Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio

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1 Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio ANCL IL RINNOVO DEL CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA

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3 Decorrenza: Il CCNL decorre dal , salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli. Scadenza:

4 Determinazione del minimo contrattuale art. 3 Trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) Anzianità di servizio nell azienda con qualifica di dirigente Fino a 6 anni , , ,00 Superiore a 6 anni compiuti , , ,00

5 Determinazione del minimo contrattuale art. 3 Resta fermo che ai fini del confronto tra il TMCG" e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione: - il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica; - l'importo ex elemento di maggiorazione; - gli aumenti di anzianità; - i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni "ad personam"; nonchè tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati ("management by objective") concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche "una tantum", nonchè dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Nuova, invece, è la previsione per cui esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivo o individuali, a compensi di natura variabile denominati Piani di vendita di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte sul base mensile ai fini del confronto in oggetto verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani di vendita.

6 Determinazione del minimo contrattuale art. 3 Attenzione l adeguamento del TMCG NON ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all esodo nell ambito di risoluzioni consensuali definite prima del con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data.

7 Disciplina transitoria art. 3 In via transitoria e per la vigenza del CCNL continua ad essere corrisposto un importo pari a Euro 129,11 lordo al dirigente in servizio alla data del e che non abbia maturato il numero massimo di 10 scatti di anzianità al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualificai e con effetto dal primo giorno successivo al biennio stesso.

8 Disciplina transitoria art. 3 (segue) A tal fine si considera utile l anzianità di servizio maturata nel corso del 2009 per i dirigenti in servizio al Pertanto, per i dirigenti che hanno maturato un biennio nel corso del 2009, devono essere corrisposti gli arretrati in una unica soluzione unitamente alla prima mensilità utile. Il numero massimo di scatti NON puo mai superare i 10, compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti CCNL. A tal fine, nel cedolino paga si deve evidenziare, in apposita casella, il numero degli aumenti degli scatti maturata da ciascun dirigente.

9 Disciplina transitoria art. 3 (segue) NON ASSORBIBILITA GLI IMPORTI SPETTANTI A TITOLO DI AUMENTO DI ANZIANITA, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO SPECIFICA NATURA, POSSONO ESSERE ASSORBITI DA AUMENTO ECONOMICI STRUTTURALI RICONOSCIUTI AL DIRIGENTE IN SEDE AZIENDALE A PARTIRE DALL

10 Disciplina transitoria art. 3 (segue) RIASSUMENDO: - MATURAZIONE DELLO SCATTO DI ANZIANITA SOLO SE IL DIRIGENTE E IN FORZA NEL NUMERO MAX SCATTI: 10 - ASSORBIMENTO POSSIBILE SOLO SU AUMENTI STRUTTURALI CONCESSI DA PER SCATTI MATURATI DA TALE DATA - SE NON E POSSIBILE L ASSORBIMENTO, SI DEVONO PAGARE GLI ARRETRATI PER GLI SCATTI MATURATI DA

11 Management by objective (MBO) art. 4 (nuovo) Compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati Informazione, di norma a carattere annuale, alle RSA circa i criteri e le modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti adottati. Le parti sociali hanno predisposto, in allegato al rinnovo, tre modelli alternativi di MBO che le aziende possono utilizzare qualora le stesse non vi avessero gia provveduto autonomamente.

12 Trasferte e missioni art. 10 Si conferma che oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili. A decorrere dal 1 gennaio 2010, detto importo sara pari a Euro 80,00. A decorrere dal 1 gennaio 2012, detto importo sara pari a Euro 85,00.

13 Copertura assicurativa art. 12 Resta confermato che l'azienda stipuli, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari, a. quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge: i. euro ,80: dal 1/7/2005 ii. euro ,22: dall 1/7/2007 iii. euro , 00: dall b. quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge i. euro ,92: dall 1/7/2005 ii. euro ,91: dall 1/7/2007 iii. euro , 00: dall

14 Copertura assicurativa art. 12 Resta fermo che il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di euro 150,00 annui [e non piu euro ] che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento.

