ALLEGATO XIV CONVENZIONE DI SOVVENZIONE TIPO H PER LE BORSE INDIVIDUALI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 2 (MSC-IF MONO)
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1 IT ALLEGATO XIV CONVENZIONE DI SOVVENZIONE TIPO H PER LE BORSE INDIVIDUALI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 2 (MSC-IF MONO) La tabella riportata qui di seguito contiene le istruzioni per l'assemblaggio della convenzione di sovvenzione tipo ("convenzione di sovvenzione tipo specifica"). Note generali Parti Sulla base della convenzione di sovvenzione tipo generale (beneficiario unico) [Agenzia] [Commissione] deve essere sostituito nella maggior parte dei casi da "Agenzia" I riferimenti e le opzioni relativi a Euratom devono essere espunti Le opzioni relative ai terzi collegati devono essere espunte Tutti i riferimenti incrociati agli articoli 5 e 6 nella convenzione di sovvenzione tipo generale devono essere verificati e adattati (in quanto è cambiata la numerazione dei paragrafi) Le sovvenzioni MSC avranno differenti allegati 2 e 4 L'indice deve essere adattato I riferimenti incrociati nelle note a pie' di pagina devono essere adattati Opzione MSC borse individuali: l'agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ("l'agenzia"), ai sensi della delega conferitale dalla Commissione europea ("la Commissione"). Allegati Allegati MSC borse individuali Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 Descrizione dell'azione Bilancio previsionale dell'azione Non applicabile Modello per i rendiconti finanziari Non applicabile Non applicabile 1 2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione ( ) - Orizzonte 2020 ("regolamento sul programma quadro Orizzonte 2020 n. 1291/2013") (GU L 347 del pag. 104). Le sovvenzioni per borse individuali MSC finanziano borse a favore dello sviluppo della carriera di ricercatori esperti mediante la mobilità transnazionale. 1
2 CAPO 2 ARTICOLO 2 AZIONE DA ATTUARE ARTICOLO 2 AZIONE DA ATTUARE La sovvenzione è assegnata per l'azione intitolata [inserire titolo dell'azione] [inserire acronimo] ("azione"), come descritto nell'allegato 1. ARTICOLO 3 DURATA E DATA D'INIZIO ARTICOLO 3 DURATA E DATA D'INIZIO DELL'AZIONE DELL'AZIONE La durata dell'azione è di [inserire numero] mesi a partire dal [OPZIONE predefinita: il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della convenzione (cfr. l'articolo 58)] [OPZIONE se necessaria per l'azione: l'effettiva data di inizio notificata dal beneficiario che deve essere entro [inserire numero] mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione] [OPZIONE se necessaria per l'azione: inserire data] 3 ("data d'inizio dell'azione"). ARTICOLO 4 BILANCIO PREVISIONA LE E STORNI 4.1 Bilancio previsionale ARTICOLO 4 BILANCIO PREVISIONA LE E STORNI 4.2 Storni CAPO Bilancio previsionale Il "bilancio previsionale" per l'azione è riportato nell'allegato 2. Esso contiene i costi ammissibili stimati e le tipologie dei costi, ripartiti per beneficiario e per categoria di bilancio (cfr. gli articoli 5 e 6). MSC borse individuali: 4.2 Storni Non applicabile ARTICOLO 5 IMPORTO DELLA SOVVENZIONE, FORMA DELLA SOVVENZIONE, TASSI DI RIMBORSO E TIPOLOGIE DEI COSTI 5.2 Forma della sovvenzione, tasso di rimborso e tipologia di costi La sovvenzione rimborsa il 100% dei costi ammissibili dell'azione (cfr. l'articolo 6) ("rimborso dei costi ammissibili della sovvenzione") (cfr. l'allegato 2). I costi ammissibili stimati dell'azione sono pari a [inserire importo (inserire importo in lettere)] EUR. I costi ammissibili (cfr. l'articolo 6) devono essere dichiarati secondo le 3 Il testo in corsivo indica le opzioni della convenzione di sovvenzione tipo applicabili alla presente convenzione. 2
3 5.2 Forma della sovvenzione, tassi di rimborso e tipologie dei costi 5.3 Importo definitivo della sovvenzione Calcolo seguenti tipologie ("tipologie dei costi"): (a) (b) per i costi del ricercatore assunto (indennità di soggiorno e di mobilità e assegno familiare): sulla base dell'importo o degli importi per unità calcolati di cui all'allegato 2 ("costi unitari") e per i costi istituzionali (costi di ricerca, di formazione e di collegamento in rete, costi di gestione e costi indiretti): sulla base dell'importo per unità di cui all'allegato 2 (costi unitari). 5.3 Importo definitivo della sovvenzione Calcolo L'"importo definitivo della sovvenzione" dipende dalla misura in cui l'azione viene effettivamente attuata in conformità ai termini e alle condizioni della convenzione. Tale importo è calcolato dall'agenzia al momento del pagamento del saldo (cfr. l'articolo 21.4) secondo le seguenti fasi: Fase 1 Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili Fase 2 Limite all'importo massimo della sovvenzione Fase 3 Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi Fase 1 Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili Il tasso di rimborso (cfr. l'articolo 5.2) viene applicato ai costi ammissibili (costi unitari; cfr. l'articolo 6) dichiarati dal beneficiario e approvati dall'agenzia (cfr. l'articolo 21) Fase 2 Limite all'importo massimo della sovvenzione Se l'importo ottenuto nella fase 1 è superiore all'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 5.1, esso è limitato a quest'ultimo importo Fase 3 Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi Importo ridotto della sovvenzione Calcolo In caso di riduzione della sovvenzione (cfr. l'articolo 43), l'agenzia calcola l'importo massimo ridotto della sovvenzione detraendo l'importo della riduzione (calcolato in proporzione all'attuazione inadeguata dell'azione o alla gravità della violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 43.2) dall'importo della sovvenzione di cui all'articolo 5.1. L'importo definitivo della sovvenzione è l'importo inferiore tra i seguenti: 3
