COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

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1 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n 298 Salerno, lì 20 Marzo 2014 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 56/2014. Libera professione. Nuovo ascensore condominiale: Sì all'ordinaria ripartizione delle spese. Ascensore Condominiale - Ripartizione Spese. Tribunale Torino, sez. III, civile, Ordinanza del 28 Agosto Colleghi, con la presente, per opportuna conoscenza e si informano le SS.LL che con la pronuncia che si allega alla presente, il Tribunale di Torino, con l ordinanza del 28 Agosto 2013, della terza sezione civile, ha avuto modo di fornire un interpretazione dell'art c.c. (successivo alla riforma del condominio) assai interessante in riferimento ad una fattispecie in cui l'assemblea aveva deliberato di costruire un nuovo ascensore. In particolare, nel caso di specie era avvenuto che l'assemblea condominiale avesse statuito che i costi della realizzazione di un nuovo ascensore dovessero essere ripartiti fra i condomini secondo il criterio dettato dall'art c.c.: ossia per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. A fronte di tale deliberazione, un condomino aveva proposto azione giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione richiedendone, al contempo, la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art c.c. disposizione, quest'ultima, che nel disciplinare l'impugnazione delle deliberazioni assembleari consente a che l'attore proponga istanza al fine di ottenere un provvedimento cautelare che sospenda gli effetti della deliberazione impugnata. Ora, nel caso di specie, il giudice torinese, dopo aver ricordato che il procedimento in questione riveste natura cautelare, ha evidenziato come il criterio adottato dall'assemblea per ripartire le spese è incompatibile con quanto statuito dall art c.c., il quale prevede una PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax

2 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it ripartizione delle spese per le innovazioni in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. In sostanza, secondo la pronuncia che si annota, il criterio di ripartizione di cui all'art c.c. - che deroga ai generali criteri di cui all'art c.c., introducendo una compartecipazione alle spese proporzionata anche all'altezza del piano dal suolo non può essere applicato al caso di specie in cui viene introdotta una innovazione consistente nella costruzione di un nuovo ascensore. E questo in quanto l'art c.c., come modificato dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, e non anche all installazione ex novo di un nuovo ascensore. Sulla base di una interpretazione letterale della disposizione citata (la quale in effetti richiama espressamente solo l'ipotesi di ricostruzione e sostituzione di un ascensore preesistente) il giudice ha dunque ritenuto fondata almeno ad un esame in sede cautelare la pretesa del condomino che aveva impugnato la deliberazione e, ritenendo sussistente anche il requisito del periculum in mora ( consistente nel fatto che dall'esecuzione della deliberazione conseguirebbe un eccessivo esborso da parte dell'attore), ha concesso il provvedimento di sospensione. L occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI Allego: - Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Feriale Civile, Ordinanza 28 agosto PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax

3 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Feriale Civile Ordinanza 28 agosto 2013 Il Giudice Designato a scioglimento della riserva assunta all udienza in data nel procedimento iscritto al n /13 R.G. promosso da: F. D. M., rappresentata e difesa dall Avv. Daniele Edoardo GINELLA; contro: CONDOMINIO XXX, in persona dell amministratore pro tempore, ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex artt c.c. -PARTE ATTRICE- -PARTE CONVENUTA- -Letta l istanza proposta dalla parte attrice sig.ra F. D. M. in atto di citazione e ribadita alla predetta udienza, intesa ad ottenere la sospensione dell efficacia della delibera assunta dall assemblea straordinaria del CONDOMINIO XXX in data relativamente al punto 2) dell ordine del giorno, nella parte in cui dispone la ripartizione del 50% delle spese per la costruzione dell ascensore sulla base dell altezza di piano della proprietà dei condomini; -rilevato che, con decreto in data , il Presidente della Sezione Feriale Civile, ai sensi dell art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento, fissando l udienza di comparizione, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto; -rilevato che all udienza così fissata in data è comparso unicamente il difensore della parte attrice, depositando copia dell atto di citazione e pedissequo decreto notificati alla controparte; -rilevato che il Condominio convenuto non si è costituito; -esaminati gli atti ed i documenti di causa; -premesso che, ai sensi dell art c.c. ( Impugnazione delle deliberazioni dell assemblea ), come modificato dall art. 15, Legge 11 dicembre 2012 n. 220: Le deliberazioni prese dall assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

