Consiglio di Stato. Adunanza della Sezione Seconda 2007

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1 1 Consiglio di Stato Adunanza della Sezione Seconda ottobre N. Sezione La Sezione Oggetto MINISTERO DEI BENI E LE ATTIVITA CULTURALI Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal Sig. Massimo VANZETTO per l annullamento del provvedimento n. 668 del 14 gennaio 2005 a firma del dirigente dell Area tecnica del Comune di Brentola (VI), con cui viene determinata l applicazione e qualificata la sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, per lavori eseguiti in Via Strada delle Asse. Vista la nota prot. n. BAPS02/10509 del 30 maggio 2007, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici), ha inviato al Consiglio di Stato il ricorso indicato in oggetto; visto il ricorso con i relativi allegati; esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari; FATTO Il ricorrente, proprietario di un abitazione sita in Brendola (VI) in Via Strada delle Asse n. 5, dopo aver realizzato una tettoia in legno della superficie di 17 mq, ha presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria. Con il provvedimento n.

2 del 18 settembre 2004 la Commissione edilizia ha comunicato al Sig. VANZETTO il rilascio di detto permesso, subordinandolo al pagamento di euro , a titolo di sanzione ex art. 167 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42. Tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con altro ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con riferimento al quale il Ministero riferente, nella propria relazione, afferma: non risulta essere pervenuto a suo tempo a questo Ufficio. In seguito, l Amministrazione comunale, con il provvedimento oggetto dell odierno gravame, ha proceduto a rideterminare l ammontare della sanzione pecuniaria in euro DIRITTO Con il ricorso in oggetto il ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame: - Violazione/errata interpretazione dell'art. 167 D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità - contraddittorietà manifesta. Con tale motivo di diritto il Sig. VANZETTO contesta la procedura con cui l Amministrazione comunale ha calcolato (attesa la dichiarata inesistenza del danno) il profitto conseguito mediante la trasgressione, utilizzato quale parametro per la determinazione della sanzione pecuniaria di cui all art. 167 del D.Lgs 42/2004. In particolare, nel concordare con la quantificazione del costo di costruzione in 8.250, il ricorrente si duole dell erronea stima del valore di mercato, pari ad euro 945 al mq, che risulterebbe sproporzionata ed errata per un edificio senza serramenti, non dotati di impianti e munito di una sola lampadina. Il ricorrente procede quindi con un esemplificazione numerica con la quale spiega come, dai calcoli operati dall Ufficio Tecnico, il profitto, riferito all opera allo stato grezzo, sia stato determinato in euro 4.980, mentre, se si fosse considerato il manufatto come ultimato, il profitto sarebbe stato pari ad euro (calcolato detraendo dal valore di mercato intero, pari ad , il costo di costruzione, pari ad euro ). Afferma, pertanto, il Sig. VANZETTO: non è possibile che un'opera non finita al 50% dia un profitto superiore a quella finita (100%). Viene, altresì, lamentata l assoluta carenza di motivazione, quando in un simile contesto, secondo il ricorrente, l Amministrazione comunale avrebbe dovuto produrre una propria perizia di stima.

3 3 Il Ministero riferente, nella propria relazione, si limita a rimandare alle osservazioni fornite dal Comune di Brendola, senza addurre alcuna ulteriore argomentazione. L Amministrazione comunale, dal canto suo, afferma che: - il precedente ricorso straordinario, che il Ministero riferente asserisce di non aver mai ricevuto, è da considerarsi inammissibile in quanto riferito ad un atto endoprocedimentale e non trasmesso a firma del responsabile di provvedimento ; - con riferimento alla lamentata mancanza e comunque riferimento alla perizia di stima, la medesima, presente agli atti dell Ufficio Tecnico, sarebbe stata trattata come un atto interno e quindi non richiamata nell provvedimento di ingiunzione impugnato, anche perché sarebbe stata sufficiente una semplice richiesta di accesso agli atti per rendersene conto. Nel merito, corre l obbligo di evidenziare che l'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, contempla la sanzione pecuniaria da irrogare per gli abusi edilizi commessi in aree con vincolo paesaggistico, in alternativa all'ordine di rimessione in pristino. Tale sanzione è pari alla maggior somma fra il danno ambientale causato dall'intervento sanzionato e il profitto conseguito. L'indennità in questione, per giurisprudenza costante, è dovuta anche in mancanza di un concreto danno ambientale, ed è commisurata, in questo caso, al profitto conseguito (Consiglio di Stato, Sez. II^ n. 48 del 15 maggio 2002, Sez. VI, n. 912 del 21 febbraio 2001). Per quanto riguarda, invece, la determinazione del quantum della sanzione, la giurisprudenza ha chiarito che per la determinazione del profitto è più agevole ricorrere ad elementi oggettivi di valutazione mentre per la determinazione del danno ambientale soccorrono criteri equitativi (Consiglio di Stato, Sez. II^ n. 48 del 15 maggio 2002, Sez. V n del 1 ottobre 1999). In ogni caso, l art. 167 precisa che la somma deve essere determinata previa perizia di stima. Quest ultima dovrà contenere pertanto i predetti elementi oggettivi, che possono essere ad esempio individuati, come nel caso di specie, nel valore di mercato e nel costo di costruzione dell opera, parametri utili per la quantificazione del profitto. Il provvedimento di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria deve, a sua volta, richiamare la suddetta perizia di stima ai sensi dell art. 3 della Legge 241/1990, il quale precisa che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. L Amministrazione avrebbe dovuto, altresì, indicare gli estremi dell atto, al fine di poterlo individuare e di renderlo disponibile per

4 4 l'interessato, fermo restando che la concreta disponibilità è poi rimessa all'attivazione dell'interessato stesso, a mezzo del diritto d'accesso (T.A.R. Lazio, Sez. II, 02 settembre 2005, n. 6537). Nel caso di specie tutto ciò non è avvenuto. La perizia di stima utilizzata dall Ufficio Tecnico per la determinazione della sanzione non solo non è stata acclusa al provvedimento di ingiunzione al pagamento, ma non è stata neanche richiamata nel provvedimento stesso, tanto che il ricorrente ne lamenta l inesistenza. Peraltro verso, mentre il valore di mercato unitario dell opera stimato per euro 945 al mq, risulta proporzionato atteso che per quantificarlo è stata applicata una plausibile riduzione del 30 % al costo unitario (certo) diun abitazione situata nel centro del Comune, non altrettanto può dirsi per il valore di mercato complessivo utilizzato per calcolare il profitto conseguito. Infatti, mentre con riferimento al costo di realizzazione dell intervento è stata applicata una riduzione del 50%, trattandosi di opere allo stato grezzo, per il valore di mercato complessivo è stata, invece, applicata una riduzione del 30 %. La giustificazione addotta dall Ufficio Tecnico sarebbe quella secondo cui l opera sarebbe utilizzabile a pieno come accessorio alla residenza. Tale motivazione risulta del tutto illogica, se si considera che il manufatto, per stessa ammissione dell Amministrazione, si trova allo stato grezzo, e quindi sarebbe tutt altro che utilizzabile. Pertanto, applicando la riduzione del 50 % anche al valore di mercato si perverrebbe ad un ammontare pari ad euro 9.450, da cui discende un profitto pari ad euro Per quanto sopra, si ritiene che il profitto calcolato in euro dall Ufficio Tecnico sia sproporzionato rispetto alla reale consistenza ed allo stato di completamento dell opera abusiva. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere accolto. IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE (Agostino Elefante) L ESTENSORE (Nicolò Pollari) IL SEGRETARIO D ADUNANZA (Elisabetta Argiolas)

5 av 5

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