COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O

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1 COPIA DELL ORIGINALE Deliberazione n 23 in data 21/05/2014 COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014 L anno duemilaquattordici, addì ventuno del mese di Maggio alle ore 09:15 nella Residenza Municipale, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2013; Assunti i poteri del Consiglio Comunale Ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare sull argomento indicato in oggetto Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO

2 Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Anno 2014 Su proposta del Dirigente Dipartimento Servizi Finanziari Premesso che l'art. 1, commi da 639 a 704, della L. 147/2013 ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; Tenuto conto che l'imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; Visto l'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 che dispone quanto segue: - comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; - comma 675: la base imponibile della TASI è quella prevista per l applicazione dell IMU; comma 676: l aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; - comma 677: per l'anno 2014, l'aliquota massima applicabile è pari al 2,5 per mille; nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ; - comma 677, secondo periodo: la possibilità, sempre per il 2014, di superare i limiti sopra citati fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall art. 13 del citato D.L. 201/2011 ; - comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell 1 per mille; - comma 681: con regolamento, il Comune deve determinare, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la percentuale, compresa fra il 10% ed il 30% della TASI dovuta dall'occupante; - comma 683: il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; - comma 702: salvaguarda la disciplina dell art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; Rilevato che: - con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 22 del 21 maggio 2014, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione Tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Verbania; - ai sensi dell'art. 5 del succitato Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, i servizi indivisibili, alla cui copertura concorre il gettito del tributo sono i seguenti, con i relativi costi come da schema di bilancio di previsione per l'anno 2014:

3 Servizio di polizia locale (escluse spese finanziate con proventi Codice della Strada) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale (escluse spese finanziate con proventi Codice della Strada) Servizio di illuminazione pubblica (escluse spese finanziate con proventi Codice della Strada) Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Servizi di protezione civile Euro ,00 Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all ambiente (escluse spese finanziate con oneri di urbanizzazione) Euro ,00 Totale Euro ,00 Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art 1, comma 681 della L. 147/2013 e dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'applicazione Tributo per i servizi indivisibili (TASI), determinare, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di TASI dovuta dall'occupante nella misura del 30%, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale; Considerato che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; Vista: - la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 21 del 21 maggio 2014, resa immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale propria (IMU) per l'anno 2014 nelle seguenti misure: aliquota pari al 5,5 per mille per: l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze equiparate per legge l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze aliquota pari a 7,6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e s.m.i. (contratti a canone concordato) aliquota pari al 9,6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto registrato aliquota pari a 9,9 per mille per gli immobili di categoria catastale D, esclusi i D5 (banche ed assicurazioni) aliquota pari a 10,5 per mille per gli immobili di categoria catastale D5 (banche ed assicurazioni) aliquota ordinaria 10,6 per mille detrazione Euro 200,00 per abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nonché per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, da riconoscersi anche a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'agenzia Territoriale della Casa;

4 Ritenuto opportuno: - avvalersi della facoltà prevista all'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito dalla L. 68/2014, di applicare un aumento dello 0,8 per mille, per finanziare, tramite l'extragettito così determinato, un sistema di detrazioni mobili d imposta da applicarsi alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate così da ridurre il carico fiscale, - nelle more dell adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo per i servizi indivisibili, poter procedere all approvazione di aliquote TASI relative all anno 2014, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, che garantiscano gli equilibri di bilancio e concorrano alla copertura dei servizi indivisibili come suesposto nella seguente articolazione: Aliquota pari allo 0,5 per mille per: l'unità immobiliare, di categoria catastale A1/A8/A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ; le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze equiparate per legge; l'unità immobiliare, di categoria catastale A1/A8/A9, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze; Aliquota pari al 2,5 per mille per l'unità immobiliare, esclusa dall'imu, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze con valore imponibile complessivo fino a Euro ,00 compreso Aliquota 2,5 + 0,8 per mille per l'unità immobiliare, esclusa dall'imu, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze con valore imponibile complessivo superiore a Euro ,00 Aliquota pari allo 0,7 per mille per gli immobili di categoria catastale D, esclusi i D5 (banche ed assicurazioni) Aliquota pari allo 0,1 per mille per gli immobili di categoria catastale D5 (banche ed assicurazioni) Aliquota pari all'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 Aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Aliquota pari allo zero per mille per: fabbricati con le caratteristiche di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i. fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e s.m.i. (contratti a canone concordato) fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto registrato tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU pari al 10,6 per mille Detrazioni, da riconoscersi unicamente all'unità immobiliare esclusa dall'imu ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze con valore imponibile complessivo fino a Euro ,00 compreso, con la seguente articolazione: VALORE IMPONIBILE DETRAZIONE Euro (abitazione+pertinenze) Euro FINO A DA A DA A DA A DA A DA A DA A DA A DA A

