Indice DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

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2 Indice SEZIONE A SEZIONE B DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PROCEDIMENTI EDILIZI Titolo I Disposizioni generali Titolo II Titoli abilitativi e procedimenti Titolo III Attuazione degli interventi Titolo IV Verifica delle opere realizzate Titolo V Disposizioni in materia di mutamento di destinazione d'uso Titolo VI Contributo di costruzione Titolo VII Normativa tecnica su aspetti strutturali e requisiti tecnici delle costruzioni Titolo VIII Sanzioni Titolo IX Disposizioni transitorie e finali

3 Indice SEZIONE A DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI... 2 Art. 1 Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia... 2 Art. 2 Definizioni degli interventi edilizi Art. 3 Disciplina del commercio

4 SEZIONE A DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI Art. 1 Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia Ai sensi dell Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia (art. 16, comma 2, lett. c, LR 20/2000), Allegato A, i parametri e gli indici urbanistici vengono come di seguito definiti e caratterizzati sulla base delle consuetudini e delle prassi tecniche operative locali. Parametri e indici urbanistici 1. Superficie territoriale (ST) Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale. 2. Superficie fondiaria (SF) Superficie di una porzione di territorio destinata all uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell intervento. La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria. 3. Densità territoriale (UT) Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale (UT) dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale. UT = Sc / ST 4. Densità fondiaria (UF) Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria. 2

5 La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria (UF) dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria. UF = Sc / SF 5. Ambito Parte di territorio definita dal PSC e/o dal RUE in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione. 6. Comparto Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue. 7. Lotto Porzione di suolo urbano soggetta a intervento edilizio unitario, comprensiva dell edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l unità fondiaria preordinata all edificazione. 8. Unità fondiaria Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica Sono, ad esempio, unità fondiarie: - le unità fondiarie preordinate all edificazione, dette anche lotti liberi o lotti inedificati ; - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; - le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell azienda. 9. Superficie minima di intervento Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l ammissibilità di un intervento urbanistico- edilizio sull area stessa. 10. Potenzialità edificatoria Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico- edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell area dagli strumenti urbanistici. La completa applicazione su di un area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi. 11. Carico urbanistico Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d uso e all entità dell utenza. E' pertanto aumento del carico urbanistico l'aumento dei parametri dimensionali e/o del numero di unità immobiliari; come pure il cambio della destinazione d'uso rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o a quella delle categorie e/o classi catastali, quando ciò 3

6 comporta l'aumento dei fabbisogni, semprechè tale cambio di destinazione riguardi più di 30 mq e/o più del 30% della superficie utile SU dell'unità immobiliare. Oggetti e parametri edilizi 12. Area di sedime Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato. 13. Superficie coperta (Sq) Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. La superficie coperta Sq di un edificio è la proiezione sul piano orizzontale delle strutture perimetrali del suo involucro, compresi i balconi, le pensiline a sbalzo, i cornicioni, gli spioventi e gli altri corpi aggettanti più di m 1, 50 dalle strutture perimetrali. 14. Superficie permeabile (Sp) Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata al 50% oppure con riferimento a specifici valori percentuali definiti in relazione alla certificazione dei materiali impiegati. 15. Rapporto /indice di permeabilità (Ip) Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF) 16. Rapporto di copertura (Q) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale. Superfici 17. Superficie lorda (Sul) Denominata anche superficie utile lorda, è rappresentata dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne. 4

7 18. Superficie utile (Su) Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: le cantine e gli altri locali di servizio poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; le cantine e gli altri locali di servizio che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,50; i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all art. 2, comma 1, della LR 11/1998, cioè se l altezza utile media (Hv) calcolata come al successivo punto 39, è uguale o superiore a m 2,20 e/o il rapporto illuminante è pari o superiore a 1/16. Per gli immobili con destinazione d uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). 19. Superficie accessoria (Sa) Superficie di pavimento degli spazi di un unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d uso dell unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le cantine e gli altri locali di servizio posti al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,50; i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998, cioè se l altezza utile media (Hv) calcolata come al successivo punto 39, è inferiore a m 2,20 e/o il rapporto illuminante è inferiore a 1/16; i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; le autorimesse e i posti auto coperti; 5