4 - l'importo ottenuto a seguito delle fasi 1 e 2 o - l'importo ridotto della sovvenzione ottenuto a seguito della fase 3. ARTICOLO 6 - COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI ARTICOLO 6 - COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 6.1 Ammissibilità dei costi - Condizioni generali I costi unitari sono ammissibili ("costi ammissibili") se: (a) sono calcolati secondo le modalità seguenti: {importi per unità di cui all'allegato 2 moltiplicati per il numero di unità effettive}. (b) il numero di unità effettive rispetta le seguenti condizioni: - le unità devono essere effettivamente utilizzate o prodotte nel periodo stabilito all'articolo 3; - le unità devono essere necessarie all'attuazione dell'azione o da essa prodotte, e - il numero delle unità deve essere identificabile e verificabile, in particolare, deve essere suffragato da registri e documentazione (cfr. l'articolo 18). 6.2 Condizioni specifiche di ammissibilità dei costi I costi sono ammissibili se rispettano le condizioni generali (cfr. sopra) e le condizioni specifiche stabilite in appresso per ciascuna delle seguenti due categorie di bilancio: A. I costi del ricercatore assunto (A.1 Indennità di soggiorno, A.2 Indennità di mobilità e A.3 Assegno familiare) sono ammissibili se: (a) il numero di unità dichiarate: (i) (ii) corrisponde al numero effettivo di mesi trascorsi dal ricercatore assunto a svolgere attività di formazione alla ricerca e non supera [24] [OPZIONE per GF: 36] mesi; (b) il ricercatore assunto rispetta le condizioni seguenti: 4
5 (i) (ii) (iii) deve essere assunto dal beneficiario in base a un contratto di lavoro (o di un altro contratto diretto con benefici equivalenti, ivi compresa una copertura previdenziale) o qualora ciò non sia possibile ai sensi della legislazione nazionale sulla base di una borsa a importo fisso- con una copertura previdenziale minima, anche per un periodo di distacco presso un'organizzazione partner; deve essere impiegato a tempo pieno, a meno che l'agenzia non abbia approvato un contratto a tempo parziale per ragioni personali o familiari (cfr. l'articolo 55), e deve lavorare unicamente per l'azione. (c) I costi sono stati interamente sostenuti a beneficio del ricercatore assunto. Questa condizione è soddisfatta se: {{{ i costi totali di retribuzione (salari, contributi di previdenza sociale, tasse e altri costi compresi nella retribuzione nell'ambito del contratto di lavoro o di un altro contratto diretto) o i costi totali della borsa a importo fisso per il ricercatore nel corso dell'azione più i costi totali di mobilità (mobilio, trasferimento e spese di viaggio, e se sono dovuti ai sensi della legislazione nazionale, tasse, diritti e contributi di previdenza sociale) per il ricercatore nel corso dell'azione } più le spese familiari totali per il ricercatore nel corso dell'azione} diviso per numero di unità effettive} è uguale o superiore all'importo seguente: {{importo per costo unitario di cui all'allegato 2 come indennità di soggiorno più importo per costo unitario di cui all'allegato 2 come indennità di mobilità} più se del caso, importo per costo unitario di cui all'allegato 2 come assegno familiare}. 5
6 B. I costi istituzionali (B.1 Costi di ricerca, formazione e collegamento in rete e B.2 Costi di gestione e costi indiretti) sono ammissibili se i costi del ricercatore assunto (indennità di soggiorno, indennità di mobilità, assegno familiare vedi sopra) sono ammissibili. 6.3 Costi non ammissibili I "costi non ammissibili" sono: (a) i costi che non rispettano le condizioni di cui sopra (articolo 6.1), in particolare i costi sostenuti durante la sospensione dell'attuazione dell'azione (cfr. articolo 49); (b) i costi rimborsati nell'ambito di un'altra sovvenzione UE o Euratom (comprese le sovvenzioni concesse da uno Stato membro e finanziate dal bilancio UE o Euratom e le sovvenzioni erogate da organismi diversi dall'agenzia con la finalità di dare esecuzione al bilancio UE o Euratom); in particolare, i costi di gestione e i costi indiretti, se il beneficiario riceve già una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio UE o Euratom nello stesso periodo. [(c) OPZIONE per categorie di costi esplicitamente escluse dal programma di lavoro: [inserire il nome della categoria di costo]]. 6.4 Conseguenze della dichiarazione di costi non ammissibili I costi dichiarati che non sono ammissibili saranno respinti (cfr. l'articolo 42). Ciò può anche comportare una delle altre misure descritte al capo 6. CAPO 4 ARTICOLO 8 RISORSE OCCORRENTI PER ATTUARE L'AZIONE ARTICOLO 9 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI MSC borse individuali: ARTICOLO 8 RISORSE OCCORRENTI PER ATTUARE L'AZIONE TERZI COINVOLTI NELL'AZIONE Non applicabile MSC borse individuali: ARTICOLO 9 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI BENEFICIARI CHE NON RICEVONO FINANZIAMENTI UE Non applicabile 6
7 BENEFICIARI CHE NON RICEVONO FINANZIA- MENTI UE ARTICOLO 10 ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI ARTICOLO 11 UTILIZZO DI CONTRIBUTI IN NATURA FORNITI DA TERZI A TITOLO ONEROSO ARTICOLO 12 UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN NATURA VERSATI DA TERZI A TITOLO GRATUITO ARTICOLO 13 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI SUBCONTRA- ENTI ARTICOLO 14 ESECUZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI MSC borse individuali: ARTICOLO 10 ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI Non applicabile MSC borse individuali: ARTICOLO 11 UTILIZZO DI CONTRIBUTI IN NATURA FORNITI DA TERZI A TITOLO ONEROSO Non applicabile MSC borse individuali: ARTICOLO 12 UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN NATURA VERSATI DA TERZI A TITOLO GRATUITO Non applicabile MSC borse individuali: ARTICOLO 13 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI SUBCONTRAENTI Non applicabile MSC borse individuali: ARTICOLO 14 ESECUZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI TERZI COLLEGATI Non applicabile 7
