IL CONSIGLIO COMUNALE

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3 IL CONSIGLIO COMUNALE PRESO ATTO che: con la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 5/3/07 l Organo Amministrativo ha proposto al Consiglio Comunale l adozione delle aliquote e riduzioni in tema di imposta Comunale sugli immobili per l anno 2007, l art. 1 comma 156 della legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) modifica l art. 6 comma 1 del D. Lgs. 504/92 stabilendo che, dal 2007, la competenza a deliberare le aliquote I.c.i. spetta al Consiglio e non più alla Giunta Comunale; a norma dell art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; RILEVATO CONSIDERATO come, nella determinazione delle aliquote, sia possibile avvalersi delle facoltà previste dall' art. 4 D.L. 437/96, convertito nella L. 556/96, relativamente all' approvazione di aliquote differenziate a seconda delle modalità di utilizzo dell' immobile, nonché delle facoltà previste dalla L. 662/96 art. 3 commi da 53 a 59; che: la L. 431 del 9/12/1998, all art. 2, comma 4, consente ai Comuni di poter deliberare, nel rispetto dell equilibrio di bilancio, aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a terzi a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 del medesimo articolo; a norma dell art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. 504/92, dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 103,29, con possibilità di imputare l eventuale esubero alle pertinenze, inoltre, con deliberazione l importo della detrazione può essere elevato fino ad 258,23; APPURATO DATO ATTO che sia l incremento della detrazione oltre 103,29 che le altre agevolazioni previste dalla L. 446/97 devono essere valutate con salvaguardia degli equilibri di bilancio; che sebbene la situazione attuale di bilancio non consente di operare riduzioni delle aliquote vigenti, è intenzione del Consiglio Comunale: confermare, per il 2007 l aliquota ordinaria in vigore nel 2006 (6,5 per mille), confermare, anche per il 2007, le seguenti aliquote agevolate in vigore nel 2006: aliquota ridotta nella misura del 5 (cinque) per mille per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, nonché per quelle equiparate ai sensi dell art. 20 del vigente Regolamento I.C.I.; aliquota ridotta nella misura del 5 (cinque) per mille per gli immobili oggetto di contratto convenzionato a canone concordato stipulato ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431, recepito nell accordo territoriale per il Comune di Barletta e sottoscritto dal Sunia, dall Assedil Confedilizia e dall Ente Comunale in data 5/4/2001; 3

4 confermare, anche per il 2007 la detrazione ordinaria di 130,00; inoltre, in aggiunta, questo Consiglio Comunale intende: favorire particolari categorie di famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, PERTANTO, quanto sopra premesso, verificato il gettito 2005 dell' I.C.I. (ultimo dato disponibile) e che viene rispettata la condizione posta dal D.L. n. 437/96, convertito nella L. 556/96, in merito al gettito complessivo previsto a seguito dell' applicazione delle aliquote diversificate, che non deve essere inferiore a quello dell' anno precedente; PUR CONSIDERATO che anche se il taglio previsto dalla legge finanziaria agli Enti Locali non facilita il compito di reperire risorse da destinare ai servizi essenziali garantiti dai Comuni, rimane intenzione di questo Consiglio Comunale non applicare incrementi delle aliquote I.c.i. bensì favorire le famiglie in particolari condizioni di svantaggio socio-economico; PRESO ATTO che su detta proposta deliberativa il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Avv. Antonio Meola, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,ex art. 49 D.Lgs. 267 del 18/8/2000; VISTI: il D.Lgs. n. 504 del 30/12/92, ad oggetto "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell' art. 4 L. 421/92" ed in particolare il Capo I concernente l' Imposta Comunale sugli Immobili; gli artt. 6 e 8 (determinazione delle aliquote d imposta riduzioni e detrazioni d imposta) del D. Lgs. sopramenzionato, modificato con l'art. 3 commi da 53 a 59 della L. 662/96; il vigente regolamento Comunale sull' I.C.I.; PRESO ATTO altresì del parere espresso dalla III commissione consiliare permanente; UDITO il dibattito: OMISSIS VISTA la proposta di emendamento alla proposta originaria, depositata dalla III commissione consiliare in data 14/03/207 alla Presidenza del Consiglio comunale e registrata in pari data al n di prot. (EMENDAMENTO N. 1) qui allegato, che così recita: le detrazioni d imposte in materia ICI sono aumentate da 130,00 ad 250,00 annui limitatamente ai nuclei familiari con un minimo di 4 ( quattro) figli a carico ed un reddito annuo non superiore ad ,00. Le somme corrispondenti pari ad una stima di euro ,00 annui saranno decurtati dall intervento che finanzia la cultura. DATO atto che il Dirigente incaricato de Settore finanziario, dott. Antonio Meola, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sull emendamento di cu innanzi, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000; 4