5 Considerato che per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze escluse dall'imu si intendono: l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; le unità immobiliari e relative pertinenze equiparate all'abitazione principale del soggetto passivo per legge: unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; casa coniugale assegnata al coniuge, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unica unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per regolamento unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze; Ritenuto opportuno definire le seguenti modalità di applicazione del tributo e dell'eventuale detrazione per abitazione principale: la detrazione è unica e non si applica per scaglioni in caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica in caso di contitolarità del possesso della casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la TASI è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso nel caso in cui il coniuge assegnatario dell immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio di imposizione in percentuale tra occupante e possessore al netto della detrazione spettante, in misura del 30% per l'occupante e del 70% del possessore; nel caso di unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, si applica il criterio di imposizione in percentuale tra occupante e possessore al netto della detrazione spettante, in misura del 30% per l'occupante e del 70% del possessore; Considerato che tale sistema di aliquote e detrazioni garantisce un gettito stimato pari a circa Euro ,00 e che il tasso di copertura dei servizi indivisibili, così come precedentemente individuati, è pari a 93,25%; Richiamati: - l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del d. lgs. n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e s.m.i., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; - l art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l approvazione del

6 bilancio di previsione; nel caso la deliberazione sia approvata successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; Visto a tale proposito Il D.M. 29/04/2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014; Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto lo Statuto comunale; Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento Claudia Maffeo, che ha proposto il presente provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario Generale ex art. 97 D.Lgs. n. 267/2000; IL COMMISSARIO STRAORDINARIO in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2013 assunti i poteri spettanti al Consiglio Comunale fatta propria la proposta sopra indicata del Dirigente Dipartimento Servizi Finanziari DELIBERA - di approvare le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014: Aliquota pari allo 0,5 per mille per: l'unità immobiliare, di categoria catastale A1/A8/A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze l'unità immobiliare, di categoria catastale A1/A8/A9, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze Aliquota pari al 2,5 per mille per l'unità immobiliare, esclusa dall'imu, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze con valore imponibile complessivo fino a Euro ,00 compreso Aliquota 2,5 + 0,8 per mille per l'unità immobiliare, esclusa dall'imu, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze con valore imponibile complessivo superiore a Euro ,00 Aliquota pari allo 0,7 per mille per gli immobili di categoria catastale D, esclusi i D5 (banche ed assicurazioni) Aliquota pari allo 0,1 per mille per gli immobili di categoria catastale D5 (banche ed assicurazioni) Aliquota pari all'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 Aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Aliquota pari allo zero per mille per: fabbricati con le caratteristiche di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i. fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e s.m.i. (contratti a canone concordato)

7 fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto registrato tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU pari al 10,6 per mille - di approvare le seguenti detrazioni d'imposta per abitazione principale da riconoscersi unicamente all'unità immobiliare, esclusa dall'imu, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze con valore imponibile complessivo fino a Euro ,00 compreso, con la seguente articolazione: VALORE IMPONIBILE DETRAZIONE Euro (abitazione+pertinenze) Euro FINO A DA A DA A DA A DA A DA A DA A DA A DA A di determinare, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di TASI dovuta dall'occupante nella misura del 30%, la restante parte sarà dovuta dal titolare del diritto reale; - di definire le seguenti modalità di applicazione del tributo e dell'eventuale detrazione per abitazione principale: - la detrazione è unica e non si applica per scaglioni - in caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica - in caso di contitolarità del possesso della casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la TASI è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso - nel caso in cui il coniuge assegnatario dell immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio di imposizione in percentuale tra occupante e possessore al netto della detrazione spettante, in misura del 30% per l'occupante e del 70% del possessore; - nel caso di unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, si applica il criterio di imposizione in percentuale tra occupante e possessore al netto della detrazione spettante, in misura del 30% per l'occupante e del 70% del possessore; - di trasmettere la presente deliberazione approvata al Ministero dell Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

8 Letto approvato e sottoscritto IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to MAZZA MICHELE f.to ZANETTA CORRADO REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs , n. 267) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all albo comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal Addi f.to ZANETTA CORRADO Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo ZANETTA CORRADO Lì,. Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d ufficio ATTESTA CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000). f.to ZANETTA CORRADO La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/ f.to ZANETTA CORRADO 23-21/05/2014

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