8 TERZI COLLEGATI ARTICOLO 15 SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI MSC borse individuali: ARTICOLO 15 SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI Non applicabile ARTICOLO 16 FORNITURA DELL'ACCES- SO TRANSNA- ZIONALE O VIRTUALE A INFRASTRUT- TURE DI RICERCA ARTICOLO 18 TENUTA DI REGISTRI DOCUMEN- TAZIONE GIUSTIFICA- TIVA Registri e documentazion e di altro tipo a sostegno dei costi dichiarati ARTICOLO 20 RELAZIONI RICHIESTE DI PAGAMENTO 20.3 Relazione Richiesta di pagamento del saldo MSC borse individuali: ARTICOLO 16 FORNITURA DELL'ACCESSO TRANSNAZIONALE O VIRTUALE A INFRASTRUTTURE DI RICERCA Non applicabile Registri e documentazione di altro tipo a sostegno dei costi dichiarati Il beneficiario deve tenere registri adeguati e altra documentazione giustificativa che attestino che il numero di unità dichiarate e i costi del ricercatore assunto (indennità di soggiorno, indennità di mobilità e assegno familiare) sono stati interamente sostenuti a beneficio del ricercatore. [Opzione per l'azione con un PR: 20.3 Relazione Richiesta di pagamento del saldo Il beneficiario deve trasmettere all'agenzia una relazione entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento. La relazione deve contenere quanto segue: (a) una panoramica dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dell'azione, compresi le pietre miliari e i risultati individuati nell'allegato 1. Tale relazione deve contenere spiegazioni atte a giustificare le differenze tra il lavoro che avrebbe dovuto essere svolto in conformità dell'allegato 1 e quello effettivamente svolto. 8
9 La relazione deve inoltre illustrare la valorizzazione e la diffusione dei risultati. (b) una sintesi che sarà pubblicata dall'agenzia; (c) le risposte al "questionario" riguardanti questioni connesse all'attuazione dell'azione e all'impatto economico e sociale, in particolare nel contesto degli indicatori chiave di prestazione di Orizzonte 2020 e dei requisiti di monitoraggio di Orizzonte 2020; (d) un "rendiconto finanziario" (cfr. l'allegato 4) contenente la richiesta di pagamento del saldo. Il rendiconto finanziario deve riportare in dettaglio i costi ammissibili (cfr. l'articolo 6) per ogni categoria di bilancio (cfr. l'allegato 2). Il beneficiario deve dichiarare tutti i costi ammissibili, anche se superano gli importi indicati nel bilancio previsionale (cfr. l'allegato 2). Gli importi non dichiarati nel rendiconto finanziario non sono presi in considerazione dall'agenzia. Il beneficiario deve attestare che: - le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere; - i costi dichiarati sono ammissibili (cfr. l'articolo 6); - i costi possono essere suffragati da adeguati registri e documenti giustificativi (cfr. l'articolo 18), che verranno prodotti su richiesta (cfr. l'articolo 17) o nel contesto di controlli, esami, revisioni contabili e indagini (cfr. l'articolo 22);] [OPZIONE per le azioni con più PR: 20.3 Relazioni periodiche Richieste di pagamenti intermedi Il beneficiario deve presentare una relazione periodica entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di relazione. La relazione periodica deve contenere quanto segue: (a) una "relazione tecnica periodica" contenente: (i) (ii) una spiegazione del lavoro svolto dal beneficiario; una panoramica dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dell'azione, compresi le pietre miliari e i risultati individuati nell'allegato 1. 9
10 Tale relazione deve contenere spiegazioni atte a giustificare le differenze tra il lavoro che avrebbe dovuto essere svolto in conformità dell'allegato 1 e quello effettivamente svolto. La relazione deve inoltre indicare la valorizzazione e la diffusione dei risultati e se richiesto nell'allegato 1 un aggiornamento di un "piano per la valorizzazione e la diffusione dei risultati"; (iii) (iv) una sintesi che sarà pubblicata dall'agenzia; le risposte al "questionario" riguardanti questioni connesse all'attuazione dell'azione e all'impatto economico e sociale, in particolare nel contesto degli indicatori chiave di prestazione di Orizzonte 2020 e dei requisiti di monitoraggio di Orizzonte 2020; (b) una "relazione finanziaria periodica" contenente: (i) un "rendiconto finanziario" (cfr. l'allegato 4) presentato dal beneficiario per il periodo di riferimento in questione e contenente la richiesta di pagamento intermedio. Il rendiconto finanziario deve riportare in dettaglio i costi ammissibili (cfr. l'articolo 6) per ogni categoria di bilancio (cfr. l'allegato 2). Il beneficiario deve dichiarare tutti i costi ammissibili, anche se superano gli importi indicati nel bilancio previsionale (cfr. l'allegato 2). Gli importi non dichiarati nel rendiconto finanziario non verranno presi in considerazione dall'agenzia. In caso di mancata presentazione di un rendiconto finanziario per un periodo di riferimento, questo può essere inserito nella relazione finanziaria periodica del periodo di relazione successivo. Il beneficiario deve attestare che: - le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere; - i costi dichiarati sono ammissibili (cfr. l'articolo 6); - i costi possono essere suffragati da adeguati registri e documenti giustificativi (cfr. l'articolo 18), che verranno prodotti su richiesta (cfr. l'articolo 17) o nel contesto di controlli, esami, revisioni contabili e indagini (cfr. l'articolo 22);] 10
11 20.4 Relazione finale - Richiesta di pagamento del saldo [Opzione per l'azione con un PR: Non applicabile] [OPZIONE per le azioni con più PR: 20.4 Relazione finale - Richiesta di pagamento del saldo Oltre alla relazione periodica per l'ultimo periodo di riferimento, il beneficiario deve presentare la relazione finale entro 60 giorni dal termine dell'ultimo periodo di riferimento. La relazione finale deve contenere quanto segue: (a) una "relazione tecnica finale" recante una sintesi a scopo di pubblicazione contenente: i) una panoramica dei risultati e della loro valorizzazione e diffusione; ii) le conclusioni relative all'azione, e iii) l'impatto socioeconomico dell'azione; (b) una "relazione finanziaria definitiva" contenente: un "rendiconto finanziario sintetico definitivo" (cfr. l'allegato 4), creato automaticamente dal sistema di scambio elettronico, che consolida i rendiconti finanziari per tutti i periodi di riferimento, compresa la richiesta di pagamento del saldo.] 20.5 Informazioni sulla spesa cumulata sostenuta 20.6 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro 20.5 Informazioni sulla spesa cumulata sostenuta Non applicabile 20.6 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro La valuta dei rendiconti finanziari deve essere espressa in euro Pagamenti intermedi Importo Calcolo 21.3 Pagamenti intermedi Importo Calcolo [Opzione per l'azione con un PR: Non applicabile] [OPZIONE per le azioni con più PR: I pagamenti intermedi rimborsano i costi ammissibili sostenuti per l'attuazione dell'azione nel corso dei periodi 11