8 i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. 20. Superfici escluse dal computo della Su e della Sa Non costituiscono né superficie utile né accessoria: i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; le pensiline con profondità inferiore a m 1,50; le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; i tetti verdi non praticabili; i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; i pergolati a terra; gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; i vani tecnici e gli spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche). 21. Superficie complessiva (Sc) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa). 22. Superficie catastale (Sca) Si veda l Allegato C del DM 138/1998 recante: Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T). 23. Parti comuni / condominiali Spazi catastalmente definiti come parti comuni in quanto a servizio di più unità immobiliari. 24. Superficie di vendita (Sv) Superficie di pavimento dell area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all esposizione delle merci e collegati direttamente all esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l ingresso dei clienti, nonché gli spazi di cassa e avancassa purché non adibiti all esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002 n Area dell insediamento (Ai) Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l area dell insediamento è la superficie di uno spazio all aperto 6

9 comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell area dell insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali. Sagome e volumi 26. Sagoma planivolumetrica Figura solida definita dall intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici. La proiezione sul piano orizzontale della sagoma dell'edificio coincide con la sua superficie coperta Sq. 27. Sagoma Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. 28. Volume totale o lordo (Vt) Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. 29. Volume utile (Vu) Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. Piani 30. Piano di un edificio Spazio delimitato dall estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto. 31. Piano fuori terra Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell area. 7

10 32. Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova a una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; i seminterrati il cui pavimento sia a una quota media uguale o superiore a m - 0,30 rispetto a quella del terreno circostante. 33. Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova a una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0, Sottotetto Spazio compreso tra l intradosso della copertura non piana dell edificio e l estradosso del solaio del piano sottostante. 35. Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. Altezze 36. Altezza dei fronti (Hf) Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell edificio con la più alta delle seguenti quote: - intradosso del solaio sovrastante l ultimo piano che determina Su; - linea d intersezione tra il muro perimetrale e l intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45 ; - linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45 ; 8

11 - sommità del parapetto in muratura piena, avente l altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana; - media delle altezze dei punti più alti sull intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, comignoli e ciminiere, antenne e similari, vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. 37. Altezza dell edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti. 38. Altezza utile (Hu) Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all altezza dell eventuale controsoffitto (altezza utile netta). 39. Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv) Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1, Altezza lorda dei piani Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l ultimo piano dell edificio si misura dal pavimento fino all intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l altezza virtuale. Distanze Criteri di misurazione. La distanza di un edificio da qualunque altro riferimento assunto (altro edificio, confine, strada, ferrovia, ecc.) si misura in ragione della lunghezza del segmento minimo su piano orizzontale congiungente la sagoma planivolumetrica dell'edificio, come definita al punto 26, con tale riferimento. 9

12 Per gli edifici esistenti e per gli interventi di recupero che non comportano modifiche della sagoma i valori da rispettare sono quelli esistenti. Negli interventi di nuova costruzione e solo per le parti modificate negli interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di recupero che comportano modifiche della sagoma, i valori da rispettare sono quelli indicati nelle norme di ambito. Riduzione delle distanze. Le norme sulle misure delle distanze non si applicano per la realizzazione di recinzioni, per le quali sono però da rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. I valori minimi di distanza e di visuale libera, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere ridotti per la costruzione di: a) manufatti tecnologici di pubblica utilità, quali cabine e centraline delle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.; b) manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc.; c) allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi; d) vani ascensore, cavedi tecnologici, canne fumarie e di ventilazione, e simili adeguamenti tecnicamente indispensabili per il raggiungimento di prestazioni richieste da requisiti cogenti del RUE.; e) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche; f) autorimesse al servizio di edifici esistenti alla data di adozione del RUE indispensabili per il soddisfacimento dei minimi standars richiesti, in base alla loro destinazione, dalla Legge 122/1989, purché in tali casi esista accordo scritto con le ragioni confinanti e siano adottate soluzioni consone al decoro urbano; g) volumi tecnici contenenti esclusivamente apparecchiature ed impianti tecnologici; h) costruzioni temporanee; i) portici, solo al piano terra, sia pubblici che privati vincolati con servitù permanente di pubblico passaggio; l) opere di arredo urbano. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse dal Responsabile dello Sportello per l edilizia, in sede di definizione del titolo edilizio abilitativo, restando impregiudicati i diritti dei terzi. 41. Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico (D1) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio con il confine di zona o di ambito urbanistico. Non è richiesto il rispetto della distanza dai confini di zona o di ambito D1: - tra i tessuti prevalentemente residenziali; 10