15 Indennita supplementare art. 19 Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, dispone contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra: - un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso; - un massimo, pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso. Il rinnovo dispone che l importo massimo sara così riformulato: 21 mesi, con decorrenza mesi, con decorrenza

16 Indennita supplementare art. 19 (segue) Totalmente riscritta, invece, la norma sull aumento della indennità supplementare in ragione dell età del dirigente. Pertanto, l indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 [prima: 46] ed i 59 [prima: 56 anni], nelle seguenti misure, calcolate con i criteri indicati dal CCNL [invariati rispetto al passato]: - 7 mensilità in corrispondenza del 54 e 55 anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 53 e 56 anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 52 e 57 anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 51 e 58 anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 50 e 59 anno compiuto.

17 Informazione e consultazione dei dirigenti art. 20 L art. 20 risulta completamente riscritto rispetto al testo previgente. Costituzione di RSA ad opera dei sindacati aderenti a Federmanager Comunicazione dei nominativi dei dirigenti che rappresentano le RSA anche al datore di lavoro Compiti delle RSA: esame delle questioni inerenti l applicazione di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al riconoscimento della qualifica dirigenziale.

18 Informazione e consultazione dei dirigenti art. 20 Incontro (almeno) semestrale tra RSA e D.A. in merito a informazioni circa: Andamento attivita di impresa Situazione economica Investimenti Politiche retributive e sistema di retribuzione variabile Decisioni che possono incidere sostanzialmente sull organizzazione del lavoro N.b. non c è obbligo di preventiva consultazione qualora la divulgazione di informazioni riservate (che non possono mai essere trasmesse a terzi) possa recare danno all impresa e /o creare notevoli difficoltà.

19 Informazione e consultazione dei dirigenti art. 20 (segue) Costituzione di una commissione di conciliazione entro il primo semestre di applicazione dell accordo di rinnovo Applicazione del D.lgs. n. 25 del 2007 (istitutiva di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori) per quanto non disciplinato espressamente in sede di rinnovo.

20 PREVINDAI

21 CONTRIBUZIONE AL PREVINDAI Premesso quanto segue con riferimento alla individuazione della CLASSE di appartenenza dei dirigenti (così come in vigore oggi), si illustra a seguire la contribuzione dovuta al Fondo : Classe 1 "vecchio iscritto Dirigente titolare di una posizione pensionistica complementare, costituita prima del 29 aprile 1993, sempreché conservata. Classe 2 "nuovo iscritto ante" Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, privo, alla data del 29 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare (o che se ne sia successivamente privato). Classe 3 "nuovo iscritto post" Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 28 aprile 1993 e anteriore al 1 gennaio Classe 4 "nuovissimo iscritto post" Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre Classe 8 Dirigente iscritto al Fondo con conferimento tacito del TFR.

22 CONTRIBUZIONE AL PREVINDAI FINO AL 31/12/2009 QUALIFICA RETRIBUZIONE ANNUA DIRIGEN TE AZIENDA QUOTA TFR Classe 1 sino a ,00 4,00 4,00 3% RUT PREVINDAI Classe 2 sino a ,00 4,00 4,00 4%RUT Classe 3/4 sino a ,00 4,00 4,00 100,00 Classe 8 100,00

23 CONTRIBUZIONE AL PREVINDAI NOVITA DEL RINNOVO DALL Le innovazioni introdotte riguardano principalmente la contribuzione: 1. l'introduzione di un massimale unico pari a per tutti i dirigenti (senza distinzione, quindi, tra vecchi e nuovi/nuovissimi iscritti), ferma restando l'aliquota minima del 4%, sia a carico del datore di lavoro che del dirigente. Per effetto della nuova formulazione, dal 1 gennaio 2010 l'indennità sostitutiva di preavviso diventa imponibile per tutti gli iscritti (sinora lo è stata solo per i "vecchi iscritti"); 2. il riconoscimento al datore di lavoro della facoltà di versare ulteriore contribuzione in favore dei propri dirigenti, anche qualora questi ultimi non versino a proprio carico un contributo superiore al minimo contrattuale;

24 CONTRIBUZIONE AL PREVINDAI (segue) NOVITA DEL RINNOVO DALL la previsione, per i dirigenti per i quali l'azienda contribuisce al Fondo, che versano anche una quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a sei anni compiuti, di un contributo aziendale annuo che non potrà essere inferiore a dal 1 gennaio 2010, a per il 2012, ed a a decorrere dal 2013; 4. Il confronto tra il CONTRIBUTO MINIMO e la contribuzione CONTRATTUALE (4%) si effettua a fine anno o a fine rapporto qualora a tale data il dirigente abbia maturato un anzianità nella qualifica superiore a 6 anni. Eventuali differenze devono essere versare al fondo unitamente alla contribuzione del 4 trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione.