12 di riferimento corrispondenti. L'Agenzia versa al beneficiario l'importo dovuto a titolo di pagamento intermedio entro 90 giorni dal ricevimento della relazione periodica (cfr. l'articolo 20.3), salvo applicazione degli articoli 47 o 48. Il pagamento è subordinato all'approvazione della relazione periodica. La sua approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, dell'autenticità, della completezza e dell'esattezza del suo contenuto. L'importo dovuto a titolo di pagamento intermedio è calcolato dall'agenzia secondo le fasi riportate in appresso: Fase 1 Applicazione dei tassi di rimborso Fase 2 Limite del 90% all'importo massimo della sovvenzione Fase 1 Applicazione dei tassi di rimborso Il tasso o i tassi di rimborso (cfr. l'articolo 5.2) vengono applicati ai costi ammissibili (costi effettivi, costi unitari e costi a tasso fisso; cfr. l'articolo 6) dichiarati dal beneficiario (cfr. l'articolo 20), e approvati dall'agenzia (cfr. sopra) per il periodo di riferimento in esame Fase 2 Limite del 90% dell'importo massimo della sovvenzione L'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non deve superare il 90% dell'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 5.1. L'importo massimo per il pagamento intermedio è calcolato come segue: {90% dell'importo massimo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.1) meno {prefinanziamento e pagamenti intermedi precedenti}}.] 21.4 Pagamento del saldo Importo Calcolo Sblocco dell'importo impegnato per il Fondo di garanzia 21.4 Pagamento del saldo Importo Calcolo Sblocco dell'importo impegnato per il Fondo di garanzia Il pagamento del saldo rimborsa la parte restante dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per l'attuazione dell'azione. Se l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all'importo definitivo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.3), il pagamento del saldo assume la forma di un recupero (cfr. l'articolo 44). Se l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è inferiore all'importo 12
13 finale della sovvenzione, l'agenzia provvede al saldo entro 90 giorni dal ricevimento della [OPZIONE per le azioni con un PR: relazione] [OPZIONE per le azioni con più PR: relazione finale] (cfr. l'articolo 20.4), a meno che non si applichino gli articoli 47 o 48. Il pagamento è subordinato all'approvazione della [OPZIONE per le azioni con un PR: relazione] [OPZIONE per le azioni con più PR: relazione finale] La sua approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, dell'autenticità, della completezza e dell'esattezza del suo contenuto. L'importo dovuto a titolo di saldo è calcolato dall'agenzia detraendo l'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi (eventuali) già effettuati dall'importo definitivo della sovvenzione calcolato conformemente all'articolo 5.3: {importo definitivo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.3) meno {prefinanziamento e pagamenti intermedi (eventuali) effettuati}}. Al pagamento del saldo, l'importo trattenuto per il Fondo di garanzia (cfr. sopra) viene sbloccato e: - se il saldo è positivo: l'importo sbloccato viene liquidato per intero al beneficiario insieme all'importo dovuto a titolo di saldo; - se il saldo è negativo (pagamento del saldo che assume la forma di recupero): viene detratto dall'importo sbloccato (cfr. l'articolo ). Se l'importo risultante: - è positivo, viene versato al beneficiario - è negativo, viene recuperato. L'importo da pagare può tuttavia essere detratto senza il consenso del beneficiario da qualsiasi altro importo dovuto dal beneficiario alla [Agenzia, alla] Commissione o un'[altra] agenzia esecutiva (dal bilancio UE o Euratom), fino al contributo massimo dell'ue indicato, per quel beneficiario, nel bilancio previsionale (cfr. l'allegato 2) Comunicazione degli importi dovuti 21.5 Comunicazione degli importi dovuti Quando effettua pagamenti, l'agenzia comunica ufficialmente al beneficiario principale l'importo dovuto [OPZIONE per le azioni con più PR: specificando se si tratta di un pagamento intermedio o del pagamento del saldo]. 13
14 Per il pagamento del saldo, la notifica indicherà anche l'importo definitivo della sovvenzione. In caso di riduzione della sovvenzione o recupero degli importi indebitamente versati, la notifica sarà preceduta dalla procedura in contraddittorio di cui agli articoli 43 e 44. ARTICOLO 25 DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI 25.5 Diritti di accesso del ricercatore ARTICOLO 27 TUTELA DEI RISULTATI VISIBILITÀ DEI FINANZIA- MENTI UE 25.5 Diritti di accesso del ricercatore Il beneficiario deve concedere a titolo gratuito al ricercatore assunto l'accesso alle conoscenze preesistenti per le sue attività di formazione alla ricerca nell'ambito dell'azione Informazioni sui finanziamenti UE Le domande di tutela dei risultati (comprese le domande di brevetto) depositate dal o per conto del beneficiario devono a meno che [la Commissione] [l'agenzia] non imponga o concordi disposizioni diverse o a meno che non sia possibile contenere la seguente dichiarazione: 27.3 Visibilità del finanziamento dell'unione nelle domande di brevetto ARTICOLO 28 VALORIZZA- ZIONE DEI RISULTATI 28.2 Risultati che potrebbero contribuire alla definizione di norme europee o internazionali Informazioni sui finanziamenti UE "Il progetto che ha portato alla presente domanda ha beneficiato di finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'unione europea in virtù della convenzione di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie n. [numero]" Risultati che potrebbero contribuire alla definizione di norme europee o internazionali Informazioni sui finanziamenti UE [OPZIONE per i risultati che potrebbero contribuire alla definizione di norme: Se è ragionevole prevedere che i risultati contribuiscano alla definizione di norme europee o internazionali, il beneficiario deve fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3, informarne l'agenzia.] Se i risultati sono integrati in una norma, il beneficiario deve a meno che l'agenzia non imponga o concordi disposizioni diverse o a meno che non sia possibile chiedere all'organismo di normalizzazione di includere la seguente dichiarazione nella (informazione riguardante la) norma: "I risultati integrati nella presente norma hanno beneficiato di finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'unione europea in virtù della convenzione di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie n. [numero]". 14
