurezza alimentare Pisa 10 giugno 2013 Quadro normativo di riferimento: disposizioni normative e linee guida

Dettagli

Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari

Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari QUADRO NORMATIVO Reg. CEE 2092/91 Cons. 24.6.91 Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui

Dettagli

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA OLEO GELEE USO PROFESSIONALE TECNOLOGIA ODS

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA OLEO GELEE USO PROFESSIONALE TECNOLOGIA ODS SCHEDA TECNICA INFORMATIVA OLEO GELEE USO PROFESSIONALE TECNOLOGIA ODS IDENTIFICAZIONE DEL DISTRIBUTORE L Oréal Italia S.p.A. - Via Garibaldi 42 10122 Torino - Tel. 011/4603111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP003 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP003 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO SCHEMA per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE dei prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali di cui alla norma UNI EN 10025-1, edizione

Dettagli

APPLICAZIONE DEL (D.L.1937/07) SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP. DOTT. ANDREA STORTI 24-ottobre 2014

APPLICAZIONE DEL (D.L.1937/07) SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP. DOTT. ANDREA STORTI 24-ottobre 2014 APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP (D.L.1937/07) DOTT. ANDREA STORTI 24-ottobre 2014 DEFINIZIONE HACCP ( HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL POINT) Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

REGOLAMENTO PARTICOLARE

REGOLAMENTO PARTICOLARE associazione italiana per la sicurezza della circolazione REGOLAMENTO PARTICOLARE per il rilascio della certificazione di conformità (Marchio CE) per i prodotti da costruzione (Direttiva del Consiglio

Dettagli

SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI

SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI SCHEMA DEL VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA Modello A) BOZZA DI LETTERA

Dettagli

Il Manuale di Corretta Prassi per le Imprese Agricole. Corso per i Coordinatori Regionali di Campagna Amica 5 marzo 2013

Il Manuale di Corretta Prassi per le Imprese Agricole. Corso per i Coordinatori Regionali di Campagna Amica 5 marzo 2013 Il Manuale di Corretta Prassi per le Imprese Agricole Corso per i Coordinatori Regionali di Campagna Amica 5 marzo 2013 Il Manuale di Corretta Prassi Coldiretti Validato dal Ministero della Salute a gennaio

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Dettagli

Gestione del rischio. Ridurre la probabilità che si generi un danno per la salute

Gestione del rischio. Ridurre la probabilità che si generi un danno per la salute Gestione del rischio Ridurre la probabilità che si generi un danno per la salute AUTOCONTROLLO - DECRETO LEGISLATIVO 155/ 97 I principi su cui si basa l elaborazione di un piano HACCP sono 7: Identificare

Dettagli

IO MANGIO A SCUOLA: IGIENE E SICUREZZA DEL CIBO

IO MANGIO A SCUOLA: IGIENE E SICUREZZA DEL CIBO IO MANGIO A SCUOLA: IGIENE E SICUREZZA DEL CIBO L approccio del Laboratorio Chimico nella ristorazione scolastica Paolo Vittone Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino Il Laboratorio Chimico

Dettagli

[ ] G D GESTIONE DEL PRODOTTO BIOLOGICO NELLE IMPRESE DELLA FILIERA COSA DEVONO FARE GLI OPERATORI

[ ] G D GESTIONE DEL PRODOTTO BIOLOGICO NELLE IMPRESE DELLA FILIERA COSA DEVONO FARE GLI OPERATORI Gestione del prodotto biologico nelle imprese della filiera [ ] GESTIONE DEL PRODOTTO BIOLOGICO NELLE IMPRESE DELLA FILIERA G D COSA DEVONO FARE GLI OPERATORI In una stessa azienda agricola, azienda di

Dettagli

Schema funzionale del sistema di valutazione del rischio nei depositi frigoriferi

Schema funzionale del sistema di valutazione del rischio nei depositi frigoriferi Schema funzionale del sistema di valutazione del rischio nei depositi frigoriferi Identificazione pericoli Figure professionali Ambienti Valutazione di esposizione dei rischi Altri rischi antiparassitari

Dettagli

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia ICMQ Certificazioni e controlli per le costruzioni La certificazione dei prodotti Le tipologie di certificazione rilasciate da ICMQ riguardano sia le certificazioni cogenti, cioè obbligatorie secondo la

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (Art. 6 Regolamento CE n. 852/04 e D.G.R. n. 275 del 16.05.

