LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI PREVISTE PER IL TARDIVO INVIO DEL MODELLO UNICO
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1 LE SANZIONI PER GLI INTERMEDIARI PREVISTE PER IL TARDIVO INVIO DEL MODELLO UNICO a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale A pochi giorni dalla scadenza canonica dell'invio del modello unico 2014 appare necessario esaminare la normativa applicabile in caso di sanzioni commesse dall'intermediario fiscale. Come noto l'intermediario deve rilasciare al contribuente l'impegno di cui sopra datato e firmato all'atto in cui riceve la dichiarazione compilata dallo stesso contribuente o al momento in cui si assume l'obbligo di inviare la dichiarazione da lui predisposta ( il termine ultimo normale è il giorno 30 settembre). In caso di impegno ad inviare il modello unico sottoscritto in data successiva al 30 settembre 2014 l'obbligo di invio a carico dell'intermediario scatta entro i 30 giorni successivi dalla data riportata sull'impegno alla trasmissione. L'intermediario per ovviare al ritardato /omesso invio della dichiarazione può ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso entro i 90 gg. dal termine della scadenza versando 1/10 della sanzione minima prevista in 516 euro ovvero 52 euro). Siamo invece in presenza di omessa dichiarazione se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni (l'omessa dichiarazione ha valore soprattutto per il contribuente dato che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a tale limite costituiscono comunque valido titolo per la riscossione delle imposte dovute). LE SANZIONI AGLI INTERMEDIARI PREVISTE DALLA NORMATIVA
2 VIGENTE La Legge n. 241/1997 dispone che la tardiva od omessa presentazione della Dichiarazione da parte degli INTERMEDIARI ABILITATI è soggetta alla sanzione da 516 a euro che si aggiunge a quella irrogabile al contribuente per dichiarazione tardiva /omessa che va da 258,00 a euro in caso di dichiarazione per la quale non sono dovute imposte, e dal 120% al 240% delle imposte dovute (con un minimo di 258,00) se dalla dichiarazione omessa scaturiscono imposte dovute. I soggetti destinatari della specifica sanzione disposta dal Decreto legislativo n sono in via generale i seguenti: -iscritti negli ordini dei Commercialisti/esperti contabili, Consulenti del Lavoro, Revisori contabili, soggetti iscritti alla data del nel ruolo periti ed esperti della Cciaa categoria tributi, Avvocati e Notai, Caf sindacati / imprese, i soggetti che esercitano abitualmente attività di consulenza fiscale. LA TRASMISSIONE EFFETTIVA DEI FILES ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Come già detto il termine per la trasmissione scade il 30 settembre 2014 (a questo proposito è utile conservare la ricevuta di trasmissione fornita dal sistema Entratel dalla quale si identifica il protocollo assegnato al file e il numero dei documenti contenuti nello stesso). In caso di scarto bisogna provvedere a rinviare la dichiarazione entro i 5 giorni successivi al fine di evitare sanzioni (le dichiarazioni non ritrasmesse sono considerate omesse). Entro 30 giorni dalla scadenza del termine dell'invio l'intermediario deve consegnare al contribuente l'originale della denuncia (sottoscritta sia dall'intermediario che dal contribuente) unitamente alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall'agenzia delle Entrate. L'intermediario infine deve conservare una copia della dichiarazione (in copia cartacea o su supporto digitale) sottoscritta dal Cliente e il termine di conservazione (valido sia per il contribuente che per l'intermediario) scade alla fine del 4 anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (per il modello unico 2014 entro il ) IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DA PARTE DELL INTERMEDIARIO Come noto il modello Unico comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA ( salvo il caso di invio in forma separata) e il modello staccato relativo alla dichiarazione IRAP. Per l'applicazione della sanzione occorre ricordare che al contribuente vengono irrogare due sanzioni distinte ( IVA e redditi ) mentre all'intermediario