15 [OPZIONE: Non applicabile] ARTICOLO 29 DIFFUSIONE DEI RISULTATI LIBERO ACCESSO VISIBILITÀ DEI FINANZIA- MENTI UE 29.2 Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche 29.2 Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche Il beneficiario deve garantire il libero accesso (accesso online gratuito per qualsiasi utilizzatore) a tutte le pubblicazioni scientifiche sottoposte a un esame inter partes relative ai suoi risultati. In particolare, deve: (a) senza indugio e al più tardi alla pubblicazione, depositare in un archivio riservato alle pubblicazioni scientifiche una copia in formato elettronico accessibile mediante lettura ottica della versione pubblicata o il manoscritto sottoposto a un esame inter partes accettato ai fini della pubblicazione; Inoltre, il beneficiario deve provvedere a depositare allo stesso tempo i dati di ricerca necessari per convalidare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate. (b) Garantire il libero accesso alla pubblicazione depositata tramite l'archivio al più tardi: (i) alla pubblicazione, se una versione elettronica è messa gratuitamente a disposizione dall'editore, o (ii) entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni nel campo delle scienze umane e sociali) in altri casi. (c) Garantire l'accesso aperto tramite l'archivio ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata. I metadati bibliografici devono essere presentati in un formato standard e includere quanto segue: - i termini "Azioni Marie Skłodowska-Curie"; - il titolo e l'acronimo del progetto e il numero della sovvenzione; - la data di pubblicazione, e la durata del periodo di embargo, se applicabile, e - un identificatore persistente. 15
16 29.4 Informazioni sui finanziamenti UE Obbligo e diritto di utilizzare il simbolo dell'ue 29.4 Informazioni sui finanziamenti UE Obbligo e diritto di utilizzare il simbolo dell'ue Salvo se diversamente concordato o richiesto da l'agenzia o a meno che non sia fattibile, un'eventuale diffusione dei risultati (in qualsiasi forma, anche elettronica) deve: (a) esporre il simbolo dell'ue e (b) contenere il testo seguente: "Questo progetto ha beneficiato di finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'unione europea in virtù della convenzione di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie n. [numero]". Quando è esposto insieme a un altro logo, dev'essere dato opportuno rilievo al simbolo dell'ue. Ai fini degli obblighi ai sensi del presente articolo, il beneficiario può utilizzare il simbolo dell'ue senza previa approvazione dell'agenzia. Questo, tuttavia, non gli dà il diritto di uso esclusivo. Il beneficiario non si appropria del simbolo dell'ue o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né mediante altri mezzi. ARTICOLO 29 DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI Disposizione aggiunta per MSC borse individuali: ARTICOLO 30 Disposizione aggiunta per MSC borse individuali: TRASFERI- MENTO E 30.2 Concessione di licenze CONCESSIONE DI LICENZE Il beneficiario può concedere licenze sui suoi risultati (o comunque SUI conferire il diritto al loro sfruttamento), se RISULTATI (a) ciò non osta ai diritti di accesso di cui all'articolo 31 e 30.2 Concessione di licenze (b) non applicabile. non modifica gli obblighi di diffusione di cui all'articolo 29 o gli obblighi in termini di sicurezza di cui all'articolo 37, i quali continuano a essere applicabili. 16
17 ARTICOLO 30 TRASFERI- MENTO E CONCESSIONE DI LICENZE SUI RISULTATI 30.3 Diritto dell'agenzia di sollevare obiezioni in merito ai trasferimenti o alla concessione di licenze Disposizione aggiunta per MSC borse individuali: 30.3 Diritto dell'agenzia di sollevare obiezioni in merito ai trasferimenti o alla concessione di licenze [OPZIONE per le sovvenzioni UE: L'Agenzia può fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 sollevare obiezioni in merito a un trasferimento di proprietà o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se: (a) si tratta di un terzo stabilito in un paese non UE non associato a Orizzonte 2020 e (b) l'agenzia ritiene che il trasferimento o la concessione di una licenza non sia compatibile con gli interessi dell'ue in materia di competitività o non sia coerente con i principi etici e i requisiti di sicurezza. Il beneficiario che intenda trasferire la proprietà o concedere una licenza esclusiva deve darne notifica ufficiale all'agenzia prima che avvenga il trasferimento o la concessione della licenza in questione e: - individuare i risultati specifici di cui trattasi; - descrivere dettagliatamente il nuovo proprietario o licenziatario o lo sfruttamento previsto o potenziale dei risultati, e - includere una valutazione circostanziata del probabile impatto del trasferimento o della licenza sulla competitività dell'ue e sulla sua coerenza con i principi etici e requisiti di sicurezza. L'Agenzia può richiedere ulteriori informazioni. Se l'agenzia decide di opporsi a un trasferimento o una licenza esclusiva, lo notifica ufficialmente al beneficiario interessato entro 60 giorni dalla ricezione della notifica (o qualsiasi ulteriore informazione richiesta). Nessun trasferimento o nessuna licenza può aver luogo nei seguenti casi: - in attesa della decisione dell'agenzia, entro il termine sopra indicato; - se l'agenzia solleva obiezioni; - fino al soddisfacimento delle condizioni, se l'obiezione dell'agenzia stabilisce delle condizioni. ] [OPZIONE: Non applicabile] 17
