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1 CONVENZIONE QUADRO TRA La Regione Campania, (di seguito per brevità indicata come Regione ) Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del Presidente Onorevole Stefano Caldoro, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia 81, E La Società Regionale per la Sanità S.p.A. (di seguito indicata come So.Re.Sa. o Società ), Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del Presidente Dott. Salvatore Varriale, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in Napoli, alla via G. Porzio Centro Direzionale Isola C/1 Torre Saverio, PREMESSO 1) - che con deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 361 del 27 febbraio 2004, in esecuzione dell art. 6 della Legge Regionale n. 28 del 24 dicembre 2003, recante Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale, la Regione Campania ha costituito una società per azioni unipersonale, denominata Società Regionale per la Sanità S.p.A., al fine di provvedere al consolidamento del debito sanitario ed alla realizzazione della gestione dei servizi nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Aziende Ospedaliere regionali, attraverso l elaborazione e la gestione di un progetto complessivo da realizzarsi con economie, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l equilibrio della gestione corrente del debito della sanità ; 2) - che, ai sensi dell art. 5, 2 comma, dello Statuto, l attività della Società è espletata sulla base di convenzioni da stipulare con la Regione Campania o con Enti e soggetti che ne costituiscono emanazioni, ovvero strumentali, che dovranno prevedere, tra l altro, un corrispettivo sufficiente alla copertura di tutti i costi della Società, ivi compresi gli ammortamenti, nonché l uso di idonea struttura operativa e, possibilmente, un contingente di personale del ruolo regionale o degli altri soggetti convenzionati, appositamente comandato; 3) - che la copertura dei costi, maturati negli esercizi successivi al 2006, è stata regolamentata dalle seguenti delibere: i) DGRC n. 666 del 18 aprile 2008, che ha fissato la misura del corrispettivo per l esercizio 2007; ii) DGRC n. 933 del 26 maggio 2008, che ha innalzato il corrispettivo per consentire l integrale copertura dei costi dell esercizio 2007; iii) DGRC n. 837 dell 8 maggio 2009, che ha innalzato il corrispettivo per garantire la copertura dei costi dell esercizio 2008: iv) DGRC n.357 del 23 marzo 2010, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione quadro tra la Società e la Regione ed è stato definito l ammontare massimo del corrispettivo per gli anni 2009, 2010 e 2011, con obbligo in capo a So.Re.Sa. di rendiconto al 30 aprile dell anno successivo; 4) che in data 8 aprile 2010 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro con validità fino al 31 dicembre 2011, con facoltà riservata alla Regione di eventuali rinnovi e con la previsione che, nelle more del rinnovo, l attività di So.Re.Sa. è remunerata prorogando su base mensile il corrispettivo previsto dalla convenzione medesima per l anno 2011; 5) - che So.Re.Sa. ha trasmesso, con nota del prot., la prima stesura del Piano Triennale , che, a seguito degli approfondimenti istruttori intercorsi con l A.G.C. Piano Sanitario Regionale, è stata rivista, aggiornata ed approvata dal Consiglio di 1

2 Amministrazione della So.Re.Sa S.p.A. in data e, trasmessa alla Regione con nota del prot. n. ; 6) - che la già richiamata DGRC 1877 del 22 dicembre 2009, ha previsto che i costi previsti dalla So.Re.Sa. S.p.A. nel Piano Triennale , allegato alla medesima deliberazione, possono essere coperti in parte, oltre che con i corrispettivi della convenzione con la Regione, a carico del bilancio regionale, dalla remissione totale o parziale degli interessi moratori maturati a seguito di forniture relative a gare centralizzate o da ulteriori finanziamenti che potranno essere individuati dalla Regione relativamente alle specifiche attività che la So.Re.Sa. S.p.A. dovrà implementare in base ai nuovi compiti affidate alla stessa; 7) - che, la So.Re.Sa. S.p.A. è ente strumentale della Regione Campania e svolge le attività che di volta in volta le vengono assegnate da Leggi Regionali, Delibere di Giunta, Decreti del Presidente della Regione Campania e/o del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro ( giusta delibera del consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009); 8) - che tali attività sono finalizzate alla individuazione degli interventi, previsti nel richiamato Piano di Rientro per il perseguimento dell equilibrio economico ai sensi dell art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311; 9) - che le attività sono dettagliate nel richiamato piano triennale, approvato con delibera della Giunta regionale n. del e qui specificamente richiamato; 10) - che, a seguito delle sopra richiamate disposizioni normative si ravvisa l urgente necessità di addivenire alla stipula della convenzione, che abbia la finalità di regolare in termini specifici i rapporti tra i due soggetti, le attività ed i compiti operativi ad essa affidati dalle Leggi Regionali, dalle Delibere di Giunta, Decreti del Presidente della Regione Campania e/o del Commissario straordinario per l attuazione del Piano di Rientro, nonché le modalità di copertura dei costi sostenuti e da sostenere per lo svolgimento delle suddette attività; 11) -che a tal fine la Giunta Regionale ha adottato la delibera n. del, con la quale tra l altro ha definito l importo e le modalità del finanziamento annuale massimo della So.Re.Sa. S.p.A. ed ha approvato lo schema della presente convenzione, stabilendone le diverse clausole e condizioni. SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO Art. 1 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di patto. Art. 2 La Regione Campania affida alla So.Re.Sa. S.p.A., che accetta, l incarico di procedere allo svolgimento di tutte le attività e le operazioni previste: a. dall art. 6 della L.R. n. 28 del 24 dicembre 2003, come integrato e modificato dalle LR.RR.: i) n.24 del 29 dicembre 2005; ii) n. 4 del 15 marzo 2011 (art. 1, comma ); ììì) n. 3 del 27 gennaio 2012 (art. 1) ; iv) n. 41 del (art. 1); b. dall art.1, comma 35, della L.R. n. 14 del 4 agosto 2011 e ss.mm.ii. in materia di supporto informatico alla Regione per l accreditamento istituzionale; c. dai decreti del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro: b.1 n. 12 del e ss.mm.ii. concernente la definizione del Piano di Pagamento dei debiti sanitari ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122; b.2 n. 58 del 18 luglio 2011, come modificato ed integrato dal decreto n. 11 del _/_/2012, recante disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti; 2