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (Art. 6 Regolamento CE n. 852/04 e D.G.R. n. 275 del 16.05. Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell Azienda USL per il tramite del Comune di DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (Art. 6 Regolamento CE n. 852/04

Dettagli

Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE. Art.

Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE. Art. Dott. Dario Capelli Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD referente SIAN ex ASL NA 3 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE Art. 5 Obiettivi Generali 1. La legislazione alimentare persegue uno o

Dettagli

LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA PREMESSA La certificazione volontaria di prodotto nasce dalla necessità da parte delle Organizzazioni che operano nel settore agroalimentare (Aziende produttrici, vitivinicole,ecc.)

Dettagli

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti Delibera 25 novembre 2014, n. 1410 Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonchè per consulenti Allegato Disposizioni

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale Riferimento Data entrata in vigore Approvato da PR PART ON/MACC/X Rev. 0 del 01/06/2016 IMQ

Dettagli

AGENZIA ITALIANA del FARMACO Aula Magna Istituto Superiore di Sanità

AGENZIA ITALIANA del FARMACO Aula Magna Istituto Superiore di Sanità AGENZIA ITALIANA del FARMACO Aula Magna Istituto Superiore di Sanità Roma 17 Dicembre 2004 La qualità dei medicinali: un requisito in evoluzione Il ruolo del commercio nella filiera di produzione dei medicinali

Dettagli

REGISTRAZIONE DATI HACCP

REGISTRAZIONE DATI HACCP REGISTRAZIONE DATI HACCP REGISTRO NON CONFORMITA Data Prodotto Fornitore Quantità Motivo della non conformità Azione intrapresa Firma Operatore Questo registro serve per identificare ed allontanare la

Dettagli

Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006

Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006 Alle Imprese Associate del Settore Alimentazione e Pubblici Esercizi Oggetto: etichettatura alimenti ed indicazione alergeni La piena applicazione del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 ha comportato

Dettagli

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto 1 Riferimenti normativi Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 capo VI Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 Decreto

Dettagli

La sorveglianza del mercato alla luce del nuovo regolamento 528/2012 (UE)

La sorveglianza del mercato alla luce del nuovo regolamento 528/2012 (UE) 1 La sorveglianza del mercato alla luce del nuovo regolamento 528/2012 (UE) M A R I S T E L L A R U B B I A N I C S C - ISS ROMA Monitoraggio delle Conformità e Sorveglianza del Mercato Attività di controllo

Dettagli

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8 Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali

Dettagli

Adattamento dello standard FSC di Catena di Custodia alle direttive della EU Timber Regulation

Adattamento dello standard FSC di Catena di Custodia alle direttive della EU Timber Regulation Adattamento dello standard FSC di Catena di Custodia alle direttive della EU Timber Regulation Versione italiana delle più recenti note informative introdotte nella Direttiva FSC-DIR-40-004 40-004-08:

Dettagli

MANUALE DI IGIENE ED AUTOCONTROLLO

MANUALE DI IGIENE ED AUTOCONTROLLO 0 04/2002 1 di 6 DICHIARAZIONE DEL TITOLARE L Amministrazione della MCS S.r.l. garantisce il livello di Qualità dei suoi prodotti, rispondendo alle richieste ed alle esigenze dei Clienti. La Qualità, secondo

Dettagli

Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita?

Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita? Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita? Lavorare contemporaneamente, successivamente, insieme, ma mai uno contro l altro. Perché la mancanza di coordinamento causa interruzioni di

Dettagli

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011 1. L obbligo della rintracciabilità è stato assunto dal Consiglio della Comunità Europea, quale principio attraverso il quale organizzare i mercati in tale settore, tenendo conto dell evoluzione del mercato,

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE Gestione Agenti chimici Stabilisce le modalità di controllo dell introduzione e della presenza degli agenti chimici pericolosi assicurando che

Dettagli

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative Unione Industriale 19 di 94 4.2 SISTEMA QUALITÀ 4.2.1 Generalità Un Sistema qualità è costituito dalla struttura organizzata, dalle responsabilità definite, dalle procedure, dai procedimenti di lavoro

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI

Dettagli

Q uando fai la spesa e sullo scaffale

Q uando fai la spesa e sullo scaffale L etichettatura L etichettatura I PRODOTTI PRECONFEZIONATI Q uando fai la spesa e sullo scaffale trovi confezioni di pasta, detersivi, tonno, shampoo, bottiglie di vino, olio, acqua etc., stai comprando

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento

Dettagli

Ministero della Salute D.G.I.S.A.N. Ufficio VII ex DGSAN Prodotti fitosanitari

Ministero della Salute D.G.I.S.A.N. Ufficio VII ex DGSAN Prodotti fitosanitari Rilascio permessi di commercio parallelo per un prodotto fitosanitario Pagina 1 di 7 Emessa il: da: Verificata il: da: Approvata il: da: In vigore dal: Copia controllata n.: Lista di distribuzione: Storia

Dettagli

Requisiti per i mezzi di trasporto degli alimenti

Requisiti per i mezzi di trasporto degli alimenti Requisiti per i mezzi di trasporto degli alimenti A. Requisiti degli automezzi non soggetti ad Autorizzazione sanitaria (art., D.P.R. n. 7/980) Il trasporto di qualsiasi sostanza alimentare avviene con

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE D.Lgs.81 - Introduzione D.Lgs.81 - Introduzione TITOLO I: PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Finalità; Art. 2: Definizioni; Art. 3: Campo di

Dettagli

INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3. IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE I&S... 4

INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3. IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE I&S... 4 Pag. 1 di 5 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3. IL MARCHIO DI I&S... 4 Pag. 2 di 5 1. SCOPO Il presente regolamento descrive i requisiti, restrizioni o limitazioni

Dettagli

Etichettatura: partita o lotto

Etichettatura: partita o lotto Etichettatura: partita o lotto Articolo 118 Applicabilità delle regole orizzontali Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DESTINATI A CONSUMATORI VEGETARIANI E VEGANI PER AZIENDE CONTROLLATE

DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DESTINATI A CONSUMATORI VEGETARIANI E VEGANI PER AZIENDE CONTROLLATE DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DESTINATI A CONSUMATORI VEGETARIANI E VEGANI PER AZIENDE CONTROLLATE www.imveg.it info@imveg.it DISCIPLINARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DESTINATI

Dettagli

MANUALE QUALITÀ - PROCEDURE

MANUALE QUALITÀ - PROCEDURE 1 10/10/2010 1 5 INDICE.1 SCOPO.2 GENERALITÀ.3 MODALITÀ OPERATIVE.4 RESPONSABILITÀ.5 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.6 DISTRIBUZIONE Preparato da Sergio Pischiottin Approvato da Direzione Alessandro Infanti

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Autocontrollo e Sicurezza Alimentare. Dr. Maurizio Mangelli Venerdì 18 Febbraio 2005

Autocontrollo e Sicurezza Alimentare. Dr. Maurizio Mangelli Venerdì 18 Febbraio 2005 Autocontrollo e Sicurezza Alimentare Dr. Maurizio Mangelli Venerdì 18 Febbraio 2005 SOMMARIO Lo scenario attuale della legislazione alimentare igienico sanitaria DL 155/97: Autocontrollo e sicurezza alimentare

Dettagli

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento.

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento. Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine Regolamento. Approvato con deliberazione di C.C.n. 81 del 07/11/2005 1 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 Istituzione del Registro De.C.O.

Dettagli

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone pag. 1 Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PRODUZIONI ORTICOLE DA PRODUZIONE BIOLOGICA Premessa Il Parco Regionale di Montevecchia

Dettagli

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP004 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP004 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO SCHEMA per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE dei profilati cavi di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali di cui alle norme UNI

Dettagli