3 viene applicata una sola sanzione. L'intermediario per ovviare al ritardato /omesso invio della dichiarazione può ricorrere, come già sottolineato, alla procedura del ravvedimento operoso (il ravvedimento può essere utilizzato entro i 90 gg. dal termine della scadenza versando 1/10 di 516 euro ovvero 52 euro). Per regolarizzare l'omessa o tardiva trasmissione telematica la sanzione deve essere versata a mezzo F24 con il codice tributo 8924 attraverso la compilazione della sezione Erario con l indicazione dell anno in cui si realizza il ritardo. Esempio pratico Intermediario che ha assunto in data 01 luglio 2014 l'impegno alla trasmissione telematica del modello Unico (IRPEF e Iva) e che non vi abbia ancora provveduto alla data del 01 ottobre 2014 : Entro il 29 dicembre 2014 (90 gg.) può procedere all'invio della dichiarazione provvedendo al pagamento della sanzione pari ad euro 52 con codice tributo 8924 al fine di sanare la violazione (anche il contribuente tuttavia deve procedere al pagamento della sanzione di euro 50 (25 euro per IRPEF e 25 per IVA) con codice tributo 8911 per sanare la violazione a lui imputata). Nel caso in cui l'intermediario abbia sottoscritto l'impegno a trasmettere la dichiarazione in data 31 ottobre 2014 e provveda all'invio entro i 30 giorni non è assoggettabile ad alcuna sanzione (nel caso di specie la dichiarazione è considerata validamente presentata in quanto non sono trascorsi i 90 gg. dalla scadenza ordinaria e il contribuente deve tuttavia provvedere al versamento della sanzione di euro 50 (sanzione IRPEF e IVA) con codice tributo 8911). Esempio pratico Si ipotizzi che dopo la data del 30 settembre un intermediario si accorga di aver dimenticato di inviare le seguenti dichiarazioni per conto di clienti diversi : numero 5 modelli unici ( dr e IVA) e numero 5 modelli IRAP totale violazioni n. 10 ravvedimento sanzione applicabile di 516 euro ridotta ad un decimo 52 euro
4 sanzione 52 x 10 = 520 euro codice tributo 8924 anno 2014 IMPORTANTE Ovviamente l'intermediario deve provvedere ad inviare le suddette dichiarazioni prima che inizino possibili ispezioni / accertamenti da parte dell'amministrazione. INVIO TELEMATICO E RIFLESSI IN MATERIA DI PRIVACY Si rammenta inoltre che l Agenzia delle Entrate può anche effettuare controlli ( a mezzo delle Direzioni Regionali ) nei confronti degli Intermediari al fine di verificare il regolare adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in vigore. Per la selezione dei soggetti da controllare si tiene conto delle segnalazioni di anomalie o irregolarità negli invii in possesso dell Amministrazione come ad esempio : -dichiarazioni omesse (ovvero inviate oltre i 90 gg.) per colpa dell'intermediario in misura superiore alle tre dichiarazioni; -dichiarazioni tardive (inviate entro i 90 gg.) per negligenza dell'intermediario oppure dichiarazioni scartate e non rinviate nei successivi 5 giorni se in numero superiore alle 5 dichiarazioni; -mancato abbinamento tra le dichiarazioni inviate da due intermediari (modello 770) se il caso di specie riguarda più di 10 dichiarazioni; -elevato invio in maniera forzata delle dichiarazioni che presentano errori bloccanti). La verifica, oltre a riguardare la procedura di invio delle dichiarazioni fiscali (impegno, ricevuta e consegna delle dichiarazione al contribuente), coinvolge anche la normativa in materia di privacy: -eventuale rispetto degli obblighi in materia di privacy (stesura eventuale D.P.S.,backup dati, password, nomina incaricati al trattamento dei dati, nomina responsabile della sicurezza ecc.),documentazione relativa all'abilitazione alla trasmissione telematica, modalità di tenuta e conservazione delle chiavi, verifica dei locali /strumenti informatici.
5 In conclusione la nota dolente : in presenza di violazioni gravi, oltre alle sanzioni canoniche previste per l'intermediario dal decreto n ovvero multa da 516 euro ad euro 5.164,57 per dichiarazione omessa o tardiva, la Direzione Regionale potrà revocare l'abilitazione alla trasmissione e segnalare tale comportamento all'ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti disciplinari. CELESTE VIVENZI
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