3 b.3 n. 126 del 10 ottobre 2012, concernente gli adempimenti di cui all art. 15, comma 13, lett. a) del DL n.95/2012, convertito dalla legge 135/2012; b.4 n. 11 del 31 gennaio 2013, recante Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti ; In particolare, la So.Re.Sa. S.p.A. è incaricata svolgere tutte le attività riportate nel piano Triennale , innanzi richiamato ed approvato con la sopra citata delibera della Giunta regionale n. del ; Art. 3 Per lo svolgimento delle attività di cui all art. 2, sono definite le seguenti modalità di finanziamento: a) un corrispettivo pari all ammontare di tutti i costi risultanti dal conto economico (comprensivi degli ammortamenti e dell effetto economico netto dei proventi ed oneri finanziari e straordinari, detratti eventuali altri ricavi verso terzi diversi dalla Regione e/o costi capitalizzati) da sostenere da parte di So.re.sa. nella definizione, svolgimento ed attuazione dei compiti ad essa affidati, nessuno escluso e tali da consentire un effettivo equilibrio di bilancio; l ammontare del corrispettivo viene così determinato: - per l esercizio 2012: euro, al netto degli acconti sul corrispettivo corrisposti transitoriamente in esecuzione dell art.6 della Convenzione Quadro del ; - per l esercizio 2013: euro - per l esercizio 2014: euro - per l esercizio 2015: euro. oltre IVA per ciascun anno, con obbligo della So.Re.Sa. S.p.A. al rendiconto entro il 30 aprile dell anno successivo; b) per gli esercizi , il corrispettivo non tiene conto del finanziamento POR Campania FESR 2007/2013 di cui alla D.G.R. n. 3 del destinato alla realizzazione del Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità, ammesso a finanziamento, quanto ad euro , con decreto dirigenziale n. 41 del e che sarà oggetto di autonoma, separata rendicontazione; c) eventuali ricavi derivanti da altri fatti gestionali (quali, ad esempio, i) l escussione delle polizze fideiussorie a seguito di accertati inadempimenti da parte dei fornitori aggiudicatari di gare centralizzate; ii) eventuali sconti ed abbuoni di natura commerciale) saranno da Soresa comunicati alla Regione Campania - Settore Programmazione Sanitaria - ed imputati ai ricavi della Società, salvo che la Regione, entro 30 giorni dalla comunicazione, non ne richieda la restituzione alle Aziende Sanitarie beneficiarie della fornitura mediante riparto pro quota; d) la So.Re.Sa. S.p.A. si impegna ad organizzare la propria attività in modo da contenere i propri costi annuali entro i limiti massimi sopra individuati, fatta salva: i) l eventualità di costi specificamente remunerati da soggetti terzi rispetto alla Regione ed alle aziende finanziate dalla Regione, sostenuti nello svolgimento di attività comunque connesse all oggetto sociale; ii) l attribuzione di attività ulteriori a seguito di Leggi Regionali, Delibere della Giunta Regionale della Campania e/o del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di rientro, non previste nel Piano Triennale di attività o che, se pur contemplate, necessitano di specifici finanziamenti per espressa disposizione regionale; e) al fine di garantire la provvista necessaria alla copertura dei costi connessi alla gestione corrente senza ricorrere, ove possibile, al capitale di terzi, l erogazione del finanziamento sopra stabilito avverrà: (i) a richiesta di So.Re.Sa. S.p.A., attraverso il pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un acconto iniziale pari al 20% del corrispettivo annuo pattuito e, (ii) successivamente, con acconti derivanti da apposita rendicontazione, da presentarsi a cura di So.Re.Sa. S.p.A. con cadenza trimestrale, dei costi 3