5 DATO atto, altresì, che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sul predetto emendamento; Posta, prima, in votazione palese la proposta di emendamento presentata dalla III commissione consiliare permanente, innanzi richiamata e qui allegata, riportante il seguente esito: consiglieri presenti: n. 38 consiglieri assenti:n. 3 ( Delvecchio B.- Luzzi- Carpagnano) voti a favore: n. 37 astenuti: n. 1 (Dicorato) DELIBERA Approvare l emendamento proposto dalla III commissione consiliare, che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale. Posta, successivamente, in votazione palese la proposta complessiva, comprensiva dell emendamento innanzidetto ed approvato, riportante il seguente esito: consiglieri presenti: n. 34 consiglieri assenti:n. 7) voti a favore: n. 28 voti contro: 5 ( Alfarano- Damiani- Dibello- Lanotte-Rizzi) astenuti: n. 1 ( Soricaro) DELIBERA 1. di applicare, per l anno d imposta 2007, le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.: o aliquota ordinaria nella misura del 6,5 (sei virgola cinque) per mille, da applicarsi a tutti gli immobili diversi da quelli sotto specificati assoggettati ad aliquote particolari; o aliquota ridotta nella misura del 5 (cinque) per mille per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, nonché per quelle equiparate ai sensi dell art. 20 del vigente Regolamento I.C.I.; o aliquota ridotta nella misura del 5 (cinque) per mille per gli immobili oggetto di contratto convenzionato a canone concordato stipulato ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431, recepito nell accordo territoriale per il Comune di Barletta e sottoscritto dal Sunia, dall Assedil Confedilizia e dall Ente Comunale in data 5/4/2001; o aliquota nella misura del 7 (sette) per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in aggiunta all abitazione principale, non locati e non concessi in comodato, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento I.C.I., benché abitabili; si considerano non locati gli immobili per i quali non sono stati perfezionati, per la maggior parte del periodo d imposta, contratti di locazione registrati; o ulteriore detrazione di 20,00, oltre 130,00, per l immobile di residenza (compreso una pertinenza cat. C2 o C6), posseduto a titolo di proprietà (o altro diritto reale di 5

6 godimento assoggettabile ad I.c.i.) da persone che abbiano compiuto, entro il 31/12/2007, settantacinque anni di età, a condizione che: a) il reddito complessivo (imponibile ai fini Ire dichiarato per l anno d imposta 2006) del nucleo familiare non abbia superato i limiti sotto indicati: il reddito familiare complessivo (somma dei redditi di ciascun componente il nucleo relativi alla dichiarazione dei redditi effettuata per il 2006) non deve superare: unico componente : ,00, due componenti: ,00, con incremento di 1.550,00 per ogni ulteriore componente la famiglia; b) nessuno dei componenti il nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario per oltre il 50% di beni immobili con esclusione di: abitazione principale (dove ha la residenza la famiglia + eventuali pertinenze adibite a box o ripostiglio della famiglia), e/o terreni con reddito annuo complessivo rivalutato non superiore ad euro 185. o ulteriore detrazione di 20,00, oltre 130,00, per l immobile di residenza (compreso una pertinenza cat. C2 o C6), posseduto a titolo di proprietà (o altro diritto reale di godimento assoggettabile ad I.c.i.) da persone, di età non superiore a 35 anni (compiuti nel corso del 2007) che abbiano contratto matrimonio, nel periodo compreso tra il 01/01/06 ed il 31/12/07, a condizione che: a) il reddito familiare complessivo (somma dei redditi di ciascun componente il nucleo relativi alla dichiarazione dei redditi effettuata per il 2006) non deve superare: unico componente : ,00 (da applicarsi nel caso di coniugi che non abbiano stessa residenza ai fini del calcolo si considera solo il reddito del proprietario residente che rimane l unico beneficiario dell agevolazione per la propria quota), due componenti: ,00, con incremento di 1.550,00 per ogni ulteriore componente la famiglia; b) nessuno dei componenti il nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario per oltre il 50% di beni immobili con esclusione di: abitazione principale (dove ha la residenza la famiglia + eventuali pertinenze adibite a box o ripostiglio della famiglia), e/o terreni con reddito annuo complessivo rivalutato non superiore ad euro 185. o di stabilire che la ulteriore detrazione di 20,00, oltre euro 130,00 di cui al punto 1 del dispositivo sarà applicata a condizione che, entro il 31/12/07, i contribuenti abbiano presentato apposita istanza, da redigersi anche su moduli forniti dal Servizio Tributi, unitamente alla autocertificazione dei requisiti richiesti. - di stabilire, per effetto dell emendamento in premessa descritto ed approvato, l aumento della detrazione I.c.i. per l abitazione principale (da uro 130,00 a uro 250,00) per l immobile di residenza (e pertinenze come da vigente regolamento), a favore di soggetti passivi Ici il cui nucleo familiare sia composto, da quattro o più figli a condizione che il reddito familiare complessivo (somma dei redditi di ciascun componente il nucleo relativi alla dichiarazione dei redditi effettuata per il 2006) non superi , Di confermare l importo della detrazione per abitazione principale in uro 130,00, ad eccezione delle categorie agevolate sopra descritte. 6

7 3. Di dare atto che per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia di I.c.i.. 4. Di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria ogni adempimento in merito alla pubblicazione ed informazione del contenuto del presente provvedimento, secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli artt. 5 e 6 della L. n. 212 del 27/7/2000 disposizioni in materia di statuto dei contribuenti. 5. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n 267 del 18 agosto 2000, a seguito di successiva votazione palese riportante il seguente risultato: Consiglieri Comunali presenti n. 35 Consiglieri Comunali assenti n. 6 Voti a favore n. 29 Voti contrari n. 5 ( Alfarano Damiani- Dibello- Lanotte- Rizzi- ) Astenuti: n. 1( Soricaro) 7