25 CONTRIBUZIONE AL PREVINDAI (segue) NOVITA DEL RINNOVO DALL Le modalità operative per i versamenti delle nuove contribuzioni saranno oggetto di apposita circolare che verrà trasmessa in tempo utile alle imprese. Restano confermate la facoltà per il dirigente di versare contribuzione aggiuntiva a proprio carico senza alcun limite di massimale e la quota di Tfr da versare al Fondo (pari al 3% per i "vecchi iscritti" e al 4% per i "nuovi", sempreché gli interessati non abbiano optato per il versamento dell'intero accantonamento).

26 FASI

27 CONTRIBUZIONE AL FASI Di seguito, il prospetto della contribuzione al FASI dal 2009 al 2012 Contribuzione Contributo a carico azienda per dirigenti in servizio 1.440, , , ,00 Contributo a carico azienda per dirigenti pensionati 972, , , ,00 Contributo a carico del dirigente in servizio 732,00 800,00 844,00 880,00 L aumento della contribuzione è legato alla introduzione di nuove prestazioni a carico del FASI.

28 GSR - FASI

29 GSR - FASI Il FASI-GSR rappresenta la Gestione Separata di sostegno al reddito a favore dei dirigenti involontariamente disoccupati. Viene erogato un trattamento economico integrativo dell'indennità di disoccupazione ordinaria corrisposta dall'inps. Conclusa la fase sperimentale, le parti sociali confermano la volonta di continuare con un sistema di sostegno al reddito così come è stato delineato negli scorsi anni.

30 GSR - FASI Si conferma il versamento, a carico delle aziende, di un contributo di euro 100,00 annuale per ciascun dirigente in servizio. Invece, per accedere alle prestazioni del Fondo, si riduce il requisito della anzianità complessivamente maturata nella qualifica anche in diverse aziende: si passa da 24 a 18 mesi, con decorrenza Varia la misura del trattamento economico corrisposto: - da 1/1/2010: aumento da Euro 1500,00 a Euro 2.000,00 mensili lordi a. per 8 mesi, se il dirigente ha un età inferiore a 50 anni b. per 18 mesi, se il dirigente ha un età pari o superiore a 50 anni. N.b.: l incremento di 500 euro mensili per il totale dei mesi spettanti (8/18) puo essere destinato, a richiesta del manager, per un servizio di placement. Il dirigente deve esercitare l opzione entro 3 mesi dalla decorrenza della prestazione, sempre che egli sia iscritti all Agenzia del Lavoro di Fondirigenti e abbia svolto presso la Fondazione il percorso per il bilancio delle competenze. n.b.: al dirigente che non esercita l opzione, l importo viene erogato in una unica soluzione unitamente al trattamento integrativo relativo al mese successivo.

31 GSR - FASI In via sperimentale, a decorrere dall 1/1/2009 e per l intera durata del CCNL, l accesso alle prestazioni viene esteso anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. I dirigenti interessati potranno beneficiare dell integrazione erogata dal Fondo se ricorrono le seguenti condizioni: Dal CUD dell anno precedente la risoluzione del rapporto risulti una retribuzione annua lorda globale non superiore ad Euro per i dirigenti con anzianità nella qualifica nella stessa azienda fino a 6 anni o ad Euro se l anzianità risulti superiore. L importo complessivamente erogato oltre al TFR e le competenze spettanti non sia superiore ad Euro , elevati ad Euro in caso di anzianità superiore ai 6 anni.

32 BILANCIO DELLE COMPETENZE

33 Bilancio delle competenze Le parti sociali, convenendo sull importanza dello sviluppo delle competenze dei dirigenti, si sono proposte di promuovere lo strumento del bilancio delle competenze. Il bilancio delle competenze è posto in favore sia dei dirigenti in servizio con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica sia dei manager disoccupati (all interno di specifici percorsi di placement). Per i dirigenti in servizio tale strumento è utilizzabile non più di una volta ogni 5 anni e potrà costituire il presupposto per i successivi corsi di formazione che saranno indirizzati dai risultati dello stesso. Prevede un questionario di autovalutazione e incontri con esperti formatori che interpreteranno i dati ottenuti predisponendo un piano dei fabbisogni formativi individuali. Il bilancio di competenze sarà curato e offerto da Fondirigenti sulla base di uno specifico Piano formativo condiviso dalle parti a livello nazionale.

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