13 - - tra i tessuti specializzati per attività terziarie, commerciali e ricettive e quelli per attività produttive; tra gli ambiti agricoli. 42. Distanza dai confini di proprietà ( D2) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio con il confine della proprietà. In base ad un accordo con la proprietà confinante, stipulato nelle forme di legge, registrato e trascritto, ed allegato ai documenti del titolo edilizio, è consentito costruire con valori di D2 inferiori a quelli stabiliti nelle norme di ambito. 43. Distanza dal confine stradale e ferroviario Distanza dal confine stradale (D3): Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada. Distanza dal confine ferroviario (D4): Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio con la più vicina rotaia. 44. Distanza tra edifici / Distacco (De) Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. 45. Indice di visuale libera (Vl) Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l altezza dei medesimi fronti. Altre definizioni 46. Volume tecnico Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili. 47. Vuoto tecnico Camera d aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all aerazione e deumidificazione della struttura dell edificio, con altezza non superiore a m 1, Unità immobiliare Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. 11

14 49. Alloggio Unità immobiliare destinata ad abitazione. 50. Unità edilizia (Ue) Unità tipologico- funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L unità edilizia ricomprende l edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. 51. Edificio o fabbricato Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio residenziale s intende l edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per edificio non residenziale s intende l edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture. 52. Edificio unifamiliare/ monofamiliare Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. 53. Pertinenza (spazi di pertinenza) Opera edilizia di modeste dimensioni all interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio o ornamento dell edificio principale già completo e utile di per sé. 54. Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 55. Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto. 56. Loggia /Loggiato Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 57. Lastrico solare Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. 12

15 58. Pensilina Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. 59. Pergolato Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. 60. Portico /porticato Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell edificio. 61. Terrazza Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 62. Tettoia Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. 63. Veranda Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili, e come tale è considerata locale di servizio. 64. Tetto verde Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). 65. Fronte finestrato Si definisce fronte finestrato il prospetto dell'edificio dotato di una o più aperture aventi i requisiti di vedute. 66. Fronti prospicienti Si definiscono prospicienti le parti dei prospetti dei fabbricati che si fronteggiano. Se i fronti sono ciechi o dotati di aperture non aventi le caratteristiche di vedute la distanza minima tra gli edifici (De) è stabilita in m 5, Costruzioni leggere da giardino Si definiscono costruzioni leggere da giardino, e come tali non costituiscono né Su né Sa le costruzioni aventi carattere pertinenziale, cioè al permanente servizio di edifici esistenti, quali 13

16 prefabbricati in legno per deposito attrezzi da giardino, tettoie in legno, serre e manufatti assimilabili. Tali costruzioni devono in ogni caso essere realizzate con materiali idonei e tipologie appropriate al decoro urbano e alle caratteristiche stilistico- architettoniche degli edifici cui si riferiscono e non potranno avere superficie coperta complessiva superiore a 10 mq per lotto e altezza massima superiore a ml. 2,20 e dovranno distare dai confini almeno ml. 1,50 salvo accordo scritto tra le proprietà confinanti. Art. 2 Definizioni degli interventi edilizi 1. Gli interventi edilizi sono articolati e definiti come di seguito riportato, in conformità all allegato alla LR 31/ MANUTENZIONE ORDINARIA (MO) Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 1.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS) Per manutenzionestraordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 1.3 RESTAURO SCIENTIFICO (RS) Per restauro scientifico si intendono gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede: - il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo- organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi,i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; - consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 14

17 - l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; - l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico- sanitari essenziali. 1.4 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RRC) Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 1.5 RIPRISTINO TIPOLOGICO (RT) Per ripristino tipologico si intendono gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede: - il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; - il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; - il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura; 1.6 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE) Per ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonchè la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici. 1.7 NUOVA COSTRUZIONE (NC) Per nuova costruzione si intendono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 15