4 Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l autorità giudiziaria chiedendone l annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L azione di annullamento non sospende l esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall autorità giudiziaria. L istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l esclusione dell articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile ; -ritenuto che il provvedimento di sospensione della delibera assembleare, essendo preposta ad impedire che l esecuzione della delibera asseritamente illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l accertamento di tale illegittimità, rivesta natura cautelare (come, del resto, confermato dalla suddetta modifica dell art c.c.) con la conseguenza che, da una parte, è necessario accertare i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, dall altra parte, è applicabile, in quanto compatibile, il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 05 giugno 2006 in Immobili & Proprietà 2006, n. 9, pag. 597, in Giurisprudenza Piemonte on line ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line; Tribunale Padova, 11 luglio 2003 in Foro it. 2004, I, 290; Tribunale Nocera Inferiore, 2 febbraio 2001 in Arch. locazioni 2001, 450; Tribunale Verbania, 23 gennaio 1995 in Arch. locazioni 1995, 406; Tribunale Bologna, 19 gennaio 1995 in Arch. locazioni 1996, 243; Tribunale Nola, 28 dicembre 1994 in Giur. merito 1995, 705; Tribunale Napoli, 16 febbraio 1993 in Arch. locazioni 1993, 548); -ritenuto che, nel caso di specie, sia pure ad un esame sommario quale si richiede in questa fase, risulta sussistente il requisito del fumus boni iuris, apparendo la delibera assembleare impugnata affetta da nullità e/o annullabilità, tenuto conto dei rilievi che seguono: risulta documentalmente provato che in data si è riunita in seconda convocazione l assemblea straordinaria del CONDOMINIO XXX deliberando, relativamente al punto 2) dell ordine del giorno, la ripartizione delle spese per la costruzione dell ascensore come segue: 50% per millesimi di proprietà e 50% per altezza di piano (cfr. doc. 1 della parte attrice); la condomina sig.ra F. D. M. non era presente alla predetta assemblea (cfr. doc. 1 della parte attrice); la deliberazione di ripartizione del 50% del preventivo spese per l installazione dell ascensore sulla base dell altezza di piano della proprietà dei condomini contrasta con l art c.c., che prevede la ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (senza che nel presente procedimento risulti documentalmente provata una diversa convenzione); l art c.c., come modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, e non anche all installazione ex novo di un nuovo ascensore (l art c.c. prevede infatti testualmente quanto segue: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo );

5 -ritenuto, inoltre, sussistente anche il requisito del periculum in mora, potendo dall esecuzione della delibera assembleare impugnata derivare a parte attrice un grave pregiudizio, individuabile nell illegittimo addebito alla sig.ra F. D. M. di un importo decisamente superiore a quanto effettivamente dovuto in base alla corretta ripartizione delle spese in questione; -ritenuto, pertanto, che la predetta istanza di sospensione debba trovare accoglimento; -ritenuto di dover disporre la trasmissione del fascicolo d ufficio della causa di opposizione al Presidente della Sez. 3^ civile, tenuto conto che: la parte attrice ha citato controparte a comparire all udienza in data ore di rito; la causa è già stata assegnata alla Sez. 3^ civile con provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino; si deve unicamente provvedere alla designazione del Giudice Istruttore ai sensi dell art. 168 bis c.p.c.; P.Q.M. ACCOGLIE la predetta istanza proposta da parte attrice e, per l effetto: SOSPENDE l efficacia della delibera assunta dall assemblea straordinaria del CONDOMINIO DI CORSO DE GASPERI N. 6 TORINO in data relativamente al punto 2) dell ordine del giorno, nella parte in cui dispone la ripartizione del 50% delle spese per la costruzione dell ascensore sulla base dell altezza di piano della proprietà dei condomini. il ritiro dei rispettivi fascicoli. alla Cancelleria: AUTORIZZA MANDA di comunicare la presente Ordinanza alle parti; di trasmettere il fascicolo d ufficio della causa di opposizione al Presidente della Sez. 3^ civile, alla quale la causa è la causa è già stata assegnata con provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino e dovendosi provvedere alla designazione del Giudice Istruttore ai sensi dell art. 168 bis c.p.c. Torino, lì IL GIUDICE Dott. Edoardo DI CAPUA

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