18 ARTICOLO 31 DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI 31.5 Diritti di accesso per istituzioni, organi e organismi e Stati membri dell'ue 31.5 Diritti di accesso per istituzioni, organi e organismi e Stati membri dell'ue ARTICOLO 31 DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI 31.6 Diritti di accesso del ricercatore ARTICOLO 32 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE E DI LAVORO PER IL RICERCATORE ASSUNTO Il beneficiario deve dare accesso ai suoi risultati a titolo gratuito a istituzioni, organi e organismi dell'ue, per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'ue. Tali diritti di accesso si limitano a un uso non commerciale e non competitivo. Ciò non incide sul diritto di utilizzare qualsiasi materiale, documento o informazione del beneficiario per le attività di comunicazione e pubblicizzazione (cfr. l'articolo 38.2) Diritti di accesso del ricercatore Il beneficiario deve concedere a titolo gratuito al ricercatore assunto l'accesso alle conoscenze preesistenti per le sue attività di formazione alla ricerca nell'ambito dell'azione. ARTICOLO 32 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE E DI LAVORO PER IL RICERCATORE ASSUNTO 32.1 Obblighi nei confronti del ricercatore assunto Il beneficiario deve rispettare le condizioni di assunzione e di lavoro seguenti per il ricercatore assunto nell'ambito dell'azione: (a) adotta tutte le misure necessarie per attuare i principi enunciati nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori 4 e accertarsi che i ricercatori ne siano a conoscenza; (b) garantisce ai ricercatori, ovunque svolgano le attività di ricerca, gli stessi livelli di sicurezza e salute sul lavoro di cui godono i ricercatori locali che ricoprono una posizione analoga; (c) garantisce che il contratto di lavoro, un altro contratto diretto o la borsa a -importo- fisso (cfr. allegato 6) specifichino: (i) il nome del supervisore delle attività di formazione alla ricerca di cui all'allegato 1; 4 Raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell 11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l assunzione dei ricercatori (GU L 75 del , pag. 67). 18
19 (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) la data di inizio e la durata delle attività di formazione alla ricerca nell'ambito dell'azione; la retribuzione mensile per la ricerca nell'ambito della presente convenzione (in euro e, se del caso, nella valuta in cui viene versata la retribuzione); l'obbligo per il ricercatore di lavorare esclusivamente per l'azione; l'obbligo per il ricercatore di non percepire, per le attività svolte nell'ambito dell'azione, altre entrate oltre a quelle ricevute dal beneficiario (o qualsiasi altro organismo di cui all'allegato 1); l'obbligo per il ricercatore di informare immediatamente il beneficiario circa eventi o circostanze che possono incidere sulla convenzione (cfr. l'articolo 17); le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale tra il beneficiario e il ricercatore nel corso dell'attuazione dell'azione e successivamente; l'obbligo per il ricercatore di tutelare la riservatezza (cfr. l'articolo 36); l'obbligo per il ricercatore di garantire visibilità al finanziamento dell'ue nelle comunicazioni o nelle pubblicazioni e nelle richieste di protezione dei risultati (cfr. gli articoli 27, 28, 29 e 38); [OPZIONE per GF: l'obbligo per il ricercatore di trascorrere un periodo obbligatorio di reinsediamento di 12 mesi presso il beneficiario;] (d) assiste il ricercatore nelle procedure amministrative ai fini dell'assunzione; (e) informa il ricercatore circa: - la descrizione, le condizioni, l'ubicazione e il calendario per l'attuazione delle attività di formazione alla ricerca nell'ambito dell'azione e il nome del supervisore; - i diritti e gli obblighi del beneficiario nei confronti del ricercatore nell'ambito della presente convenzione; - l'obbligo per il ricercatore di completare e inviare al termine delle attività di formazione alla ricerca il questionario di 19
20 valutazione e due anni dopo il questionario di follow-up fornito dall'agenzia; (f) si accerta che il ricercatore non riceva per le attività svolte nell'ambito dell'azione, altre entrate oltre a quelle ricevute dal beneficiario (o qualsiasi altro organismo di cui all'allegato 1); (g) ospita il ricercatore nei suoi locali e offre la formazione e i mezzi necessari per l'attuazione dell'azione; (h) garantisce che il ricercatore sia adeguatamente seguito dal supervisore; (i) garantisce che all'inizio delle attività di formazione alla ricerca venga predisposto, in collaborazione con il supervisore, un piano di sviluppo della carriera; (j) sostiene il distacco del ricercatore in uno Stato membro o Stato associato come indicato all'allegato 1: - per le azioni di durata massima di 18 mesi: per un massimo di tre mesi o - per le azioni di durata superiore a 18 mesi: per un massimo di sei mesi; (k) [OPZIONE per GF: sostenere il rientro del ricercatore affinché svolga un periodo obbligatorio di ritorno di 12 mesi nella sede del beneficiario.] 32.2 Conseguenze dell'inosservanza Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43). Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6. ARTICOLO 36 RISERVA- TEZZA 36.1 Obbligo generale di mantenere la riservatezza 36.1 Obbligo generale di mantenere la riservatezza Durante l'attuazione dell'azione e per quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3, le parti devono mantenere la riservatezza dei dati, documenti o altro materiale (in qualunque forma) considerati riservati al momento della comunicazione ("informazioni riservate"). Su richiesta del beneficiario, l'agenzia può accettare di mantenere tali informazioni riservate per un ulteriore periodo, trascorsi i quattro anni iniziali. 20