18 - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6); - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; - la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l'installazione di torri e tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; - gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. 1.8 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RU) Per ristrutturazionurbanistica si intendono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 1.9 DEMOLIZIONE (D) Per demolizione si intendono gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE (RAL) Per recupero e risanamento delle aree libere si intendono gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. 16

19 1.11 SIGNIFICATIVI MOVIMENTI DI TERRA (MT) Per significativi movimenti di terra si intendono i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi alfine di stabilirne la rilevanza. 2. Sulla base delle caratteristiche edilizie e costruttive locali, il presente RUE individua e disciplina inoltre la modalità d intervento di seguito specificate. 2.1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON VINCOLO PARZIALE (RVP) All'intervento di ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (RVP) vengono assoggettate le unità edilizie e gli immobili esistenti con elementi di interesse tipologico - architettonico o storico - ambientale al fine di consentire il recupero sia strutturale che funzionale del tessuto edilizio meno significativo sotto il profilo storico e tipologico, salvaguardando tuttavia gli elementi di interesse ancora presenti (allineamenti stradali tipici di tessuti di antico impianto, particolari costruttivi della tradizione edilizia locale, tipi e manti di copertura originari, recinzioni, modularità e linearità dei prospetti). Il tipo di intervento prevede il recupero, il ripristino o la sostituzione degli elementi significativi dell'impianto edilizio esistente (che andranno opportunamente rilevati e documentati negli elaborati di progetto relativi allo stato di fatto) con possibilità di trasformazioni più radicali per gli elementi strutturali e distributivi di nessun valore fino ad arrivare ad un organismo edilizio anche diverso da quello esistente per quanto riguarda gli schemi distributivi, i prospetti interni, la dotazione di impianti tecnologici e servizi residenziali ma conservando tuttavia i caratteri planovolumetrici dello stato di fatto, i tipi di copertura originari e di valore, la linearità e la modularità dei prospetti di facciata. Nell'intervento di ristrutturazione con vincolo parziale è inoltre prescritta l'eliminazione degli elementi incongrui rispetto al carattere ambientale delle zone storiche (tapparelle e avvolgibili, intonaci sintetici, rivestimenti plastici, materiali e particolari costruttivi incongrui) e l'eliminazione delle superfetazioni precarie anche quando le stesse non siano specificatamente indicate sulle tavole di RUE Quando nell'unità minima d'intervento sono presenti fabbricati rustici e/o di servizio da ristrutturare ovvero quando la dotazione di servizi e annessi residenziali è eccedente rispetto alle esigenze minime degli alloggi, è possibile recuperare ad usi residenziali e/o produttivi compatibili le superfici edificate a condizione che: - sia garantita una dotazione di almeno un posto macchina e di una cantina per alloggio; - siano demolite le superfetazioni precarie; - siano adottate soluzioni distributive e funzionali rispondenti sia alle esigenze di valorizzazione del verde sia alle esigenze di tutela degli elementi tipologici e dei caratteri architettonici significativi. A corredo dei progetti d'intervento dovranno essere presentati: 17