4 maturati e sostenuti per ciascun trimestre. In ogni caso il totale degli acconti non potrà superare l 80% del corrispettivo pattuito nella presente convenzione per ciascun esercizio. Il saldo del finanziamento annuale sarà corrisposto dalla Regione alla So.Re.Sa. S.p.A. dopo che la società avrà fornito, entro il 30 aprile dell anno successivo, comunque, entro la data di approvazione del bilancio dell anno di riferimento, al Settore Programmazione Sanitaria la seguente documentazione: 1) fatturazione a saldo dei corrispettivi dovuti per l esercizio precedente; 2) bilancio consuntivo dell esercizio precedente, per il quale si chiede il saldo dei corrispettivi, completo di Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Contabile e verbale di approvazione da parte dell Assemblea dei Soci; 3) dichiarazione del Presidente della So.Re.Sa. S.p.A. (espressa nella Relazione sulla Gestione e specificamente asseverata nella Relazione del Collegio Sindacale) attestante che tutti i costi esposti nel suddetto bilancio consuntivo sono maturati per competenza e sono stati sostenuti esclusivamente per il perseguimento dell oggetto sociale; 4) rendiconto analitico di tutti i costi sostenuti nell esercizio, con indicazione dell importo pagato e ancora da pagare a ciascun soggetto, suddiviso per singolo addebito e per causale dell addebito stesso. f) qualora la So.Re.Sa. S.p.A. riesca a contenere i propri costi in misura inferiore al finanziamento massimo sopra individuato sub a), l Azienda potrà includere nel corrispettivo fatturato alla Regione, oltre ai costi consuntivati, un margine di profitto non superiore al 5% dei costi medesimi; g) gli eventuali utili della So.Re.Sa. S.p.A. saranno destinati a riserva, salvo diversa determinazione dell Assemblea dei Soci; Art. 4 La So.Re.Sa. S.p.A. svolgerà le attività concordate in piena autonomia organizzativa, gestionale ed operativa, secondo vincoli e requisiti di economicità, efficienza, efficacia e professionalità, nonché ispirando la propria attività al criterio della trasparenza. A tal fine, utilizzerà, ove disponibili, dipendenti distaccati delle AA.SS.LL. e AA.OO., nonché funzionari del ruolo regionale appositamente comandati, i cui termini e le cui modalità di assunzione in servizio presso la So.Re.Sa. S.p.A. saranno separatamente definiti e concordati sia con le singole aziende distaccanti che con la Regione Campania. In alternativa, la So.Re.Sa. S.p.A., nei limiti degli obiettivi di costo annuale complessivo stabilito per la propria attività dal precedente art. 3, lettere a), b) e c), potrà, altresì, assumere, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente e ricorrendo a procedure di selezione, personale non proveniente dalle indicate strutture, nonché avvalersi secondo valutazioni di opportunità e professionalità, del contributo qualificato di soggetti, enti, strutture e organismi esterni, ai fini dell acquisizione di prestazioni e servizi funzionali allo svolgimento delle specifiche attività affidate. Art. 5 Onde permettere alla So.Re.Sa. S.p.A. di assolvere compiutamente alle sue finalità statutarie ed istituzionali, la Regione Campania si impegna a collaborare con la So.Re.Sa. S.p.A. fornendo tutto il supporto di natura tecnica, documentale ed informativa di sua competenza, necessario alla So.Re.Sa. S.p.A. per lo svolgimento dei suoi compiti. Art. 6 La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre La Regione si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione. Eventuali rinnovi e/o modifiche della presente convenzione possono avvenire solo in forma scritta. 4

5 Art. 7 Le parti concordano di eleggere quale Foro competente, per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, il Foro di Napoli, sede legale della Regione Campania. E esclusa la competenza arbitrale. Art. 8 In caso di inadempimento, la Regione Campania avrà facoltà di risolvere la presente convenzione ai sensi dell art c.c., previa diffida ad adempiere, inoltrata con raccomandata A.R., e siano trascorsi almeno 30 giorni, senza che la So.Re.Sa. S.p.A. abbia adempiuto. La risoluzione potrà essere invocata anche per motivi di pubblico interesse e/o di grave negligenza. Art. 9 La So.Re.Sa. S.p.A. è unica responsabile e manleva la Regione Campania dagli eventuali danni che potrebbe arrecare a terzi in relazione alla esecuzione della presente convenzione. Art. 10 I corrispettivi stabiliti nel presente atto sono soggetti ad IVA. Le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione sono interamente a carico della So.Re.Sa. S.p.A. Art. 11 Per tutto quanto non espressamente specificato nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni del codice civile, nonché le disposizioni di legge in materia e quelle della programmazione regionale. Napoli, 2013 Il Presidente della So.Re.Sa. S.p.A. Il Presidente della Regione 5

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