21 Se l'informazione è stata identificata come riservata solo oralmente, la sua natura riservata deve essere confermata per iscritto dalla persona che l'ha comunicata entro 15 giorni dalla sua divulgazione. Salvo diverso accordo tra le parti, queste possono utilizzare le informazioni riservate solo per attuare la convenzione. Il beneficiario può rivelare informazioni riservate al suo personale o a un'organizzazione partner soltanto se questi ultimi: (a) devono essere a conoscenza delle informazioni ai fini dell'esecuzione della convenzione e (b) sono vincolati da un obbligo di riservatezza. Ciò non modifica gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37 i quali continuano a essere applicabili. L'Agenzia può divulgare informazioni riservate al suo personale, alle altre istituzioni e organismi dell'ue o a terzi, se: (a) ciò è necessario ai fini dell'attuazione della convenzione e della tutela degli interessi finanziari dell'ue e (b) i destinatari delle informazioni sono vincolati da un obbligo di riservatezza. Alle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n.1290/ che stabilisce le regole di partecipazione, la Commissione deve inoltre rendere disponibili le informazioni sui risultati di altre istituzioni, organi o organismi, nonché degli Stati membri o dei paesi associati. Gli obblighi di riservatezza non sono più d'applicazione se: (a) la parte che le ha divulgate decide di sollevare la controparte da tale obbligo; (b) l'informazione era già nota al destinatario o gli viene trasmessa senza obbligo di riservatezza da un terzo che non era vincolato da un simile obbligo; (c) il destinatario dimostra che l'informazione è stata elaborata senza l'uso di informazioni riservate; (d) le informazioni diventano pubblicamente disponibili senza violare alcun obbligo di riservatezza, o 5 Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione ( ) - Orizzonte 2020 (GU L 347 del , pag. 81). 21
22 (e) la divulgazione delle informazioni è imposta dal diritto dell'unione o nazionale. ARTICOLO 37 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 37.1 Risultati che comportano raccomandazio ni in materia di sicurezza 37.1 Risultati che comportano raccomandazioni in materia di sicurezza [OPZIONE se applicabile alla sovvenzione: I "risultati che comportano raccomandazioni in materia di sicurezza" (cfr. allegato 1) possono essere comunicati o divulgati solo nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato 1. Prima di divulgare a terzi (compresi i soggetti collegati) tali risultati, il beneficiario deve informare il coordinatore che deve richiedere l'autorizzazione scritta [della Commissione] [dell'agenzia.] ARTICOLO 38 PROMOZIONE DELL'AZIONE VISIBILITÀ DEI FINANZIA- MENTI UE [OPZIONE: Non applicabile] Obbligo generale di promuovere l'azione e i suoi risultati Il beneficiario deve promuovere l'azione e i suoi risultati, fornendo informazioni rivolte a pubblici diversi (compresi i mezzi di comunicazione e il pubblico generale) in maniera efficace e strategica Obbligo generale di promuovere l'azione e i suoi risultati Informazioni sui finanziamenti UE Obbligo e diritto di utilizzare il simbolo dell'ue Ciò non modifica gli obblighi di diffusione di cui all'articolo 29, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36 o gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37 che continuano a essere applicabili. Prima di impegnarsi in una attività di comunicazione per cui è previsto un impatto mediatico importante, il beneficiario deve informarne l'agenzia (cfr. l'articolo 52) Informazioni sui finanziamenti UE Obbligo e diritto di utilizzare il simbolo dell'ue Salvo se diversamente concordato o richiesto dall'agenzia, o qualora non sia possibile, qualsiasi attività di comunicazione legata all'azione (anche in formato elettronico, attraverso i mezzi di comunicazione sociali, ecc.) e tutte le infrastrutture, le attrezzature e i principali risultati finanziati dalla sovvenzione devono: (a) esporre il simbolo dell'unione europea e (b) contenere il testo seguente: Per le attività di comunicazione: "Questo progetto ha beneficiato di finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'unione europea in virtù della convenzione di sovvenzione Marie 22
23 Skłodowska-Curie n. [numero]". Per le infrastrutture, attrezzature e principali risultati: "Questa [infrastruttura] [attrezzatura] [inserire tipo di risultato] è parte di un progetto che ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'unione europea in virtù della convenzione di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie n. [numero]". Quando è esposto insieme a un altro logo, dev'essere dato opportuno rilievo al simbolo dell'ue. Ai fini dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, il beneficiario può utilizzare il simbolo dell'ue senza previa autorizzazione dell'agenzia. Questo, tuttavia, non gli dà il diritto di uso esclusivo. Il beneficiario non si appropria del simbolo dell'ue o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né mediante altri mezzi. CAPO 5 ARTICOLO 41 RUOLI E RESPONSA- BILITÀ DEL BENEFICIARIO RAPPORTO CON I BENEFICIARI COMPLEMEN- TARI E CON I PARTNER UN'AZIONE COMUNE DI Art Rapporto con i beneficiari complementari Accordo di collaborazione Art Rapporto con i partner di un'azione comune Accordo di coordinamento MSC borse individuali: 41.4 Rapporto con i beneficiari complementari Accordo di collaborazione Non applicabile 41.5 Rapporto con i partner di un'azione comune Accordo di coordinamento Non applicabile 23
24 ARTICOLO 42 RIFIUTO DEI COSTI NON AMMISSIBILI 42.1 Condizioni 42.1 Condizioni L'Agenzia [OPZIONE per azioni con più PR: al momento di effettuare un pagamento intermedio,] al pagamento del saldo o successivamente rifiuta eventuali costi risultati non ammissibili (cfr. l'articolo 6), in particolare a seguito di controlli, esami, revisioni o indagini (cfr. l'articolo 22) Il rifiuto può anche essere basato sull'estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione, alle condizioni di cui all'articolo Effetti 42.3 Effetti Se l'agenzia rifiuta i costi [[OPZIONE per azioni con più PR: al momento di un pagamento intermedio o] del pagamento del saldo, li detrae dal totale dei costi ammissibili dichiarati, per l'azione, nel rendiconto finanziario [periodico o] finale di cui agli articoli 21.3 e 21.4 (cfr. gli articoli 20.3 e 20.4). Procede quindi al calcolo del [pagamento intermedio o] del pagamento del saldo di cui agli articoli 21.3 e [OPZIONE per le azioni con più PR: Se l'agenzia dopo un pagamento intermedio ma prima del pagamento del saldo rifiuta i costi dichiarati in un rendiconto finanziario sintetico periodico, li detrae dal totale dei costi ammissibili dichiarati, per l'azione, nel successivo rendiconto finanziario sintetico periodico o nel rendiconto finanziario sintetico finale. Procede quindi al calcolo del pagamento intermedio o del pagamento del saldo di cui agli articoli 21.3 e 21.4.] ARTICOLO 44 RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITA- MENTE VERSATI Recupero al pagamento del saldo Se l'agenzia rifiuta i costi dopo il pagamento del saldo, detrae l'importo oggetto di rifiuto dal totale dei costi ammissibili dichiarati, nel rendiconto finanziario sintetico [(finale)]. Procede quindi al calcolo dell'importo riveduto della sovvenzione finale di cui all'articolo Recupero al pagamento del saldo Se il pagamento del saldo assume la forma di un recupero (cfr. l'articolo 21.4), l'agenzia trasmette ufficialmente una "lettera di preinformazione" al beneficiario: - in cui lo informa circa la sua intenzione di recuperare l'importo dovuto a titolo di saldo e le relative motivazioni; - precisando che intende detrarre l'importo da recuperare dall'importo trattenuto per il Fondo di garanzia; e 24