20 - il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto; - la relazione storico - critica; - la relazione illustrativa con la motivazione delle scelte progettuali. 2.2 DEPOSITI A CIELO APERTO (DCA) Sono interventi di deposito a cielo aperto quelli che riguardano spazi aperti destinati al deposito - temporaneo o no - di materiali, manufatti e merci (esclusi rottami, cascami e rifiuti), con finalità di stoccaggio, oppure di esposizione o di vendita, e con esclusione di qualsiasi attività di trasformazione e lavorazione. Tali depositi possono essere collegati ad una specifica attività insediata, oppure no. 2.3 COSTRUZIONI TEMPORANEE (CT) Si definiscono costruzioni temporanee le costruzioni, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano. Le costruzioni temporanee possono essere mantenute in essere per un tempo predeterminato in relazione al loro scopo; trascorso tale periodo debbono essere rimosse, a meno che non vengano rinnovate sul piano amministrativo, oppure regolarizzate con titolo abilitativo espresso come nuove costruzioni, in quanto conformi al RUE. Il termine di durata di cui al comma precedente non si applica alle costruzioni provvisionali di cantiere, che possono essere mantenute in essere per tutta la regolare durata dei lavori. Allo scadere del termine per la rimozione della costruzione temporanea, l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti, ovvero adeguatamente risistemata; ferme restando, ove del caso, le norme relative all'occupazione di suolo pubblico; ove del caso, il ripristino o la risistemazione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria. 2.4 RECINZIONI, PASSI CARRAI E RAMPE (R- PC- R) Recinzioni, passi carrai e rampe carraie, di qualunque tipo, quando riguardano una sede stradale, sono regolati da quanto contenuto nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. L altezza delle recinzioni non deve superare m 1,80, a meno che un'altezza maggiore sia richiesta da specifiche norme di sicurezza. In corrispondenza dell'accesso, le recinzioni devono prevedere gli allestimenti necessari per installare numero civico, campanelli, cassette postali, contatori d'utenza e quant'altro occorra all'allacciamento dell'immobile recintato. In corrispondenza di strade extraurbane di qualunque tipo i passi carrai debbono prevedere l'arretramento dell'accesso di recinzione con i relativi raccordi svasati, in modo da consentire la 18

21 sosta fuori dalla sede stradale di un veicolo del tipo a cui il passo carraio è destinato. In altri tipi di strade urbane, tale arretramento non è richiesto quando sia presente un dispositivo di movimento automatico del cancello. In presenza di rampe d'accesso che immettono su una strada di qualunque tipo, i passi carrai debbono disporre di un tratto piano che consenta la sosta di un veicolo fuori dalla sede stradale. Le stesse rampe d'accesso dovranno avere una pendenza non superiore al 20%. All esterno del territorio urbanizzato, le recinzioni, di norma, si possono realizzare soltanto per delimitare l area di pertinenza dei fabbricati e debbono essere realizzate preferibilmente con siepi eventualmente integrate da rete metallica e senza parti in muratura. Art. 3 Disciplina del commercio 1. Per quanto attiene la disciplina del commercio, il RUE rimanda integralmente alla normativa nazionale e regionale di riferimento, come recepita e articolata nell apposita normativa del Piano Territoriale Comprensoriale di Cordinamento PTCP della Provincia di Reggio Emilia, con particolare riferimento al Titolo III Insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale e disposizioni per la qualificazione della rete di vendita (art delle Norme del PTCP), nonché all Allegato 6_Insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale. 19

22 Indice SEZIONE B PROCEDIMENTI EDILIZI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Art. 1 Disciplina dei procedimenti edilizi... 3 Art. 2 Sportello unico per l'edilizia... 3 Art. 3 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio... 3 Art. 4 Composizione e nomina della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio... 4 Art. 5 Funzionamento e pubblicità della commissione... 4 TITOLO II TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI... 6 Art. 6 Attività edilizia libera... 6 Art. 7 Titoli abilitativi... 7 Art. 8 Soggetti aventi titolo... 7 Art. 9 Ambito di applicazione... 8 Art.10 Interventi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) obbligatoria... 8 Art. 11 Disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)... 9 Art. 12 Controllo sulle opere eseguite con SCIA Art. 13 Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria Art. 14 Disciplina della denuncia di inizio attività Art. 15 Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio attività Art. 16 Interventi soggetti a permesso di costruire Art. 17 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire Art. 18 Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire Art. 19 Permesso di costruire in deroga Art. 20 Valutazione preventiva Art. 21 Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire Art. 22 Richiesta di permesso di costruire documentazione Art. 23 Elaborati grafici di progetto Art. 24 Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo Art. 25 Variazioni minori in corso d'opera Art. 26 Variazioni essenziali Art. 27 Recupero abitativo dei sottotetti Art. 28 Opere pertinenziali Art. 29 Significativi movimenti di terra Art. 30 Apposizione di cartelloni pubblicitari Art. 31 Occupazione di suolo a cielo aperto senza realizzazione di opere edilizie Art. 32 Opere cimiteriali Art. 33 Opere di aziende concessionarie di reti di pubblici servizi Art. 34 Cambi di intestazioni di SCIA, DIA e Permessi di costruire Art. 35 Spese istruttorie Diritti di segreteria TITOLO III ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 36 Comunicazione di inizio dei lavori Art. 37 Cartello di cantiere Art. 38 Vigilanza sulla esecuzione delle opere Art. 39 Conduzione del cantiere e norme da osservare Art. 40 Occupazione del suolo pubblico TITOLO IV VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE Art. 41 Fine dei lavori Art. 42 Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato Art. 43 Certificato di conformità edilizia e agibilità Art. 44 Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità Art. 45 Tolleranza esecutiva nelle misurazioni Art. 46 Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame Art. 47 Vigilanza sulle opere della Regione, delle Province e dei Comuni... 28