25 - lo invita a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. Se nessuna osservazione viene trasmessa o l'agenzia decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute, essa conferma il recupero (unitamente alla notifica degli importi dovuti; cfr. l'articolo 21.5) e: - liquida la differenza tra l'importo da recuperare e l'importo trattenuto per il Fondo di garanzia, se la differenza è positiva o - trasmette ufficialmente al beneficiario una nota di addebito per la differenza tra l'importo da recuperare e l'importo trattenuto per il Fondo di garanzia, se la differenza è negativa. Questa nota specifica anche l'importo da recuperare, i termini e la data di pagamento. Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, l'agenzia recupera l'importo secondo le modalità seguenti: (a) mediante detrazione senza il consenso del beneficiario da eventuali importi dovuti al beneficiario dall'agenzia, dalla Commissione o da un'altra agenzia esecutiva (dal bilancio UE o Euratom). In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'ue, l'agenzia può procedere alla detrazione prima della data di pagamento indicata nella nota di addebito; (b) attingendo al Fondo di garanzia. L'Agenzia o la Commissione trasmettono ufficialmente al beneficiario la nota di addebito per conto del Fondo di garanzia e recupera l'importo: (i) (ii) non applicabile; avviando azioni legali (cfr. l'articolo 57) o adottando un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) e dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento finanziario n. 966/2012. Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo da recuperare (cfr. sopra) sarà maggiorato degli interessi di mora al tasso di cui all'articolo 21.11, dal giorno successivo alla data di pagamento contenuta nella nota di addebito, compresa la data alla quale l'agenzia o la Commissione ricevono il pagamento integrale dell'importo. I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale. 25
26 Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE. ARTICOLO 44 RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITA- MENTE VERSATI Recupero degli importi dopo il pagamento del saldo Recupero degli importi dopo il pagamento del saldo Se l'importo della sovvenzione finale rivista (cfr. l'articolo 5.4) è inferiore all'importo definitivo della sovvenzione, il beneficiario deve rimborsare la differenza all'agenzia. L'Agenzia trasmetterà ufficialmente una lettera di preinformazione al beneficiario: - in cui lo informa circa la sua intenzione di recuperare l'importo dovuto e le relative motivazioni, e - lo invita a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. Se nessuna osservazione viene trasmessa o l'agenzia decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute, essa conferma l'importo da recuperare e notifica al beneficiario una nota di addebito ufficiale. Questa nota specifica anche l'importo da recuperare, i termini e la data di pagamento. Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, l'agenzia recupera l'importo secondo le modalità seguenti: (a) mediante detrazione senza il consenso del beneficiario da eventuali importi dovuti al beneficiario dall'agenzia, dalla Commissione o da un'altra agenzia esecutiva (dal bilancio UE o Euratom). In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'ue, l'agenzia può procedere alla detrazione prima della data di pagamento indicata nella nota di addebito; (b) attingendo al Fondo di garanzia. L'Agenzia o la Commissione trasmettono ufficialmente al beneficiario la nota di addebito per conto del Fondo di garanzia e recupera l'importo: (i) (ii) non applicabile; avviando azioni legali (cfr. l'articolo 57) o adottando un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) e dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento finanziario n. 966/
27 Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo da recuperare (cfr. sopra) sarà maggiorato degli interessi di mora al tasso di cui all'articolo 21.11, dal giorno successivo alla data di pagamento contenuta nella nota di addebito, compresa la data alla quale l'agenzia o la Commissione ricevono il pagamento integrale dell'importo. I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale. Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE. ARTICOLO 47 SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO ARTICOLO 47 SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO 47.1 Condizioni L'Agenzia può in qualsiasi momento sospendere i termini di pagamento (cfr. gli articoli da 21.2 a 21.4), se una domanda di pagamento (cfr. l'articolo 20) non può essere approvata perché: (a) non è conforme alle disposizioni della convenzione (cfr. l'articolo 20); (b) non è stata presentata la relazione, o questa non è completa o sono necessarie ulteriori informazioni, oppure (c) vi sono dubbi circa l'ammissibilità dei costi dichiarati nel rendiconto finanziario, e ulteriori controlli, esami, revisioni o indagini sono necessari Procedura L'Agenzia notifica ufficialmente al beneficiario la sospensione e le relative motivazioni. La sospensione entra in vigore il giorno d'invio della notifica da parte dell'agenzia (cfr. l'articolo 52). Se non sussistono le condizioni per la sospensione dei termini di pagamento, la sospensione è revocata e riprende a decorrere il periodo restante. Se il periodo di sospensione supera due mesi, il beneficiario può chiedere all'agenzia se la sospensione verrà mantenuta. 27
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