23 TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO Art. 48 Mutamenti di destinazione d uso TITOLO VI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Art. 49 Contributo di costruzione Art. 50 Oneri di urbanizzazione Art. 51 Costo di costruzione Art. 52 Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione Art. 53 Convenzione- tipo Art. 54 Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza TITOLO VII NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI STRUTTURALI E REQUISITI TECNICI DELLE COSTRUZIONI Art. 55 Aspetti strutturali e requisiti tecnici TITOLO VIII SANZIONI Art. 57 Interventi abusivi Art. 58 Sanzioni pecuniarie Art. 59 Violazioni alle disposizioni del presente regolamento TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 60 Pareri in materia igienico- sanitaria ed ambientale Art. 61 Autorizzazione paesaggistica Allegato 1 Tabella interventi edilizi

24 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Disciplina dei procedimenti edilizi 1. In coerenza con le disposizioni contenute nella Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 Disciplina generale dell'edilizia, la presente parte del RUE regola gli aspetti relativi ai procedimenti edilizi. 2. Nel disciplinare l'attività edilizia, il RUE dà attuazione ai principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, attraverso l'asseverazione di conformità degli interventi e l'affidamento della responsabilità dell'intero processo ad un'unica struttura comunale; 3. Sono fatte salve le procedure e le modalità di verifica in materia di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come modificato e integrato. Art. 2 Sportello unico per l'edilizia 1. Il Comune, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplina l'attività urbanistica ed edilizia ed affida la responsabilità dei procedimenti di trasformazione del territorio ad un unica struttura definita Sportello unico per l'edilizia che svolge le funzioni di responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio, ai sensi dell art. 2 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n Il Comune, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, fornisce l informazione sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi e sulle procedure amministrative relative. 3. Lo Sportello unico per l edilizia gestisce i procedimenti riguardanti localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento o trasferimento di attività produttive e di prestazione di servizi, anche ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, fatte salve le competenze dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP). Lo Sportello unico per l'edilizia acquisisce tutti i pareri tecnici e gli altri atti di assenso comunque denominati, che non sono allegati alle richieste, fino al provvedimento conclusivo, secondo le modalità organizzative e operative fissate dal Comune. 4. I procedimenti aventi ad oggetto attività edilizie, non di carattere produttivo, vengono presentate allo Sportello unico per l'edilizia che gestisce i relativi procedimenti e l acquisizione di tutti i pareri tecnici e gli altri atti di assenso comunque denominati, che non sono allegati alle richieste, anche di competenza di Enti esterni. Lo Sportello unico per l'edilizia provvede, inoltre, al rilascio degli atti abilitativi di cui sopra, del certificato di conformità edilizia e agibilità e delle altre certificazioni in materia edilizia e ad esercitare la vigilanza sull attività edilizia, assumendo i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati. 5. L Amministrazione comunale assumerà gli atti necessari per consentire lo svolgimento delle funzioni e compiti relativi da parte dello Sportello unico per l'edilizia, adottando i conseguenti provvedimenti organizzativi, stabilendone l organico ed applicandovi i necessari dipendenti. Art. 3 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è organo consultivo del Comune al quale spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico. 2. Per edifici aventi valore storico architettonico si intendono: a) Quelli assoggettati a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 ottobre 1999, n. 490; b) Quelli compresi nei Centri e Nuclei di interesse storico; 3

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